Autorizzazioni impianti alimentati da fonti rinnovabili / Quadro generale
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Autorizzazioni impianti alimentati da fonti rinnovabili / Quadro generale Rev. 0.0 2023
ID 19397 | 10.04.2023 / Documento completo in allegato
La Direttiva europea 2009/28/CE, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ha richiesto agli Stati Membri di far sì che le procedure autorizzative siano proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato. L’approvazione delle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della Direttiva europea 2009/28/CE, nel rispondere a tale intento, ha ridefinito l'intero quadro delle autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili in Italia.
Le Linee Guida approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pur nel rispetto delle autonomie e delle competenze delle amministrazioni locali, sono state emanate allo scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER).
Il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011 ha introdotto misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di energia termica.
…
Gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sono cinque:
1 |
Autorizzazione Unica (AU) |
Provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate. |
2 |
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) |
Procedura introdotta dal D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori. |
3 |
Comunicazione al Comune |
Adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da FER, assimilabili ad attività edilizia libera. La comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori. |
4 |
Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata |
Ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 28/2011 prevede che siano realizzati mediante DILA le modifiche agli impianti esistenti e le modifiche dei progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma. Il comma 3 prevede che siano realizzati mediante DILA anche nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto, a condizione che i fabbricati siano collocati fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e non siano tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. |
5 |
Attività in edilizia libera |
Ai sensi del dpr 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 222/2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), consentono l’installazione senza alcun titolo abilitativo di impianti fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al DM 1444/1968. L’installazione è libera fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico. |
Autorizzazione unica (art. 12 dlgs 387/2003) |
Procedura abilitativa semplificata (art. 6 dlgs 28/2011) |
Comunicazione preliminare all’installazione (art. 6 del dlgs 28/2011) |
Comunicazione preliminare all’installazione secondo Modello Unico Nazionale (dm 19/05/2015) |
Attività in edilizia libera (art. 6 dpr 380/2001) |
Dichiarazione asseverata di inizio attività (art. 6 bis del dlgs 28/2011) |
Nuovi impianti a fonti rinnovabili di cui al dm 10/09/2010, con esclusione di quelli indicati nei paragrafi 12.1 e 12.2 del decreto medesimo
Modifiche di impianti esistenti rientranti nella condizione di modifiche sostanziali, di cui all’art. 5, comma 3, del dlgs 28/2011 |
Impianti a fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.2, 12.4, 12.6, 12.8 del dm 10/09/2010 |
Impianti a fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.1, 12.3, 12.5, 12.7 de dm 10/09/2010 |
Impianti fotovoltaici con le caratteristiche dell’art. 2 del dm 19/05/2015 (che quindi vengono sottratti a quelli del paragrafo 12.1 della colonna C) |
Impianti fotovoltaici di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-quater) del dpr 380/2001 (che quindi vengono sottratti a quelli del paragrafo 12.1 della colonna C) |
Nuovi impianti fotovoltaici di cui all’art. 6 bis, comma 3, del dlgs 28/2011
Modifiche di impianti esistenti rientranti nelle condizioni di cui all’art. 6 bis, comma 1, del dlgs 28/2011 |
Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER
Le soglie di potenza oltre le quali è necessario che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano sottoposti ad Autorizzazione Unica, sono le seguenti:
Fonte / Tecnologia |
Potenza (kW) |
Eolico |
> 60 kW |
Fotovoltaico |
> 20 kW |
Biomasse |
> 200 kW |
Biogas |
> 250 kW |
Al di sotto di tali soglie, gli impianti rientrano nel campo di applicazione della Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) o della Comunicazione al Comune, a seconda della tecnologia, della taglia e della potenza. Le Regioni hanno la facoltà di ampliare il campo di applicazione della PAS ad impianti di potenza fino a 1 MW.
Attualmente, il quadro generale per l'applicazione della Comunicazione al Comune e della PAS può essere così schematizzato:
Semplificazioni introdotte rispetto a quanto previsto dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al DM 10 settembre 2010
[...] Segue in allegato
Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia termica da FER
Secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente, le autorizzazioni per la realizzazione di impianti per la produzione di calore e freddo da fonti rinnovabili possono essere così schematizzate, in funzione delle tipologie di impianto:
Impianti solari termici assimilabili a interventi di manutenzione ordinaria - L'installazione di un impianto solare termico può essere considerata intervento di manutenzione ordinaria se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni (art. 11 c. 3 D.Lgs. 115/2008):
- l'impianto è aderente o integrato nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i componenti dell'impianto non modificano la sagoma degli edifici;
- la superficie dell'impianto non è superiore alla superficie del tetto sul quale viene realizzato;
- l'intervento non ricade nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Per tale tipologia di impianto la procedura autorizzativa indicata all'articolo 7 del D.Lgs. 28/2011 è quella della Comunicazione al Comune.
