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Banca dati sugli appalti nel settore agricolo

ID 22252 | | Visite: 282 | News Sicurezza

Banca dati sugli appalti nel settore agricolo

Banca dati sugli appalti nel settore agricolo 

ID 22252 | 14.07.2024 / Download scheda allegata

L'art. 2 quinquies della Legge 12 luglio 2024 n. 101 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale, in GU n.163 del 13.07.2024 ed in vigore dal 14.07.2024, istituisce la Banca dati degli appalti in agricoltura a cui attinge il personale ispettivo di Inl, Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro, Guardia di Finanza e Inail.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l’INPS, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono individuati i requisiti di qualificazione dell’appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all’organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, la documentazione per la verifica del loro possesso, le informazioni relative alle imprese già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell’apparato organizzativo del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei con tributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto nonché delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell’impresa stessa impiegati nell’appalto. All’esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, l’INPS rilascia all’impresa richiedente un’attestazione di conformità.

Le disposizioni non si applicano ai contratti previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Legge 12 luglio 2024 n. 101

Art. 2 - quinquies Disposizioni urgenti in materia di Banca dati degli appalti in agricoltura

1. Al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo è istituita, presso l’INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica che aggregata, accede il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’INAIL.

2. Alla Banca dati di cui al comma 1 si iscrivono le imprese, in forma singola o associata, di cui all’articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendono partecipare ad appalti in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l’INPS, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono individuati i requisiti di qualificazione dell’appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all’organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, la documentazione per la verifica del loro possesso, le informazioni relative alle imprese di cui al comma 2 già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell’apparato organizzativo
del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei con tributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto nonché delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell’impresa stessa impiegati nell’appalto. All’esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, l’INPS rilascia all’impresa richiedente un’attestazione di conformità.

4. Alla stipula del contratto di appalto le imprese di cui all’articolo 6, primo comma, lettere d) ed e) , della legge n. 92 del 1979 rilasciano al committente la polizza fideiussoria assicurativa di cui al comma 3.

5. La stipula o l’esecuzione del contratto di appalto in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4 comporta l’applicazione, a carico del committente e del l’appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. L’irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell’illecito, l’iscrizione o la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

6. Alle attività di cui ai commi da 1 a 5 l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

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UNI1612359

ID 22239 | | Visite: 83 | News Prevenzioni Incendi

UNI1612359 / Linea Guida per l'utilizzo della UNI ISO/TR 23932-2 FSE

ID 22239 | 12.07.2024 - Inchiesta Pubblica Finale fino al 17.07.2024

UNI1612359
Ingegneria della sicurezza contro l'incendio - Linea Guida per l'utilizzo della UNI ISO/TR 23932-2

Sommario:

Il documento fornisce indicazioni nello studio del caso pratico della UNI/ISO TR 23932-2, che fornisce un esempio completo per illustrare la ISO 23932-1. L'esempio è quello di un negozio di lavaggio a secco, per il quale l'obiettivo della sicurezza antincendio è la sicurezza della vita, sia per le persone che si trovano all'interno che all'esterno del negozio, in caso di incendio all'interno del negozio.

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FAQ PAF Microclima

ID 22234 | | Visite: 535 | Documenti Riservati Sicurezza

FAQ PAF Microclima

FAQ PAF Microclima / Rev. 0.0 Luglio 2024

ID 22234 | 11.07.2024 / In allegato Elenco completo

Elenco FAQ Microclima - Decreto Legislativo 81/2008 Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a MICROCLIMA - Indicazioni Operative, elaborato dal Sotto Gruppo Tematico Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL ed ISS, approvato dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro il 21/07/21.

Con l’emanazione del Decreto Legislativo 81/2008  il microclima è stato riconosciuto come agente di rischio fisico, ai sensi dell’art. 180 che definisce tali agenti e ne individua il campo di applicazione, rendendone obbligatoria la valutazione dei rischi, così come stabilito dall’art. 181. L’art.181, comma 1, specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale da “identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione” facendo “particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”.  Considerato che al microclima non viene dedicato un capo specifico all'interno del Titolo VIII, è necessario fare ricorso a specifiche norme tecniche di settore che consentono di effettuare una valutazione quantitativa del rischio e di adottare le opportune misure di prevenzione e protezione. Tali norme differiscono a seconda del tipo di ambiente termico in esame.

Elenco FAQ Microclima

A.1 Quali sono gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dovuti all'esposizione a caldo/freddo?
A.2 Cosa si intende con ambiente termico moderato?
A.3 Cosa si intende con ambiente termico severo?
A4. Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio microclima?
A.5 In quali casi e con quali modalita' va attivata la sorveglianza sanitaria in relazione al rischio microclima?
B.1 Quali requisiti deve avere la strumentazione di misura delle grandezze fisiche ambientali?
B.2 Quali criteri vanno applicati per la taratura della strumentazione di misura?
B.3 Come si effettua la stima dell'attivita' metabolica?
B.4 Come si effettua la stima delle quantita' fisiche descrittive del vestiario?
B.5 Secondo quale metodologia deve essere effettuata la misura delle grandezze fisiche ambientali?
B.6 Quali sono il periodo dell'anno e l'intervallo orario piu' opportuno per eseguire una misura delle grandezze fisiche ambientali?
B.7 Quali fattori devono essere considerati per definire il numero di postazioni di misura e la relativa collocazione spaziale delle stesse in un ambiente termico moderabile?
B.8 Quale deve essere la posizione delle sonde in una postazione di misura?
B.9 Quale deve essere il numero di misure da eseguire in ciascuna postazione?
B.10 Quale deve essere la durata minima di una misura delle grandezze fisiche ambientali?
B.11 Quale deve essere il tempo minimo da interporre fra due misure consecutive?
B.12 Secondo quali criteri l'ambiente termico puo' essere considerato stazionario in relazione al soggetto esposto?
B.13 Come si procede in presenza di ambienti non stazionari?
B.14 Secondo quali criteri un ambiente termico puo' essere considerato omogeneo attorno al soggetto esposto?
B.15 Come si stima l'incertezza di misura?
C.1 In quali situazioni lavorative e' sempre necessario procedere sempre ad una valutazione dettagliata del rischio microclima?
C.2 Quali strategie sono utilizzabili per la valutazione del rischio microclima?
C.3 Quali sono le condizioni nelle quali la valutazione del rischio puo' concludersi con la "giustificazione"?
C.4 E' sempre necessario effettuare misurazioni specifiche ai fini della valutazione del rischio microclima?
C.5 Quali sono gli indici descrittori (e i relativi valori di riferimento) che possono essere utilizzati per effettuare la valutazione del comfort (discomfort) termico?
C.6 Cosa si intende con comfort/discomfort locale e come si valuta?
C.7 Quali sono gli indici descrittori (e i relativi valori di riferimento) che possono essere utilizzati per effettuare la valutazione dello stress termico da ambiente caldo?
C.8 Quali sono gli indici descrittori (e i relativi valori di riferimento) che possono essere utilizzati per effettuare la valutazione dello stress termico da ambiente freddo?
C.9 Quali sono le grandezze fisiche ambientali ed i parametri personali/soggettivi che devono essere stimati nell'ambito di una valutazione microclimatica?
C.10 E' possibile effettuare la media su piu' giorni/settimane/mesi ai fini della valutazione dei parametri di comfort/rischio associati all' ambiente termico?
C.11 Quali sono i co-fattori di rischio da valutare in relazione all'esposizione a microclima?
C.12 Come si valuta il rischio microclima in lavorazioni outdoor (o in ambienti chiusi non climatizzati le cui condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni termoigronometriche esterne)?
C.13 Esistono criteri specifici per la valutazione del microclima nei mezzi di trasporto?
C.14 Come si effettua la valutazione del rischio per soggetti con suscettibilita' individuale al rischio microclima?
D.1 Come comportarsi all'esito della valutazione?
D.2 Come deve essere strutturato e che cosa deve riportare il Documento di Valutazione dell'esposizione professionale al microclima?
D.3 Esistono dispositivi di protezione individuali o dispositivi ausiliari indossabili?
D.4 Informazione e formazione: quando e con quali contenuti?
D.5 Come gestire il rischio per i lavoratori outdoor?
D.6 Come gestire il rischio per lavoratori in regime di auto restrizione idrica per motivi religiosi o altri motivi?

Estratto

A.1 Quali sono gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dovuti all'esposizione a caldo/freddo?

Fisiologia della termoregolazione

L’organismo umano viene definito “omeotermo”, è in grado, cioè, di mantenere costante la propria temperatura centrale in un range ristretto di 37±1°C nelle più diverse condizioni climatiche, attraverso continui scambi termici con l’ambiente circostante che avvengono per convezione, evaporazione, irraggiamento e, in misura minore, per conduzione tramite la superficie cutanea e per convezione ed evaporazione attraverso l’attività respiratoria. Nella maggior parte dei casi gli scambi termici tra l’ambiente e le persone che operano al suo interno sono condizionati da 4 parametri ambientali (temperatura, velocità e umidità relativa, temperatura media radiante) e 2 parametri legati al soggetto (metabolismo energetico e isolamento termico dell’abbigliamento).

Il mantenimento dell’equilibrio termico è assicurato da un complesso sistema di termoregolazione in cui l’ipotalamo, nella sua regione anteriore e nell’area preottica, svolge la funzione di un vero e proprio termostato. A queste aree giungono informazioni provenienti dai termocettori profondi centrali che rendono conto delle variazioni della temperatura centrale dell’organismo e dai termocettori periferici sensibili al caldo (corpuscoli di Ruffini) e al freddo (corpuscoli di Krause), diffusi su tutta la superficie corporea.

Il centro di termoregolazione ipotalamico integra tali informazioni e con un meccanismo di controllo nervoso a feed-back attiva gli effettori periferici modulando la risposta in relazione alla necessità di dissipare il calore o di incrementarne la produzione.

Patologie da caldo

Lavorare al caldo pone richieste conflittuali al sistema cardiovascolare, in relazione alla tipologia di attività svolta ed alle caratteristiche individuali del soggetto: da una parte la vasodilatazione periferica aumenta il flusso di sangue verso la superficie corporea nel tentativo di dissipare il calore che tende ad incrementare la temperatura centrale; dall’altra, l'attività fisica richiede a sua volta un incremento del flusso sanguigno verso i distretti muscolari interessati dallo sforzo. Poiché la gittata cardiaca non può comunque eccedere il flusso garantito dal ritorno venoso, la capacità cardiaca costituisce un fattore limitante per il lavoro intenso svolto in ambienti severi caldi e il sistema cardiovascolare può trovarsi in una condizione di sovraccarico tale da non poter soddisfare adeguatamente entrambe le esigenze.

Una patologia tipicamente correlata al lavoro in ambienti caldi è la sincope da calore, dovuta a un’eccessiva vasodilatazione che dà luogo a stasi venosa periferica, ipotensione e insufficiente flusso sanguigno cerebrale, manifestandosi con una perdita di coscienza preceduta da pallore, stordimento e vertigini. Nei soggetti che svolgono attività lavorativa in ambienti severi caldi, in particolare se non acclimatati, si accompagna spesso ad una ipertermia che può raggiungere i 39°C, ma non comporta né abolizione della sudorazione né agitazione motoria.

Una condizione più grave di quella descritta è rappresentata dall’esaurimento della termoregolazione, che può manifestarsi tramite due forme cliniche (iperpiressia e colpo di calore)in cui l’elemento comune è costituito dall’innalzamento della temperatura centrale al di sopra dei 40,5°C e dall’arresto della sudorazione, dovuti al blocco dei meccanismi centrali della termoregolazione, mentre si distinguono essenzialmente per la diversa intensità dei sintomi nervosi: agitazione o delirio nel caso di iperpiressia, con cute secca e ardente, prostrazione, grave ipotonia muscolare, polipnea, tachicardia, incoordinazione motoria; convulsioni epilettiformi o coma nel colpo di calore, che costituisce un aggravamento della forma precedente e può essere letale se non trattato rapidamente.

I crampi da calore costituiscono una condizione patologica caratterizzata da spasmi muscolari dolorosi della durata di 1-3 minuti a carico di gastrocnemio (polpaccio), addome, colonna vertebrale, causati dallo svolgimento di attività muscolari intense in ambiente caldo-umido. Sono preceduti in genere da astenia ingravescente, cute umida, calda e arrossata, ipotensione, e possono essere prevenuti da un’adeguata assunzione di acqua e dalla somministrazione di soluzioni isotoniche di cloruro di sodio.

L’inadeguato ripristino delle perdite d’acqua conseguenti alla sudorazione può portare nel giro di qualche ora al deficit idrico. I disturbi da disidratazione cominciano a manifestarsi quando le perdite raggiungono il 5% del volume d’acqua totale con sintomi e segni clinici rappresentati da: sete marcata, polso rapido, sudorazione ridotta o abolita, densità urinaria elevata, sodio plasmatico aumentato. Il deficit sodico è dovuto ad inadeguato ripristino del sodio perso con il sudore e si instaura generalmente dopo almeno 3-5 giorni di esposizione, con i seguenti sintomi e segni: intensa sensazione di fatica, polso lento, sete discreta, frequenti vertigini, crampi e vomito, emoconcentrazione precoce e pronunciata, marcata diminuzione di sodio e cloro urinari, riduzione del sodio plasmatico.

Tra le manifestazioni da esposizione ad ambienti severi caldi rientrano patologie a carico della pelle e delle ghiandole sudoripare quali le ustioni, sia per contatto con un solido o un liquido caldi, sia per irradiazione; un disturbo più lieve è rappresentato dall’eritema da calore, che consiste in un’eruzione papulo-vescicolosa con eritema e prurito, conseguente ad eccessiva e prolungata presenza di sudore sulla pelle. Tale manifestazione può essere seguita da anidrosi, cioè arresto della secrezione di sudore, dovuta all’ostruzione dei canali escretori delle ghiandole sudoripare da parte di tappi di cheratina.

