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DVR Cantieri: Modello doc

ID 7797 | | Visite: 25728 | Documenti Riservati Sicurezza

DVR cantieri

DVR Cantieri | Modello doc

ID 7797 | 18.02.2019

- Procedura per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nelle imprese edili
- Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute 

1. SCOPO

Scopo della procedura è di indicare un modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi nelle imprese edili, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e di elaborare un programma atto a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

La procedura fornisce istruzioni operative utili per redigere il documento di valutazione del rischio, il cui modello è riportato nella sezione II.1.

In ogni caso ciascuna impresa deve effettuare la propria valutazione sulla base della realtà aziendale.

L’indicazione dei criteri seguiti per la valutazione dei rischi è impostata sulla base di quanto contenuto nelle ricerche condotte dal C.P.T. di Torino riguardanti la valutazione dei rischi durante il lavoro nelle attività edili e riportate nel manuale “La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili”, realizzato in collaborazione con INAIL Piemonte.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura è applicabile a tutte le tipologie di imprese che effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs. n. 81/08.

L’applicazione della metodologia consente di assolvere agli obblighi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n.81/08.

Dal documento possono essere estratti in parte i contenuti minimi per la redazione del piano operativo di sicurezza, come definito all’art. 89 comma 1 lettera h) del D. Lgs. n. 81/08. Tali contenuti devono essere ripresi ed integrati con gli altri elementi elencati al punto 3.2. dell’allegato XV al fine di adempiere all’obbligo di cui all’articolo 96, comma 1, lettera g).

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ

Effettuare la valutazione del rischio è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, capo III del D.Lgs. n. 81/08 ed in relazione all’attività ed alla struttura dell’impresa.
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DVR cantieri
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Segue in allegato

Fonte: ANCE

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Ambiente di lavoro inclusivo - La sicurezza sul lavoro è un diritto di tutti

ID 19065 | | Visite: 1245 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Ambiente di lavoro inclusivo

Ambiente di lavoro inclusivo - La sicurezza sul lavoro è un diritto di tutti

ID 19065 | 25.02.2023

La disabilità è una ridotta capacità d’interazione con l’ambiente sociale-culturale-fisico rispetto a ciò che è considerata la normalità e, pertanto, è una condizione che, nel corso della vita, tutti possono sperimentare. L’ambiente fisico, i prodotti e le tecnologie sono fattori ambientali in grado di “ridimensionare” la disabilità, e favorire la partecipazione e l’autonomia nello svolgere le proprie attività.

Sul piano lavorativo, un ambiente di lavoro inclusivo ed accessibile è una condizione imprescindibile a garantire il diritto di lavorare su basi paritarie e quindi in condizione di sicurezza, salute e benessere. Il documento fornisce un quadro sinottico della normativa di riferimento con particolare attenzione agli aspetti relativi all’ambiente di lavoro.

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Fonte: INAIL

37° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 19055 | | Visite: 2024 | Decreti Sicurezza lavoro

37° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 13 del 23 Febbraio 2023

ID 19055 | 24.02.2023

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 13 del 23 Febbraio 2023

Con il Decreto Direttoriale n. 13 del 23 Febbraio 2023, è stato adottato il trentasettesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da cinque articoli:

Articolo 1 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 2 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Proroga delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 4 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 5 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MPLS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro

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Decreto Direttoriale n.11 del 21 febbraio 2023

ID 19035 | | Visite: 1219 | News Sicurezza

Decreto Direttoriale n.11 del 21 febbraio 2023 / Domanda esame di abilitazione Esperto radioprotezione

ID 19035 | 23.02.2023

Modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione

Articolo 1 (Presentazione della domanda)

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione è presentata compilando il modulo reperibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione “Esperti di radioprotezione”, pubblicato contestualmente al presente decreto, nella versione aggiornata alla data di presentazione della domanda.
2. Il modulo di cui al comma 1 deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta dall’articolo 2 del presente decreto, tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
3. La presentazione della domanda deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente l'anno della sessione di esame alla quale si intende partecipare.
4. I candidati dovranno specificare, nel suddetto modulo, tutti i gradi di abilitazione per cui intendono sostenere l’esame, nonché i gradi per cui siano, eventualmente, già in possesso dell’abilitazione.
5. Il modello di domanda di cui al comma 1 è utilizzabile per le domande da presentarsi dal 1° gennaio 2023.

Articolo 2 (Documentazione)

1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) la ricevuta del pagamento della tassa prevista per la partecipazione al suddetto esame da eseguirsi in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (provincia di residenza del candidato), secondo le modalità indicate nel modello di domanda;
b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) copia del diploma o dell’attestato di conseguimento del titolo di master, nel solo coso in cui tale titolo sia stato rilasciato da un Ente di formazione di diritto privato.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Per i requisiti necessari alla partecipazione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione e per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa riferimento a quanto disposto dal decreto 9 agosto 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’università e della ricerca, l’ISIN, l’ISS e l’INAIL.
2. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione all’esame non conformi al modello di cui all’articolo 1 del presente decreto ovvero prive della documentazione richiesta o della sottoscrizione.

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Fonte: MLPS

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Decreto Direttoriale n.12 del 22 febbraio 2023

ID 19031 | | Visite: 1244 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale n 12 del 22 febbraio 2023

Decreto Direttoriale n.12 del 22 febbraio 2023 / Decreto iscrizione ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE ITALIA LAVORO 

ID 19031 | 22.02.2023

Decreto Direttoriale n.12 del 22 febbraio 2023 - Iscrizione dell’ “ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE ITALIA LAVORO” nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171

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Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’ “ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE ITALIA LAVORO” (d’ora in poi, in forma abbreviata, “O.P.N. ITALIA LAVORO”), con sede in Via Piave n. 24, Roma (RM) è iscritto al numero 2 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“O.P.N. ITALIA LAVORO” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’ “O.P.N. ITALIA LAVORO” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
[...]

Fonte: MLPS

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Dichiarazioni di conformità Impianti D.M. 37/08

ID 4761 | | Visite: 686836 | Documenti Riservati Sicurezza

Dichiarazioni di conformità Impianti D.M. 37/08

I modelli corretti aggiornati dal Decreto 19/05/2010 | Allegati DOC 

Il D.M. n. 37/2008, modificato dal Decreto 19/05/2010, che regolamenta l’attività di impiantistica prevede, che al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice sia tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità dei seguenti impianti:

- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere (lettera a);
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (lettera b);
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (lettera c);
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (lettera d); 
- impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali (lettera e);
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili (lettera f);
- impianti di protezione antincendio (lettera g)
 
La dichiarazione di conformita' deve essere rilasciata in conformità ai Modelli del Decreto 19/05/2010 da:

1. Impresa installatrice: secondo il modello di cui all’allegato I del Decreto 19/05/2010.
oppure
2. Responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici Articolo 3, c. 3 del D.M. 37/2008: secondo il modello di cui all’allegato II del Decreto 19/05/2010

Art. 3. Imprese abilitate

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all’articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l’attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
Procedura generale consegna (contattare SUAP comune)
La dichiarazione, resa sulla base dei modelli nella versione aggiornata dal Decreto 19/05/2010, deve essere depositata in duplice copia, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, che inoltrerà una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle Imprese.
 
I Documenti parte integrante della Dichiarazione di Conformità:

- Dichiarazione di Conformità All. I o II Decreto 19/05/2010
- Relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati,
- Progetto

Per tutti gli Allegati obbligatoti vedi paginaDM 37/2008: Allegati obbligatori DiCo Impianti 

Note per impresa installatrice:
- utilizzare il modello previsto dal D.M. 37/2008, modificato dal Decreto 19/05/2010 (sono considerate regolari sia le dichiarazioni redatte su stampati precompilati, sia dichiarazioni personalizzate dattiloscritte, purché complete di tutti i dati previsti dal decreto);

- consegnare allo Sportello Unico del Comune in cui sono stati depositati, oltre alla dichiarazione di conformità in duplice copia, anche il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati,

- compilare le dichiarazioni in maniera chiara e leggibile; le dichiarazioni devono essere complete di tutti gli elementi previsti, nonché delle firme in originale (o a ricalco) del dichiarante (titolare o legale rappresentante) e del responsabile tecnico nominato ai sensi del D.M. 37/2008, se diverso dal dichiarante.
 
Dichiarazione unica di conformità degli impianti
 
Legge 4 aprile 2012, n. 35
 
G.U. n. 82 del 06.04.2012 - Suppl. Ordinario n. 69
 
Non emanato, data notizia, il Decreto previsto all'Art. 9 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 per il modello di dichiarazione unica di conformità:

Art. 9. Dichiarazione unica di conformità degli impianti

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui all’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
 
 
Update 09.04.2019

D.M. 37/2008 - installazione di impianti tecnologici - abilitazioni piene e/o limitate

La Circolare 3717 del 13 marzo 2019, avente oggetto "D.M. 37/2008 - installazione di impianti tecnologici - abilitazioni piene e/o limitate", fornisce indicazioni alle CCIAA in merito alle limitazioni nell’ambito del DM 37/2008 (attività di installazione degli impianti).

Nel documento ID 7974 disponibile a questo link, illustrazione con schemi in merito alle limitazioni nell’ambito del DM 37/2008 (attività di installazione degli impianti), circa la possibilità per le imprese di installazioni impianti di poter o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”). 

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Convenzioni ILO

ID 14176 | | Visite: 6180 | Documenti Sicurezza Enti

Convenzioni ILO

Convenzioni ILO / Tabella elenco e testi Web/Pdf ratificate IT Update 10.2021

ID 14176 | Update 29 Ottobre 2021 / In allegato tabella elenco PDF

Tutte le Convenzioni ILO 1919/2021 ratificate IT

Download Tabella elenco Rev. 00.2021

Vedi tutti testi WEB / PDF

L’ILO è l’unica Agenzia delle Nazioni Unite ad avere una funzione normativa e il sistema di norme internazionali del lavoro rappresenta la pietra miliare dell’Organizzazione. L’adozione di norme internazionali del lavoro è un processo unico che coinvolge i rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori di 187 paesi.

Sin dal 1919, l’ILO ha sviluppato un corpus di norme internazionali del lavoro volto a promuovere le opportunità per donne e uomini di ottenere un lavoro dignitoso e produttivo, in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità.

Le convenzioni dell’ILO sono dei trattati internazionali sottoposti alla ratifica degli Stati membri e, una volta ratificate, devono essere trasposte nella legislazione nazionale. Le raccomandazioni sono strumenti non vincolanti che definiscono le direttive per orientare le politiche e le attività nazionali. Al pari delle convenzioni, le raccomandazioni sono destinate ad esercitare un’influenza concreta sulle condizioni di lavoro. Le norme internazionali del lavoro sono supportate da organi di controllo unici a livello internazionale, che contribuiscono a garantire l’applicazione delle convenzioni da parte dei paesi che le hanno ratificate.

Le norme internazionali del lavoro tracciano il percorso verso il lavoro dignitoso e garantiscono sviluppo economico e sociale. Nell’economia globalizzata, queste norme rappresentano una componente essenziale per assicurare che la crescita economica vada di pari passo con il benessere sociale.

Convenzione [nota 1] (Link in aggiornamento)

Ratifica registrata il

Legge di ratifica [nota 2] 

1 - Durata del lavoro (industria), 1919 06/10/1924 R.d.l. 29/03/1923, n. 1429 (G.U. 13/07/1923, n. 164)
2 - Disoccupazione, 1919 10/04/1923 R.d.l. 29/03/1923, n. 1021 (G.U. 29/03/1923, n. 137)
3 - Protezione della maternità, 1919 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
4 - Lavoro notturno (donne), 1919 10/04/1923 R.d.l. 29/03/1923, n. 1021 (G.U. 12/06/1923, n. 137)
6 - Lavoro notturno dei fanciulli (industria), 1919 10/04/1923 R.d.l. 29/03/1923, n. 1021 (G.U. 12/06/1923, n. 137)
7 - Età minima (lavoro marittimo), 1920 14/07/1932 R.d.l. 20/03/1924, n. 591 (G.U. 06/05/1924, n. 107)
8 - Indennità di disoccupazione (naufragio), 1920 08/09/1924 R.d.l. 20/03/1924, n. 590 (G.U. 06/05/1924, n. 107)
9 - Collocamento dei marittimi, 1920 08/09/1924 R.d.l. 20/03/1924, n. 588 (G.U. 06/05/1924, n. 107)
10 - Età minima (agricoltura), 1921 08/09/1924 R.d.l. 20/03/1924, n. 585 (G.U. 06/05/1924, n. 107)
11 - Diritto di associazione (agricoltura), 1921 08/09/1924 R.d.l. 20/03/1924, n. 601 (G.U. 06/05/1924, n. 107)
12 - Risarcimento degli infortuni sul lavoro (agricoltura), 1921 01/09/1930 R.d.l. 26/04/1930, n. 878 (G.U. 07/07/1930, n. 157)
13 - Impiego della biacca e dei sali di piombo, 1921 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
14 - Riposo settimanale (industria), 1921  08/09/1924 R.d.l. 20/03/1924, n. 580 (G.U. 05/05/1924, n. 106)
(15) - Età minima (carbonai e fuochisti navali), 1921 08/09/1924 R.d.l. 20/03/1924, n. 586 (G.U. 05/05/1924, n. 106)
16 - Esame medico dei giovani (lavoro marittimo), 1921 08/09/1924 R.d.l. 20/03/1924, n. 587 (G.U. 05/05/1924, n. 106)
18 - Malattie professionali, 1925 22/01/1934 R.d.l. 04/12/1933, n. 1792 (G.U. 10/01/1934, n. 7)
19 - Uguaglianza di trattamento (infortuni sul lavoro), 1925 15/03/1928 L. 29/12/1927, n. 2795 (G.U. 15/02/1928, n. 38)
22 - Contratto di arruolamento dei marittimi, 1926 10/10/1929 L. 14/01/1929, n. 417 (G.U. 12/04/1929, n. 86)
23 - Rimpatrio dei marittimi, 1926 10/10/1929 L. 14/01/1929, n. 417 (G.U. 12/04/1929, n. 86)
26 - Metodi di fissazione dei salari minimi, 1928 09/09/1930 L. 26/04/1930, n. 877 (G.U. 09/07/1930, n. 159)
27 - Indicazione del peso sui colli trasportati con navi, 1929 18/07/1933 R.d.l. 08/05/1933, n. 676 (G.U. 18/06/1933, n. 149)
29 - Lavoro forzato, 1930  18/06/1934 L. 29/01/1934, n. 274 (G.U. 03/03/1934, n. 53)
32 - Protezione dei portuali contro gli infortuni (riveduta), 1932 30/10/1933 R.d.l. 21/09/1933, n. 1319 (G.U. 20/10/1933, n. 245)
(35) - Assicurazione-vecchiaia (industria, ecc.), 1933 22/10/1947 R.d.l. 06/05/1935, n. 1364 (G.U. 30/07/1935, n. 176)
(36) - Assicurazione-vecchiaia (agricoltura), 1933 22/10/1947 R.d.l. 06/05/1935, n. 1364 (G.U. 30/07/1935, n. 176)
(37) - Assicurazione-invalidità (industria, ecc.), 1933 22/10/1947 R.d.l. 06/05/1935, n. 1364 (G.U. 30/07/1935, n. 176)
(38) - Assicurazione-invalidità (agricoltura), 1933 22/10/1947 R.d.l. 06/05/1935, n. 1364 (G.U. 30/07/1935, n. 176)
(39) - Assicurazione-superstiti (industria, ecc.), 1933 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
(40) - Assicurazione-superstiti (agricoltura), 1933 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. or. G.U. 17/10/1952, n. 242)
42 - Risarcimento delle malattie professionali (riveduta), 1934 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
44 - Indennità di disoccupazione, 1934 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
45 - Lavori sotterranei (donne), 1935 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
(48) - Conservazione dei diritti a pensione dei lavoratori migranti, 1935 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
52 - Ferie pagate, 1936 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
53 - Brevetti di capacità degli ufficiali (marina mercantile), 1936 22/10/1952 L. 02/08/ 1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
55 - Obblighi dell’armatore in caso di malattia o di infortunio dei marittimi, 1936 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
58 - Età minima (lavoro marittimo) (riveduta), 1936 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
59 - Età minima (industria) (riveduta), 1937 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
(60) - Età minima (lavori non industriali) (riveduta), 1937 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
68 - Alimentazione e mensa dei marittimi, 1946 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
69 - Diploma di capacità dei cuochi di bordo, 1946 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
71 - Pensioni dei marittimi, 1946 10/04/1962 D.p.R. 23/10/1961, n. 1548 (G.U. 10/02/1962, n. 37)
73 - Esame medico dei marittimi, 1946 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
74 - Certificati di marinaio qualificato, 1946  23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 28/04/1981, n. 116)
77 - Esame medico degli adolescenti (industria), 1946  22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G:U. 17/10/1952, n. 242)
78 - Esame medico degli adolescenti (lavori non industriali), 1946  22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
79 - Lavoro notturno degli adolescenti (lavori non industriali), 1946 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
80 - Revisione degli articoli finali delle convenzioni adottate nelle prime 28 sessioni, 1946 11/12/1947 L. 13/11/1947, n. 1622 (Suppl. ord. G.U. 03/02/1948, n. 27)
81 - Ispezione del lavoro, 1947  22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
87 - Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale, 1948  13/05/1958 L. 23/03/1958, n. 367 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1958, n. 97)
89 - Lavoro notturno (donne) (riveduta), 1948 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U.17/10/1952, n. 242)
90 - Lavoro notturno dei fanciulli (industria) (riveduta), 1948 22/10/1952 L.2/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
(91) - Ferie pagate dei marittimi (riveduta), 1949  05/05/1971 L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
92 - Alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949  23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 158 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
94 - Clausole di lavoro (contratti pubblici), 1949  22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
95 - Protezione del salario, 1949  22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
96 - Uffici di collocamento a pagamento (riveduta), 1949 09/01/1953 (denunciata 01/02/2000) L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
97 - Lavoratori migranti (riveduta), 1949  22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
98 - Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949  13/05/1958 L. 23/03/1958, n. 367 (G.U. 22 04/1958, n. 97)
99 - Metodi di fissazione dei salari minimi (agricoltura), 1951  05/05/1971 L. 19.10.1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
100 - Uguaglianza di retribuzione, 1951  08/06/1956 L. 22/05/1956, n. 741 (Suppl. ord.n. 1 G.U. 27/07/1956, n. 186)
101 - Ferie pagate (agricoltura), 1952 08/06/1956 (denunciata) L. 22/05/1956, n. 741 (Suppl ord.n. 1 G.U. 27/07/1956, n. 186)
102 - Sicurezza sociale (norme minime), 1952  08/06/1956 L. 22/05/1956, n. 741 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
103 - Protezione della maternità (riveduta), 1952  05/05/1971 L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28//11/1970, n. 302)
105 - Abolizione del lavoro forzato,1957  15/03/1968 L. 24/04/1967, n. 447 (G.U. 26/06/1967, n. 158)
106 - Riposo settimanale (commercio e uffici), 1957 12/08/1963 D.p.R. 23/10/1961, n. 1660 (G.U. 23/03/1962, n. 76)
108 - Documenti di identità dei marittimi, 1958  12/08/1963 D.p.R. 23/10/1961, n. 1660 (G.U. 23/03/1962, n. 76)
109 - Salari, durata lavoro a bordo ed effettivi (riveduta), 1958  23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
111 - Discriminazione (impiego e professione), 1958  12/08/1963 L. 06/02/1963, n. 405 (G.U. 06/04/1963, n. 93)
112 - Età minima (pescatori), 1959  05/05/1971 (denunciata) L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
114 - Contratto di assunzione dei pescatori, 1959 10/04/1962 D.p.R. 23/10/1961, n. 1549 (G.U. 10/02/1962, n. 37)
115 - Protezione contro le radiazioni, 1960  05/05/1971 L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
117 - Politica sociale (obiettivi e norme di base), 1962 27/12/1966 L. 13/07/1966, n. 657 (G.U. 27/08/1966, n. 212)
118 - Parità di trattamento (sicurezza sociale), 1962  05/05/1967 L. 13/07/1966, n. 657 (G.U. 27/08/1966, n. 212)
119 - Protezione dalle macchine, 1963   05/05/1971 L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
120 - Igiene (aziende commerciali e uffici), 1964   05/05/1971 L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
122 - Politica dell’impiego, 1964   05/05/1971 L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
123 - Età minima (lavori sotterranei), 1965   05/05/1971 (denunciata) L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
124 - Esame medico degli adolescenti (lavori sotterranei), 1965  05/05/1971 L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
127 - Peso massimo, 1967  05/05/1971 L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
129 - Ispezione del lavoro (agricoltura), 1969  23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
132 - Congedi pagati (riveduta), 1970 28/07/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
133 - Alloggio equipaggi (disposizioni complementari), 1970  23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 158 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
134 - Prevenzione infortuni (marittimi), 1970  23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
135 - Rappresentanti dei lavoratori, 1971  23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
136 - Benzene, 1971  23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
137 - Lavoro nei porti, 1973  23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
138 - Età minima, 1973  28/07/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
139 - Cancro professionale, 1974  23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
141 - Organizzazione lavoratori agricoli, 1975  18/10/1979 L. 03/02/1979, n. 68 (Suppl. ord. G.U. 02/03/1979, n. 61)
142 - Valorizzazione delle risorse umane, 1975  18/10/1979 L. 03/02/1979, n. 68 (Suppl. ord. G.U. 02/03/1979, n. 61)
143 - Lavoratori migranti (disposizioni complementari), 1975  23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 158 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
144 - Consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976  18/10/1979 L. 03/02/1979, n. 69 (Suppl. ord. G.U. 02/03/1979, n. 61)
145 - Continuità impiego (marittimi), 1976  23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 159 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
146 - Congedi pagati annuali (marittimi), 1976   28/07/1981 L. 10/04/1981, n. 159 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
147 - Marina mercantile (norme minime), 1976  23/06/1981 L. 10/04/ 1981, n. 159 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
148 - Protezione dell’ambiente di lavoro (inquinamento dell’aria, rumori e vibrazioni), 1977  28/02/1985 L. 19/11/1984, n. 862 (Suppl. ord. G.U. 20/12/1984, n. 349)
149 - Personale infermieristico, 1977  28/02/1985 L. 19/11/1984, n. 862 (Suppl. ord. G.U. 20/12/1984, n. 349)
150 - Amministrazione del lavoro, 1978 28/02/1985 L. 19/11/1984, n. 862 (Suppl. ord. G.U. 20/12/1984, n. 349)
151 - Relazioni di lavoro nella funzione pubblica, 1978  28/02/1985 L. 19/11/1984, n. 862 (Suppl. ord. G.U. 20/12/1984, n. 349)
152 - Sicurezza ed igiene nelle operazioni portuali, 1979  07/06/2000 L. 19/11/1984, n. 862 (Suppl. ord. G.U. 20/12/1984, n. 349)
159 - Reinserimento professionale e occupazione (persone disabili), 1983  07/06/2000  
160 - Statistiche del lavoro, 1985  08/11/1989 L. 08/05/1989, n. 189 (Suppl. ord. G.U. 27/05/1989, n. 122)
164 - Protezione della salute e cure mediche (marittimi), 1987  07/11/2002  
167 - Igiene e sicurezza nelle costruzioni, 1988  12/02/2003  
170 - Prodotti chimici, 1990  03/07/2002  
175 - Lavoro a tempo parziale, 1994  13/04/2000  
181 - Agenzie per l’impiego private, 1997  01/02/2000 (G.U. 02/02/2000, n. 26, « Estratti, sunti e comunicati »)
182 - Forme peggiori di lavoro minorile, 1999  07/06/2000 L. 25/05/2000, n. 148 (G.U. 12/06/2000, n. 135)
183 - Protezione della maternità, 2000  07/02/2001  
MLC - Convenzione del lavoro marittimo, 2006  19/11/2013 L. 23/09/2013 n. 113 (Suppl. ord. G.U. 09/10/2013, n. 68)
189 - Lavoratori domestici, 2011  22/01/2013  
190 - Violenza e molestie, 2019  Processo di ratifica completato in data 29.10.2021 L. 15/01/2021, n. 4 (G.U. 26/01/2021, n. 20) 

