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Convenzione ILO C152 del 06 giugno 1979

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Convenzione ILO C152 del 06 giugno 1979

ID 14620 | 26.09.2021

Convenzione ILO C152 Sicurezza ed igiene nelle operazioni portuali, 1979.

Ginevra, 06 giugno 1979

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e riunitasi a Ginevra il 6 giugno 1979, nella sua sessantacinquesima sessione; Preso atto delle disposizioni delle convenzioni e raccomandazioni internazionali pertinenti e in particolare di quelle della convenzione sull’indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d’acqua, 1929, della convenzione sulla protezione dei macchinari, 1963, e della convenzione sull’ambiente di lavoro (inquinamento atmosferico, rumore e vibrazioni), 1977; Ritenuto di adottare varie proposte riguardanti il riesame della convenzione (n. 32) sulla protezione dei portuali contro gli infortuni (riveduta), 1932, questione riportata nel punto quarto dell’ordine del giorno della sessione; Deciso che tali proposte si concretino nella forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi venticinque giugno millenovecentosettantanove, la convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sulla sicurezza e l’igiene nelle operazioni portuali, 1979.

PARTE I - CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1
L’espressione «operazioni portuali» si riferisce, ai fini della presente convenzione, congiuntamente o separatamente, alle operazioni di carico e scarico di qualsiasi nave e a tutte le operazioni connesse; la definizione di queste operazioni dovrà essere stabilita dalla legislazione o pratica nazionali. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate dovranno essere consultate al momento dell’elaborazione o riesame di detta definizione o comunque esserne coinvolte.

Articolo 2
1. Qualora le operazioni portuali vengano effettuate in un luogo a traffico irregolare o limitato a navi di basso tonnellaggio, o movimentazioni portuali relative a pescherecci ovvero a determinate categorie di pescherecci, ogni Membro può accordare deroghe per tutte o determinate disposizioni della presente convenzione a condizione che:
a) i lavori vengano eseguiti in condizioni di sicurezza;
b) la competente autorità si sia assicurata, dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e lavoratori interessate, che la deroga può essere accordata ragionevolmente, tenuto conto di tutte le circostanze.
2. Alcune esigenze particolari della parte III della presente convenzione possono essere modificate se, dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, la competente autorità si sia accertata che dette modifiche garantiscano vantaggi equivalenti e che, nel suo insieme, la tutela così assicurata non è inferiore a quella risultante dall’applicazione integrale delle disposizioni della presente convenzione.
3. Le deroghe totali o parziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le modifiche importanti di cui al paragrafo 2 ed i motivi che le hanno motivate dovranno essere specificati nelle relazioni sull’applicazione della convenzione presentate ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 3
Ai fini della presente convenzione:
a) con il termine «lavoratore» si intende qualsiasi persona che svolga operazioni portuali;
b) con l’espressione «persona competente» si intende qualsiasi persona che possiede le conoscenze e l’esperienza richieste per il compimento di una o più funzioni specifiche ed accettabile in quanto tale dalla competente autorità;
c) con l’espressione «persona responsabile» si intende qualsiasi persona designata dal datore di lavoro, dal comandante della nave oppure dal proprietario di questa, a seconda dei casi, per assicurare l’esecuzione di una o più funzioni specifiche e che possieda conoscenze ed esperienza sufficienti nonché l’autorità necessaria per poter assolvere convenientemente la o le proprie funzioni;
d) con l’espressione «persona autorizzata» si intende qualsiasi persona autorizzata dal datore di lavoro, dal comandante della nave o da persona responsabile, ad assolvere uno o più incarichi specifici e che possiede le conoscenze tecniche e l’esperienza necessarie;
e) l’espressione «attrezzatura di sollevamento» si riferisce a tutte le attrezzature di operazioni portuali, fisse o mobili, utilizzate a terra o a bordo della nave per sospendere, sollevare o calare carichi ovvero per trasferirli da un luogo all’altro sospesi o sollevati, ivi compresi i convogliatori a nastro azionati da forza motrice;
f) l’espressione «accessori di operazioni portuali» si riferisce a qualsiasi accessorio per mezzo del quale un carico può essere fissato ad una attrezzatura di sollevamento, ma che non fa parte integrante dell’attrezzatura o del carico;
g) il termine «accesso» comprende anche la nozione di uscita; il termine «nave» si riferisce a navi, imbarcazioni, pescherecci, chiatte, alleggi e navi-chiatte di qualsiasi categoria, escluse le navi da guerra.

