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Esperto Qualificato

ID 4252 | | Visite: 33809 | Decreti Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/4252

esperto qualificato

Radioprotezione: Esperto qualificato

Documento completo allegato Rev. 0.0 del 21.06.2018

Gli esperti qualificati sono tecnici ai quali i datori di lavoro affidano l'incarico di svolgere la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti, in possesso delle cognizioni e dell'addestramento a ciò necessari, quali definiti dall'allegato V del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Esperto qualificato è il professionista abilitato al controllo e alla sorveglianza delle radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dei lavoratori e della popolazione.

La definizione di Esperto qualificato è stata, poi, ricompresa in tutte le Direttive EURATOM in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Attenzione! Vedi Esperto di radioprotezione

Esperto di radioprotezione (figura equivalente all’esperto qualificato di cui al DLgs 230/1995)

Vedi Radiazioni ionizzanti: Quadro normativo

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione IT direttiva 2013/59/Euratom

Pubblicato sulla GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29 il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. 

Entrata in vigore: 27.08.2020

Art. 243 Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860
b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017; 
c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187
d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011.

Art. 244 Modifiche 
1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal seguente: «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia»

L'attuale definizione di Esperto qualificato, è rintracciabile nell'art. 4 comma 1 lett. u del D.Lgs. n. 241/2000, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001 ha sostituito l'art. 6 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230:

Art. 4 comma 1 lett. u) D.Lgs. n. 241/2000

u) esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione e' riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;

Iscrizione Elenco nazionale

Il riconoscimento della qualificazione dell'Esperto qualificato, abilitante all'esercizio della attività, è realizzato dalla iscrizione in apposito elenco nazionale, distinto per gradi e previo il possesso di specifici requisiti e il superamento di prova di esame, come già previsto dall'art. 72 del pregresso D.P.R. n. 185/1964 e confermato dall'art. 78 del vigente D. Lgs. n. 230/1995, istituito presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro che, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 230/1995, può, in caso di segnalata contestazione da parte degli organismi di vigilanza, disporne la sospensione dall'esercizio ovvero, nei casi più gravi e con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, disporne la cancellazione da detto elenco.

L'obbligatorietà della iscrizione nell'apposito elenco nazionale fa rientrare la professione di Esperto qualificato tra le "professioni intellettuali protette" di cui al comma 1 dell'art. 2229 del codice civile e riconosce l'attività de esso svolta come di "servizio di pubblica necessità".

Tre diversi gradi di abilitazione, che definiscono gli ambiti di competenza tecnica:

1° grado: apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima al tubo inferiore a 400 kV;

2° grado: macchine radiogene che accelerano elettroni ad energia compresa tra 400 keV e 10 MeV e materie radioattive, comprese le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo;

3° grado: impianti nucleari e per il trattamento di combustibili irradiati e per la fabbricazione o preparazione di materie fissili speciali e di combustibili nucleari e sorgenti diverse da quelle comprese nelle competenze del grado precedente.

Il secondo grado di abilitazione assorbe il primo e il terzo grado gli altri due.

Art. 78 D. Lgs. n. 230/1995 Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', e' istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:

a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV;

b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo;

c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'articolo 7 del capo II del presente decreto e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

2. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i titoli di studio e la qualificazione professionale, nonche' le modalita' per la formazione professionale, per l'accertamento della capacita' tecnica e professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e per l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo restando quanto stabilito all'articolo 93 per i casi di inosservanza dei compiti.

Art. 93 D. Lgs. n. 230/1995 Provvedimenti a carico dell'esperto qualificato e del medico autorizzato

1. Su segnalazione degli organismi di vigilanza il capo dell'Ispettorato medico centrale puo' disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la sospensione, non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle funzioni dell'esperto qualificato o del medico autorizzato, in caso di accertata inosservanza dei rispettivi compiti.

2. Nei casi piu' gravi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro, con le modalita' stabilite al comma 1, puo' disporre la cancellazione dell'esperto qualificato o del medico autorizzato dagli elenchi previsti rispettivamente dagli articoli 78 e 88.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere adottati dopo che sia stato assegnato all'interessato un termine di sessanta giorni per presentare le proprie controdeduzioni sugli addebiti contestati. Tali provvedimenti non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle controdeduzioni da parte dell'interessato.

4. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 o 2 viene iniziata d'ufficio in caso di condanna definitiva a pena detentiva del medico autorizzato o dell'esperto qualificato per reati inerenti alle funzioni attribuite. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 viene iniziata d'ufficio anche in caso di sentenza non passata in giudicato con condanna a pena detentiva.