[nota 1]  Se il titolo della convenzione è attivo, il link permette di accedere alla traduzione italiana. In caso contrario, si può consultare il testo inglese o francese nella banca dati NORMLEX.
[nota 2]  G.U. = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 5907 | 13 Febbraio 2023

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Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 3 del 13 febbraio 2023 n. 5907

ID 18987 | 17.02.2023

Cassazione Penale Sez. 3 del 13 febbraio 2023 n. 5907  - Rischio di caduta di materiale dall'alto. Differenza tra DVR e DUVRI e responsabilità del datore di lavoro-­subappaltatore

Penale Sent. Sez. 3 Num. 5907 Anno 2023
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: CORBO ANTONIO
Data Udienza: 11/01/2023

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa in data 16 novembre 2021, il Tribunale di Rovigo, per quanto di interesse in questa sede, ha dichiarato la penale responsabilità di A.M. peril reato di cui all’art. 68, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008, in riferimento agli artt. 64, comma 1, lett. a), 63, comma 1, e punto 1.8.1 dell’Allegato IV, d.lgs. cit. (capo b), nonché per il reato di cui all’art. 55, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, in riferimento all’art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. cit. (capo c), e lo ha condannato alla pena di 2.000,00 euro di ammenda. Secondo quanto ricostruito dal Giudice di merito, A.M., in qualità di rappresentante legale dell'impresa "Feynman società cooperativa", ed in relazione all'incarico assunto da questa della gestione logistica di un magazzino, avrebbe omesso di proteggere le aree di lavoro e di passaggio dal rischio di caduta di materiali dall'alto (capo b), ed avrebbe inoltre omesso di prendere in considerazione nel D.V.R. (Documento Valutazione Rischi) il rischio di caduta di materiali dall'alto (capo c); fatti accertati il 14 giugno 2019.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale indicata in epigrafe A.M., con atto sottoscritto dall'avvocato Giuseppe Lucibello, articolando due motivi, preceduti da una breve premessa, nella quale si sottolinea, in particolare, la confusione della sentenza impugnata tra D.V.R. e D.U.V.R.I (Documento Valutazione Rischi interferenziali).
2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo b).
Si deduce che il Tribunale erroneamente ha presupposto la disponibilità giuridica dei luoghi da parte della "Feynman società cooperativa", ossia la ditta amministrata dal ricorrente. Si precisa che il magazzino era della ditta "Bormioli s.p.a.", che questa aveva stipulato un appalto di servizi per la movimentazione di merci con la "CAL s.r.l.", che questa aveva a sua volta affidato il lavoro in subappalto alla "Feynman società cooperativa", e che il contratto tra "Bormioli s.p.a." e "CAL s.r.l." prevedeva unicamente il conferimento dell'incarico di movimentazione di merci all'interno del magazzino. Si osserva, poi, che il Tribunale illegittimamente ha valorizzato una mail inviata all'imputato nella quale si segnalavano i rischi di caduta di materiali dall'alto, in quanto la stessa non contiene alcuna censura in ordine alle modalità di stoccaggio ed anzi evidenzia come le direttive in materia venissero date proprio dalla ditta "Bormioli s.p.a.", così confermando come la disponibilità giuridica dei luoghi fosse di quest'ultima impresa e non della "Feynman società cooperativa". Si rappresenta, ancora, che il rischio di caduta di materiali dall'alto è un rischio di natura interferenziale, il quale, quindi, grava su chi ha la disponibilità giuridica dei luoghi, e perciò sul committente (si citano Sez. 4, n. 12876 del 08/02/2019, e Sez. 4, n. 14167 del 12/03/2015).
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 55, comma 4, e 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo c).
Si deduce che erroneamente il Tribunale addossa all'imputato, quale legale rappresentante della "Feynman società cooperativa", la responsabilità per la mancata analisi dei rischi interferenziali, confondendo il contenuto del D.V.R. e quello del D.U.V.R.I., e sebbene l'imputazione contestasse all'attuale ricorrente lacune relative al D.V.R. e non certo al D.U.V.R.I.

Considerato in diritto

1. Il ricorso, per le ragioni di seguito precisate, è fondato con riguardo alle censure esposte nel secondo motivo, mentre è infondato in relazione alle censure formulate nel primo motivo.

2. Fondate sono le censure enunciate nel secondo motivo, che contestano la sussistenza del reato di cui all'art. 55, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, in riferimento all'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., ritenuto in relazione alla condotta di omessa presa in considerazione nel D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) del rischio di caduta di materiali dall'alto, deducendo che la sentenza impugnata ha attribuito all'imputato carenze nell'analisi dei rischi interferenziali, in considerazione di quanto emerge dal D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze), sebbene non gravi su di lui, siccome preposto ad una ditta subappaltatrice, la redazione del D.U.V.R.I.
2.1. Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, appare utile riportare sinteticamente, in via preliminare, le disposizioni rilevanti per l'esame delle censure appena enunciate.
Innanzitutto, le disposizioni direttamente richiamate nel capo di accusa sono gli artt. 55, comma 4, e 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008. Per quanto di interesse in questa sede, l'art. 55, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008 prevede la sanzione penale per il datore che adotta il documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), in assenza degli elementi di cui all'art. 28, comma 2, lett. a), primo periodo, ed f), d.lgs. cit. L'art. 28, comma 2 (non 1, come per errore materiale indicato nell'imputazione), lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, prevede che il documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. cit. debba contenere «una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa».
Vengono poi in rilievo anche altre disposizioni, in particolare l'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008 e l'art. 26, comma 3, d.lgs. cit.
L'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008 prevede per il datore di lavoro l'obbligo di valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'art. 28 d.lgs. cit.
L'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008 stabilisce, in particolare che «[i]l datore di lavoro committente [...] elabora[ ...] un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze [...] ».
2.2. Muovendo da queste disposizioni, la giurisprudenza ha tratto una duplice conclusione.
Per un verso, si è affermato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora in un medesimo ambiente operino stabilmente più lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da alcun rapporto di appalto o da altro rapporto giuridicamente rilevante, ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 28 e 29 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (così Sez. 3, n. 17119 del 20/01/2015, Montaguti, Rv. 263233-01).
Per l'altro, si è precisato che la contravvenzione di omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze, di cui all'art . 7 d.lgs. 17 settembre 1994 n. 626, deve ritenersi , a seguito della sua riconfigurazione ad opera dell'art . 26 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, un reato proprio del committente, cioè di colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, e, pertanto, in applicazione dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., non può più essere imputata anche al datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, fermi restando gli obblighi di cooperazione e di coordinamento e fatto salvo l'obbligo di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 d.lgs. n. 626 del 1994 (così Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfi, Rv. 267686- 01, e Sez. 3, n. 2285 del 14/11/2012, dep. 2013, Formentini , Rv . 254836-01 , ma anche, più di recente, in via incidentale, Sez. 4, n. 30792 del 06/05/2021, Cantori, non massimata).
Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza appaiono condivisibili in ragione di una valutazione coordinata delle disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lett . a), 26 e 28 d.lgs. n. 81 del 2008. Invero, da un lato, gli artt. 17, comm_a 1, lett. a), e 28 d.lgs. cit., pongono a carico di "tutti" i datori di lavoro l'obbligo di redigere un documento contenente la «valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'att ività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa ». Dall'altro, l'art. 26 d.lgs. cit. pone a carico del «datore di lavoro committente » l'elaborazione di «un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò, non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ».
Da quanto indicato, discende che deve ritenersi doveroso distinguere tra l'obbligo di redazione di un documento contenente la «valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa», quale è il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), che è posto a carico di "ciascuno" dei datori di lavoro coinvolti, anche se subappaltatori, e l'obbligo di redazione di un documento contenente in particolare la valutazione dei rischi da interferenze, D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze), che grava, invece, esclusivamente sul solo datore di lavoro committente.
2.3. Nella specie, vi è una divaricazione tra imputazione e sentenza.
Il capo di accusa sub c), infatti, contesta all'attuale ricorrente di non aver provveduto «ad analizzare nel DVR (documento valutazione rischi) il rischio di caduta -dall'alto» in modo adeguato.
La sentenza, invece, afferma la responsabilità dell'attuale ricorrente per il fatto contestato sub c) esaminando il DUVRI, citando di questo le pagg. 12, 46 e 47, e facendo anche espresso riferimento alla previsione del rischio interferenziale.
Il difetto di correlazione tra l'accusa e la sentenza è rilevante e significativo.
Invero, mentre l'imputazione correttamente contesta il reato avendo riguardo ad un documento, il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), che l'attuale ricorrente, quale legale rappresentante di un'impresa coinvolta nei lavori, sia pure a titolo di subappalto, era in ogni caso tenuto obbligatoriamente a predisporre, la sentenza afferma la penale responsabilità dell'imputato facendo riferimento ad un documento, il D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze), la cui elaborazione gravava non su tale soggetto, in quanto datore di lavoro subappaltatore, bensì, esclusivamente, sul datore di lavoro committente.

3. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la sussistenza del reato di cui agli artt. 68, comma 1, lett. a), 64, comma 1, lett. a), e 63, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, anche alla luce del rinvio al punto
1.8.1 dell'Allegato IV al medesimo d.lgs., ritenuto in relazione alla condotta di omessa adozione di misure di protezione delle aree di lavoro e di passaggio dal rischio di caduta di materiali dall'alto, deducendo che la ditta dell'imputato, incaricata di un subappalto per la movimentazione di merci in un magazzino, non aveva la disponibilità giuridica di questo e che il rischio di caduta di materiali dall'alto è di natura interferenziale, e, quindi, grava su chi ha la disponibilità giuridica dei luoghi interessati.

3.1. Anche relativamente a questa imputazione, sembra utile riportare sinteticamente, in via preliminare, le disposizioni rilevanti.
Innanzitutto, le disposizioni direttamente richiamate nell'imputazione sono gli artt. 68, comma 1, lett. a), 64, comma 1, lett. a), e 63, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, e il punto 1.8.1 dell'Allegato IV al medesimo d.lgs. Per quanto di interesse in questa sede, l'art. 68, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008 prevede la sanzione penale per la violazione (anche) dell'art. 64, comma 1, medesimo d.lgs. L'art. 64, comma 1, a sua volta, dispone, per quanto di interesse in questa sede, che «[i]I datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'art. 63, commi 1, 2 e 3». L'art. 63, comma 1, recita: «I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV». L'allegat o IV, al punto 1.8.1., stabilisce: «I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa ».
Vengono inoltre in rilievo anche altre disposizioni, in particolare gli artt. 62, comma 1, e 26, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008, il primo relativo alla definizione dei luoghi di lavoro rilevanti ai fini dell'applicazione delle previsioni appena richiamate, il secondo concernente gli obblighi connessi ai contratti di subappalto.
Precisamente, l'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, prevede: «Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro».
L'art . 26, comma 2, d.lgs. cit., a sua volta, stabilisce che, nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, «i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva».
3.2. Sulla base di queste di disposizioni, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato indicazioni precise sia con riguardo al luogo di lavoro in relazione al quale può essere responsabile il datore di lavoro, sia in riferimento agli obblighi gravanti sui subappaltatori quali datori di lavoro.
Per quanto concerne il primo aspetto, è diffusa l'affermazione secondo cui per «luogo di lavoro» deve intendersi qualunque «luogo, anche extra-cantiere, in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro ed in cui, in conseguenza, il lavoratore deve o può recarsi per eseguire incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività» (così Sez. 4, n. 43840 del 16/05/2018, C., Rv. 274265-01). Inoltre, proprio muovendo dal presupposto per il quale «nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra non soltanto il cantiere, ma anche ogni altro luogo in cui i lavoratori siano necessariamente costretti a recarsi per provvedere ad incombenze inerenti all'attività che si svolge nel cantiere», si è precisato che lo stesso può essere costitùto pure da «una strada pubblica ed aperta al pubblico transito, esterna al cantiere» (cfr., per queste indicazioni, Sez. 4, n. 40721 del 09/09/2015, Steinwurzel, Rv. 264715- 01, e Sez. 4, n. 28780 del 19/05/2011, Tessari, Rv. 250760-01).
Con riferimento al secondo aspetto, ad avviso di un indirizzo giurisprudenziale mai smentito, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (così, tra le altre, Sez. 3, n. 19505 del 26/03/2013, Bettoni, Rv. 254993-01, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di una ditta subappaltatrice che aveva omesso di recintare l'area in cui si trovava una gru a bassa rotazione, nonché Sez. 4, n. 42477 del 16/07/2009, Cornelli, Rv. 245786-01).
3.3. I riferimenti normativi richiamati e la pertinente interpretazione giurisprudenziale inducono a ritenere che ogni datore di lavoro, pur se subappaltatore, ha l'obbligo di osservare le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, quindi, deve adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro "tutti" i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, anche ·quando questi siano dovuti alle "interferenze" con l'attività di altre imprese, ed anche quando l'organizzazione del luogo di lavoro resta sottoposta ai poteri direttivi dell'appaltatore o del committente.
Ogni datore di lavoro, infatti, è tenuto, a norma dell'art. 17 d.lgs. n. 81 del 2008, ad effettuare «la valutazione di tutti i rischi», e, a norma dell'art. 28, comma 2, ad apprestare le misure di prevenzione e di protezione che si rendono necessarie in conseguenza della valutazione di tali rischi.
Né l'obbligo per ciascun datore di lavoro di adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro "tutti" i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa può essere escluso con riferimento ai rischi da "interferenze" perché il dovere di elaborare un unitario documento di valutazione di tali rischi, il D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze), grava esclusivamente sul datore di lavoro-committente, come in precedenza precisato al § 2.2.
Invero, l'art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 distingue tra obblighi di coordinamento e di attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, pur se derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, che gravano su tutti i datori di lavoro,· anche se subappaltatori, a norma del comma 2, ed obbligo di elaborazione documento di valutazione dei rischi da interferenza, che incombe solo sul datore di lavoro-committente, a norma del comma 3. In altri termini, sulla base della disciplina desumibile dall'art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 e dell'intero sistema del testo normativo, il datore di lavoro non committente, pur non avendo l'onere di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza, ha però il dovere di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, anche quando dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. E questa soluzione appare coerente con l'obiettivo di incrementare la tutela contro i rischi cui sono esposti i lavoratori. La redazione di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza, infatti, risulta prevista in funzione di assicurare una valutazione unitaria e globale di questi, al fine di una più efficace tutela contro i fattori di pericolo, e non certo per esonerare i datori di lavoro diversi dal committente dagli obblighi di protezione e prevenzione: basta considerare che il D.U.V.R.I., come si evince dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008, costituisce il risultato di un'attività di cooperazione e coordinamento tra tutti i datori di lavoro coinvolti («[i]I datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi [...]>> ) . Ciò posto, appare pienamente ragionevole ritenere che i datori di lavoro diversi dal committente, pur non dovendo redigere il D.U.V.R.I., siano comunque obbligati ad attuare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Ancora, l'obbligo per ciascun datore di lavoro di adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro "tutti" i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa non trova un limite quando l'attività dei lavoratori di una ditta affidataria di un appalto o di un subappalto si svolge in un luogo nella disponibilità giuridica di altri, o comunque sottoposto ai poteri direttivi di altri.
In effetti, per «luoghi di lavoro», a norma dell'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, e in ragione della latitudine della formula letterale di tale disposizione, debbono intendersi anche i luoghi esterni all'azienda o comunque non sottoposti alla giuridica disponibilità del datore di lavoro, quale è stata ritenuta, come si è detto, anche «una strada pubblica ed aperta al pubblico transito, esterna al cantiere», purché in essi il lavoratore debba o possa recarsi per eseguire incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività. Inoltre, le disposizioni di cui all'art. 26, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. cit. prevedono anche per i subappaltatori l'obbligo di compiere interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, quantunque dovuti alle interferenze, pure in caso di concorrente presenza di altre imprese, e, quindi, pur se tra queste vi sia quella del datore di lavoro committente.
3.4. La sentenza impugnata osserva che l'attuale ricorrente, quale titolare di ditta affidataria di un subappalto, ha omesso di adottare le doverose misure di protezione necessarie a proteggere le aree di lavoro e di passaggio dal rischio di caduta di materiali dall'alto, rischio connesso proprio all'attività svolta dai dipendenti della sua impresa.
Il Tribunale premette che: -) la ditta di cui era legale rappresentante il ricorrente, la "Feynman società cooperativa", aveva ricevuto il subappalto relativo all'attività di facchinaggio e movimentazione merci relativamente al deposito di Melara della "Bormioli s.p.a."; -) la ditta "Bormioli s.p.a." era a conoscenza del subappalto, come risulta da alcune mail scambiate tra un suo dirigente e l'attuale ricorrente proprio con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro; -) dipendenti della ditta di cui era legale rappresentante il ricorrente erano preposti allo scarico di camion di materiali inviati dalla "Bormioli s.p.a." presso il magazzino di Melara, e precisamente sistemavano in apposite aree, denominate "stive", bancali posti uno sopra l'altro, così da formare dieci pile verticali di sei bancali ciascuna; -) ciascun bancale aveva un peso di circa 430 kg. e sosteneva cinque file di contenitori in vetro prodotti dalla "Bormioli s.p.a.";
-) i bancali, per ragioni di caldo, di freddo o di peso, potevano deformarsi, così da far piegare la pila, e, conseguentemente, potevano rovinare al suolo.
Il Tribunale poi rappresenta che: -) durante lo svolgimento del subappalto, tre bancali erano caduti sul dipendente di altra ditta, preposta a servizi di pulizia dei locali, cagionandone la morte; -) secondo quanto accertato nell'occasione dagli appositi servizi di prevenzione igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, vi erano numerose "stive" in cui le pile di bancali presentavano problemi di pendenza; -) i rischi derivanti dall'assenza di verticalità dei bancali erano stati segnalati tramite alcune mail dai responsabili della ditta "Bormioli s.p.a."
all'imputato, attuale ricorrente; -) crolli di bancali si erano verificati anche prim···a / dell'incidente mortale, e persino qualche mese dopo. . (;)
Il Tribunale, quindi, conclude che la mancata predisposizione di idonei presidi o idonee prescrizioni per assicurare la costante verticalità delle pile di bancali aveva generato una situazione di pericolo generalizzato ed incontrollato all'interno del deposito, e, in particolare, che del tutto inidonea era la misura costituita dall'indicazione verbale data agli operatori "carrellisti" di intervenire all'occorrenza, anche perché la stessa lasciava a costoro ogni discrezionalità.
3.5. L'affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 68, comma 1, lett. a), 64, comma 1, lett. a), e 63, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, anche alla luce del rinvio al punto 1.8.1 dell'Allegato IV al medesimo d.lgs., per l'omessa adozione di idonee misure di protezione delle aree di lavoro e di passaggio dal rischio di caduta di materiali dall'alto, risulta giuridicamente corretta.
Si è detto, al § 3.3, che il datore di lavoro, anche quando è subappaltatore, ed anche quando l'organizzazione del luogo di lavoro resta sottoposta ai poteri direttivi dell'appaltatore o del committente, ha l'obbligo di osservare le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, e, quindi, di adottare idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, pur se questi siano dovuti ad "interferenze".
Si è rilevato, inoltre, al § 3.4., che, nella specie, dipendenti della ditta di cui era legale rappresentante il ricorrente erano addetti a sistemare pesanti bancali nel deposito di Melara della "Bormioli s.p.a.", che tali bancali erano sistemati in pile verticali, con tendenza a piegarsi, per il caldo, il freddo o il peso, e quindi a rovinare a terra, e che era stata omessa la predisposizione di idonei presidi o idonee prescrizioni per assicurare la costante verticalità delle pile di bancali, con il conseguente determinazione di una situazione di pericolo generalizzato ed incontrollato di caduta di materiali dall'alto all'interno del deposito.
Da quanto appena evidenziato, risulta ragionevole inferire che l'attuale ricorrente, quale legale rappresentante della ditta che aveva in subappalto l'incarico di sistemare i bancali all'interno del magazzino, è responsabile per la mancata predisposizione di idonei presidi o idonee prescrizioni per fronteggiare il pericolo di caduta dall'alto di tali bancali. Invero, si deve considerare che: -) i bancali erano sistemati in pile verticali le quali, per varie cause, tendevano a piegarsi e a rovinare al suolo; -) il rischio di caduta dei bancali aveva determinato una situazione di pericolo generalizzato, incontrollato e protratto nel tempo all'interno del deposito; -) la "gestione" di questi bancali era il risultato immediato dell'attività dei dipendenti della ditta di cui era responsabile il ricorrente; -) il magazzino in cui erano sistemati i bancali a rischio di caduta era un "luogo di lavoro", siccome ordinario posto di lavoro e di passaggio anche per i lavoratori della ditta di cui era responsabile il ricorrente; -) era stata omessa. la predisposizione di idonei presidi o idonee prescrizioni per assicurare la costante verticalità delle pile di bancali ed evitarne la caduta.