PARTE II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4
1. La legislazione nazionale dovrà prescrivere in materia di operazioni portuali, delle misure conformi alle disposizioni della parte III della presente convenzione riguardo a:
a) sistemazione e manutenzione dei luoghi di lavoro e dei materiali e il ricorso a metodi di lavoro che possano offrire garanzie di sicurezza e salubrità;
b) sistemazione e manutenzione, in tutti i luoghi di lavoro, di mezzi di accesso che garantiscano la sicurezza dei lavoratori;
c) informazione, formazione e controllo indispensabili per garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi di infortunio o contro i rischi per la salute derivanti dal loro lavoro o intervenuti nel corso di questo ultimo;
d) messa a disposizione dei lavoratori di qualsiasi attrezzatura per la protezione individuale, tuta di protezione e mezzo di salvataggio che potranno essere ragionevolmente richiesti nel caso in cui non si possano prevenire in altro modo i rischi d’infortunio o i rischi per la salute;
e) predisposizione e manutenzione di adeguati e sufficienti mezzi di pronto soccorso e salvataggio;
f) elaborazione ed istituzione di adeguati processi concepiti per far fronte a qualsiasi eventuale situazione d’emergenza.
2. Le misure da adottare per l’applicazione della presente convenzione dovranno riguardare:
a) le prescrizioni generali relative alla costruzione, attrezzatura e manutenzione degli impianti portuali e altri luoghi dove si effettuino operazioni portuali;
b) la lotta contro gli incendi, le esplosioni e la loro prevenzione;
c) mezzi sicuri di accesso alle navi, stive, piattaforme, materiali ed attrezzature di sollevamento;
d) il trasporto dei lavoratori;
e) l’apertura e chiusura dei boccaporti, la protezione dei boccaporti ed il lavoro nelle stive;
f) la costruzione, manutenzione ed utilizzazione delle attrezzature di sollevamento e di operazioni portuali;
g) la costruzione, manutenzione ed utilizzazione delle piattaforme;
h) l’attrezzatura e l’utilizzazione degli alberi di caricamento;
i) il controllo, l’esame, l’ispezione e la certificazione, in caso di necessità, delle attrezzature di sollevamento, degli accessori di operazioni portuali (comprese le catene e i cavi) delle brache e degli altri dispositivi di sollevamento facenti parte integrante del carico;
j) le operazioni portuali dei diversi tipi di carico;
k) l’accatastamento ed il deposito delle merci;
l) le sostanze pericolose e gli altri rischi dell’ambiente di lavoro;
m) l’equipaggiamento per la protezione individuale e le tute di protezione;
n) gli impianti sanitari, i servizi e le sale di riposo;
o) la sorveglianza medica;
p) il pronto soccorso e i mezzi di salvataggio;
q) l’organizzazione della sicurezza e dell’igiene;
r) la formazione dei lavoratori;
s) la denuncia e l’inchiesta in caso d’infortunio sul lavoro e di malattia professionale.
3. L’applicazione pratica delle prescrizioni derivanti dal paragrafo 1 del presente articolo dovrà essere assicurata da o comunque basarsi su norme tecniche o raccolte di direttive pratiche approvate dalla competente autorità, o altri metodi appropriati compatibili con la pratica e le condizioni nazionali.

Articolo 5
1. La legislazione nazionale farà assumere alle persone appropriate – datori di lavoro, proprietari, comandanti o qualsiasi altra persona, a seconda dei casi – la responsabilità di applicare le misure contemplate nel paragrafo 1 dell’articolo 4.
2. Nel caso in cui più datori di lavoro svolgano simultaneamente delle attività sul medesimo luogo di lavoro, essi hanno il dovere di collaborare per l’applicazione delle prescritte misure senza che si limiti la responsabilità personale del datore di lavoro per la salute e la sicurezza dei lavoratori da lui impiegati. L’autorità competente prescriverà espressamente le procedure generali regolanti le suddette collaborazioni, nei casi appropriati.

