Convenzione ILO C29 del 28 giugno 1930
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Convenzione ILO C29 del 28 giugno 1930
14025 | 15.07.2021
Convenzione ILO C29 Lavoro forzato, 1930.
Ginevra, 10 giugno 1930
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 10 giugno 1930 nella sua quattordicesima sessione, dopo aver deciso di adottare diverse proposte concernenti il lavoro forzato od obbligatorio, questione compresa nel primo punto dell’ordine del giorno della sessione, e dopo aver deciso che queste proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale, adotta, in questo ventottesimo giorno di giugno del millenovecentotrenta, la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sul lavoro forzato, 1930, e che dovrà essere ratificata dagli Stati membri della Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:
Articolo 1
1. Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s’impegna a sopprimere l’uso del lavoro forzato od obbligatorio sotto qualsiasi forma, nel più breve tempo possibile.
2. Nell’attesa della soppressione totale, il lavoro forzato od obbligatorio potrà essere permesso, eccezionalmente, alle condizioni e con le garanzie contenute negli articoli seguenti.
3. Allo spirare di un termine di cinque anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, e in occasione del rapporto previsto all’art. 31 qui appresso, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro esaminerà la possibilità di sopprimere, senz’altro termine, il lavoro forzato od obbligatorio sotto qualsiasi forma e deciderà se sia il caso di iscrivere la questione all’ordine del giorno della Conferenza.
Articolo 2
1. Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione «lavoro forzato od obbligatorio» designerà qualsiasi lavoro o servizio che si esige da un individuo sotto la minaccia di una pena e peri il quale detto individuo non si è offerto di sua spontanea volontà.
2. Tuttavia, l’espressione «lavoro forzato od obbligatorio» non comprende, ai sensi della presente Convenzione:
a. qualsiasi lavoro o prestazione che si esige in virtù delle leggi sul servizio militare obbligatorio e destinato all’esecuzione di opere che hanno carattere puramente militare;
b. qualsiasi lavoro o prestazione che rientri negli obblighi civici normali dei cittadini di un paese che si governa completamente da sè;
c. qualsiasi lavoro o prestazione che si esige da una persona come conseguenza di una condanna pronunciata in virtù di una decisione giudiziaria, a condizione che il lavoro o la prestazione sia eseguito sotto la vigilanza ed il controllo delle autorità pubbliche e che la persona non sia ceduta o messa a disposizione di privati, compagnie o persone giuridiche private;
d. qualsiasi lavoro o prestazione che si esige nel caso di forza maggiore, come in caso di guerra, di sinistri o pericolo di sinistri, quali gli incendi, le inondazioni, le carestie, i terremoti, le epidemie e le epizoozie violente, le invasioni di animali, di insetti o di parassiti nocivi, ed in generale in tutti i casi che mettono in pericolo o stanno per mettere in pericolo la vita o le condizioni normali di esistenza di tutta o parte della popolazione;
e. i lavori correnti del paese, cioè quelli eseguiti nell’interesse diretto della collettività dai membri stessi della popolazione, lavori che per ciò possono essere considerati come obblighi civici normali che spettano ai membri della collettività, a condizione che la popolazione stessa o i suoi rappresentanti diretti abbiano il diritto di pronunciarsi sulla fondatezza di questi lavori.
Articolo 3
Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione «autorità competenti» designerà tanto le autorità metropolitane quanto le autorità centrali superiori del territorio interessato.
Articolo 4
1. Le autorità competenti non devono imporre o lasciar imporre il lavoro forzato od obbligatorio a profitto di privati, di compagnie o di persone giuridiche private.
2. Se tale forma di lavoro forzato od obbligatorio a profitto di privati, di compagnie o di persone giuridiche private esiste al momento in cui la ratificazione della presente Convenzione da parte di uno Stato membro è registrata dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, questo membro dovrà abolire completamente detto lavoro forzato od obbligatorio al momento in cui la presente Convenzione entra in vigore in suo confronto.