Percorso di formazione

Il percorso di formazione dell'Eq prevede obbligatoriamente:

- oltre alle lauree caratterizzanti (laurea in fisica o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria),

- un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano le sorgenti corrispondenti a ciascun grado di abilitazione e sotto la guida del relativo Esperto qualificato (complessivi 240 giorni lavorativi per il 2° grado e 360 giorni lavorativi per il 3° grado), per poter sostenere l'esame di abilitazione di Eq secondo il grado prescelto su un elenco di argomenti definiti per legge (nell'Allegato V al D.Lgs. 241/2000, che aggiorna il D.Lgs. 230/95 in vigore da 1.1.2001) per ciascun grado di abilitazione.

Circolare n. 36 del 24 dicembre 2014 - Schema  di attuazione del tirocinio propedeutico 

Allegato V D.Lgs.241/2000 Istituzione degli elenchi degli esperti qualificati dei medici autorizzati e determinazione ai sensi degli articoli 78 e 88 delle modalità, titoli di studio, accertamento delle capacità tecnico-professionale per l'iscrizione.

Allegato V D.Lgs. 241/2000

Allegato V D.Lgs. 241/2000

Istituzione degli elenchi degli esperti qualificati dei medici autorizzati e determinazione ai sensi degli articoli 78 e 88 delle modalità, titoli di studio, accertamento delle capacità tecnico-professionale per l'iscrizione 

1. Elenchi nominativi

1.1. Sono istituiti presso il Ministero del Lavoro -Direzione Generale Rapporti di Lavoro- gli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, incaricati rispettivamente della sorveglianza fisica e della sorveglianza medica della radioprotezione, secondo quanto stabilito dagli artt. 78 e 88.

1.2. Gli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, costituiti separatamente, devono contenere, per ciascuno degli iscritti , il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione.

1.3. Per l'iscrizione negli elenchi di cui al punto 1.1 devono essere osservate le modalita' stabilite nel presente allegato.

2. Requisiti per l'iscrizione

2.1. Agli elenchi nominativi di cui al precedente punto 1.1. possono essere iscritti, su domanda diretta al Ministero del Lavoro - Direzione Generale Rapporti di Lavoro- coloro che:

a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione Europea, ovvero cittadini di altri Stati nei cui confronti vige un regime di reciprocita';

b) godano dei diritti politici e non risultino essere stati interdetti;

c) siano in possesso dei titoli previsti dal successivo punto 9, se aspiranti all'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati, ovvero dei titoli previsti dal successivo punto 14 se aspiranti all'elenco dei medici autorizzati; d) siano dichiarati abilitati dalle competenti Commissioni di cui ai punti 3 e 4 allo svolgimento dei compiti di sorveglianza fisica e medica della radioprotezione;

e) non siano stati cancellati dagli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni ai sensi dei punto 15 lettere a) e b).

3. Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati.

3.1. Presso il Ministero del lavoro -Direzione Generale Rapporti di Lavoro- e' istituita la Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati.

3.2. La Commissione e' composta da laureati in materia tecnico-scientifiche, esperti in sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti di cui: due designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i propri funzionari - uno designato dal Ministero della sanita' tra i propri funzionari - uno designato dall'Istituto superiore di sanita'; - uno designato dall'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro; - uno designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica tra i professori universitari di ruolo; - due designati dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui uno esperto in sorveglianza medica della radioprotezione. Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da un funzionario del Ministero del Lavoro.

3.3. I componenti della Commissione, il presidente, scelto tra i membri del Ministero del Lavoro, ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In corrispondenza di ogni membro effettivo e' nominato un supplente.

4. Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati.

4.1. Presso il Ministero dei lavoro- Direzione Generale Rapporti di Lavoro- e' istituita la Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati.

4.2. La Commissione e' composta da laureati , esperti in materia di sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui: - due designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i propri funzionari tecnici; - uno designato dal Ministero della sanita' tra i propri funzionari tecnici; - uno designato dall'Istituto superiore di sanita'; - uno designato dall'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro; - uno designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica tra i professori universitari di ruolo; - due designati dall'Agenzia nazionale per la proiezione dell'ambiente, di cui uno laureato in materie scientifiche esperto in sorveglianza fisica della radioprotezione. Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da un funzionario del Ministero del Lavoro.

4.3. I componenti della Commissione, il presidente, scelto tra i membri del Ministero del Lavoro, ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In corrispondenza di ogni membro effettivo e' nominato un supplente.