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto solo in parte.
Precisamente, all'infondatezza delle censure concernenti la configurabilità del reato di cui all'art. 68, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008, in riferimento agli artt. 64, comma 1, lett. a), 63, comma 1, e punto 1.8.1 dell'Allegato IV, d.lgs. cit. (capo b), segue il rigetto delle stesse e l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale dell'attuale ricorrente in ordine a tale fattispecie contravvenzionale.
Alla fondatezza delle censure relative alla dichiarazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 55, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, in riferimento all'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. cit. (capo c), invece, segue l'accoglimento delle stesse e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale diversa fattispecie contravvenzionale.
Il Giudice del rinvio procederà a nuovo accertamento dei fatti, anche compiendo, ove lo ritenga utile, ulteriori attività istruttorie, per valutare se sussista la responsabilità penale dell'attuale ricorrente per il reato contestato al capo c). A tal fine, esaminerà le risultanze non del D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze), ma del D.U.V. (Documento di Valutazione dei Rischi), essendo l'imputato, quale datore di lavoro­ subappaltatore, obbligato ad elaborare solo questo secondo documento. In particolare, il Giudice del rinvio accerterà se il D.U.V., a norma di quanto stabilito dagli artt. 55, comma 4, 17, comma 1, lett. a), e 28, comma 1, lett. a), primo periodo, d.lgs. n. 81 del 2008, dovesse prendere in considerazione il rischio di caduta di materiali dall'alto, e, in caso di conclusione affermativa, se nel precisato documento vi fossero carenze di previsione o di apprezzamento in ordine al precisato rischio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c) d'imputazione con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rovigo. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 11/01/2023

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Circolare INL n.1 del 15 febbraio 2023

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Circolare INL n 1 del 15 febbraio 2023

Circolare INL n.1 del 15 febbraio 2023 - distacco transnazionale e obblighi comunicazionali

ID 18985 | 16.02.2023 / Circolare in allegato

Oggetto: D.Lgs. n. 136/2016 recante “Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)” - art. 10, comma 3, lett. a) - chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

Il D.Lgs. n. 136/2016, in attuazione della Direttiva 2014/67/UE, ha introdotto nel nostro ordinamento specifiche misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE.

In particolare, l’articolo 10, comma 3, lett. a), del citato decreto legislativo ha introdotto un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (...) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.

Al riguardo, d'intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 1314 del 15 febbraio 2023, si ritiene opportuno chiarire la natura della “documentazione equivalente” alla predetta "comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro", che dovrà essere oggetto di verifica nel corso dell’attività di vigilanza.

Nella formulazione dell’art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 136/2016, il Legislatore italiano ha valutato l’eventualità che altri ordinamenti nazionali non abbiano previsto una "comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro", presente invece nel nostro ordinamento al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso. Per tale motivo, ha introdotto, all'interno del citato articolo, la possibilità di presentare della "documentazione equivalente".

Il riferimento alternativo ad un documento equivalente è stato volutamente inteso dal Legislatore italiano in termini generici, proprio per consentire l'utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di "tracciare" il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all’inizio della prestazione lavorativa.
Ciò premesso, occorre evidenziare che l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Difatti, se è vero che l’emissione del modello A1 può intervenire anche in un periodo successivo all’inizio del distacco, con conseguente efficacia retroattiva, d’altra parte la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l’iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante nonché sui dati del contratto.

Peraltro, il riferimento alla richiesta del modello A1, inoltrata dall’impresa distaccante alla competente Autorità di sicurezza sociale, consente ai prestatori di servizi di adempiere all’obbligo in questione senza dover attendere l'effettiva emissione del modello A1 e senza soffrire di eventuali ritardi da parte delle competenti autorità del paese di stabilimento.

Ne consegue che la previsione di un obbligo di conservazione, per le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, della copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento - come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro - appare proporzionata alla necessità di assicurare l’effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 2014/67/UE e alla direttiva 96/71/CEE e sufficiente in riferimento alla fondamentale esigenza di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione.

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Fonte: INL

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Resistenza al fuoco: quadro normativo

ID 6474 | | Visite: 13284 | Prevenzione Incendi

Resistenza al fuoco

Resistenza al fuoco: quadro normativo / Rev. 1.0 Dicembre 2022

ID 6474 | Update 06.12.2022 / Documento completo allegato

Secondo la definizione del punto 1.11 del DM 30 novembre 1983, aggiornata dall’allegato al DM 9 marzo 2007, punto 1.1 lettera j), la resistenza al fuoco è:

“una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto all’incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi”.

Analoga definizione si trova al punto 1 del paragrafo G.1.12 dell’allegato 1 al Codice di prevenzione incendi DM 3 agosto 2015.

Come indicato al paragrafo S.2.1 del Codice di prevenzione incendi, “la finalità della resistenza al fuoco è quella di garantire la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio nonché la capacità di compartimentazione, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi”.

Fino al il 25 settembre 2007, data di entrata in vigore del DM 9 marzo 2007, che insieme al DM 16 febbraio 2007 ha aggiornato interamente la materia della resistenza al fuoco abrogando la normativa precedente, si applicava la circolare M.I. 14 settembre 1961, n. 91, recante “Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile” e il DM 6 marzo 1986 recante “Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno”. Eventuali riferimenti al carico di incendio o alla classe dei compartimenti presenti nelle regole tecniche di prevenzione incendi che rimandano alla vecchia circolare M.I. 14 settembre 1961, n. 91, sono da ritenersi superati dall’entrata in vigore del DM 9 marzo 2007.

Normativa principale
 - DM 16 febbraio 2007: Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
DM 9 marzo 2007: Prestazioni  di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
DM  maggio 2007: Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
Lettera circolare prot. n. P414/4122 sott. 55 del 28 marzo 2008 - DM 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del CNVVF. Chiarimenti ed indirizzi applicativi”.
Lettera Circolare Prot. n. 1968 del 15 febbraio 2008 - Pareti di muratura portanti resistenti al fuoco
Lettera Circolare 23/09/15, n° 11074: Prova di resistenza al fuoco su volta muraria – pubblicazione rapporto di prova e rapporto di prova.

DM 9 marzo 2007

Ad eccezione delle costruzioni in cui si svolgono attività per le quali è imposto un livello minimo di prestazione (Regole Tecniche di P.I.), per le altre, il livello di prestazione è scelto dal progettista, sulla scorta delle indicazioni fornite dal committente e dal punto 3 dell’Allegato al DM 9 marzo 2007 (Livelli I-V), in funzione dello specifico obiettivo che s’intende perseguire attraverso la resistenza al fuoco e la capacità di compartimentazione.

Livelli di prestazione

Livello I Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze della perdita dei requisiti stessi siano accettabili o dove il rischio di incendio sia trascurabile
Livello II Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione
Livello III Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell congruo con la gestione dell emergenza ' emergenza 
Livello IV   Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione
Livello V Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa

Livello I

In ogni caso, è vietato il livello di prestazione I per le costruzioni soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del DPR 151/2011.

Livello II

Il livello II di prestazione è adeguato per:

- costruzioni fino a 2 piani f.t. ed 1 piano interrato, isolate - eventualmente adiacenti ad altre purché strutturalmente e funzionalmente separate - destinate ad un'unica attività non aperta al pubblico,
- i relativi impianti tecnologici di servizio e depositi,

Qualora si verifichino tutte le seguenti ulteriori condizioni:
- le dimensioni della costruzione siano tali garantire l'esodo in sicurezza degli occupanti;
- gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non arrechino danni ad altre costruzioni;
- gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non compromettano l'efficacia degli elementi di compartimentazione e gli impianti di protezione attiva che proteggono altre costruzioni,
- il massimo affollamento complessivo della costruzione non superi 100 persone e la densità di affollamento media non sia superiore a 0,2 pers/m2;
- la costruzione non sia adibita ad attività che prevedono posti letto;
- la costruzione non sia adibita ad atti la costruzione ad attività specificamente destinate a malati, anziani, bambini o a persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o cognitive. 

Le classi di resistenza al fuoco sufficienti a garantire il livello II di prestazione non dipendono dal valore del carico di incendio specifico di progetto.

Nelle costruzioni che ospitano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello II di prestazione sono stabilite dal legislatore:

30* per costruzioni ad un piano fuori terra senza interrati
60* per costruzioni fino a due piani fuori terra e un interrato

* sono consentite classi inferiori se compatibili con il livello III.

Livello III

Il livello III di prestazione è adeguato per le costruzioni soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del DPR 151/2011.

Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello III sono indicate nella tabella 4 del punto 3 dell’Allegato al DM 9 marzo 2007, in funzione del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d).

Livello IV

I livelli IV o V possono essere:

- oggetto di specifiche richieste del committente,
- previsti da capitolati tecnici di progetto,
- richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.

Per garantire il livello IV le costruzioni devono essere oggetto delle seguenti verifiche:

- capacità portante mantenuta per tutta la durata dell capacità portante mantenuta per tutta la durata dell'incendio;
- regime deformativo contenuto; 
- capacità portante residua che consenta interventi di ripristino.

Livello V

Per garantire il livello V le costruzioni devono essere oggetto delle seguenti verifiche: seguenti verifiche:

- capacità portante mantenuta per tutta la durata dell’incendio;
- regime deformativo trascurabile;
- capacità portante residua adeguata alla funzionalità immediata della costruzione.

In Italia è prassi consolidata seguire l’approccio prescrittivo, per:

- l'esigenza di semplificare il comporta ’esigenza di semplificare il comportamento strutturale in caso d mento strutturale in caso d incendio ’incendio,
- la disponibilità di metodi semplificati,
- la scarsa attitudine del mondo professionale ad abbandonare prassi consolidate.
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DATA

NORMA

ARGOMENTO

14/09/1961

Circolare 14/09/61, n° 91

Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile (Circolare abrogata dal comma 1 dell’art. 4 del DM 09/03/2007. N.d.R.).

08/03/1985

DM 08/03/85                     

Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali  di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. (Vedere il punto 6.1. dell’allegato per la velocità di combustione del legno. N.d.R.).

20/07/1987

Lettera Circolare 20/07/87, n° 14445/4122

Resistenza al fuoco degli elementi strutturali - Casi di difformità tra i valori delle tabelle della circolare n. 91/1961 e risultati di prove ufficiali.

07/12/1987

Lettera Circolare 07/12/87, n° 23752/4122 sott. 54

Strutture in legno. Controsoffitti. (Sulla possibilità di impiego, per la protezione di strutture lignee, di controsoffitti classificati per la protezione di strutture in acciaio. N.d.R.)

26/11/1990

Lettera Circolare 26/11/90, n° 20689/4122

Resistenza al fuoco di strutture portanti in legno.

16/01/2004

Lettera Circolare 16/01/04,  n° DCPST/A5/283/FR

Controsoffitti per strutture resistenti al fuoco - Chiarimenti sull’impiego di controsoffitti certificati ai sensi della circolare MI.SA. del 14 settembre 1961 n. 91

09/06/2005

CHIARIMENTO 09/06/05, n° P567/4122 sott. 55

Comportamento al fuoco di elementi strutturali in calcestruzzo armato contenenti polistirene di alleggerimento.

23/01/2006

CHIARIMENTO 23/01/06, n° P1795/4122 sott. 55

Muratura ordinaria di pietrame - Resistenza al fuoco – Quesito.

16/02/2007

DM 16/02/07

Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

09/03/2007

DM 09/03/07

Prestazioni  di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

20/07/2007

Lettera Circolare 20/07/07, n° P902/4122 sott. 55

DM 9 marzo 2007 “criteri di progettazione degli elementi strutturali resistenti al fuoco”. Chiarimenti al punto 5 dell’allegato.- (Inerente gli elementi di completamento, quali lucernari, finestre e simili. N.d.R.)

26/07/2007

CHIARIMENTO 26/07/07, n° P939/4122/1 sott. 3

Attività turistico ricettive. Efficienza delle porte REI di vecchia installazione. - Quesito.

15/02/2008

Lettera Circolare 15/02/08, n°. 1968

Pareti di muratura portanti resistenti al fuoco. (Riporta i valori provvisori per la classificazione della resistenza al fuoco di pareti di muratura portanti col metodo tabellare. N.d.R.)

31/03/2010

Lettera Circolare 31/03/10, n° DCPST/A5/5642

Certificazione della resistenza al fuoco di elementi costruttivi – Murature.

08/06/2011

CHIARIMENTO 08/06/11, n° 0008274-213/032101.014122.056

Quesito in merito all’applicazione del D.M. 09/03/2007. (Relativo alle caratteristiche R/REI che deve avere un  soppalco metallico, seppure indipendente dalle restanti strutture, quando incorporato in modo permanente in una costruzione con livello II di prestazione. N.d.R.)

05/04/2013

Lettera Circolare 05/04/13, n° 4638

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli Annessi Nazionali degli Eurocodici.

 27/12/2013

Lettera Circolare 27/12/13, n° 17381

Qualificazione di resistenza al fuoco di protettivi da applicare ad elementi in acciaio.

 16/01/2014

Lettera Circolare 16/01/14, n° 465

Classificazione dei controsoffitti ai fini della resistenza al fuoco. Chiarimenti.

 18/03/2015

Lettera Circolare 18/03/15, n° 3396

Chiarimenti in merito alla classificazione di resistenza al fuoco di partizioni vetrate.

23/09/2015

Lettera Circolare 23/09/15, n° 11074

Prova di resistenza al fuoco su volta muraria – pubblicazione rapporto di prova. (Con allegato il rapporto di prova. N.d.R.)
 15/12/2015

CHIARIMENTO 15/12/15, n° 14801

Classificazione di resistenza al fuoco per le scaffalature metalliche installate all’interno di un edificio magazzino - Quesito
05/04/2019

Lettera Circolare 05/04/19, n° 5014

Armadi compattabili resistenti al fuoco impiegati ai fini della riduzione del carico di incendio specifico di progetto.
06/11/2019

Circolare VVF n. 16746 06/11/2019

Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi
24/07/2020

Circolare DCPREV 9962 24/07/2020

Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i. - Capitolo S.2 - Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Chiarimenti e indirizzi applicativi.
17/06/2022

NOTA 17/06/2022, n° 8809

Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi – Precisazioni lettera circolare n. 16746 del 26/11/2019
04/07/2022

Circolare n. 9533 del 4 luglio 2022

Strutture sanitarie - chiarimenti interpretativi sul verso di apertura delle porte da usare in caso di esodo progressivo e sui requisiti delle porte tagliafuoco

...

Decreto 16 febbraio 2007

Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

(GU n. 74 del 29.3.2007- SO n. 87)

Info

Decreto 9 marzo 2007

Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. n. 74 del 29 marzo 2007)

Info

...
segue in allegato

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 06.12.2022 Circolare VVF n. 9533 del 4 luglio 2022
Certifico Srl
0.0 04.07.2022 Decreto 16 febbraio 2007 / Consolidato 2022 VVF
Decreto 9 marzo 2007 / Consolidato 2022 VVF
Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022
Certifico Srl

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Sistemi di prevenzione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori

ID 18959 | | Visite: 1578 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Sistemi di prevenzione  partecipazione e rappresentanza dei lavoratori

Sistemi di prevenzione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori nel tempo della trasformazione digitale - Metodologia e prime evidenze

ID 18959 | 13.02.2023

I cambiamenti legati alla digitalizzazione hanno avuto un impatto crescente sul lavoro, modificandone la struttura organizzativa e favorendo la diffusione di modelli guidati da piattaforme online che assumono lavoratori con contratti sottotutelati.

