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Convenzione ILO C182 del 01 giugno 1999

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Convenzione ILO C182 del 01 giugno 1999

ID 14757 | 16.10.2021

Convenzione ILO C182 Forme peggiori di lavoro minorile, 1999.

Ginevra, 01 giugno 1999

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunita il 1º giugno 1999 per l’ottantasettesima sessione, Considerata la necessità di adottare nuovi strumenti miranti alla proibizione e all’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile come priorità assoluta dell’azione nazionale e internazionale, ivi incluse la cooperazione e l’assistenza internazionali, allo scopo di completare la Convenzione e la Raccomandazione sull’età minima per l’ammissione al lavoro, del 1973, che rimangono gli strumenti fondamentali per quanto riguarda il lavoro minorile, Considerato che l’effettiva eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile richiede un’azione onnicomprensiva e immediata, che tenga conto dell’importanza dell’istruzione di base gratuita e della necessità di sottrarre a tutte queste forme di lavoro i minori in questione e di provvedere alla loro riabilitazione e al loro reinserimento sociale, prendendo anche in considerazione i bisogni delle famiglie, Richiamando la Risoluzione relativa all’eliminazione del lavoro minorile adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro durante la sua 83a sessione, nel 1996, Riconoscendo che la povertà è una rilevante concausa del lavoro minorile e che la soluzione a lungo termine va cercata in una crescita economica sostenuta che conduca al progresso sociale ed in particolare l’alleviamento della povertà e l’istruzione universale, Richiamando la Convenzione sui diritti dell’infanzia, adottata dall’Assemblea generale della Nazioni Unite il 20 novembre 1989, Richiamando la Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e diritti fondamentali sul lavoro ed il suo follow-up, adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro riunitasi per la sua 86a sessione nel 1998, Ricordando che alcune delle forme peggiori di lavoro minorile sono trattate in altri strumenti internazionali, in particolare nella Convenzione sul lavoro forzato, del 1930, e nella Convenzione aggiuntiva delle Nazioni Unite sull’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle pratiche analoghe alla schiavitù, del 1956, Avendo deciso di adottare varie proposte riguardanti il lavoro minorile, questione che costituisce il quarto punto dell’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi diciassette giugno millenovecentonovantanove, la convenzione qui appresso, denominata Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999.

Articolo 1
Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione deve prendere misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, con procedura d’urgenza.

Articolo 2
Ai fini della presente Convenzione, il termine «minore» si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni.

Articolo 3
Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «forme peggiori di lavoro minorile» include:
a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l’asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;
b) l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
c) l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti;
d) qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.

Articolo 4
1. I tipi di lavoro cui si fa riferimento nell’articolo 3 d) saranno determinati dalla legislazione nazionale o dall’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e tenuto conto delle relative norme internazionali, in particolare dei paragrafi 3 e 4 della Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999.
2. L’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, deve localizzare l’esistenza dei tipi di lavoro così determinati.
3. La lista dei tipi di lavoro determinati secondo il paragrafo 1 di questo articolo deve essere periodicamente esaminata e ove necessario riveduta, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

Articolo 5
Ogni Membro deve, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, istituire o designare i meccanismi idonei per monitorare l’applicazione dei provvedimenti attuativi della presente Convenzione.

Articolo 6
1. Ogni Membro deve definire ed attuare programmi d’azione volti ad eliminare prioritariamente le forme peggiori di lavoro minorile.
2. Tali programmi d’azione devono essere definiti ed attuati in consultazione con le istituzioni pubbliche competenti e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, tenendo conto, all’occorrenza, delle opinioni di altri gruppi interessati.

Articolo 7
1. Ogni Membro deve prendere tutti i provvedimenti necessari a garantire l’effettiva messa in opera ed applicazione delle disposizioni attuative della presente Convenzione, anche istituendo e applicando sanzioni penali e, all’occorrenza, altre sanzioni.
2. Ogni Membro, tenuto conto dell’importanza dell’educazione per l’eliminazione del lavoro minorile, deve adottare provvedimenti efficaci, con scadenze definite al fine di:
a) impedire che i minori siano coinvolti nelle forme peggiori di lavoro;
b) fornire l’assistenza diretta necessaria ed appropriata per sottrarli alle forme peggiori di lavoro minorile e garantire la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale;
c) garantire l’accesso all’istruzione di base gratuita e, ove sia possibile e opportuno, alla formazione professionale, a tutti i minori che sono stati sottratti alle forme peggiori di lavoro;
d) individuare i minori esposti a rischi particolari ed entrare in contatto diretto con loro;
e) tenere conto della situazione particolare delle bambine e delle adolescenti.
3. Ogni Membro deve designare l’autorità competente preposta all’applicazione delle disposizioni attuative della presente Convenzione.

Articolo 8
I Membri devono prendere le opportune iniziative per fornire reciproca assistenza nell’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, attraverso il rafforzamento della cooperazione e/o dell’assistenza internazionale, che prevedano anche misure di sostegno allo sviluppo economico e sociale, programmi per l’eliminazione della povertà e l’istruzione universale.

Articolo 9
Le ratifiche formali della presente Convenzione devono essere comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro per essere registrate.

Articolo 10
1. La presente Convenzione vincola soltanto quei Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore 12 mesi dopo la data in cui la ratifica di due Membri sarà stata registrata dal Direttore Generale.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro 12 mesi dopo la data in cui la ratifica sia stata registrata.

Articolo 11
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni a partire dalla data in cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, per mezzo di una notifica indirizzata al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, affinché sia da lui registrata. La denuncia entrerà in vigore un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, nell’anno successivo alla scadenza del periodo di dieci anni indicato nel paragrafo precedente, non eserciti il diritto di denuncia previsto dal presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni secondo i termini previsti da questo articolo.

Articolo 12
1. Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia che gli saranno stati comunicati dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data dell’entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 13
Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione in conformità all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, tutti i particolari delle ratifiche e degli atti di denuncia registrati dal Direttore Generale in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 14
Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza Generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di mettere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 15
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione per una revisione totale o parziale della presente e, a meno che la nuova Convenzione non preveda altrimenti:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione di revisione implicherà ipso jure l’immediata denuncia della presente Convenzione, nonostante le disposizioni dell’articolo 11 di cui sopra, se e quando la nuova Convenzione di revisione sarà entrata in vigore;
b) a partire dalla data in cui la nuova Convenzione di revisione entrerà in vigore, la presente Convenzione non sarà più aperta alla ratifica da parte dei Membri.
2. La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e nel suo contenuto attuali per quei Membri che l’hanno ratificata ma che non hanno ratificato la Convenzione di revisione.

Articolo 16
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 25 Maggio 2000 n. 148
Entrata in vigore: 19 Novembre 2000

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