5. Compiti e deliberazioni delle Commissioni

5.1. Alle Commissioni di cui ai punti 3 e 4 spettano le deliberazioni relative all'iscrizione nell'elenco nominativo di rispettiva competenza.

5.2. Esse decidono, nel merito tecnico e scientifico, sulla validita' ed idoneita' della documentazione comunque esibita dagli interessati ai fini dell'iscrizione. Le Commissioni esprimono altresi' proposte o pareri nel merito della sospensione e della cancellazione dagli elenchi e sottopongono all'esame di abilitazione i richiedenti che vi siano stati ammessi. La Commissione di cui al punto 4 esprime inoltre pareri in merito ai ricorsi di cui all'art. 95.

5.3 Le deliberazioni delle Commissioni sono valide in presenza della meta' piu' uno dei componenti e sono adottate a maggioranza. In caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente.

5.4. Le deliberazioni delle Commissioni sono definitive.

6. Accertamento della capacita tecnica e professionale

6.1. L'abilitazione, prevista al punto 2 lettera d), e' conseguita dal richiedente l'iscrizione con il superamento di un esame i cui contenuti sono definiti nei successivi punti 10, 11 e 12 per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e nel punto 14 per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati.

6.2 In base all'esito del predetto esame il richiedente viene considerato "abilitato" o "non abilitato". Limitatamente agli esperti qualificati, l'abilitazione puo' essere riconosciuta per gradi inferiori a quello richiesto.

7. Modalita' per l'ammissione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione.

7.1. Con la domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati il candidato deve dimostrare il possesso, anche nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, di tutti i requisiti previsti dal punto 2 lettere a), b) ed e) e dei titoli di studio indicati alla lettera c), nonche' di aver provveduto al pagamento della tassa d'esame, valido per una sola sessione. Alla domanda di ammissione va anche allegato l'attestato di tirocinio di cui al punto 9.3

7.2. La frequenza delle sessioni di esame e' annuale: ai predetti esami vengono ammessi i richiedenti che abbiano prodotto domanda entro il 31 dicembre del precedente anno solare.

7.3. Gli esami di abilitazione si svolgono a Roma; la relativa data e sede sono comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

7.4. La mancata presentazione, per qualunque motivo, all'esame di abilitazione e' considerata come rinuncia.

7.5. L'esame di abilitazione per l'accertamento del possesso da parte del richiedente l'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati dei requisiti di preparazione, verte sui principi teorici delle materie indicate nei punti 10, 11 e 12 nonche' su argomenti concernenti l'applicazione pratica dei principi e delle tecniche di radioprotezione e dosimetria.

7.6. L'esame di cui al punto 7.5 puo' essere completato a giudizio della Commissione con l'effettuazione di prove pratiche e scritte.

7.7. L'esame di abilitazione per l'accertamento del possesso da parte del richiedente l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati dei requisiti di preparazione verte sulle materie ed argomenti relativi alle attribuzioni e compiti del medico autorizzato ed indicate al successivo punto 14.

8. Iscrizione negli elenchi

8.1. Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalle Commissioni di cui al punti 3 e 4 possono essere iscritti nei relativi elenchi previa domanda redatta su carta legge e diretta al Ministero del Lavoro- Direzione Generale Rapporti di Lavoro.

8.2. Alla domanda di cui al punto 8.1 devono essere allegati:

a) certificati in bollo dei titoli posseduti;

b) attestazione del versamento della relativa tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle norme in corso;

c) codice fiscale.

d) marca da bollo per il rilascio del certificato di iscrizione.

9. Titoli per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati.

9.1. Per l'accesso ai vari gradi di abilitazione previsti dall'articolo 78 sono richiesti:

a) per l'abilitazione di primo grado: - laurea o diplomi universitari (laurea breve) in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria e un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano sorgenti per le quali e' richiesta l'abilitazione di I grado e sotto la guida del relativo esperto qualificato.

b) per l'abilitazione di II grado: - laurea o diplomi universitari (laurea breve) in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria, il periodo di tirocinio di cui al punto a) ed un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano sorgenti per le quali e' richiesta l'abilitazione di II grado e sotto la guida del relativo esperto qualificato.

c) per l'abilitazione di III grado: - laurea in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria, i periodi di tirocinio di cui ai punti a) e b) ed un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano acceleratori di elettroni di energia superiore a 10 MeV o acceleratori di particelle diverse dagli elettroni, o presso impianti di cui al Capo VII, sotto la guida del relativo esperto qualificato.

