Convenzione ILO C160 del 07 giugno 1985
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Convenzione ILO C160 del 07 giugno 1985
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Convenzione ILO C160 Statistiche del lavoro, 1985.
Ginevra, 07 giugno 1985
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 7 giugno 1985, nella sua settantunesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione della Convenzione (n. 63) sulle statistiche dei salari e degli orari di lavoro, 1938, questione che costituisce il quinto punto all’ordine del giorno della sessione; Considerando che tali proposte dovrebbero assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi venticinque giugno millenovecentottantacinque, la seguente convenzione, la quale sarà denominata Convenzione sulle statistiche del lavoro, 1985.
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ciascun Membro che ratifica la presente convenzione si impegna a raccogliere, compilare e pubblicare con regolarità, statistiche di base del lavoro le quali dovranno, in considerazione delle sue risorse, includere gradualmente i seguenti settori:
a) popolazione attiva, impiego, disoccupazione se opportuno, e, qualora possibile, sottooccupazione apparente;
b) struttura e ripartizione della popolazione attiva, al fine di poter procedere ad analisi approfondite e disporre di dati di base;
c) guadagni medi e durata media del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite) e, se opportuno, i tassi salariali riferiti al tempo e alla durata normale del lavoro;
d) struttura e ripartizione dei salari;
e) costo della mano d’opera;
f) indici dei prezzi al consumo;
g) le spese domestiche e, se opportuno, le spese delle famiglie nonché, se possibile, i redditi domestici o, se del caso, i redditi delle famiglie;
h) le lesioni professionali e, per quanto possibile, le malattie professionali;
i) le conflittualità di lavoro.
Articolo 2
Nell’elaborare o rivedere i concetti, le definizioni e la metodologia utilizzata per la raccolta, la compilazione e la pubblicazione delle statistiche richieste ai sensi della presente convenzione, i Membri debbono tener conto delle norme e delle più recenti direttive stabilite sotto gli auspici della Organizzazione internazionale del Lavoro.
Articolo 3
Nell’elaborare o rivedere i concetti, le definizioni e la metodologia utilizzate per la raccolta, la compilazione e la pubblicazione delle statistiche richieste in virtù della presente convenzione, debbono essere consultate le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro dei lavoratori, qualora esistano, al fine di prendere in considerazione le loro esigenze e di assicurare la loro collaborazione.
Articolo 4
Non vi è alcunché nella presente convenzione che imponga l’obbligo di pubblicare o di rivelare dati che comporterebbero in qualunque modo divulgazione di informazioni relative ad una unità statistica individuale come una persona, un nucleo familiare, un ente o una azienda.
Articolo 5
Ciascun Membro che ratifica la presente convenzione si impegna a comunicare all’Ufficio internazionale del Lavoro, non appena ciò sia possibile, le statistiche compilate e pubblicate in virtù della Convenzione, e le informazioni relative alla loro pubblicazione, in particolare:
a) informazioni relative ai mezzi di divulgazione utilizzati (titoli e numeri di riferimento nel caso di pubblicazioni stampate o descrizioni equivalenti nel caso di dati divulgati sotto ogni altra forma);
b) le date o i periodi più recenti ai quali sono disponibili i vari tipi di statistiche, nonché le date della loro pubblicazione o divulgazione.
Articolo 6
Descrizioni dettagliate delle fonti, dei concetti, delle definizioni e della metodologia utilizzate per la raccolta e la compilazione delle statistiche ai sensi della presente convenzione, debbono essere:
a) elaborate e aggiornate al fine di rispecchiare mutamenti significativi;
b) comunicate all’Ufficio internazionale del Lavoro non appena possibile;
c) pubblicate dall’ente nazionale competente.
II - STATISTICHE DI BASE DEL LAVORO
Articolo 7
Debbono essere compilate, in maniera da fornire una rappresentazione globale del paese statistiche correnti sulla popolazione attiva, il lavoro, la disoccupazione se opportuno e, ove possibile, la sotto-occupazione apparente.
Articolo 8
Al fine di poter procedere ad analisi approfondite e disporre di dati di base, debbono essere compilate statistiche sulla struttura e sulla ripartizione della popolazione attiva, in maniera da fornire una rappresentazione globale del paese.
Articolo 9
1. Debbono essere compilate per tutte le categorie importanti di salariati, e per tutti i settori di rilievo dell’attività economica, statistiche correnti sui guadagni medi e la durata media del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite), in maniera da rappresentare la globalità del paese.
2. Qualora ciò sia opportuno, dovranno essere compilate statistiche sui tassi salariali riferiti ai tempi ed alla durata normale del lavoro relative a professioni o a gruppi di professione importanti, appartenenti a settori di rilievo dell’attività economica, in maniera da fornire una rappresentazione globale del paese.
Articolo 10
Debbono essere compilate statistiche sulla struttura e sulla ripartizione dei salari riguardo a settori di rilievo dell’attività economica.
Articolo 11
Debbono essere compilate statistiche sul costo della mano d’opera per i settori di rilievo dell’attività economica. Dette statistiche debbono, ove possibile, essere compatibili con i dati sull’impiego e la durata del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite) relativi allo stesso settore.
Articolo 12
Debbono essere elaborati indici di prezzi al consumo per misurare le variazioni nel tempo dei prezzi di articoli rappresentativi degli usi di consumo di gruppi significativi della popolazione, o della popolazione nel suo insieme.
