Convenzione ILO C141 del 04 giugno 1975
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Convenzione ILO C141 del 04 giugno 1975
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Convenzione ILO C141 Organizzazione lavoratori agricoli, 1975.
Ginevra, 04 giugno 1975
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 4 giugno 1975, nella sua sessantesima sessione; Avendo riconosciuto che, data la loro importanza nel mondo, è urgente annunciare i lavoratori agricoli ai compiti di sviluppo economico e sociale, per migliorare in modo durevole ed efficace le loro condizioni di vita e di lavoro; Rilevato che, in numerosi paesi del mondo e particolarmente in quelli in via di sviluppo, la terra viene utilizzata in maniera del tutto insufficiente e la manodopera è largamente sottooccupata, e che tali fatti esigono che i lavoratori rurali siano incoraggiati a sviluppare organizzazioni libere, suscettibili di sviluppo e in grado di proteggere e difendere gli interessi dei propri membri e di garantire il loro contributo effettivo allo sviluppo economico e sociale; Considerato che l’esistenza di simili organizzazioni può e deve contribuire ad attenuare la carenza persistente di derrate alimentari in varie parti del mondo; Riconoscendo che la riforma agraria è, in molti paesi in via di sviluppo, un fattore essenziale per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli e quindi che le organizzazioni di tali lavoratori dovrebbero cooperare e partecipare attivamente al processo di questa riforma; Ricordando i termini delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti - in particolar modo la convenzione sul diritto di associazione (agricoltura), 1921, la convenzione sulla libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, 1948, e la convenzione sul diritto di organizzare e di contrattazione collettiva, 1949 - le quali affermano il diritto di tutti i lavoratori, compresi quelli rurali, di creare organizzazioni libere e indipendenti, nonché le disposizioni contenute in numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro applicabili ai lavoratori agricoli, che chiedono tra l’altro che le organizzazioni di lavoratori partecipino alla loro applicazione; Rilevato che le Nazioni Unite e le istituzioni specializzate, in particolare l’Organizzazione internazionale del Lavoro e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, dimostrano tutte interesse per la riforma agraria e lo sviluppo rurale; Rilevato che le norme che seguono sono state elaborate in cooperazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e che, per evitare doppioni, la cooperazione con tale organizzazione e le Nazioni Unite verrà perseguita, al fine di promuovere e garantire l’applicazione di tali norme; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alle organizzazioni di lavoratori rurali ed al loro ruolo nello sviluppo economico e sociale, argomento che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventitré giugno millenovecentosettantacinque, la convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sulle organizzazioni di lavoratori agricoli, 1975.
Articolo 1
La presente convenzione si applica a tutti i tipi di organizzazioni di lavoratori agricoli, comprese quelle che non sono limitate a questi lavoratori, ma che li rappresentano.
Articolo 2
1. Ai fini della presente convenzione, l’espressione «lavoratori agricoli», designa tutte le persone che esercitano, nelle zone rurali, una attività agricola, artigianale od altra, assimilata o connessa, sia che si tratti di salariati, o, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, di persone che lavorino in proprio, ad esempio, affittuari agricoli, mezzadri o piccoli coltivatori diretti.
2. La presente convenzione si applica soltanto a coloro, tra gli affittuari, mezzadri o piccoli coltivatori diretti la cui principale fonte di reddito sia l’agricoltura e che lavorino essi stessi la terra, con il solo ausilio dei familiari o facendo ricorso a terzi a titolo meramente occasionale, e che:
a) non occupino manodopera in modo permanente, o;
b) non occupino manodopera stagionale numerosa, o;
c) non facciano coltivare le loro terre da mezzadri o affittuari.
Articolo 3
1. Tutte le categorie di lavoratori agricoli, siano essi salariati o persone che lavorano in proprio, hanno il diritto, senza previa autorizzazione, di costituire organizzazioni di loro scelta, come anche di iscriversi a tali organizzazioni, all’unica condizione di attenersi agli statuti delle organizzazioni stesse.
2. I principi della libertà sindacale dovranno essere osservati pienamente; le operazioni di lavoratori agricoli dovranno essere indipendenti e fondate su basi volontarie, e non dovranno essere sottoposte ad alcuna ingerenza, coercizione o misura repressiva.
3. L’acquisizione della personalità giuridica da parte delle organizzazioni di lavoratori agricoli non può essere subordinata a condizioni tali da mettere in causa l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. Nell’esercizio dei diritti loro riconosciuti dal presente articolo, i lavoratori agricoli e le loro rispettive organizzazioni sono tenuti, come pure le altre persone o collettività organizzate, a rispettare la legalità.
5. La legislazione nazionale non dovrà pregiudicare, né essere applicata in modo da pregiudicare le garanzie previste dal presente articolo.
Articolo 4
Uno degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo rurale dovrà essere quello di facilitare la creazione e lo sviluppo, su base volontaria, di organizzazioni di lavoratori agricoli, forti e indipendenti, quale mezzo efficace per assicurare a detti lavoratori, senza discriminazione - ai sensi della convenzione sulla discriminazione (occupazione e professione), 1958 - la partecipazione allo sviluppo economico e sociale ed il beneficio dei vantaggi che ne derivano.
Articolo 5
1. Onde consentire alle organizzazioni di lavoratori agricoli di svolgere il loro ruolo nello sviluppo economico e sociale, ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione dovrà adottare ed attuare una politica diretta ad incoraggiare tali organizzazioni, tra l’altro al fine di eliminare gli ostacoli che si oppongono alla loro creazione, al loro sviluppo ed all’esercizio delle loro lecite attività, come anche le discriminazioni di natura legislativa e amministrativa di cui le organizzazioni di lavoratori rurali ed i loro membri potrebbero essere oggetto.
2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione dovrà assicurarsi che la legislazione nazionale non ostacoli, tenuto conto delle condizioni proprie del settore rurale, la costituzione e lo sviluppo di organizzazioni di lavoratori agricoli.
Articolo 6
Dovranno essere adottate disposizioni al fine di promuovere la comprensione più larga possibile della necessità di sviluppare le organizzazioni di lavoratori agricoli ed il contributo che esse possono dare ad un miglioramento delle possibilità di occupazione e delle condizioni generali di lavoro e di vita nelle zone rurali, nonché all’incremento ed a una migliore distribuzione del reddito nazionale.
Articolo 7
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrate.
Articolo 8
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Articolo 9
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data iniziale dell’entrata in vigore della convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La denunzia avrà effetto dopo un anno dalla data di registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dallo scadere del periodo decennale menzionato nel paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo decennale, alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 10
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri della Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 11
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati, conformemente ai precedenti articoli.
Articolo 12
Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione, totale o parziale.
Articolo 13
1. Ove la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 9 di cui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe comunque in vigore, nella sua forma e nel suo contenuto, per gli Stati membri che la avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 14
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 03 Febbraio 1979, n. 68
Entrata in vigore: 24 Novembre 1977
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