Articolo 5
1. Nessuna concessione a privati, a compagnie o persone giuridiche private dovrà avere per conseguenza l’imposizione di una forma qualsiasi di lavoro forzato od obbligatorio allo scopo di produrre o di raccogliere prodotti che questi privati, compagnie o persone giuridiche private utilizzano o ne fanno oggetto di commercio.
2. Se concessioni già esistenti implicano disposizioni che hanno per conseguenza l’imposizione di simile lavoro forzato od obbligatorio, queste disposizioni dovranno essere abrogate il più presto possibile per poter ottemperare alle prescrizioni dell’art.1 della presente Convenzione.
Articolo 6
I funzionari amministrativi, anche quando dovranno spingere la popolazione di cui hanno cura a dedicarsi ad una forma qualsiasi di lavoro, non dovranno esercitare sulla popolazione una pressione collettiva od individuale perchè il lavoro sia fatto a profitto di privati, compagnie o persone giuridiche private.
Articolo 7
1. I capi che non esercitano funzioni amministrative non dovranno ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio.
2. I capi che esercitano funzioni amministrative potranno, con l’espressa autorizzazione delle autorità competenti, ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio nelle condizioni poste dall’art. 10 della presente Convenzione.
3. I capi legalmente riconosciuti e che non ricevono un compenso adeguato sotto altre forme, potranno valersi dei servigi personali, debitamente regolati, restando beninteso che dovranno essere presi tutti i provvedimenti atti a prevenire gli abusi.
Articolo 8
1. La responsabilità di qualsiasi decisione di ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio incomberà alle autorità civili superiori del territorio che entra in linea di conto.
2. Tuttavia, queste autorità potranno delegare alle autorità locali superiori il potere d’imporre un lavoro forzato od obbligatorio nei casi in cui questo lavoro non avrà per effetto di allontanare i lavoratori dalla loro residenza abituale. Queste autorità.
potranno parimente delegare alle autorità locali superiori, per i periodi e alle condizioni che saranno stipulati dal regolamento previsto all’art. 23 della presente Convenzione, il potere d’imporre un lavoro forzato od obbligatorio per l’esecuzione del quale i lavoratori dovranno allontanarsi dalla loro residenza abituale, quando si tratterà di facilitare lo spostamento di funzionari dell’amministrazione nell’esercizio delle loro funzioni ed il trasporto del materiale dell’amministrazione.
Articolo 9
Salve disposizioni contrarie stipulate all’art. 10 della presente Convenzione, qualsiasi autorità che abbia il diritto d’imporre lavoro forzato od obbligatorio non dovrà permettere che si ricorra a questa forma di lavoro senza prima accertarsi:
a) che il servizio od il lavoro da eseguire è d’un interesse diretto ed importante per la collettività chiamata ad eseguirlo;
b) che questo servizio o lavoro è di una necessità attuale ed imminente;
c) che è stato impossibile procurarsi la mano d’opera volontaria per la esecuzione di questo servizio o lavoro malgrado l’offerta di salari e di condizioni di lavoro almeno pari a quelli praticati nel territorio che entra in considerazione, per lavori o servigi del genere, e
d) che dal lavoro o servizio non risulterà un onere troppo grave per la popolazione attuale, avuto riguardo alla mano d’opera disponibile ed alla sua attitudine ad intraprendere il lavoro di cui si tratta.
Articolo 10
1. Il lavoro forzato od obbligatorio chiesto a titolo d’imposta ed il lavoro forzato od obbligatorio per l’esecuzione di opere pubbliche, imposto da capi che esercitano una funzione amministrativa, dovranno essere progressivamente aboliti.
2. Nell’attesa di tale abolizione, quando il lavoro forzato od obbligatorio sarà chiesto a titolo d’imposta e quando il lavoro forzato od obbligatorio sarà imposto da capi che esercitano funzioni amministrative, allo scopo di far eseguire opere d’interesse pubblico, le autorità interessate dovranno dapprima accertarsi:
a. che il servizio o il lavoro da eseguirsi è d’interesse diretto ed importante per la collettività chiamata ad eseguirlo;
b. che il sevizio o il lavoro è di una necessità attuale od imminente;
c. che non risulterà dal lavoro o servizio obbligatorio un onere troppo grave alla popolazione attuale, per quanto concerne la mano d’opera disponibile e la sua attitudine ad intraprendere il lavoro di cui si tratta;
d. che l’esecuzione di questo lavoro o servizio non costringe i lavoratori ad allontanarsi dalla loro residenza abituale;
e. che l’esecuzione di questo lavoro o servizio è diretta conformemente alle esigenze della religione, della vita sociale e dell’agricoltura.