Articolo 6
1. Si adotteranno misure affinché i lavoratori:
a) siano tenuti a non ostacolare indebitamente il funzionamento di un dispositivo di sicurezza concepito per la loro tutela o quella di altre persone, o comunque a non utilizzarlo non correttamente;
b) prendano opportunamente cura della loro sicurezza e di quella di altre persone che possano essere danneggiate dal loro comportamento od omissione nel lavoro;
c) segnalino tempestivamente al loro diretto superiore qualsiasi situazione che pensano possa presentare un rischio al quale essi non sono in grado di rimediare allo scopo di permettere l’adozione di misure di correzione.
2. I lavoratori dovranno avere il diritto, in qualsiasi luogo di lavoro, di contribuire alla sicurezza del lavoro nei limiti del controllo che essi possono esercitare sui materiali ed i metodi di lavoro e di esprimere opinioni che vertano sulla sicurezza dei processi di lavoro adottati. Nella misura in cui ciò è appropriato e conforme alla legislazione ed alla pratica nazionali, tale diritto verrà esercitato a mezzo di comitati per la sicurezza e l’igiene creati ai sensi dell’articolo 37 della presente convenzione.

Articolo 7
1. Per l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, per via della legislazione nazionale o per altra opportuna via conforme alla pratica e condizioni nazionali, la competente autorità dovrà consultarsi con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.
2. Una stretta collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori o loro rappresentanti dovrà essere istituita per l’applicazione delle misure contemplate nel paragrafo 1 dell’articolo 4.

PARTE III - MISURE TECNICHE

Articolo 8
Nel caso in cui un luogo di lavoro presenti dei rischi per la sicurezza o la salute, dovranno essere adottate efficaci misure (recinzione, segnalazione od altri adeguati mezzi, compreso, se necessario, l’arresto del lavoro) allo scopo di tutelare i lavoratori fino ad eliminazione di tali rischi.

Articolo 9
1. Tutti i luoghi nei quali si effettuano operazioni portuali e tutte le vie di accesso a tali luoghi dovranno essere adeguatamente e sufficientemente illuminati.
2. Qualsiasi ostacolo che possa rappresentare un rischio per lo spostamento di una attrezzatura di sollevamento, di un veicolo o di una persona dovrà - se non può essere eliminato per ragioni d’ordine pratico - essere adeguatamente e visibilmente segnalato e, se necessario, sufficientemente illuminato.

Articolo 10
1. Tutte le superfici utilizzate per la circolazione dei veicoli o l’accatastamento dei prodotti o merci dovranno essere predisposte a tali scopi e si dovrà assicurarne la manutenzione.
2. Le operazioni di accatastamento, stivaggio, disaccatastamento o distivaggio dei prodotti e delle merci dovranno essere eseguite in modo ordinato e con le dovute precauzioni, tenuto conto della natura e dell’imballaggio dei prodotti o merci.

Articolo 11
1. Corridoi di sufficiente larghezza dovranno essere disposti per permettere la sicura utilizzazione dei veicoli e delle attrezzature di movimentazione.
2. Corridoi ad uso specifico dei pedoni dovranno essere disposti qualora ciò si riveli necessario e di possibile realizzazione; tali corridoi dovranno essere di larghezza sufficiente e, nella misura del possibile, separati dai corridoi utilizzati dai veicoli.

Articolo 12
Appropriati e sufficienti dispositivi antincendio dovranno essere disposti per essere utilizzati nei luoghi dove si effettuano operazioni portuali.

Articolo 13
1. Tutte le parti pericolose delle macchine dovranno essere efficacemente protette a meno che non siano disposte o sistemate in modo da offrire la stessa sicurezza come se fossero efficacemente protette.
2. Efficaci misure dovranno essere adottate allo scopo di interrompere tempestivamente se necessario, in caso di emergenza, l’erogazione d’energia di ogni macchina.
3. Quando bisogna effettuare su una macchina dei lavori di pulizia, manutenzione o riparazione che comportano rischi per le persone, la macchina dovrà essere fermata prima di procedere ai lavori e bisognerà prendere delle adeguate misure atte a garantire la rimessa in funzione della macchina solo al termine di tali lavori; resta inteso che una persona responsabile potrà rimetterla in funzione per un controllo o collaudo ai quali non sarebbe possibile procedere con la macchina non in funzione.
4. Solamente una persona autorizzata potrà:
a) rimuovere uno schermo protettore per esigenze di lavoro;
b) rimuovere un dispositivo di sicurezza o disattivarlo per poter procedere alla pulizia, controllo o riparazione.
5. Bisognerà prendere le dovute precauzioni in caso di rimozione dello schermo protettore; questo dovrà essere rimesso non appena possibile.
6. Nel caso in cui si rimuova o disattivi un dispositivo di sicurezza questo dovrà essere rimesso a posto o riattivato non appena possibile, inoltre, dovranno adottarsi misure affinché l’impianto in questione non venga rimesso in funzione intempestivamente o che non venga utilizzato finché il dispositivo di sicurezza non sia stato rimesso a posto o riattivato.
7. Ai fini del presente articolo, il termine «macchina» comprende qualsiasi attrezzatura di sollevamento, pannello di stiva meccanico o apparecchio azionato da forza motrice.

