Convenzione ILO C92 del 08 giugno 1949
ID 14290 | | Visite: 1559 | Convenzioni ILO | Permalink: https://www.certifico.com/id/14290 |
Convenzione ILO C92 del 08 giugno 1949
ID 14290 | 13.08.2021
Convenzione ILO C92 Alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949.
Ginevra, 08 giugno 1949
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi l’8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla parziale revisione della Convenzione sugli alloggi degli equipaggi, 1946, adottata dalla Conferenza nel corso della sua ventottesima sessione, tema che costituisce il punto dodici dell’ordine del giorno della sessione; Considerato che tali proposte dovrebbero assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi diciotto giugno millenovecentoquarantanove, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sugli alloggi degli equipaggi (riveduta), 1949.
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave per la navigazione marittima a propulsione meccanica, di proprietà pubblica o privata, adibita a fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri e registrata in un territorio per il quale vige la presente convenzione.
2. La legge nazionale definirà i casi in cui una nave è da ritenersi adibita alla navigazione marittima ai fini dell’applicazione della presente convenzione.
3. La presente convenzione non si applica:
a. alle navi con stazza inferiore alle cinquecento tonnellate;
b. alle navi il cui principale mezzo di propulsione è costituito da vele, anche se dotate di un motore ausiliare;
c. alle navi adibite alla pesca, alla caccia alla balena o ad operazioni analoghe;
d. ai rimorchiatori.
4. La presente convenzione si applicherà, tuttavia, per quanto ragionevole e fattibile:
a. alle navi dalle 200 alle 500 tonnellate di stazza;
b. agli alloggi del personale adibito al normale lavoro di bordo su navi baleniere o navi destinate ad analoghe operazioni.
5. Inoltre, si potrà derogare dall’applicazione delle disposizioni di cui alla Parte III della presente convenzione e per qualsiasi nave, qualora, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, la competente autorità ritenga che le modalità di deroga comportino vantaggi tali da creare condizioni complessivamente non meno favorevoli di quelle provenienti dalla piena applicazione della convenzione. Dati dettagliati su qualsiasi deroga di questo tipo dovranno essere trasmessi dal Membro al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, che ne informerà i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.
Articolo 2
In vista dell’applicazione della presente convenzione:
a. per « nave » s’intende qualsiasi imbarcazione cui la convenzione si applica;
b. per « tonnellaggio » si intendono le tonnellate di stazza lorda;
c. per « nave passeggeri » si intende qualsiasi nave dotata di certificato di sicurezza valido rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana per mare, o di certificato per il trasporto passeggeri;
d. per « ufficiale » si intende chiunque, ad esclusione del comandante, ricopra il rango di ufficiale in base alla legge nazionale o, in suo difetto, in base ai contratti collettivi o alla consuetudine;
e. per « personale subalterno » si intendono i membri dell’equipaggio ad eccezione degli ufficiali;
f. per « membro del personale di maestranza » si intende qualsiasi membro del personale subalterno che eserciti una funzione di sorveglianza o assuma una particolare responsabilità, e che venga considerato tale dalla legge nazionale o, in suo difetto, dai contratti collettivi o dalla consuetudine;
g. per « alloggi dell’equipaggio » si intendono le cuccette, le mense, gli impianti sanitari, le infermerie ed i luoghi di ricreazione previsti per l’equipaggio;
h. per « prescritto » si intende prescritto dalla legge nazionale o dalla competente autorità;
i. per « approvato », si intende approvato dalla competente autorità;
j. per « nuova immatricolazione », si intende una nuova immatricolazione in occasione del cambiamento congiunto di bandiera e di proprietà di una nave.
Articolo 3
1. Ogni Membro per il quale vige la presente convenzione si impegna a mantenere in vigore una legge atta ad assicurare l’applicazione delle disposizioni di cui alle Parti II, III e IV della presente convenzione.
2. Detta legge:
a. farà obbligo alla competente autorità di notificare le disposizioni adottate a tutti gli interessati;
b. specificherà le persone incaricate di assicurarne l’applicazione;
c. prescriverà adeguate sanzioni per qualsiasi infrazione;
d. dovrà prevedere l’istituzione ed il mantenimento di un sistema d’ispezione in grado di garantire l’effettivo rispetto delle disposizioni adottate;
e. farà obbligo alla competente autorità di consultare le organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e le organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, onde elaborare regolamenti e collaborare per quanto possibile con le parti interessate per l’applicazione di essi.