Patologie da freddo

Si distinguono patologie sistemiche e patologie localizzate. Tra le patologie sistemiche rientra l’orticaria da freddo, tipica di soggetti con abnorme reattività alle basse temperature, nei quali l’esposizione anche breve al freddo non eccessivo può essere seguita da vasodilatazione prolungata, con formazione di elementi eritemato-pomfoidi dolenti e pruriginosi. Tali elementi possono estendersi a tutto il corpo e può accompagnarsi una reazione sistemica con tachicardia, ipotensione, vampate al volto e anche sincope. Decisamente più grave è l’assideramento, sindrome connessa all’abbassamento della temperatura del nucleo corporeo causata dall’esposizione prolungata al freddo e caratterizzata da progressiva depressione delle funzioni vitali. Si distinguono generalmente tre fasi: resistenza, scompenso termico, coma.

Tra le patologie localizzate, viene descritta l’acrocianosi, dermatosi caratterizzata da aspetto cianotico-violaceo, ipotermia ed iperidrosi delle zone distali degli arti, cui si associano ipoestesie e parestesie delle zone interessate, prevalente nel sesso femminile. Alla base vi è una circolazione periferica torpida per spasmo arteriolare ed atonia venulo-capillare. Geloni ed eritema pernio sono invece manifestazioni localizzate alle estremità, causate dalla esposizione al freddo e che interessano soggetti predisposti (linfatismo, anemia, distonia neurovegetativa), prevalentemente di sesso femminile, alla cui base vi è un’alterata regolazione del tono e della permeabilità vascolare con edema localizzato. Nello specifico, il gelone acuto si manifesta con un gonfiore caldo, arrossato, ben delimitato, molto pruriginoso, nel contesto di cute iperidrosica, tesa, lucida, sul dorso delle dita delle mani e dei piedi, sui talloni, oppure ai padiglioni auricolari o al naso. L’eritema pernio interessa le zone distali delle gambe con formazione bilaterale e simmetrica di lesioni piccole, non dolenti, rotondeggianti, di color rosso opaco o violaceo, a volte con vescicole emorragiche centrali. Possono residuare esiti cicatriziali ed atrofia della cute e del tessuto sottocutaneo. Il congelamento interessa prevalentemente le estremità (mani, piedi, orecchie, naso) ed è caratterizzato da una successione di fasi: parestesie con ipoestesia locale (fase preiperemica); I grado (aumento di parestesie, insensibilità e dolore con cute rosso-cianotica, tumefatta, screpolata); II grado (iperidrosi spiccata con vescicole e flittene emorragiche; III grado (necrosi della cute che si estende progressivamente ai tessuti sottostanti fino alla gangrena, con febbre associata e stato tossico-stuporoso.

Effetti di tipo infortunistico

Lo stress termico può causare infortuni sul lavoro. Inoltre malori causati dallo stress termico possono ridurre la capacita di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni, come tipicamente avviene nel caso degli addetti alla conduzione di macchinari o di veicoli.

Le tipologie e modalità di infortunio più frequenti a seguito di stress termico subito dal lavoratore sono: incidenti di trasporto, scivolamenti e cadute, contatto con oggetti o attrezzature, ferite, lacerazioni e amputazioni.

A.2 Cosa si intende con ambiente termico moderato?

Secondo la sezione 1 – Scopo della norma UNI EN ISO 7730, che riguarda la valutazione del benessere termico, un ambiente termico moderato è un ambiente nel quale si manifestano scostamenti “moderati” dalle condizioni ideali di comfort termico (“moderate deviations from thermal comfort occur”).

In un ambiente termico moderato il soggetto riesce a mantenere l’equilibrio termico del corpo con ridotte sollecitazioni del sistema di termoregolazione.

A.3 Cosa si intende con ambiente termico severo?

Da un punto di vista normativo non esiste alcuna definizione formale di ambiente termico severo. La norma UNI EN ISO 7730 fa semplicemente riferimento ad “extreme thermal environments”, che rappresentano i campi di applicazione delle norme UNI EN ISO 7243, UNI EN ISO 7933 entrambe riguardanti la valutazione di situazioni di stress da calore e della norma UNI EN ISO 11079 riguardante la valutazione di situazioni di stress da freddo.

Da un punto di vista fisiologico, un ambiente termico “severo” è un ambiente nel quale i meccanismi di termoregolazione del corpo umano, che provvedono al mantenimento costante della temperatura degli organi interni intorno ai 37°C sono fortemente sollecitati, ed in casi estremi possono anche non essere sufficienti ad evitare gravi compromissioni temporanee o permanenti delle funzioni dell’organismo.

Per scopi pratici conviene definire come “severo” un ambiente termico nel quale l’insorgenza nel soggetto esposto di uno strain termico (ipertermia o disidratazione in ambienti caldi, ipotermia negli ambienti freddi) puo' riscontrarsi nell'ambito dell'attività lavorativa abitualmente svolta.

[...] Segue in allegato

Fonte: PAF

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Allegato riservato FAQ PAF Microclima Rev. 0.0 2024.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2024
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INAIL - Avviso pubblico formazione e informazione 2024

ID 22213 | | Visite: 605 | News Sicurezza

INAIL   Avviso pubblico formazione e informazione 2024

INAIL - Avviso pubblico formazione e informazione 2024

ID 22213 | 09.07.2024

Inail finanzia la realizzazione ed erogazione di progetti integrati di formazione e informazione a contenuto prevenzionale ai sensi degli artt. 910 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. nonché del disposto dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Finalità

Il presente Avviso pubblico si propone di realizzare una campagna formativa e informativa nazionale a contenuto prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle azioni di sensibilizzazione ai rischi nuovi ed emergenti, mediante il finanziamento di progetti di formazione e informazione.

Risorse finanziarie

L’entità delle risorse previste è pari a euro 14.000.000,00 suddiviso in misura paritaria per ognuno dei quattro ambiti tematici per un importo pari a euro 3.500.000,00.

Soggetti destinatari dei finanziamenti

I destinatari dei progetti di formazione e informazione sono:

- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS),
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP),
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA),
- responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP),
- lavoratori,
- datori di lavoro,
- docenti tutor interni e tutor formativi esterni coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

Soggetti proponenti

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti proponenti indicati nell’Avviso pubblico. Ciascun soggetto proponente, in forma singola o in aggregazione (Ati/Ats), può presentare una sola domanda di partecipazione all’Avviso per ciascun ambito tematico.

Ambiti tematici dei progetti

L’Avviso pubblico finanzia progetti integrati di formazione e informazione aventi per oggetto i seguenti ambiti tematici:

A. “Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”;
B. “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
C. “Cambiamenti climatici - Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”;
D. “Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”.

Progetti ammessi a finanziamento

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti integrati di formazione e informazione che si articolano sulla base delle condizioni e dei requisiti indicati nell’Avviso pubblico.

Modalità e tempistiche di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica tramite apposito sportello informatico, sulla base delle regole tecniche e secondo le tempistiche che saranno pubblicate nella presente sezione.
Per la presentazione della domanda si dovrà accedere ai servizi online sul portale.

Punti di contatto

Per informazioni ed assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del contact center.

È anche possibile rivolgersi al servizio “Inail Risponde”, nella sezione “Supporto” del portale.

__________

Avviso

Allegati
Allegato 1 A - Scheda progetto
Allegato 1 B - Scheda progetto
Allegato 1 C - Scheda progetto
Allegato 1 D - Scheda progetto
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante
Allegato 3 - Atto di delega del legale rappresentante
Allegato 4 - Dichiarazione di intenti per la costituzione di associazione temporanea di imprese/ associazione temporanea di scopo
Allegato 5 - Dichiarazione del controllante
Allegato 6 - Dichiarazione requisiti docente D.M. 6 marzo 2013
Allegato 7 - Dichiarazione requisiti docente
Allegato 8 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione - verifiche antimafia
Allegato 9 - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari
Allegato 10 - Patto di integrità
Allegato 11 - Schema di riferimento per la fideiussione
Allegato 12 - Scheda anagrafica/autorizzazione dati personali dei partecipanti
Allegato 13 - Registro presenze
Allegato 14 - Tabella regionale/provinciale della programmazione mensile delle edizioni
Allegato 15 - Tabella riepilogativa delle edizioni regionali erogate
Allegato 16 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Allegato 17 - Questionario di gradimento

[...]

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D.Lgs. n. 29/2024: salute sul lavoro di persone anziane / Note

ID 21678 | | Visite: 1819 | Documenti Riservati Sicurezza

D Lgs  n  29 2024  salute sul lavoro persone aqnziane

D.Lgs. n. 29/2024: salute sul lavoro di persone anziane / Note

ID 21678 | 12.04.2024 / Note complete in allegato

Pubblicato nella GU n.65 del 18.03.2024, il Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29 “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”.

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29 reca disposizioni volte a promuovere la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, anche attraverso l'accesso alla valutazione multidimensionale unificata, a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all'isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e la coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento, nonché volte a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, e ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29

Art. 2 Comma 1 lett. a) Definizioni e disposizioni di coordinamento

a) «persona anziana»: la persona che ha compiuto 65 anni;

L’art. 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29 contiene le misure per la promozione della salute e dell'invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro.

Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29

Art. 5 Misure per la promozione della salute e dell'invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro

1. Nei luoghi di lavoro, la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l'invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana sono garantiti dal datore di lavoro attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro - Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel PNP, che prevedono l'attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.

2. Il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti.

Spetta al datore di lavoro, che deve adempiere agli obblighi di valutazione dei rischi e controllo sanitario (D.Lgs. 81/2008), l’obbligo di assicurare la promozione della salute, l’educazione preventiva e il mantenimento di uno stile di vita sano e attivo per gli anziani, tenendo conto del modello di promozione della salute nei luoghi di lavoro, noto come Workplace Health Promotion (WHP) e raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità, coerentemente con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale di Prevenzione (PNP).

Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie per supportare gli anziani nel realizzare le loro attività lavorative, anche in parte, in modalità agile, rispettando i CCNL di settore in vigore.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 28 comma1 Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.

Pertanto, con riferimento all'età dei lavoratori, i datori di lavoro hanno il preciso obbligo di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi [...] quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro".

Il medico competente ha un ruolo importante, poiché collabora con il datore di lavoro e con l'RSPP alla valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi dovrà analizzare le specificità connesse con le differenti età dei lavoratori, indicando le misure di sicurezza (soprattutto di tipo organizzativo), che il datore di lavoro intende adottare per garantire e migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, al fine di garantire l’inclusione di tutti i lavoratori, con l’attivazione di processi e interventi volti a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane.

... Segue in allegato

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Procedura LOTO Disciplina | Format procedura

ID 5249 | | Visite: 42797 | Documenti Riservati Sicurezza

ID 5249 Procedura LOTO

Procedura LOTO LOCKOUT/TAGOUT Disciplina | Format procedura / 2024

ID 5249 | Update Rev. 4.0 del 27.04.2024 / In allegato modello procedura

In allegato modello che illustra, con immagini, riferimenti normativi, l'applicazione della procedura di lockout/tagout.

La procedura di lockout/tagout è la metodologia più diffusa per effettuare l’isolamento sicuro delle fonti di alimentazione di una macchina/attrezzatura/processo e permette di elevare il livello di sicurezza durante la fase di manutenzione, ordinaria e straordinaria, mediante il controllo dell’energia pericolosa. Una procedura di lockout/tagout è applicabile in tutti i casi in cui permane il rischio derivante dall’avvio inatteso della macchina/attrezzatura/processo. Le potenziali fonti di energia pericolosa devono essere identificate, isolate e bloccate e/o contrassegnate prima dell’inizio dell’attività di manutenzione.

Il modello allegato è stato elaborato sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

Direttiva macchine 2006/42/CE
ANSI/ASSP Z244.1-2016 (R2020)
OSHA 29 CFR 1910.147
CEI 11-27 Edizione 5a 2021
CEI EN 60204-1:2018 / Ed. 6.0

Update del 27.04.2024:

- aggiornati riferimenti normativi;
- aggiornamenti grafici;
- inseriti link normativi.

Il modello risulta essere così strutturato:

Indice

1. Premessa
2. Riferimenti normativi
2.1 Direttiva macchine 2006/42/CE
2.2 ANSI/ASSP Z244.1 - 2016 (R2020)
2.3 OSHA 29 CFR 1910.147
2.4 CEI 11-27:2021 (Ed. V) | Lavori su impianti elettrici
2.5 EN 60204-1:2018 | Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: regole generali
3. Definizioni
4. Obiettivo
5. Fasi procedura
A. Procedura LOCKOUT/TAGOUT
B. Scheda procedura controllo energia
C. Applicazione procedura | Modulo ordine di lavoro
D. Check list di verifica corretta applicazione procedura
E. Registro di informazione, formazione ed addestramento procedura LOTO

Estratto

[...]

3. Definizioni

“Persona autorizzata” (Authorized people): personale autorizzato ad applicare la procedura di lockout a seguito di specifico training.

“Persona interessata” (Affected people): il personale che opera nelle immediate vicinanze dell’impianto o macchinario sottoposto a lockout.

“LOCKOUT”: si intende il posizionamento di un lucchetto in corrispondenza della posizione OFF di un dispositivo di isolamento (sezionatore, valvola, ecc.) di una qualsiasi fonte energetica (energia elettrica, fluido pericoloso, ecc.).

“TAGOUT”: si intende il posizionamento di un cartello in corrispondenza del lucchetto usato per il lockout, riportante chiaramente il nominativo dell’operatore autorizzato.

4. Obiettivo

L'obiettivo di questa procedura è di stabilire un mezzo di controllo positivo per impedire l'avvio o l'attivazione accidentale di macchinari o sistemi durante la riparazione, la pulizia e/o la manutenzione.             