Articolo 13
Debbono essere compilate, per i nuclei familiari privati o famiglie di ogni categoria e dimensione, statistiche concernenti le spese domestiche o, se opportuno, le spese delle famiglie, e, se possibile, i redditi domestici o, se opportuno, i redditi delle famiglie, in maniera da fornire una rappresentazione globale del paese.
Articolo 14
1. Debbono essere compilate statistiche sulle lesioni professionali, in maniera da fornire una rappresentazione globale del paese, se possibile per tutti i settori dell’attività economica.
2. Debbono essere compilate, per quanto possibile, e in maniera da fornire una rappresentazione globale del paese, statistiche sulle malattie professionali per tutti i settori dell’attività economica.
Articolo 15
Debbono essere compilate statistiche sui conflitti di lavoro in modo da fornire una rappresentazione globale del paese, se possibile, per tutti i settori dell’attività economica.
III - ACCETTAZIONE DEGLI OBBLIGHI
Articolo 16
1. Ciascun Membro che ratifica la presente convenzione deve accettare, in virtù degli obblighi generali di cui alla Parte I, gli obblighi derivanti dalla convenzione riguardo ad uno o più degli articoli della Parte II.
2. Ciascun Membro deve specificare, nella propria ratifica, l’articolo o gli articoli della Parte II, per i quali accetta gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
3. Ciascun Membro che ha ratificato la presente convenzione può in seguito notificare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi derivanti dalla convenzione per quanto concerne uno o più degli articoli della Parte II che non sono già stati specificati nella sua ratifica ; dette notifiche avranno valore di ratifica a decorrere dalla data della loro comunicazione.
4. Ciascun Membro che ha ratificato la presente convenzione deve esporre nei rapporti sulla applicazione della Convenzione che presenterà ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, quanto previsto dalla sua legislazione e prassi nazionale nei confronti dei settori considerati dagli articoli della Parte II, riguardo ai quali non ha accettato gli obblighi derivanti dalla convenzione, precisando in quale misura siano state attuate, o ci si proponga di attuare, le disposizioni della convenzione concernenti tali settori.
Articolo 17
1. Ciascun Membro, può, in un primo tempo, limitare il campo di applicazione delle statistiche di cui all’articolo o agli articoli della Parte II, per i quali esso ha accettato gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a talune categorie di lavoratori, taluni settori dell’economia, taluni rami dell’attività economica, o talune regioni geografiche.
2. Ciascun Membro il quale limiti il campo di applicazione delle sue statistiche, in applicazione del paragrafo 1 di cui sopra, deve indicare, nel primo rapporto sull’applicazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, l’articolo o gli articoli della Parte II cui si applica la suddetta limitazione, precisando la natura e le ragioni di detta limitazione della sua applicazione ; nei suoi successivi rapporti esso dovrà esporre i progressi che sono stati realizzati, o che si propone di realizzare al fine di includere altre categorie di lavoratori, settori dell’economia, rami dell’attività economica e regioni geografiche.
3. Dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro può, ogni anno, in una dichiarazione comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro nel mese successivo alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, apporre ulteriori limitazioni di natura tecnica al campo di applicazione delle statistiche di cui all’articolo o agli articoli della Parte II per i quali ha accettato gli obblighi derivanti dalla convenzione. Le suddette dichiarazioni avranno effetto un anno dopo la loro registrazione.Ogni Membro il quale inserisca tali limitazioni, dovrà fornire, nei suoi rapporti sull’applicazione della Convenzione, che presenterà ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, i dettagli di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 18
La presente convenzione modifica la convenzione sulle statistiche dei salari e degli orari di lavoro, 1938.
IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro per la registrazione.
Articolo 20
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per quei Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo la registrazione, da parte del Direttore generale, delle ratifiche di due Stati membri.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Articolo 21
1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni successivo alla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto inviato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo la data di registrazione.
2. Ciascun Membro, il quale abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro l’anno successivo alla scadenza del decennio di cui al paragrafo precedente, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo, sarà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio alle condizioni previste dal presente articolo.
3. Dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può, allo scadere di un periodo di cinque anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante una dichiarazione inviata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ritirare la propria accettazione degli obblighi derivanti dalla convenzione riguardo a uno o più articoli della Parte II, sempre che mantenga la sua accettazione di tali obblighi per quanto riguarda almeno uno di tali articoli. Detta dichiarazione avrà effetto soltanto un anno dopo la sua data di registrazione.
4. Ogni Membro il quale abbia ratificato la presente convenzione e che, entro l’anno successivo allo scadere del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 3 di cui sopra, non si sia avvalso della facoltà prevista nel suddetto paragrafo, sarà vincolato dagli articoli della Parte II, in virtù dei quali esso ha accettato gli obblighi derivanti dalla convenzione per un nuovo periodo di cinque anni e, successivamente, potrà ritirare la sua accettazione di tali obblighi allo scadere di ogni quinquennio, alle condizioni stabilite al presente articolo.
Articolo 22
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro, la registrazione di tutte le ratifiche e denuncie che gli saranno state comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 23
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità con l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed atti di denuncia da esso registrate in conformità con gli articoli precedenti.
Articolo 24
Ogni qualvolta lo giudichi necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 25
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che modifica in tutto o in parte la presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione modificata comporterà di pieno diritto, nonostante quanto previsto all’articolo 21 di cui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione, subordinatamente al fatto che la nuova convenzione modificata sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l’abbiano ratificata e che non abbiano ratificato la convenzione riveduta.
Articolo 26
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 08 Maggio 1989
Entrata in vigore: 24 Aprile 1988
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Convenzione ILO C160 del 07 giugno 1985.pdf ILO 1985 |
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Tags: Sicurezza lavoro ILO