Convenzione ILO C136 del 02 giugno 1971
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Convenzione ILO C136 del 02 giugno 1971
ID 14482 | 07.09.2021
Convenzione ILO C136 Benzene, 1971.
Ginevra, 02 giugno 1971
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1971 per la sua cinquantaseiesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla protezione contro i rischi dovuti al benzene, questione che figura al punto sesto dell’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte debbono assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventitré giugno millenovecentosettantuno, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sul benzene, 1971.
Articolo 1
La presente convenzione si applica a tutte le attività che comportano l’esposizione dei lavoratori:
a) a idrocarburo aromatico benzene C6H6, qui di seguito chiamato «benzene»;
b) ai prodotti il cui tasso di benzene oltrepassa l’1 percento in volume, qui di seguito chiamati «prodotti contenenti benzene».
Articolo 2
1. Ogni qualvolta siano disponibili prodotti sostitutivi innocui o meno nocivi, devono essere sostituiti al benzene od ai prodotti contenenti benzene.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
a) alla produzione del benzene;
b) all’uso del benzene nei lavori di sintesi chimica;
c) all’uso del benzene nei carburanti;
d) ai lavori di analisi o di ricerca nei laboratori.
Articolo 3
1. In ogni paese, l’autorità competente potrà concedere deroghe temporanee al tasso fissato dal comma b) dell’articolo 1 ed alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 2 della presente convenzione, nei limiti e nei termini da fissare dopo consultazione delle organizzazioni più rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori interessati, se ve ne sono.
2. In tal caso, il Membro interessato indicherà, nelle sue relazioni sull’applicazione della presente convenzione che è tenuto a presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione della Organizzazione internazionale del Lavoro, la situazione della propria legislazione e della propria prassi relative alle questioni, oggetto delle suddette deroghe, ed i progressi realizzati ai fini dell’applicazione integrale delle disposizioni della convenzione.
3. Allo scadere di un periodo di tre anni dall’entrata in vigore iniziale della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza una relazione speciale sull’applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 e contenente le proposte che riterrà opportune circa le misure da prendere a tale riguardo.
Articolo 4
1. L’uso del benzene e di prodotti contenenti benzene dovrà essere vietato in alcuni lavori che la legislazione nazionale dovrà fissare.
2. Tale divieto deve riguardare per lo meno l’uso del benzene e di prodotti contenenti benzene quali solventi o diluenti; salvo per le operazioni da effettuare in apparecchi chiusi oppure con altri procedimenti che presentino le stesse condizioni di sicurezza.
Articolo 5
Misure di prevenzione tecnica e d’igiene del lavoro devono essere applicate allo scopo di assicurare una adeguata protezione dei lavoratori esposti al benzene od a prodotti contenenti benzene.
Articolo 6
1. Nei locali dove vengono fabbricati, manipolati od usati benzene o prodotti contenenti benzene, deve essere presa ogni misura atta a prevenire la fuoriuscita di vapori di benzene nell’atmosfera dei luoghi di lavoro.
2. Quando i lavoratori sono esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene, il datore di lavoro deve fare in modo che la concentrazione di benzene nell’atmosfera dei luoghi di lavoro non superi un massimo che l’autorità competente dovrà fissare, a un livello che non oltrepassi il valore massimo di 25 particelle per milione (80 mg/m3).
3. Direttive dell’autorità competente devono indicare in che modo si deve procedere per determinare la concentrazione di benzene nell’atmosfera di luoghi di lavoro.
Articolo 7
1. I lavori che comportano l’uso di benzene o di prodotti contenenti benzene devono essere eseguiti, per quanto possibile, in apparecchi chiusi.
2. Quando non è possibile utilizzare apparecchi chiusi, i posti di lavoro dove vengono usati benzene o prodotti contenenti benzene devono essere attrezzati di mezzi efficaci atti ad assicurare l’evacuazione dei vapori di benzene in misura tale da proteggere la salute dei lavoratori.