Articolo 11
1. Potranno essere adibiti al lavoro forzato od obbligatorio solo gli adulti validi di sesso maschile, d’età non presumibilmente inferiore ai 18 anni né superiore ai 45. Salvo per le categorie di lavoro di cui all’art. 10 della presente Convenzione, dovranno essere osservate le limitazioni e condizioni seguenti:
a. accertamento preventivo, in tutti i casi dove sarà possibile, da parte di un medico designato dall’amministrazione, dell’assenza di qualsiasi malattia contagiosa e dell’attitudine fisica degli interessati a sopportare il lavoro imposto e le condizioni in cui dovrà essere eseguito;
b. esenzione del personale delle scuole, allievi e insegnanti, come pure del personale amministrativo in generale;
c. conservazione in ciascuna collettività del numero d’uomini adulti e validi indispensabili alla vita familiare e sociale;
d. rispetto dei vincoli coniugali e familiari.
2. Agli scopi indicati dalla lett. c precedente, il regolamento previsto all’art. 23 della presente Convenzione fisserà la proporzione dei capi di popolazione permanente maschile e valida che potrà formare oggetto d’un determinato prelevamento, senza tuttavia che questa proporzione possa, in nessun caso, superare il 25 per cento della popolazione stessa. Fissando questa proporzione, le autorità competenti dovranno tener conto della densità della popolazione, dello sviluppo sociale e fisico di questa popolazione, dell’epoca dell’anno e dello stato dei lavori da eseguire dagli interessati sul posto e per loro conto; in modo generale, esse dovranno rispettare le necessità economiche e sociali della vita normale della collettività di cui si tratta.
Articolo 12
1. Il periodo massimo durante il quale un individuo qualsiasi potrà essere tenuto al lavoro forzato od obbligatorio sotto le sue varie forme non dovrà superare sessanta giorni per periodo di dodici mesi, i giorni di viaggio necessari per recarsi sul posto di lavoro e per ritornarne restando compresi nei sessanta giorni.
2. Ogni lavorante tenuto al lavoro forzato od obbligatorio dovrà essere provvisto d’un certificato che indichi i periodi di lavoro forzato od obbligatorio che ha già compiuti.
Articolo 13
1. Le ore normali di lavoro di qualsiasi persona tenuta al lavoro forzato od obbligatorio dovranno essere le stesse che quelle in uso per il lavoro libero e le ore di lavoro compiute in più della durata normale dovranno essere retribuite secondo le stesse aliquote che quelle in uso per le ore supplementari dei lavoratori liberi.
2. Un giorno di riposo settimanale dovrà essere concesso a tutte le persone soggette ad una forma qualsiasi di lavoro forzato od obbligatorio e questo giorno dovrà coincidere, per quanto possibile, con quello consacrato al riposo dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione.
Articolo 14
1. Ad eccezione del lavoro previsto dall’art. 10 della presente Convenzione, il lavoro forzato od obbligatorio sotto tutte le sue forme dovrà essere retribuito in denaro e secondo aliquote che, per lo stesso genere di lavoro, non dovranno essere inferiori né a quelle in vigore nella regione in cui i lavoratori sono impiegati né a quelle in vigore nella regione in cui i lavoratori sono stati reclutati.
2. Nel caso di lavoro imposto dai capi nell’esercizio delle loro funzioni amministrative, il pagamento delle mercedi nelle condizioni previste al capoverso precedente dovrà essere introdotto il più presto possibile.
3. I salari dovranno essere versati ad ogni lavoratore singolarmente e non al suo capo tribù o a qualsiasi altra autorità.
4. I giorni di viaggio per recarsi al luogo del lavoro e per ritornarvi dovranno essere calcolati per pagamento dei salari come giorni di lavoro.