PARTE II – ACCERTAMENTO DEI PROGETTI E VERIFICA DEGLI ALLOGGI DELL’EQUIPAGGIO
Articolo 4
1. Prima dell’inizio della costruzione di una nave, il progetto di quest’ultima indicante, in base alla scala prescritta, la dislocazione nonché le disposizioni generali concernenti gli alloggi dell’equipaggio, dovrà esser sottoposto all’approvazione della competente autorità.
2. Prima che inizi la costruzione degli alloggi dell’equipaggio, ovvero la modifica o la ricostruzione di detti alloggi a bordo di una nave già esistente, il progetto dettagliato di questi alloggi, unitamente a tutti i dati utili, dovrà essere sottoposto all’approvazione della competente autorità; tale progetto dovrà specificare, su scala prescritta e nei termini prescritti, la destinazione di ogni locale, la disposizione dell’arredo e di altri impianti, la natura e la dislocazione dei dispositivi di ventilazione, illuminazione e riscaldamento nonché degli impianti sanitari. Nondimeno, in casi di emergenza o in caso di modifiche o ricostruzioni provvisorie eseguite fuori del paese di immatricolazione, basterà, ai fini del presente articolo, che i progetti siano successivamente sottoposti all’approvazione della competente autorità.
Articolo 5
La competente autorità sarà tenuta ad ispezionare ciascuna nave e ad assicurarsi che gli alloggi dell’equipaggio siano conformi alle misure imposte da leggi e regolamenti, ogni qualvolta:
a. si procederà alla prima immatricolazione o ad una nuova immatricolazione di una nave;
b. gli alloggi dell’equipaggio saranno stati consistentemente modificati o ricostruiti;
c. un’organizzazione dei marittimi, riconosciuta tale bona fide e rappresentante tutto o parte dell’equipaggio, ovvero un numero prescritto o una prescritta percentuale dei membri dell’equipaggio, avrà denunciato alla competente autorità, nei termini prescritti e prontamente onde evitare ritardi alla nave, che gli alloggi dell’equipaggio non sono conformi alle disposizioni contemplate dalla convenzione.
PARTE III – MISURE PRESCRITTE RELATIVE AGLI ALLOGGI DELL’EQUIPAGGIO
Articolo 6
1. La dislocazione, i mezzi di accesso, la costruzione nonché la disposizione degli alloggi dell’equipaggio rispetto alle altre parti della nave dovranno essere tali da garantire un’adeguata sicurezza e protezione contro le intemperie ed il mare, ed un adeguato isolamento contro il caldo, il freddo, l’eccessivo rumore, gli odori o le emanazioni provenienti da altre parti della nave stessa.
2. Sarà vietato qualsiasi passaggio diretto che colleghi la zona notte ai compartimenti adibiti al carico, alla sala macchine o ai locali caldaie, alle cucine, alla lampisteria, ai depositi vernici, ai depositi di coperta e di macchinari ed altri depositi in genere, agli stenditoi, e ai locali adibiti ai servizi igienici comuni. I tramezzi che separano questi locali dai locali adibiti alla zona notte, come pure le paratie esterne della zona notte, dovranno essere opportunamente costruiti in acciaio o altro materiale approvato, ed essere impermeabili all’acqua ed ai gas.
3. Le pareti esterne della zona notte e delle mense dovranno essere opportunamente isolate termicamente. L’incassatura delle macchine come pure le paratie delimitanti le cucine e gli altri locali sprigionanti calore dovranno essere opportunamente isolate nella misura in cui il calore che emanano può disturbare i locali e i corridoi adiacenti. Disposizioni dovranno pure essere prese per la realizzazione di un sistema protettivo contro il calore emanato dalle condutture di vapore e di acqua calda.
4. I tramezzi interni dovranno essere costruiti in un materiale approvato, non attaccabile dai parassiti.
5. La zona notte, le mense, i locali di svago ed i corridoi siti all’interno degli alloggi dell’equipaggio dovranno essere opportunamente isolati onde evitare condensazioni o eccessivo calore.
6. Le tubature di vapore e di scarico degli argani e di altri impianti ausiliari analoghi non dovranno passare attraverso gli alloggi dell’equipaggio né, ove tecnicamente possibile, attraverso i corridoi che ad essi conducono. Qualora ciò non fosse realizzabile, le tubature dovranno essere opportunamente isolate e incassate.
7. I quadrati o il serrettame interno dovranno essere di un materiale la cui superficie consenta una facile pulizia. Sarà vietato l’impiego di tavolato scanalato o altro tavolato suscettibile di accogliere parassiti.
8. La competente autorità dovrà decidere in che modo dovranno essere adottate disposizioni atte a prevenire gli incendi o a ritardarne la propagazione nella costruzione degli alloggi.
