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Convenzione ILO C1 del 28 ottobre 1919

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Convenzione ILO C1 del 28 ottobre 1919

ID 13917 | 05.07.2021

Convenzione ILO C1 Limitazione ad otto per giorno ed a quarantotto per settimana il numero delle ore di lavoro nelle aziende industriali.

Washington, 28 ottobre 1919

La conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni.
convocata a Washington dal governo degli Stati Uniti d'America, il 29 ottobre 1919,
dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative "all'applicazione del principio della giornata di otto ore e della settimana di quarantotto ore", questione che costituisce il primo oggetto dell'ordine del giorno della sessione della conferenza tenuta a Washington, e
dopo aver deciso che queste proposte debbano essere redatte sotto forma di un progetto di convenzione internazionale,
adotta il progetto di convenzione che segue, il quale deve essere ratificato dai membri dell'organizzazione internazionale del lavoro, in conformità alle disposizioni della parte relativa al lavoro del trattato di Versailles del 28 giugno 1919, e del trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919.

Articolo 1
Agli effetti della presente convenzione saranno considerate come "aziende industriali" specialmente:
a) le miniere, le cave di pietra e le industrie estrattive di qualsiasi natura;
b) le industrie nelle quali i prodotti sono manifatturati, modificati, ripuliti, riparati, decorati, finiti, preparati per la vendita, abbattuti e demoliti, ovvero le materie subiscono una trasformazione, compresa l'industria della costruzione delle navi, come pure la produzione, la trasformazione e la trasmissione dell'elettricità e della forza motrice in qualsiasi genere;
c) la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la modificazione o la demolizione di costruzioni ed edifici di ogni specie, ferrovie, tramvie, porti, docks , banchine, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fogne, opere di drenaggio, pozzi, impianti telegrafici e telefonici, impianti elettrici, officine per gas, impianti per distribuzione d'acqua o di qualsiasi altro lavoro di costruzione, come pure le opere di preparazione e di fondazione che precedono i lavori summenzionati;
d) il trasporto di persone o di merci per strada ordinaria, per strada ferrata o per via d'acqua, marittima o interna, compreso lo scarico delle merci nei docks, quais , depositi o magazzini generali ad eccezione del trasporto a mano.
Le prescrizioni relative al trasporto per mare e per via fluviale interna saranno determinate da una conferenza speciale sul lavoro dei marinai e battelieri.
In ciascun paese, l'autorità competente determinerà la linea di demarcazione tra l'industria da una parte, il commercio e l'agricoltura dall'altra.

Articolo 2
In tutte le aziende industriali, pubbliche o private, ovvero nelle loro dipendenze di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle nelle quali siano impiegati esclusivamente i membri di una stessa famiglia, la durata del lavoro del personale non potrà eccedere otto ore per giorno e quarantotto ore per settimana, salvo le eccezioni previste qui appresso:
a) le disposizioni della presente convenzione non sono applicabili alle persone che occupano posti di sorveglianza o di direzione ovvero posti di fiducia;
b) allorquando, in forza di legge o di consuetudine oppure di convenzioni fra le organizzazioni degli industriali o degli operai (o, in mancanza di tali organizzazioni, tra rappresentanti degli industriali e degli operai), la durata del lavoro di uno o più giorni della settimana è inferiore ad otto ore, un atto dell'autorità competente, oppure una convenzione tra le organizzazioni o rappresentanti predetti degli interessati, potrà autorizzare di oltrepassare il limite di otto ore negli altri giorni della settimana. In nessun caso, però, in forza delle disposizioni di questo paragrafo, il limite quotidiano di otto ore potrà essere oltrepassato di più di un'ora;
c) allorquando i lavori si effettuano a squadre, la durata del lavoro potrà essere prolungata al di là di otto ore per giorno e di quarantotto ore per settimana, a condizione che la media delle ore di lavoro, calcolata su di un periodo di tre settimane o meno, non oltrepassi otto per giorno e quarantotto per settimana.

Articolo 3
Il limite di ore di lavoro previsto all'art. 2 potrà essere oltrepassato in caso di accidente sopravvenuto oppure imminente, ovvero in caso di lavori d'urgenza da effettuarsi al macchinario od all'impianto, oppure in caso di forza maggiore, ma unicamente nella misura necessaria ad evitare che venga un intralcio pregiudizievole al funzionamento normale dell'azienda.

