Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Progettazione impianti: Quadro generale DM 37/2008 e Tavola di sintesi

ID 8316 | | Visite: 82878 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/8316

Progettazione impianti   Quadro generale DM n  37 2008 e Tavola di sintesi

Progettazione impianti: Quadro generale DM n. 37/2008 e Tavola di sintesi / Rev. 2023

ID 8316 | Rev. 1.0 del 31.05.2023 / Documento completo allegato

Update Rev. 1.0 2023

Documento aggiornato al Decreto 29 settembre 2022, n. 192 (G.U. n. 290 del 13.12.2022) che ha apportato, per ultimo, modifiche al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

Documento allegato con Tavola di sintesi che individua i casi in cui è obbligatoria la redazione del progetto per gli impianti da parte di professionisti iscritti negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta ed i casi in cui è possibile, in alternativa, la redazione del progetto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Il riferimento per la definizione degli obblighi legislativi per la redazione progettuale degli impianti negli edifici è il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (come, per ultimo, modificato dal Decreto 29 settembre 2022, n. 192). Il Decreto si applica agli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.

Come precisato nello stesso DM di cui all'Art. 1 c.3  gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto. In questo punto possono rientrare ad esempio gli impianti previsti per le direttive di prodotto (CE), ad esempio impianti a servizio macchine CE (equipaggiamenti elettrici).

D.M. 22 gennaio 2008 n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (GU n. 61 del 12-3-2008)
...

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: 

a)  impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; 

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione  dei  segnali  tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonche' le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti. (lettera così sostituita da Decreto 29 settembre 2022, n. 192 / ndr)

c)  impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 

d)  impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 

e)  impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f)   impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; 

g)  impianti di protezione antincendio. 

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Progettazione Impianti dm 37 2008 Diagramma

Art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11. 


...
Art. 7. Dichiarazione di conformità
...
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. 
...

Rev. 2019 Rev. 2023
Tavola Lettura DM 37 2008 Tavola Lettura DM 37 2008   2023
Zoom Zoom

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 31.05.2023 Decreto 29 settembre 2022, n. 192 Certifico Srl
0.0 06.05.2019 --- Certifico Srl

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Tavola Lettura DM 37 2008 - 2023.PNG) Tavola progettazione impianti DM 37/2008
Rev. 2023
IT117 kB3736
Scarica questo file (Tavola Lettura DM 37 2008 - 2019.png)Tavola progettazione impianti DM 37/2008
Rev. 2019
IT107 kB20344

Tags: Impianti Abbonati Impianti

Articoli correlati

Più letti Impianti

Ultimi archiviati Impianti

Modulistica istanze autorizzazioni infrastrutture comunicazioni elettroniche   Marzo 2025
Mar 11, 2025 967

Decreto 14 febbraio 2025

Decreto 14 febbraio 2025 ID 23614 | 11.03.2025 Decreto 14 febbraio 2025 Modifiche all'allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). (GU Serie Generale n.58 dell'11.03.2025)________ Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 ALLEGATO 12-BIS… Leggi tutto
Mar 10, 2025 786

DM 30 dicembre 2024 n. 457

DM 30 dicembre 2024 n. 457 ID 23594 | 10.03.2025 / In allegato Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 con validità massima al 31… Leggi tutto
Mar 10, 2025 985

Deliberazione ARERA 78/2025/R/EFR

Deliberazione ARERA 78/2025/R/EFR / SSP - Scambio Sul Posto - Stop al meccanismo ID 23593 | 10.03.2025 / In allegato ARERA con la delibera n. 457/2024 del 4 marzo 2025 (di cui al DM 30 dicembre 2024 n. 457 in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo 199/2021), ha… Leggi tutto
Operation   Maintenance EU solar 2025
Feb 24, 2025 490

Operation & Maintenance Best Practice Guidelines / SolarPower Europe - 2025

Operation & Maintenance Best Practice Guidelines / SolarPower Europe - 2025 ID 23153 | 24.02.2025 Operation and Maintenance (O&M) has become a standalone segment within the solar industry, and it is widely acknowledged by all stakeholders that high-quality O&M services mitigate potential risks,… Leggi tutto
Feb 11, 2025 466

Decreto 30 gennaio 2025

Decreto 30 gennaio 2025 ID 23445 | 11.02.2025 Decreto 30 gennaio 2025 Disciplina dell'allocazione anticipata della capacita' di stoccaggio di modulazione di gas naturale per l'anno contrattuale di stoccaggio 2025/2026. (GU n. 34 dell'11.02.2025) ... Collegati[box-note]Decreto Legislativo 23 maggio… Leggi tutto