9. Le pareti ed i soffitti delle cabine e delle mense dovranno poter essere mantenuti facilmente puliti e, se verniciati, dovranno essere di colore chiaro; sarà vietato l’impiego di intonaci a calce.
10. La tinteggiatura delle pareti interne dovrà essere rifatta o ripresa ogni qualvolta necessario.
11. I materiali e le tecniche usati per i rivestimenti di coperta dei locali adibiti ad alloggio dell’equipaggio dovranno essere del tipo approvato; tali rivestimenti dovranno essere refrattari all’umidità e la loro manutenzione dovrà essere facile.
12. Qualora i rivestimenti di coperta siano di materiale composito, le giunture con le pareti dovranno essere arrotondate onde evitare fenditure.
13. Dispositivi adeguati dovranno essere previsti per lo scolo delle acque.
Articolo 7
1. La zona notte e le mense dovranno essere opportunamente ventilate.
2. Il sistema di ventilazione dovrà essere regolabile per mantenere l’aria in condizioni soddisfacenti e per garantire una circolazione adeguata con qualsiasi tempo e clima.
3. Le navi adibite regolarmente alla navigazione ai tropici o nel golfo Persico dovranno essere dotate di impianti meccanici di ventilazione e di ventilatori elettrici, affinché, a seconda del luogo, si abbia ricorso a uno di questi mezzi per assicurare una giusta ventilazione.
4. Le navi adibite alla navigazione fuori dei tropici dovranno essere dotate o di un sistema di ventilazione meccanico, o di ventilatori elettrici. La competente autorità potrà esentare da tale obbligo le navi che normalmente traversano le acque fredde degli emisferi nord o sud.
5. La forza motrice necessaria al funzionamento dei sistemi di ventilazione previsti ai paragrafi 3 e 4 dovrà essere disponibile, se possibile, per tutta la durata del tempo in cui l’equipaggio si trova a bordo della nave o vi lavora, e ogni qualvolta le circostanze lo esigano.
Articolo 8
1. Eccezion fatta per le navi esclusivamente adibite ai viaggi ai tropici o nel golfo Persico, un adeguato impianto di riscaldamento dovrà essere previsto a bordo delle navi per gli alloggi dell’equipaggio.
2. L’impianto di riscaldamento dovrà funzionare quanto necessario allorché l’equipaggio vive o lavora a bordo, e nella misura in cui le circostanze lo esigano.
3. A bordo di qualsiasi nave per la quale è obbligatorio l’impianto di riscaldamento, questo potrà funzionare a vapore, ad acqua calda, ad aria calda o ad elettricità.
4. A bordo di qualsiasi nave ove il riscaldamento è assicurato da una stufa, disposizioni dovranno esser prese perché questa sia di dimensioni adeguate, opportunamente installata e protetta e perché l’aria non risulti viziata.
5. L’impianto di riscaldamento dovrà essere in grado di mantenere negli alloggi dell’equipaggio una temperatura soddisfacente per le normali condizioni di tempo e di clima che la nave è suscettibile di incontrare nel corso della navigazione; la competente autorità sarà tenuta a prescrivere le condizioni cui attenersi.
6. I radiatori ed altri impianti di riscaldamento dovranno essere installati in modo da evitare qualsiasi pericolo di incendio e da non costituire una fonte di pericolo o di disturbo per gli occupanti i locali. Se necessario, dovranno esser dotati di uno schermo protettivo.
Articolo 9
1. Fatte salve le deroghe speciali eventualmente accordate alle navi passeggeri, la zona notte e le mense dovranno essere rischiarate dalla luce naturale ed essere inoltre dotate di un impianto di illuminazione artificiale.
2. Tutti i locali riservati all’equipaggio dovranno essere convenientemente illuminati. L’illuminazione naturale nei locali di abitazione dovrà permettere ad una persona con vista normale di leggere, con tempo chiaro e in pieno giorno, un giornale stampato ordinario in ogni punto dello spazio a disposizione per circolare. Un sistema di illuminazione artificiale che dia lo stesso risultato verrà installato allorché sarà impossibile ottenere una conveniente illuminazione naturale.
3. Ogni nave sarà fornita di una installazione che permetta di illuminare elettricamente l’alloggio dell’equipaggio. Se a bordo non esistono due fonti indipendenti di produzione di elettricità, un sistema supplementare di illuminazione di soccorso sarà previsto per mezzo di lampade o di apparecchi di illuminazione di modello appropriato.