9.2. L'inizio del tirocinio di cui al punto 9.1 deve essere comunicato alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, che provvede ad effettuare i necessari controlli.

9.3. L'attestazione di tirocinio deve essere rilasciata dall'esercente delle sorgenti presso le quali viene effettuato il tirocinio stesso.

9.4. Il tirocinio non e' richiesto per coloro che sono in possesso di diploma di specializzazione post-laurea in fisica sanitaria o specializzazioni equipollenti.

10. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel primo grado di abilitazione dell'elenco degli esperti qualificati.

10.1 Il richiedente l'iscrizione al primo grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza in materia di:

- Fisica nucleare e fisica atomica di base;

- Biologia di base;

- natura e proprieta' della radiazione elettromagnetica ionizzante, modalita' di interazione con la materia;

- caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature emittenti raggi X, parametri radioprotezionistici, carico di lavoro, barriere primarie e secondarie, loro progettazione e verifica;

- tipi e usi delle sorgenti RX : attrezzature sanitarie per diagnostica e terapia, industriali, per la ricerca scientifica (es.cristallografia).

- protezione del paziente, in particolare legislazione nazionale e comunitaria in materia di radioprotezione del paziente, incluse le disposizioni relative alle esposizioni potenziali e alle attrezzature;

- problemi specifici del controllo delle esposizioni del personale e del pubblico in ambito sanitario;

- grandezze e unita' di misura;

- rilevazione e dosimetria dei raggi X: principi teorici, teoria della cavita', metodi e strumenti di misura (incluse le incertezze e i limiti di rivelazione), loro taratura e collaudo ;

- dosimetria personale per esposizione a raggi X, dosimetri e principi di funzionamento;

- effetti biologici delle radiazioni ionizzanti; - principi fondamentali delle norme di radioprotezione (epidemiologia, ipotesi lineare degli effetti stocastici, effetti deterministici);

- principi ICRP: giustificazione, ottimizzazione, limitazione delle dosi;

- raccomandazioni/convenzioni internazionali;

- disposizioni legislative nazionali e comunitarie e normative tecniche sulla tutela contro il rischio da radiazioni ionizzanti;

- protezione della popolazione: concetto di gruppo di riferimento, calcolo di dose per tale gruppo;

- valutazione e riduzione dei rischi;

- monitoraggio delle zone classificate;

- ergonomia;

- norme operative e pianificazione per le emergenze;

- procedure di emergenza; - analisi degli infortuni passati;

- organizzazione della radioprotezione: ruolo degli esperti qualificati, cultura in materia di sicurezza (importanza del comportamento umano), abilita' a comunicare (capacita' di instillare una cultura della sicurezza negli altri), registrazione (sorgenti, dosi, eventi anomali), permessi di lavoro ed altre autorizzazioni, definizione delle zone e classificazione dei lavoratori, controlli di qualita' per sorgenti che richiedono il I grado di abilitazione, relazioni con gli esercenti.

11. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel secondo grado di abilitazione dell'elenco degli esperti qualificati

11.1 Il richiedente l'iscrizione al secondo grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati al precedente punto 10. anche in materia di:

- argomenti di cui al punto 10 riferiti alle sostanze radioattive;

- rilevazione e misura dei raggi X e gamma di energia fino a 10 Mev;

- interazione delle particelle elementari cariche con la materia;

- rilevazione e misure di flusso delle particelle elementari cariche, dose assorbita;

- tipi di sorgenti: sigillate, non sigillate, acceleratori di elettroni con energia fino a 10 Mev;

- principali impieghi delle sostanze radioattive nell'industria, nella ricerca scientifica e nella medicina;

- pratiche ed interventi (inclusa la radiazione naturale, in specie il radon);

- controllo delle emissioni e impatto ambientale delle stesse;

- manipolazione di materie radioattive, progettazione di laboratori e reparti per impieghi medici, industriali e nella ricerca scientifica, contaminazione superficiale ed interna, limiti derivati, sistemi di rilevazione e misura per i singoli radioisotopi, inclusi i radionuclidi di origine naturale (in particolare radon e toron);

- dosimetria interna (inclusa la dosimetria per radionuclidi specifici, molecole complesse ecc.)

