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Convenzione ILO C147 del 13 ottobre 1976

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Convenzione ILO C147 del 13 ottobre 1976

ID 14597 | 23.09.2021

Convenzione ILO C147 Marina mercantile (norme minime), 1976.

Ginevra, 13 ottobre 1976

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 13 ottobre 1976 nella sua sessantaduesima sessione; Ricordando le disposizioni della raccomandazione sull’impiego della gente di mare (navi straniere) del 1958, e quella della raccomandazione sulle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza della gente di mare, del 1958; Dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alle navi ove prevalgono condizioni inferiori alle norme, in particolare quelle immatricolate sotto bandiere ombra, problema che costituisce il quinto punto dell’ordine del giorno della sessione; Dopo aver deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventinove ottobre millenovecentosettantasei, la convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sulla marina mercantile (norme minime), 1976.

Articolo 1
1. Fatte salve le disposizioni contrarie figuranti nel presente articolo, la presente convenzione si applica ad ogni imbarcazione marittima di proprietà pubblica o privata, adibita, per fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri od utilizzata ad altri fini commerciali.
2. La legislazione nazionale determinerà quando una nave sarà ritenuta imbarcazione marittima ai fini della presente convenzione.
3. La presente convenzione si applica ai rimorchiatori marittimi.
4. La presente convenzione non si applica:
a) alle navi di cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, che siano o meno munite di un motore ausiliario;
b) alle navi adibite alla pesca, alla caccia alla balena o ad operazioni simili;
c) alle navi di piccolo tonnellaggio né alle navi quali le piattaforme di sondaggio e di sfruttamento quando non siano utilizzate per la navigazione; la decisione relativa alle navi che sono previste dalla presente disposizione sarà presa dall’autorità competente di ciascun paese in consultazione con le organizzazioni più rappresentative degli armatori e della gente di mare.
5. Nessuna disposizione della presente convenzione dovrà essere considerata come suscettibile di estendere il campo di applicazione delle convenzioni elencate nell’allegato della presente convenzione o di alcune delle disposizioni in esse contenute.