Articolo 4
Il limite delle ore di lavoro previsto dall'art. 2 potrà essere oltrepassato nei lavori il cui funzionamento continuo deve per la natura stessa del lavoro, essere assicurato da squadre successive a condizione che le ore di lavoro non eccedano cinquantasei ore per settimana in media. Questa disposizione non avrà nessun effetto sui congedi che possono essere garantiti ai lavoratori dalle leggi nazionali per compensare il loro giorno di riposo ebdomadario.

Articolo 5
Esclusivamente nei casi eccezionali nei quali i limiti fissati nell'art. 2 fossero riconosciuti inapplicabili, mediante convenzioni fra le organizzazioni degli operai e degli industriali, se il governo, al quale esse dovranno essere comunicate, ne trasforma le disposizioni in regolamenti, potrà venir stabilito sulla base di un periodo di tempo più lungo un orario regolante la durata giornaliera di lavoro.
La durata media di lavoro, calcolata sul numero di settimane determinato da detto orario, non potrà in nessun caso eccedere quarantotto ore per settimana.

Articolo 6
Coi regolamenti dell'autorità pubblica saranno stabilite per industrie:
a) le deroghe di carattere permanente che potranno essere ammesse per i lavori preparatorii o complementari che debbono essere necessariamente eseguiti al di fuori del limite assegnato al lavoro generale dell'azienda, ovvero per alcune categorie di persone, il lavoro delle quali è assolutamente intermittente;
b) le deroghe di carattere temporaneo che potranno essere ammesse per permettere alle aziende industriali di fronteggiare aumenti straordinari di lavoro.
Tali regolamenti debbono essere emanati, sentite le organizzazioni degli industriali e degli operai interessate, qualora esse esistano. Essi determineranno il numero massimo di ore supplementari che possono essere autorizzate in ciascun caso. Il tasso del salario per queste ore supplementari sarà aumentato del 25 per cento almeno rispetto a quello normale.

Articolo 7
Ogni governo comunicherà all'ufficio internazionale del lavoro:
a) un elenco dei lavori classificati come aventi un funzionamento necessariamente interrotto ai sensi dell'art. 4;
b) informazioni complete sulla pratica degli accordi previsti all'art. 5;
c) informazioni complete sulle disposizioni regolamentari adottate in forza dell'art. 6 e sulla loro applicazione.
L'ufficio internazionale del lavoro presenterà ogni anno un rapporto al riguardo alla conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro.

Articolo 8
Allo scopo di facilitare l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, ogni industriale dovrà:
a) far conoscere, a mezzo di avvisi, affissi in modo manifesto nel proprio stabilimento oppure in qualsiasi altra maniera approvata dal governo, l'orario secondo cui incomincia e finisce il lavoro ovvero, se il lavoro si compie per squadre, l'orario secondo cui incomincia e finisce il turno di ciascuna squadra. Gli orari saranno determinati in modo da non oltrepassare i limiti previsti dalla presente convenzione e, una volta notificati, non potranno essere modificati che secondo le modalità e la forma di preavviso approvate dal governo;
b) far conoscere, nello stesso modo, i riposi accordati durante la durata del lavoro e considerati come non compresi, nell'orario di lavoro;
c) iscrivere su un registro, in conformità alle modalità prescritte dalla legislazione di ciascun paese, oppure da un regolamento dell'autorità competente, tutte le ore supplementari che si fanno in forza degli articoli 3 e 6 della presente convenzione.
Sarà considerato illegale l'impiegare una persona al di fuori delle ore stabilite in base al paragrafo a), oppure durante gli intervalli stabiliti in base al paragrafo b).

