Slide background




Legge 15 gennaio 2021 n. 4

ID 12675 | | Visite: 4981 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/12675

Legge 15 gennaio 2021 n  4

Legge 15 gennaio 2021 n. 4

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

(GU n.20 del 26.01.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2021

...

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 a sessione della Conferenza generale dell’OIL.

Art. 2. Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14 della Convenzione stessa.
_______

CONVENZIONE SULL’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA E DELLE MOLESTIE NEL MONDO DEL LAVORO

[...]

Articolo 2

1. La presente Convenzione protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi i lavoratori come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego e i candidati a un lavoro, e individui che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di un datore di lavoro.
2. La presente Convenzione si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell’economia formale e informale, in aree urbane o rurali.

Articolo 3

La presente Convenzione si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro:
a) nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro;
b) in luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;
c) durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro;
d) a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
e) all’interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro;
f) durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Legge 15 gennaio 2021 n. 4.pdf)Legge 15 gennaio 2021 n. 4
 
IT2854 kB1282

Tags: Sicurezza lavoro Lavoratori

Ultimi archiviati Sicurezza

Mar 22, 2024 105

Decreto ministeriale 18 marzo 2024 n. 47

Decreto ministeriale 18 marzo 2024 n. 47 ID 21550 | 22.03.2024 DM MLPS 18 marzo 2024 n. 47 - Aggiornamento composizione Commissione per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti di radioprotezione di cui al decreto del MLPS di concerto con Min. salute, del 9 agosto 2022 ... Articolo unico… Leggi tutto
Cantieri archeologici tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale
Mar 22, 2024 109

Cantieri archeologici: tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale

Sicurezza & Archeologia - Cantieri archeologici: tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale ID 21549 | 22.03.2024 / In allegato Il settore dedicato alla conservazione e alla tutela del patrimonio storico e artistico è caratterizzato da addetti e operatori altamente specializzati, per i quali… Leggi tutto

Più letti Sicurezza