Convenzione ILO C150 del 07 giugno 1978
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Convenzione ILO C150 del 07 giugno 1978
ID 14616 | 25.09.2021
Convenzione ILO C150 Amministrazione del lavoro, 1978.
Ginevra, 07 giugno 1978
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 7 giugno 1978 nella sua sessantaquattresima sessione; Richiamandosi ai termini delle vigenti convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro - in particolare della convenzione sull’ispezione del lavoro, 1947, della convenzione sull’ispezione del lavoro (agricoltura), 1969, e della convenzione sul servizio d’impiego, 1948 - che chiedono la messa in atto di talune attività particolari relative all’amministrazione del lavoro; Considerando che è auspicabile adottare strumenti che formulino direttive relative al sistema d’amministrazione del lavoro nel suo insieme; Richiamando i termini della convenzione sulla politica d’impiego, 1964, e della convenzione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975; richiamandosi pure all’obiettivo della piena occupazione convenientemente remunerata e convinta della necessità di adottare una politica di amministrazione del lavoro che sia tale da permettere il raggiungimento di questo obiettivo e dare efficacia agli scopi delle suddette convenzioni; Riconoscendo la necessità di rispettare pienamente l’autonomia delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori; richiamando in proposito i termini delle vigenti convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro che garantiscono la libertà e i diritti sindacali e di organizzazione e di contrattazione collettiva - in particolare la convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948, e la convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949 - e che vietano qualsiasi atto di ingerenza da parte delle pubbliche autorità tale da limitare questi diritti o da intralciarne l’esercizio legale; considerando inoltre che le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori svolgono un ruolo essenziale nel raggiungimento degli obiettivi di progresso economico, sociale e culturale ; Dopo aver deciso d’adottare alcune proposte relative all’amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Dopo aver deciso che queste proposte prenderanno la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventisei giugno millenovecentosettantotto, la convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sull’amministrazione del lavoro, 1978.
Articolo 1
Ai fini della presente convenzione:
a) l’espressione «amministrazione del lavoro» indica le attività della pubblica amministrazione nel settore della politica nazionale del lavoro;
b) l’espressione «sistema di amministrazione del lavoro» indica tutti gli organi della pubblica amministrazione responsabili o incaricati dell’amministrazione del lavoro - che si tratti di amministrazioni ministeriali o di pubbliche istituzioni, inclusi gli organismi parastatali e le amministrazioni regionali o locali o qualsiasi altra forma di amministrazione decentrata - come pure ogni struttura istituzionale stabilita al fine di coordinare le attività di questi organi e di assicurare la consultazione e la partecipazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle loro organizzazioni.
Articolo 2
Ogni Membro che ratifica la presente convenzione può delegare o affidare, ai sensi della legislazione o della prassi nazionali, talune attività d’amministrazione del lavoro ad organismi non statali, specie ad organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, o, se del caso, a rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori.
Articolo 3
Ogni Membro che ratifica la presente convenzione può considerare talune attività, dipendenti dalla sua politica nazionale del lavoro, come facenti parte di questioni che, ai sensi della legislazione o della prassi nazionali, sono regolate con il ricorso a negoziati diretti tra le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori.
Articolo 4
Ogni Membro che ratifica la presente convenzione dovrà, in maniera adeguata alle condizioni nazionali, agire affinché sia organizzato un sistema di amministrazione del lavoro che funzioni in maniera efficace sul suo territorio e che i compiti e le responsabilità attribuiti a tale sistema siano convenientemente coordinati.
Articolo 5
1. Ogni Membro che ratifica la presente convenzione dovrà prendere delle disposizioni adeguate alle condizioni nazionali per assicurare, nel quadro del sistema di amministrazione del lavoro, consultazioni, cooperazione e trattative tra le pubbliche autorità e le organizzazioni più rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, o, se del caso, di rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori.
2. Nella misura in cui è compatibile con la legislazione e la prassi nazionali, queste disposizioni devono essere prese a livello nazionale, regionale e locale come pure nei vari settori di attività economica.
Articolo 6
1. Gli organi competenti in seno al sistema di amministrazione del lavoro dovranno, secondo il caso, essere incaricati della preparazione, dell’attuazione, del coordinamento, del controllo e della valutazione della politica nazionale del lavoro oppure partecipare a ciascuna di queste fasi e, nel quadro della pubblica amministrazione, essere gli strumenti di preparazione e d’applicazione della legislazione che la concretizza.