Articolo 9
L'applicazione della presente convenzione al Giappone verrà fatta con le modificazioni ed alle condizioni seguenti:
a) saranno considerate come "aziende industriali", principalmente:
le aziende enumerate al paragrafo a) dell'art. 1;
le aziende enumerate al paragrafo b) dell'art. 1 se esse occupano almeno dieci persone;
le aziende enumerate al paragrafo c) dell'art. 1 a condizione che queste aziende siano comprese nella definizione di "fabbriche", data dall'autorità competente;
le aziende indicate al paragrafo d) dell'art. 1, eccetto il trasporto di persone o di merci per via di terra, lo scarico di merci nei docks, quais, porti e depositi, come pure il trasporto a mano; e, senza alcuna considerazione al numero delle persone impiegate, quelle fra le aziende industriali indicate ai paragrafi b) e c) dell'art. 1 che l'autorità competente dichiarasse molto pericolose oppure implicanti lavoro insalubre;
b) la durata effettiva di lavoro di qualsiasi persona di età non inferiore a quindici anni, impiegata in un'azienda industriale, pubblica o privata, o nelle sue dipendenze, non oltrepasserà mai cinquantasette ore per settimana salvo nell'industria della seta grezza, nella quale la durata massima di lavoro potrà essere di sessanta ore per settimana;
c) la durata effettiva di lavoro non potrà in nessun caso oltrepassare quarantotto ore per settimana, né per i ragazzi di età inferiore ai quindici anni occupati nelle aziende industriali, pubbliche o private, oppure nelle loro dipendenze, pubbliche o private, oppure nelle loro dipendenze, né per le persone, qualsiasi la loro età, occupate nei lavori sotterranei delle miniere;
d) la limitazione delle ore di lavoro potrà essere modificata nelle condizioni previste negli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente convenzione, senza d'altra parte che il rapporto fra la durata dell'orario straordinario e la durata della settimana normale possa essere superiore al rapporto risultante dalle disposizioni di detti articoli;
e) un periodo di riposo ebdomadario di ventiquattro ore consecutive sarà accordato a tutti i lavoratori senza distinzione di categorie;
f) le disposizioni della legislazione industriale del Giappone che limitano l'applicazione della legislazione stessa agli stabilimenti nei quali sono impiegate almeno 15 persone, saranno modificate in modo che questa legislazione si applichi d'ora innanzi alle aziende che impiegano almeno dieci persone;
g) le disposizioni dei paragrafi suindicati del presente articolo entreranno in vigore al più tardi il 1° luglio 1922; eccetto le disposizioni contenute all'art. 4, così come modificato dal paragrafo b) del presente articolo, le quali entreranno in vigore al più tardi al 1° luglio 1923;
h) il limite di quindici anni previsto al paragrafo c) del presente articolo verrà elevato a sedici anni non oltre il 1° luglio 1925.

Articolo 10
Nell'India britannica, il principio della settimana di sessanta ore dovrà essere adottato per tutti i lavoratori occupati in quelle industrie attualmente contemplate dalla legislazione industriale, messa in applicazione dal governo dell'India, come pure nelle miniere e nelle categorie di lavori di strade ferrate che saranno indicate a questo effetto dall'autorità competente. Questa autorità non potrà autorizzare modificazioni al limite sopra indicato se non tenendo conto delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 della presente convenzione.
Per quanto si riferisce alle altre disposizioni, la presente convenzione non si applicherà all'India, ma una limitazione più rigorosa delle ore di lavoro dovrà essere esaminata in una delle prossime sessioni della conferenza generale.

Articolo 11
Le disposizioni della presente convenzione non si applicheranno né alla Cina, né alla Persia, né al Siam, ma la limitazione della durata di lavoro in questi paesi dovrà essere esaminata in una delle prossime sessioni della conferenza generale.