5. Il presente articolo non avrà per effetto di vietare la fornitura ai lavoratori delle solite razioni alimentari calcolate come parte del guadagno; queste razioni dovranno però essere equivalenti alle somme di denaro che rappresentano; tuttavia non potrà essere fatta alcuna deduzione sul salario né per il pagamento di imposte, né per gli alimenti, il vestiario e l’alloggio speciali che saranno forniti ai lavoratori per mantenerli in istato di continuare il loro lavoro avuto riguardo alle speciali condizioni del loro impiego, né per la fornitura di attrezzi.
Articolo 15
1. Qualsiasi legislazione sulla riparazione degli infortuni o delle malattie professionali, come pure qualsiasi legislazione che preveda l’assegnazione di indennità alle persone che erano a carico di lavoratori morti o invalidi, che sia o che sarà in vigore sul territorio che entra in linea di conto, dovrà applicarsi alle persone tenute al lavoro forzato od obbligatorio alle stesse condizioni che per i lavoratori liberi.
2. In ogni modo, qualsiasi autorità che assume una persona per il lavoro forzato od obbligatorio è tenuta ad assicurare la sussistenza di detto lavoratore quando un infortunio od una malattia cagionata dal suo lavoro lo rende totalmente o parzialmente incapace a provvedere ai suoi bisogni. Questa autorità sarà parimente tenuta a prendere provvedimenti per assicurare il mantenimento di qualsiasi persona effettivamente a carico di detto lavoratore in caso di incapacità o di morte cagionata dal lavoro.
Articolo 16
1. Le persone tenute al lavoro forzato od obbligatorio non dovranno, salvo nei casi di necessità eccezionale, essere trasferite nelle regioni in cui le condizioni di alimentazione e di clima fossero talmente diverse da quelle a cui sono stati abituati da presentare un pericolo per la loro salute.
2. In nessun caso, tale trasferimento di lavoratori sarà autorizzato prima che siano strettamente applicate tutte le norme igieniche e d’abitazione che s’impongono per la loro istallazione e per la tutela della loro salute. Lavoro forzato od obbligatorio.
3. Quando un simile trasferimento non potrà essere evitato, dovranno essere prese misure che assicurino l’adattamento progressivo dei lavoratori alle nuove condizioni di alimentazione e di clima, dopo aver sentito il servizio medico competente.
4. Nel caso in cui questi lavoratori siano chiamati ad eseguire un lavoro regolare al quale non sono abituati, dovranno essere prese misure per garantire il loro adattamento a questo genere di lavoro, specialmente per quanto concerne l’allenamento progressivo, le ore di lavoro, la sistemazione del riposo intercalare e il miglioramento od aumento delle razioni alimentari che fosse necessario.
Articolo 17
Prima di autorizzare qualsiasi lavoro forzato od obbligatorio per la esecuzione di opere edilizie o di manutenzione che obbligano i lavoratori a soggiornare sui luoghi del lavoro per un periodo prolungato, le autorità competenti devono accertarsi:
1. che sono state prese tutte le misure necessarie per assicurare le condizioni igieniche dei lavoratori e per garantire le indispensabili cure mediche e, in modo particolare:
a. che questi lavoratori subiscono un esame medico prima di cominciare i lavori e altri esami medici ad intervalli determinati durante il loro impiego;
b. che è stato previsto un numero sufficiente di medici, come pure di dispensari, infermerie, ospedali con il materiale necessario per far fronte a tutti i bisogni; e
c. che la buona igiene dei luoghi di lavoro, l’approvvigionamento dei lavoratori con acqua, commestibili, combustibili e batteria di cucina sono assicurati in modo soddisfacente, e che si è provveduto al vestiario e all’alloggio che potessero occorrere;
2. che sono state prese misure adeguate per assicurare la sussistenza della famiglia del lavoratore, specialmente per facilitare l’invio d’una parte del salario a quest’ultima, in modo sicuro e con il consenso o a domanda del lavoratore stesso;
3. che i viaggi dei lavoratori per recarsi sui lavori e per tornarne saranno assicurati dall’amministrazione, sotto la sua responsabilità e a sue spese, e che l’amministrazione stessa faciliterà questi viaggi utilizzando nella più larga misura possibile tutti i mezzi di trasporto disponibili;
4. che in caso di malattia o d’infortunio del lavoratore che cagionerebbe un’incapacità al lavoro di una certa durata, il rimpatrio del lavoratore sarà assicurato a spese dell’amministrazione;
5. che qualunque lavoratore che desidera restare sul posto come lavoratore libero, allo spirare del suo periodo di lavoro forzato, od obbligatorio, avrà la facoltà di farlo senza decadere, per un periodo di due anni, dai suoi diritti di rimpatrio gratuito.