- calcolo della dose efficace per contaminazione interna, inclusa la dose da radionuclidi naturali; 

- problemi speciali di decontaminazione; - contenimento e filtrazione;

- fisiologia specifica dell'inalazione e dell'ingestione; - misure di protezione contro l'incorporazione;

- rischi legati alla produzione ed all'uso di isotopi

- uso delle sorgenti sigillate nell'industria: controllo dell'accesso in localita' periferiche, trasporto, esposizione accidentale dei lavoratori non addetti all'uso delle sorgenti, corretta manipolazione, rischi potenziali, esempi di incidenti che si sono verificati

- rischi specifici associati alla radioattivita' naturale;

- azioni di rimedio per ridurre le esposizioni nelle attivita' lavorative con le materie radioattive naturali di cui al Capo III bis;

- gestione dei rifiuti e principi per l'eliminazione degli stessi;

- trasporto di materiali radioattivi;

- cenni sulla radiazione neutronica;

- controlli di qualita' per sorgenti che richiedono il II grado di abilitazione.

12. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel terzo grado di abilitazione dell'elenco degli esperti qualificati.

12.1 il richiedente l'iscrizione al terzo grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati nei precedenti punti 10 e 11, anche in materia di:

- processo e prodotti di fissione e di fusione;

- ingegneria dei reattori;

- fabbricazione del combustibile, tossicita' e problemi di misurazione associati agli elementi di alto numero atomico;

- trattamento del combustibile: chimica del processo, telemanipolazione, problemi specifici dello stoccaggio del combustibile e della gestione dei residui;

- criticita'; - misura e rilevazione dei flussi di neutroni, spettrometria, principi e strumenti di misura; - misura e rilevazione di particelle ad energia elevata;

- dosimetria dei raggi cosmici;

- dosimetria neutronica individuale, caratteristiche e modalita'

- radioprotezione nel campo dell'irradiazione neutronica, progettazione di barriere;

- caratteristiche di installazione e di funzionamento, con particolare riferimento al rischio da radiazioni ionizzanti, delle sorgenti emittenti neutroni;

- caratteristiche di installazione, autorizzazione e gestione, con riferimento al rischio da radiazioni ionizzanti, degli impianti di cui all'articolo 7.

- situazioni di emergenza nucleare.

- Controllo di qualita' per sorgenti che richiedono il III grado di abilitazione.

13. Titoli di studio per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati. 13.1 Per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati e' richiesto il possesso della laurea in medicina e chirurgia nonche' del titolo di medico competente ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626.

14. Contenuto dell'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati.

14.1 Il richiedente l'iscrizione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza dei problemi generali di prevenzione, di diagnostica precoce e di terapia, relativi alle malattie da lavoro, nonche' dei problemi particolari riguardanti la patologia, la clinica, l'igiene del lavoro, la radiobiologia e la radiopatologia, la radiotossicologia e la medicina legale connesse con l'impiego delle radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale. E' richiesta altresi' un'adeguata conoscenza dei problemi particolari di igiene della popolazione nei confronti dei rischi da radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale, e delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la relativa tutela. Il richiedente deve altresi' dimostrare di conoscere gli elementi essenziali della sorveglianza fisica della protezione.

15. Cancellazioni

15.1 La cancellazione dagli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati si effettua:

a) per disposizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 93;

b) in caso di esercizio dell'attivita' durante i periodi di sospensione di cui all'articolo 93;

c) su domanda dell'iscritto. d) in caso di iscrizione ad un grado superiore.

Esperto Qualificato e datore di lavoro

L'Esperto qualificato è consulente obbligatorio del datore di lavoro esercente sorgenti di radiazioni ionizzanti che, ai sensi dei combinati disposti degli artt. 61, 75 e 77, del D. Lgs. 230/1995, deve, prima dell'inizio delle attività:

- acquisire da un Esperto qualificato, di cui all'art. 77, una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse che possono esporre a rischio radiologico e tale relazione costituisce il documento di valutazione dei rischi per gli aspetti relativi ai rischi da radiazioni ionizzanti (art. 61 comma 2 D.Lgs. n. 230/1995) e, successivamente,

- "assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di Esperti qualificati" (art. 77 co. 1 D.Lgs. 230/1995) ed

- è tenuto a "comunicare all'Ispettorato provinciale del Lavoro competente per territorio ... i nominativi degli Esperti qualificati prescelti, allegando altresì la dichiarazione di accettazione dell'incarico" (art. 77 co. 2 D. Lgs. 230/1995), oltre che 

- a "fornire i mezzi e le informazioni, nonché ad assicurare le condizioni necessarie all'Esperto qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti" (art. 77 co. 4 D. Lgs. 230/1995).