Articolo 12
Per l'applicazione della presente convenzione alla Grecia, la data alla quale le disposizioni di essa entreranno in vigore, in conformità all'art. 19, potrà essere differita al 1° luglio 1923, per gli stabilimenti industriali seguenti:
1° fabbriche di solfato di carbonio;
2° fabbriche di acidi;
3° concerie;
4° cartiere;
5° tipografie;
6° segherie;
7° depositi di tabacco e stabilimenti nei quali si prepara il tabacco;
8° lavori allo scoverto nelle miniere;
9° fonderie;
10° fabbriche di calce;
11° tintorie;
12° vetrerie (soffiatori);
13° fabbriche di gaz (fuochisti);
14° carico e scarico di merci;
e non oltre il 1° luglio 1924, per le seguenti aziende industriali:
1° industrie meccaniche: costruzione di macchine, fabbricazione di casseforti, bilance, letti, punte, proiettili da caccia, fonderie di ferro e di bronzo, officine di stagno, officine per stagnatura ( étamage ), fabbriche di apparecchi idraulici;
2° industrie della costruzione: forni per calce, fabbriche di cemento, di stucco, di tegole, di mattoni, di mattonelle; manifattura di creta; cave e segherie di marmo; lavori di scavi e di costruzione;
3° industrie tessili: filature e tessiture di qualsiasi sorta, eccetto le tintorie;
4° industrie dell'alimentazione: mulini, panifici, fabbriche di paste alimentari, fabbriche di vini, di alcool e di bibite, oleifici, birrerie, fabbriche di ghiaccio e di acque gazose, fabbriche di prodotti di confetteria e di cioccolata, fabbriche di salumi e di conserve, mattatoi e beccherie;
5° industrie chimiche: fabbriche di colori sintetici, vetrerie (eccetto i soffiatori), fabbriche di assenza di trementina e di tartaro, fabbriche di ossigeno e di prodotti farmaceutici, fabbriche di olio di lino, fabbriche di glicerina, fabbriche di carburo di calcio, officine a gas (eccetto i fuochisti);
6° industrie del cuoio: fabbriche di calzature, fabbriche di articoli di cuoio;
7° industrie della carta e della tipografia: fabbriche di buste, di registri, di scatole, di sacchi; stabilimento di rilegatura, di litografia e di zincografia;
8° industrie del vestiario: sartorie, laboratori di biancheria, stirerie, fabbriche di coperte da letto, di fiori artificiali, di piume, passamanterie, fabbriche di cappelli e di ombrelli;
9° industrie del legno: opifici da falegname, fabbriche di botti, di carrozze, di mobili, di sedie, di cornici, di spazzole e di scope;
10° industrie elettriche: officine per la produzione dell'energia, opifici per impianti elettrici;
11° trasporti per terra: personale addetto alle ferrovie ed ai trams, fuochisti, cocchieri e carrettieri.

Articolo 13
Per l'applicazione della presente convenzione alla Romania, la data nella quale le disposizioni in essa contenute entreranno in vigore in conformità dell'art. 19, potrà essere differita al 1° luglio 1924.

Articolo 14
Le disposizioni della presente convenzione possono essere sospese in tutti i paesi per ordine del governo, in caso di guerra o in caso di altri avvenimenti che mettano in pericolo la sicurezza nazionale.

Articolo 15
Le ratifiche ufficiali della presente convenzione, nelle condizioni previste nella parte XIII del trattato di Versailles del 28 giugno 1919, e del trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919, saranno comunicate al segretario generale della società delle nazioni per la registrazione.

Articolo 16
Ogni membro dell'organizzazione internazionale del lavoro, che ratifica la presente convenzione, si impegna ad applicarla alle sue colonie o a possedimenti o protettorati che non hanno governo interamente autonomo, sotto le seguenti riserve:
a) che le disposizioni della convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;
b) che possono essere introdotte nella convenzione le modificazioni le quali fossero necessarie per adattarla alle condizioni locali.
Ogni membro dovrà notificare all'ufficio internazionale del lavoro la sua decisione per ciò che concerne ciascuna delle sue colonie oppure ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non hanno governo pienamente autonomo.

Articolo 17
Non appena le ratifiche di due membri dell'organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate dal segretario, il segretario generale della società delle nazioni ne farà notificazione a tutti i membri dell'organizzazione internazionale del lavoro.

Articolo 18
La presente convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notificazione sarà stata eseguita dal segretario generale della società delle nazioni, ma essa vincolerà soltanto i membri, i quali avranno fatto registrare la loro ratifica presso il segretario. Successivamente la presente convenzione entrerà in vigore nei riguardi ad ogni altro, alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il segretario.

Articolo 19
Ogni membro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicarne le disposizioni non più tardi del 1° luglio 1921 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne l'esecuzione.

Articolo 20
Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al segretario generale della società delle nazioni e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il segretariato.

Articolo 21
Il consiglio d'amministrazione dell'ufficio internazionale del lavoro presenterà almeno una volta ogni dieci anni, alla conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione, e delibererà sull'opportunità di inscrivere all'ordine del giorno della conferenza la questione della revisione o della modificazione della convenzione.

Articolo 22
I testi francesi ed inglesi della presente convenzione faranno entrambi fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 29 marzo 1923, n. 1429
Entrata in vigore: 13 giugno 1921

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