Decreto 9 maggio 2007
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Decreto 9 maggio 2007
Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
GU n. 117 del 22-5-2007
1. Il presente decreto definisce gli aspetti procedurali e i criteri da adottare per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative, utilizzando, in alternativa a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi.
Art. 2. Campo di applicazione
1. In presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificita', la metodologia descritta nel presente decreto puo' essere applicata:
a) per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi nel caso di attivita' non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
b) per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Art. 3. Domanda di parere di conformita' sul progetto
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista dall’allegato I, lettera A), al medesimo decreto deve essere integrata con quanto stabilito nell’allegato al presente decreto, ivi compreso il documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio.
2. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco valuta l’opportunita' di acquisire il parere del Comitato tecnico regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Per tenere conto del maggiore impegno professionale richiesto per la valutazione delle scelte progettuali nonché della rilevante complessita' correlata all’esame dei progetti redatti secondo l’approccio ingegneristico, la durata del servizio, al fine di determinare l’importo del corrispettivo dovuto, e' ottenuta moltiplicando il numero di ore stabilito nell’allegato VI al decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, per un fattore pari a due.
Art. 4. Domanda di deroga
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista dall’allegato I al medesimo decreto deve essere integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell’approccio ingegneristico, ivi compreso il documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio.
2. In conformita' a quanto stabilito dall’art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la durata del servizio al fine di determinare l’importo del corrispettivo dovuto, e' calcolata sulla base di quella prevista per il parere di conformita' del progetto ö determinata a norma del precedente art. 3, comma 3 ö maggiorata del cinquanta per cento.
Art. 5. Dichiarazione di inizio attivita'
1. La dichiarazione di cui all’art. 3 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998 e' comprensiva anche della dichiarazione in merito all’attuazione del programma relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio.
Art. 6. Sistema di gestione della sicurezza antincendio
1. La progettazione antincendio eseguita mediante l’approccio ingegneristico comporta la necessita' di elaborare un documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l’esercizio dell’attivita'.
2. L’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio e' soggetta a verifiche periodiche da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. La prima verifica del SGSA avviene in concomitanza con il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le verifiche successive hanno cadenza pari alla validita' del certificato di prevenzione incendi e, in ogni caso, non superiore a sei anni.
4. La verifica del SGSA rientra tra i servizi a pagamento di cui all’art. 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. L’importo da corrispondere per la verifica del SGSA e' uguale a quello dovuto per il sopralluogo; tale importo va pertanto sommato a quello previsto per il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi o a quello previsto per il rinnovo del certificato medesimo.
5. Qualora l’esito della verifica del SGSA rilevi la mancanza dei requisiti previsti, il Comando provinciale dei vigili del fuoco sospende la validita' del certificato di prevenzione incendi e provvede a darne comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti.
Art. 7. Osservatorio per l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
1. E' istituito, presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, l’Osservatorio per l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (di seguito denominato Osservatorio) al fine di favorire la massima integrazione tra tutti i soggetti chiamati all’attuazione delle disposizioni inerenti l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
2. L’Osservatorio espleta attivita' di monitoraggio, adotta misure tese ad uniformare le modalita' attuative dell’approccio prestazionale al procedimento di prevenzione incendi nonche¤ fornisce i necessari indirizzi e supporto agli organi territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per garantire l’uniformita' applicativa nella trattazione delle pratiche, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco comunicano all’Osservatorio i dati inerenti i progetti esaminati redatti secondo l’approccio ingegneristico. L’Osservatorio, qualora lo ritenga utile per la propria attivita', puo' richiedere ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco la produzione della documentazione tecnica inerente singoli procedimenti.
3. L’Osservatorio opera nell’ambito della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica avvalendosi dell’Area I - Coordinamento e sicurezza del lavoro.
4. Con successivo provvedimento a firma del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento dell’Osservatorio.
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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