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Convenzione ILO C189 del 01 giugno 2011

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Convenzione ILO C189 del 01 giugno 2011

ID 14759 | 16.10.2021

Convenzione ILO C189 Lavoratori domestici, 2011.

Ginevra, 01 giugno 2011

La Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 1° giugno 2011 per la sua centesima sessione; Consapevole dell’impegno assunto dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro di promuovere il lavoro dignitoso per tutti attraverso il raggiungimento degli obiettivi della Dichiarazione dell’ILO relativa ai principi e diritti fondamentali nel lavoro e della Dichiarazione dell’ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta; Riconoscendo il contributo significativo dei lavoratori domestici all’economia mondiale, anche tramite l’aumento delle opportunità di occupazione rimunerata per le lavoratrici ed i lavoratori con responsabilità familiari, lo sviluppo dei servizi alla persona a favore degli anziani, dei bambini e dei disabili nonché attraverso consistenti trasferimenti di reddito sia all’interno di un singolo paese che tra paesi diversi; Considerando che il lavoro domestico continua ad essere sottovalutato e invisibile e che tale lavoro viene svolto principalmente da donne e ragazze, di cui molte sono migranti o appartengono alle comunità svantaggiate e sono particolarmente esposte alla discriminazione legata alle condizioni di impiego e di lavoro e alle altre violazioni dei diritti umani; Considerando inoltre che, nei paesi in via di sviluppo dove le opportunità di lavoro formale storicamente sono rare, i lavoratori domestici rappresentano una percentuale significativa della popolazione attiva di tale paesi, rimanendo tra le categorie più marginalizzate; Ricordando che, salvo disposizioni contrarie, le convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro si applicano a tutti i lavoratori, ivi compresi i lavoratori domestici; Notando che la Convenzione (n. 97) sui lavoratori migranti (riveduta) del 1949, la Convenzione (n. 143) sui lavoratori migranti (disposizioni complementari) del 1975, la Convenzione (n. 156) sui lavoratori con responsibilità familiari del 1981, la Convenzione (n. 181) sulle agenzie private per l’impiego del 1997, la Raccomandazione (n. 198) sulla relazione di lavoro del 2006, sono particolarmente rilevanti per i lavoratori domestici, così come il Quadro multilaterale dell’ILO sulle migrazioni per lavoro: Principi e linee guida non vincolanti per un approccio alle migrazioni per lavoro basato sui diritti (2006); Riconoscendo che le condizioni particolari nelle quali viene svolto il lavoro domestico rendono auspicabile di completare le norme di portata generale con norme specifiche per i lavoratori domestici in modo da permettere loro di godere pienamente dei loro diritti; Ricordando altri strumenti internazionali rilevanti quali la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, e in particolare il suo Protocollo addizionale volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei bambini, nonché il suo Protocollo contro la tratta illecita di migranti per terra, aria e mare, la Convenzione relativa ai diritti del bambino e la  Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro dignitoso per i lavoratori domestici, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte avranno forma di convenzione internazionale, adotta, oggi sedici giugno duemilaundici, la seguente convenzione che verrà denominata Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011.

Articolo 1
Ai fini della presente Convenzione:
a) l’espressione “lavoro domestico” significa il lavoro svolto in o per una o più famiglie;
b) l’espressione “lavoratore domestico” significa ogni persona che svolge un lavoro domestico nel quadro di una relazione di lavoro;
c) una persona che svolga un lavoro domestico in maniera occasionale o sporadica, senza farne la propria professione, non è da considerarsi lavoratore domestico.

Articolo 2
1. La convenzione si applica a tutti i lavoratori domestici.
2. Un Membro che ratifichi la presente Convenzione può, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e con quelle dei datori di lavoro domestico, escludere totalmente o parzialmente dal suo campo di applicazione:
a) alcune categorie di lavoratori che beneficiano, ad altro titolo, di una protezione almeno equivalente;
b) alcune categorie limitate di lavoratori relativamente ai quali si pongono problemi particolari di significativa importanza.
3. Ogni Membro che si avvalga della possibilità offerta al paragrafo precedente deve, nel suo primo rapporto sull’applicazione della convenzione in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare tutte le categorie particolari di lavoratori escluse, precisando le ragioni di tale esclusione e, nei rapporti successivi, specificare tutte le misure che avrà adottato per estendere l’applicazione della convenzione ai lavoratori in questione.

Articolo 3
1. Ogni Membro deve adottare misure volte a assicurare in modo efficace la promozione e la protezione dei diritti umani di tutti i lavoratori domestici come previsto dalla presente Convenzione.
2. Ogni Membro deve adottare, nei confronti dei lavoratori domestici, le misure previste dalla presente Convenzione per rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali nel lavoro, in particolare:
a) la libertà di associazione e l’effettivo riconoscimento del diritto di contrattazione collettiva;
b) l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
c) l’effettiva abolizione del lavoro minorile;
d) l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione.
3. Ogniqualvolta adottino misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici e i datori di lavoro domestico godano della libertà sindacale e del riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, i Membri devono proteggere il diritto dei lavoratori domestici e dei datori di lavoro domestico a costituire le proprie organizzazioni, federazioni e confederazioni e, a patto di rispettarne gli statuti, di aderire alle organizzazioni, federazioni e confederazioni di loro scelta.