Il progetto Bric: “PrePaRa”, affidato al Politecnico di Milano (coordinatore scientifico), con Fondazione Di Vittorio, Sapienza Università di Roma, IAL e il coinvolgimento diretto di Cgil, Cisl, Uil nazionali, ha esplorato sia contesti caratterizzati dalla digitalizzazione dei processi produttivi, sia da forme organizzative tramite piattaforma, con la finalità di individuare sistemi di prevenzione della SSL mirati e forme di partecipazione e rappresentanza adeguati.

Il factsheet offre un quadro generale sulle attività del progetto e sugli aspetti metodologici, con cenni sui risultati preliminari. La trattazione estensiva sarà oggetto di successive pubblicazioni dedicate.

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Fonte: INAIL

Il Rischio biologico lavoro: quadro normativo

ID 7374 | | Visite: 103988 | Documenti Riservati Sicurezza

Il rischio biologico lavoro Rev  00 2019

Il Rischio biologico lavoro: quadro normativo / Sett. 2022

ID 7374 | Rev. 1.0 del 18.09.2022 / Documento completo in allegato

In allegato Documento completo sul rischio biologico lavoro, quadro normativo IT, normativa legislativa e tecnica e documenti utili per conoscere, approfondire e gestire il rischio da esposizione ad agenti biologici negli ambienti di lavoro. (Si esclude il quadro normativo legato al Covid-19, trattato in altri documenti).

Aggiornamento Rev. 1.0 2022 (Nota importante)

L'aggiornamento Rev. 1.0 del 18 Settembre 2022 del Documento, tiene conto delle modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008 dal Decreto 27 dicembre 2021 che ha recepito le Direttive ATP agenti biologici lavoro:

Direttiva n. 2019/1833/UE 
Direttiva n. 2020/739/UE 

e modificato gli allegati XLIVXLVI e XLVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Riferimenti legislativi

1. L 5 Marzo 1963, n. 292. Vaccinazione antitetanica obbligatoria
2. DPR 30 giugno 1965 n. 1164. Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. DPR 7 Settembre 1965, n. 1301. Regolamento di esecuzione della Legge 5 Marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria.
4. L 20 marzo 1968, n. 419. Modificazioni alla Legge 5 Marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria.
5. DM Ministero della Sanità 22 Marzo 1975. Estensione dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori.
6. DM 16 Settembre 1975. Estensione dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ai marittimi ed ai lavori portuali.
7. DM 26 Aprile 1990. Offerta gratuita di vaccino antiepatite B alle categorie a rischio. (Rev. 1.0)
8. DM 4 Ottobre 1991. Offerta gratuita di vaccino antiepatite B alle categorie a rischio (Rev. 1.0)
9. DM 3 ottobre 1991 Protocollo per l'esecuzione delle vaccinazioni contro l'epatite virale B (Rev. 1.0)
10. DM 20 novembre 2000 Aggiornamento del protocollo per l'esecuzione della vaccinazione contro l'epatite virale B. (Rev. 1.0)
11. DLgs 4 Dicembre 1992, n. 475. e successive modifiche. Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
12. DLgs 12 aprile 2001, n. 206. Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.
13. DPR 7 novembre 2001, n. 464. Regolamento recante le modalità di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
14. DPR 07 novembre 2001, n. 465. Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
15. DLgs 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della L 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i..
16. DPR 15 Luglio 2003, n. 254. Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179.
17. Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.
18. D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 191 Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici. (Rev. 1.0)
19. Decreto 15 dicembre 1990 Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive. (Rev. 1.0)
20. L 31 luglio 2017, n. 119. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale
21. Decreto 27 dicembre 2021. Recepisce la Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati I, III, V e VI della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico. (Rev. 1.0)

Riferimenti normativi

UNI EN ISO 11731:2017 Qualità dell'acqua - Conteggio di Legionella
UNI EN 1500:2013 Disinfettanti chimici ed antisettici - Trattamento igienico delle mani per frizione - Metodo di prova e prescrizioni (fase 2/stadio 2) 
UNI 10912:2000 Dispositivi di protezione individuale. Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative
UNICHIM 1037:2002 Acque destinate al consumo umano. Ricerca e determinazione di Legionella pneumophila
UNI EN 556-1:2002 Sterilizzazione dei dispositivi medici - Requisiti per i dispositivi medici che recano l'indicazione "STERILE" - Requisiti per i dispositivi medici sterilizzati terminalmente
UNI EN 1822-1:2010 Filtri per l'aria ad alta efficienza (EPA, HEPA e ULPA) - Parte 1: Classificazione, prove di prestazione, marcatura
UNI EN 13098:2002 Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Linee guida per la misurazione di microrganismi e di endotossine aerodispersi
UNI EN ISO 13843:2017 Qualità dell’acqua - Guida per la validazione di metodi microbiologici
UNI EN 14042:2005 Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici (ritirata senza sostituzione)
UNI EN 149:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura
UNI EN 166:2004 Protezione personale degli occhi - Specifiche
UNI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali
UNI EN 374- 1:2018 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici
UNI EN 374- 2:2015 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione
UNI 11108:2004 Metodo di campionamento e di conteggio dei pollini e delle spore fungine aerodisperse
UNI EN 149:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura

Prassi
Circolare n.15 del 27 giugno 2012
Accordo 7 febbraio 2013 
Decreto 13 gennaio 2016
DD Min Salute 06 marzo 2014
Decreto Min. Salute 15 maggio 2013

Premessa
1. Rifermenti legislativi/normativi
2. Microrganismi
3. Allergeni
4. Monitoraggio ambientale
4.1 Monitoraggio allergeni indoor
4.2 Monitoraggio microbiologico ambientale
5. Impianti aeraulici
6. Valutazione del rischio
7. Ambiente di lavoro
7.1 Aziende a rischio biologico
8. Dispositivi di protezione individuale da agenti biologici
8.1 Protezione delle vie respiratorie
9. Agenti biologici nel TUS
10. Altro
11. Casi specifici / vaccinazioni
Fonti

rischio biologico

Excursus

La prevenzione e la protezione dagli agenti biologici sono trattate, a livello normativo, nel D.Lgs. 81/08, Titolo X.

La definizione di agente biologico di cui all’art. 267 del D.Lgs 81/08, è estesa a:

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Il rischio biologico è spesso di tipo ambientale e, quindi, trasversale, presente sia in attività lavorative in cui è "tradizionalmente" riconosciuta la presenza di agenti biologici (ambienti sanitari, laboratori di diagnosi e ricerca, settore dei rifiuti, allevamenti animali, ecc.), sia in ambienti come gli uffici, le scuole, i mezzi di trasporto, i centri estetici e sportivi, ecc., non esiste, pertanto, un ambiente di lavoro in cui tale rischio possa essere ignorato.

Secondo la definizione del Decreto legislativo 81/2008 (articolo 267), per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

In un ambiente di lavoro però, possono essere presenti anche altri organismi potenzialmente responsabili di infezioni o allergie come alcuni artropodi (zanzare, zecche, pulci, blatte, acari, ecc.), alcuni mammiferi (per esempio ratti) o anche derivati vegetali e animali (pollini, peli e forfore).

Il decreto si applica alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato il pericolo di esposizione ad agenti biologici, sia che si tratti di “uso deliberato”, necessario per il ciclo produttivo, sia che sussista solo la possibilità di esposizione dei lavoratori.
...
Decreto legislativo 81/2008
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Art. 268. Classificazione degli agenti biologici

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella
comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

agente biologico

3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.


...

Microrganismi

Gli agenti biologici erano stati classificati in base alla loro pericolosità valutata in termini di:

- infettività,
- patogenicità,
- trasmissibilità
- neutralizzabilità.

Classificazione degli agenti biologici

Gli agenti biologici vengono classificati dal Titolo X in quattro categorie di crescente pericolosità, l'allegato XLVI elenca solo gli agenti dei gruppi 2, 3 e 4 suddivisi in batteri e organismi simili, virus, funghi e parassiti.

Classificazione

...

Monitoraggio ambientale

Il monitoraggio microbiologico ambientale ha lo scopo di stimare la contaminazione ambientale aerodispersa e delle superfici. La concentrazione microbica aerodispersa è un indice della qualità dell'aria nell'ambiente mentre la contaminazione delle superfici può essere indicativa dell'efficacia delle procedure di pulizia e sanificazione.

Il monitoraggio microbiologico ambientale può essere eseguito analizzando diversi substrati: aria, superfici di lavoro, acqua o altro (materiali, strumenti, indumenti, ecc.).

Il campionamento si differenzia in base al tipo di metodica adottata e di campionatore utilizzato. Per la valutazione dell'esposizione negli ambienti di lavoro, generalmente, si effettua un campionamento attivo e uno passivo dell'aria e un campionamento sulle superfici di lavoro.

Nel caso di attività lavorative che comportano uso deliberato di agenti biologici (ossia nelle quali gli agenti biologici fanno parte del ciclo produttivo, per esempio industrie farmaceutiche) si procederà al monitoraggio degli specifici agenti, mediante tecniche che ne consentano il rilevamento in aria e sulle superfici; tale monitoraggio consentirà la verifica dell'efficacia delle misure di contenimento adottate e la correttezza delle procedure operative messe in atto al fine di eliminare o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori.

Per gli ambienti di lavoro indoor nei quali la presenza di agenti potenzialmente patogeni può essere considerata accidentale, la valutazione della carica microbica totale (funghi e batteri) è usualmente sufficiente, anche se dovrà essere valutato, per ciascun caso specifico, il tipo di monitoraggio da effettuare.

Per attività lavorative nelle quali il rischio connesso alla presenza di agenti biologici è di natura allergica oltre che infettiva, è consigliabile affiancare ai campionamenti microbiologici anche la caratterizzazione e la quantificazione degli allergeni eventualmente presenti.

Monitoraggio ambientale

Per gli agenti biologici, la difficoltà di valutare l’entità dell’esposizione rende la misura della contaminazione ambientale un elemento determinante nella valutazione dell’esistenza del rischio biologico.

Nelle indagini ambientali finalizzate alla valutazione dell’esposizione per via inalatoria o per contatto, il monitoraggio della contaminazione microbiologica aerodispersa e/o depositata sulle superfici rappresenta un percorso obbligato per controllare lo stato igienico generale e verificare la salubrità ambientale. Infatti, l’aria e le superfici di attrezzature, piani, apparecchiature e indumenti di lavoro, così come delle mani dei lavoratori possono rappresentare importanti veicoli di contaminazione microbiologica e potenziali fonti di trasmissione di agenti infettivi.

Inoltre, a differenza di quanto avviene per le sostanze chimiche, nel caso degli agenti biologici, non sono stati definiti limiti di contaminazione utilizzabili come valori soglia; non ci sono, quindi, riferimenti oggettivi in base ai quali gestire i risultati ottenuti dal monitoraggio ambientale.

Ambiente di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente di lavoro. Il rischio biologico può essere sia deliberato (ovvero gli agenti biologici sono introdotti o presenti in maniera deliberata nell’ambito del ciclo produttivo) sia potenziale od occasionale. Sulla base degli esiti della valutazione è poi tenuto a porre in atto le misure necessarie a ridurre o eliminare, se possibile, l'esposizione agli agenti potenzialmente patogeni.

Nella prima fase della valutazione del rischio biologico è necessario identificare le fonti di pericolo, gli agenti biologici pericolosi anche potenzialmente presenti e stimare l'entità dell'esposizione. A tal fine, prima di definire eventuali campagne di monitoraggio, il datore di lavoro è tenuto a utilizzare tutte le fonti scientifiche e informative disponibili, con particolare riguardo a quelle che si riferiscono al comparto e agli agenti biologici di specifico interesse.

Il rischio biologico può essere considerato senza dubbio trasversale ai diversi luoghi di lavoro. Infatti, sebbene ambiti lavorativi come quello sanitario, veterinario, zootecnico o dei rifiuti siano particolarmente interessati dalla presenza di agenti biologici per il tipo di attività svolta, non va trascurata la presenza di agenti biologici che talvolta può anche essere anche significativa per particolari situazioni di epidemie o focolai, in luoghi quali uffici, scuole, caserme, alberghi, mezzi di trasporto pubblici.

Alcune attività lavorative sono state analizzate nel dettaglio allo scopo di definire i rischi biologici presenti. I dati raccolti, diffusi tramite opuscoli, articoli scientifici e linee guida offrono a chi opera nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, un valido ausilio per la strutturazione gli interventi necessari alla corretta valutazione dei rischi biologici e alla loro gestione.

Molto è stato prodotto sugli ambienti indoor, intesi come ambienti confinati di vita e di lavoro non industriali (abitazioni, uffici pubblici e privati, ospedali, scuole, caserme, alberghi, banche, cinema, mezzi di trasporto pubblici e/o privati ecc.), ma anche su molte attività produttive: falegnamerie, produzione di vino e olio, allevamento di animali, lavorazione delle carni e altri derivati animali ecc..

Nella Valutazione del rischio da agenti biologici, quali indicati nell’Allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili sugli agenti biologici del Gruppo 2/3/4 il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
La Buona Pratica di Laboratorio (BPL) è un approccio di tipo gestionale alla attività di laboratorio che coinvolge i processi organizzativi e le condizioni con cui gli studi di laboratorio sono programmati, condotti, controllati, registrati e riportati
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ALLEGATO D.Lgs 81/08 XLIV

Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

Laddove il risultato della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 271 del presente decreto riveli un'esposizione non intenzionale ad agenti biologici, potrebbero esservi altre attività professionali, non incluse nel presente allegato, che devono essere prese in considerazione.

1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività in laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività in impianti per la depurazione delle acque di scarico.

Misure specifiche di contenimento devono essere attuate nelle strutture sanitarie, veterinarie, laboratori e stabulari secondo l'allegato XLVII.

utilizzo azienda

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ALLEGATO D.Lgs 81/08 XLV

Segnale rischio biologico

rischiobiologico

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ALLEGATO D.Lgs 81/08 XLVIII

Contenimento dei processi industriali

Agenti biologici del gruppo 1.

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4.

Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso

allegato

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segue in allegato
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 18.09.2022 - Decreto del 27 dicembre 2021
- Interpello 14/2013
- DM 16 Settembre 1975
- DM 26 Aprile 1990
- DM 4 Ottobre 1991
- DM 3 ottobre 1991
- DM 20 novembre 2000
D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 191
- Decreto 15 dicembre 1990
- nuovo Cap. 11. Casi specifici / vaccinazioni
-
 La malaria infortunio sul lavoro
- Link e collegamenti
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Systems of sanctions for EU Labour Inspectorates

ID 18954 | | Visite: 583 | Documenti Sicurezza UE

Systems of sanctions for EU Labour Inspectorates

Supporting Compliance for Workplace Safety Requirements - European Labour Inspection Systems of Sanctions and standardised measures

Labour inspections are critical to promote compliance with occupational safety and health regulations. The profound transformations in the workplace, due to new technologies and work arrangements, has opened the discussion on the role of Labour Inspectorates in this changing world of work.

This discussion paper reviews labour inspection and different systems of sanctions in the EU. It offers best practices for labour inspectors to persuade enterprises to improve compliance, underlining the effectiveness of balancing persuasion and enforcement during inspection visits.

The paper also highlights the need for standardised assessment of workplace safety and proposes means for measuring.

Evaluation of the Practical Implementation EU occupatinal safety and health Directives

ID 18951 | | Visite: 806 | Documenti Sicurezza UE

Evaluation of the Practical Implementation EU occupatinal safety and health Directives

ID 18951 | 11.02.2023 / SWD(2017) 10 final

Commission Staff Working Document Ex-post evaluation of the EU occupational safety and health Directives (REFIT evaluation)

Occupational safety and health (OSH) forms an integral part of the European labour market. It is an important element of the European social protection structure. In the context of European integration and realisation of the internal market, a common framework was established through Directive 89/391/EEC (Framework Directive) aiming at securing a minimum level of protection from work-related health and safety risks for the workers of all Member States.

This framework built on the existing systems at the time and laid down important common principles of prevention, risk assessment, information, training etc. It established minimum protection levels while allowing Member States to go further if so desired. Building on these common principles, 23 further Directives have been adopted dealing with specific risks and situations. Together this set of rules constitutes the OSH framework.
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Decreto Direttoriale n. 8 del 06 febbraio 2023

ID 18949 | | Visite: 1529 | News Sicurezza

Decreto Direttoriale n. 8 del 06 febbraio 2023

ID | 11.02.2023

Decreto Direttoriale n. 8 del 06 febbraio 2023 - Ricostituzione del Gruppo "Progetto OiRA" e costituzione della segreteria tecnica e organizzativa

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Articolo 1 (Costituzione del Gruppo “Progetto OiRA”)

1. Il Gruppo “Progetto OiRA” è ricostituito con la seguente composizione.

A) In rappresentanza dell’Inail

Ester Rotoli, con funzioni di Presidente Patrizia Anzidei
Ghita Bracaletti Paola Castellano Claudia Giliberti
Emma Incocciati Roberto Lauri Ruggero Maialetti Alessandra Menicocci Adriano Papale
Giusi Piga Loredana Quaranta
Maria Teresa Settino Laura Tomassini

B) In rappresentanza delle Amministrazioni centrali

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Claudia Mancuso
Ministero delle imprese e del made in Italy
Maria Elena Greco
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Laura Barnaba
Ministero dell’interno
Stefano Lucidi
Ministero della difesa
Salvatore Cerasale
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Mario Fargnoli
Ministero dell’Istruzione e del merito
Antonella Tozza, componente effettivo
Maristella Fortunato, componente supplente

C) In rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome

Regione Puglia Raffaello Maria Bellino
Regione Lombardia Andrea Negri
Regione Emilia - Romagna Mara Bernardini

Provincia autonoma di Trento
Marcello Cestari, componente effettivo Elena Leita, componente supplente

D) In rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:

Cgil
Sebastiano Calleri
Cisl
Cinzia Frascheri
Uil
Irene Delaria
Ugl
Antonio Ratini
Maria Cristina Pontarelli
Confsal
Michele de Nuntiis, componente effettivo Lucia Massa, componente supplente
Cisal
Paolo Varesi

E) In rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
Confindustria Fabio Pontrandolfi Fabiola Leuzzi
Confcommercio Pierpaolo Masciocchi
Confesercenti Giuseppe Dell’Aquila Valeria Fedele
Confartigianato Imprese Fabrizio Monaco
Cna
Manuela Maria Brunati
Confagricoltura Tiziana De Vita
Confprofessioni
Francesco Lucrezio Monticelli

F) Esperto in medicina del lavoro
Giovanna Spatari

G) Esperto in igiene industriale
Domenico Maria Guido Cavallo

H) In rappresentanza dell’Anmil
Maria Giovannone

Articolo 2 (Costituzione della segreteria tecnica e organizzativa e disciplina dei contatti operativi con l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro EU-OSHA)

1. Il Gruppo “Progetto OiRA” ha sede presso l’Inail, che ne garantisce i servizi di segreteria in raccordo con il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al precedente comma è individuato nelle dottoresse Valeria Aquilani, Diletta Barco ed Antonella Pagani.
3. I contatti operativi con l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) sono curati dalla Referente Inail, dr.ssa Ghita Bracaletti e dal dr. Luigi Piccolo, con funzioni di supporto alla predetta Referente, congiuntamente con il citato personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 3 (Durata del Gruppo “Progetto OiRA”)

1. I componenti del Gruppo “Progetto OiRA” durano in carica dalla data del presente decreto e fino al termine del mandato della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ricostituita per un quinquennio a decorrere dal 4 febbraio 2021.

Articolo 4 (Trattamento economico)

1. Ai componenti del “Gruppo Progetto OiRA” non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

...