Articolo 14
Qualsiasi materiale e impianto elettrico dovrà essere costruito, sistemato, utilizzato e mantenuto in modo da prevenire qualsiasi pericolo ed essere conforme alle norme stabilite dalla competente autorità.

Articolo 15
Quando una nave viene caricata o scaricata da bordo a bordo con un’altra nave o da bordo in banchina, adeguati mezzi di accesso alla nave atti a garantire la sicurezza e correttamente installati ed assicurati dovranno essere predisposti e tenuti a disposizione.

Articolo 16
1. Nel caso in cui si debba provvedere al trasporto per acqua dei lavoratori su una nave od in altri luoghi ed al loro ritorno, si dovranno prevedere adeguate misure per garantire la sicurezza del loro imbarco, trasporto e sbarco; si dovranno specificare le condizioni richieste per le imbarcazioni adibite a tale scopo.
2. Nel caso in cui si debba provvedere al trasporto per terra dei lavoratori verso un luogo di lavoro o al loro ritorno, i mezzi di trasporto messi a disposizione dal datore di lavoro dovranno offrire garanzie di sicurezza.

Articolo 17
1. L’accesso alla stiva o al ponte merci dovrà essere assicurato:
a) da una scala fissa o, quando ciò si riveli irrealizzabile, da una scala a pioli fissa, da una galloccia o da dei gradini scavati di adeguate dimensioni, di sufficiente resistenza e di costruzione appropriata;
b) da qualsiasi altro mezzo accettabile per la competente autorità.
2 Nella misura del ragionevole e realizzabile, i mezzi di accesso specificati nel presente articolo dovranno essere separati dalla zona dei boccaporti.
3. I lavoratori non dovranno utilizzare né essere obbligati ad utilizzare mezzi di accesso alla stiva o al ponte merci diversi da quelli specificati nel presente articolo.

Articolo 18
1. Nessun pannello di stiva né baglio dovrà essere utilizzato, a meno che non sia di solida costruzione, abbia una resistenza adeguata all’uso a cui è destinato e sia mantenuto in buono stato.
2. I pannelli di stiva manovrati a mezzo di una attrezzatura di sollevamento dovranno essere forniti di appropriati attacchi e facilmente accessibili per il fissaggio delle brache o di qualsiasi altro accessorio.
3. I pannelli di stiva e i bagli non intercambiabili dovranno essere segnalati in modo chiaro per indicare i boccaporti ai quali appartengono e la loro posizione rispetto a questi.
4. Solamente una persona autorizzata (possibilmente un membro dell’equipaggio) potrà aprire o chiudere i pannelli di stiva azionati da forza motrice; questi non dovranno essere aperti o chiusi fin tanto che la manovra presenti pericolo per qualsiasi persona.
5. Le disposizioni di cui al paragrafo 4 dovranno essere applicate, mutatis mutandis, agli impianti di bordo azionati da forza motrice quali: porta disposta nello scafo, rampa, ponte garage retrattile, o altro analogo dispositivo.

Articolo 19
1. Si prenderanno adeguate misure per proteggere qualsiasi apertura che possa comportare rischi di caduta dei lavoratori o dei veicoli su un ponte od interponte dove i lavoratori sono tenuti a svolgere le loro mansioni.
2. Tutti i boccaporti sprovvisti di battenti di adeguata altezza e resistenza dovranno essere chiusi o, se non vengono utilizzati, bisognerà rimettere a posto i parapetti salvo che si tratti di interruzioni di lavoro di breve durata; una persona responsabile sarà incaricata di controllare che tali misure vengano eseguite.