Articolo 18
1. Il lavoro forzato od obbligatorio per il trasporto di persone o di merci, come per esempio quello da portatore o da battelliere, dovrà essere soppresso nel più breve tempo possibile, e, nell’attesa di questa soppressione, le autorità competenti dovranno emanare dei regolamenti che fissano in modo particolare:
a. l’obbligo di non ricorrere a questo lavoro se non per facilitare i trasferimenti di funzionari dell’amministrazione nell’esercizio delle loro funzioni, od il trasporto di materiale dell’amministrazione, o in caso di urgente necessità assoluta, il trasporto di altre persone che non siano funzionari;
b. l’obbligo di non adibire a simili trasporti se non uomini riconosciuti fisicamente atti da un esame medico ogni qualvolta sia possibile tale esame; nei casi in cui non sia possibile, la persona che assume tale mano d’opera deve accertarsi, sotto sua responsabilità, che i lavoratori adibiti ai lavori hanno attitudine fisica voluta e non sono affetti da nessuna malattia contagiosa;
c. il carico massimo che i lavoratori devono portare;
d. il percorso massimo che potrà essere imposto a questi lavoratori dal luogo della loro residenza;
e. il numero massimo di giornate mensili o per qualsiasi altro periodo in cui i lavoratori potranno essere requisiti, comprendendo in questo numero i giorni per il viaggio di ritorno;
f. le persone che sono autorizzate a far appello a questa forma di lavoro forzato od obbligatorio, come pure la misura nella quale esse hanno diritto di ricorrervi.
2. Nel fissare i massimi di cui alle lett. c, d ed e del numero precedente, le autorità competenti dovranno tener conto dei vari elementi che entrano in considerazione, specialmente dell’attitudine fisica della popolazione che dovrà subire la requisizione, della natura dell’itinerario da seguire, come pure delle condizioni climatiche.
3. Le autorità competenti dovranno, inoltre, prendere disposizioni affinché il tragitto quotidiano normale dei portatori non sia superiore ad una distanza corrispondente alla durata media di una giornata media di lavoro di otto ore, restando inteso che, per determinarla, si dovrà tener conto non solo del carico da portare e della distanza da percorrere, ma anche dello stato della strada, dell’epoca dell’anno e di tutti gli altri elementi che entrano in linea di conto; se fosse necessario imporre ai lavoratori ore supplementari di marcia, queste dovranno essere rimunerate secondo aliquote più elevate di quelle normali.
Articolo 19
1. Le autorità competenti non dovranno permettere che si ricorra alla coltura obbligatoria se non allo scopo di prevenire la carestia o la penuria di generi alimentari e sempre con la riserva che le derrate o i prodotti così ottenuti debbano restare proprietà delle persone o delle collettività che li hanno prodotti.
2. Quando la produzione è organizzata secondo la legge e la consuetudine sopra una base comunale e quando i prodotti od i profitti derivanti dalla vendita di questi prodotti restano proprietà della collettività, il presente articolo non dovrà avere per effetto di sopprimere l’obbligo per i membri della collettività di adempiere il lavoro in tal modo imposto.
Articolo 20
Le legislazioni le quali prevedono una repressione collettiva applicabile ad un’interna collettività per delitti commessi da alcuni dei suoi membri, non dovranno comprendere tra i metodi di repressione il lavoro forzato od obbligatorio per la collettività.