Articolo 2
Ogni membro che ratifichi la presente convenzione si impegna:
a) ad emanare una legislazione relativa alle navi immatricolate sul proprio territorio per quanto attiene:
i) alle norme di sicurezza comprese quelle relative alla competenza dell’equipaggio, alla durata del lavoro ed al suo effettivo al fine di assicurare la salvaguardia della vita umana a bordo delle navi;
ii) ad un regime adeguato di sicurezza sociale;
iii) alle condizioni d’impiego a bordo ed agli accordi relativi alla vita di bordo, nella misura in cui, a suo avviso, non siano coperte da convenzioni collettive o stabilite da tribunali competenti in un modo che vincoli nello stesso modo gli armatori e la gente di mare interessata ed a verificare che le disposizioni di una tale legislazione equivalgono, nell’insieme, alle convenzioni o agli articoli di convenzioni ai quali si fa riferimento nell’allegato della presente convenzione, nella misura in cui il membro non sia altrimenti tenuto a dare effetto alle convenzioni in questione;
b) ad esercitare effettivamente la propria giurisdizione o il proprio controllo sulle navi immatricolate sul proprio territorio per quanto attiene:
i) alle norme di sicurezza, ivi comprese quelle relative alla competenza dell’equipaggio, alla durata del lavoro e al suo effettivo, prescritte dalla legislazione nazionale;
ii) alla attuazione del regime di sicurezza sociale prescritto dalla legislazione nazionale;
iii) alle condizioni di impiego a bordo ed agli accordi relativi alla vita di bordo prescritti dalla legislazione nazionale o determinati da tribunali competenti in modo da vincolare nello stesso modo gli armatori e la gente di mare interessati;
c) a verificare che delle misure assicuranti un controllo efficace delle altre condizioni d’impiego a bordo e di altri accordi relativi alla vita di bordo siano, quando un membro non eserciti giurisdizione effettiva, concordati tra gli armatori o le loro organizzazioni ed organizzazioni di gente di mare costituite conformemente alle disposizioni fondamentali della convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948, e della convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949;
d) a fare in modo:
i) che esistano delle procedure adeguate, sottoposte alla supervisione generale dell’autorità competente e facenti seguito, ove occorra, a consultazioni tripartite tra tale autorità e le organizzazioni rappresentative di armatori e di gente di mare, riguardanti il reclutamento di gente di mare su navi immatricolate sul proprio territorio e riguardanti l’esame dei reclami depositati in merito;
ii) che esistano delle procedure adeguate, sottoposte alla supervisione generale dell’autorità competente facenti seguito, ove occorra, a consultazioni tripartite tra tale autorità e le organizzazioni rappresentative di armatori e di gente di mare riguardanti l’esame di ogni reclamo relativo all’ingaggio e formulato se possibile al momento dell’ingaggio stesso, sul proprio territorio, di gente di mare della propria nazionalità su navi immatricolate in un paese straniero e ad assicurarsi che tali reclami, come ogni reclamo relativo all’ingaggio e formulato se possibile al momento dell’ingaggio stesso, sul proprio territorio, di gente di mare straniera su navi immatricolate in un paese straniero, siano prontamente trasmesse dall’autorità competente, all’autorità competente del paese nel quale è immatricolata la nave, unitamente ad una copia al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro;
e) a fare in modo che la gente di mare impegnata in navi immatricolate sul proprio territorio sia convenientemente qualificata o addestrate alle funzioni per le quali è reclutata, tenuto conto della raccomandazione sulla formazione professionale della gente di mare del 1970;
f) a verificare mediante ispezione od altri mezzi adeguati che le navi immatricolate sul proprio territorio siano conformi alle convenzioni internazionali del lavoro applicabili in vigore che esso abbia ratificate, alla legislazione richiesta dal comma a) del presente articolo e, nella misura in cui, tenuto conto della legislazione nazionale, lo si considera appropriato, alle convenzioni collettive;
g) ad effettuare una inchiesta ufficiale su tutti gli incidenti marittimi gravi riguardanti delle navi immatricolate sul proprio territorio, in particolare quando vi siano feriti o perdite di vite umane, il rapporto finale di tale inchiesta dovendo normalmente essere reso pubblico.

Articolo 3
Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione informerà, nella misura del possibile, i propri cittadini dei problemi che possono risultare da un ingaggio su di una nave immatricolata in uno stato che non abbia ratificato la detta convenzione, sino a quando non abbia acquisito la convinzione che vengono applicate delle norme equivalenti a quelle fissate dalla presente convenzione. Le misure adottate a tale effetto dallo Stato che ratifica la presente convenzione non dovranno essere in contraddizione con il principio della libera circolazione dei lavoratori stipulato dai trattati dei quali questi due Stati possono essere parti.

Articolo 4
1. Se un Membro che abbia ratificato la presente convenzione e nel cui porto la nave faccia scalo nel normale corso della propria attività o per un motivo inerente a ragioni operative riceve un reclamo o acquisisce la prova che tale nave non è conforme alle norme figuranti nella presente convenzione dopo che questa sarà entrata in vigore, può indirizzare un rapporto al governo del paese nel quale la nave è immatricolata, unitamente ad una copia inviata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e adottare le misure necessarie per normalizzare ogni situazione che si sia creata a bordo e che costituisce un evidente pericolo per la sicurezza o la salute.
2. Nell’adottare tali misure, il Membro dovrà informare immediatamente il più vicino rappresentante marittimo, consolare o diplomatico dello Stato di bandiera e chiedere a tale rappresentante di essere presente se possibile, inoltre non dovrà indebitamente trattenere o imporre ritardi alla nave.
3. Ai fini del presente articolo, per «reclamo» si intende ogni informazione sottoposta da un membro dell’equipaggio, da un ente professionale, da una associazione, da un sindacato, o generalmente, da ogni persona che abbia interesse alla sicurezza della nave, anche sotto l’aspetto dei rischi relativi alla sicurezza o alla salute del suo equipaggio.