Articolo 20
1. Bisognerà adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza ai lavoratori delle stive e dell’interponte merci della nave qualora si utilizzino veicoli a motore o si effettuino operazioni di carico o scarico a mezzo di apparecchi a motore.
2. I pannelli di stiva e i bagli non dovranno essere tolti o rimessi a posto durante il corso dei lavori effettuati nella stiva situata sotto il boccaporto. Prima di procedere ad operazioni di carico o scarico, i pannelli di stiva ed i bagli non convenientemente disposti dovranno essere rimossi.
3. Una ventilazione sufficiente dovrà essere assicurata nella stiva o interponte merci con circolazione di aria fresca per prevenire rischi per la salute dovuti al fumo dei motori a combustione interna o da altre fonti.
4. Adeguate disposizioni, compresi mezzi sicuri di evacuazione, per la tutela delle persone dovranno essere previste qualora si effettuino operazioni di carico o scarico di merci senza imballaggio in una stiva od interponte o qualora un lavoratore sia chiamato a svolgere mansioni in una tramoggia a bordo.

Articolo 21
1. Qualsiasi attrezzatura di sollevamento, accessorio di operazione portuale e braca o dispositivo di sollevamento facente parte integrante di un carico dovrà essere:
a) di progettazione e costruzione accurata, di resistenza rispondente all’uso a cui è destinato, in buono stato di manutenzione e, per quanto riguarda l’attrezzatura di sollevamento è richiesta la corretta sistemazione;
b) utilizzato in modo corretto e sicuro; in particolare non dovrà sopportare pesi superiori alla portata massima di utilizzo, salvo che si tratti di controlli regolamentari effettuati sotto la direzione di una persona competente.

Articolo 22
1. Tutte le attrezzature di sollevamento e gli accessori di operazioni portuali dovranno essere sottoposti a controlli eseguiti conformemente alla legislazione nazionale da persona competente prima di essere messi in funzione per la prima volta e dopo che qualsiasi modifica o riparazione importante sia stata effettuata su una parte che possa coinvolgere la sicurezza.
2. Le attrezzature di sollevamento facenti parte dell’attrezzatura di una nave saranno sottoposte ad ulteriori controlli almeno una volta ogni cinque anni.
3. Le attrezzature di sollevamento di banchina saranno sottoposte ad ulteriori controlli agli intervalli prescritti dalla competente autorità.
4. Al termine di ogni controllo dell’attrezzatura di sollevamento o dell’accessorio di operazione portuale eseguita in conformità alle disposizioni del presente articolo, l’attrezzatura o l’accessorio sarà sottoposto ad approfonditi esami e dovrà essere certificato dalla persona che avrà effettuato il controllo. 

Articolo 23
1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 22, tutte le attrezzature di sollevamento e gli accessori di qualsiasi operazione portuale dovranno essere periodicamente ed approfonditamente esaminati e certificati da persona competente; tali esami dovranno effettuarsi almeno una volta l’anno.
2. Ai fini del paragrafo 4 dell’articolo 22 e del paragrafo 1 del presente articolo, si intende per esame approfondito un esame visivo particolareggiato effettuato da persona competente, completato, se necessario, da altri mezzi o misure appropriate allo scopo di pervenire a delle conclusioni fondate in quanto a sicurezza della attrezzatura di sollevamento o dell’accessorio di operazione portuale preso in esame.

Articolo 24
1. Tutti gli accessori di operazioni portuali dovranno essere regolarmente ispezionati prima della loro utilizzazione; resta inteso che le brache perse o eliminabili non dovranno essere riutilizzate. Nei carichi preimbracati, le brache dovranno essere ispezionate tutte le volte che l’operazione si riveli realizzabile e ragionevole.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, si intende per ispezione un esame visivo effettuato da persona competente per stabilire se, nella misura in cui ciò possa essere determinato in tale maniera, l’utilizzazione dell’accessorio o braca può essere continuata senza alcun rischio.

