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Convenzione ILO C135 del 05 giugno 1971

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Convenzione ILO C135 del 05 giugno 1971

ID 14462 | 05.09.2021

Convenzione ILO C135 Rappresentanti dei lavoratori, 1971.

Ginevra, 02 giugno 1971

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 2 giugno 1971 per la sua cinquantaseiesima sessione; Preso atto delle disposizioni della Convenzione sul diritto di associazione e di trattativa collettiva, 1949, che protegge i lavoratori da qualsiasi atto di discriminazione tendente a violare la libertà sindacale in materia di impiego; Considerato che è auspicabile adottare disposizioni integrative riguardanti i rappresentanti dei lavoratori; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell’azienda e alle agevolazioni che dovranno essere loro concesse, tema che costituisce il quinto punto dell’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventitré giugno millenovecentosettantuno, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori, 1971.

Articolo 1
I rappresentanti dei lavoratori nell’azienda devono beneficiare di una efficace protezione contro qualsiasi provvedimento che possa loro nuocere, ivi compreso il licenziamento motivato dalla loro qualità di rappresentanti dei lavoratori e dalla loro attività in quanto tali, dalla loro affiliazione sindacale o dalla loro partecipazione ad attività sindacali, purché, agiscano in conformità alle leggi, accordi collettivi o altri accordi contrattuali in vigore.

Articolo 2
1. Ai rappresentanti dei lavoratori, nell’azienda devono essere concesse delle agevolazioni in modo da permettere loro di svolgere rapidamente ed efficacemente le loro funzioni.
2. A questo riguardo si deve tener conto sia delle caratteristiche, del sistema di relazioni professionali predominante nel paese, sia delle esigenze, dell’importanza e delle possibilità dell’azienda interessata.
3. La concessione di tali agevolazioni non deve ostacolare il buon funzionamento dell’azienda interessata.

Articolo 3
Ai fini della presente convenzione, i termini «rappresentanti dei lavoratori» indicano le persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, che esse siano:
a) rappresentanti sindacali, cioè rappresentanti nominati o eletti da sindacati o dai membri di sindacati;
b) oppure rappresentanti eletti, cioè rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori dell’azienda in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale o di accordi collettivi, e le cui funzioni non si estendano ad attività riconosciute, nei paesi interessati, di competenza esclusiva dei sindacati.

Articolo 4
La legislazione nazionale, gli accordi collettivi, le sentenze arbitrali o le decisioni giudiziarie potranno determinare il tipo o i tipi di rappresentanti dei lavoratori che dovranno avere diritto alla protezione e alle agevolazioni previste dalla presente convenzione. 

Articolo 5
Qualora in un’azienda vi siano sia rappresentanti sindacali che rappresentanti eletti, dovranno essere adottate misure adeguate, ogni qualvolta sarà necessario, per garantire che la presenza dei rappresentanti eletti non indebolisca la situazione dei sindacati interessati o dei loro rappresentanti, e per incoraggiare la collaborazione, su tutte le questioni pertinenti, tra i rappresentanti eletti, da un lato, ed i sindacati interessati e i loro rappresentanti, dall’altro.

Articolo 6
L’applicazione delle disposizioni della convenzione potrà essere assicurata o tramite la legislazione nazionale, o tramite accordi collettivi o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale.

Articolo 7
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 8
1. La presente convenzione vincolerà solo i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 9
1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione.
2. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 10
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denuncie che gli verranno trasmesse dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 11
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità con l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, i dati completi in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia da lui registrati in conformità dei precedenti i articoli.

Articolo 12
Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 13
1. Qualora la Conferenza adotti una, nuova convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un Membro comporterà di pieno diritto, nonostante l’articolo 9 di cui sopra, la immediata denuncia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data, di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione resterà tuttavia in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificherebbero la convenzione riveduta.

Articolo 14
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: 30 Giugno 1973

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Tags: Sicurezza lavoro ILO