Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.039
/ Documenti scaricati: 31.406.654
/ Documenti scaricati: 31.406.654
Documento allegato riepilogativo sulla normativa e giurisprudenza relativa al rilascio della Dichiarazione di Conformità (DICO) di un impianto da parte dell'impresa installatrice che è prevista dall'Art. 7 del DM 37/2008 secondo il Modello di cui all'Allegato I dello stesso(1); e sulle sanzioni previste per violazioni relative a DICO quali: errata compilazione, allegati carenti / altri obblighi.
A seguito di constatazione di violazione, da parte dell'Organo di vigilanza, quale errata dichiarazione di conformità rilasciata da una impresa installatrice rispetto al modello Allegato I previsto dall’articolo 7 del DM 37/08 (violazione accertata, ad esempio, a seguito di controllo sulla verifica periodica dell’impianto elettrico e di messa a terra), impone allo stesso la comunicazione alla CCIAA competente per territorio, ai sensi dell’art. 15 dello stesso decreto Ministeriale, la CCIAA provvederà alla comminazione delle sanzioni, previste da:
- Art. 15. c 1 per violazioni alla Dichiarazione di Conformità (Art. 7)
- Art. 15 c. 2 per altre violazioni (altri obblighi)
- Art. 15. c.3 annotazione registro dell'Impresa (violazione comunque accertate Art. 15. c 1 e 2)
- Art. 15. c.4 sospensione temporanea dell'iscrizione dell'impresa dal registro (per violazione reiterata tre volte)
Da parte degli Ordini professionali su proposta dei soggetti accertatori:
- Art. 15. c.5 Provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi (alla terza violazione delle norme)
Quindi, per entrambe le violazioni di cui all'Ar. 15 c.1 e 2, la CCIAA provvede all'annotazione, ai sensi dell’art. 15 c. 3, negli appositi registri e documenti.
DM 37/2008 Art. 15. Sanzioni c. 4:
"La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresi’, in casi di particolare gravita’, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi"
Il Mi.S.E. ha rappresentato che il compito relativo alla determinazione dell’ammontare delle sanzioni (di cui all’art.15 del D.M. 37/2008) e relativa irrogazione, spetti alla Camera di commercio, tenuto conto di quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo.
Il soggetto avente potere di accertamento delle violazioni (ad esempio il Comune) è tenuto, a parere del Mi.S.E., a trasmettere il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (a norma dell’art.17 della legge n. 689/81) nonché ad indicare l’ammontare della pena prevista per consentire il pagamento in misura ridotta (pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo, della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo).
Per l’inquadramento delle procedure sanzionatorie da parte delle CCIAA si rinvia alla Circolare MISE Circolare n.3651/C del 17-2-2012 sanzioni in materia di attività di installazione di impianti. Ovvero al “Parere della sez. II^ del Consiglio di Stato n.319/2012 del 23 gennaio 2012” che ha per “Oggetto: Decreto 22.1.2008, n.37 – art.15 – Regolamento l’attuazione dell’art.11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005 – Verbale di accertamento delle sanzioni.”
Correlati
ID 15897 | 26.02.2022 / Documento completo allegato
Il Documento illustra la norma tecnica CEI 11-15 di riferimento per ...
ID 21821 | 08.05.2024
Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante misure volte a ridur...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024