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Convenzione ILO C6 del 29 ottobre 1919

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Convenzione ILO C6 del 29 ottobre 1919

ID 13929 | 06.07.2021

Convenzione ILO C6 Lavoro notturno dei fanciulli (industria), 1919.

Washington, 29 ottobre 1919

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocato dal Governo degli Stati Uniti d'America a Washington, il 29 ottobre 1919, e avendo deciso l'adozione di alcune proposte in merito al "lavoro dei bambini: durante la notte", che fa parte del quarto punto all'ordine del giorno della riunione di Washington della Conferenza, e avendo stabilito che tali proposte assumeranno la forma di una Convenzione internazionale, adotta la seguente Convenzione, che può essere citata come Convenzione sul lavoro notturno dei giovani (industria), 1919, per la ratifica da parte dei membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità con le disposizioni della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine impresa industriale comprende in particolare:
a) miniere, cave e altri lavori per l'estrazione di minerali dalla terra;
b) industrie in cui gli articoli sono fabbricati, alterati, puliti, riparati, decorati, rifiniti, adattati per la vendita, frantumati o demoliti, o in cui i materiali sono trasformati; compresa la costruzione navale e la generazione, trasformazione e trasmissione di elettricità o forza motrice di qualsiasi tipo;
c) costruzione, ricostruzione, manutenzione, riparazione, alterazione o demolizione di qualsiasi edificio, ferrovia, tramvia, porto, molo, molo, canale, via navigabile interna, strada, tunnel, ponte, viadotto, fogna, canale di scolo, pozzo, telegrafico o installazione telefonica, impresa elettrica, lavori a gas, lavori idrici o altri lavori di costruzione, nonché la preparazione o la posa delle fondamenta di tali lavori o strutture;
d) trasporto di passeggeri o merci su strada o su rotaia, compresa la movimentazione di merci presso banchine, banchine, moli e magazzini, ma escluso il trasporto a mano.
2. L'autorità competente in ogni paese definirà la linea di divisione che separa l'industria dal commercio e dall'agricoltura.

Articolo 2
1. I giovani di età inferiore ai diciotto anni non possono essere impiegati durante la notte in alcuna impresa industriale pubblica o privata, o in qualsiasi suo ramo, diversa da un'impresa in cui siano impiegati solo membri della stessa famiglia, salvo quanto di seguito previsto.
2. I giovani di età superiore ai sedici anni possono essere impiegati durante la notte nelle seguenti imprese industriali per lavori che, per la natura del processo, devono essere svolti ininterrottamente giorno e notte:
a) fabbricazione di ferro e acciaio; processi in cui si utilizzano forni a riverbero oa rigenerazione e zincatura di lamiere o fili (eccetto il processo di decapaggio);
b) vetrerie;
c) fabbricazione della carta;
d) fabbricazione di zucchero greggio;
e) lavori di riduzione dell'estrazione dell'oro.

Articolo 3
1. Ai fini della presente Convenzione, per notte si intende un periodo di almeno undici ore consecutive, compreso l'intervallo tra le dieci di sera e le cinque del mattino.
2. Nelle miniere di carbone e di lignite il lavoro può essere svolto nell'intervallo tra le dieci della sera e le cinque del mattino, se l'intervallo è ordinariamente di quindici ore, e comunque non inferiore a tredici ore, separa due periodi di lavoro.
3. Qualora il lavoro notturno nell'industria della panificazione sia vietato a tutti i lavoratori, l'intervallo tra le nove di sera e le quattro del mattino può essere sostituito nell'industria della panificazione con l'intervallo tra le dieci del sera e le cinque del mattino.
4. Nei paesi tropicali in cui il lavoro è sospeso durante le ore centrali della giornata, il periodo notturno può essere inferiore a undici ore se è concesso un riposo compensativo durante il giorno.

Articolo 4
Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicano al lavoro notturno dei giovani di età compresa tra i sedici e i diciotto anni in caso di emergenze non controllabili o prevedibili, che non abbiano carattere periodico e che interferiscano con il normale funzionamento dell'impresa industriale.

Articolo 5
Nell'applicazione della presente Convenzione al Giappone, fino al 1° luglio 1925, l'articolo 2 si applica solo ai giovani di età inferiore a quindici anni e successivamente si applica solo ai giovani di età inferiore a sedici anni.

Articolo 6
Nell'applicazione della presente Convenzione all'India, il termine "impresa industriale" includerà solo "fabbriche" come definito nell'Indian Factory Act, e l'articolo 2 non si applica ai giovani di sesso maschile di età superiore ai quattordici anni.

Articolo 7
Il divieto di lavoro notturno può essere sospeso dal Governo, per i giovani di età compresa tra i sedici ei diciotto anni, quando in caso di grave emergenza l'interesse pubblico lo richieda.

Articolo 8
Le ratifiche formali di questa Convenzione, alle condizioni stabilite nella Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione.

Articolo 9
1. Ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie, protettorati e possedimenti che non sono completamente autonomi:
a) salvo che a causa delle condizioni locali le sue disposizioni siano inapplicabili; o
b) fatte salve le modifiche eventualmente necessarie per adeguare le sue disposizioni alle condizioni locali.
2. Ciascun Membro notificherà all'Ufficio Internazionale del Lavoro l'azione intrapresa nei confronti di ciascuna delle sue colonie, protettorati e possedimenti che non sono completamente autonomi.

Articolo 10
Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro sono state registrate presso l'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro ne informa tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Articolo 11
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notifica sarà emessa dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e sarà allora vincolante solo per quei Membri che avranno registrato le loro ratifiche presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per qualsiasi altro Membro alla data in cui la sua ratifica sarà registrata presso l'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 12
Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna a rendere operative le sue disposizioni non oltre il 1° luglio 1922 e ad intraprendere le azioni necessarie per rendere effettive queste disposizioni.

Articolo 13
Un Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla decorsi dieci anni dalla data della prima entrata in vigore della Convenzione, con atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione. Tale denuncia non avrà effetto prima di un anno dopo la data in cui è stata registrata presso l'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 14
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, l'Organo direttivo dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale una relazione sul funzionamento della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di porre all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione integrale o in parte.

Articolo 15
I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno entrambi fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 29 marzo 1923, n. 1021
Entrata in vigore: 13 giugno 1921

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