Convenzione ILO C134 del 14 ottobre 1970
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Convenzione ILO C134 del 14 ottobre 1970
ID 14461 | 05.09.2021
Convenzione ILO C134 Prevenzione infortuni (marittimi), 1970.
Ginevra, 14 ottobre 1970
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 14 ottobre 1970 per la sua cinquantacinquesima sessione; Preso atto dei termini delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali sul lavoro esistenti, applicabili al lavoro a bordo di navi nonché nei porti e concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro dei marittimi, e in particolare dei termini della raccomandazione sull’ispezione del lavoro (marittimi), 1926; della raccomandazione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, 1929; della convenzione sulla protezione degli scaricatori contro gli infortuni (riveduta), 1932; della convenzione sulle visite mediche dei marittimi, 1946, e della convenzione come pure della raccomandazione sul controllo delle macchine, 1963; Preso atto dei termini della convenzione sulla salvaguardia della vita umana per mare, 1960, e della regolamentazione in allegato alla convenzione internazionale sulle linee mercantili, riveduta, 1966, che prevedono un certo numero di misure di sicurezza da adottare a bordo delle navi onde garantire la salvaguardia di coloro che vi lavorano; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla prevenzione degli infortuni a bordo delle navi in navigazione e nei porti, tema che figura al punto cinque dell’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una convenzione internazionale; Considerato che per il successo dell’azione intrapresa nel campo della prevenzione degli infortuni a bordo di navi è necessario mantenere una stretta collaborazione, nei rispettivi campi, fra l’Organizzazione internazionale del Lavoro e l’Organizzazione intergovernativa di consulenza sulla navigazione marittima; Considerato che le seguenti norme sono pertanto state elaborate in collaborazione con l’Organizzazione intergovernativa di Consulenza sulla Navigazione marittima, e che ci si propone di perseguire la collaborazione con detta organizzazione per l’applicazione di tali norme, adotta, oggi trenta ottobre millenovecentosettanta, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sulla prevenzione degli infortuni (marittimi), 1970.
Articolo 1
1. Ai fini della presente convenzione, il termine «marittimi» si applica a chiunque presti, a qualsiasi titolo, servizio a bordo di una nave, che non sia nave da guerra, registrata in un territorio per il quale vige la presente convenzione e normalmente adibita alla navigazione marittima.
2. Ove sorgano dubbi circa l’inclusione di talune categorie di persone fra i marittimi, la questione sarà risolta in ciascun paese dalla competente autorità, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.
3. Ai fini della presente convenzione, l’espressione «infortuni sul lavoro» si applica agli infortuni di cui sono vittime i marittimi in ragione e nell’adempimento del loro lavoro.
Articolo 2
1. In ogni paese marittimo, la competente autorità dovrà adottare le necessarie misure affinché gli infortuni sul lavoro siano oggetto di opportune inchieste e rapporti e affinché vengano predisposte e vagliate dettagliate statistiche su tali infortuni.
2. Ogni infortunio sul lavoro dovrà essere segnalato e le statistiche non si limiteranno ai soli. infortuni mortali o agli infortuni coinvolgenti la stessa nave.
3. Le statistiche verteranno sul numero, sulla natura, sulle cause e sulle conseguenze degli infortuni sul lavoro e specificheranno in quale parte della nave — il ponte, la sala macchine o i locali adibiti ai servizi generali, ad esempio — ed in quale luogo — in mare o in un porto, ad esempio — l’incidente si è verificato.
4. La competente autorità dovrà avviare un’inchiesta sulle cause e sulle circostanze degli infortuni sul lavoro implicanti perdita di vite umane o gravi lesioni personali, come pure su tutti gli altri infortuni contemplati dalla legge nazionale.
Articolo 3
Onde disporre di solide basi per la prevenzione degli infortuni connessi ai rischi propri dei servizi marittimi, ricerche dovranno essere promosse sull’evoluzione in genere di questo tipo di infortuni e sui rischi messi in luce dalle statistiche.
Articolo 4
1. Disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere contemplate in testi di legge, raccolte di direttive o altri appositi strumenti.
2. Tali disposizioni verteranno su tutte le disposizioni di carattere generale relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene del lavoro suscettibili di applicazione al lavoro dei marittimi e dovranno precisare le misure da adottare per la prevenzione degli infortuni legati all’esercizio del mestiere di marittimo.