Questa procedura è utile a:

1. stabilire un mezzo sicuro per arrestare macchinari, attrezzature e sistemi;
2. vietare al personale non autorizzato o ai sistemi di controllo remoto di avviare macchinari o apparecchiature durante la manutenzione;
3. fornire un sistema di controllo secondario (TAGOUT) quando è impossibile bloccare in maniera sicura il macchinario o l'attrezzatura;
4. stabilire la responsabilità per l'implementazione e il controllo delle procedure di LOCKOUT/TAGOUT.

5. Fasi procedura

In linea di principio, la procedura di LOCKOUT/TAGOUT richiede che l’isolamento e la messa in sicurezza di una macchina o di un impianto avvenga secondo una sequenza preordinata che prepari la macchina stessa o l’apparecchiatura all’applicazione dei dispositivi di isolamento e di “lucchettaggio”.

Prepararsi all’interruzione temporanea

Un addetto individua le fonti di energia presenti che devono essere messe sotto controllo e identifica il metodo di controllo da usare.

Notifica

Occorre quindi informare tutte le persone interessate (affected) che si è in procinto di operare sul macchinario effettuando il “lucchettaggio” dello stesso.

L’addetto comunica alle persone interessate le informazioni seguenti:

- cosa verrà isolato/etichettato;
- perché verrà isolato/etichettato;
- la durata dell’indisponibilità dell’impianto;
- chi è responsabile di LOCKOUT/TAGOUT;
- chi contattare per maggiori informazioni.

[...]

Dispositivi per l’esecuzione della procedura

Figura 3

Fig. 3 - Esempi dispositivi per l’applicazione della procedura

[...]

A. Procedura LOCKOUT/TAGOUT

A  Procedura LOCKOUT TAGOUT

[...]

D. Check list di verifica corretta applicazione procedura

C  Check list

[...] Segue in allegato

Fonti
ANSI/ASSP Z244.1-2016 (R2020)
OSHA 29 CFR 1910.147 The control of hazardous energy (lockout/tagout)
CEI 11-27 Edizione 5a 2021
CEI EN 60204-1:2018 / Ed. 6.0 
Oregon OSHA’s guide to controlling hazardous energy
Direttiva macchine 2006/42/CE
D.Lgs. 81/2008

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4.0 27.04.2024 Aggiornati riferimenti normativi
Aggiornamenti grafici
Inseriti link normativi
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3.0 18.04.2021 Aggiornato modello procedura
Aggiornati riferimenti normativi
Inseriti nuovi moduli
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2.0 23.08.2018 Aggiornato modello procedura
Aggiunti riferimenti normativi
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Linee indirizzo valutazione del rischio reati SSL ex art. 25 septies dlgs 231/2001

ID 19709 | | Visite: 4398 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Linee indirizzo valutazione del rischio INAIL 2023

Linee indirizzo valutazione del rischio reati SSL ex art. 25 septies Dlgs 231/2001 INAIL 2023

ID 19709 | 20.06.2023 / In allegato linee di indirizzo INAIL 2023

Linee indirizzo monitoraggio e valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro ex art. 25 septies dlgs 231/2001

Le presenti “Linee di Indirizzo per il Monitoraggio e la Commissione dei Reati Relativi a Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al 25 Septies del dlgs 231/2001” rappresentano uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti.

Contestualmente, vogliono fornire alle imprese un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale in modo da avere efficacia esimente delle responsabilità amministrative degli Enti ai sensi dell’art 25 septies del dlgs 231/2001.

_________

Delibera INAIL C.d.A. n. 104 del 15 maggio 2023

Protocollo d’intesa tra Inail e Capitalimprese - Associazione Italiana Industriali Piccole e Medie Imprese. Approvazione delle Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 25 septies del d.lgs. n. 231/01.
_______

Indice

1- PREMESSA

2- FINALITÀ

3- PECULIARITÀ DEI REATI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA NEL D.LGS 231/01

4- CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO GESTIONALE
4.1 - La logica del modello e le modalità della mappatura dei rischi
4.2 - La gestione delle attività sensibili
4.3 - Il set di parametri di valutazione del rischio di reato
4.4. - La gestione integrata dell'audit e della valutazione: la scheda di controllo.
4.5 - Dati infortunistici a supporto dei parametri dello strumento gestionale
4.6 - L'utilizzo dei dati statistici a supporto dello strumento gestionale
4.6.1 - L'inserimento del "tipo di lavoro accorpato" fra le declinazioni dei processi dell'Ente
4.6.2 - L'inserimento della deviazione accorpata fra le tipologie di deviazione previste dalla scheda di controllo
4.7 - Analisi e Monitoraggio del Modello di Organizzazione e gestione
4. 7.1 La rappresentazione grafica della valutazione con i parametri
4.8 - Miglioramento continuo del MOG-SSL sulla base degli output del monitoraggio

5 - VANTAGGI PER LE IMPRESE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO

6 - CONCLUSIONI

...

 Dlgs 231/2001

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

CP (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Articolo 589 Omicidio colposo

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
4. abrogato (Legge 23 marzo 2016, n. 41)
5. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

...

Fonte: INAIL

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Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro / Brevi note MLPS

ID 22181 | | Visite: 226 | Documenti Sicurezza

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro Brevi note MLPS

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro / Brevi note MLPS

ID 22181 | 04.07.2024 / In allegato nota completa

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi lavoro) recepisce le direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il testo normativo, in particolare, prevede un modello partecipativo della valutazione dei rischi finalizzato a programmare la prevenzione contro gli infortuni e altri danni alla salute del lavoratore.

Il modello di gestione dei rischi, definito dal citato decreto, prevede che ai soggetti che tipicamente rientrano nella struttura aziendale, si affianchino anche delle figure con competenze tecnico-funzionali con il compito di supportare i primi nell’adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente. Le disposizioni si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio (art. 3).

Nel tempo, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è stato oggetto di integrazioni e significative modifiche legislative: dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, fino alle previsioni dettate dalla normativa connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle disposizioni introdotte dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215). 

Posizioni di garanzia della sicurezza aziendale

Le figure di garanzia previste dalla disciplina in esame sono:

- il datore di lavoro, ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva, in quanto esercita in concreto i poteri decisionali e di spesa nelle pubbliche amministrazioni, il dirigente (oppure il funzionario nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale);
- il dirigente, il soggetto che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
- il preposto, il soggetto che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- il lavoratore, ovvero il principale destinatario delle tutele dettate dalle norme antinfortunistiche, da intendersi estensivamente (con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, ma esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari).

Con particolare riferimento alla figura del preposto, va segnalato che, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215), il suo ruolo è stato particolarmente rafforzato.

Il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti (art. 18, comma 1, lettera b-bis, T.U.) per l’esecuzione delle attività di vigilanza che gli competono, tra cui, in particolare:

1. sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi, intervenire fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;

 2.  in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Nell’attuale impianto normativo il lavoratore non è soltanto destinatario delle tutele, ma ha precise responsabilità e riveste un ruolo attivo, partecipando direttamente o tramite i propri rappresentanti alla realizzazione del sistema di sicurezza aziendale. In tal senso, si prevede infatti che ogni lavoratore - in via generale - deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20, comma 1).

Inoltre, il lavoratore è destinatario di specifici obblighi, tra cui (art. 20, comma 2): 

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto o, comunque, disposti dal medico competente.

Oltre a coloro che fanno parte tradizionalmente della struttura aziendale, il Decreto Legislativo n. 81/2008, individua ulteriori soggetti che - in tema di prevenzione e sicurezza - svolgono compiti di natura tecnica, forniscono consulenza (Servizio di prevenzione e Protezione e medico competente) oppure rivestono funzioni di natura consultiva e partecipativa (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza) o, ancora, hanno compiti di intervento in circostanze emergenziali (Addetti alla gestione delle emergenze).

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è organizzato dal datore di lavoro prioritariamente all’interno della azienda o dell’unità produttiva, o con incarico a persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici (art. 31), affidando in ogni caso tale ruolo solo a soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali stabiliti dalla legge (art. 32).

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) eletto a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo, con le modalità elettive stabilite dal citato decreto, a seconda delle dimensioni dell’azienda (art. 47) e il nominativo deve essere comunicato dal datore di lavoro all’INAIL (art. 18, comma 1, lettera aa).

Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono definite dal Decreto Legislativo n. 81/2008, salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva. 

Tra i soggetti coinvolti nel sistema di sicurezza aziendale rientrano anche gli Addetti alla gestione delle emergenze (articoli 43-46). Il datore di lavoro, infatti, deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione degli incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Detti lavoratori devono ricevere idonea formazione, nonché disporre delle attrezzature adeguate e non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Anche il Medico competente rientra tra le figure individuate dal decreto in parola nominate dal datore di lavoro per collaborare alla valutazione dei rischi ed eseguire la sorveglianza sanitaria (articoli 38-42). Il medico competente deve essere in possesso dei titoli e dei requisiti specifici e, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, è previsto che questa venga svolta, non solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente, ma anche qualora ne faccia richiesta il lavoratore in quanto correlata ai rischi lavorativi (art. 41, comma 1). 

Valutazione dei rischi e DVR

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, (tra cui quelli connessi alle differenze di genere, all’'età, ecc.) nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Il documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi (DVR) deve avere data certa e contenere tra l’altro (art. 28, comma 2):

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, con la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che devono provvedervi e ai quali devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.

Il datore di lavoro esegue la valutazione ed elabora il DVR, in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29, commi 1 e 2).

In occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata così come devono essere aggiornate le misure di prevenzione. 

Salvo eccezioni, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono eseguire la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. 

Misure di tutela e obblighi 

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 persegue la finalità di garantire uniformità di tutela nei luoghi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori su tutto il territorio nazionale.

A tal fine individua misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tra cui (art. 15):

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione che tenga conto delle condizioni tecniche produttive dell’azienda, nonché dell’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
- l’eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro;
- l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l’informazione e la formazione adeguate per lavoratori, dirigenti e preposti, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l’adozione di codici di condotta e di buone prassi in materia di salute e sicurezza;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, nonché l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.

Formazione e informazione

Un altro cardine dell’impianto normativo delineato dal decreto in esame è la formazione e informazione del personale.

In particolare, da un lato, tutti i lavoratori hanno diritto a ricevere un’informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione (art. 36), dall’altro, le figure coinvolte nella sicurezza aziendale devono ricevere specifica formazione.

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione (art. 37, commi 4):

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Dirigenti e preposti devono ricevere a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. La loro formazione, in particolare, comprende: i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi; l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione (art. 37, comma 7).

Sanzioni

Oltre alle obbligazioni contrattuali poste a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore (art. 2087 codice civile), la normativa in commento prevede sanzioni amministrative pecuniarie e contravvenzioni (sanzioni penali che vanno dall’ammenda all’arresto) in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (articoli 55-60). Residuano, tuttavia, anche ipotesi di delitti in materia prevenzionistica disciplinati dal codice penale (articoli 437 e 451).

La vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è affidata principalmente alle ASL e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

[...]

Fonte: MLPS

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Planimetrie per l'emergenza: UNI ISO 23601

ID 4645 | | Visite: 78285 | Documenti Riservati Sicurezza

ISO 23601 Planimetrie per l emergenza

Esempi Planimetrie per l'emergenza: UNI ISO 23601 / Update 05.2024

ID 4645 | Update 03.05.2024 / Documento completo allegato ISO 23601:2020 (UNI 2024)

Adozione UNI 03 maggio 2024

UNI ISO 23601:2024 Identificazione di sicurezza - Segnaletica per le planimetrie di esodo ed evacuazione

La norma stabilisce i principi di progettazione delle planimetrie dell'emergenza (esodo ed evacuazione) da esporre, che contengono informazioni rilevanti per la sicurezza antincendio, l'esodo, l'evacuazione e il salvataggio degli occupanti della struttura. Questi piani possono essere utilizzati anche dalle forze di intervento in caso di emergenza.

Questi piani sono destinati ad essere esposti come segnaletica nelle aree pubbliche e nei luoghi di lavoro. La norma non riguarda le planimetrie destinate ai servizi di sicurezza né i disegni tecnico professionali dettagliati per l'uso da parte di specialisti.

Data entrata in vigore: 03 maggio 2024

Documento sulla norma ISO 23601:2020 sulle planimetrie per l'emergenza, normativa gestione sicurezza antincendio di cui al Decreto 2 settembre 2021 con individuazione dei punti dove sono necessarie/consigliate planimetrie per l’emergenza.

Risulta essenziale armonizzare ad un unico standard le informazioni riportate nelle Planimetrie per l'emergenza dei luoghi di lavoro e non, tale che la comunicazione sia univoca in diversi contesti.

Verificare che la simbologia sia conforme ad ISO 7010.

La norma ISO 23601 (edizione 2020). stabilisce i principi generali di progettazione delle planimetrie per l'emergenza, che contengono informazioni relative ai presidi antincendio, alle vie di fuga, all'evacuazione e al soccorso degli occupanti l'edificio. Esempi di planimetrie sono presenti in allegato A. Tali planimetrie possono essere utilizzate dalle forze di intervento in caso di emergenza.

Planimetrie per l’emergenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (sicurezza luoghi di lavoro), sono previste dal Decreto 2 settembre 2021, nei seguenti casi:

ISO 23601 2020 Planimetrie per l emergenza   Fig  1

(*) Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (non soggette a PE)

Fig. 1 - Planimetrie previste Decreto 2 Settembre 2021

Riferimenti normativi sicurezza lavoro

Decreto 2 settembre 2021
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Art. 2. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1: luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori; luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori; luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
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Allegato I GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

(Articolo 2, comma 1)

1.1. Generalità
1. È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.

4. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica.
5. L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme. Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate.

Allegato II GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA.

(Articolo 2, comma 1)

2.1 Generalità
1. In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:

2.2 Contenuti del piano di emergenza

2. Il piano di emergenza deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

3. Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:
a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
b) l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
f) l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

4 Misure semplificate per la gestione dell’emergenza

1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2.