4. L’illuminazione artificiale sarà disposta in modo che gli occupanti del posto ne beneficino al massimo.
5. Nella zona notte, ogni cuccetta sarà fornita di una lampada elettrica da comodino.
Articolo 10
1. La zona notte sarà situata al di sopra della linea di carico, nel mezzo o nella parte posteriore della nave.
2. In casi eccezionali, la competente autorità potrà autorizzare la dislocazione della zona notte nella zona prodiera della nave — in nessun caso tuttavia oltre la paratia d’attracco — qualora nessun’altra dislocazione risulti soddisfacente o pratica per via del tipo di nave, delle sue dimensioni o del servizio cui è adibita.
3. Purché adeguate disposizioni siano prese per l’illuminazione e la ventilazione, la competente autorità potrà permettere che la zona notte risulti al di sotto della linea di caricamento sulle navi passeggeri, ma mai in alcun caso immediatamente al di sotto dei corridoi di servizio.
4. La superficie per occupante della zona notte destinata al personale subalterno non dovrà essere inferiore a:
a. 1,85 metri quadri (ovvero 20 piedi quadri) a bordo delle navi con stazza inferiore alle 800 tonnellate;
b. 2,35 metri quadri (o 25 piedi quadri) a bordo delle navi con stazza pari o oltre le 800 tonnellate, ma con stazza inferiore alle 3 000 tonnellate;
c. 2,78 metri quadri (o 30 piedi quadri) a bordo delle navi con stazza pari o oltre le 3 000 tonnellate. Tuttavia, a bordo delle navi passeggeri ove più di quattro membri del personale subalterno alloggiano in una stessa cabina, la superficie minima per occupante potrà essere pari a 2,22 metri quadri (24 piedi quadri).
5. Per le navi su cui prestano servizio varie categorie di personale subalterno e che richiedano l’imbarco di un effettivo nettamente maggiore rispetto a quello solitamente impiegato, la competente autorità potrà, per questo personale, ridurre la superficie obbligatoria della zona notte per occupante, purché tuttavia:
a. la superficie complessiva della zona notte destinata a queste categorie di lavoratori non sia inferiore a quella ad esse attribuita se l’effettivo non fosse stato aumentato;
b. la superficie minima per occupante della zona notte sia pari almeno a:
i. 1,67 metri quadri (18 piedi quadri) per le navi con stazza inferiore alle 3 000 tonnellate;
ii. 1,85 metri quadri (20 piedi quadri) per le navi con stazza pari o superiore alle 3 000 tonnellate.
6. Lo spazio occupato da cuccette, armadi, comò e sedili sarà compreso nel computo della superficie. Gli spazi esigui o di forma irregolare che non accrescono effettivamente lo spazio disponibile per la circolazione o destinato alla mobilia non saranno inclusi in tale computo.
7. L’altezza libera delle cabine destinate ad alloggi dell’equipaggio dovrà essere di almeno 1,90 metro (6 piedi 3 pollici).
8. Le cabine destinate ad alloggi dell’equipaggio dovranno essere in numero sufficiente affinché ogni categoria disponga di una o più cabine a se stanti; la competente autorità potrà tuttavia concedere deroghe a questa disposizione per le navi di modesto tonnellaggio.
9. Ogni cabina potrà ospitare un massimo di:
a. ufficiali al dettaglio, ufficiali di coperta, ufficiali macchinisti, ufficiali di guardia e primi ufficiali od operatori radio: un occupante per cabina;
b. altri ufficiali: un occupante per cabina ove possibile, e in nessun caso più di due;
c. personale di maestranza: uno o due occupanti per cabina e in nessun caso più di due;
d. altro personale subalterno: due o tre persone per cabina ove possibile, e in nessun caso più di quattro.
10. Onde garantire un adeguato e più confortevole alloggiamento, la competente autorità potrà, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, concedere l’autorizzazione ad alloggiare un massimo di dieci membri dell’equipaggio nella stessa cabina per talune navi passeggeri.
11. Il numero massimo di occupanti per cabina dovrà essere indicato in modo leggibile ed indelebile su di una scritta chiaramente visibile all’interno della cabina.
12. I membri dell’equipaggio dovranno disporre di cuccette singole.
13. Le cuccette non dovranno essere affiancate in modo da accedere all’una scavalcando l’altra.
14. È vietata la sovrapposizione di più di due cuccette. Ove le cuccette siano poste lungo la fiancata della nave, sarà vietato sovrapporre le cuccette in modo tale che l’oblò figuri al di sopra di una di esse.
15. Ove vi siano cuccette sovrapposte, la cuccetta inferiore non dovrà essere posta a meno di 0,30 metro (12 pollici) da terra; la cuccetta superiore dovrà essere posta a mezza altezza circa dal fondo della cuccetta inferiore alla parte bassa dei bagli del soffitto.