Articolo 4
1. Ogni Membro deve fissare una età minima per i lavoratori domestici, compatibilmente con le disposizioni della convenzione (n. 138) sull’età minima del 1973, e della convenzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999. L’età minima non deve essere inferiore a quella prevista dalla legislazione nazionale applicabile all’insieme dei lavoratori.
2. Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che il lavoro svolto da lavoratori domestici di età inferiore ai 18 anni e superiore all’età minima di accesso al lavoro non li privi della scolarità obbligatoria o comprometta le loro possibilità di proseguire gli studi o di seguire una formazione professionale.

Articolo 5
Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici beneficino di una effettiva protezione contro ogni forma di abuso, di molestia e di violenza.

Articolo 6
Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici, così come l’insieme dei lavoratori, godano di condizioni di occupazione eque nonché di condizioni di lavoro dignitose e, ove i lavoratori siano alloggiati presso le famiglie, di condizioni di vita dignitose che rispettino la loro vita privata.

Articolo 7
Ogni Membro deve adottare misure volte a assicurare che i lavoratori domestici siano informati delle loro condizioni di occupazione in maniera appropriata, verificabile e facilmente comprensibile, preferibilmente, ove possibile, per mezzo di un contratto scritto in conformità alla legislazione nazionale o alle convenzioni collettive, in particolare per quanto riguarda:
a) il nome e l’indirizzo del datore di lavoro domestico;
b) l’indirizzo del o dei luoghi di lavoro abituali;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro e, se il contratto è a tempo determinato, la durata;
d) il tipo di lavoro da svolgere;
e) la remunerazione, il suo modo di calcolo e la periodicità dei pagamenti;
f) l’orario normale di lavoro;
g) il congedo annuale pagato e i periodi di riposo quotidiano e settimanale;
h) il vitto e l’alloggio, se del caso;
i) il periodo di prova, se del caso;
j) le condizioni di rimpatrio, se del caso;
k) le condizioni relative alla cessazione della relazione di lavoro, ivi compreso ogni preavviso da rispettare da parte del datore di lavoro o del lavoratore.

Articolo 8
1. La legislazione nazionale deve prevedere che i lavoratori domestici migranti reclutati in un paese per svolgere un lavoro domestico in un altro paese debbano ricevere per iscritto una offerta di lavoro o un contratto di lavoro valido nel paese nel quale il lavoro verrà svolto, e che espliciti le condizioni di occupazione di cui all’articolo 7, prima di varcare le frontiere nazionali per svolgere il lavoro domestico al quale si applica l’offerta o il contratto.
2. Il paragrafo precedente non si applica ai lavoratori che godono della libertà di circolazione per accedere ad un posto di lavoro in virtù di accordi bilaterali, regionali o multilaterali o nel quadro di zone di integrazione economica regionale.
3. I Membri devono adottare misure per cooperare fra di loro in modo da assicurare l’applicazione effettiva delle disposizioni della presente Convenzione ai lavoratori domestici migranti.
4. Ogni Membro deve, attraverso la legislazione o altre misure, determinare le condizioni in virtù delle quali i lavoratori domestici migranti hanno diritto al rimpatrio dopo la scadenza o la rescissione del contratto di lavoro per il quale sono stati reclutati.

Articolo 9
Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici:
a) siano liberi di raggiungere un accordo con il loro datore di lavoro o potenziale datore di lavoro sull’essere alloggiato o meno presso la famiglia;
b) che sono alloggiati presso la famiglia non siano obbligati a rimanere presso la famiglia o insieme a membri della famiglia durante i periodi di riposo quotidiano o settimanale o di congedo annuale;
c) abbiano il diritto di rimanere in possesso dei propri documenti di viaggio e d’identità.

Articolo 10
1. Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare l’uguaglianza di trattamento tra i lavoratori domestici e l’insieme dei lavoratori per quanto riguarda l’orario normale di lavoro, il compenso delle ore di lavoro straordinario, i periodi di riposo quotidiano e settimanale e i congedi annuali pagati, in conformità alla legislazione nazionale o alle convenzioni collettive, tenuto conto delle particolari caratteristiche del lavoro domestico.
2. Il riposo settimanale deve essere di almeno 24 ore consecutive.
3. I periodi durante i quali i lavoratori domestici non possono disporre liberamente del loro tempo e rimangono reperibili per eventuali bisogni della famiglia devono essere considerati come tempo di lavoro nella misura determinata dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni collettive o da ogni altro mezzo compatibile con la prassi nazionale.

Articolo 11
Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici beneficino del sistema di salario minimo, ove tale sistema esista, e che la remunerazione venga fissata senza discriminazione fondata sul sesso.

