Direttiva (UE) 2017/2398
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Modifica Direttiva 2004/37/CE Protezione lavoratori esposizione agenti cancerogeni o mutageni
Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Modifica alla VI Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
Entrata in vigore: 16.01.2018
GUUE L 345/87 del 27.12.2017
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU Serie Generale n.145 del 09-06-2020)Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2020
In data 31.01.2019 pubblicata la Direttiva(UE) 2019/130 che modifica ulteriormente la Direttiva 2004/37/CE e assorbe il testo della presente, da recepire entro il 20.02.2021.
In data 20.06.2019 pubblicata la Direttiva (UE) 2019/983 che modifica ulteriormente la Direttiva 2004/37/CE e assorbe il testo della presente, da recepire entro il 11.07.2021.
Articolo 1
La direttiva 2004/37/CE è così modificata:
1) all’articolo 6 è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri tengono conto delle informazioni di cui alle lettere da a) a g) del primo comma del presente articolo nelle loro relazioni presentate alla Commissione ai sensi dell’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.»;
2) l’articolo 14 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, riveli un rischio per la salute o la sicurezza. Il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire al termine dell’esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.»;
b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l’attività lavorativa, devono essere notificati all’autorità responsabile. Gli Stati membri tengono conto delle informazioni di cui al presente paragrafo nelle loro relazioni presentate alla Commissione ai sensi dell’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.»;
3) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 18 bis Valutazione
Nel quadro della prossima valutazione dell’attuazione della presente direttiva nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE, la Commissione valuta inoltre la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La Commissione propone, se del caso, le modifiche necessarie relativamente a tali sostanze.
Entro il primo trimestre del 2019 la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi nelle conoscenze scientifiche, valuta la possibilità di modificare l’ambito di applicazione della presente direttiva per includervi le sostanze tossiche per la riproduzione. Su tale base la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa, previa consultazione delle parti sociali.»;
4) all’allegato I è aggiunto il punto seguente:
«6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.»;
5) l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
....
ALLEGATO
«ALLEGATO III Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse (Articolo 16)
A. VALORI LIMITE PER L’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
Nome agente |
N. CE (1) |
N. CAS (2) |
Valori limite (3) |
Osservazioni |
Misure transitorie |
||
mg/m3 (4) |
ppm (5) |
f/ml (6) |
|||||
Polveri di legno duro |
- |
- |
2 (7) |
- |
- |
- |
Valore limite: |
Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), (come cromo) |
- |
- |
0,005 |
- |
- |
- |
Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025 |
Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) |
- |
- |
- |
- |
0,3 |
- |
- |
Polvere di silice cristallina respirabile |
- |
|
0,1 (8) |
- |
- |
|
- |
Benzene |
200-753-7 |
71-43-2 |
3,25 |
1 |
- |
Pelle (9) |
- |
Cloruro di vinile monomero |
200-831-0 |
75-01-4 |
2,6 |
1 |
- |
- |
- |
Ossido di etilene |
200-849-9 |
75-21-8 |
1,8 |
1 |
|
Pelle (9) |
- |
1,2-Epossipropano |
200-879-2 |
75-56-9 |
2,4 |
1 |
|
- |
- |
Acrilammide |
201-173-7 |
79-06-1 |
0,1 |
- |
|
Pelle (9) |
- |
2-Nitropropano |
201-209-1 |
79-46-9 |
18 |
5 |
|
- |
- |
o-Toluidina |
202-429-0 |
95-53-4 |
0,5 |
0,1 |
|
Pelle (9) |
- |
1,3-Butadiene |
203-450-8 |
106-99-0 |
2,2 |
1 |
|
- |
- |
Idrazina |
206-114-9 |
302-01-2 |
0,013 |
0,01 |
|
Pelle (9) |
- |
Bromoetilene |
209-800-6 |
593-60-2 |
4,4 |
1 |
|
- |
- |
(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008. (2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service). (3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore. (4) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio). (5) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3). (6) f/ml = fibre per millilitro. (7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione. (8) Frazione inalabile. (rettificato in "Frazione respirabile" da Rettifica direttiva (UE) 2017/2398 GUUE L 41/15 del 14.02.2018) (9) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea |
B. ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE
p.m.
.....
Rettifica direttiva (UE) 2017/2398 GUUE L 41/15 del 14.02.2018
___________
Nota di commento:
La modifica alla Direttiva 2004/37/CE, dovrà essere recepita nel D.Lgs. 81/2008 entro il 17 gennaio 2020 ed andrà a modificare/integrare il capo II e gli Allegati XLII e XLIII:
_____
D.Lgs. 81/2008
....
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Art. 233. Campo di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
Art. 234. Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;
b) agente mutageno:
1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.
...
Art. 236. Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene1 prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e le miscele1 eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.
...
ALLEGATO XLII
Elenco di sostanze, miscele e processi
ELENCO DI SOSTANZE, MISCELE E PROCESSI
1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.
ALLEGATO XLIII
Valori limite di esposizione professionale:
Nome agente | EINECS (1) | CAS (2) | V.L. esposizione professionale |
osservazioni | Misure transitorie | |
Mg/m3 (3) | Ppm (4) | |||||
Benzene | 200-753-7 | 71-43-2 | 3,25 (5) | 1 (5) | Pelle (6) | Sino al 31 dicembre 2001il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m3) |
Cloruro di vinile monomero | 200-831 | 75-01-4 | 7,77 (5) | 3 (5) | - | - |
Polveri di legno | - | - | 5,00 (5) (7) | - | - | - |
(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione
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