16. Le dimensioni interne minime di una cuccetta dovranno essere di 1,90 metro per 0,68 metro (ossia 6 piedi 3 pollici per 2 piedi 3 pollici).
17. Il telaio e, in sua assenza, la sponda di protezione della cuccetta dovranno essere di un materiale approvato, duro, liscio, non soggetto a corrosione o attaccabile dai parassiti.
18. Ove siano stati utilizzati telai tubolari per le cuccette, questi dovranno essere assolutamente sigillati e non perforati onde non accogliere parassiti.
19. Ogni cuccetta sarà dotata di un fondo elastico o di una rete elastica, come pure di un materasso imbottito con un materiale approvato. L’impiego, per l’imbottitura, di paglia o altro materiale soggetto ad accogliere parassiti sarà vietato.
20. Ove le cuccette siano sovrapposte, un fondo impermeabile alla polvere, in legno, tela o altro materiale soddisfacente, dovrà essere fissato al di sotto della rete elastica della cuccetta superiore.
21. Ogni cabina dovrà essere sistemata ed arredata in modo da poter essere mantenuta facilmente in ordine e da garantire una certa comodità ai suoi occupanti.
22. L’arredo sarà costituito da un armadio per ognuno degli occupanti. Dovrà avere un’altezza minima di 1,52 metro (5 piedi) ed una sezione trasversale pari a 19,30 decimetri quadri (300 pollici quadri). Sarà dotato di un ripiano e di una chiusura con lucchetto. Al lucchetto dovrà provvedere l’occupante.
23. Ogni cabina dovrà essere dotata di un tavolo o scrittoio del tipo fisso, a ribalta o scorrevole, nonché di sedili confortevoli secondo le esigenze.
24. La mobilia sarà di un materiale liscio e duro, non deformabile e non soggetto a corrosione.
25. Ogni occupante disporrà di un cassetto o spazio analogo la cui capienza sarà almeno pari a 0,56 metro cubo (2 piedi cubi).
26. Gli oblò delle cabine saranno dotati di tendine.
27. Ogni cabina sarà dotata di specchio, di mensoline per gli oggetti di toletta, di un ripiano per libri e di un certo numero di attaccapanni.
28. Ove possibile, le cuccette saranno suddivise in modo da separare i turni ed evitare che chi faccia il turno di giorno si trovi a dividere la cabina con chi fa altri turni.
Articolo 11
1. Un numero sufficiente di mense dovrà essere previsto a bordo di ogni nave.
2. A bordo delle navi con stazza inferiore alle 1 000 tonnellate, mense separate saranno previste per:
a. il comandante e gli ufficiali;
b. il personale di maestranza ed il restante personale subalterno.
3. A bordo delle navi con stazza pari o superiore alle 1 000 tonnellate, mense separate saranno previste per:
a. il comandante e gli ufficiali;
b. il personale di maestranza ed il restante personale subalterno di coperta;
c. il personale di maestranza ed il restante personale subalterno di macchina.
Tuttavia:
i. una delle due mense previste per il personale di maestranza ed il restante personale subalterno potrà essere riservata al personale di maestranza, mentre l’altra sarà riservata al restante personale subalterno;
ii. un’unica mensa potrà essere prevista per il personale di maestranza ed il restante personale subalterno di coperta e di macchina qualora gli armatori e/o le loro organizzazioni nonché le organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, così preferiscano.
4. Adeguate disposizioni dovranno esser prese per il personale addetto ai servizi generali, sia allestendo per esso una mensa a se stante, o riconoscendogli il diritto di avvalersi delle mense destinate ad altre categorie; a bordo delle navi con stazza pari o superiore alle 5 000 tonnellate, che imbarchino oltre cinque persone addette ai servizi generali, sarà fatto obbligo di prevedere una mensa loro destinata.
5. Dimensioni ed attrezzature delle mense dovranno essere adeguati al numero di persone da ospitare contemporaneamente.
6. Ogni mensa dovrà essere dotata di tavoli e sedie del tipo approvato in numero sufficiente rispetto alle persone che le utilizzeranno contemporaneamente.
7. La competente autorità potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui sopra riguardo all’allestimento delle mense, nella misura in cui lo consentano le particolari condizioni esistenti a bordo delle navi passeggeri.
8. Le mense dovranno essere nettamente separate dalla zona notte e poste quanto più possibile vicino alle cucine.
9. Un adeguato impianto di lavaggio delle stoviglie e armadi sufficienti per riporle dovranno essere previsti quando le dispense eventualmente predisposte non siano direttamente accessibili dalle mense.
10. La superficie delle tavole e delle sedie dovrà essere in materiale resistente all’umidità, compatto e di facile pulizia.