2. In particolare, dovranno, tenendo conto delle relative norme internazionali del lavoro:
a) partecipare alla preparazione, all’attuazione, al coordinamento, al controllo ed alla valutazione della politica nazionale dell’impiego secondo le modalità previste dalla legislazione e prassi nazionali;
b) studiare costantemente la situazione delle persone che hanno un impiego come pure di quelle che sono disoccupate o sottoccupate, in base alla legislazione e prassi nazionali relative alle condizioni di lavoro, d’impiego e di vita professionale, richiamare l’attenzione sulle carenze e gli abusi constatati in questo settore e sottoporre proposte sui mezzi per rimediarvi;
c) offrire i loro servizi ai datori di lavoro ed ai lavoratori come pure alle loro rispettive organizzazioni, alle condizioni permesse dalla legislazione o prassi nazionali, al fine di favorire, a livello nazionale, regionale, e locale come pure nei vari settori d’attività economica, consultazioni e cooperazione effettive tra autorità e organismi pubblici e le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori come pure tra queste organizzazioni;
d) rispondere alle richieste di pareri tecnici dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle loro rispettive organizzazioni.
Articolo 7
Se le condizioni nazionali lo esigono per soddisfare i bisogni del maggior numero possibile di lavoratori e nella misura in cui tali attività non siano ancora assicurate, ogni Membro che ratifica la presente convenzione dovrà incoraggiare l’estensione, se del caso anche progressiva, delle funzioni del sistema di amministrazione del lavoro in maniera da includervi delle attività che saranno svolte in collaborazione con gli altri organismi competenti e che riguarderanno le condizioni di lavoro e di vita professionale di categorie di lavoratori che, secondo la legge, non sono dei salariati, specialmente:
a) gli agricoltori che non impiegano mano d’opera esterna, i mezzadri e categorie analoghe di lavoratori agricoli;
b) i lavoratori indipendenti che non impiegano mano d’opera esterna, occupati nel settore non strutturato così come si intende nella prassi nazionale;
c) i cooperatori ed i lavoratori delle imprese autogestite;
d) le persone che lavorano in un quadro stabilito dall’uso o dalle tradizioni comunitari.
Articolo 8
Nella misura in cui la legislazione e la prassi nazionali lo permettono, gli organi competenti in seno al sistema d’amministrazione del lavoro dovranno partecipare alla preparazione della politica nazionale nel settore delle relazioni internazionali del lavoro ed alla rappresentanza dello Stato in questo settore come pure alla preparazione delle misure che devono essere all’uopo prese a livello nazionale.
Articolo 9
Nell’intento di assicurare un adeguato coordinamento dei compiti e delle responsabilità del sistema di amministrazione del lavoro secondo la maniera stabilita conformemente alla legislazione o alla prassi nazionali, il Ministero del lavoro od altro organo similare dovrà avere i mezzi per verificare che gli organismi parastatali incaricati di talune attività nel settore dell’amministrazione del lavoro e gli organi regionali o locali ai quali tali attività saranno state delegate agiscano conformemente alla legislazione nazionale e rispettino gli obiettivi loro fissati.
Articolo 10
1. Il personale addetto al sistema d’amministrazione del lavoro dovrà essere composto da persone convenientemente qualificate a svolgere le funzioni loro affidate, che abbiano accesso alla formazione necessaria per l’esercizio di tali funzioni e indipendenti da qualsiasi indebita influenza esterna.
2. Tale personale beneficerà dello statuto, dei mezzi materiali e delle risorse finanziarie necessarie per un efficace esercizio delle sue funzioni.
Articolo 11
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che procederà alla loro registrazione.
Articolo 12
1. La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la ratifica.
Articolo 13
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni, dopo la data dell’iniziale entrata in vigore della convenzione, mediante atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e che egli registrerà. La denuncia avrà effetto solo dopo un anno dalla sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, passato un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 14
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutte le denunce che gli saranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale attirerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 15
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e atti di denuncia che egli avrà registrati in base agli articoli precedenti.
Articolo 16
Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e esaminerà l’opportunità di inserire all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 17
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che, in parte o in tutto, modificasse la presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione di modifica comporterebbe di pieno diritto, malgrado l’articolo 13, la denunzia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione modificata sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione modificata, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrà in tutti i casi in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l’abbiano ratificata e che non abbiano ratificato la convenzione modificata.
Articolo 18
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Novembre 1984, n. 862
Entrata in vigore: 11 Ottobre 1980
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