Vedi Decreto 2 settembre 2021 

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Premessa

ISO 23601:2020
Identificazione di sicurezza - Planimetrie per l'emergenza

È necessario standardizzare un sistema di comunicazione delle vie di fuga nelle strutture quanto meglio comprensibile e che si basi il meno possibile sull'uso delle parole.

La continua crescita del commercio internazionale, dei viaggi e della mobilità del lavoro richiede un metodo comune per trasmettere queste importanti informazioni sulla sicurezza agli occupanti delle strutture.

Ci si aspetta che l'uso di questo documento riduca il rischio fornendo un mezzo per migliorare la formazione e l'istruzione e per ridurre la possibile confusione in situazioni di emergenza.

Attraverso l'uso della segnaletica di sicurezza ISO 7010, codifica a colori e requisiti di progettazione specifici, questo documento stabilisce un metodo comune per illustrare la posizione dell'osservatore in relazione alle vie di fuga stabilite che portano alle uscite di emergenza e l'ubicazione delle attrezzature antincendio e di emergenza vicino / adiacenti alle vie di fuga.

Le planimetrie di emergenza sono parte integrante del sistema di segnaletica di sicurezza di una struttura e svolgono un ruolo fondamentale nel piano di gestione della sicurezza antincendio del proprietario dell'edificio.

Le planimetrie di emergenza sono una componente necessaria per il vie di fuga una struttura (vedi ISO 16069).

Questo documento stabilisce i principi di progettazione per le planimetrie di emergenza che contengono informazioni rilevanti per la sicurezza antincendio, la fuga, l'evacuazione e il salvataggio degli occupanti della struttura.

Tali planimetrie possono essere utilizzate anche dalle forze di intervento in caso di emergenza.

Le planimetrie devono essere esposte come segnaletica nelle aree pubbliche e nei luoghi di lavoro
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segue in allegato

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ISO 23601:2020
Safety identification - Escape and evacuation plan signs

This document establishes design principles for displayed escape plans that contain information relevant to fire safety, escape, evacuation and rescue of the facility's occupants. These plans may also be used by intervention forces in case of emergency. These plans are intended to be displayed as signs in public areas and workplaces. This document is not intended to cover the plans to be used by external safety services nor detailed professional technical drawings for use by specialists.

La norma aggiorna l'Ed. 2014 Vedi
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UNI ISO 23601:2014
Identificazione di sicurezza - Planimetrie per l'emergenza
 
La presente norma è l'adozione nazionale in lingua inglese della norma internazionale ISO 23601 (edizione febbraio 2009). La norma stabilisce i principi generali di progettazione delle planimetrie per l'emergenza, che contengono informazioni relative ai presidi antincendio, alle vie di fuga, all'evacuazione e al soccorso degli occupanti l'edificio. Tali planimetrie possono essere utilizzate dalle forze di intervento in caso di emergenza.
 
Le planimetrie sono destinate ad essere esposte in aree pubbliche e nei luoghi di lavoro.
La norma non è destinata a sostituire i disegni per l'uso da parte dei servizi di sicurezza esterni e neppure i disegni tecnico professionali dettagliati per l'uso da parte di specialisti.

Revisionata e confermata ISO 2014.
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ISO 23601:2009
Safety identification - Escape and evacuation plan signs

ISO 23601:2009 establishes design principles for displayed escape plans that contain information relevant to fire safety, escape, evacuation and rescue of the facility's occupants. These plans may also be used by intervention forces in case of emergency.

These plans are intended to be displayed as signs in public areas and workplaces.ISO 23601:2009 is not intended to cover the plans to be used by external safety services nor detailed professional technical drawings for use by specialists.

This standard was last reviewed and confirmed in 2014. Therefore this version remains current.
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Foreword
lntroduction
1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions 
4 Generai
5 Design requirements
6 Size of pian elements 
7 Contents an d representation
7.1 Header
7.2 Overview pian
7.3 ·Escape pian detail
7.4 Safety notices
7.5 Legend
7.6 Other information
7. 7 Use of colours
7.7.1 Escape routes
7.7.2 Safety signs
7.7.3 Point of location of the user
7. 7.4 Background colour
7.7.5 Outline of facility structural elements
7.7.6 Header
7.7.7 Text
8 Materials
9 lnstallation and location
10 lnspection and revision
Annex A (informative) Examples of escape plans
Bibliography
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Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 
 
Matrice Revisioni
 
Rev. Data Oggetto Autore
2.0 03.05.2024 UNI ISO 23601:2024 Certifico Srl
1.0 18.06.2022 ISO 23601:2020 Certifico Srl
0.0 20.09.2017 ISO 23601:2009 Certifico Srl
 
 

Piano di emergenza ed evacuazione

ID 6637 | | Visite: 182243 | Documenti Riservati Sicurezza

Piano emergenza ed evacuazione 2022

Piano di emergenza ed evacuazione (PEE) / Ed. Sett. 2022 (Aggiornato Decreto GSA 2021)

ID 6637 | Rev. 2.0 del 25.09.2022 (Ed. 2022) / Documenti Allegati

Il presente documento, aggiornato al Decreto 2 settembre 2021 (Decreto GSA), è stato elaborato allo scopo di facilitare il lavoro di redazione dei piani di emergenza da parte del personale incaricato in relazione all'obbligo del datore di lavoro di individuare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e di dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

Documento riservato abbonati in formato editabile .doc e formato .pdf.

Elaborazione PEE / Personalizzazione

Attenzione, seppure si è cercato di elaborare un Modello di PEE a carattere generale, svincolato dal tipo di attività, il Modello di PEE può/deve essere personalizzato di caso in caso, integrando o eliminando le parti pertinenti.

Scarica la Preview del Piano di emergenza ed evacuazione Ed. 2022

Il piano di evacuazione ed emergenza è obbligatorio, come indicato dal testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) – all’ art. 43 – e dal Decreto 2 settembre 2021 (in vigore dal 4 ottobre 2022) all’art. 2 c. 2 e redatto in conformità ai criteri di cui all'allegato II – , per tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.):

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Fig  1   Casi in cui predisporre il Piano di emergenza nei luoghi di lavoro

Fig. 1 - Casi in cui predisporre il Piano di emergenza nei luoghi di lavoro

Luoghi di lavoro non rientranti in nessuno dei casi indicati

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art.29, comma 5 del decreto legislativo n.81 del 2008 e possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell'emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell'Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche).

Fig  2   Luoghi di lavoro dove non   prevista la redazione del Piano di emergenza antincendio

Fig. 2 - Luoghi di lavoro dove non è prevista la redazione del Piano di emergenza antincendio

Il Piano di emergenza è redatto in funzione del numero di occupanti (non solo dei lavoratori presenti)

Una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto del numero degli occupanti contemporaneamente a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
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Titolo I Principi comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 Definizioni

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); (1)
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Nota 
(1) v. Art. 5, comma 1, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Art 45 – Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Nota (2) (3)

Art. 46 - Prevenzione incendi

Nota (2) (3)

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare: (11)
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; (6) (9)
2) misure precauzionali di esercizio; (6) (9)
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; (4) (7) (12)
4) criteri per la gestione delle emergenze; (5) (8)
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione (1) (5) (8) (11)

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998. (10)

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Note
(1) Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la formazione, Circolare 23 febbraio 2011, n. 12653 - Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/2008). Corsi di aggiornamento.
(2) Vedi Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97
(3) Vedi Glossario definizione Prevenzione Incendi
(4) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 3 pubblicato il Decreto 1 Settembre 2021 (GU n.230 del 25.09.2021)

(5) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 4 e lett. b pubblicato il Decreto 2 Settembre 2021 (GU n.237 del 04.10.2021)
(6) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto1 e 2 pubblicato il Decreto 3 Settembre 2021 (GU n.259 del 29.10.2021)
(7) Circolare DCPREV 14804 del 06 ottobre 2021 recante Decreto 1 settembre 2021 - Primi chiarimenti
(8) Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021 recante Decreto 2 Settembre 2021 - Primi chiarimenti
(9) Circolare DCPREV 16700 dell'08 novembre 2021 recante Decreto 3 Settembre 2021 - Primi chiarimenti
(10) Il Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 è abrogato dal 29 Ottobre 2022 (entrata in vigore del Decreto 3 Settembre 2021).
(11) Indicazioni applicative del DM 02 Settembre 2021.
(12) Decreto 15 Settembre 2022 Modifiche al Decreto 1 settembre 2021

Decreto 2 settembre 2021
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Art. 2. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all
art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


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Decreto 2 settembre 2021

ALLEGATO II
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA.
(Articolo 2, comma 1)

2.1 Generalità
1.In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.
2.Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.
3.Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza.

2.2 Contenuti del piano di emergenza

1. I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:
a) le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
b) le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
d) i lavoratori esposti a rischi particolari;
e) il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

2. Il piano di emergenza deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
b) i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.

3. Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:
a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
b) l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
f) l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

4. Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati.

5. In attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole tecniche o per adottare più efficaci misure di gestione dell’emergenza in esito alla valutazione dei rischi, potrà essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.

6. È necessario evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.

3 Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
2. Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).

Nota:
Utile riferimento è la norma UNI EN 17210 - Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali

4 Misure semplificate per la gestione dell’emergenza
1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2.

Una volta redatto, il piano d’emergenza deve essere portato a conoscenza a tutti i dipendenti ed ai lavoratori delle ditte esterne in forma adeguata, in modo che sia chiaro il comportamento da tenere nell’emergenza.

È particolarmente importante l’informazione concernente le vie di fuga e l’indicazione del punto di raccolta.
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Struttura del documento:

Premessa
1.Riferimenti normativi
2. I possibili rischi
3. Analisi di rischio
4. Organizzare l’emergenza
4.1 Classificazione delle emergenze
4.2 Classificazione delle emergenze esterne
5. Descrizione dei luoghi di lavoro
5.1 Composizione dei piani
5.2 Affollamento
5.3 Locali a rischio specifico e compartimentazioni
5.4 Sistema viario esterno ed accessi
5.5 Collegamenti verticali
5.6 Luoghi sicuri
5.7 Punto di raccolta
5.8 Vie di esodo
5.9 Accesso all’edificio da parte dei mezzi di soccorso
5.10 Mezzi d’estinzione
5.11 Sistemi di rilevazione e d’allarme
5.12 Segnale d’evacuazione
5.13 Segnale di cessato allarme
5.14 Planimetrie
5.15 Segnaletica di emergenza
6.Comunicazioni dell’emergenza
6.1 Gestione delle emergenze specifiche
7.Procedure di evacuazione
8.Norme di comportamento per tipo di incidente
Allegati

...

Excursus

I possibili rischi

Per la stesura del presente piano, sono stati valutati i seguenti possibili rischi:
a) incendio all’interno dell’edificio
b) incendio che si sviluppa nelle vicinanze e che potrebbero coinvolgere l’edificio
c) episodio sismico
d) crollo e/o cedimenti strutturali dell’edificio
e) crollo e/o cedimenti strutturali di edificio contiguo
f) inquinamento atmosferico dovuto a cause esterne
g) presenza reale o presunta, di ordigno esplosivo
h) scoppio di ordigno esplosivo
i) qualsiasi altra causa ritenuta pericolosa dal responsabile dell’emergenza per l’incolumità della popolazione

Analisi di rischio

Livello rischio incendo Decreto 2 Settembre 2021
...

Mezzi d’estinzione

images

Tutti i luoghi di lavoro sono dotati di un adeguato numero di presidi antincendio, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori, inoltre, ne facilitano l'individuazione anche a distanza; detti presidi, comunque, sono riportati sulle planimetrie.

I presidi antincendio sono sottoposti a regolari controlli e interventi di manutenzione, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

Mezzi d estinzione Decreto 2 Settembre 2021
...

Comunicazioni dell’emergenza

figura3

...


.
..
Segue in allegato

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Matrice Revisioni

Rev Data Oggetto Autore
2.0 25.09.2022 Decreto 2 Settembre 2021
Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021
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Certifico Srl
1.0 05.07.2021 Classificazione rischio di incendio luoghi di lavoro
Elenco atività soggtte PI
Norme tecniche antincendio
Aggiornati riferimenti normativi cap. 1
D.M. 10 marzo 1998: Allegato VIII - 8.3 Assistenza alle
persone disabili in caso di incendio (Box segnalato)
Certifico Srl
0.0 11.08.2018 -- Certifico Srl

 

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Report ISTAT Le molestie e le vittime (2022-2023)

ID 22159 | | Visite: 139 | Documenti Sicurezza

Le molestie e le vittime e contesto

Report ISTAT Le molestie e le vittime e contesto - Anno 2022-2023

ID 22159 | 02.07.2024 / In allegato

Nel 2022-2023 si stima che il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita (soprattutto le più giovani di 15-24 anni, 21,2%) e il 2,4% degli uomini di 15-70 anni. In particolare si tratta di sguardi offensivi, offese, proposte indecenti, fino ad atti più gravi come la molestia fisica.

Limitatamente agli ultimi tre anni precedenti la rilevazione del 2022-2023, le quote si fermano al 4,2% per le donne e l’1% per gli uomini.

Le molestie vengono subite anche al di fuori del mondo del lavoro: nello stesso periodo di riferimento, ne sono state vittime il 6,4% delle donne dai 14 ai 70 anni e il 2,7% gli uomini della stessa età. Poco più della metà di queste molestie avviene tramite l’uso della tecnologia (messaggi email, chat o social media).

...

Fonte: ISTAT

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Procedura per la movimentazione dei carichi: operazioni di imbracatura, sollevamento e spostamento

ID 1870 | | Visite: 39758 | Documenti Riservati Sicurezza

Procedura per la movimentazione dei carichi 2024

Procedura per la movimentazione dei carichi: operazioni di imbracatura, sollevamento e spostamento / Rev. 3.0 Giugno 2024

ID 1870 | Update Rev. 3.0 del 07 Giugno 2024

Procedura concernente l’uso di attrezzature di lavoro che servono alla movimentazione dei carichi, per operazioni di imbracatura, sollevamento e spostamento durante attività di carico e scarico. 