L'art. 77 del D.Lgs. 230/1995 stabilisce inoltre, al comma 5, che "le funzioni di Esperto qualificato non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata né dai preposti che ad essa sovraintendono", essendo questi soggetti i destinatari degli obblighi previsti dall'art. 61 del D.Lgs. 230/1995 a tutela dei lavoratori e della popolazione, né "dagli addetti alla vigilanza".

Art. 77 D.Lgs. 230/1995

1. Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati.

2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio e, per le attivita' estrattive, anche all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per territorio, i nominativi degli esperti qualificati prescelti, allegando altresi' la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

3. E' consentito che mansioni strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni, siano affidate dal datore di lavoro a personale non provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 78, scelto d'intesa con l'esperto qualificato e che operi secondo le direttive e sotto la responsabilita' dell'esperto qualificato stesso.

4. Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i mezzi e le informazioni, nonche' ad assicurare le condizioni necessarie all'esperto qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti.

5. Le funzioni di esperto qualificato non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro ne' dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attivita' disciplinata, ne' dai preposti che ad essa sovrintendono, ne' dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2.

Compiti ed attribuzioni Esperto Qualificato

I compiti e le attribuzioni dell'Esperto qualificato in ordine alla sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione dalle sorgenti di radiazioni detenute e/utilizzate, sono dettagliati negli artt. 79, 80 ed 81 del D. Lgs. 230/1995, riguardano rispettivamente le verifiche e valutazioni preventive e periodiche, le comunicazioni al datore di lavoro, la documentazione relativa alla sorveglianza fisica della radioprotezione.

In particolare, il comma 7 dell'art. 79 include esplicitamente tra le attribuzioni dell'Esperto qualificato anche il dover "procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione secondo i principi di cui al Capo IX del presente decreto".

Il Capo III bis, introdotto nel D.Lgs. 230/1995 dall'art. 5 del D. Lgs. 241/2000, estende le competenze e le incombenze dell'Esperto qualificato anche alla protezione nelle "Attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni".

L'Esperto qualificato, inoltre, e per quanto dettato dal comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 230/1995, interviene nelle attività del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 31 del D. Lgs. 81/2008 ed è chiamato a partecipare alle riunioni periodiche inerente la sicurezza del lavoro di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008.

Art. 79 D. Lgs. 230/1995 Attribuzioni dell'esperto qualificato

1. L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve:

a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 e dare indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti di cui al predetto articolo ad esclusione di quelli previsti alle lettere f) e h);

b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:

1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;

2) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;

3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;

4) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;

c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;

d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;

e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente.

2. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita, a norma dell'art. 75, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c).

3. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni interne deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.

4. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione di essa può essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.

5. La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A può essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro.

6. L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.

7. L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione secondo i principi di cui al capo IX del presente decreto; in particolare deve effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di incidente. A tal fine i predetti gruppi di riferimento debbono essere identificati sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.

Art. 80 D. Lgs. 230/1995 Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti

1. In base alle valutazioni relative all'entità del rischio, l'esperto qualificato indica, con apposita relazione scritta, al datore di lavoro:

a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;

b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi debbono svolgere;

c) la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79;

d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all'art. 75, dei lavoratori esposti e della popolazione;

e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).

2. Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla base delle indicazioni di cui al comma 1; si assicura altresì che l'esperto qualificato trasmetta al medico addetto alla sorveglianza medica i risultati delle valutazioni di cui alla lettera e) del comma 1 relative ai lavoratori esposti, con la periodicità prevista all'art. 79, comma 6.

3. Il datore di lavoro garantisce le condizioni per la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, tra l'esperto qualificato e il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. L'esperto qualificato e' in particolare chiamato a partecipare alle riunioni periodiche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo predetto.

Art. 81 D. Lgs. 230/1995 Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione

1. L'esperto qualificato deve provvedere, per conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:

a) la relazione di cui all'articolo 61, comma 2 e all'articolo 80, comma 1, relativa all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonché le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), n. 1 e comma 7; 

b) le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), nonché i verbali di controllo di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera b), nn. 3) e 4); 

c) i verbali dei controlli di cui al comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 79 e dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti, nonche' copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive; d) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza , da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalita' di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda; (2) e) le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'articolo 74, comma 1, nonche' alle altre modalita' di esposizione. e-bis) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti. 

