Convenzione ILO C74 del 06 giugno 1946
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Convenzione ILO C74 del 06 giugno 1946
ID 14188 | 31.07.2021
Convenzione ILO C77 Certificati di marinaio qualificato, 1946.
Seattle, 06 giugno 1946
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Seattle dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1946, per la sua ventottesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative ai certificati di marinaio qualificato, tema che figura al punto quinto dell’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi, ventinove giugno millenovecentoquarantasei, la seguente convenzione, che verrà denominata Convenzione relativa ai certificati di marinaio qualificato, 1946.
Articolo 1
Nessuno può essere arruolato a bordo di una nave in qualità di marinaio qualificato se non viene considerato competente, ai sensi della legislazione nazionale, cioè in grado di eseguire mansioni il cui adempimento può venire richiesto a qualsiasi membro dell’equipaggio addetto al servizio in plancia (all’infuori di un ufficiale, di un membro della maestranza o di un marinaio specializzato), e se non è titolare di un certificato di marinaio qualificato rilasciato in conformità alle disposizioni dei seguenti articoli.
Articolo 2
1. L’autorità competente adotterà le disposizioni necessarie per organizzare gli esami e per il rilascio dei certificati di qualifica.
2. Nessuno potrà ottenere il certificato di qualifica:
a) se non ha raggiunto l’età minima che sarà fissata dalla autorità competente ;
b) se non è stato imbarcato, in qualità di membro del personale di plancia, durante un periodo minimo che verrà fissato dall’autorità competente;
c) se non ha sostenuto con esito positivo l’esame di qualifica prescritto dall’autorità competente.
3. L’età minima fissata dall’autorità competente non sarà inferiore agli anni diciotto.
4. Il periodo minimo di servizio a bordo fissato dall’autorità competente non sarà inferiore ai trentasei mesi. Tuttavia l’autorità competente potrà:
a) accettare, nel caso di persone che sono state effettivamente imbarcate durante un periodo minimo di ventiquattro mesi e che hanno seguito con risultati soddisfacenti un corso di formazione professionale presso un istituto riconosciuto, che il periodo dedicato alla suddetta formazione, od una parte di tale periodo, sia considerato come servizio imbarcato;
b) permettere, in base ai buoni voti ottenuti, il rilascio di certificati di marinaio qualificato agli alunni delle navi-scuole marittime riconosciute, i quali abbiano prestato servizio durante diciotto mesi a bordo di tali navi.
5. L’esame prescritto comporterà una prova pratica sulle cognizioni marittime del candidato e sulla sua capacità di svolgere in modo efficace tutte le mansioni che possono essere richieste ad un marinaio qualificato, ivi compresa la manovra delle imbarcazioni di salvataggio. Il suddetto esame dovrà essere tale da consentire ad un candidato che lo avrà sostenuto con esito positivo di ottenere il brevetto di « pilota di scialuppa » previsto dall’articolo 22 della convenzione internazionale del 1929 per la salvaguardia della vita umana in mare o dalle corrispondenti disposizioni di ogni convenzione successiva che modifichi o sostituisca la convenzione suddetta, in vigore in un determinato territorio.
Articolo 3
Un certificato di marinaio qualificato può essere rilasciato ad ogni persona la quale, all’entrata in vigore della presente convenzione in un territorio determinato, svolge od ha svolto tutte le mansioni di marinaio qualificato o di capociurma o una mansione equivalente.
Articolo 4
L’autorità competente può prevedere il riconoscimento dei certificati rilasciati in altri territori.
Articolo 5
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno trasmesse al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Articolo 6
1. La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la ratifica.
Articolo 7
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, trascorso un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste al presente articolo.
Articolo 8
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutte le denunce che gli saranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale attirerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 9
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale
delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e atti di denuncia che egli avrà registrati in base agli articoli precedenti.
Articolo 10
Allo scadere di ciascun periodo di dieci anni a partire dalla entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e deciderà se iscrivere o meno all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.
Articolo 11
1. Qualora la conferenza adotti una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un Membro comporterà di pieno diritto, nonostante l’articolo 7 di cui sopra, l’immediata denuncia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia già entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta a ratifica da parte dei Membri.
2. La presente convenzione resterà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per quei Membri che l’abbiano ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.
Articolo 12
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: 14 Luglio 1951
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Convenzione ILO C74 del 06 giugno 1946.pdf ILO 1974 |
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