E’ rivolta a tutto il personale che effettua sollevamenti di carichi mediante l’utilizzo di attrezzature atte al sollevamento ed alla movimentazione.

Update Rev. 3.0 del 07 Giugno 2024

- Ristrutturazione intero documento
- Inseriti link normativi (http://www.tussl.it)
- Aggiornamenti grafici

...

La procedura si applica a tutti gli operatori che sono addetti alla movimentazione dei carichi mediante attrezzature adibite allo scopo.

La finalità è quella di fornire le corrette procedure per operazioni di imbracatura, sollevamento e movimentazione dei carichi e delinea l’uso in sicurezza, manutenzione e verifiche preliminari delle attrezzature di sollevamento.

Responsabilità

Ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Inoltre i lavoratori devono:

a) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui di cui alle lettere b) e c), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare e ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLSSA;
e) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo dei carrelli elevatori.;
f) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

________

Indice

1. Premessa
2. Responsabilità
3. Informazione, formazione e abilitazione specifica degli operatori
4. Consumo di bevande alcoliche e superalcoliche
5. Macchine per il sollevamento
5.1 Autogrù
5.2 Piano di sicurezza
5.3 Operatori coinvolti
5.4 Obblighi operatori coinvolti nelle operazioni con autogrù
5.5 Operazioni di sicurezza preliminari alla movimentazione
5.6 Uso in sicurezza dell’autogru
5.7 Misure da adottare in caso di interruzione del lavoro
5.8 Misure da adottare dopo il lavoro
5.9 Manutenzione
5.10 DPI
6. Gru a bandiera
6.1 Elementi principali
6.2 Dispositivi di comando
6.3 Obblighi degli operatori
6.4 Operazione di sicurezza preliminari alla movimentazione
6.5 Uso della gru a bandiera
6.6 Misure da adottare dopo il lavoro
6.7 DPI
7. Paranchi elettrici a catena/fune/manuali
7.1 Obblighi degli operatori
7.2 Operazione di sicurezza preliminari alla movimentazione
7.3 Uso del paranco
7.4 Misure da adottare dopo il lavoro
7.5 DPI
8. Argano manuale
8.1 Anomalie di funzionamento
8.2 Uso in sicurezza
9. Accessori di sollevamento
9.1 Brache a catena
9.2 Scelta della catena invece della fune in acciaio vantaggi/svantaggi
9.3 Verifiche prima dell’uso
9.4 Uso in sicurezza
9.5 Messa fuori servizio/manutenzione
9.6 Esempio targa portate
10. Brache in fune di acciaio
10.1 Effetti giratori funi antigirevoli
10.2 Stabilità dei bozzelli
11. Tamburi e pulegge
11.1 Rapporto di avvolgimento
11.2 Considerazioni per D/d e compattate
11.3 Tamburi lisci
11.4 Tipo di tamburo e selezione fune
11.5 Scelta della fune
11.6 Tamburi scanalati dimensioni e caratteristiche delle gole
11.7 Particolari tamburi
11.8 Gole pulegge: profilo
11.9 Manutenzione delle carrucole e dei tamburi
11.10 Angolo di deviazione
11.11 Velocità fune
11.12 Funi speciali a 8 trefoli
11.13 Diametro delle pulegge e tamburi
11.14 Avvolgimento su piccoli diametri
11.15 Pressione di contatto
11.16 Materiale delle pulegge e dei tamburi
11.17 Rulli di appoggio
11.18 Scelta dei terminali
12. Adeguatezza delle funi al carico di lavoro
13. Stoccaggio e manutenzione
13.1 Installazione: svolgimento e messa in opera
13.2 Taglio funi
13.3 Modalità di taglio fune
13.4 Lubrificazione
13.5 Sostituzione ed adattamento delle funi alle condizioni di lavoro
13.6 Installazione fune
14. Norme pratiche per il controllo
14.1 Stoccaggio ed identificazione della fune
14.2 Norme pratiche per lo scarto
14.3 Rottura dei fili
14.4 Usura dei fili
14.5 Ispezioni alle funi
14.6 Controlli non distruttivi
14.7 Verifiche periodiche
15. I controlli previsti ISO 4309:2017
15.1 Tipologie di rotture, difetti e condizioni di sostituzione (secondo ISO 4309:2017)
16. Guida all’accertamento e alla valutazione della corrosione
16.1 Aree critiche che richiedono un'ispezione particolarmente attenta
16.2 Uso in sicurezza
16.3 Messa fuori servizio/manutenzione
16.4 Esempio targa portate
17. Brache in tessuto
17.1 Verifiche prima dell’uso
17.2 Uso in sicurezza
17.3 Messa fuori servizio/manutenzione
17.4 Esempio targa portate
18. Dispositivi di presa del carico
18.1 Verifiche da effettuare prima dell’uso
19. Morse di sollevamento
19.1 Uso in sicurezza
20. Forche per pallets
20.1 Uso in sicurezza
21. Procedure movimentazione sicura
22. Principi generali movimentazione
22.1 Esempi di sollevamento
23. Trasporto di persone con dispositivi di sollevamento
23.1 Organizzazione del lavoro
23.2 Controllo preliminari all’utilizzo della cesta
23.3 Persone direttamente interessate
23.4 Procedura operativa

...

Revisione: 3.0
Anno: 2024
Formato: .docx
Pagine: 116

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 2024 Ristrutturazione intero documento
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Scala internazionale degli eventi nucleari - Scala INES

ID 17817 | | Visite: 2727 | News Sicurezza

Scala internazionale degli eventi nucleari

Scala internazionale degli eventi nucleari - Scala INES

ID 17817 | 11.10.2022

Scala numerica per spiegare il significato degli eventi nucleari o radiologici

INES-International Nuclear Event Scale o scala internazionale degli eventi nucleari ha lo scopo di rendere immediatamente percepibile al pubblico la gravità degli incidenti di tipo nucleare. La scala può essere applicata a qualsiasi evento associato a impianti nucleari, così come al trasporto, stoccaggio e impiego di materiali radioattivi e di sorgenti di radiazioni.

Com'è nata

La scala è stata progettata da un gruppo internazionale di esperti convocati congiuntamente per la prima volta nel 1989 da parte di IAEA e Agenzia dell'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo.

Come funziona

Utilizza una scala numerica per spiegare il significato degli eventi nucleari o radiologici. La scala è analoga alle scala Richter o Celsius, senza le quali sarebbe difficile comprendere terremoti o la temperatura. Si applica a ogni evento associato al trasporto, alla conservazione e all'uso di materiali radioattivi e di sorgenti di radiazioni. Tali eventi possono comprendere usi medici e industriali delle sorgenti di radiazioni, operazioni negli impianti nucleari, o trasporto di materiale radioattivo.

I sette livelli di classificazione

Gli eventi vengono classificati in base a tre aree d'impatto, che sono: persone e ambiente; barriere radiologiche e di controllo; difesa in profondità. La scala si divide in sette livelli, dove 7 è il livello più elevato:

incidente molto grave (livello 7)
incidente grave (livello 6)
incidente con possibili conseguenze all’esterno dell’impianto (livello 5)
incidente senza possibili conseguenze significative all’esterno dell’impianto (livello 4)
guasto grave (livello 3)
guasto (livello 2)
anomalia (livello 1)

La scala è progettata in modo che la gravità di un evento è circa dieci volte maggiore per ogni aumento del livello della scala. Eventi senza rilevanza per la sicurezza sono chiamati "deviazioni" e classificati come Livello 0.

...

Fonte: Dipartimento della Protezione Civile

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Linea Guida sulla corretta gestione dei soppalchi industriali

ID 20702 | | Visite: 2698 | Documenti Sicurezza

Linea Guida sulla corretta gestione dei soppalchi industriali

Linea Guida sulla corretta gestione dei soppalchi industrialiATS Val Padana 2023

ID 20702 | 02.11.2023 / In allegato

Questa Linea Guida sulla corretta gestione dei soppalchi industriali, nasce dall’esperienza sul campo.

Nasce dalla consapevolezza dei Tecnici della Prevenzione del Servizio Pubblico (SPSAL), che sul tema della “caduta dall’alto” ancora oggi, dopo 68 anni, resta molto da fare se, al di là delle stesse norme e regolamenti, imprenditori e lavoratori, spesso, si limitano al rispetto del “minimo di Legge”. E la “Legge” non sempre è chiara ed applicabile nel caso specifico.

Serve pertanto, un comune sforzo per compensare ciò che manca e dare piena applicazione allo “spirito” delle Direttive Europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Occorre, riteniamo, “andare oltre” il mero rispetto del dettato normativo, al fine di assicurare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile ma concretamente attuabile.

Da anni ancora si cade dall’alto, non solo nei cantieri, ma anche “dentro le fabbriche” laddove semplici soluzioni tecniche potrebbero portare il rischio prossimo allo zero.

Questo contributo va in tale direzione e, prendendo spunto da casi concreti, offre al lettore spunti di miglioramento dei livelli di sicurezza, non solo per la salute dei lavoratori ma anche per il “bene” delle imprese.

...

Si sa che gli spazi utili per le imprese, soprattutto nel manifatturiero, sono sempre risicati. Le imprese evolvono ma non parimenti gli opifici dentro ai quali esse svolgono la loro mission. Solo di rado si riesce a realizzare ampliamenti o nuovi stabilimenti (adiacenti o meno) per adattare le aree di lavoro al normale processo di evoluzione che caratterizza ogni impresa nel cui dna risiede lo sviluppo del business. Più frequentemente, quasi la norma, esse utilizzano, il più possibile, gli spazi a loro disposizione che nella maggior parte dei casi si sviluppano in altezza. Parliamo quindi della realizzazione di soppalchi metallici ovvero l’utilizzo di solai esistenti che, quindi, vengono ad assolvere una seconda funzione, inizialmente quasi mai prevista dal costruttore.

I soppalchi, costruiti con elementi tipici delle scaffalature metalliche (profili sottili e montanti perforati in continuo) sottostanno alle norme tecniche per le costruzioni approvate con Decreto Ministeriale del 14.1.2008, integrate, per la parte sismica, dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.3.2003, n° 3379 del 5.11.2004, n° 3431 del 3.5.2005 e n° 3519 del 28.4.2006, oltre alle pertinenti Norme Tecniche (che ne includono la gestione).
__________

Indice

Premessa 

Capitolo 1 - Introduzione: Perchè?

Capitolo 2 - Problema Si o problema No?
2.1 Caso 1 - Mantova - 2002
2.2 Caso 2 - Mantova - 2018
2.3 Caso 3 - Mantova - 2021
2.4 Caso 4 - Mantova - 2016

Capitolo 3 - Sicurezza tecnologica o procedurale?

Cap. 4 - Soluzioni sì, Soluzioni no!

Cap. 5 - Un’importante criticità: le scale di accesso

Cap. 6 - Una possibile criticità: i soppalchi su macchine e impianti

Cap. 7 - Raccomandazioni

[...]

Fonte: ATS Val Padana

Collegati

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Allegato riservato Linea Guida sulla corretta gestione dei soppalchi industriali.pdf
ATS Val Padana 2023
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Moduli Gestione Sicurezza D.Lgs 81/2008

ID 738 | | Visite: 25438 | Documenti Riservati Sicurezza

Moduli Gestione Sicurezza

Moduli Gestione Sicurezza D.Lgs 81/2008

ID 738 | Rev. 5.0 Maggio 2023

Moduli per la Gestione della Sicurezza, in accordo con in Testo Unico D.Lgs. 81.2008 con dettaglio dei riferimenti normativi previsti.

Rev. 5.0 2023

Aggiornati:

Mod. 04 - Nomina medico competente
- Tutti i modelli con Appendice Normativa

Il Modello 04 "Nomina medico competente" è stato aggiornato in accordo al Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 (Decreto lavoro 2023)

Rev. 4.0 2023

Aggiornati:

- Mod. 20 - Predisposizione Registro Antincendio
- Mod. 24 - Valutazione dei Rischio Incendio

Rev. 3.0 2023

Aggiornati:

- Mod. 29 - Designazione Addetti Antincendio
- Mod. 30 - Designazione Addetti Primo Soccorso

I Modelli 29 e 30 Rev. 0.0 2023 sostituiscono il Modello 05 Rev. 1.0 2018.