Articolo 8
1. I lavoratori che rischiano di venire a contatto del benzene liquido o di prodotti liquidi contenenti benzene devono essere muniti di dispositivo di protezione individuale adeguato contro i rischi di assorbimento attraverso la pelle.
2. I lavoratori che, per ragioni particolari, possono trovarsi esposti a concentrazioni di benzene nell’atmosfera dei luoghi di lavoro che oltrepassano il massimo contemplato al paragrafo 2 dell’articolo 6 della presente convenzione, devono essere muniti di mezzi di protezione individuale adeguati contro i pericoli di inalazione di vapori di benzene; la durata dell’esposizione deve essere limitata il più possibile.
Articolo 9
1. Qualora dei lavoratori siano destinati ad effettuare lavori che comportano l’esposizione a vapori di benzene o di prodotti contenenti benzene, devono essere sottoposti:
a) ad una visita medica attitudinale approfondita, prima dell’impiego, comprendente una analisi del sangue;
b) a controlli ulteriori periodici con esami biologici (compresa una analisi del sangue) e la cui frequenza è fissata dalla legislazione nazionale.
2. Previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative di imprenditori e di lavoratori interessare, se esistono, l’autorità competente di ogni paese può concedere deroghe agli obblighi previsti al paragrafo 1 del presente articolo nei riguardi di determinate categorie di lavoratori.
Articolo 10
1. Le visite mediche previste al paragrafo 1 dell’articolo 9 della presente convenzione devono:
a) essere effettuate sotto la responsabilità di un medico riconosciuto qualificato dall’autorità competente, con l’aiuto, all’occorrenza, di laboratori competenti;
b) essere corredate di relativi certificati appropriati.
2. Tali visite mediche non devono comportare nessuna spesa per i lavoratori.
Articolo 11
1. Le donne in stato di gravidanza accertato da un medico e le madri nel periodo dell’allattamento non devono essere adibite a lavori che comportino l’esposizione al benzene od a prodotti contenenti benzene.
2. I giovani di età inferiore ai diciotto anni non possono essere adibiti a lavori che comportino l’esposizione al benzene o a prodotti contenenti benzene; tale divieto non può tuttavia applicarsi ai giovani nel periodo di istruzione o di formazione professionale se sono tenuti sotto controllo tecnico e sanitario adeguato.
Articolo 12
La parola «Benzene» nonché i simboli di pericolo appropriati devono essere chiaramente visibili su ogni recipiente contenente benzene o prodotti contenenti benzene.
Articolo 13
Ogni Membro deve adottare tutte le disposizioni necessarie affinché tutti i lavoratori esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene ricevano le istruzioni adeguate sulle misure di prevenzione da adottare per salvaguardare la salute ed evitare infortuni, nonché sulle misure da prendere nel caso in cui dovessero manifestarsi sintomi di intossicazione.
Articolo 14
Ogni Membro che ratifica la presente convenzione:
a) prenderà, per via legislativa o con qualsiasi altro mezzo conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali, le misure atte a rendere esecutive le disposizioni della presente convenzione;
b) designerà, in conformità alla prassi nazionale, la o le persone alle quali spetta l’obbligo di assicurare l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
c) s’impegnerà ad incaricare servizi d’ispezione adeguati del controllo dell’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, oppure a verificare che sia assicurata un’ispezione adeguata.
Articolo 15
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Articolo 16
1. La presente convenzione vincolerà soltanto i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Articolo 17
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni indicato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, rimarrà vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 18
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro l’avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denuncie che gli verranno comunicate dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 19
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutte le denuncie da lui registrate in conformità ai precedenti articoli.
Articolo 20
Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà, se sarà il caso, la possibilità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.
Articolo 21
1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica della nuova convenzione di revisione da parte di un Membro comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 17 di cui sopra, l’immediata denuncia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.
Articolo 22
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: 26 Luglio 1973
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