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DM 37/2008: Allegati obbligatori DiCo Impianti

ID 7692 | | Visite: 211134 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/7692

Dichiarazione di Conformit  Impianti  Allegati obbligatori

DM 37/2008: Allegati tecnici obbligatori  (ATO) Dichiarazione di Conformità Impianti (DiCo)

ID 7692 | 02.02.2019 Documento completo in allegato

In allegato tutti i Modelli per gli allegati obbligatori, aggiornati alla data, per tipologia di impianto, da allegare alla Dichiarazione di Conformità (parte integrante):

DM 37/2008 - Allegati obbligatori DiCo Impianti Rev. 00 2019
A. Linee guida CIG n. 1 2018
B. Linee guida CIG n. 11 2018
C. Dichiarazione Conformità Impianto | Certifico Srl
D. Dichiarazione Conformità Impianto Imprese non installatrici | Certifico Srl
00. Modulo Dichiarazione di Conformità
01. Moduli Allegati GAS conforme Delibera 40/2014
02. Moduli Allegati settore Elettrico
03. Moduli Allegati settore Termoidraulico
04. Moduli Allegati settore GAS
04.1 Allegato I/40 -  Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto
04.2 Modulo Rapporto Tecnico di Compatibilità

Gli allegato obbligatori sono elencati nella nota 5 al modello della DiCo, allegato I e allegato II del DM 37/2008.

Allegati obbligatori (*):

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (1);
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati (2);
- schema dell’impianto realizzato (3);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (4);
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
- attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (5)

Allegati facoltativi (*) (6)

Documento completo in allegato

DM 37 2008 Allegati Obbligatori DicO

Note (*)

(1) Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

(2) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6.

La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas ove previsto):

1) numero, tipo e potenza degli apparecchi;
2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali;
3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione:
4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove necessario

(3) Per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera).

Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

(4) I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso in cui parti dell’impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

(5) Se nell’impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell’Unione europea o che sia parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all’albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l’analisi dei rischi connessi con l’impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell’arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell’impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.

(6) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull’impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

(*) Estratto da Allegato I e II DM 37/2008 

Contenuti obbligatori della relazione (2)

(2) La nota 5 al modello della DiCo (nella news il punto (2)), rappresenta l’unico elemento obbligatorio che il Legislatore offre come traccia per la relazione. In essa è scritto che “La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
...

L’allegato (2) denominato “relazione con tipologie dei materiali utilizzati” rappresenta il più importante documento della DiCo paragonabile, per complessità e responsabilità solo al progetto.

Infatti, come il progettista deve indicare nella sua relazione tecnica il “particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e…omissis. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare omissis…”, anche l’installatore deve dare prova dell’installazione di materiali e componenti conformi alla regola d’arte in un apposito documento. Ciò è scritto anche nella guida CEI 0-3 (**) ove si afferma nell’introduzione che “…omissis il rispetto delle disposizioni di sicurezza deve essere dichiarato dall’impresa installatrice in maniera precisa con la dichiarazione di conformità…omissis.“.

La differenza è che mentre il progettista si limita ad indicare le caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare unitamente al loro posizionamento nello spazio, l’installatore deve elencarli, giustificarne la conformità alla regola dell’arte e “l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione”.

Il DM 37/2008 in riferimento alla DiCo, all’art. 7 comma 1 del decreto riporta”…di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5”. 

Come "parte integrante" l'assenza degli Allegati obbligatori, "inficiano" la DiCo.

DM 37/2008

...
Art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. 