2. Per i lavoratori di cui agli articoli 62 e 65 nelle schede personali devono essere annotati tutti i contributi alle esposizioni lavorative individuali con le modalita' stabilite nel provvedimento di cui al comma 6. 

3. Il datore di lavoro deve conservare:

a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione di cui al comma 1, lettera b);

b) sino a cinque anni dalla cessazione dell'attivita' di impresa che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c);

c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attivita' dell'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni, la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed e-bis). 

4. Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attivita' d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed e-bis) va consegnata al medico addetto alla sorveglianza medica che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all'articolo 90, all'ISPESL, che assicurera' la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 90, comma 3. 

5. In caso di cessazione definitiva dell'attivita' di impresa, i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono consegnati entro sei mesi all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio che assicurera' la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalita' previsti nel presente articolo.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate le modalita' di tenuta della documentazione e sono approvati i modelli della stessa.

Relazione valutazione dei rischi radiazioni ionizzanti

La relazione di cui al comma 2 dell'art. art. 61 del D.Lgs. n. 230/1995 e le successive di aggiornamento costituiscono il documento di valutazione dei rischi per gli aspetti relativi ai rischi da radiazioni ionizzanti, rimanendo la "protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni", come stabilito al comma 3 dell'art. 180 del D. Lgs. 81/2008.

Art. 61 co. 2 D.Lgs. n. 230/1995

2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attivita' di cui al comma 1, debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'art. 77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attivita' stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti.



 D.Lgs. 81/2008 
Art. 180. Definizioni e campo di applicazione
...
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal D.lgs 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.

Ampie sono infine le attribuzioni dell'esperto qualificato in materia della protezione dalle sorgenti naturali di radiazioni, come disciplinata dal Capo III bis del D.Lgs. 241/2000, che vanno dall'individuazione delle azioni di mitigazione in caso di superamento dei livelli di azione alla redazione della parte relativa a questa sorgente di rischio nel Documento di valutazione dei rischi.

L’Esperto qualificato, abilitato in data antecedente la pubblicazione del D. Lgs. 187/00 (07.07.2000), è anche abilitato alla esecuzione dei controlli sulla qualità degli impianti e delle attrezzature radiologiche impiegate in medicina e odontoiatria a scopo medico di cui all'art. 8 del D. Lgs. 187/2000, per quanto specificato al comma 13 dell'art. 7 dello stesso decreto.

Per tale attività corre l'obbligo di aggiornamento professionale quinquennale (a partire dal 2001), di cui al comma 10 dell'articolo 8 del D.Lgs. 187/2000:

Art. 8 "formazione continua" D.Lgs. 187/2000
con un programma in materia di radioprotezione e con la partecipazione a corsi la cui "organizzazione può essere affidata dalle autorità regionali alle associazioni e alle società scientifiche accreditate che comprendono tra le finalità, oltre alla radioprotezione, uno dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o fisica sanitaria, relativamente all'esperto in fisica medica, e che siano maggiormente rappresentative di coloro che operano professionalmente nelle specifiche specialità; esse si avvalgono delle società scientifiche accreditate che comunque abbiano la radioprotezione del paziente tra le proprie finalità. 
La certificazione sull'esito dell'accertamento del possesso delle conoscenze delle misure di radioprotezione è rilasciata dal presidente dell'associazione o società scientifica".

________

 Direttiva 2013/59/EURATOM - del Consiglio del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom - ha come oggetto la protezione congiunta alle esposizioni delle seguenti categorie di soggetti:

- Esposizione dei lavoratori (cap. VI) (occupational exposure)
- Esposizione pazienti e individui procedura diagnostica o terapia medica (cap. VII) (medical exposure)
- Esposizione esclusi dalle esposizioni occupazionali e mediche cap. VIII) (public exposure).

Il 6 febbraio 2018 è scaduto il termine per il recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM, da parte dell'Italia.

Di seguito si riporta la posizione ANPEQ sul recepimento della direttiva 2013/59/Euratom

In relazione al ruolo dell’EQ/RPE e alla luce della Nuova a Direttiva 2013/59/EURATOM, l’Associazione Nazionale Professionale degli Esperti Qualificati, considerando che:

- la a Direttiva 2013/59/EURATOM stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ed abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;
- la Direttiva 96/29/Euratom stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti)
- la Direttiva 97/43/Euratom riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/Euratom
- il D.Lgs 230/1995, sue modifiche ed integrazioni, definisce la figura professionale dell’esperto Qualificato.

visto:

- il programma didattico ministeriale per sostenere l’esame di abilitazione per il conseguimento del titolo di EQ (all.V del D.Lgs 230/1995 e s.m.i.) che prevede anche la conoscenza dei Controlli di Qualità relativamente alle attività radiologiche impiegate in ambito sanitario

Ritiene che:

1. Il RPE, visto come equivalente all’EQ, debba essere definito così come “la persona che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per effettuare misurazioni esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori della popolazione e dell’ambiente. La sua qualificazione è riconosciuta dalla Autorità competente”. La sua competenza e professionalità deve essere riconosciuta in tutti i settori:ì medico, industriale, della ricerca, ambientale, ecc.