Il Modello 29 è stato aggiornato in accordo al Decreto 02 Settembre 2021 GSA

Rev. 2.0 2022

Novità:

Mod. 25 - Autocertificazione rischio CEM
Mod. 26 - Autocertificazione rischio ROA
Mod. 27 - Autocertificazione rischio vibrazioni
Mod. 28 - Nomina / incarico Preposto sicurezza
_______

Rev. 1.0 2018:

- Miglioramenti grafici
- Inserimento Appendice normativa nei singoli moduli

Disponibili in formato editabile .docx, moduli per la gestione della Sicurezza, riservati Abbonati, nel dettaglio:

Mod. 00 - Organigramma Gestione Sicurezza
Mod. 01 - Designazione RSPP interno
Mod. 02 - Designazione RSPP esterno
Mod. 03 - Invito alla nomina del RLS
Mod. 04 - Nomina Medico Competente
Mod. 05 - Comunicazione Gruppo Pronto Soccorso ad ASL
Mod. 06 - Comunicazione RSPP Datore di lavoro al RLS
Mod. 07 - Consultazione RLS
Mod. 08 - Rinuncia alla nomina del RLS
Mod. 09 - Riconoscimento nomina RLS
Mod. 10 - Elenco addetti
Mod. 11 - Numeri utili emergenza
Mod. 12 - Verbale di sopralluogo del Medico Competente
Mod. 13 - Delega Funzioni Sicurezza
Mod. 14 - Autocertificazione rumore
Mod. 15 - Omologazione impianto messa a terra
Mod. 16 - Registro DPI
Mod. 17 - Elenco macchinari
Mod. 18 - Elenco sostanze pericolose
Mod. 19 - Predisposizione Registro Antincendio
Mod. 20 - Scheda attività di formazione individuale
Mod. 21 - Verbale riunione periodica
Mod. 22 - Comunicazione RSPP svolto dal datore di lavoro
Mod. 23 - Valutazione dei Rischio Incendio
Mod. 24 - Autocertificazione rischio CEM
Mod. 25 - Autocertificazione rischio ROA
Mod. 26 - Autocertificazione rischio vibrazioni
Mod. 27 - Nomina / incarico Preposto sicurezza
Mod. 28 - Designazione Addetti Antincendio 
Mod. 29 - Designazione Addetti Primo Soccorso 

Certifico Srl - IT | Rev. 5.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
5.0 Maggio 2023 Aggiornati:
Mod. 04 - Nomina medico competente
- Tutti i modelli con Appendice Normativa
Certifico Srl
4.0 Marzo 2023 Aggiornati:
Mod. 20 - Predisposizione Registro Antincendio
Mod. 24 - Valutazione dei Rischio Incendio
Certifico Srl
3.0 Gennaio 2023 Mod. 29 - Designazione Addetti Antincendio
Mod. 30 - Designazione Addetti Primo Soccorso
Certifico Srl
2.0 Giugno 2022 Mod. 25 - Autocertificazione rischio CEM
Mod. 26 - Autocertificazione rischio ROA
Mod. 27 - Autocertificazione rischio vibrazioni
Mod. 28 - Nomina / incarico Preposto sicurezza
Certifico Srl
1.0 Luglio 2018 --- Certifico Srl

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Allegato riservato Moduli Gestione Sicurezza D.Lgs. 81_2008 Rev. 5.0 2023.zip
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Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 4.0 2023
1254 kB 321
Allegato riservato Moduli Gestione Sicurezza D.Lgs. 81_2008 Rev. 3.0 2023.zip
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 3.0 2023
1273 kB 193
Allegato riservato Mod. 30 - Designazione Addetti Primo Soccorso.docx
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2023
30 kB 162
Allegato riservato Mod. 29 - Designazione Addetti Antincendio.docx
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2023
29 kB 151
Allegato riservato Mod. 28 - Nomina incarico Preposto sicurezza.docx
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 2.0 2022
24 kB 103
Allegato riservato Mod. 27 - Autocertificazione rischio vibrazioni.docx
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 2.0 2022
24 kB 73
Allegato riservato Mod. 26 - Autocertificazione rischio ROA.docx
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 2.0 2022
29 kB 72
Allegato riservato Mod. 25 - Autocertificazione rischio CEM.docx
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 2.0 2022
29 kB 79
Allegato riservato Moduli Gestione Sicurezza Rev. 1.0 2018.zip
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
1125 kB 430
Allegato riservato Mod. 24 - Valutazione dei Rischio Incendio.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 2.0 2023
56 kB 183
Allegato riservato Mod. 23 - Comunicazione RSPP svolto dal datore di lavoro.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
59 kB 84
Allegato riservato Mod. 22 - Verbale riunione periodica.docx
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 2.0 2022
239 kB 117
Allegato riservato Mod. 21 - Scheda attività di formazione individuale.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
148 kB 102
Allegato riservato Mod. 20 - Predisposizione Registro Antincendio.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2023
58 kB 100
Allegato riservato Mod. 19 - Elenco sostanze pericolose.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
140 kB 83
Allegato riservato Mod. 18 - Elenco macchinari.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
128 kB 111
Allegato riservato Mod. 17 - Registro DPI.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
238 kB 126
Allegato riservato Mod. 16 - Omologazione impianto messa a terra.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
96 kB 70
Allegato riservato Mod. 15 - Autocertificazione rumore.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
52 kB 74
Allegato riservato Mod. 14 - Delega Funzioni Sicurezza.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
70 kB 89
Allegato riservato Mod. 13 - Verbale di sopralluogo del Medico Competente.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
53 kB 86
Allegato riservato Mod. 12 - Numeri utili emergenza.docx
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
502 kB 83
Allegato riservato Mod. 11 - Elenco addetti.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
142 kB 92
Allegato riservato Mod. 10 - Riconoscimento nomina RLS.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
52 kB 91
Allegato riservato Mod. 09 - Rinuncia alla nomina del RLS.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
53 kB 69
Allegato riservato Mod. 08 - Consultazione RLS.doc
Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2018
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Allegato riservato Mod. 07 - Comunicazione RSPP Datore di lavoro al RLS.doc
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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 23049 | 10 giugno 2024

ID 22237 | | Visite: 154 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 10 giugno 2024 n. 23049

ID 22237 | 12.07.2024

Cassazione Penale Sez. 4 del 10 giugno 2024 n. 23049 - Infortunio durante la pulizia di un macchinario con la soda caustica. Obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul comportamento del preposto in modo da impedire l'instaurazione di prassi contra legem

Penale Sent. Sez. 4 Num. 23049 Anno 2024
Presidente: Dott. DI SALVO Emanuele
Relatore: Dott. RICCI Anna Luisa Angela
Data Udienza: 10/06/2024

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza di condanna emessa in data 16 febbraio 2022 dal Tribunale di Palermo, ha assolto B.B. dal reato di cui 590, commi 1 e 3, cod. pen. per avere, nella qualità di titolare della ditta individuale Azienda Agricola C.C. e perciò datore di lavoro, cagionato per colpa al dipendente A.A. lesioni personali gravi consistite in "ustione congiuntivale da sostanza caustica" e indebolimento permanente dell'organo della vista, in M, il 28.09.2015.

Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro così ricostruito. In data 28.09.2015 A.A., dipendente dell'azienda agricola di B.B., su richiesta del datore di lavoro, si era recato presso l'orto per svolgere lavori di piantumazione e semina, terminati i quali era rientrato in stabilimento; aveva, indi, contattato il responsabile della cantina, nonché delegato alla sicurezza aziendale D.D., il quale lo aveva invitato a effettuare la pulizia dei macchinari ivi presenti; A.A. aveva diluito in una brocca la soda caustica con acqua e aveva proceduto alla pulizia della coclea; si era diretto verso la macchina diraspatrice, posta in un vano a livello inferiore del piano di calpestio e, nel tentativo di pulire il macchinario, aveva effettuato un movimento incauto ed era scivolato sull'asse di legno posto sopra il macchinario: in conseguenza della caduta, il reagente chimico era entrato in contatto con gli occhi dell'operaio, che aveva cosi riportato le lesioni indicate.

Secondo l'ipotesi di accusa, gli addebiti di colpa nei confronti dell'imputato consistono: a) nella omessa adozione nel DVR delle misure e principi generali per la prevenzione dei rischi connessi all'uso di agenti chimici pericolosi, quali la soda caustica (artt. 223 comma 2, 224 comma 1 e 225 comma 1 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; b) nel non aver fornito al lavoratore A.A. adeguata formazione e informazione sui rischi derivanti dalla gestione, manipolazione, utilizzo di agenti chimici sul luogo di lavoro in violazione dell'art. 226 comma 1 lett. a), b) c), d) D.Lgs. 81/2008; c) nell'aver omesso di vigilare sull'effettivo utilizzo da parte dei dipendenti e in specie di A.A., dei DPI nel l'effettuare la suddetta lavorazione in violazione dell'art. 18 comma 1 lett. f) D.Lgs. 81/2008 .

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso la parte civile, ai soli effetti civili, formulando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 590 cod. pen. per avere la Corte di Appello ritenuto insussistente la responsabilità penale dell'imputato. Il difensore ricorda che è principio consolidato quello secondo il quale, in tema di infortuni, il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle eventualmente impartitegli: ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri con il consenso del preposto una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del lavoro di datore di lavoro, che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (in tal senso Sez. 4 del 28.10.2021, n. 45575). La Corte di appello non ha tenuto conto che A.A. non aveva mai ricevuto adeguata formazione in ordine alle cautele da osservare per l'attività di pulizia con la soda caustica e che, in quanto manovale agricolo, non avrebbe mai dovuto nemmeno collaborare in operazioni che prevedevano l'uso di sostanze chimiche. La Corte di appello ha dato atto che già in passato A.A. aveva eseguito operazioni che prevedevano l'uso della soda caustica, così confermando l'instaurazione di una prassi contra legem, rispetto alle quali si esigono penetranti obblighi di vigilanza da parte del datore di lavoro. Far collaborare nell'uso della soda caustica un lavoratore non addestrato è prassi aziendale contra ius e il preposto, operando in tal modo, dimostra di non essere stato opportunamente tenuto sotto la doverosa attenta vigilanza del datore di lavoro. La colpa del datore di lavoro deve essere, dunque, identificata nell'omessa vigilanza del preposto, il quale, a sua volta, aveva avallato prassi contra legem. La Corte avrebbe escluso la culpa in eligendo, sostenendo che il preposto avesse esperienza e dimestichezza con il rischio chimico sufficienti, ma non aveva considerato che tale culpa era, invece, implicita nell'avere il datore di lavoro affidato i propri dipendenti ad un soggetto che, con incoscienza, aveva impiegato uno di essi per compiti ad alto rischio chimico senza la dovuta formazione.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione per avere la Corte di Appello ritenuto insussistente la responsabilità penale dell'imputato. Il difensore lamenta che la Corte di Appello, dopo avere riconosciuto il peso probatorio della conversazione fra presenti registrata il 5 luglio 2017 e acquisita in atti, dalla quale emergeva l'esistenza di una pregressa prassi aziendale secondo cui A.A. era già stato impiegato in precedenti operazioni di pulitura delle vasche con l'utilizzo della soda caustica, senza essere stato previamente formato, avrebbe ritenuto inattendibile il contenuto di tale registrazione con un ragionamento illogico e contraddittorio. L'affermazione per cui D.D., pur non consapevole della registrazione, avesse accusato B.B. in quanto mosso da astio nei suoi confronti e nell'intento di discolparsi, sarebbe illogica. A ben vedere D.D. nel corso della conversazione registrata aveva affermato che in azienda non esisteva alcun mezzo di protezione individuale: tale dichiarazione, lungi dal proteggerlo, valeva semmai a provare come fosse coinvolto nelle dinamiche aziendali caratterizzate da disinteresse per il rispetto della normativa prevenzionale.

2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione sub specie travisamento della prova ed in particolare della testimonianza di E.E., sentito all'udienza del 13.01.2021. La Corte aveva tratto la prova dell'esistenza, dei DPI in azienda e, dunque, della falsità delle affermazioni effettuate da D.D. nel corso della conversazione registrata, dal contenuto della testimonianza di E.E., quando, invece, detto teste aveva affermato che tali dispositivi, già presenti in azienda, gli erano stati consegnati solo dopo l'incidente e dopo la frequentazione del corso di formazione.

2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la erronea applicazione della legge ed in specie dell'art. 40 c.p.v. cod. pen. Secondo la Corte di Appello la condotta di A.A. sarebbe stata idonea a interrompere il nesso casuale fra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento infortunio. Nella motivazione della sentenza si assumeva come fatto certo che ad incaricare A.A. delle operazioni di pulizia dei macchinari, fosse stato D.D., preposto e responsabile della sicurezza nell'azienda, sicché non poteva dirsi che l'attività posta in essere dalla vittima fosse da attribuire ad una iniziativa intrapresa del tutto autonomamente. Anzi l'essenza del rimprovero penale riassunto nelle contestazioni risiede proprio nell'aver affidato ad un bracciante agricolo, privo della adeguata formazione, un'attività che prevedeva rischi da lui non governabili e che si erano concretizzati proprio nell'accadimento del sinistro: l'imprudenza del lavoratore era proprio la conseguenza dell'avergli affidato una mansione che non era in grado di svolgere in sicurezza.

3. In data 18 marzo 2024 è pervenuta memoria del difensore di B.B. con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato.

4. Nel corso dell'udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

Considerato in diritto

1. Il ricorso della parte civile è fondato in ordine a tutti i motivi, incentrati, in ultima analisi, sul vizio di motivazione nel suo complesso della pronuncia assolutoria di secondo grado, in ribaltamento della condanna pronunciata dal Tribunale.

2. Si deve premettere che non vi è discussione in ordine alla dinamica dell'infortunio come supra riportata. Le sentenze di primo e secondo grado convergono nella ricostruzione, secondo cui il lavoratore dipendente si era infortunato mentre era intento ad effettuare operazioni di pulizia di un macchinario con la soda caustica, senza avere alcun mezzo di protezione e senza essere stato formato e informato rispetto all'utilizzo, gestione e manipolazione di reagenti chimici.

3. A fronte di tale ricostruzione, il Tribunale nella sentenza di primo grado aveva fondato la pronuncia di condanna del datore di lavoro in ordine all'infortunio occorso al lavoratore dipendente sulle risultanze dell'istruttoria. I giudici avevano valorizzato la testimonianza resa dalla persona offesa, la quale aveva riferito di aver ricevuto da D.D., preposto e delegato alla sicurezza, l'ordine di pulire i macchinari con la soda caustica, come già in passato aveva visto fare a quest'ultimo: A.A. aveva precisato di non aver mai ricevuto in merito a tale tipo di mansione alcuna formazione e informazione e di non essere stato rifornito dei necessari dispositivi di protezione individuale, peraltro neppure presenti in azienda: il giorno dell'infortunio, egli ne aveva trovato soltanto un paio mal ridotti e aveva scelto di non utilizzarli. Avevano, altresì, dato rilievo alla trascrizione della conversazione intercorsa in data 5 luglio 2017 tra A.A., i suoi genitori e D.D.: questi aveva ammesso che in azienda non vi erano attrezzature protettive idonee e di non essere a conoscenza della pericolosità della soda caustica e aveva commentato che già in passato A.A., pur non avendo seguito alcun corso di formazione, lo aveva coadiuvato in tali operazioni di pulizia ed era rimasto colpito da uno schizzo di soda caustica, per fortuna sui pantaloni. Più in generale, nel corso di tale conversazione, B.B. era stato descritto dallo stesso D.D. come soggetto poco interessato ai rischi per la salute dei lavoratori.