Fonte: MLPS

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Orientamenti sulla valutazione dei rischi sul lavoro

ID 18946 | | Visite: 1678 | Documenti Sicurezza Enti

Orientamenti sulla valutazione dei rischi sul lavoro CE 1996

Orientamenti sulla valutazione dei rischi sul lavoro / CE Ed. 1996

ID 18946 | 10.02.2023 / In allegato

Il presente documento è destinato agli Stati membri perché se ne servano o lo adattino al fine di fornire orientamenti ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle altre parti in causa qualora affrontino gli aspetti pratici dell'attuazione delle norme sulla valutazione dei rischi stabilite dalla direttiva del Consiglio 89/391/CEE [in particolare agli articoli 6, paragrafo 3, lettera a), e 9, paragrafo 1, lettera a)], sull'introduzione di misure volte ad incoraggiare il miglioramento della sicurezza e della sanità dei lavoratori sul posto di lavoro.

In questo testo sono descritte le modalità con cui le strategie di identificazione dei pericoli e di controllo dei rischi dovrebbero essere basate sulla consultazione e la partecipazione di tutti gli interessati sul luogo di lavoro: datori di lavoro, dirigenti e lavoratori e/o i loro rappresentanti, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali.

Nel redigere questo documento non è stato possibile tener conto delle disposizioni particolari vigenti in ciascuno Stato membro per l'attuazione della direttiva quadro 89/391/CEE. Spetta quindi ai lettori decidere in quale modo se ne possa fare il miglior uso possibile nel rispetto della propria legislazione nazionale.

Nella parte A, sezione 1, del documento sono presentati orientamenti riguardo alla realizzazione delle valutazioni dei rischi sul lavoro. Sono descritti i passi da compiere per l'identificazione dei mezzi più opportuni per eliminare i rischi o applicare provvedimenti di controllo, qualora necessari. Sono effettuati alcuni paragoni con i rischi che si incontrano nella vita di tutti i giorni, in modo da poter situare nel giusto contesto anche la valutazione dei rischi sul lavoro. Non si deve considerare che i contenuti di queste norme guida costituiscano l'unico metodo di realizzazione di una valutazione dei rischi, dato che lo stesso obiettivo può essere  perseguito e raggiunto con varie metodologie.

Nella sezione 2 della parte A sono presentate proposte riguardo al modo in cui i datori di lavoro possono fare ricorso a servizi esterni per collaborare alla definizione dei rischi sul lavoro e al modo in cui essi possono controllare l'efficacia e l'affidabilità di tali servizi. Si sottolinea, in questo ambito, che i servizi esterni non devono essere impiegati in sostituzione di una corretta gestione delle problematiche attinenti alla sicurezza e alla sanità dei lavoratori, dato che la responsabilità giuridica di questi aspetti incombe comunque sul datore di lavoro.

La parte Β del documento è rivolta in modo particolare alle esigenze delle piccole e medie imprese, in cui le risorse di esperienza e conoscenza possono risultare limitate. Sono formulate proposte sul modo in cui gli Stati membri possono consigliare le imprese di questo tipo ad affrontare in proprio la valutazione dei rischi sul lavoro o a ricorrere a servizi esterni.

Il tema principale del documento consiste nella valutazione dei rischi, anche se sono presi in esame, sia pure in modo limitato, alcuni aspetti della gestione dei rischi. Questa scelta è stata giudicata inevitabile, in quanto la linea di demarcazione tra la valutazione e la gestione dei rischi sul lavoro è spesso poco chiara sul piano pratico. La valutazione in quanto tale conduce spesso alla messa a punto di idee riguardanti le misure di controllo e sconfina quindi nel campo della gestione del rischio. Allo stesso modo, le persone che hanno acquisito una competenza nella valutazione dei rischi sono anche spesso in grado di fornire una consulenza sulle misure di controllo degli stessi, sia pure con qualche eccezione.
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segue in allegato

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Ponteggi di facciata: Elementi / Designazione / Classificazione

ID 18275 | | Visite: 6859 | Documenti Riservati Sicurezza

Ponteggi di facciata   Elementi   Designazione   Classificazione

Ponteggi di facciata: Elementi / Designazione / Classificazione - Note 2022

ID 18275 | 04.12.2022 / Documenti completi in allegato

Il Documento illustra le norme di riferimento per i ponteggi di facciata sono la UNI EN 12810-1 e la UNI EN 12811-1 in relazione alla definizione dei loro Elementi, Designazione e Classificazione.

I ponteggi di facciata sono destinati ad essere utilizzati collegati alla facciata con ancoraggi.

Le norme UNI EN 12810-1 e UNI EN 12811-1 (insieme ad altre) sono di riferimento per l’Autorizzazione ministeriale alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi di cui all’Art. 131 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 (soggetta a rinnovo ogni 10 anni).

Vedi Documento: Ponteggi fissi: quadro normativo

D.Lgs. 81/2008

Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.
..
5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.
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UNI EN 12810-1:2004

Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati - Parte 1: Specifiche di prodotto La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12810-1 (edizione dicembre 2003). La norma specifica i requisiti prestazionali e i requisiti generali per la progettazione costruttiva e valutazione per i sistemi di ponteggi di facciata prefabbricati. 

UNI EN 12811-1:2004

Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 1: Ponteggi - Requisiti prestazionali e progettazione generale

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12811-1 (edizione dicembre 2003). La norma specifica i requisiti prestazionali e i metodi di progettazione strutturale e generale per ponteggi di accesso e di lavoro.

UNI EN 12810-1:2004 / Estratto

La presente norma europea specifica i requisiti prestazionali e i requisiti generali del progetto strutturale e la valutazione di sistemi di ponteggio di facciata prefabbricati.

I ponteggi di facciata sono destinati ad essere utilizzati collegati alla facciata con ancoraggi. I sistemi di ponteggio sono classificati in base a sei criteri, vedere prospetto 1.

È limitata a sistemi di ponteggio di facciata aventi montanti di acciaio o lega di alluminio e altri elementi di questi stessi materiali o materiali derivati dal legno.

Definisce una serie base di configurazioni del sistema, dalle quali partire per realizzare il progetto strutturale. Altre configurazioni sono possibili in alcuni sistemi, ma non rientrano nel presente scopo e campo di applicazione.

La presente norma dovrebbe essere consultata congiuntamente alla EN 12811-1, al prEN 12811-2, alla EN 12811-3 e alla EN 12810-2 che specificano alcuni dei requisiti.

La presente norma non specifica i requisiti per parasassi. Non fornisce le indicazioni relative al montaggio, uso, smontaggio o manutenzione.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente norma europea si applicano i termini e le definizioni riportati nella EN 12811-1 e i seguenti.

3.1 sistema di ponteggio:
a) serie di componenti collegati tra loro, prevalentemente progettati per il sistema di ponteggio, e
b) serie base di configurazioni del sistema valutate, e
c) manuale del prodotto.

3.2 componente: Parte di un sistema di ponteggio, che non può essere smontata ulteriormente, per esempio un telaio verticale o una diagonale.

3.3 elemento: Parte integrante di un componente (per esempio saldata), come il traverso di un telaio verticale.

3.4 dispositivo di collegamento: Dispositivo che collega due o più componenti.

3.5 configurazione: Disposizione particolare di componenti collegati.

3.6 configurazione del sistema: Configurazione del sistema di ponteggio comprendente un ponteggio completo o una sezione rappresentativa di esso.

3.7 serie base di configurazioni del sistema: Gamma di configurazioni del sistema specificate ai fini del progetto strutturale e della valutazione.

3.8 larghezza del sistema (SW): Classe di larghezza massima, come da prospetto 1 della EN 12811-1:2003, che può essere realizzata tra i montanti.

3.9 valutazione: Processo di controllo che stabilisce se tutto è conforme ai requisiti specificati nella presente norma.

Classificazione ponteggio di facciata UNI EN 12810-1

4 CLASSIFICAZIONE

Un sistema di ponteggio deve essere classificato in conformità al prospetto 1.

Prospetto 1 Classificazione dei sistemi di ponteggio

UNI EN 12810 1   Prospetto 1

Designazione ponteggio di facciata / UNI EN 12810-1

5 DESIGNAZIONE

La designazione di un sistema di ponteggio in conformità alla presente norma, deve includere le parti seguenti.

UNI EN 12810 1   Designazione

(1) Classe del carico di servizio: vedere prospetto 1 (Prospetto 3 EN 12811-1)

(2) Prove di caduta su impalcati: (D) con prove di caduta o (N) senza prove di caduta

(3) Classe di larghezza del sistema: vedere prospetto 1/lunghezza di campo in cm (Prospetto 1 EN 12811-1)

(4) Classe di altezza libera di passaggio: vedere prospetto 1 (Prospetto 2 EN 12811-1)

(5) Rivestimento: (A) senza rivestimento; (B) con rivestimento: vedere prospetto 1

(6) Scala:(LA) con scala a pioli; (ST) scala a rampa o (LS) entrambe: vedere prospetto 1

L'esempio consiste in un ponteggio di classe di carico 4, larghezza del sistema di almeno 0,9 m e minore di 1,2 m, lunghezza di campo di 2,5 m, altezza libera di passaggio tra le aree di lavoro e il traverso o l'elemento di ancoraggio 1,9 m, con rivestimento, con accesso a scala a pioli e scala a rampa.

Quando un sistema di ponteggio include più di una classe e/o dimensioni di carico, deve essere prevista una linea separata di designazione per ciascuna di esse.

...

7.3.6.3 Ove si preveda un passaggio pedonale al disotto della lunghezza del ponteggio, lo spazio deve essere come da figura 2.

Figura 2 - Spazio libero minimo per passaggio pedonale

Dimensioni in centimetri

UNI EN 12810 1   Figura 2
...

9 MANUALI

9.1 Generalità

Il fabbricante deve fornire una serie di istruzioni raccolte in un apposito manuale del prodotto.

Ciò costituisce la base per il progetto strutturale. Il contenuto è indicato nel punto 9.2.

Il fabbricante deve inoltre fornire un manuale di istruzioni per l'uso in cantiere, ossia una parte del manuale del prodotto. Il contenuto è illustrato nel punto 9.3.

9.2 Contenuto del manuale di prodotto

Il manuale del prodotto deve includere le informazioni seguenti, suddivise come evidenziato al punto 8 della EN 12811-1:2003:

a) un elenco di tutti i componenti con le descrizioni che consentano di identificarli; per esempio mediante un disegno;
b) le istruzioni per la successione di montaggio e smontaggio dei componenti e di come movimentarli;
c) la disposizione di ciascuna configurazione del sistema della serie di riferimento indicando le rispettive classi di carico e larghezza, le dimensioni generali, lo schema di ancoraggio e su come includere gli elementi ausiliari;
d) istruzioni relative agli ancoraggi di tutte queste circostanze;
e) una dichiarazione di limitazioni di uso in riferimento alla pressione dinamica del vento, al ghiaccio e alla neve;
f) una specifica completa degli elementi che non fanno parte dei componenti appositamente progettati, per esempio tubi sciolti e giunti;

Nota
Ciò consente di procedere al loro acquisto qualora non siano forniti dal fabbricante.

g) i carichi imposti alla facciata a cui è ancorato il ponteggio e carichi sulla fondazione dalle basette;
h) l'indicazione che i componenti chiaramente danneggiati non possono essere utilizzati;
i) eventuali istruzioni di stoccaggio, manutenzione o riparazione, ritenute appropriate da parte del fabbricante;
j) dati strutturali per componenti e dispositivi di collegamento come per esempio resistenze e rigidezza valutate mediante prove;
k) come ottenere ulteriori informazioni qualora le circostanze dell'applicazione potenziale non rientrino nella serie di riferimento di configurazioni del sistema, per esempio la temporanea rimozione di ancoraggi, o un'altezza maggiore di 25,5 m;
l) informazioni sulle restrizioni dell'applicazione di carichi tramite i giunti della EN 74 ai montanti descritti nel punto 7.3.5.4.

9.3 Contenuto del manuale di istruzioni

Il manuale di istruzioni deve includere gli elementi da a) fino a i) e k) del punto 9.2.

10 MARCATURA

Ciascun componente appositamente progettato deve essere marcato con:

a) un simbolo o lettere che identifichino il sistema di ponteggio e il suo fabbricante;
b) l'anno di fabbricazione, indicandolo mediante le ultime due cifre. In alternativa può essere utilizzato un codice per tenere traccia dell'anno di fabbricazione.

La marcatura deve essere disposta in modo tale da rimanere leggibile per tutta la durata di vita del componente. Le dimensioni delle lettere possono essere considerate in base alle dimensioni del componente.

UNI EN 12811-1:2004 / Estratto

La presente norma europea specifica i requisiti prestazionali e i metodi di progettazione strutturale e generale per i ponteggi di accesso e di servizio, definiti d’ora in poi ponteggi di servizio.

I requisiti forniti sono per strutture di ponteggi la cui stabilità è affidata alle strutture adiacenti. In generale questi requisiti si applicano anche ad altri tipi di ponteggi di servizio. Sono definiti requisiti normali ma è presente anche una disposizione per casi particolari.

La presente norma europea specifica anche le regolamentazioni di progettazione strutturale quando sono utilizzati determinati materiali e le regolamentazioni generali per attrezzature prefabbricate.

La norma esclude:

- impalcati sospesi mediante funi, sia fissi che mobili;
- impalcati mobili in orizzontale incluse le torri mobili di accesso;
- impalcati motorizzati;
- ponteggi utilizzati come protezione per lavori sui tetti;
- coperture temporanee.

Nota 1
La maggior parte dei ponteggi di servizio è formata da componenti prefabbricati o da tubi e giunti. Alcuni 
esempi di ponteggi di servizio sono i ponteggi di facciata, le torri statiche e i ponteggi a gabbia di uccello, ma non sono forniti dettagli per tutti questi esempi.

Nota 2
Le strutture di sostegno e i sistemi di puntellazione possono essere costituiti dagli stessi componenti strutturali descritti nella presente norma, ma non sono ponteggi di servizio.

Nota 3
Requisiti particolari per i ponteggi di facciata costituiti da componenti prefabbricati sono specificati nella EN 12810-1 e nella EN 12810-2.

Elementi ponteggio / UNI EN 12811-1

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente norma europea, si applicano i termini e le definizioni seguenti (vedere anche figura 1).

3.1 ancoraggio: Mezzo inserito nella struttura, o fissato ad essa, per fissare un elemento di

Nota
L’effetto di un ancoraggio si può ottenere collegando l’elemento a una parte della struttura destinata 
principalmente ad altri scopi, vedere punto 3.23.

3.2 basetta regolabile: Basetta con un mezzo per la regolazione verticale.

3.3 basetta: Piastra utilizzata per distribuire il carico su un’area maggiore in un montante.

3.4 ponteggio a gabbia di uccello: Struttura di ponteggi comprendente una griglia di montanti e un’area con impalcati solitamente destinata al servizio o al deposito.

3.5 controventatura nel piano orizzontale: Gruppo di componenti che fornisce rigidezza al taglio nei piani orizzontali, per esempio mediante componenti di impalcato, telai, pannelli a telaio, diagonali di controventatura e collegamenti rigidi tra traversi e correnti o altri elementi utilizzati per la controventatura orizzontale.

3.6 controventatura nel piano verticale: Gruppo di componenti che fornisce rigidezza al taglio nei piani verticali, per esempio telai chiusi con o senza controventature angolari, telai aperti, telai a scale con aperture di accesso, collegamenti rigidi o semirigidi tra i componenti orizzontali e verticali, diagonali di controventatura o altri elementi utilizzati per la controventatura verticale.

Figura 1 Esempi di componenti tipici di un sistema di ponteggi di facciata

Legenda

hs Altezza del ponteggio 
bs Larghezza del campo del ponteggio, interasse dei montanti 
ls Lunghezza del campo del ponteggio, interasse dei montanti 
hl Altezza del ponteggio 

1 Controventatura nel piano verticale
2 Controventatura nel piano orizzontale (3.5) 
3 Protezione laterale (3.19) 
4 Puntone della mensola (-) 
5 Nodo (3.13) 
6 Controventatura nel piano verticale
7 Montante (3.21) 
8 Traverso (3.24)
9 Corrente (3.10)
10 Giunto (3.8)
11 Elemento di ancoraggio (3.23)
12 Impalcato (3.15)
13 Mensola (-)
14 Travi per passo carraio (-)
15 Basetta (3.3)
16 Elemento di impalcato (3.16)
17 Telaio orizzontale (-) (diagonale trasversale) (3.6)
18 Ancoraggio (3.1)
19 Telaio verticale (-)
20 Struttura di recinzione (5.5.5)
21 Corrente principale di parapetto (5.5.2)
22 Corrente intermedio di parapetto (5.5.3)
23 Fermapiede (5.5.4) (diagonale longitudinale) (3.6)
24 Montante di parapetto (-)
25 Basetta regolabile (3.2)

Nota 1
La figura serve solo per l’identificazione dei componenti e non illustra alcun requisito.

Nota 2
(-) Questi termini non sono contenuti nel testo ma sono utili per comprendere i vari componenti che possono essere utilizzati in un ponteggio di servizio.

UNI EN 12811 1   Figura 1

5.2 Classi di larghezza

La larghezza, w, è la larghezza completa dell’area di lavoro includendo fino a 30 mm del fermapiede, vedere figura 2. Nel prospetto 1 sono indicate sette classi di larghezza.

Nota 1
In alcuni Paesi sono definite larghezze minime per vari tipi di attività lavorativa.

La distanza libera tra i montanti, c, deve essere almeno 600 mm; la larghezza libera delle scale a rampa non deve essere minore di 500 mm.

Ogni area di lavoro, angoli inclusi, deve avere la larghezza specificata per l’intera lunghezza. Questo requisito non si applica nell’immediata vicinanza di una coppia di montanti, dove deve essere presente un’area completamente priva di impedimenti con una larghezza minima, b e p, in conformità alle dimensioni fornite nella figura 2.

Nota 2
Quando l’area di lavoro contiene attrezzature o materiali, si dovrebbe considerare di mantenere spazio per il lavoro e l’accesso.

Prospetto 1 Classi di larghezza per le aree di lavoro

UNI EN 12811 1   Prospetto 1

...

Figura 2 Requisiti per l’altezza libera di passaggio e la larghezza delle aree di lavoro

Legenda

b = spazio libero di transito, che deve essere almeno il maggiore tra 500 mm e (c - 250 mm)
c = distanza libera tra i montanti
h1a, h1b = altezza libera di passaggio tra le aree di lavoro e i traversi o gli elementi di ancoraggio rispettivamente
h2 = altezza libera alla spalla
h3 = altezza libera di passaggio tra le aree di lavoro
p = larghezza dell’altezza libera di passaggio, che deve essere almeno la maggiore tra 300 mm e (c - 450 mm)
w = larghezza dell’area di lavoro in conformità al punto 5.2

Dimensioni in millimetri

UNI EN 12811 1   Figura 2

Prospetto 3 Carichi di servizio sulle aree di lavoro (vedere anche punto 6.2.2)

UNI EN 12811 1   Prospetto 3

...
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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 6565 | 16 Febbraio 2023

ID 19049 | | Visite: 883 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 febbraio 2023 n. 6565

Mortale schiacciamento dell'escavatorista. Mancato adeguamento del POS alle più articolate e complesse attività di scavo

Penale Sent. Sez. 4 Num. 6565 Anno 2023
Presidente: MONTAGNI ANDREA
Relatore: BELLINI UGO
Data Udienza: 02/12/2022

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di L'Aquila con sentenza pronunciata alla udienza del 31 Gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti che aveva riconosciuto C.R. e V.V. colpevoli del reato di omicidio colposo aggravato dalla inosservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sostituiva la pena detentiva ad essi applicata nella corrispondente pena della multa nella misura di euro 30.000 da versarsi in trenta rate mensili di pari importo eliminando al contempo il beneficio della sospensione condizionale della pena e rimetteva al giudice civile la definitiva liquidazione del risarcimento del danno in favore della parte civile costituita INAIL.