2. Le attribuzione del EQ devono essere definite come nel ex Articolo 79 del D.Lgs 230/95 e devono contenere le seguenti specifiche:
- La responsabilità della valutazione delle esposizioni per i lavoratori, per la popolazione e per l’ambiente deve essere di esclusiva competenza del EQ.
- la effettuazione delle misurazioni e le valutazioni della esposizione in relazione al gas radon sia in ambienti lavorativi che residenziali devono essere di competenza esclusiva dell’EQ.
- la effettuazione delle misurazioni e le valutazioni di esposizione in relazione alla presenza di NORM-TENORM devono essere di competenza esclusiva del EQ.
- Le procedure per la effettuazione delle misure e per la definizione di anomalie radiometriche nei carichi di rottami metallici, rifiuti industriali e urbani devono essere di esclusiva competenza del EQ
- L’effettuazione delle misure radiometriche sui semilavorati metalli deve essere di esclusiva competenza del EQ
- La formazione dei lavoratori sulle tematiche della radioprotezione deve essere di competenza del EQ incaricato della sorveglianza fisica.
- Le prove di assicurazione della qualità, tra cui i controlli di qualità, sulle macchine radiogene destinate alla diagnostica debbano essere di competenza del EQ (in continuità con quanto attualmente previsto in Italia dalla figura dell’EQ:
o sia gli EQ abilitati prima del 7 luglio 2001, data di entrata in vigore del D.Lgs. 187 del 26 maggio 2001 in particolare di quanto stabilito all’art.7 comma 13 o sia gli EQ ablitati successivamente, dovrebbero poter svolgere le prove di accettazione/collaudo, stato, costanza sulle apparecchiature radiologiche per radiodiagnostica medica, oltre che la radioprotezione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente.)

3. Mansioni strettamente esecutive inerenti alla sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni possono essere affidate, dal datore di lavoro a personale dipendente, non provvisto della abilitazione di EQ, scelto di intesa con l’EQ e che operi secondo le direttive e sotto la responsabilità del EQ stesso.

4. Il percorso formativo del EQ deve comprendere uno specifico corso di studi post laurea definito e mirato alla formazione professionale nel settore della radioprotezione fornito dalle Università. Tale percorso deve essere separato da altre scuole e/o corsi di specializzazione oggi esistenti. L’accesso agli esami di abilitazione deve essere possibile solo a seguito del completamento di tale percorso formativo.
Successivamente alla abilitazione, la professionalità e le competenze dell’EQ dovranno essere garantite da un percorso di formazione continua.

5. Nella commissione di accertamento della capacità tecnica e professionale richiesta per l’iscrizione nell’elenco del EQ deve essere inserito almeno un rappresentante di ANPEQ così come, dove previste, nelle Commissioni Regionali per il Rischio da Radiazioni Ionizzanti.

Fonte: ANPEQ

...

In allegato atti convegno dBA Incontri 2017 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: valutazione e protezione alla luce della nuova normativa europea, tenutosi a  Modena, il 14 settembre 2017:  "Il punto di vista dell’Esperto Qualificato nell’applicazione della nuova direttiva in campo industriale, sanitario e di ricerca "(Luisa Biazzi (Università degli Studi di Pavia, ANPEQ))

Fonte: USL Modena

_________

D.Lgs. 230/1995 Radiazioni ionizzanti | Consolidato 2019

Protezione esposdizione radiazioni ionizzanti small

Il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i. è il testo base della Protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti in Italia (Radioprotezione).

Il testo consolidato 2018 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230 "Radiazioni ionizzanti", tiene conto delle modifiche e abrogazioni dal 2000 a Gennaio 2018.

Disponibile il D.Lgs. 230/1995 Radiazioni ionizzanti | Consolidato 2018, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile riservato Abbonati Sicurezza.

Download Indice Ed. 1.1 Gennaio 2018

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio radiazioni ionizzanti Esperto qualificato

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