Convenzione ILO C78 del 19 settembre 1946
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Convenzione ILO C78 del 19 settembre 1946
14194 | 02.08.2021
Convenzione ILO C78 Esame medico degli adolescenti (lavori non industriali), 1946.
Montreal, 19 settembre 1946
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Montreal dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 19 settembre 1946, per la sua ventinovesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative all’esame medico di attitudine all’impiego nei lavori non industriali, dei ragazzi e degli adolescenti, questione compresa al terzo punto all’ordine del giorno, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi nove ottobre millenovecentoquarantasei, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sull’esame medico degli adolescenti (lavori non industriali), 1946.
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. La presente convenzione si applica ai ragazzi e adolescenti impiegati in lavori non industriali che percepiscano un salario o un guadagno diretto o indiretto.
2. Ai fini dell’applicazione della presente convenzione, saranno considerati « lavori non industriali » tutti i lavori che non sono riconosciuti dall’autorità competente quali lavori industriali, agricoli o marittimi.
3. L’autorità competente stabilirà la distinzione tra i lavori non industriali, da una parte, i lavori industriali, i lavori agricoli e i lavori marittimi, dall’altra.
4. La legge nazionale potrà esonerare dall’applicazione della presente convenzione l’impiego nelle imprese familiari in cui sono occupati unicamente i genitori e i loro figli o pupilli, per l’esecuzione di lavori che sono riconosciuti non pericolosi per la salute dei ragazzi o adolescenti.
Articolo 2
1. I ragazzi e gli adolescenti di età inferiore a diciotto anni non potranno essere ammessi all’impiego o al lavoro nelle occupazioni non industriali a meno che non siano riconosciuti atti al lavoro in questione in seguito ad un minuzioso esame medico.
2. L’esame medico di attitudine all’impiego dovrà essere effettuato da un medico qualificato riconosciuto dall’autorità competente e dovrà essere attestato sia con un certificato medico, sia con una annotazione scritta sul permesso di impiego o sul libretto di lavoro.
3. II documento attestante l’attitudine all’impiego potrà:
a) prescrivere determinate condizioni di impiego;
b) essere rilasciato per un lavoro specifico o un gruppo di lavori o occupazioni che comportino rischi similari per la salute e che siano stati classificati in gruppi dall’autorità incaricata dell’applicazione della legislazione relativa all’esame medico di attitudine all’impiego.
4. La legge nazionale determinerà l’autorità competente per il rilascio del documento attestante l’attitudine all’impiego e preciserà le modalità di stesura e di rilascio di questo documento.
Articolo 3
1. L’attitudine dei ragazzi e degli adolescenti all’impiego che essi esercitano dovrà essere oggetto di un controllo medico sino all’età di diciotto anni.
2. L’impiego di un ragazzo o di un adolescente non potrà continuare che a seguito di un rinnovo dell’esame medico ad intervalli che non superino un anno.
3. La legge nazionale dovrà:
a) sia prevedere le circostanze particolari nelle quali, oltre all’esame annuale, l’esame medico dovrà essere ripetuto o effettuato con una periodicità più frequente, per garantire l’efficacia del controllo in relazione ai rischi che il lavoro presenta nonché allo stato di salute del ragazzo o dell’adolescente, quale e risultato dagli esami precedenti;
b) sia conferire all’autorità competente il potere di esigere rinnovi eccezionali dell’esame medico.
Articolo 4
1. Per i lavori che presentano rischi elevati per la salute, l’esame medico di attitudine all’impiego e i suoi rinnovi periodici devono essere richiesti sino all’età di ventun anni almeno.
2. La legge nazionale dovrà determinare gli impieghi o categorie di impieghi per i quali saranno richiesti sino a ventun anni almeno l’esame medico di attitudine all’impiego e i suoi rinnovi periodici, oppure attribuire ad un’autorità appropriata il potere di determinarli.
Articolo 5
Gli esami medici richiesti dagli articoli precedenti non devono comportare alcuna spesa per il ragazzo o adolescente o per i suoi genitori.
Articolo 6
1. Misure appropriate dovranno essere adottate dalla autorità competente per l’orientamento o il riadattamento fisico e professionale dei ragazzi e degli adolescenti nei cui confronti l’esame medico avrà rivelato delle inattitudini, delle anomalie, o delle deficienze.