Il Tribunale aveva ritenuto che, secondo un giudizio controfattuale mediante prognosi ex ante e in concreto, sussistesse il nesso causale tra la condotta colposa e l'evento delittuoso, essendo ascrivibile la lesione riportata dal lavoratore all'omessa adozione di misure e accorgimenti imposti all'imprenditore dalle norme di legge posta a tutela dell'integrità del lavoratore. L'evento lesivo si sarebbe potuto scongiurare - secondo il giudice di primo grado - designando quale preposto alla sicurezza un soggetto dotato di maggiore professionalità, competenza e esperienza e vigilando costantemente su certe prassi aziendali, così da tutelare il lavoratore anche dalla propria stessa imprudenza.

3.1. La Corte di Appello, con la sentenza impugnata, ha ribaltato la condanna, adottando il seguente percorso argomentativo:

- presso l'azienda C.C. il rischio di esposizione ad agenti chimici era qualificabile basso e l'unico lavoratore addetto all'uso della soda caustica era D.D., all'uopo regolarmente formato, come dato desumere dal documento di valutazione del rischio e dagli attestati di formazione. Con riferimento agli altri lavoratori, occasionalmente esposti al rischio, tra cui A.A., sussisteva per il datore di lavoro l'obbligo di informazione e addestramento (e non anche formazione) che l'imputato risultava avere regolarmente adempiuto. Tale ultima circostanza era suffragata dalle dichiarazione del teste E.E., il quale aveva dichiarato che B.B. e D.D. avevano informato i lavoratori sulla pericolosità di determinate sostanze, tra cui la soda caustica;

- l'obbligo del datore di lavoro di formare A.A. in ordine al rischio chimico non poteva discendere dalla riferita esposizione, in via di fatto, in occasioni precedenti al sinistro: verosimile era, infatti, la tesi difensiva, secondo la quale costui, in passato, aveva soltanto assistito D.D. durante le operazioni di pulizia con la soda caustica e si era limitato a tenere il tubo per sciacquare la vasca del vino, senza mai utilizzare personalmente tale pericoloso reagente e, comunque, indossando gli opportuni dispositivi di protezione;

le affermazioni effettuate da A.A. e D.D. nel colloquio privato registrato dal primo all'insaputa del secondo non potevano essere considerate attendibili, in ragione dell'interesse personale che animava i conversanti, consistito nell'aspettativa risarcitoria per l'A.A. e nella necessità di discolparsi per D.D.;

- il teste E.E., indifferente in quanto all'epoca della escussione dibattimentale non più dipendente dell'azienda agricola, aveva riferito che i dispositivi di protezione individuale erano presenti all'interno dell'azienda prima dell'incidente.

Sulla base di tali risultanze, la Corte ha escluso in capo al datore di lavoro i profili di colpa specifica contestati e ritenuti sussistenti dal primo giudice, ovvero sia la culpa in eligendo, sia la culpa in vigilando. Sotto il primo profilo, la Corte ha osservato che D.D. era soggetto di comprovata esperienza nel settore e, quindi, adeguato rispetto alle funzioni, come confermato dagli attestati di formazione dello stesso conseguiti, nonché dalla testimonianza di E.E. e che era "inverosimile", data la sua qualifica, che egli non fosse a conoscenza dei rischi connessi all'utilizzo della soda caustica. Sotto il secondo profilo, la Corte ha rilevato che la documentazione in atti valeva a provare l'avvenuto svolgimento delle riunioni antecedenti al sinistro e che il teste E.E. aveva spiegato come B.B. raccomandasse sempre ai lavoratori l'utilizzo dei dispositivi di protezione. L'attività posta in essere da A.A., inconsueta per la stagione e imprevedibile nella modalità, era stata commissionata da altri ed era idonea a interrompere il nesso causale tra la condotta colposa contestata all'imputato e l'evento lesivo, in quanto "comportamento eccentrico ed esorbitante rispetto alle mansioni assegnategli.

4. La motivazione della sentenza della Corte appare viziata sotto tutti i profili segnalati dalla parte civile ricorrente.

La Corte, invero, ha correttamente impostato il percorso argomentativo attraverso il confronto con i passaggi della sentenza di primo grado (nel rispetto del principio per cui il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera particolarmente solida, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte: ex plurimis, Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404). Tuttavia le diverse conclusioni tratte devono essere censurate sia sul piano della valutazione del materiale probatorio, sia sul piano strettamente giuridico.

Sotto il primo profilo si deve osservare che la Corte, quanto alla presenza in azienda dei dispositivi di protezione individuale, non solo non ha tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa e delle affermazioni effettuate da D.D. nel corso del dialogo intercettato a sua insaputa, ritenendole in maniera non sufficientemente motivata, inattendibili, ma soprattutto ha invocato la testimonianza di altro lavoratore, E.E., il quale aveva sì affermato che i dispositivi di protezione erano presenti in azienda, ma aveva anche precisato che si trovavano in magazzino e che, solo dopo l'infortunio, erano stati loro consegnati.

Più in generale, sul piano della conformità delle conclusioni al diritto, la Corte non ha tenuto conto di alcuni fondamentali principi che presiedono alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro e alla salute del lavoratore. Ci si riferisce al principio per cui "il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, ove si verifichi un incidente in conseguenza di una tale prassi instauratasi con il consenso del preposto, l'ignoranza del datore di lavoro non vale ad escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l'omessa vigilanza sul comportamento del preposto" (Sez. 4, n. 20092 del 19/01/2021, Zanetti, Rv. 281174; Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, Chironna, Rv. 27860-01); al principio per cui "in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente dal fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge" (Sez. 4, n. 21242 del 12/02/2014, Nogherot, Rv. 259219-01 e in senso conforme, ex multis, Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T. Rv. 274042).

Soprattutto la Corte di Appello, nel definire come eccentrica ed imprevedibile la condotta del lavoratore infortunatosi, non ha tenuto conto dei principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Si è, infatti, affermato che è vero che a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008 si è passati dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" al concetto di "area di rischio" (Sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Pelosi, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva: tuttavia, resta, in ogni caso fermo, il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (Sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi, cit.). All'interno dell'area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4 n. 15124 del 13712/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; Sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, PMT c/ Musso Paolo, Rv. 275017), oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222). La decisone della Corte d'appello anche in relazione a tale profilo non appare rispettosa dei principi esposti, in quanto il lavoratore si è infortunato mentre stava svolgendo una mansione lavorativa demandatagli: egli non ha attivato un rischio eccentrico, rispetto alla sfera governata dal titolare della posizione di garanzia, ma semmai il rischio tipico di quella sfera.

5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata ai fini civili, con rinvio, per nuovo, giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, a cui deve essere demandata la regolamentazione delle spese fra le parti.

Si deve, infine, disporre l'oscuramento dei dati della persona offesa ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/03.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio, al Giudice Civile competente per valore in grado di Appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Deciso in Roma il 4 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2024.

Decreto direttoriale n. 64 del 10 Luglio 2024

ID 22229 | | Visite: 146 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto direttoriale n. 64 del 10 Luglio 2024

ID 22229 | 11.07.2024 / In allegato

Decreto direttoriale n. 64 del 10 Luglio 2024 - Aggiornamento della composizione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del citato decreto 11 aprile 2011

________

Articolo 1 (Aggiornamento della composizione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del citato decreto 11 aprile 2011)

1. Sono nominati, in rappresentanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, in seno alla Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico in data 11 aprile 2011, ricostituita con decreto del Direttore generale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 18 settembre 2023, n. 110, indicato in premessa:

- l’ing. Andrea CECCOLINI, in sostituzione dell’ing. Mauro Mantini, quale membro effettivo;
- l’ing. Francesco TAGLIAFERRI, in sostituzione dell’ing. Tiziano Saulli, quale membro supplente.

...

Fonte: MLPS

Collegati

Guida stesura DVR

ID 5731 | | Visite: 58792 | Documenti Riservati Sicurezza

Guida stesura DVR 2018

Guida alla stesura ed elaborazione del DVR: elementi scheletro previsti dalla norma / Rev. 2.0 Agosto 2023

ID 5731 | Rev. 2.0 del 06.08.2023

Il presente documento indica un metodo di approccio alla stesura ed elaborazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), attraverso un "Documento scheletro" generale.

Disponibili in allegato, Guida Stesura DVR e Documenti di esempio compilati:

1. Guida Stesura DVR Rev. 2.0 2023
2. Guida Stesura DVR Rev. 1.0 2019 

3. Rischio saldatura Rev. 1.0 2019 (scheda esempio doc)
4. Rischio saldatura Rev. 1.0 2019 (scheda esempio pdf)
5. Rischio amianto Rev. 1.0 2019 (scheda esempio doc)
6. Rischio amianto Rev. 1.0 2019 (scheda esempio pdf)

Introduzione

Il legislatore, D.Lgs. 81/2008, non ha inteso una modalità definita per l'elaborazione del DVR, che sarebbe per altro impossibile per la vastità dei metodi e possibili applicazioni, per questo è indicato il termine “Valutazione”, termine che fa riferimento alla determinazione quantitativa o qualitativa del rischio associato ad una situazione di pericolo.

La redazione di un DVR è in generale un'attività complessa, il presente Documento non ha la pretesa di essere uno strumento esaustivo, completo e adatto ad ogni esigenza, anche se lo sviluppo segue i criteri esposti secondo quanto riportato nell’Art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

L’intento è quello di dare un “input” a coloro e che si avvicinano alla materia e che hanno l’esigenza di elaborare un DVR o a coloro, esperti, che ne volessero un confronto; i contenuti cardine del modello scheletro del DVR esposto sono in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Competenze tecniche elaborazione DVR

Per l'elaborazione di un DVR, è necessaria soprattutto una formazione tecnica: occorre conoscere processi e attività da indagare, una conoscenza multidisciplinare delle tematiche sulla salute e sicurezza sul lavoro e conoscenza approfondita delle norme tecniche UNI/CEI/ISO/IEC, della normativa di Prodotto, della Prevenzione Incendi, Chemicals, ecc.

L'obbiettivo della Valutazione dei rischi, è il raggiungimento di un livello di salute e sicurezza quanto migliore possibile, con: "l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico".

Nella pratica, i criteri/metodi di Valutazione (stima dei rischi), si possono ricondurre all'uso di:

- Norme tecniche
- Linee guida INAIL
- Buone Prassi validate CCP
- altri metodi a scelta del DL

E' sempre il datore di lavoro che deve scegliere i criteri e metodi per la valutazione dei rischi per la redazione dei DVR e poterne dimostrare l'efficacia.

In sintesi, secondo quanto riportato nell'Art. 28, è possibile suddividere il Processo di redazione del DVR in aspetti sequenziali, ad esempio in 5 Step (5 Schede).

Scelta Criteri

"la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione".

Tavola Sicurezza: Check Rischi / Titoli TUS

E’ buona norma censire tutti i titoli del D.Lgs. 81/2008 (o singoli capi, rischi particolari, specifici rischi  enunciati) e valutare se applicabili o meno (vedi in fondo).
Nel tempo tale Check consentirà di monitore i rischi individuati valutarne se presenti di nuovi. Sarà emessa Rev. al DVR.

1. Esempio 1
E’ possibile che in prima elaborazione della VR non siano presenti Rischi da MMC
A successivo controllo invece risulta essere presente linea con addetti soggetti a Rischio MMC ripetitivi, occorre effettuare una nuova VR non precedentemente presente.

1. Esempio 2
E’ possibile che in prima elaborazione della VR non siano presenti Lavoratrici Madri. A successivo controllo invece risultano essere presenti Lavoratrici Madri per le quali occorrerà effettuare una nuova VR non precedentemente presente.
 

Tabella Check VR / Titoli TUS

Tabella Check VR

Fig. 1 - Tabella di Check VR alla Data xx.yy.zzzz

Si veda Doc.: Tavola Sicurezza: Fattori di rischio e metodi Valutazione 

  P  

Premessa

E' definita l'anagrafica dell'azienda, tra cui le figure previste dal D.Lgs 81/2008 che individuano l'Organigramma della sicurezza:

DVR 00

In sintesi, secondo quanto riportato nell'Art. 28, è possibile suddividere il Processo di redazione del DVR in aspetti comuni, ad esempio in 5 Step (5 Schede).

Le 5 Schede per la Valutazione dei Rischi

Dati di input:
1. Attività con un numero di addetti >10 per la quale è prevista la stesura del DVR.
2. Attività non SEVESO

  1  

Scheda mansione

La "Scheda mansione" identifica tutte le mansioni dei lavoratori dell'Azienda e quelle considerate specifiche (che hanno necessità di formazione e addestramento specifico):

DVR 01

  2  

Scheda rischio

La "Scheda rischio" (e della stessa "n Schede" se presenti "n rischi") identifica il rischio, con la/e mansione/i associate, i riferimenti normativi, il Criterio di valutazione adottato ed i risultati ottenuti.

Valutazione dei rischi

La Valutazione dei rischi è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

E' questo il passaggio più critico e importante, saper individuare:

1. I Rischi da valutare

Saper scegliere: 

2. I Criteri e Metodi di valutazione

I Criteri saranno generalmente differenti da rischio a rischio;
- Per determinati i rischi sarà sufficiente una valutazione strumentale (es. Rischio rumore) e dalla stessa filtrare i risultati;
- Per altri rischi sarà necessario effettuare una valutazione qualitativa-quantitativa (es Stima dei rischi per le attrezzature di lavoro con i metodi a matrice);
- Per altri rischi occorrerà effettuare ad esempio dei calcoli analitici (rischio ATEX);
- Per altri occorrerà rispettare regole e norme tecniche (rischio incendio);
- Per altri potrebbe essere sufficiente un controllo documentale di certificati e dichiarazioni.