Articolo 25
1. Processi verbali debitamente autenticati, che constatino una sufficiente presunta sicurezza di funzionamento delle attrezzature di sollevamento e degli accessori di operazioni portuali considerati, dovranno essere tenuti, a terra o a bordo, a seconda dei casi ; dovranno precisare : la portata massima di utilizzo, la data e l’esito dei controlli, gli esami approfonditi e le ispezioni menzionate negli articoli 22, 23 e 24; resta inteso che, nel caso di ispezione, menzionata al paragrafo 1 dell’articolo 24, il processo verbale dovrà essere redatto solamente qualora l’ispezione abbia individuato un difetto.
2. Un registro delle attrezzature di sollevamento e degli accessori di operazioni portuali dovrà essere tenuto in conformità alle prescrizioni della competente autorità, tenuto conto del modello raccomandato dall’Ufficio internazionale del Lavoro.
3. Il registro dovrà comprendere i certificati rilasciati o riconosciuti dalla competente autorità o delle copie certificate conformi ai detti certificati, stabiliti nel modo prescritto dalla competente autorità tenuto conto dei modelli raccomandati dall’Ufficio internazionale del Lavoro per quanto riguarda, a seconda dei casi, il controllo, l’esame approfondito o l’ispezione delle attrezzature di sollevamento e degli accessori di operazioni portuali.

Articolo 26
1. In vista di assicurare il reciproco riconoscimento delle disposizioni adottate dai Membri ratificanti della presente convenzione per quanto riguarda il controllo, l’esame approfondito, la ispezione e la compilazione dei certificati relativi alle attrezzature di sollevamento ed agli accessori di operazioni portuali facenti parte dell’attrezzatura di una nave e i relativi processi verbali:
a) la competente autorità di qualsiasi Membro che ha ratificato la convenzione dovrà designare o comunque riconoscere in qualunque altro modo delle persone od istituzioni nazionali od internazionali competenti incaricate di effettuare i controlli e gli esami approfonditi od altre attività connesse, in condizioni tali che queste persone o istituzioni non continuino ad essere designate o riconosciute solamente qualora svolgano le loro funzioni in modo soddisfacente;
b) qualsiasi Membro ratificante la convenzione dovrà accettare o riconoscere le persone od istituzioni designate o altrimenti riconosciute ai sensi del capoverso a) del presente articolo o dovrà concludere degli accordi di reciprocità per quanto riguarda l’accettazione od il riconoscimento, con riserva, in ambedue i casi, che dette persone od istituzioni svolgano le loro funzioni in modo soddisfacente.
2. Nessuna attrezzatura di sollevamento, accessorio di operazioni portuali od altra attrezzatura di operazioni portuali dovrà essere utilizzata se:
a) la competente autorità non è convinta in base ad un certificato di controllo o di esame oppure ad un processo verbale autenticato, a seconda dei casi, che il controllo, l’esame o la ispezione necessaria sia stata effettuata in conformità alle disposizioni della presente convenzione;
b) la competente autorità giudica che l’utilizzazione dell’attrezzatura o accessorio non offre sufficienti garanzie di sicurezza.
3. Il paragrafo 2 del presente articolo non dovrà essere applicato in modo da causare ritardo nel carico o scarico della nave per quanto l’attrezzatura utilizzata possa o no soddisfare la competente autorità.

Articolo 27
1. Tutte le attrezzature di sollevamento (ad eccezione dell’albero di caricamento della nave) aventi una sola portata massima di utilizzo e tutti gli accessori di operazioni portuali dovranno portare in modo chiaro l’indicazione della loro portata massima di utilizzo apposta a mezzo di un punzone o qualora ciò non fosse possibile ricorrendo ad altri mezzi.
2. Tutte le attrezzature di sollevamento (ad eccezione dell’albero di caricamento della nave) aventi più di una portata massima di utilizzo dovranno essere attrezzate con efficaci dispositivi che permettano al conducente di determinare la portata massima in tutte le condizioni di utilizzo.
3. Tutti gli alberi di caricamento della nave (ad eccezione degli alberi gru) dovranno portare, in modo chiaro, l’indicazione delle portate massime di utilizzo applicabili qualora l’albero di caricamento venga usato:
a) da solo;
b) con una puleggia inferiore;
c) insieme ad un altro albero di caricamento, in tutte le possibili posizioni della puleggia.

Articolo 28
Tutte le navi dovranno avere a bordo i piani di allestimento e tutti gli altri documenti necessari per permettere il corretto allestimento degli alberi di caricamento e dei loro accessori.