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

Obbligo progetto
Rif. Art.5 tipo di impianto Utenza
a)

impianti di produzione, 
trasformazione, 
trasporto, 
distribuzione, 
utilizzazione dell'energia elettrica, 
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative P. > 6Kw.
- utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq.
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, 

- con potenza complessiva resa dagli alimentatori inferiore a 1200 VA se collegati ad impianti per i quali è obbligatorio il progetto;
- con potenza complessiva resa dagli alimentatori superiore a 1200 VA.

c) impianti di produzione, 
trasformazione, 
trasporto, 
distribuzione, 
utilizzazione dell'energia elettrica, 
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando:
- - le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, 
- - le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq; 
d impianti elettrici relativi ad unità immobiliari

- provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI
- locali adibiti ad uso medico;
- pericolo di esplosione (1) 
- maggior rischio di incendio (2)

d impianti di protezione da scariche atmosferiche - edifici di volume superiore a 200 mc;
e impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere - impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione
f impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento 
e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
- dotati di canne fumarie collettive ramificate;
- impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; 
g impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, 
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw;
- dotati di canne fumarie collettive ramificate;
- impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; 
h impianti di protezione antincendio - inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi;
- quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4;
- apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Note Tabella

(1) Luoghi con pericolo d'esplosione: I luoghi di lavoro ove lavorazione e materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi possono essere individuati tra quelli a rischio di incendio elevato secondo i criteri stabiliti nel DM 10 marzo 1998 (Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24/02/2000)
(2) Luoghi a maggior rischio di incendio (MARCI): Attività di cui al DPR 151/2011 se si verificano le condizioni CEI 64-8/7 751.03.1.1
...
Si veda Documento: Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione

Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.

3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Art. 7. Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.

2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.

5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.



Documenti Allegati

DM 37/2008 - Allegati obbligatori DiCo Impianti Rev. 00 2019
A. Linee guida CIG n. 1 2018

B. Linee guida CIG n. 11 2018
C. Dichiarazione Conformità Impianto | Certifico Srl
D. Dichiarazione Conformità Impianto Imprese non installatrici | Certifico Srl
00. Modulo Dichiarazione di Conformità
01. Moduli Allegati GAS conforme Delibera 40/2014
02. Moduli Allegati settore Elettrico
03. Moduli Allegati settore Termoidraulico
04. Moduli Allegati settore GAS
04.1 Allegato I/40 -  Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto
04.2 Modulo Rapporto Tecnico di Compatibilità
______

00. Modulo Dichiarazione di Conformità

00.Modello Dichiarazione di Conformità DiCo compilabile Imprese

n.  Tipologia Impianti Norma
A Elettrici CEI 0-3, CEI 03;V1(**)
B Elettronici CEI 0-3 CEI 0-3, CEI 03;V1(**)
C Riscaldamento/Climatizzazione ---
D Gas Deliberazione 40/2014/R/gas
Linea Guida 1 e 11 del CIG
Italgas
E Idrico/sanitario  
F Sollevamento ---
G Antincendio ----

Nuovo Modulo PDF Compilabile, della Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 37/2008 aggiornato alle modifiche apportate dal DM 19/05/2010 ed elaborato secondo la proposta CIG con l'opzione splittata del Progettista

Definizione allegati:

01. Moduli Allegati GAS conforme Delibera 40/2014

01.1 Modulo compilabile e archiviabile degli allegati obbligatori degli impianti a GAS come delibera 40

02. Moduli Allegati settore Elettrico

Nuovo Modulo compilabile e archiviabile, degli allegati obbligatori degli impianti:

- Elettrico
- Elettronico
- Antincendio Rilevazione

03. Moduli Allegati settore Termoidraulico

Nuovo Modulo compilabile e archiviabile, Proposto da CNA, degli allegati obbligatori degli impianti:

- Riscaldamento
- Climatizzazione - Condizionamento
- Idrico Sanitario

04. Moduli Allegati settore GAS

Iter per Nuovi Impianti a GAS:

1 Realizzazione impianto
2 Verifica Tenuta impianto con aria
Compilazione allegati GAS delibera 40
4
Compilazione allegato I 40 per richiesta contatore
5 Consegna Allegato I 40 + allegati GAS Delib. 40
6 Ispezione Distributore e attivazione Contatore
7 Verifica Tenuta in presenza combustibile
Compilazione Di.Co. DM 37
Consegna Di.Co. + copia allegati GAS Delib. 40  
 
04.1 Allegato I/40 -  Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto

Il presente modulo compilabile è conforme alla Deliberazione 40/2014/R/gas dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico.

Tags: Impianti Abbonati Impianti Dichiarazione di Conformità

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