Convenzione ILO C77 del 19 settembre 1946
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Convenzione ILO C77 del 19 settembre 1946
ID 14189 | 31.07.2021
Convenzione ILO C77 Esame medico degli adolescenti (industria), 1946.
Montreal, 19 settembre 1946
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Montreal dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 19 settembre 1946 per la sua ventinovesima sessione, avendo deciso di adottare varie proposte relative all’esame medico di attitudine all’impiego nell’industria dei ragazzi e degli adolescenti, questione che e compresa nel terzo punto all’ordine del giorno della sessione, avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi nove ottobre millenovecentoquarantasei, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sull’esame medico degli adolescenti (industria), 1946.
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. La presente convenzione si applica ai ragazzi ed adolescenti che sono impiegati o che lavorano nelle imprese industriali, pubbliche o private, o in relazione al loro funzionamento.
2. Ai fini dell’applicazione della presente convenzione saranno considerate « imprese industriali », in particolare:
a) le miniere, cave e industrie estrattive di qualsiasi specie;
b) le imprese nelle quali i prodotti vengono manufatti, modificati, puliti, riparati, decorati, rifiniti, preparati per la vendita, distrutti o demoliti, o nelle quali i materiali subiscono una trasformazione, ivi comprese le imprese dedicate alla costruzione di navi, o alla produzione, trasformazione e trasmissione di energia elettrica e di forza motrice in generale;
c) le imprese edili e del genio civile, ivi compresi i lavori di costruzione, di riparazione, di manutenzione, di trasformazione e di demolizione;
d) le imprese di trasporto di persone o di merci per strada, ferrovia, via d’acqua interna o via aerea, ivi compresa la manutenzione delle merci nei dock, sulle banchine, su navi in bacino, nei magazzini o aeroporti.
3. L’autorità competente determinerà il criterio di distinzione tra attività industriali, da una parte, e l’agricoltura, il commercio e le altre attività non industriali, dall’altra.
Articolo 2
1. I ragazzi e gli adolescenti di età inferiore a diciotto anni non potranno essere ammessi all’impiego in un’impresa industriale a meno che non siano stati riconosciuti atti all’impiego al quale saranno occupati in seguito ad un esame medico minuzioso.
2. L’esame medico di attitudine all’impiego dovrà essere effettuato da un medico qualificato riconosciuto dall’autorità competente e dovrà essere attestato sia con un certificato medico, sia con un’annotazione scritta sul permesso di impiego o sul libretto di lavoro.
3. Il documento attestante l’attitudine all’impiego potrà:
a) prescrivere condizioni determinate di impiego;
b) essere rilasciato per un lavoro specifico o per un gruppo di lavori o di occupazioni che comportino rischi similari per la salute e che siano stati classificati in gruppi dall’autorità cui e applicata l’esecuzione delle disposizioni relative all’esame medico di attitudine all’impiego.
4. La legge nazionale determinerà l’autorità competente per il rilascio del documento attestante l’attitudine all’impiego e preciserà le modalità di compilazione e di rilascio di questo documento.
Articolo 3
1. L’attitudine dei ragazzi e degli adolescenti all’impiego che essi esercitano dovrà essere oggetto di un controllo medico sino all’età di diciotto anni.
2. L’impiego di un ragazzo o di un adolescente non potrà essere continuato che a seguito di un rinnovo dell’esame medico ad intervalli che non superino un anno.
3. La legislazione nazionale dovrà:
a) sia prevedere le circostanze particolari nelle quali, oltre all’esame annuale, l’esame medico dovrà essere ripetuto o effettuato con una periodicità più frequente, per garantire l’efficacia del controllo in relazione ai rischi che il lavoro presenta nonché allo stato di salute del ragazzo o dell’adolescente quale è risultato dagli esami precedenti;
b) sia conferire all’autorità competente il potere di esigere in casi eccezionali il rinnovo dell’esame medico.
Articolo 4
1. Per i lavori che presentano rischi elevati per la salute, l’esame medico di attitudine all’impiego e i suoi rinnovi periodici devono essere richiesti sino all’età di ventun anni almeno.
2. La legge nazionale dovrà determinare gli impieghi o le categorie di impieghi per i quali l’esame medico di attitudine all’impiego sarà richiesto sino a ventun anni almeno, oppure conferire ad una autorità appropriata il potere di determinarli.
Articolo 5
Gli esami medici richiesti dagli articoli precedenti non devono comportare alcuna spesa per il ragazzo o adolescente, o per i suoi genitori.
Articolo 6
1. Misure appropriate dovranno essere adottate dall’autorità competente per l’orientamento o il riadattamento fisico e professionale dei ragazzi e degli adolescenti per i quali l’esame medico avrà rilevato inattitudini, anomalie o deficienze.
2. L’autorità competente stabilirà la natura e l’estensione di queste misure; a tale scopo, i servizi di lavoro, i servizi medici, i servizi di istruzione e i servizi sociali dovranno collaborare, e dovranno mantenersi contatti effettivi fra questi servizi per mettere in pratica tali misure.
3. La legge nazionale potrà prevedere per i ragazzi e adolescenti la cui attitudine all’impiego non e chiaramente riconosciuta la concessione:
a) di permessi di impiego o di certificati medici temporanei valevoli per un limitato periodo, allo scadere del quale il giovane lavoratore dovrà sottoporsi ad un nuovo esame;
b) di permessi o certificati che impongano particolari condizioni di impiego.