Articolo 12
1. I lavoratori domestici devono essere pagati direttamente in contanti, ad intervalli regolari e almeno una volta al mese. Salvo disposizioni della legislazione nazionale o delle convenzioni collettive sul modo di pagamento, il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, assegno bancario o postale, ordine di pagamento o altro mezzo legale di pagamento monetario, con l’assenso dei lavoratori in questione.
2. La legislazione nazionale, le convenzioni collettive o le sentenze arbitrali possono prevedere il pagamento di una percentuale limitata della remunerazione dei lavoratori domestici sotto forma di pagamenti in natura che non siano meno favorevoli di quelli generalmente applicabili alle altre categorie di lavoratori, a condizioni che vengano adottate misure volte ad assicurare che tali pagamenti in natura vengano accettati dal lavoratore, riguardino l’uso e l’interesse personale del lavoratore, e che il valore monetario a loro attribuito sia giusto e ragionevole.

Articolo 13
1. Ogni lavoratore domestico ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Ogni Membro deve adottare, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionale, tenendo debito conto delle caratteristiche particolari del lavoro domestico, delle misure effettive per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro dei lavoratori domestici.
2. Le misure di cui al paragrafo precedente possono essere applicate progressivamente in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e con quelle dei datori di lavoro domestico.

Articolo 14
1. Ogni Membro deve adottare misure appropriate, in conformità alla legislazione nazionale e tenendo debito conto delle caratteristiche particolari del lavoro domestico, per assicurare che i lavoratori domestici godano di condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili all’insieme dei lavoratori in materia di sicurezza sociale, ivi compreso per quanto riguarda la maternità.
2. Le misure di cui al paragrafo precedente possono essere applicate progressivamente in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e con quelle dei datori di lavoro domestico.

Articolo 15
1. Al fine di assicurare che i lavoratori domestici, ivi compresi i lavoratori domestici migranti, reclutati o collocati tramite agenzie private per l’impiego, vengano effettivamente protetti contro pratiche abusive, ogni Membro deve:
a) determinare le condizioni di esercizio delle attività delle agenzie private per l’impiego quando reclutano o collocano lavoratori domestici, in conformità alla legislazione nazionale;
b) assicurare che esistano meccanismi e procedure appropriate ai fini di istruire le denunce ed esaminare i presunti abusi e pratiche fraudolente relative alle attività delle agenzie private per l’impiego in relazione con lavoratori domestici;
c) adottare tutte le misure necessarie ed appropriate, nei limiti della giurisdizione e, se del caso, in collaborazione con altri Membri, per assicurare che i lavoratori domestici reclutati o collocati sul proprio territorio tramite agenzie private per l’impiego beneficino di una adeguata protezione, e per impedire che vengano commessi abusi nei loro confronti. Tali misure devono includere leggi o regolamenti che specifichino gli obblighi rispettivi dell’agenzia per l’impiego privata e della famiglia nei confronti del lavoratore domestico e che prevedano delle sanzioni, ivi compresa l’interdizione delle agenzie private per l’impiego che si rendessero colpevoli di abusi o pratiche fraudolente;
d) considerare di siglare, ogniqualvolta i lavoratori domestici vengano reclutati in un paese per lavorare in un altro, accordi bilaterali, regionali o multilaterali volti a prevenire gli abusi e le pratiche fraudolente in materia di reclutamento, collocamento ed impiego;
e) adottare misure volte ad assicurare che gli onorari fatturati dalle agenzie private per l’impiego non vengano dedotti dalla remunerazione dei lavoratori domestici.
2. Per dare effetto ad ognuna delle disposizioni del presente articolo, ogni Membro deve consultare le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e quelle rappresentative dei datori di lavoro domestico.

Articolo 16
Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionale, tutti i lavoratori domestici, personalmente o tramite un rappresentante, abbiano accesso effettivo ai tribunali e ad altri meccanismi di risoluzione delle vertenze, a delle condizioni che non siano meno favorevoli di quelle previste per l’insieme dei lavoratori.

Articolo 17
1. Ogni Membro deve stabilire meccanismi di denuncia e mezzi accessibili ed efficaci per assicurare il rispetto della legislazione nazionale sulla protezione dei lavoratori domestici;
2. Ogni Membro deve stabilire e attuare misure ispettive, attuative e sanzionatorie, tenendo debito conto delle caratteristiche particolari del lavoro domestico, in conformità alla legislazione nazionale.
3. Per quanto compatibile con la legislazione nazionale, queste misure devono prevedere le condizioni in presenza delle quali può essere autorizzato l’accesso al domicilio familiare, tenendo debito conto del rispetto della vita privata.

Articolo 18
Ogni Membro deve attuare le disposizioni della presente Convenzione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, attraverso la legislazione nonché tramite contratti collettivi o misure supplementari conformi alla prassi nazionale, adattando o estendendo le misure esistenti ai lavoratori domestici, o elaborando misure specifiche rivolte a loro, se del caso.

Articolo 19
La presente Convenzione non pregiudica disposizioni più favorevoli applicabili ai lavoratori domestici in virtù di altre convenzioni internazionali del lavoro.

Articolo 20
Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Articolo 21
1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 22
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 23
1. Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 24
Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 25
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 26
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l’articolo 22 di cui sopra, un’immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 27
Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: ---
Entrata in vigore: 05 Settembre 2013

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