Convenzione ILO C145 del 13 ottobre 1976
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Convenzione ILO C145 del 13 ottobre 1976
14566 | 18.09.2021
Convenzione ILO C145 Continuità impiego (marittimi), 1976.
Ginevra, 13 ottobre 1976
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 13 ottobre 1976, nella sua sessantaduesima sessione, Avendo notati i termini della parte IV (Regolarità dell’impiego e del reddito) della Raccomandazione sull’impiego della gente di mare (evoluzione tecnica), 1970, Dopo aver deciso di adottare varie proposte relative alla continuità dell’impiego della gente di mare, problema che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione, Dopo aver deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta in questo venticinquesimo giorno di ottobre millenovecentosettantasei, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sulla continuità dell’impiego (marittimi), 1976.
Articolo 1
1. La presente convenzione si applica alle persone che sono disponibili regolarmente per un lavoro da gente di mare e che derivano il loro principale reddito annuo da tale lavoro.
2. Ai fini della presente convenzione, l’espressione «gente di mare» indica le persone definite tali dalla legislazione o dalle pratiche nazionali o da convenzioni collettive e che siano abitualmente ingaggiate quali membri dell’equipaggio a bordo di una imbarcazione marittima diversa da:
a) una nave da guerra;
b) una nave adibita alla pesca o ad operazioni direttamente, connesse ad essa, alla caccia alla balena o ad operazioni simili.
3. La legislazione nazionale determinerà quando una nave sarà ritenuta imbarcazione marittima ai fini della presente convenzione.
4. Le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate devono essere consultare al momento della elaborazione e della revisione delle definizioni stabilite in base ai precedenti paragrafi 2 e 3 o parteciparvi in altro modo.
Articolo 2
1. In ogni Stato membro ove esista una attività marittima spetta alla politica nazionale incoraggiare tutti gli ambienti interessati ad assicurare alla gente di mare qualificata, nella misura del possibile, un impiego continuo o regolare e, così facendo, di fornire agli armatori una manodopera stabile e competente.
2. Deve essere compiuto ogni sforzo per assicurare alla gente di mare, sia un minimo di periodi di impiego, che un minimo di reddito o una indennità pecuniaria la cui entità e natura dipenderanno dalla situazione economica e sociale del paese in questione.
Articolo 3
Fra le misure che permettono di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 2 della presente convenzione potranno figurare:
a) sia dei contratti che degli accordi che prevedano l’impiego continuo o regolare al servizio di una impresa di navigazione o di una società di armatori.
b) sia delle disposizioni tendenti ad assicurare la regolarizzazione dell’impiego grazie alla redazione ed alla tenuta di registri per categoria di gente di mare qualificata.
Articolo 4
1. Quando la continuità dell’impiego della gente di mare non dipende che dalla redazione e dalla tenuta di registri o di liste, tali registri e tali liste devono comprendere tutte le categorie professionali di gente di mare secondo le modalità che la legislazione o le pratiche nazionali e le convenzioni collettive determineranno.
2. La gente di mare iscritta su di un tale registro o su di una tale lista avrà priorità d’ingaggio per la navigazione.
3. La gente di mare iscritta su di un tale registro o su di una tale lista dovrà tenersi pronta a lavorare secondo le modalità che la legislazione o le pratiche nazionali o le convenzioni collettive determineranno.
Articolo 5
1. Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, l’effettivo dei registri e delle liste di gente di mare viene rivisto periodicamente al fine di essere determinato ad un livello corrispondente alle necessità dell’attività marittima.
2. Quando si rende necessaria una riduzione dell’effettivo di un tale registro o di una tale lista, verrà adottata ogni misura utile allo scopo di prevenire o di attenuare gli effetti pregiudizievoli alla gente di mare, tenuto conto della situazione economica e sociale del paese in questione.
Articolo 6
Ogni Stato membro farà in modo che siano applicate alla gente di mare le norme appropriate concernenti la sicurezza, l’igiene, il benessere e la formazione professionale dei lavoratori.
Articolo 7
Nella misura in cui non vengono messe in applicazione mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o in ogni altro modo conforme alla pratica nazionale, le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate dalla legislazione nazionale.
Articolo 8
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Articolo 9
1. La presente convenzione vincolerà unicamente i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. La convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito la convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui ne sarà stata registrata la ratifica.
Articolo 10
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo spirare di un periodo di dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto indirizzato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni o, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 11
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 12
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete circa tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrato in conformità degli articoli precedenti.
Articolo 13
Tutte le volte che lo riterrà opportuno, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione e studierà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.
Articolo 14
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente convenzione, e, a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un membro, della nuova convenzione di revisione, comporterebbe, ipso jure, nonostante il precedente articolo 10, denuncia immediata della presente convenzione con la riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di restare aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 15
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 159
Entrata in vigore: ---
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