Articolo 12
1. A bordo di ogni nave, uno o più spazi di dimensioni adeguate rispetto alla portata della nave e all’effettivo che costituisce l’equipaggio dovranno essere predisposti su di un ponte scoperto, affinché l’equipaggio vi possa accedere allorché non è di servizio.
2. Locali di ricreazione opportunamente situati e arredati convenientemente dovranno essere previsti per gli ufficiali e per il personale subalterno. Qualora, oltre alle mense, non si sia provveduto a predisporre tale tipo di locali, le mense dovranno essere arredate e sistemate in modo da farne le veci.
Articolo 13
1. Adeguati impianti sanitari, provvisti di lavandini, vasche e/o docce, dovranno essere predisposti a bordo di ogni nave.
2. Gabinetti distinti dovranno essere installati nella proporzione minima che segue:
a. a bordo di navi con stazza inferiore alle 800 tonnellate: tre;
b. a bordo di navi con stazza pari o superiore alle 800 tonnellate, ma inferiore alle 3 000 tonnellate: quattro;
c. a bordo di navi con stazza pari o superiore alle 3 000 tonnellate: sei;
d. a bordo di navi con alloggi distinti per gli ufficiali o operatori radio, impianti sanitari contigui o posti in prossimità degli alloggi dovranno essere predisposti.
3. La legge nazionale dovrà fissare la ripartizione dei gabinetti fra le varie categorie di lavoratori che compongono l’equipaggio, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
4. Impianti sanitari per tutti i membri dell’equipaggio che non godono di camere o cabine con impianto sanitario privato dovranno essere predisposti per ognuna delle categorie dei componenti l’equipaggio, in ragione di:
a. una vasca e/o doccia ogni otto persone o meno;
b. un gabinetto ogni otto persone o meno;
c. un lavabo ogni sei persone o meno.
Qualora, tuttavia, il numero degli effettivi di una data categoria superi di meno della metà della cifra indicata un multiplo della stessa, l’eccedenza potrà essere trascurata per quanto riguarda l’applicazione di questa disposizione.
5. Qualora complessivamente l’equipaggio superi i 100 effettivi o trattandosi di navi passeggeri adibite a traversate di una durata non superiore alle quattro ore, la competente autorità potrà prevedere speciali disposizioni o richiedere un numero ridotto di impianti sanitari.
6. Acqua dolce, calda e fredda, o attrezzatura per il riscaldamento dell’acqua, dovranno essere fornite in tutti i locali comuni adibiti all’igiene. La competente autorità avrà la facoltà di fissare, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, la quantità massima di acqua dolce che potrà essere richiesta all’armatore per uomo e per giorno.
7. I lavabo e le vasche dovranno essere di dimensioni adeguate e di materiale del tipo approvato, a superficie compatta, non suscettibile di incrinarsi, di scheggiarsi o corrodersi.
8. L’aerazione di ogni gabinetto avverrà attraverso un passaggio comunicante direttamente con l’aria libera, indipendentemente dalle altre parti dei locali ad uso abitazione.
9. I gabinetti dovranno essere del tipo approvato e dotati di sciacquone potente, costantemente in funzione e individualmente controllabile.
10. I tubi discendenti e di scarico dovranno essere di dimensioni adeguate e installati in modo da ridurre al minimo le possibilità di ostruzione e da facilitarne la pulizia.
11. Gli impianti sanitari destinati a più di una persona dovranno essere conformi alle seguenti norme:
a .i rivestimenti di coperta dovranno essere di materiale duraturo del tipo approvato, di facile pulizia e impermeabili all’umidità; un efficace sistema di scolo delle acque dovrà essere predisposto;
b. le paratie saranno in acciaio o altro materiale del tipo approvato, stagne per un’altezza di almeno 0,23 metro (9 pollici) da terra;
c. i locali dovranno essere adeguatamente illuminati, riscaldati ed areati;
d. i gabinetti saranno situati in un punto facilmente accessibile dalla zona notte e dai locali adibiti all’igiene, ma da questi separati; non dovranno affacciarsi direttamente sulla zona notte né su di un corridoio che immetta unicamente alla zona notte. Tuttavia, quest’ultima disposizione non si applica ai gabinetti posti fra due cabine, con un totale di occupanti non superiore a quattro;
e. qualora più gabinetti siano installati in uno stesso locale, essi dovranno essere adeguatamente riparati per garantirne l’isolamento.
12. A bordo di ogni nave saranno predisposti impianti di lavaggio ed asciugatura biancheria in proporzione agli effettivi che compongono l’equipaggio e alla normale durata delle traversate.
