Convenzione ILO sul lavoro marittimo - MLC 2006
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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) (MLC, 2006)
Update 2019
La Convenzione ILO sul lavoro marittimo – Maritime labour convention MLC 2006, nota come la Carta dei diritti della gente di mare, legge vincolante nel diritto internazionale che stabilisce norme minime di lavoro e di vita per tutti i lavoratori marittimi.
La MLC 2006 è stata adottata nel corso della Conferenza internazionale del Lavoro del febbraio 2006. Stabilisce i diritti dei marittimi e introduce condizioni di vita e di lavoro dignitose intervenendo in merito a età minima, contratti di lavoro, ore di lavoro o di riposo, pagamento dei salari, ferie annuali retribuite, rimpatrio al termine del contratto, cure mediche a bordo, servizi di collocamento, vitto, alloggio e ristorazione, salute e sicurezza, prevenzione degli infortuni e gestione dei reclami.
Nel testo vengono descritti gli standard minimi internazionali che garantiscono il lavoro dignitoso per oltre 1,5 milioni di marittimi in tutto il mondo. In base alle sue prescrizioni, ogni marittimo ha il diritto di ottenere un luogo di lavoro sicuro e protetto che sia conforme alle norme di sicurezza, condizioni di lavoro eque, condizioni decenti di lavoro e di vita a bordo delle navi, tutela della salute, cure mediche, misure di welfare e altre forme di protezione sociale. Un volano inoltre, che mira a promuovere e garantire lo sviluppo di una concorrenza leale tra gli armatori.
La MLC 2006 riguarda tutte le navi di stazza superiore alle 500 tonnellate che operano su rotte nazionali e internazionali. Non si applica alle navi di acque interne, adiacenti alle acque protette o alle zone in cui vigono i regolamenti portuali. Non riguarda inoltre navi impegnate in attività di pesca e operazioni analoghe, navi di costruzione tradizionale quali dhow e giunche e alle navi da guerra o ausiliarie.
Oltre che sulle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori del mare la Convenzione interviene in materia di ispezioni dello Stato di bandiera e di controllo nello Stato di approdo.
Da oggi tutte le navi che battono bandiera di uno dei Paesi che hanno ratificato, se operanti su rotte internazionali dovranno essere in possesso di due documenti specifici: il Certificato marittimo del lavoro (MLC) e la Dichiarazione di conformità del lavoro marittimo (DMLC), documenti che provano che le navi sono in conformità con i requisiti della Convenzione.
Inoltre, anche le navi battenti bandiera di Paesi che non hanno ratificato, al momento dell’ingresso nei porti di Paesi in cui la MLC 2006 è in vigore, saranno soggetti a ispezione per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di vita a bordo.
Al fine di facilitare le attività ispettive e di controllo, l’ILO ha sviluppato linee guida e attività formative per ispettori, funzionari e consulenti legali, che si svolgono regolarmente presso il centro di Formazione internazionale dell’ILO con sede a Torino.
La Convenzione è stata progettata per essere applicabile a livello globale, facile da capire, facilmente aggiornabile e applicata uniformemente.
L’Italia il 12 settembre 2013 ha approvato definitivamente il disegno di legge Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di adeguamento interno.
MLC 2016 - ILO
Ginevra il 23 febbraio 2006
Legge 23 settembre 2013 n. 113
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno.
GU n. 237 del 9 ottobre 2013 - SO n. 68
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Convenzione internazionale lavoro marittimo 2006 - ILO Amd 2016.pdf ILO 2019 |
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