3. Tali disposizioni dovranno vertere in particolare sui seguenti punti:
a) disposizioni generali e disposizioni di base;
b) aspetti strutturali delle navi;
c) macchinari;
d) speciali misure di sicurezza al di sopra e al di sotto dei ponti;
e) materiale di carico e scarico;
f) prevenzione ed estinzione degli incendi;
g) ancore, catene e cavi;
h) carichi pericolosi e zavorre;
i) attrezzature individuali di protezione.
Articolo 5
1. Le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni contemplate all’articolo 4 dovranno chiaramente indicare l’obbligo della loro applicazione da parte di armatori, marittimi ed altre persone interessate.
2. In genere, all’obbligo per l’armatore di fornire materiale protettivo o altri dispositivi di prevenzione infortuni dovranno corrispondere disposizioni in virtù delle quali ai marittimi sarà fatto obbligo di utilizzare detto materiale e detti dispositivi e di rispettare le misure di prevenzione loro predisposte.
Articolo 6
1. Opportune misure dovranno essere adottate onde garantire, con ispezioni o altri mezzi, la messa in applicazione delle disposizioni contemplate all’articolo 4.
2. Opportune misure dovranno essere adottate affinché siano rispettate le disposizioni di cui all’articolo 4.
3. Le autorità incaricate dell’ispezione e del controllo dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 dovranno avere dimestichezza con il lavoro marittimo ed i suoi usi.
4. Onde facilitare l’applicazione delle disposizioni contemplate all’articolo 4, il testo o una sintesi di queste disposizioni dovranno essere posti all’attenzione dei marittimi, ad esempio tramite la loro affissione a bordo, in punti ben visibili.
Articolo 7
Disposizioni dovranno essere prese per la nomina di una o più persone qualificate o per la costituzione di un comitato qualificato composto di membri dell’equipaggio, responsabili, sotto l’autorità del comandante, della prevenzione infortuni.
Articolo 8
1. Programmi di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere predisposti dalla competente autorità in collaborazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi.
2. L’attuazione di questi programmi dovrà avvenire in modo che la competente autorità, gli altri organismi interessati, gli armatori, i marittimi o chi per loro vi prendano parte attiva.
3. In particolare saranno create commissioni miste, nazionali o locali, con compiti di prevenzione infortuni, o speciali gruppi di lavoro in cui saranno rappresentate le organizzazioni degli armatori e dei marittimi.
Articolo 9
1. La competente autorità dovrà favorire e, per quanto possibile, tenuto conto delle condizioni proprie di ogni paese, prevedere l’inclusione dell’insegnamento relativo alla prevenzione infortuni e all’igiene del lavoro nei programmi dei centri di formazione professionale destinati ai marittimi delle diverse categorie e funzioni ; tale insegnamento dovrà rientrare nei programmi stessi di insegnamento professionale.
2. Inoltre, dovranno essere prese le più opportune misure, ad esempio con avvertenze ufficiali contenenti le necessarie istruzioni, onde attirare l’attenzione dei marittimi su determinati rischi.
Articolo 10
I Membri dovranno adoperarsi, ricorrendo ove necessario all’aiuto di organizzazioni. intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali, ad uniformare al massimo le varie altre disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Articolo 11
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Articolo 12
1. La presente convenzione non vincolerà che i membri della Organizzazione internazionale del Lavoro i cui strumenti di ratifica siano stati registrati dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che gli strumenti di ratifica di due membri saranno stati registrati dal Direttore generale.
3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Articolo 13
1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadete dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà affetto solo un anno dopo la sua registrazione.
2. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della propria facoltà di denuncia contemplata dal presente articolo, dovrà ritenersi vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio secondo i termini previsti dal presente articolo.
Articolo 14
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro l’avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica nonché delle denunce pervenutegli dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione del secondo strumento di ratifica pervenutogli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.
Articolo 15
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, dati completi in merito a tutte le ratifiche e denunzie da lui registrate in conformità dei precedenti articoli.
Articolo 16
Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua globale o parziale revisione.
Articolo 17
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda globalmente o parzialmente la presente convenzione, e salvo che sia diversamente disposto dalla nuova convenzione:
a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un Membro comporterà, di diritto, nonostante l’articolo 13 di cui sopra, l’immediata denuncia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta a ratifica da parte dei Membri.
2. La presente convenzione resterà tuttavia in vigore nella sua forma e portata per quei Membri che l’hanno ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.
Articolo 18
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: 17 Febbraio 1973
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