Articolo 21
Per i lavori sotterranei da eseguirsi nelle miniere non si ricorrerà al lavoro forzato od obbligatorio.
Articolo 22
I rapporti annuali che i membri ratificanti la presente Convenzione si impegnano a presentare all’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni dell’art. 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro7, sulle misure da essi prese per mettere in esecuzione le disposizioni della presente Convenzione, dovranno contenere dati il più possibile completi, per ciascun territorio che entra in linea di conto, sulla misura in cui si sarà ricorso al lavoro forzato od obbligatorio in questo territorio, come pure sui punti seguenti: scopi per cui si è fatto procedere a tale lavoro; aliquota di morbosità e di mortalità; ore di lavoro; metodi di pagamento dei salari e loro aliquote; come pure tutte le altre informazioni relative.
Articolo 23
1. Per applicare le disposizioni della presente Convenzione, le autorità competenti dovranno promulgare una regolamentazione completa e precisa sull’uso del lavoro forzato od obbligatorio.
2. Questa regolamentazione dovrà contenere, in modo particolare, norme che permettano ad ogni persona sottoposta al lavoro forzato od obbligatorio di presentare alle autorità qualsiasi reclamo relativo alle condizioni di lavoro che le sono imposte e che le diano garanzie che i suoi reclami saranno esaminati e presi in considerazione.
Articolo 24
In tutti i casi dovranno essere prese misure appropriate per garantire la stretta applicazione dei regolamenti sul lavoro forzato od obbligatorio, sia mediante estensione al lavoro forzato od obbligatorio delle attribuzioni di qualsiasi organismo di ispezione già esistente per la vigilanza del lavoro libero, sia mediante altro sistema adeguato allo scopo. Saranno parimente prese misure affinché questi regolamenti siano portati a conoscenza delle persone tenute a prestare il lavoro forzato od obbligatorio.
Articolo 25
Il fatto di esigere illegalmente lavoro forzato od obbligatorio sarà punibile penalmente ed ogni membro che ratifica la presente Convenzione avrà l’obbligo di assicurarsi che le sanzioni imposte dalla legge siano realmente efficaci e strettamente applicate.
Articolo 26
1. Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla ai territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, tutela od autorità, nella misura in cui ha diritto di sottoscrivere impegni concernenti questioni di giurisdizione interna. Tuttavia, se questo membro intende prevalersi delle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro8, dovrà accompagnare la sua ratificazione d’una dichiarazione la quale faccia conoscere:
i. i territori in cui intende applicare integralmente le disposizioni della presente Convenzione;
ii. i territori in cui intende applicare le disposizioni della presente Convenzione con modificazioni e in che cosa consistono le dette modificazioni;
iii. i territori per i quali riserva la sua decisione.
2. La dichiarazione suddetta sarà considerata come parte integrante della ratificazione e avrà effetti identici. Qualsiasi membro che formulerà tale dichiarazione avrà la facoltà di rinunciare, mediante una dichiarazione nuova, a tutte od a parte delle riserve contenute, in virtù dei capoversi ii e iii che precedono, nella dichiarazione anteriore.
Articolo 27
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione alle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Articolo 28
1. La presente Convenzione non impegnerà che i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di almeno due membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui è stata registrata la sua ratificazione.
Articolo 29
Non appena le ratificazioni di almeno due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà pure la registrazione delle ratificazioni che saranno in seguito comunicate da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.
Articolo 30
1. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la sua registrazione da parte dell’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di
un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni menzionato nel capoverso precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di cinque anni e, in seguito, potrà disdire la presente Convenzione allo spirare di ogni periodo di cinque anni, alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 31
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 32
1. Nel caso in cui la Conferenza generale adottasse una nuova Convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione, la ratificazione da parte di un membro della nuova Convenzione di revisione implicherebbe di pieno diritto, malgrado l’articolo 30 che precede, la disdetta immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore.
2. A contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei membri.
3. La presente Convenzione resta tuttavia in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i membri che l’hanno ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.
Articolo 33
I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno parimente stato.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 29 gennaio 1934, n. 274
Entrata in vigore: 01 Maggio 1932
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