Articolo 5
1. La presente convenzione è aperta alla ratifica dei Membri che sono parti degli strumenti internazionali qui sotto elencati o, per quanto attiene a quelli previsti dal comma c), ne hanno applicato le disposizioni:
a) la convenzione internazionale per la salvaguardia delle vite umane in mare del 1960 o del 1974, od ogni convenzione di revisione di queste due convenzioni;
b) la convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 ed ogni convenzione comportante la revisione della stessa;
c) le norme internazionali per prevenire gli abbordaggi in mare del 1960, o la convenzione sulle norme internazionali per prevenire gli abbordaggi in mare del 1972, od ogni convenzione che comporti la revisione di tali strumenti internazionali.
2. La presente convenzione è inoltre aperta alla ratifica di ogni Membro che si impegni, al momento della detta ratifica a soddisfare le condizioni alle quali il paragrafo precedente subordina la ratifica e che non abbia ancora adempito.
3. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 6
1. La presente convenzione vincolerà unicamente i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. La convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui le ratifiche di almeno dieci Membri aventi insieme un tonnellaggio lordo del 25 per cento della flotta mercantile mondiale saranno state registrate.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà registrata.

Articolo 7
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avrà efficacia un anno dopo la registrazione.
2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 8
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
2. Quando saranno state soddisfatte le condizioni enunciate al precedente paragrafo 2 dell’articolo 6, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 9
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, delle informazioni complete relativamente a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 10
Ogni qualvolta che lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e studierà se sarà il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 11
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione comportante una revisione, implicherebbe a pieno diritto nonostante il precedente articolo 7, la denuncia immediata della presente convenzione, subordinatamente al fatto che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione resterebbe in vigore in ogni caso nella sua forma e contenuto per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 12
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

ALLEGATO 

Convenzione (n. 138) sull’età minima, 1973, o Convenzione (n. 58) sulla età minima (lavoro marittimo) riveduta, 1936, o Convenzione (n. 7) sull’età minima (lavoro marittimo), 1920;
Convenzione (n. 55) sugli obblighi dell’armatore in caso di malattia o di incidente di gente di mare, 1936, o Convenzione (n. 56) sull’assicurazione-malattie della gente di mare, 1936, o
Convenzione (n. 130) circa le cure mediche e le indennità di malattie, 1969;
Convenzione (n. 73) sull’esame medico della gente di mare, 1946;
Convenzione (n. 134) sulla prevenzione degli incidenti (gente di mare), 1970 (articoli 4 e 7);
Convenzione (n. 92) sull’alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949;
Convenzione (n. 68) sull’alimentazione e il servizio di tavola (equipaggi delle navi), 1946 (articolo 5);
Convenzione (n. 53) sui brevetti di capacità degli ufficiali, 1936 (articoli 3 e 4) [Nota: nel caso in cui lo stretto rispetto delle norme pertinenti della Convenzione sui brevetti di capacità degli ufficiali, 1936, ponesse dei problemi suscettibili di recar pregiudizio ai sistemi ed alle procedure stabilite da uno Stato per il rilascio dei brevetti di capacità, il principio di equivalenza sostanziale si applicherà affinché non sia in conflitto con gli accordi assunti dallo Stato in tale campo] ;
Convenzione (n. 22) sul contratto d’ingaggio dei marinai, 1926;
Convenzione (n. 23) sul rimpatrio dei marinai, 1926;
Convenzione (n. 87) sulla libertà sindacale e la protezione dei diritti sindacali, 1948;
Convenzione (n. 98) sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 159
Entrata in vigore: 28 Novembre 1981

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