Convenzione ILO C123 del 02 giugno 1965
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Convenzione ILO C123 del 02 giugno 1965
ID 14434 | 30.08.2021
Convenzione ILO C123 Età minima (lavori sotterranei), 1965.
Ginevra, 02 giugno 1965
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1965 nella sua quarantanovesima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all’età minima di ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere, questione compresa nel quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Rilevato che la convenzione sui lavori sotterranei (donne) del 1935, proibisce in via di principio qualsiasi impiego di persone di sesso femminile, qualunque sia la loro età, ai lavori sotterranei nelle miniere; Rilevato che la convenzione (riveduta) sull’età minima (industria) del 1937, che si applica alle miniere, prevede che i ragazzi di età inferiore a 15 anni non possono essere impiegati o lavorare negli stabilimenti industriali, pubblici o privati, o nelle loro succursali; Rilevato che questa convenzione enuncia inoltre che, in relazione agli impieghi che, per loro natura o per le condizioni nelle quali essi vengono svolti, sono pericolosi per la vita, la salute o la moralità delle persone che vi sono occupate, le leggi nazionali devono fissare un’età o delle età superiori a 15 anni per l’ammissione dei giovani e adolescenti a questi impieghi, oppure conferire ad una autorità idonea il potere di farlo; Considerato che, data la natura dei lavori in sotterraneo nelle miniere, è opportuno adottare norme internazionali che stabiliscano una età superiore a 15 anni per l’ammissione a tali lavori; Avendo deciso che queste norme assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventidue giugno millenovecentosessantacinque, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sull’età minima (lavori sotterranei), 1965.
Articolo 1
1. Ai fini dell’applicazione della presente convenzione, il termine «miniera» si riferisce ad ogni impresa, pubblica o privata, il cui oggetto è l’estrazione di sostanze situate nel sottosuolo, e che comporta l’impiego sotterraneo di persone.
2. Le disposizioni della presente convenzione relative all’impiego o al lavoro sotterranei nelle miniere comprendono l’impiego o il lavoro sotterranei nelle cave.
Articolo 2
1. Le persone che non abbiano raggiunto una età minima determinata non devono essere impiegate o lavorare all’interno delle miniere.
2. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione deve specificare questa età minima in una dichiarazione annessa alla sua ratifica.
3. L’età minima non può, in nessun caso, essere inferiore a 16 anni.
Articolo 3
Ciascuno Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà informare il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, con una dichiarazione successiva, di aver elevato l’età minima specificata al momento della sua ratifica.
Articolo 4
1. Tutte le misure necessarie, ivi compresa l’adozione di sanzioni appropriate, devono essere prese dall’autorità competente al fine di assicurare l’applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione.
2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione si impegna a disporre di un sistema di ispezione appropriato per sorvegliare l’applicazione delle disposizioni della convenzione oppure a controllare che una ispezione appropriata sia effettuata.
3. La legislazione nazionale deve indicare le persone incaricate di assicurare l’esecuzione delle disposizioni della presente convenzione.
4. Il datore di lavoro deve tenere dei registri che saranno a disposizione degli ispettori e che indicheranno, per ogni persona impiegata o che lavora in sotterraneo e che abbia superato di meno di due anni l’età minima di ammissione specificata:
a) la data di nascita, debitamente certificata nella misura del possibile;
b) la data alla quale la persona è stata impiegata o ha lavorato in sotterraneo, nell’impresa per la prima volta.
5. Il datore di lavoro deve, dietro richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, mettere a loro disposizione gli elenchi delle persone impiegate o lavoranti in sotterraneo che abbiano superato di meno di due anni l’età minima di ammissione specificata; questi elenchi devono indicare la data di nascita di queste persone e la data alla quale esse sono state impiegate o hanno lavorato in sotterraneo, nell’impresa, per la prima volta.
Articolo 5
L’età minima d’ammissione, che deve essere specificata in virtù degli artt. 2 e 3 della presente convenzione, deve essere fissata dopo consultazioni delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
Articolo 6
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Articolo 7
1. La presente convenzione obbligherà solo gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratifica.
Articolo 8
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dalla sua entrata in vigore iniziale, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà nessun effetto se non dopo un anno che è stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che nel periodo di un anno dopo la scadenza dei dieci anni menzionati al paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 9
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà la loro attenzione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 10
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo ad ogni ratifica e ad ogni atto di denuncia che egli avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.
Articolo 11
Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 12
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’art. 8 che precede, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione resterebbe in vigore, in ogni caso, nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 13
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 10 Novembre 1967
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