Convenzione ILO C111 del 04 giugno 1958
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Convenzione ILO C111 del 04 giugno 1958
ID 14373 | 24.08.2021
Convenzione ILO C111 Discriminazione (impiego e professione), 1958.
Ginevra, 04 giugno 1958
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1958, nella sua quarantaduesima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla discriminazione in materia d’impiego e di professione, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia afferma che tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla razza, dalla fede, dal sesso, hanno diritto di perseguire il proprio progresso materiale e il proprio sviluppo spirituale in condizioni di libertà e di dignità, di sicurezza economica e con uguali possibilità, Considerato inoltre che la discriminazione costituisce una violazione dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adotta oggi ventotto giugno millenovecentocinquantotto, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958.
Articolo 1
1. Ai fini della presente convenzione, il termine «discriminazione» comprende:
a) ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica, la discendenza nazionale o l’origine sociale, che ha per effetto di negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d’impiego o di professione;
b) ogni altra distinzione, esclusioni o preferenza che abbia per effetto di negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d’impiego o di professione, che potrà essere precisata dallo Stato membro interessato sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, ed altri organismi appropriati.
2. Le distinzioni, le esclusioni e le preferenze fondate sulle qualificazioni che si esigono per un impiego determinato non sono considerate discriminazioni.
3. Ai fini della presente convenzione, le parole «impiego» e «professione» comprendono l’accesso alla formazione professionale, l’accesso all’impiego e alle differenti professioni, e le condizioni di impiego.
Articolo 2
Ogni Stato membro per il quale la presente convenzione è in vigore s’impegna a formulare e ad applicare una politica nazionale tendente a promuovere, con metodi adatti alle circostanze e agli usi nazionali, l’uguaglianza di possibilità e di trattamento in materia d’impiego e di professione, al fine di eliminare qualsiasi discriminazione in questa materia.
Articolo 3
Ogni Stato membro per il quale la presente convenzione è in vigore, deve, con metodi adatti alle circostanze e agli usi nazionali:
a) cercare di ottenere la collaborazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e degli altri organismi idonei, per favorire l’accettazione e l’applicazione di questa politica;
b) promulgare leggi e incoraggiare programmi di educazione rivolti ad assicurare questa accettazione ed applicazione;
c) abrogare ogni disposizione legislativa e modificare ogni disposizione o prassi amministrativa contraria a detta politica;
d) assicurare l’applicazione di questa politica nelle attività dei servizi di orientamento professionale, di formazione professionale e di collocamento sottoposti al controllo di una autorità nazionale;
e) indicare nei propri rapporti annuali sull’applicazione della convenzione, le misure adottate conformemente a questa politica ed i risultati ottenuti.
Articolo 4
Non sono considerate discriminazioni tutte le misure riguardanti una persona che sia legittimamente sospettata di dedicarsi ad una attività dannosa alla sicurezza dello Stato o che effettivamente svolga detta attività, purché essa abbia il diritto di ricorrere ad un organismo competente stabilito secondo la prassi nazionale.
Articolo 5
1. Le misure speciali di protezione o di assistenza previste nelle altre convenzioni o raccomandazioni adottate dalla Conferenza Internazionale del Lavoro non sono considerate discriminazioni.
2. Ogni Stato membro, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, può definire non discriminatorie tutte le altre misure speciali tendenti a tener conto dei bisogni particolari di individui nei confronti dei quali è riconosciuta necessaria una protezione o una assistenza particolare per ragioni quali il sesso, l’età, l’invalidità, gli impegni di famiglia o il livello sociale o culturale.
Articolo 6
Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione s’impegna ad applicarla nei territori non metropolitani conformemente alle disposizioni dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Articolo 7
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Articolo 8
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.
Articolo 9
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.
Articolo 10
1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 11
Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.
Articolo 12
Ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o parziale.
Articolo 13
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 9 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 14
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 06 Febbraio 1963, n. 405
Entrata in vigore: 15 Giugno 1960
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