13. L’impianto di lavaggio comprenderà adeguate vasche dotate di dispositivo di scolo, che potranno essere installate nei locali adibiti all’igiene, ove non sia ragionevolmente possibile allestire una lavanderia vera e propria. Le vasche saranno alimentate adeguatamente con acqua dolce, calda e fredda. In mancanza di acqua calda, impianti di riscaldamento dell’acqua saranno predisposti.
14. L’impianto di asciugatura sarà allestito in un locale separato dalla zona letto e dalle mense, adeguatamente aerato e fornito di corde o altro sistema di stenditura.
Articolo 14
1. Un’infermeria a se stante sarà predisposta a bordo di ogni nave che imbarchi un equipaggio di quindici o più persone ed effettui traversate di più di tre giorni. La competente autorità potrà concedere deroghe a questa disposizione per quanto concerne le navi adibite alla navigazione costiera.
2. L’infermeria sarà situata in un punto di facile accesso, e sarà sistemata in modo da ospitare confortevolmente i suoi occupanti e fornir loro, ad ogni istante, le necessarie cure.
3. L’accesso, le cuccette, l’illuminazione, la ventilazione, il riscaldamento e l’impianto d’acqua saranno predisposti in modo da garantire la comodità degli occupanti e facilitarne il trattamento.
4. Il numero di cuccette dell’infermeria sarà stabilito dalla competente autorità.
5. Gli occupanti l’infermeria disporranno, per loro uso esclusivo, di gabinetti situati nell’ambito dell’infermeria o in prossimità della stessa.
6. Sarà vietato adibire l’infermeria ad un uso che non sia l’eventuale trattamento di malati.
7. Ogni nave che non imbarchi un medico a bordo dovrà disporre di un armadietto per medicinali del tipo approvato, munito di istruzioni di facile comprensione.
Articolo 15
1. Guardaroba adeguati e opportunamente areati destinati ad accogliere le incerate dovranno essere predisposti al di fuori della zona notte, ma da questa facilmente accessibili.
2. A bordo di ogni nave con stazza superiore alle 3000 tonnellate, sarà predisposto un locale per il servizio di coperta ed uno per il servizio di macchina, ad uso ufficio.
3. A bordo delle navi che toccano normalmente porti infestati da zanzare, dovranno essere prese disposizioni per la protezione degli alloggi dell’equipaggio, che prevedano l’utilizzo di appropriate zanzariere per oblò, aperture destinate alla ventilazione e porte che si affaccino su di un ponte aperto.
4. Ogni nave che viaggi normalmente ai tropici o nel golfo Persico, o che raggiunga tali regioni, dovrà essere munita di tendoni da installare sui ponti scoperti siti direttamente sopra gli alloggi dell’equipaggio, come pure su quella o quelle zone di ponte scoperto adibite a luogo di svago.
Articolo 16
1. Trattandosi di navi contemplate al paragrafo 5 dell’articolo 10, la competente autorità potrà, relativamente ai membri dell’equipaggio ivi considerati, modificare i termini fissati nei precedenti articoli onde tener conto delle abitudini o degli usi locali; in particolare, essa potrà adottare disposizioni speciali riguardo al numero di occupanti per cabina, o riguardo all’allestimento delle mense e degli impianti sanitari.
2. Nel modificare i termini così stabiliti, la competente autorità sarà tuttavia tenuta a rispettare le disposizioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, nonché i minimi richiesti di superficie per questo personale, di cui all’articolo 10, paragrafo 5.
3. A bordo di navi su cui una qualsiasi categoria di membri dell’equipaggio sia composta di gente con abitudini ed usi nazionali molto diversi, alloggi ed altri locali abitativi distinti ed adeguati dovranno essere predisposti onde rispondere alle esigenze delle varie categorie.
4. Trattandosi di navi contemplate all’articolo 10, paragrafo 5, infermerie, mense ed impianti sanitari dovranno essere predisposti, quanto a numero e ad utilizzo pratico, sulla stessa base di quelli di navi di tipo analogo immatricolate nello stesso paese.
5. In occasione dell’elaborazione di regolamenti speciali in conformità delle disposizioni del presente articolo, l’autorità competente consulterà le organizzazioni riconosciute bona fide dei marittimi interessate e le organizzazioni degli armatori e/o gli armatori loro datori di lavoro.
Articolo 17
1. Gli alloggi dell’equipaggio dovranno essere mantenuti puliti e in condizioni di abitabilità convenienti, essi non dovranno essere utilizzati come luogo di immagazzinaggio delle merci o di viveri che non siano di proprietà personale dei loro occupanti.