Articolo 7
1. Il datore di lavoro dovrà classificare e tenere a disposizione degli ispettori del lavoro sia il certificato medico di attitudine all’impiego, sia il permesso di impiego o libretto di lavoro dimostranti che non esistono controindicazioni mediche all’impiego, in conformità a ciò che la legge stabilirà.
2. La legge nazionale determinerà gli altri metodi di sorveglianza idonei a garantire una rigida applicazione della presente convenzione.
PARTE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI A DETERMINATI PAESI
Articolo 8
1. Quando il territorio di uno Stato membro comprende vaste regioni in cui, data lo scarso insediamento della popolazione e il livello di sviluppo, l’autorità competente ritenga impraticabile l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, essa può esonerare dette regioni dall’applicazione della convenzione, sia in modo generale, sia con le eccezioni che essa ritenga appropriate nei riguardi di determinate imprese o di determinati lavori.
2. Ogni Stato membro deve indicare, nel suo primo rapporto annuale che dovrà sottoporre sull’applicazione della presente convenzione, in virtù dell’articolo 22 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, le regioni per le quali esso ha intenzione di avvalersi delle disposizioni del presente articolo. In seguito, nessuno Stato membro potrà invocare le disposizioni del presente articolo, salvo per quanto concerne le regioni che avrà così indicate.
3. Ogni Stato membro che si avvalga delle disposizioni del presente articolo deve indicare, nei suoi successivi rapporti annuali, le regioni per le quali egli rinuncia al diritto di ricorrere a dette disposizioni.
Articolo 9
1. Ogni Stato membro che, prima della data alla quale adotta una legislazione che permetta la ratifica della presente convenzione, non possegga alcuna legislazione sull’esame medico di attitudine all’impiego dei ragazzi e degli adolescenti nell’industria, può, mediante una dichiarazione allegata alla sua ratifica, sostituire l’età di diciotto anni prescritta negli articoli 2 e 3 con un’età inferiore a diciotto anni, ma in nessun caso inferiore a sedici anni, e l’età di ventun anni prescritta nell’articolo 4 con un’età inferiore a ventun anni, ma in nessun caso inferiore a diciannove anni.
2. Ogni Stato membro che avrà formulato tale dichiarazione potrà annullarla in qualsiasi momento mediante una successiva dichiarazione.
3. Ogni Stato membro nei cui confronti sia in vigore una dichiarazione formulata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare ogni anno, nel suo rapporto sull’applicazione della presente convenzione, in quale misura un qualsiasi progresso sia stato realizzato per l’applicazione totale delle disposizioni della convenzione.
Articolo 10
1. Le disposizioni della parte I della presente convenzione si applicano all’India con riserva delle modifiche previste nel presente articolo:
a) dette disposizioni si applicano a tutti i territori nei cui confronti la « Indian Legislature » abbia competenza ad applicarle;
b) saranno considerate « imprese industriali »:
i) le fabbriche secondo le definizioni stabilite dalla legge dell’India sulle fabbriche;
ii) le miniere secondo le definizioni stabilite dalla legge dell’India sulle miniere;
iii) le ferrovie;
iv) tutti gli impieghi previsti dalla legge del 1938 sull’impiego dei ragazzi;
c) gli articoli 2 e 3 si applicheranno ai ragazzi ed adolescenti di età inferiore ai sedici anni;
d) nell’articolo 4, le parole « diciannove anni » saranno sostituite dalle parole « ventun anni »;
e) i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 6 non si applicheranno all’India.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo potranno essere emendate con seguente procedura:
a) la Conferenza Internazionale del Lavoro può, ad ogni sessione in cui la questione figuri nel suo ordine del giorno, adottare a maggioranza dei due terzi progetti di emendamento al paragrafo 1 del presente articolo;
b) tale progetto di emendamento dovrà, nel termine di un anno o, in caso di circostanze eccezionali, nel termine di diciotto mesi a partire dalla chiusura della sessione della Conferenza, essere sottoposto in India all’autorità o alle autorità competenti per la questione, al fine della trasformazione in legge o per l’ adozione di altre misure;
c) se l’India ottiene il consenso dell’autorità o delle autorità competenti, comunicherà la sua ratifica formale dell’emendamento al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro ai fini della registrazione;
d) tale progetto di emendamento, una volta ratificato dall’India, entrerà in vigore quale emendamento della presente convenzione.
PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 11
Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudicherà l’efficacia di qualsiasi legge, sentenza, consuetudine o accordo tra i datori di lavoro e i lavoratori che assicuri condizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente convenzione.
Articolo 12
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Articolo 13
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore
generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopa che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.
Articolo 14
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data dell’entrata in vigore
iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che
un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dallo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo
precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà
denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 15
1. II Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di
tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà
l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 16
II Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità
all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrato in conformità agli
articoli precedenti.
Articolo 17
Al termine di ogni periodo di dieci anni dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro
dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno
della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 18
Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione
non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 14 di cui sopra, denuncia
immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati
membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non
ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 19
II testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 29 Dicembre 1951
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