Articolo 29
Le piattaforme di carico e gli altri dispositivi analoghi destinati a contenere o sopportare carichi dovranno essere di solida costruzione, di sufficiente resistenza e privi di qualsiasi difetto visibile tali di renderne pericoloso l’uso.

Articolo 30
I carichi non dovranno essere sollevati né calati se non imbracati od altrimenti fissati alla attrezzatura di sollevamento in modo da offrire garanzia di sicurezza.

Articolo 31
1. La sistemazione dei terminali per i contenitori e l’organizzazione del lavoro in tali terminali dovranno essere congegnati in modo da garantire, entro i limiti del possibile e del realizzabile, la sicurezza dei lavoratori.
2. Le navi trasportatrici di contenitori dovranno essere attrezzate con mezzi che garantiscano la sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni di imbracatura dei contenitori.

Articolo 32
1. I carichi pericolosi dovranno essere, nelle operazioni portuali, imballati, marcati ed etichettati, stivati od accatastati in conformità alle disposizioni dei regolamenti internazionali applicabili al trasporto delle merci pericolose via acqua e alla movimentazione delle merci pericolose nei porti.
2. Le sostanze pericolose potranno essere, nelle operazioni portuali, stivate od accatastate solamente se imballate, marcate ed etichettate in conformità ai regolamenti internazionali applicabili al trasporto di tali sostanze.
3. Qualora recipienti o contenitori che racchiudono sostanze pericolose siano rotti o danneggiati al punto da coinvolgere la sicurezza dei lavoratori, le operazioni di movimentazione portuale, eccetto quelle necessarie per eliminare il pericolo, dovranno essere interrotte nella zona minacciata ed i lavoratori dovranno stare al riparo fino ad eliminazione del pericolo.
4. Adeguate misure dovranno essere adottate per prevenire la esposizione dei lavoratori a sostanze od agenti tossici o nocivi o ad ambienti insufficientemente ossigenati o che presentino rischi di esplosione.
5. Qualora i lavoratori siano chiamati a entrare in aree chiuse nelle quali possono trovarsi sostanze tossiche o nocive o nelle quali si può manifestare una carenza di ossigeno, adeguate misure dovranno essere adottate per prevenire i rischi d’infortunio e rischi per la salute.

Articolo 33
Si dovranno prendere le dovute precauzioni per tutelare i lavoratori dagli effetti pericolosi di eccessivo rumore sui luoghi di lavoro.

Articolo 34
1. Qualora non si possa assicurare in altro modo una adeguata protezione contro i rischi di infortunio o rischi per la salute, i lavoratori dovranno servirsi di un’attrezzatura per la protezione individuale e di tute di protezione che essi potranno richiedere per poter svolgere le loro mansioni in sicurezza e saranno tenuti a fame buon uso.
2. I lavoratori saranno tenuti a prendere cura di tali attrezzature per la protezione individuale e tute di protezione.
3. Le attrezzature per la protezione individuale e le tute di protezione dovranno essere convenientemente conservate dal datore di lavoro.

Articolo 35
In previsione d’infortuni, mezzi adeguati, ivi compreso un personale qualificato, dovranno essere facilmente disponibili per salvare qualsiasi persona in pericolo, prestare i primi soccorsi ed evacuare i feriti nei limiti del possibile e del ragionevole senza aggravare il loro stato.

Articolo 36
1. Ogni Membro dovrà stabilire, per via legislativa o per altra via conforme alla pratica e condizioni nazionali dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e lavoratori interessate:
a) i rischi professionali per i quali conviene prevedere un esame medico preliminare o degli esami medici periodici o i due tipi di esami;
b) tenuto conto della natura e grado dei rischi e delle particolari circostanze, l’intervallo massimo al quale devono essere effettuati gli esami periodici;
c) nel caso di lavoratori esposti a particolari rischi professionali per la salute, la portata degli esami specialistici considerati necessari;
d) le opportune misure per effettuare un servizio di medicina del lavoro per i lavoratori.
2. Gli esami medici e specialistici effettuati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non potranno comportare alcuna spesa per i lavoratori.
3. Le constatazioni sorte nel corso degli esami medici e specialistici avranno carattere confidenziale.

Articolo 37
1. Comitati di sicurezza e d’igiene in cui siano rappresentati i datori di lavoro ed i lavoratori dovranno essere istituiti in tutti i porti che dispongano di un elevato numero di lavoratori. Se opportuno, tali comitati verranno istituiti anche negli altri porti.
2. Il funzionamento, la composizione e le funzioni dei comitati dovranno essere stabiliti per legge o in altra forma adeguata conforme alla pratica e alle condizioni nazionali dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e tenuto conto delle condizioni locali.