2. A C.R., titolare della ditta EDILCOM s.r.l. e datrice di lavoro del lavoratore infortunato e a V.V., quale direttore del cantiere e comunque quale soggetto preposto alla lavorazione, che consisteva nella realizzazione del marciapiede in centro urbano di Fara San Martino, era contestato un difetto di specificazione nel POS, esibito e consegnato all'Amministrazione comunale in relazione alle misure preventive e protettive da adottarsi in relazione alle suddette attività, le quali comportavano anche la realizzazione di scavi fino alla profondità di 2,50 metri, nonché la omessa predisposizione di armature idonee a sorreggere le pareti di tali scavi. Tali inosservanze erano ritenute causalmente efficienti alla determinazione dell'infortunio laddove C.A., occupato nell'attività di escavatorista e sceso dal mezzo con la benna dalla parte della discesa, a causa dell'andamento del terreno e dal fatto che si presentasse cedevole, veniva schiacciato tra la parete dello scavo e lo sfilo metallico dello stabilizzatore, posto che la benna, lasciata a motore acceso, scivolava in avanti, riportando lesioni che ne cagionavano l'immediato decesso.
3. Il giudice distrettuale in via preliminare escludeva che il reato si fosse prescritto in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di appello in quanto la pronuncia di condanna era intervenuta con riferimento al reato ritenuto in contestazione, il quale si presentava aggravato in ragione dell'inosservanza delle disposizioni concernenti la prevenzione di infortuni e che pertanto il termine prescrizionale risultava raddoppiato ai sensi dell'art.157 comma 6 cod.pen.

3.1 Il giudice distrettuale, in punto di responsabilità penale, pure riconoscendo rilievo alla prospettazione degli appellanti, secondo la quale l'infortunio si era verificato non già quando l'escavatorista si trovava all'interno di uno scavo profondo, ma allorquando stazionava all'altezza di uno scavo di circa mezzo metro e che era rimasto schiacciato tra l'escavatore, che si era mosso scivolando per circa 2,50, e la recinzione di una abitazione che delimitava lo scavo e solo successivamente era stato trascinato verso la parte più profonda, riteneva tale accadimento collegato a un difetto di individuazione e di valutazione dei rischi per quel tipo di lavorazioni ai sensi dell'art.96 comma 1 lett.g) D.Lgs. 81/2008. In particolare rilevava come il piano operativo predisposto dalla società esecutrice avesse avuto ad oggetto interventi di rifacimento dei marciapiedi che avrebbero comportato modeste opere di escavazioni, per profondità comunque non superiori a otto centimetri laddove, a seguito di intese con l'amministrazione committente, verosimilmente volte alla verifica della tenuta di tubazioni e all'accertamento di eventuali infiltrazioni, si erano realizzate operazioni di scasso e di escavazione variabili tra 50 cm e 2,50 cm, interventi che avrebbero giustificato la previsione di rischi di infortunio e la predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione in termini adeguati alla maggiore consistenza e alla maggiore profondità degli interventi di scavo, in ragione dell'innalzamento del rischio collegato alle operazioni con mezzi meccanici. Rilevava ancora che la carenza di adeguamento del POS aveva assunto rilievo causale efficiente e decisivo nella dinamica dell'infortunio atteso che, a prescindere dalla colpa concorrente dell'escavatorista, che era sceso dal mezzo lasciando il motore acceso e la benna non correttamente aderente al terreno, la mancata stabilizzazione del terreno intorno allo scavo (pure profondo circa 50 cm) avevano favorito il movimento del mezzo meccanico che movendosi in direzione dello scavo, per la inidonea stabilizzazione e per la cedevolezza del terreno, vi aveva fatto ingresso con una ruota schiacciando il lavoratore contro la recinzione del manufatto limitrofa all'area di scavo. Assume ancora il giudice di appello che qualora fossero stati apprezzati nel POS i rischi derivanti dalla profondità dello scavo e della cedevolezza del terreno, avrebbero potuto essere adottate opportune cautele per evitare i rischi di destabilizzazione del mezzo (quali la predisposizione di una base di appoggio, ovvero la realizzazione di armature, ovvero il mantenimento di distanza adeguata tra il mezzo e lo scavo).

4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa degli imputati C.R. e V.V. mediante due motivi di ricorso.
Con una prima articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato pronunciamento del proscioglimento degli imputati per prescrizione laddove il giudice di primo grado aveva escluso la ricorrenza della ipotesi aggravata di cui all'art.589 comma 2 cod.pen. per inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche con la conseguenza che non era applicabile il raddoppio del termine prescrizionale previsto dall'art.157 comma 6 cod.pen.
Con un secondo articolato e diffuso motivo di ricorso denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità degli imputati rilevando che la violazione cautelare non risulta dotata di efficienza causale rispetto all'evento.
Premessa la ricostruzione delle fasi dell'evento sulla base delle emergenze documentali, tecniche e dichiarative ed escluso che l'escavatorista, al momento dell'infortunio fosse intento a posizionare una lastra di cemento sotto lo stabilizzatore del mezzo e che lo stesso fosse rimasto schiacciato all'interno dello scavo ovvero lungo la parete dello scavo (profondo solo mezzo metro nel punto interessato), come prospettato in imputazione, gli elementi acquisiti evidenziavano che il C.A. era stato attinto dal mezzo in movimento e schiacciato tra l'escavatore e la recinzione del condominio, di talchè la motivazione della sentenza impugnata era lacunosa per avere dato rilievo decisivo alla presenza di uno scavo della profondità di circa mezzo metro poiché non era stato in nessun atto processuale individuato il punto preciso in cui il lavoratore era stato schiacciato dall'escavatore e al contempo il POS della ditta esecutrice risultava conforme a legge in relazione alla realizzazione di interventi che prevedevano la realizzazione di scavi fino a 1,5 metri di profondità, né era risultato che l'escavatore, in fase di avanzamento verso il lavoratore avesse perso stabilità a causa dello scavo o del terreno lavorato. La causa dell'infortunio era esclusivamente dipesa ad una serie di inosservanze dell'escavatorista che, seppure adeguatamente formato e specializzato, aveva contravvenuto a fondamentali norme di prudenza per essere sceso dal mezzo senza avere spento il motore, senza avere posizionato la benna in modo da impedirne il movimento, senza avere abbassato gli stabilizzatori e azionato il freno di stazionamento, comportamenti tutti ritenuti efficienti ai fini della realizzazione dell'evento anche dall'ispettore del lavoro Lalla e dal consulente del Pubblico ministero. Inoltre il C.A. veniva schiacciato laddove lo scavo era profondo solo 50 cm. Con la conseguenza che la circostanza che più a valle fosse stato realizzato uno scavo profondo m.2,55 non ha svolto alcuna incidenza causale sul decesso del C.A..
A tale riguardo rileva che l'art.119 D.Lgs. n.81/2008 prevede l'adozione di ulteriori prescrizioni in materia antinfortunistica soltanto in presenza di scavi di profondità superiore a 1, 50 metri di talchè nessun rilievo avrebbe potuto essere dato al fatto che erano stati realizzati scavi di mezzo metro, per riconoscere un aggravamento del rischio nella realizzazione di interventi che prevedevano la realizzazione di scavi superficiali. Escludeva pertanto la logicità dell'inferenza secondo la quale potesse riconoscersi un difetto nel POS per ragioni connesse alla profondità dello scavo in quanto si sarebbe posta in violazione dei principi in materia di causalità della colpa e avrebbe fatto sorgere la responsabilità del soggetto titolare di una posizione di garanzia per il solo fatto della "asserita" inosservanza della regola cautelare. Evidenziava inoltre che le prescrizioni integrative del POS, introdotte per consentire la ultimazione dei lavori a seguito dell'infortunio, e codificate in una sezione integrativa (scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici) erano già presenti nel POS originario, seppure non in una sezione specifica e all'uopo riportava il testo modificato del POS e l'originaria dizione in punti (da punto 1 a punto 25), con la previsione dei comportamenti da adottare nella situazione venutasi a creare. Assumeva pertanto che il mancato aggiornamento del POS non aveva determinato alcun deficit sulle modalità esecutive da adottare ma l'infortunio era dipeso dalla specifica inosservanza da parte del conducente della disposizione del POS contenuta a pag.46 di 55 concernente la discesa a terra in assenza di stabilizzazione del mezzo e che la presenza dello scavo, peraltro posto a circa 2,50 m. dal punto di stazionamento del mezzo meccanico non aveva avuto alcun rilievo eziologico ai fini della realizzazione dell'evento laddove l'inclinazione assunta dall'escavatore e la parziale entrata della ruota nello scavo appartenevano alla fase successivo dello schiacciamento.
Nella specie ricorrevano pertanto presupposti per ritenere che, sebbene la condotta del lavoratore si fosse inserita nel segmento di lavorazione allo stesso demandato, nondimeno si era manifestato in termini di così macroscopica imprudenza, avventatezza e superficialità da escludere qualsivoglia relazione causale tra la condotta degli imputati e l'evento.
Le parti hanno concluso depositando conclusioni scritte ai sensi dell'art.23 bis D.L. 137/2020.
Il sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa della parte civile ha concluso per la inammissibilità, ovvero in subordine per il rigetto del ricorso e ha chiesto la liquidazione delle spese del grado. Ha depositato memoria difensiva.
La difesa degli imputati ha concluso in via preliminare per il proscioglimento degli imputati per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Nel merito ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in punto di affermazione di responsabilità degli imputati.

Considerato in diritto

1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso che assume il compimento del termine necessario a prescrivere il reato prima della definizione del giudizio di appello, in quanto la circostanza aggravante della inosservanza della disciplina antinfortunistica sarebbe neutralizzata dal giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche operato dal giudice di primo grado.
2. L'argomento difensivo si pone invero in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, laddove è stato ripetutamente affermato che ai fini della prescrizione del reato deve tenersi conto della circostanza aggravante ad effetto speciale e della recidiva ad effetto speciale ancorchè siano ritenute sub-valenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art.157 comma 3 cod.pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art.69 cod.pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. Tale principio ripetutamente affermato dalle sezioni semplici della Suprema Corte di Cassazione in relazione alle circostanze aggravanti ad effetto speciale (sez.4, n.38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv.282057) e alla recidiva (sez.6, n.50995 del 9/07/2019, Pastore, Rv.278058), è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite sia ai fini della procedibilità del reato (n.3585 del 24/09/2020, PG/Li Trenta, Rv.280262), sia ai fini della qualificazione giuridica della recidiva e al computo del termine prescrizionale (n.30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv.283328), sia con riferimento alla valorizzazione dei precedenti penali per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (n.20808 del 25/10/2018, Schettino, Rv.275319).

3. Infondate sono invece le articolazioni del secondo motivo di ricorso che attengono al riconoscimento della responsabilità penale degli imputati in relazione al reato di omicidio colposo aggravato dalla inosservanza della disciplina prevenzionistica con particolare riferimento all'ordito motivazionale che assume la ricorrenza di relazione causale tra la contestata inosservanza della regola cautelare (mancato adeguamento del POS alle più articolate e complesse attività di scavo con omessa predisposizione dei relativi strumenti prevenzionistici) e l'evento dannoso, consistito nello schiacciamento dell'escavatorista, sceso dal mezzo e rimasto intrappolato tra l'escavatore, che si era mosso inclinandosi una volta raggiunto il margine dello scavo, e la recinzione dell'edificio confinante.
3.1 Deve considerarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato gli imputati responsabili del reato ascritto commesso, di concorso in omicidio colposo, configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. "doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità di C.R. e di V.V. in ordine al reato oggetto di contestazione. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Ulteriore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. e altro, Rv. 27201801). Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina, in cui il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità.
3.2 È noto infatti che esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità le doglianze che investano profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, che sono riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (sez. U. n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01; sez.4, n.4842 del 2/12/2003, Elia e altri, Rv.229369). Più recentemente è stato riconosciuto che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv.281105).

4. Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente, evidenziando in termini analitici e coerenti tutti i passaggi salienti, in termini causali, che hanno determinato la verificazione del sinistro.
4.1 A tale proposito la difesa del ricorrente, deduce il travisamento della prova in relazione alla dinamica dell'infortunio, con particolare riferimento alla esatta ubicazione in cui la persona offesa era stata attinta dall'escavatore in movimento rimanendo intrappolato e schiacciato, per sostenere che, a fronte dei gravi profili di colpa ascrivibili all'escavatorista, il mancato adeguamento del POS alle sopravvenute esigenze delle lavorazioni (scavi in profondità con necessità di procedere alla realizzazione delle armature e comunque alla messa in sicurezza dell'area adiacente), non aveva assunto alcuna rilevanza causale, in quanto la persona offesa era stata attinta e schiacciata in un punto in cui lo scavo era profondo solo mezzo metro e quindi non si imponeva la predisposizione di misure di sicurezza diverse da quelle previste per scavi superficiali.
4.2 L'articolazione difensiva è priva di fondamento in quanto il giudice distrettuale, pure prospettando che la causa della morte dell'escavatorista potesse non essere stata determinata dal trascinamento del C.A. nella porzione più profonda dello scavo, ha fornito logico e non contraddittorio rilievo al mancato adeguamento del POS da parte del datore di lavoro, come elemento incidente sull'errata procedura di lavoro seguita dal dipendente infortunato.
4.2.1 Con argomenti privi di frattura logico giuridica ha infatti precisato che l'obbligo a carico del datore di lavoro non si arresta alla predisposizione di un piano operativo di sicurezza che contenga la indicazione delle misure di sicurezza volte a prevenire le fonti di rischio connesse alla natura e alle caratteristiche delle opere oggetto di appalto, ma si estende ad un onere di aggiornamento e di adeguamento del piano, allorquando l'impresa sia chiamata a realizzare opere nuove o aggiuntive che comportano modalità o sistemi di lavorazione più complessi e articolati, così da imporre la riconsiderazione, in chiave prevenzionistica, di ulteriori fonti di rischio e quindi la predisposizione di misure di sicurezza coerenti con l'innalzamento del grado di pericolo connesso alle suddette lavorazioni.
4.3 Deve pertanto ritenersi corretta la valutazione operata dal giudice distrettuale il quale ha evidenziato come "in corso di opera, al fine di verificare ed eliminare alcune infiltrazioni, è stato eseguito un lavoro affatto diverso, consistito in uno scavo variabile tra 50 cm e 255 cm. 'E del tutto evidente come la nuova opera, per le sue caratteristiche di complessità, ha comportato un notevole innalzamento del rischio che non è stato in alcun modo riconsiderato ai fini di un aggiornamento del piano", che avrebbe dovuto tenere conto delle condizioni del terreno (rimosso e quindi per natura cedevole) e le conseguenze in ordine alla stabilità dei mezzi adoperati; sul punto il giudice distrettuale argomentava che "qualora fossero stati apprezzati nel piano operativo per la sicurezza i rischi derivanti dalla profondità dello scavo e dalla cedevolezza del terreno (connessi sia alla profondità sia al fatto che in quel punto si erano verificate infiltrazioni), avrebbero potuto essere adottate opportune cautele per il rischio di destabilizzazione del mezzo", il quale aveva perso stabilità muovendosi in direzione dello scavo che il C.A. stava ispezionando "sia per la pendenza, sia per la cedevolezza del terreno a margine dello scavo e quindi, in mancanza di una idonea stabilizzazione, è precipitato all'interno schiacciando il lavoratore contro la recinzione".
4.4 Gli argomenti del giudice distrettuale oltre che privi di illogicità evidenti, sono resistenti alle censure della difesa dell'imputato la quale assume la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove la stessa normativa antinfortunistica (art.119 D.Lgs. 81/2008) non impone l'obbligo di procedere a particolari cautele per armare le pareti dello scavo se non per profondità superiori a m. 1,5 di altezza, mentre nella specie lo scavo era profondo circa mezzo metro.
4.4.1 Invero il giudice distrettuale ha correttamente evidenziato che la esigenza di procedere ad un aggiornamento del POS, ai fini che qui rilevano, era imposta dal fatto che, a fronte della programmazione di opere superficiali che comportavano lo scasso della sede viaria per pochi centimetri (per il rifacimento dei marciapiedi), la ditta appaltatrice si era successivamente assunta nei confronti del comune un impegno aggiuntivo, relativo alla verifica di eventuali perdite dalle condutture idriche e dalle diramazioni verso le abitazioni prospicienti) e quindi alla realizzazione di escavazioni ben più impegnative e profonde e ciò aveva determinato un innalzamento del rischio per la sicurezza delle lavorazioni che si ripercuoteva in differenti ambiti.
4.4.2 Uno di tali ambiti afferiva alla accresciuta instabilità del terreno che si trovava ai margini dello scavo e alla profondità delle escavazioni, cosicchè l'escavatorista, sceso dal mezzo, mentre era intento a perlustrare l'interno di uno scavo profondo circa 50-60 cm., veniva investito dall'escavatore che, sebbene in posizione di arresto, si era mosso e aveva perso in stabilità (per la cedevolezza del terreno scavato) e aveva acquisito inclinazione (in ragione della profondità dello scavo in cui si era incuneato).
4.5 Appare evidente pertanto che la questione, posta dalla difesa dei ricorrenti, circa l'insussistenza dell'obbligo di armare gli scavi profondi è del tutto eccentrica rispetto alla fattispecie in esame. L'esigenza di adeguamento del POS è stata ritenuta cogente dalla Corte di Appello in ragione del diverso atteggiarsi delle lavorazioni rispetto a quanto originariamente previsto nel contratto di appalto (a fronte di POS che avrebbe dovuto invece contenere una apposita sezione sullo "scavo a sezioni obbligate con macchina operatrice"), sia con riferimento alla natura delle lavorazioni aggiuntive (escavazioni più profonde, esplorazione delle condutture), sia con riferimento ai maggiori rischi connessi al mezzo di lavoro impiegato (escavatore) in ragione delle accresciute sezioni di scavo praticate, della cedevolezza del terreno di sedime e della instabilità del mezzo utilizzato.
4.6 La motivazione della sentenza impugnata risulta pertanto priva di contraddizioni e si pone peraltro nel solco della giurisprudenza di legittimità che impone al datore di lavoro un costante aggiornamento del piano operativo della sicurezza in relazione alla natura e alle caratteristiche delle lavorazioni da compiersi (sez.4, n.45862 del 14/9/2017, Prina, Rv.271026; n.2845 del 10/10/2020, Martinelli, Rv.280319).

5. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile INAIL, la quale ha depositata una memoria difensiva pertinente e utile ai fini della decisione, spese che, ai sensi del D.M. 10/03/2014 n.55 si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile INAIL che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori.

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Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 6565 Anno 2023.pdf
 
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Prevenzione incendi per attività di autorimesse

ID 19030 | | Visite: 3745 | Prevenzione Incendi

Prevenzione incendi per attivit  di autorimesse  INAIL 2023

Prevenzione incendi per attività di autorimesse | INAIL 2023

ID 19030 | 22.02.2023 / In allegato pubblicazione INAIL

Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad autorimessa, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante l’ormai abrogato d.m. 1 febbraio 1986 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.6, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

Inoltre, nell’appendice si prevede che nell’autorimessa siano presenti veicoli elettrici e alimentati da combustibili alternativi, con lo scopo di evidenziare come possano cambiare la valutazione del rischio e l’attribuzione dei livelli di prestazione delle misure della strategia antincendio.

Attività di autorimessa è soggetta a PI n. 75 del DPR 151/2011

L'attività di autorimessa è soggetta a PI nel termini del n. 75 del DPR 151/2011: Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.

...