Qualora non ricorrano tutte le condizioni sopra indicate, la procedura autorizzativa necessaria è la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Nel caso in cui l'intervento ricada nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è inoltre necessario acquisire il nulla osta della competente Sovrintendenza.
Impianti solari termici assimilabili a interventi di manutenzione straordinaria - L'installazione di un impianto solare termico può essere considerata intervento di manutenzione straordinaria se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni (art. 6 e 123 D.P.R. 380/2001):
- l'impianto è realizzato su edifici esistenti o su loro pertinenze, inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
- l'impianto è realizzato al di fuori della zona A (centro storico).
Per tale tipologia di impianto la procedura autorizzativa indicata all'articolo 7 del D.Lgs. 28/2011 è quella della Comunicazione al Comune, corredata da relazione tecnica.
Qualora non ricorrano tutte le condizioni sopra indicate la procedura autorizzativa necessaria è la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Nel caso in cui l'intervento ricada nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è inoltre necessario acquisire il nulla osta della competente Sovrintendenza.
Impianti geotermici per il riscaldamento e la climatizzazione degli edifici - Le prescrizioni relative alla posa in opera di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica ovvero sonde geotermiche saranno disciplinate da un apposito decreto ministeriale di attuazione del D.Lgs. 28/2011 (art. 7), che completerà il quadro normativo nazionale in materia. Nel caso in cui per il funzionamento dell'impianto sia necessario il prelievo di acque di falda deve essere acquisita la concessione di prelievo di acque sotterranee ai sensi del R.D. n. 1775/1933 in base alle procedure stabilite dalle normative regionali.
Altre tipologie di impianti - Gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da rinnovabili diversi dal geotermico e dal solare termico, se realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla Comunicazione al Comune.
Pompe di calore - L'installazione di pompe di calore destinate alla sola produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di carburanti da FER
La realizzazione di impianti per la produzione di biodiesel è soggetta a un procedimento autorizzativo unico analogo a quello previsto per l’autorizzazione alla costruzione di centrali elettriche. L’autorizzazione unica è di competenza regionale o provinciale (se la funzione è stata delegata) ai sensi della legge n. 239/2004.
Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni
In materia di energia, sulla base della legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, Stato e Regioni concorrono nell’elaborazione della normativa di riferimento. Nello specifico, lo Stato determina i principi fondamentali, le Regioni e le Province Autonome legiferano nel rispetto degli indirizzi statali.
Nell’ambito di questo quadro di riferimento costituzionale si è consolidato il processo di decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e enti locali in materia di autorizzazioni per gli impianti alimentati da FER, assetto che aveva già preso forma con il D.Lgs. n. 112/98.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono di seguito descritti i principali profili autorizzativi e i relativi riferimenti normativi su cui è incardinata la ripartizione di funzioni amministrative tra Stato, Regioni e enti locali:
Regime autorizzativo degli impianti di produzione di energia elettrica da FER - I regimi autorizzativi per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER sono disciplinati dal D.Lgs. n.387/2003 e dal D.Lgs. n. 28/2011. Per i regimi autorizzativi semplificati (PAS e Comunicazione) l’ente di riferimento è il Comune. Per l’autorizzazione unica il procedimento amministrativo è quello previsto dall’ art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. che attribuisce le funzioni alle Regioni per quasi tutte le tipologie di impianti (ad eccezione dei soli impianti a mare che sono di competenza statale). Le Regioni possono delegare le funzioni dell’autorizzazione unica alle Province.
Derivazioni di acque superficiali per impianti idroelettrici - Il procedimento di rilascio di concessioni di derivazione di acque superficiali per impianti idroelettrici è disciplinato dal R.D. n. 1775/1933 e s.m.i.. Tutte le funzioni amministrative di rilascio di concessioni di derivazione di acque superficiali per impianti idroelettrici sono state trasferite alle Regioni che possono delegarle alle Province.
Permessi di ricerca e uso di risorse geotermiche a fini elettrici - Le procedure di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di uso di risorse geotermiche a terra per impianti di produzione di energia elettrica (> a 2 MWt o pozzi > 400 m) sono disciplinate dal D.Lgs. n. 22/2010 e s.m.i.. Tutte le funzioni amministrative di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di uso delle risorse geotermiche sono di competenza delle Regioni che possono delegarle alle Province.
Valutazione di impatto ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER - Le procedure di valutazione di impatto ambientale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale, le funzioni amministrative sono attribuite alle Regioni per quasi tutti i tipi impianti (sono di competenza dello Stato solo quelli a mare, gli impianti idroelettrici > 30 MW, impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW e quelli termici superiori a 300 MW). Le Regioni possono delegare le proprie funzioni in materia di VIA alle Province.
In base alle scelte che le Regioni hanno compiuto nella delega di funzioni amministrative per gli impianti alimentati da FER, si articola lo specifico assetto regionale del riparto di competenze tra Regione e Province.
[...] Segue in allegato
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