2. Il comandante o un ufficiale da lui espressamente incaricato a tale scopo, accompagnato da uno o più membri dell’equipaggio, procederà almeno una volta alla settimana all’ispezione di tutti i locali che costituiscono l’alloggio dell’equipaggio; i risultati della ispezione saranno messi per iscritto.
PARTE IV – APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ALLE NAVI ESISTENTI
Articolo 18
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, la presente convenzione si applicherà alle navi la cui chiglia sia stata collocata successivamente all’entrata in vigore della convenzione per il paese in cui la nave è stata immatricolata.
2. Trattandosi di nave completamente ultimata alla data di entrata in vigore di questa convenzione nel territorio di immatricolazione della nave e non rispondendo questa alle norme formulate nella Parte III di questa convenzione, la competente autorità potrà, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, esigere che alla nave siano apportate le opportune modifiche affinché risponda alle disposizioni contemplate dalla convenzione, tenuto conto dei problemi di carattere pratico in giuoco, allorché:
a. la nave sia nuovamente immatricolata;
b. importanti modifiche strutturali o importanti riparazioni siano effettuate alla nave in ottemperanza ad un piano prestabilito e non a seguito di un incidente o di un’emergenza.
3. Trattandosi di nave in costruzione e/o in via di trasformazione alla data di entrata in vigore della presente convenzione nel territorio in cui la nave è immatricolata, la competente autorità potrà previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, esigere che alla nave siano apportate le opportune modifiche affinché risponda alle disposizioni contemplate dalla convenzione, tenuto conto dei problemi di carattere pratico in giuoco; tali modifiche costituiranno una applicazione definitiva dei termini della convenzione, a meno che non si proceda ad una nuova immatricolazione della nave.
4. Allorché una nave — fatte salve le navi contemplate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo nonché le navi cui la presente convenzione si applicava nel corso della loro costruzione — è nuovamente immatricolata in un territorio successivamente alla data di entrata in vigore della convenzione, la competente autorità potrà, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, esigere che alla nave siano apportate le opportune modifiche, tenuto conto dei problemi di carattere pratico in giuoco. Tali modifiche costituiranno una applicazione definitiva dei termini della convenzione fintantoché non si sarà proceduto ad una nuova immatricolazione della nave.
PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Nulla di quanto contemplato dalla presente convenzione potrà pregiudicare leggi, sentenze, consuetudini o intese intercorse fra gli armatori ed i marittimi che garantiscano condizioni più favorevoli di quelle previste da questa convenzione.
Articolo 20
Gli strumenti formali di ratifica della presente convenzione saranno trasmessi al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Articolo 21
1. La presente convenzione non vincolerà che i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro i cui strumenti di ratifica siano stati registrati dal Direttore generale.
2. La presente convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di registrazione degli strumenti di ratifica di sette dei seguenti paesi: Stati Uniti d’America, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, Grecia, India, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia, Turchia e Iugoslavia, essendo inteso che di questi sette paesi, quattro almeno dovranno possedere una propria marina mercantile con stazza lorda non inferiore ad un milione di tonnellate. Questa disposizione ha come scopo quello di facilitare, incoraggiare e accelerare la ratifica della presente convenzione da parte degli Stati membri.
3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro sei mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Articolo 22
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni menzionato al precedente paragrafo non si sia avvalso della facoltà di denuncia concessagli dal presente articolo, sarà da ritenersi vincolato per un altro periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, secondo i termini previsti dal presente articolo.
Articolo 23
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro l’avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica e di tutte le denuncie pervenutegli dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione dell’ultimo strumento di ratifica necessario per l’entrata in vigore della convenzione, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.
Articolo 24
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, dati completi in merito a tutte le ratifiche e a tutte le denuncie da lui registrate in conformità degli articoli precedenti.
Articolo 25
Allo scadere di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro sarà tenuto a presentare alla Conferenza generale un rapporto circa l’applicazione della presente convenzione e deciderà se e il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.
Articolo 26
1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la totale o parziale revisione della presente convenzione, salvo che diversamente disposto dalla nuova convenzione:
a. la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un Membro comporterà di diritto, nonostante l’articolo 22 di cui sopra, l’immediata denuncia della presente convenzione, purché la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b. a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica da parte dei Membri.
2. La presente convenzione resterebbe in ogni caso vigente nella sua forma e tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non intendessero ratificare la convenzione riveduta.
Articolo 27
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 aprile 1981, n. 158
Entrata in vigore: 29 gennaio 1953
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
Convenzione ILO C92 del 08 giugno 1949.pdf ILO 1949 |
331 kB | 0 |
Tags: Sicurezza lavoro ILO