Convenzione ILO C105 del 05 giugno1957
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Convenzione ILO C105 del 05 giugno1957
ID 14360 | 22.08.2021
Convenzione ILO C105 Abolizione del lavoro forzato,1957.
Ginevra, 05 giugno 1957
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 5 giugno 1957, nella sua quarantesima sessione, Avendo esaminato la questione del lavoro forzato, che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo preso nota delle disposizioni della convenzione del lavoro forzato, 1930, Avendo rilevato che la convenzione del 1926 relativa alla schiavitù prevede che utili misure debbano essere prese al fine di evitare che il lavoro forzato od obbligatorio conduca a condizioni analoghe a quelle della schiavitù e che la convenzione supplementare del 1956 sull’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù tende ad ottenere l’abolizione completa della servitù per debiti e dello stato servile, Avendo notato che la convenzione sulla protezione del salario, 1949, stabilisce che il salario debba essere pagato a intervalli regolari e vieta i sistemi di pagamento che privano il lavoratore di ogni reale possibilità di porre fine alla sua occupazione, Avendo deciso di adottare altre proposte relative all’abolizione di talune forme di lavoro forzato od obbligatorio che costituiscono una violazione dei diritti dell’uomo quali propugnati dallo Statuto delle Nazioni Unite e denunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi venticinque giungo millenovecentocinquantasette, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, 1957.
Articolo 1
Ogni Stato membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna ad abolire il lavoro forzato od obbligatorio e a non ricorrervi sotto alcuna forma:
a) come misura di coercizione o di educazione politica o quale sanzione nei riguardi di persone che hanno o esprimono certe opinioni politiche o manifestano la loro opposizione ideologica all’ordine politico, sociale ed economico costituito;
b) come metodo di mobilitazione o di utilizzazione della manodopera a fini di sviluppo economico;
c) come misura di disciplina del lavoro;
d) come misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa.
Articolo 2
Ogni Stato membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna a prendere efficaci misure per l’abolizione immediata e completa del lavoro forzato od obbligatorio quale è descritto all’art. 1 della presente convenzione.
Articolo 3
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro per la loro registrazione.
Articolo 4
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.
Articolo 5
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.
Articolo 6
1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 7
Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.
Articolo 8
Ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o parziale.
Articolo 9
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 5 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 10
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 24 Aprile 1967, n. 447
Entrata in vigore: 17 Gennaio 1959
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