Indice

Introduzione

Obiettivi

Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale

Il Codice di prevenzione incendi

Attività autorimese - la normativa applicabile

Il d.m. 1 febbraio 1986

La Regola Tecnica Verticale V.6

Caso studio: Autorimessa condominiale esistente

Descrizione

Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi

Progettazione antincendio con il d.m. 1 febbraio 1986
Riferimenti normativi
Progetto antincendio dell’autorimessa

Problematiche inerenti l’applicazione della RTV tradizionale
Difformità riscontrate in sede di sopralluogo con il progetto approvato
Ipotesi di istanza di deroga alla RTV tradizionale

Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Classificazione dell’autorimessa
La metodologia generale
Scopo della progettazione
Obiettivi di sicurezza
Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
Valutazione del rischio residuo
Attribuzione dei profili di rischio
Strategia antincendio per la mitigazione del rischio
Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio
Individuazione delle soluzioni progettuali

Reazione al fuoco
Soluzione alternativa

Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Progettazione dei compartimenti antincendio
Realizzazione dei compartimenti antincendio
Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio
Ubicazione
Comunicazioni tra attività

Esodo
Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
Requisiti antincendio minimi per l’esodo
La progettazione del sistema d’esodo
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5

Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (par. S.10.6.1)
Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.4)
Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.5)

Sezione V - Regole tecniche verticali
Cap. V.1 Aree a rischio specifico
Cap. V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
Cap. V.3 Vani degli ascensori

Confronto tra gli esiti delle due progettazioni

Appendice - Ipotesi di presenza di veicoli alimentati con combustibili alternativi

Nuova valutazione del rischio d’incendio per l’attività
Premessa
Ricadute sulla VR
Valutazione del rischio residuo
Attribuzione del nuovo profilo di Rvita

Nuova attribuzione dei livelli di prestazione per le misure antincendio

Considerazioni a commento

Bibliografia

Fonti immagini
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Fonte: INAIL

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Allegato riservato Prevenzione incendi per attività di autorimesse.pdf
INAIL 2023
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Valutazione rischio MMC Metodi Indicatori Chiave (KIM) BAUA

ID 17001 | | Visite: 5078 | Documenti Sicurezza Enti

Valutazione rischio MMC DMS Metodi indicatori chiave  KIM  BAUA

Valutazione rischio MMC/DMS Metodi Indicatori Chiave (KIM) BAUA / Risk Assessment DMS with the Key Indicator Methods (KIM)

ID 17001 | 03.07.2022 / Metodi allegati in IT

I Metodi degli Indicatori Chiave (KIM) sono strumenti di screening per la valutazione e la pianificazione di sforzi MMC/DMS.

Metodi degli indicatori chiave per la valutazione e la pianificazione di sforzi:

- per il sollevamento, il sostegno e il trasporto di carichi (KIM-LCH)
- per la trazione e la spinta di carichi (KIM-PP)
- per processi di lavoro manuali (KIM-MHO)
- per l’applicazione di forze che coinvolgono tutto il corpo (KIM-BF)
- per posture forzate del corpo (KIM-ABP)
- per spostamento del corpo (KIM-BM) nonché le rispettive versioni ampliate in un programma di calcolo a tabelle (per es. KIM-ABP-E) (KIM-AB Extended).

I metodi degli indicatori chiave hanno superato un esame completo dei criteri di qualità e sono stati testati in diverse aziende. Essi sono approvati per l'uso.

Gli algoritmi per l'interpolazione dei punti di rating e l'aggregazione dei risultati della valutazione del rischio ("Extended KIM’s" o KIM-E) sono pubblicati in nel focus allegato "Algorithmen Leitmerkmalmethoden (DE)".
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KIM per la valutazione e pianificazione di sforzi in caso di forze che coinvolgono tutto il corpo (KIM-BF)

Valutazione rischio MMC Metodi indicatori chiave  KIM  BAUA   Fig  1
...
Valutazione rischio MMC Metodi indicatori chiave  KIM  BAUA   Fig  2
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Valutazione rischio MMC Metodi indicatori chiave  KIM  BAUA   Fig  3
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segue in allegato

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Good Practice Guide Silice NEPSI

ID 15743 | | Visite: 4089 | Documenti Sicurezza Enti

Guida buone pratiche IT

Guida alle Buone Pratiche Silice NEPSI / IT

ID 15743 | Update 11.02.2023 - NEPSI 2020 / in allegato

In allegato:
- Limiti all’esposizione sul lavoro Silice EU
- Guida alle Buone Pratiche

- Good Practice Guide
- Good Practice Guide for SMEs
______

Questa guida è il risultato di un insieme di conoscenze esistenti e informazioni all'interno dei settori, che producono e/o utilizzano prodotti o materie prime materiali contenenti silice cristallina sulla gestione del respirabile silice cristallina.

La pubblicazione di questa guida è un contributo dell'industria (datori di lavoro e lavoratori) verso la tutela dei lavoratori dalla possibile esposizione alla silice cristallina respirabile sul posto di lavoro.

L'obiettivo è quello di fornire produttori e utenti di prodotti e materie prime che contengono silice cristallina una guida sull'applicazione pratica di programmi per gestire in sicurezza la silice cristallina respirabile e le indicazioni sui prodotti contenenti silice cristallina negli ambienti di lavoro.

La Direttiva 2017/2398 (recepita IT con il l D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44), ha stabilito il limite per 'esposizione professionale di 0,1 mg/m³ modificando la Direttiva 2004/37/CE (VI Direttiva sociale particolare lavoro - Agenti cancerogeni) di cui Allegato III per la polvere di silice cristallina respirabile. Inoltre all’allegato I è stato aggiunto il punto seguente processo: 6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

La Silice cristallina (SiO2) è una componente essenziale di materiali che hanno una grande varietà di impieghi nel settore industriale e sono indispensabili in molti prodotti e oggetti di utilizzo quotidiano: è impossibile immaginare case senza mattoni, malta o finestre, auto senza motori o parabrezza, la vita senza strade o altre infrastrutture per il trasporto e oggetti di uso quotidiano di vetro o di ceramica..

Sebbene la silice cristallina sia onnipresente in natura, l'inalazione di polveri sottili contenenti una percentuale di essa può costituire un pericolo limitato al posto di lavoro. Considerando che una tale esposizione può essere controllata, i principali settori interessati da eventuali esposizioni a silice cristallina respirabile hanno concordato misure appropriate e credibili per il miglioramento delle condizioni di lavoro.

La silice cristallina, sotto forma di quarzo minerale, si trova in molti materiali diversi, con l'arenaria che è quarzo quasi puro. Esistono altre forme di silice ma sono di scarsa importanza sul piano occupazionale. La tabella seguente fornisce un'indicazione dei livelli tipici di silice cristallina “libera” in alcune fonti minerali.

Minerali Percentuale di silice libera cristallina
Aggregati 0 a 100%
Argilla 5 a 50%
Basalto fino 5%
Diatomite naturale 5 a 30%
Dolerite (diabase) fino 15%
Selce maggiore 90%
Granito fino 30%
Graniglia maggiore 80%
Minerali di ferro 7 a 15%
Calcare fino 1%
Quarzite maggiore 95%
Sabbia maggiore 90%
Arenaria maggiore 90%
Scisto 40 a 60%
Ardesia fino 40%

...

The European Network on Silica (NEPSI)

Le organizzazioni del settore industriale di NEPSI e le loro federazioni di sindacati della controparte hanno negoziato un Accordo di dialogo sociale multisettoriale tra il 1° settembre 2005 e il 2 febbraio 2006.

La Commissione Europea ha sostenuto il progetto, definendolo innovativo: infatti, laddove gli accordi di dialogo sociale europei sono solitamente settoriali o multisettoriali, tale progetto è il primo del suo genere. È stato concesso un budget della CE per coprire i costi di negoziazione, e le associazioni di categoria europee che non erano ancora membri di un comitato per il dialogo sociale a livello di UE sono state considerate idonee a partecipare a questa trattativa, dopo un esame da parte della Commissione.

Sono stati istituiti due gruppi di lavoro per la negoziazione: un Gruppo di Lavoro Direttivo per redigere l'Accordo e discutere gli aspetti politici, e un Gruppo di Lavoro Tecnico (composto da produttori e consumatori di prodotti e materiali che contengono silice cristallina) per redigere gli allegati tecnici dell’Accordo, in particolare le Linee Guida di Buona Pratica. Gli esperti di istituti sanitari nazionali - il HSE (Regno Unito), il Berufsgenossenschaften (D) e l'Instituto Nacional de Silicosis (ES) - hanno sostenuto il gruppo di lavoro tecnico.

Il testo finale è stato approvato all'unanimità dalle parti negoziali e la trattativa si è conclusa il 25 aprile 2006 con la sottoscrizione dell'Accordo.

...
segue in allegato

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Accordo Stato Regioni n. 2429 del 26 gennaio 2006

ID 18996 | | Visite: 5075 | Conferenza Stato-Regioni

Accordo Stato Regioni n  2429 del 26 gennaio 2006   Formazione lavoratori e preposti addetti lavori in quota

Accordo Stato Regioni n. 2429 del 26 gennaio 2006 / Formazione lavoratori preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota

ID 18996 | 18.02.2023 / In allegato

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006

Accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 2429).

(GU n. 45 del 23.02.2006)

Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008

Il presente accordo è stato trasposto nell'Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008

_______

II presente accordo costituisce attuazione del citati articoli 36-quater 36-quinquies decreto legislativo n. 626 del 1994. ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione dei soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di per lavoratori preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota.

La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanta disposto dall'art. 22 d.Lgs. n. 626/94, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.

La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica non sostituisce la formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 22 del D. L 626/94.

Infine si ribadisce come durata e contenuti dei seguenti corsi siano da considerarsi come minimi e che quindi i Soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi "specifici" per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di specifico attestato. 

A. SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
...
B. SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
...
C. MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
...

segue in allegato

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Documentazione Protezione radiazioni ionizzanti

ID 11373 | | Visite: 10548 | Documenti Riservati Sicurezza

Documentazione protezione radiazioni ionizzanti

Documentazione Protezione radiazioni ionizzanti / Rev. 1.0 2023 (Agg. Dlgs 203/2022)

ID 11373 | 06.01.2023 / In allegato documento completo

Il documento analizza la documentazione relativa alla sorveglianza fisica e sanitaria della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni, alla luce della pubblicazione nella GU n. 201 del 12.08.2020 - SO n. 29 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore: 18.01.2023

Update Rev. 2.0 del 06.01.2023
- Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023

Art. 7 Definizioni Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101

145) «sorveglianza fisica»: l’insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall’esperto di radioprotezione al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e degli individui della popolazione;
146) «sorveglianza sanitaria»: l’insieme degli atti medici adottati dal medico autorizzato, finalizzati a garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;.

La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e degli individui della popolazione è effettuata quando le attività svolte comportano la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o sorvegliate, ovvero comportano la classificazione degli addetti come lavoratori esposti.

La sorveglianza sanitaria è assicurata dal datore di lavoro mediante uno o più medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e degli apprendisti. Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro.

Documentazione Protezione radiazioni ionizzanti 01

Schema 1 - Protezione dalle radiazioni ionizzanti

Documentazione Protezione radiazioni ionizzanti 02

Schema 2 - Documentazione

1. Documentazione sorveglianza fisica

L’esperto di radioprotezione provvede, per conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:

- Relazione
- Valutazioni e verbali di controllo
- Schede personali dosimetriche
- Registro
- Libretto di radioprotezione

Documentazione Protezione radiazioni ionizzanti 03 

Schema 3 - Documentazione sorveglianza fisica

L’esperto di radioprotezione provvede, per conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata:

1a) Relazione (art. 109 co. 2 e 131 co. 1)

contenente:

- la descrizione della natura e la valutazione dell’entità dell’esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonché la valutazione dell’impatto radiologico sugli individui della popolazione a seguito dell’esercizio della pratica;
- le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione.

In base alle valutazioni relative all’entità del rischio, l’esperto di radioprotezione indica, nella relazione scritta, trasmessa anche per via telematica al datore di lavoro:

- l’individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
- la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi devono svolgere;
- la frequenza delle valutazioni di cui all’articolo 130, che deve essere almeno annuale;
- tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l’adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all’articolo 125, dei lavoratori esposti e della popolazione;
- la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per l’individuo rappresentativo (Ndr - modifica disposta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203), con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).

La relazione costituisce il documento di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa, in qualsiasi modo attestata, nel rispetto dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008

(per approfondimenti su tale figura vedi. Esperto di radioprotezione)

Esperto di radioprotezione Rev 4 0 2023

1b) Valutazioni e verbali di controllo

1c) Schede personali dosimetriche

Sulle schede personali dosimetriche sono annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalità di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda.

Allegato XXIII punto 7

7. Scheda personale dosimetrica

7.1. La scheda personale dosimetrica di cui all'art. 132, comma 1, lettera d) del presente decreto è compilata in conformità al modello allegato B.

7.2. La scheda di cui al punto 7.1 è costituita da fogli legati e numerati progressivamente.

7.3. È consentita l'adozione di schede dosimetriche personali diverse dal modello B di cui al punto 7.1 sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.

7.4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 132, comma 4, del presente decreto, le relazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dello stesso articolo sono allegate alla scheda dosimetrica che deve contenere i necessari riferimenti ad esse.

(per approfondimenti vedi. Scheda personale dosimetrica)

Scheda personale dosimetrica

[...]

1e) Libretto di radioprotezione

Il libretto è istituito per ogni lavoratore esterno di categoria A.

Il libretto contiene i dati relativi alla valutazione delle dosi inerenti all’attività svolta, nonché i giudizi medici di idoneità e le relative limitazioni di validità.

Allegato XXIII punto 1

1. Libretto personale di radioprotezione e suo rilascio

1.1. Il libretto personale di radioprotezione di cui all'art. 112, comma 2, lettera g), del presente decreto è istituito conformemente al modello A allegato; 1.2. Il libretto personale di cui al punto 1.1 è istituito dal datore di lavoro del lavoratore esterno, o dal lavoratore esterno se autonomo, che provvede a compilare le sezioni 1 e 2, apponendo timbro e sottoscrizione, e ad inviare il libretto stesso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.

1.3. L'organo di cui al punto 1.2 provvede al rilascio con l'attribuzione di un numero progressivo di registrazione e della data.

1.4. Il lavoratore in possesso di libretto personale di radioprotezione già rilasciato ai sensi del punto 1.3 lo consegna al proprio datore di lavoro di impresa esterna all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro.

2. Modalità di compilazione e di conservazione del libretto personale di radio-protezione

2.1. Il libretto personale è compilato in ogni sua parte, in conformità agli eventuali accordi contrattuali di cui agli articoli 112, comma 1, e 113, comma 1, del presente decreto a cura del datore di lavoro, dell'esercente l'impianto che si avvale della prestazione del lavoratore esterno, degli esperti di radioprotezione e del medico autorizzato, per le parti di rispettiva competenza.

2.2. Nel caso non sia possibile valutare la dose al termine della prestazione, l'esperto di radioprotezione dell'esercente trasmette al datore di lavoro, nel tempo tecnicamente necessario, i relativi dati di esposizione. L'esperto di radioprotezione del datore di lavoro risponde, firmando nell'apposito spazio, dell'esatta trascrizione dei dati stessi e procede alla valutazione della dose.

2.3. Il libretto personale è conservato dal datore di lavoro che lo consegna al lavoratore prima di ogni prestazione presso terzi. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna definitivamente il libretto al lavoratore.

2.4. Nelle schede personali dei lavoratori esterni deve essere annotato il contributo complessivo derivante da tutte le esposizioni lavorative individuali, relative al periodo di valutazione determinato ai sensi dell'art. 131, comma 1, lettera c) del presente decreto legislativo.

2.5. L'esercente l'impianto, nel caso di lavoratori dipendenti da datori di lavoro di Paesi esteri, provvede a compilare il libretto personale, ove previsto dallo Stato d'origine dei predetti lavoratori; l'esercente è in ogni caso tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui all'art. 113, comma 2, del presente decreto, anche mediante altra documentazione.

2.6. Resta fermo che i libretti personali rilasciati da Stati membri dell'Unione Europea sono validi nel territorio italiano e sono regolamentati, per la loro compilazione e la loro conservazione, dalle norme dello Stato che li ha rilasciati.

Art. 112. Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 6, comma 1, lettera a) , 15, 1 comma, ultimo capoverso, 31, 2 comma, 40, 2 comma, 51, 2 comma; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 62).

i) istituisce per ogni lavoratore esterno di categoria A e consegna al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al comma 2 e si assicura della sua compilazione in relazione alla prestazione;

[...]

2. Ai sensi dell’articolo 132, comma 6, sono stabilite le modalità di istituzione e di tenuta del libretto personale di radioprotezione di cui al comma 1, lettera i). Il libretto contiene i dati relativi alla valutazione delle dosi inerenti all’attività svolta, nonché i giudizi medici di idoneità e le relative limitazioni di validità.

Art. 132. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 42, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 81).

6. L’allegato XXIII stabilisce le modalità di tenuta della documentazione e i modelli della stessa. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’istituzione e la conservazione in formato elettronico del registro di cui al punto 4 dell’allegato XXIII.

(per approfondimenti vedi. Libretto di radioprotezione)

2. Documentazione sorveglianza sanitaria

Il datore di lavoro provvede ad assicurare mediante uno o più medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del presente Titolo. Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti nel Titolo XI:

a) effettua l’analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;

b) istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali e li consegna all’INAIL con le modalità previste all’articolo 140 del presente decreto;

c) consegna al medico autorizzato subentrante i documenti sanitari personali di cui alla lettera b) , nel caso di cessazione dall’incarico;

d) fornisce consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

2a) Documento sanitario personale

Art. 140.  Documento sanitario personale

1. Per ogni lavoratore esposto il medico autorizzato istituisce, aggiorna e conserva un documento sanitario personale in cui sono compresi:

a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie e in occasione della sorveglianza sanitaria eccezionale;

b) la destinazione lavorativa, i rischi a essa connessi e i successivi mutamenti;

c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall’esperto di radioprotezione.

 2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle valutazioni delle introduzioni di radionuclidi e degli esami medici e radiotossicologici che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale è consegnata dal medico autorizzato all’interessato su sua richiesta e, comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Il documento sanitario personale è conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, e in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 4. Il medico autorizzato provvede entro nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell’attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all’articolo 132, comma 1, lettere d) ed e) all’INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico autorizzato e valutate le circostanze dei singoli casi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere proroga ai predetti termini di consegna.

 5. Le modalità di tenuta e conservazione della predetta documentazione e i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, sono stabiliti nell’allegato XXIII.

Allegato XXIII punto 8

8. Documento sanitario personale

8.1. Il documento sanitario personale di cui all' art. 140 del presente decreto, valido anche per i casi di esposizione contemporanea a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, e' compilato in conformita' al modello allegato C.

8.2. Il documento di cui al punto 8.1 e' costituito da fogli legati e numerati progressivamente.

8.3. E' consentita l'adozione di documenti sanitari personali diversi dal modello C sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.

8.4. Il documento di cui al punto 8.1 e' conservato presso la sede di lavoro ovvero presso la sede legale del datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale, fatto salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle visite mediche di idoneita' e la trascrizione dei relativi risultati.

(per approfondimenti vedi. Documento sanitario personale)

Documento sanitario personale DoSP

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Dati INAIL 1/2023 - Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

ID 18981 | | Visite: 2424 | News Sicurezza

Dati INAIL 1 2023

Dati INAIL 1/2023 - Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

ID 18981 | 16.02.2023

In attesa della Relazione annuale del presidente di metà anno, che includerà l’analisi consolidata dell’andamento di infortuni e malattie professionali nel quinquennio 2018-2022, il nuovo numero del periodico Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale (Csa), approfondisce i dati provvisori dell’ultimo anno, frutto delle rilevazioni mensili delle denunce presentate all’Istituto. Alla data dello scorso 31 dicembre, gli infortuni denunciati nel 2022 sono stati 697.773, in aumento del 25,7% rispetto al 2021, del 25,9% rispetto al 2020 e dell’8,7% rispetto al 2019. A livello nazionale i dati evidenziano, in particolare, un incremento rispetto al 2021 sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro (+28,0%) sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro (+11,9%).

Gli aumenti più rilevanti nella Sanità e nei Trasporti. Il numero delle denunce ha segnato un +24,5% nella gestione Industria e servizi (dai 464.401 casi del 2021 ai 578.340 del 2022), un -3,6% in Agricoltura (da 26.962 a 25.999) e un +46,3% nel Conto Stato (da 63.873 a 93.434). Gli infortuni in occasione di lavoro sono in aumento in quasi tutti i settori produttivi, a partire dalla Sanità e assistenza sociale (+113,1%), dal Trasporto e magazzinaggio (+79,3%), dalle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (+55,2%) e dall’Amministrazione pubblica, che comprende le attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e gli amministratori regionali, provinciali e comunali (+54,8%). L’aumento rilevato nel 2022 rispetto al 2021 per gli infortuni in complesso è legato sia alla componente maschile, che presenta un +16,0%, sia soprattutto a quella femminile, che registra un +42,9%, in larga misura influenzato dal notevole incremento degli infortuni in occasione di lavoro, in particolare quelli da Covid-19. L’emergenza sanitaria, infatti, ha fortemente condizionato l’andamento infortunistico, con un 2022 che nel solo primo trimestre ha superato il numero dei contagi dell’intero 2021.