Articolo 38
1. Nessun lavoratore dovrà essere incaricato di eseguire operazioni portuali senza avere prima ricevuto istruzioni e formazione sufficienti sui rischi potenziali inerenti al suo lavoro e sulle principali precauzioni da prendere.
2. Solamente le persone dai diciotto anni di età in su e che possiedano le attitudini e la esperienza necessarie o le persone in corso di formazione convenientemente inquadrate potranno manovrare le attrezzature di sollevamento e le altre attrezzature di operazioni portuali.

Articolo 39
Per contribuire alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, dovranno essere adottate misure affinché tali fatti siano denunciati all’autorità competente e, se necessario, siano oggetto di inchiesta.

Articolo 40
In conformità alla legislazione o prassi nazionali, impianti sanitari e servizi appropriati e convenientemente mantenuti dovranno essere previsti in numero sufficiente in tutte le banchine ed a ragionevole distanza dai luoghi di lavoro dove ciò sia praticamente fattibile.

PARTE IV - APPLICAZIONE

Articolo 41
Ogni Membro ratificante la presente convenzione dovrà:
a) precisare gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro delle persone od enti coinvolti nelle operazioni portuali;
b) adottare le necessarie misure, e in particolare prevedere opportune sanzioni per assicurare la applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
c) incaricare adeguati servizi di ispezione per il controllo sulla applicazione delle misure da adottare conformemente alle disposizioni della presente convenzione o verificare che vengano eseguite adeguate ispezioni.

Articolo 42
1. La legislazione nazionale dovrà prescrivere i termini entro i quali le disposizioni della presente convenzione diventeranno applicabili in materia di:
a) costruzione o attrezzatura delle navi;
b) costruzione o attrezzatura di tutti gli apparecchi di sollevamento o di operazioni portuali situati sulla banchina;
c) costruzione di qualsiasi accessorio di operazioni portuali.
2. I termini prescritti in conformità al paragrafo 1 del presente articolo non dovranno superare i quattro anni a partire dalla data di ratifica della presente convenzione.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43
La presente convenzione è una revisione della convenzione sulla protezione dei portuali contro gli infortuni, 1929, e della convenzione sulla protezione dei portuali contro gli infortuni (riveduta), 1932.

Articolo 44
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che provvederà alla registrazione.

Articolo 45
1. La presente convenzione vincola solo i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. La presente convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la registrazione, effettuata dal Direttore generale, delle ratifiche di due Membri.
3. La presente convenzione successivamente entrerà in vigore per ogni Membro dopo dodici mesi dalla data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 46
1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione può, allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione nel suo insieme o per una o più categorie dei rischi contemplati dall’articolo 2 precedente, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avrà efficacia un anno dopo la data di registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno dopo la scadenza del termine di dieci anni di cui al precedente paragrafo, non si avvalga della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione alla scadenza di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 47
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà ad ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli verranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
2. Il Direttore generale, con la notifica della registrazione della seconda ratifica comunicatagli, richiamerà l’attenzione dei Membri della Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 48
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione di cui all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite esaurienti informazioni su tutte le ratifiche e denunce da lui registrate conformemente ai precedenti articoli.

Articolo 49
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ogni volta che lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale una relazione sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà, se del caso, l’iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza della questione della totale o parziale revisione della convenzione stessa. 

Articolo 50
1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione sulla revisione totale o parziale della presente convenzione e, a meno che la nuova convenzione disponga altrimenti:
a) la ratifica, da parte di un Membro, della nuova convenzione sulla revisione comporta di pieno diritto, nonostante l’articolo 46 di cui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione sulla revisione sia entrata in vigore;
b) con l’entrata in vigore della nuova convenzione sulla revisione, la presente cessa di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimane comunque in vigore nella sua forma e tenore per coloro che l’hanno ratificata e non intendano ratificare la convenzione sulla revisione.

Articolo 51
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Novembre 1984, n. 862
Entrata in vigore: 05 Dicembre 1981

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Allegato riservato Convenzione ILO C152 del 06 giugno 1979.pdf
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