2. L’autorità competente determinerà la natura e l’estensione di queste misure; a tale scopo, i servizi di lavoro, i servizi medici, i servizi d’istruzione e i servizi sociali dovranno collaborare, e tra questi servizi dovranno mantenersi contatti effettivi per mettere in pratica queste misure.
3. La legge nazionale potrà prevedere la concessione ai ragazzi e adolescenti, la cui attitudine all’impiego non sia chiaramente riconosciuta:
a) di permessi di impiego o di certificati medici temporanei valevoli per un periodo limitato, al termine del quale il giovane lavoratore dovrà sottoporsi ad un nuovo esame;
b) di permessi o certificati che impongano particolari condizioni di impiego.
Articolo 7
1. Il datore di lavoro dovrà conservare e tenere a disposizione degli ispettori del lavoro sia il certificato medico di attitudine all’impiego, sia il permesso di impiego o libretto di lavoro attestanti che non esistono obiezioni mediche all’impiego, in conformità a ciò che stabilirà la legge.
2. La legge nazionale determinerà:
a) le misure di identificazione che dovranno essere adottate per controllare l’applicazione del sistema di esame medico di attitudine ai ragazzi e adolescenti delicati, per proprio conto o per conto dei loro genitori, al commercio ambulante o a qualsiasi altra occupazione esercitata sulla via pubblica o in un luogo pubblico;
b) gli altri metodi di sorveglianza che dovranno essere adottati per garantire una stretta applicazione della convenzione.
PARTE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI A DETERMINATI PAESI
Articolo 8
1. Quando il territorio di uno Stato membro comprende vaste regioni in cui, dato lo scarso insediamento della popolazione o il livello di sviluppo, l’autorità competente ritenga impraticabile l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, essa può esonerare dette regioni dall’applicazione della convenzione, sia in modo generale, sia con le eccezioni che essa ritenga appropriate nei confronti di determinate imprese o di determinati lavori.
2. Ogni Stato membro deve indicare, nel primo rapporto annuale che dovrà sottoporre sull’applicazione della presente convenzione, in virtù dell’articolo 22 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, le regioni per le quali si proponga di avvalersi delle disposizioni del presente articolo. Successivamente, nessuno Stato membro potrà ricorrere alle disposizioni del presente articolo, salvo per quanto concerne le regioni che avrà così indicate.
3. Ogni Stato membro che si sia avvalso delle disposizioni del presente articolo deve indicare nei suoi successivi rapporti annuali le regioni per le quali rinuncia al diritto di ricorrere a dette disposizioni.
Articolo 9
1. Ogni Stato membro che, prima della data alla quale adotta una legislazione che permetta la ratifica della presente convenzione, non possegga alcuna legge sull’esame medico di attitudine all’impiego dei ragazzi e degli adolescenti nei lavori non industriali, può, mediante una dichiarazione allegata alla sua ratifica, sostituire l’età di diciotto anni imposta dagli articoli 2 e 3 con un’età inferiore a diciotto anni, ma in nessun caso inferiore a sedici anni, e l’età di ventun anni imposta dall’articolo 4 con un’età inferiore a ventun anni, ma in nessun caso inferiore a diciannove anni.
2. Ogni Stato membro che avrà formulato tale dichiarazione potrà annullarla in qualsiasi momento mediante una successiva dichiarazione.
3. Ogni Stato membro nei cui confronti sia in vigore una dichiarazione formulata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare ogni anno, nel suo rapporto sull’applicazione della presente convenzione, in quale misura un qualsiasi progresso sia stato realizzato per l’applicazione totale delle disposizioni della convenzione.
PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudicherà l’efficacia di qualsiasi legge, sentenza, consuetudine o accordo tra i datori di lavoro e i lavoratori che assicuri condizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente convenzione.
Articolo 11
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Articolo 12
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, questa convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.
Articolo 13
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, al termine di un anno dallo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione alla scadere di ogni periodo di dieci, anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 14
1. II Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate da parte degli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 15
II Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.
Articolo 16
Allo scadere di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 17
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 13 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 18
II testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 29 Dicembre 1950
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