I casi mortali sono 1.090, +21% per quelli avvenuti in itinere. L’effetto Covid emerge anche dall’analisi dei casi mortali denunciati, che nel 2022 sono stati 1.090, 131 in meno rispetto ai 1.221 del 2021, 180 in meno rispetto ai 1.270 del 2020 e uno in più rispetto ai 1.089 del 2019 pre-pandemia. Il calo rispetto al 2021 riguarda solo i decessi avvenuti in occasione di lavoro, scesi da 973 a 790 (-18,8%) per il notevole minor peso delle morti da contagio, mentre quelli occorsi in itinere sono aumentati del 21,0%.

L’andamento dei contagi tra il 2020 e il 2022. Le infezioni di origine professionale denunciate all’Inail, con data di rilevazione al 31 dicembre di ciascun anno, sono state 131.090 nel 2020, 42.561 nel 2021 e 117.154 nel 2022. A tre anni dalle prime infezioni da Sars-CoV-2, il confronto dei dati triennali permette alla Csa di rilevare caratteristiche e differenze riscontrabili in momenti distinti, dalla fase più acuta della pandemia (2020), con il succedersi delle due ondate più importanti, al periodo in cui il fenomeno si è fortemente attenuato (2021), per poi ripresentarsi con picchi di denunce di infortuni sul lavoro anche rilevanti (2022). Le professioni sanitarie, più esposte al contagio da Sars-CoV-2, sono in testa alla graduatoria in tutto il triennio. Al primo posto i tecnici della salute, con incidenze intorno al 40% che si abbassano nel 2021 per poi risalire l’anno successivo, al secondo gli operatori socio-sanitari, che registrano un calo, dal 19,2% del 2020 al 13,6% del 2022, mentre i medici, dopo una contrazione dell’incidenza nel 2021, mostrano una ripresa nell’ultimo anno, rappresentando un caso ogni 10 denunce.

L’effetto Covid sul confronto tra i Paesi europei. La pandemia ha finito per condizionare anche i risultati delle rilevazioni Eurostat sull’andamento infortunistico in ambito lavorativo a livello europeo. Solo Italia, Spagna e Slovenia, sottolinea infatti Dati Inail, hanno riconosciuto i contagi da Covid-19 univocamente come infortuni sul lavoro, mentre altri 17 Stati li hanno classificati come malattie professionali e altri cinque sia come infortuni che come malattie. Nel nostro Paese, in particolare, oltre un terzo degli infortuni in occasione di lavoro indennizzati dall’Inail nel 2020 ha avuto come causa professionale il contagio da Covid-19, con il risultato di contribuire ad aumentare il numero degli infortuni rispetto al periodo pre-pandemia. Il dato complessivo europeo degli infortuni, avendo la maggior parte degli Stati considerato le infezioni da Covid-19 come malattia professionale, è risultato invece in calo.

Le patologie lavoro-correlate sono quasi 61mila, circa 39mila riguardano il sistema osteo-muscolare. Per quanto riguarda le malattie professionali, le quasi 61mila denunce del 2022 rappresentano un ritorno ai livelli pre-pandemia (nel 2019 quelle rilevate al 31 dicembre furono 61.310, il valore più alto dell’ultimo ventennio), dopo la contrazione registrata nel 2020 (45mila casi) a causa dello scoppio dell’emergenza Covid, con la conseguente oggettiva difficoltà di rivolgersi ai presidi sanitari per la raccolta della documentazione necessaria alla denuncia, e la ripresa del 2021 (55mila). A non cambiare in questi anni è il tipo di patologia denunciata più frequentemente. Nel 2022, infatti, con quasi 39mila casi segnalati all’Istituto sono sempre le malattie del sistema osteo-muscolare a colpire maggiormente chi lavora, seguite a distanza dalle malattie del sistema nervoso, con oltre settemila denunce, quasi tutte per sindromi del tunnel carpale, da quelle dell’orecchio (ipoacusie), che raggiungono quasi quattromila casi, dai tumori (1.630) e dalle malattie del sistema respiratorio (1.600). Tra le neoplasie spiccano i mesoteliomi della pleura (in maggioranza asbesto-correlati) e i tumori maligni ai bronchi e ai polmoni, mentre tra le patologie respiratorie si rilevano soprattutto malattie della pleura e dei polmoni, sempre con l’amianto come causa principale.

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Fonte: INAIL

Schema DM regola tecnica PI impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi

ID 18974 | | Visite: 2704 | News Prevenzioni Incendi

Schema di Decreto Regola tecnica PI impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi

Schema di Decreto Regola tecnica PI  impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio

ID 18974 | Update 21.07.2023 / In allegato Schema di DM notificato CE

Schema di decreto del Ministro dell’interno recante “regola tecnica di prevenzione incendi per l’individuazione delle metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio”.

Pubblicato il Decreto 7 luglio 2023 Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio. (GU n.169 del 21.07.2023). Entrata in vigore: 20.08.2023

....

Schema di Decreto Regola tecnica PI  impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio notificato CE il 14.02.2023.

Numero di notifica: 2023/62/I (Italia)
Data di ricezione: 14/02/2023
Termine dello status quo: 15/05/2023

Con il progetto di decreto si definirà la regola tecnica di prevenzione incendi per l’individuazione delle metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio.

Lo stesso si compone di sette articoli e un allegato, e precisamente:

- ­Art. 1: Definisce lo scopo e il campo di applicazione;
­- Art. 2: Stabilisce gli obiettivi;
-­ Art. 3: Approva le disposizioni tecniche;
- Art. 4: Stabilisce le modalità di applicazione;
- Art. 5: Indica i requisiti costruttivi;
- Art. 6: Stabilisce l’impiego dei prodotti per uso antincendio;
- Art. 7: Riporta le disposizioni finali;
- Allegato: Regola tecnica di prevenzione incendi.

...

Fonte: CE

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Numero di notifica 2023/62/I
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Decreto 12 luglio 1990 n. 186

ID 18958 | | Visite: 590 | News Sicurezza

Decreto 12 luglio 1990 n. 186

ID 18958 | 12.02.2023

Decreto Ministero della Sanità del 12 luglio 1990 n. 186 - Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.

(GU n.163 del 14.07.1990)

Entrata in vigore del decreto: 15/7/1990

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Raccomandazione (UE) 2017/761

ID 18955 | | Visite: 1083 | Legislazione Sicurezza

Raccomandazione  UE  2017 761   Pilastro europeo dei diritti sociali

Raccomandazione (UE) 2017/761 / Pilastro europeo dei diritti sociali

ID 18955 | 11.02.2023 / In allegato

Raccomandazione (UE) 2017/761 della Commissione, del 26 aprile 2017, sul pilastro europeo dei diritti sociali

C/2017/2600

(OJ L 113, 29.4.2017)
_______

PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI

CAPO I Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro

1. Istruzione, formazione e apprendimento permanente

Ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.

2. Parità di genere

a) La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere garantita e rafforzata in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera.
b) Donne e uomini hanno diritto alla parità di retribuzione per lavoro di pari valore.

3. Pari opportunità

A prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ogni persona ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità in materia di occupazione, protezione sociale, istruzione e accesso a beni e servizi disponibili al pubblico. Sono promosse le pari opportunità dei gruppi sottorappresentati. 

4. Sostegno attivo all'occupazione

a) Ogni persona ha diritto a un'assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di attività autonoma. Ciò include il diritto a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione. Ogni persona ha il diritto di trasferire i diritti in materia di protezione sociale e formazione durante le transizioni professionali.
b) I giovani hanno diritto al proseguimento dell'istruzione, al tirocinio o all'apprendistato oppure a un'offerta di lavoro qualitativamente valida entro quattro mesi dalla perdita del lavoro o dall'uscita dal sistema d'istruzione.
c) I disoccupati hanno diritto a un sostegno personalizzato, continuo e coerente. I disoccupati di lungo periodo hanno diritto a una valutazione individuale approfondita entro 18 mesi dall'inizio della disoccupazione.

CAPO II Condizioni di lavoro eque

5. Occupazione flessibile e sicura

a) Indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l'accesso alla protezione sociale e alla formazione. È promossa la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato.
b) Conformemente alle legislazioni e ai contratti collettivi, è garantita ai datori di lavoro la necessaria flessibilità per adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico.
c) Sono promosse forme innovative di lavoro che garantiscano condizioni di lavoro di qualità. L'imprenditorialità e il lavoro autonomo sono incoraggiati. È agevolata la mobilità professionale.
d) Vanno prevenuti i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie, anche vietando l'abuso dei contratti atipici. I periodi di prova sono di durata ragionevole.

6. Retribuzioni

a) I lavoratori hanno diritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso.
b) Sono garantite retribuzioni minime adeguate, che soddisfino i bisogni del lavoratore e della sua famiglia in funzione delle condizioni economiche e sociali nazionali, salvaguardando nel contempo l'accesso al lavoro e gli incentivi alla ricerca di lavoro. La povertà lavorativa va prevenuta.
c) Le retribuzioni sono fissate in maniera trasparente e prevedibile, conformemente alle prassi nazionali e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali.

7. Informazioni sulle condizioni di lavoro e sulla protezione in caso di licenziamento

a) I lavoratori hanno il diritto di essere informati per iscritto all'inizio del rapporto di lavoro dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e delle condizioni del periodo di prova. b) Prima del licenziamento, i lavoratori hanno il diritto di essere informati delle motivazioni e a ricevere un ragionevole periodo di preavviso. Essi hanno il diritto di accedere a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e, in caso di licenziamento ingiustificato, il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata.

8. Dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori

a) Le parti sociali sono consultate per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche economiche, occupazionali e sociali nel rispetto delle prassi nazionali. Esse sono incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel rispetto delle propria autonomia e del diritto all'azione collettiva. Ove del caso, gli accordi conclusi tra le parti sociali sono attuati a livello dell'Unione e dei suoi Stati membri.
b) I lavoratori o i loro rappresentanti hanno il diritto di essere informati e consultati in tempo utile su questioni di loro interesse, in particolare in merito al trasferimento, alla ristrutturazione e alla fusione di imprese e ai licenziamenti collettivi.
c) È incoraggiato il sostegno per potenziare la capacità delle parti sociali di promuovere il dialogo sociale.

9. Equilibrio tra attività professionale e vita familiare

I genitori e le persone con responsabilità di assistenza hanno diritto a un congedo appropriato, modalità di lavoro flessibili e accesso a servizi di assistenza. Gli uomini e le donne hanno pari accesso ai congedi speciali al fine di adempiere le loro responsabilità di assistenza e sono incoraggiati a usufruirne in modo equilibrato.

10. Ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e protezione dei dati

a) I lavoratori hanno diritto a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
b) I lavoratori hanno diritto a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro.
c) I lavoratori hanno diritto alla protezione dei propri dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro.

CAPO III Protezione sociale e inclusione

11. Assistenza all'infanzia e sostegno ai minori

a) I bambini hanno diritto all'educazione e cura della prima infanzia a costi sostenibili e di buona qualità.
b) I minori hanno il diritto di essere protetti dalla povertà. I bambini provenienti da contesti svantaggiati hanno diritto a misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità.

12. Protezione sociale

Indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori e, a condizioni comparabili, i lavoratori autonomi hanno diritto a un'adeguata protezione sociale.

13. Prestazioni di disoccupazione

I disoccupati hanno diritto a un adeguato sostegno all'attivazione da parte dei servizi pubblici per l'impiego per (ri) entrare nel mercato del lavoro e ad adeguate prestazioni di disoccupazione di durata ragionevole, in linea con i loro contributi e le norme nazionali in materia di ammissibilità. Tali prestazioni non costituiscono un disincentivo a un rapido ritorno all'occupazione.

14. Reddito minimo

Chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro.

15. Reddito e pensioni di vecchiaia

a) I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi in pensione hanno diritto a una pensione commisurata ai loro contributi e che garantisca un reddito adeguato. Donne e uomini hanno pari opportunità di maturare diritti a pensione.
b) Ogni persona in età avanzata ha diritto a risorse che garantiscano una vita dignitosa.

16. Assistenza sanitaria

Ogni persona ha il diritto di accedere tempestivamente a un'assistenza sanitaria preventiva e terapeutica di buona qualità e a costi accessibili.

17. Inclusione delle persone con disabilità

Le persone con disabilità hanno diritto a un sostegno al reddito che garantisca una vita dignitosa, a servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze.

18. Assistenza a lungo termine

Ogni persona ha diritto a servizi di assistenza a lungo termine di qualità e a prezzi accessibili, in particolare ai servizi di assistenza a domicilio e ai servizi locali.

19. Alloggi e assistenza per i senzatetto

a) Le persone in stato di bisogno hanno accesso ad alloggi sociali o all'assistenza abitativa di qualità.
b) Le persone vulnerabili hanno diritto a un'assistenza e a una protezione adeguate contro lo sgombero forzato.
c) Ai senzatetto sono forniti alloggi e servizi adeguati al fine di promuoverne l'inclusione sociale.

20. Accesso ai servizi essenziali

Ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l'acqua, i servizi igienico-sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali. Per le persone in stato di bisogno è disponibile un sostegno per l'accesso a tali servizi.

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Accordo protezione salute lavoratori manipolazione silice cristallina 2006/C 279/02

ID 18953 | | Visite: 1240 | Legislazione Sicurezza UE

Accordo protezione salute lavoratori manipolazione silice 2006/C 279/02

ID 18953 | 11.02.2023 - (2006/C 279/02)

Accordo sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la corretta manipolazione ed utilizzo della silice cristallina e dei prodotti che la contengono

Articolo 1 Obiettivi

Il presente ha come scopo la 

- protezione della salute dei dipendenti e di altri individui professionalmente esposti sul luogo di lavoro alla silice cristallina respirabile dei materiali/prodotti/materie prime che contengono silice cristallina.
- minimizzazione dell'esposizione alla silice cristallina respirabile sul luogo di lavoro applicando le Buone Pratiche stipulate nel presente accordo per prevenire, eliminare oppure ridurre i rischi di salute professionali relativi alla silice cristallina respirabile.
- miglioramento dell'informazione sui potenziali effetti sulla salute della silice cristallina respirabile e sulle Buone Pratiche.

Articolo 2 Scopo

Il presente accordo si rivolge alla produzione e all'utilizzo di silice cristallina, così come di materiali/ prodotti/materie prime che contengono la silice cristallina che può portare potenzialmente all'esposizione alla silice cristallina respirabile. Le descrizioni delle industrie interessate sono fornite nell'Allegato 5 del presente accordo.

Lo scopo dell'Accordo comprende le attività ausiliarie qui indicate, come la manipolazione, la conservazione, e il trasporto. Si applica anche ai luoghi di lavoro mobili. I luoghi di lavoro mobili possono essere soggetti a regole specifiche qui sotto indicate.

Il presente Accordo è applicabile alle Parti, ai Datori di lavoro e ai Dipendenti come definito e stipulato qui sotto.
...
Vedi:
Guida Buone pratiche protezione lavoratori esposizione silice
Good Practice Guide Silice NEPSI

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Allegato riservato Accordo 2006 C 279 02.pdf
 
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Enforcement of fundamental workers rights

ID 18950 | | Visite: 855 | Documenti Sicurezza UE

enforcement of fundamental workers rights

Enforcement of fundamental workers rights / EP 2012

ID 18950 | 11.02.2023 / In allegato

This study provides an overview of international and European law regulating a selection of fundamental workers’ rights (freedom of association and the right to collective bargaining, age antidiscrimination, the right to health and safety at work). It then analyses their enforcement in seven Member States (France, Greece, Hungary, Italy, Sweden, Netherlands and United Kingdom).

On the basis of these findings, it explores possible ways forward for improved enforcement of fundamental workers’ rights in the European Union, not only in times of economic crisis, but in the long term.

Decreto Direttoriale n. 9 del 06 febbraio 2023

ID 18948 | | Visite: 1487 | News Sicurezza

Decreto Direttoriale n. 9 del 06 febbraio 2023

ID 18948 | 11.02.2023

Decreto Direttoriale n. 9 del 06 febbraio 2023 - Costituzione del gruppo di lavoro tecnico per l’aggiornamento dello strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”

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Articolo 1 (Costituzione del gruppo di lavoro tecnico per l’aggiornamento dello strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”)

1. Il gruppo di lavoro tecnico per l’aggiornamento dello strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici” è costituito con la seguente composizione.

A) In rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Claudia Mancuso

B) In rappresentanza dell’Inail
Ester Rotoli, con funzioni di Presidente Patrizia Anzidei
Ghita Bracaletti, Paola Castellano Claudia Giliberti Emma Incocciati Roberto Lauri Ruggero Maialetti Alessandra Menicocci Adriano Papale
Giusi Piga Loredana Quaranta
Maria Teresa Settino Laura Tomassini

C) In rappresentanza delle altre Amministrazioni pubbliche interessate
Ministero delle imprese e del made in Italy
Maria Elena Greco
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Laura Barnaba
Ministero dell’interno
Stefano Lucidi
Ministero della difesa Salvatore Cerasale
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Mario Fargnoli
Ministero dell’Istruzione e del merito Antonella Tozza, componente effettivo Maristella Fortunato, componente supplente

D) In rappresentanza delle Regioni
Regione Lombardia Andrea Negri
Regione Emilia-Romagna Mara Bernardini

E) In rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Cgil
Sebastiano Calleri
Cisl
Cinzia Frascheri
Uil
Irene Delaria
Ugl
Antonio Ratini
Maria Cristina Pontarelli
Confsal
Michele de Nuntiis, componente effettivo Lucia Massa, componente supplente
Cisal
Paolo Varesi

F) In rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
Confindustria Fabio Pontrandolfi Fabiola Leuzzi
Confcommercio Pierpaolo Masciocchi
Confartigianato Imprese Fabrizio Monaco
Cna
Manuela Maria Brunati
Confagricoltura Tiziana De Vita
Confprofessioni
Francesco Lucrezio Monticelli

Articolo 2 (Procedura relativa all’aggiornamento dello strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA dedicato al settore “Uffici”)

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 maggio 2018, n. 61, l’aggiornamento dello strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA dedicato al settore “Uffici” è adottato previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 3 (Sede del gruppo di lavoro tecnico, servizi di segreteria e disciplina dei contatti operativi con l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro EU-OSHA)

1. Secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 maggio 2018, n. 61, il gruppo di lavoro tecnico per l’aggiornamento dello strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA ha sede presso l’Inail, che garantisce i relativi servizi di segreteria, in raccordo con il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1 del presente articolo è individuato nelle dottoresse Valeria Aquilani, Diletta Barco e Antonella Pagani.
3. I contatti operativi con l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) sono curati dalla Referente Inail, dr.ssa Ghita Bracaletti e dal dr. Luigi Piccolo, con funzioni di supporto alla predetta Referente, congiuntamente con il citato personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 4 (Durata del Gruppo di lavoro tecnico per l’aggiornamento dello strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”)

1. I componenti del Gruppo di lavoro tecnico per l’aggiornamento dello strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici” durano in carica dalla data del presente decreto e fino al termine del mandato della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ricostituita per un quinquennio a decorrere dal 4 febbraio 2021.

Articolo 5 (Trattamento economico)

1. Ai componenti del Gruppo di lavoro tecnico non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

...

Fonte: MLPS

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Proroga smart working per i fragili al 30.06.2023

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Proroga smart working 30 06 2023

Proroga smart working per i fragili al 30.06.2023

ID 18942 | 10.02.2023 / In allegato Comunicato stampa

​Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Governo prorogano fino al 30 giugno 2023 per i lavoratori fragili, tanto del settore pubblico che di quello privato, lo smart working.

Il Ministro Marina Calderone, in tal senso, aveva già annunciato durante il question time al Senato del 26 gennaio scorso l'impegno a trovare le risorse per permettere la proroga dello smart working oltre il 31 marzo. Impegno concretizzatosi grazie alle coperture finanziarie (16 milioni di euro), oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell'Istruzione e del Merito ad un emendamento al Decreto Milleproroghe approvato stamattina all'unanimità presso le Commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato.

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