Guida Stesura DVR   Scheda rischio

(*) Indicare se rischio particolare
(**) Stima de rischio in funzione del metodo adottato (Es. Basso/Medio/Alto)

Si avranno più "Schede rischio" in funzione dei rischi potenziali individuati (anche rischi specifici), la valutazione del rischio eseguita con i criteri esposti potrà essere accettabile o meno, secondo i criteri

Rischi specifici (estratto D.Lgs. 81/2008)

I rischi specifici sono rischi a cui sono esposti i lavoratoti in particolari mansioni anche in relazione alla specifica tipologia contrattuale.

I rischi specifici sono rischi propri del contesto in cui l’attività viene svolta, ad esempio, i rischi collegati con l’utilizzo di un particolare solvente piuttosto che un altro a seconda del luogo che deve essere pulito, i rischi durante l'uso o la manipolazione di un gas durante una particolare fase di lavoro.
...

Rischi particolari (estratto D.Lgs. 81/2008)

Sono rischi a cui sono esposti gruppi di lavoratori:

- stress lavoro-correlato,
- lavoratrici in stato di gravidanza,
- differenze di genere,
- età,
- provenienza da altri Paesi,
- specifica tipologia contrattuale,
- possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili.
...

Nel caso che i risultasti delle valutazione iniziale non siano accettabili, occorrerà passare al punto 3, con l'individuazione delle misure di protezione  da mettere in atto con un programma (4) e procedure adeguate (5).
Anche nel caso di rischi accettabili al punto 2, potrebbe essere necessario adottare delle misure di prevenzione e protezione e attore un programma di miglioramento, in questo caso definibile come "programma di monitoraggio" dei risultati di accettabilità.
Nella scheda si farà riferimento ad Allegati pertinenti, quali relazioni, documenti, dichiarazioni, ecc, di riferimento per la Valutazione de l rischio.

Rischi e metodi di Valutazione

Vedasi:

Tavola Sicurezza: Fattori di rischio e metodi Valutazione 

 

  3  

Scheda misure di prevenzione e protezione

Nella "Scheda misure" (e della stessa "n Schede Misure" se presenti "n rischi"), saranno individuate le misure di prevenzione e protezione da attuare per quel rischio, nel caso in cui l'esito della "Valutazione iniziale di cui al punto 2" sia "non accettabile":

DVR 03

Il legislatore pone particolare attenzione ai DPI.
A fronte delle misure attuate / attuabili il rischio potrà essere ridotto (Risultati ottenuti/attesi).
Nella scheda si farà riferimento ad Allegati pertinenti, quali relazioni, documenti, dichiarazioni, ecc, di riferimento per le Misure di Prevenzione e Protezione adottate.

  4  

Programma misure prevenzione e protezione:
- Programma adeguamento
- Programma miglioramento

Per attuare le misure di prevenzione e protezione sarà previsto un Programma adeguamento con Livelli di priorità e Pianificazione temporale (tempi di attuazione), inoltre la stessa misura potrà (dovrà) avere un Programma di miglioramento (Piano si miglioramento + Livello di priorità / tempi) (*):


Guida Stesura DVR   Scheda Programma

(*) E’ possibile anche separare il programma di adeguamento da quello di miglioramento

Nella scheda si farà riferimento ad Allegati pertinenti, quali relazioni, documenti, dichiarazioni, ecc, di riferimento per il Programma.

Livelli Priorità

Livelli Priorità Programma adeguamento

Livelli Programma adeguamento

Livelli Priorità Programma miglioramento

Livelli Programma miglioramento

Rischio non accettabile / adeguamento e miglioramento

Si sottolinea che nel caso in cui un rischio sia non accettabile/presente, il livello di priorità del programma di adeguamento (misura) dovrà essere PA1. Livelli PA2, PA3, PM2, ecc saranno da assegnare nel caso il cui il rischio sia comunque accettabile ma con misure di adeguamento/miglioramento individuate da attuare. 

Es.:

E’ presente un rischio MMC non accettabile, dovrà essere attuata un'immediata misura di adeguamento con priorità PA1, al momento dell'individuazione del rischio l'attività dovrà essere sospesa o modificata.

Es.:

E’ presente un rischio schiacciamento (non accettabile) su una attrezzatura di lavoro, questa dovrà non essere resa utilizzabile fino all'attuazione della misura di adeguamento.

Es.:

Il campionamento rileva la presenza di sostanze pericolose nei fumi di saldatura.

Rischio esposizione fumi saldatura è non accettabile.

- Misura di adeguamento immediata priorità P01: fornitura appositi DPI
- Misura di miglioramento a breve termine priorità PM2: aspirazione localizzata



  5  

Procedure per l'attuazione delle misure adeguamento / miglioramento

Le misure di prevenzione e protezione di adeguamento e di miglioramento saranno attuate attraverso delle adeguate Procedure nelle quali deve essere individuata una figura Responsabile.

Procedure misure

Le schede sono generalmente collegate, riferendosi al medesimo rischio, in relazione a quanto riportato nell'Art. 28 del D.Lgs. 81/2008 il Piano di miglioramento (Programma + Procedure) potrebbe essere distinto. Nella scheda si farà riferimento ad Allegati (Procedura dettagliata/Checklist, altri Dati).
...

Sottoscrizione DVR

Il DVR dovrà essere sottoscritto e firmato da:

- Datore di lavoro (DL)
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Medico competente (MC)

 

D.Lgs. 81/2008 (Per quanto concerne la valutazione dei rischi)

Art. 2. Definizioni

q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Art. 15. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
...
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (1) (2)
...

(Note)
(1) Il Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera r), del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
(2) Il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera r), del presente articolo 18, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
...
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (1) (2)
...

(1) Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. a, dispone la sostituzione dei commi 3 e 3 bis
(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche (7) impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età (9), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. (2)

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.(4) (5)

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. (0) (1)
Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.(3)

3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.(6)(8)

(Note)
(0) Comma introdotto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 seguentemente modificato da (3).
(1) Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma 12) che "al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi".
(2) La legge 1 ottobre 2012, n. 177 aggiunge l'ultimo periodo "e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo"
(3) La legge 30 ottobre 2014, n. 161, all'articolo 13 modifica il comma 3 bis. (Procedura di infrazione n. 2010/4227)
(4) Circolare MLPS 18 novembre 2010 - Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1- bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
(5) Circolare MI 2 marzo 2015 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel personale che presta servizio nelle strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza
(6) Comma inserito dall'art. 20, comma 1 lett. e del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(7) Come modificato dall' art. 1, lett. a del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
(8) Determinazione INAIL 5 marzo 2020 n. 49 - Attuazione dell'art. 28, comma 3 ter del d.lgs. n. 81/2008. Criteri di ammissibilità degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio
(9) L'Art. 6 e l'allegato I della Legge 17 ottobre 1967 n. 977 Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, stabiliscono i casi di divieto lavorativo  minorile.

Art. 53. Tenuta della documentazione
...
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Vedi www.tussl.it

I Titoli e Allegati del D.Lgs. 81/2008

Titolo I Principi comuni (artt. 1-61)
Titolo II Luoghi di lavoro (artt. 62-68)
Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (artt. 69-87)
Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (artt. 88-160)
Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 161-166)
Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167-171)
Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172-179)
Titolo VIII Agenti fisici (artt. 180-220)
Titolo IX Sostanze pericolose (artt. 221-265)
Titolo X Esposizione ad agenti biologici (artt. 266-286)
Titolo X bis Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario (artt. 286-bis - 286-septies)
Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale (artt. 298-303)
Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287-297)
Titolo XIII Norme transitorie e finali (artt. 304-306)
Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV
Allegato V
Allegato VI
Allegato VII
Allegato VIII
...
Allegato L
Allegato LI 

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Raccolta pittogrammi ISO 11684 Macchine agricole forestali e altro

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ISO 11684 2023

Raccolta pittogrammi ISO 11684 Macchine agricole forestali e altro 2023

ID 1117 | 03.05.2023 / Documento di approfondimento e raccolta pittogrammi formato .png in allegato

Documento di approfondimento sulla norme tecnica ISO 11684:2023 “Tractors, machinery for agricultureand forestry, powered lawn and garden equipment - Safety labels - General principles”.

Questa seconda edizione annulla e sostituisce la prima edizione (ISO 11684:1995), che è stata rivista tecnicamente.

Le principali modifiche sono le seguenti:

- il titolo è stato modificato per maggiore chiarezza, vale a dire "Safety signs and hazard pictorial" è stato modificato in "Safety labels";
- il campo di applicazione è stato modificato per chiarire il concetto di stato dell'arte;
- è stata aggiunto il paragrafo (Termini e definizioni) per definire le etichette di sicurezza;
- sono stati aggiornati i riferimenti normativi e le fonti dei termini e delle definizioni;
- il termine "sign" è stato modificato in “label” per allinearsi con la TC 145/SC 2;
- il titolo dell'allegato F (ex allegato D) è stato aggiornato;
- la Bibliografia è stata aggiornata.

La norma stabilisce i principi generali per la progettazione di etichette di sicurezza e simboli di pericolo apposti in modo permanente o visualizzati elettronicamente su trattori, macchine per l'agricoltura e la silvicoltura e attrezzature elettriche per prati e giardini. Essa delinea gli obiettivi dell'etichetta di sicurezza, descrive i formati e i colori di base da usare, fornisce indicazioni sullo sviluppo dei vari pannelli che insieme costituiscono un'etichetta di sicurezza e include informazioni sull'etichetta di sicurezza relative ai manuali operatore.

[...]

5 Safety labels without text (no-text safety labels)

5.1 Two-panel safety labels

A two-panel safety label shall contain a hazard description panel and a hazard avoidance panel. The hazard description panel shall contain either a hazard description pictorial enclosed by the safety alert triangle (see Figure 5), or an exclamation mark enclosed by the safety alert triangle as shown in Figure 8. The hazard avoidance panel shall contain one or more hazard avoidance pictorials.

See Figure 1.

Figure 1 Two panel no text

Figure 1 - Two-panel (no-text) safety label

[...]

7.2 Colours and general meaning of signal word panels

The colours of the signal word panel shall be in accordance with Table 1 and Annex B based on the signal word used.

Table 1 General meaning

Table 1 - General meaning and use of colours in signal word panels

[...]

8 Pictorials

8.1 General

8.1.1 Hazard description pictorials and hazard avoidance pictorials are the two basic types of pictorials for use on safety labels.

8.1.2 Avoid addressing more than one hazard by a single pictorial unless the hazards are closely related.

8.2 Pictorials used in safety labels

8.2.1 Pictorials used in safety labels shall be black.

8.2.2 Other colours may be used to emphasize specific aspects of a pictorial (for example, red, to indicate fire).

8.2.3 Symbols used to communicate prohibition or to convey instruction to stop an activity shall be as specified in 8.4.

8.2.4 Pictorials used in safety labels shall conform to the principles of design outlined in Annex F.

8.2.5 Arrows used in safety labels shall conform to the principles of design outlined in Annex F.

[...]

Esempi di pittogrammi di pericolo (rif. Allegato C ISO 11684:2023)

Esempi pittogrammi di pericolo

[...] segue in allegato

Fonti
ISO 11684:2023

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Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati: EN 14470-1/2

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Armadi di stoccaggio EN 14470 1 2

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati / Update Rev. 1.0 Marzo 2024

ID 4401 | Rev. 1.0 del 17.03.2024 / In allegato documento completo

Le norme di Prodotto EN 14470-1 e 2 dettano le caratteristiche di sicurezza antincendio per gli armadi destinati allo stoccaggio di liquidi e gas pressurizzati, tali armadi devono essere sottoposti a prova individuale secondo la EN 1363-1 (Prove di resistenza al fuoco).

Update Rev. 1.0 del 17.03.2024

- Aggiornata norma UNI EN 14470-1 edizione 2023
- Riorganizzazione documento
- Miglioramenti grafici

Lo scopo principale di un armadio di sicurezza è lo stoccaggio sicuro di sostanze pericolose (gas o liquidi), in caso di incendio, per un periodo di tempo definito. La temperatura interna dell’armadio durante il periodo di tempo definito non dovrà superare i 180 K (50 K in caso di gas) per evitare esplosioni, per garantire la fuga del personale e l’azione delle squadre antincendio e di soccorso.

Le caratteristiche tecniche che questi armadi devono possedere sono elencate nelle norme:

UNI EN 14470-1:2023
Armadi antincendio - Parte 1: Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili

La norma rappresenta una specifica di prodotto indicante i requisiti prestazionali di un armadio di sicurezza antincendio per lo stoccaggio di liquidi infiammabili. E' applicabile ad armadi con volume interno inferiore a 2 m3 a sé stanti, a parete, montati su plinto/zoccolo o a rotelle. Questo documento non è applicabile a locali con chiusure in muratura o locali adibiti a magazzino. Questo documento non si applica a nessun supporto o meccanismo eccetto la base che è integrata con l'armadio di sicurezza antincendio.

I requisiti riguardano la costruzione di un armadio antincendio e la sua capacità di resistere alle condizioni di incendio all'esterno. E’ fornita una classificazione degli armadi in funzione del livello di resistenza al fuoco che forniscono.

Viene riportato un test di collaudo in base alla loro capacità di resistere alle condizioni del fuoco (Annex A). I test descritti in questo documento sono prove di collaudo.

Questo documento non differenzia fra i liquidi infiammabili, che potrebbero avere differenti proprietà fisiche. Viene richiamata l'attenzione alla legislazione nazionale che può essere applicata allo stoccaggio dei liquidi infiammabili.

Data entrata in vigore: 27 luglio 2023
Sostituisce: UNI EN 14470-1:2005
Recepisce: EN 14470-1:2023

Questo documento sostituisce la norma EN 14470-1:2004.

Di seguito si elencano le principali novità rispetto alla precedente edizione:

a) Estensione del campo di applicazione da un volume interno non superiore a 1 m3 a non superiore a 2 m3;
b) Articolo 3 “Termini e definizioni” ampliato e chiarito;
c) Cancellazione della classificazione “Tipo 15”;
d) Chiarimenti nel paragrafo 5 "Costruzione" ad es. inclusa la descrizione di materiali e superfici, carichi di peso e aggiunta di aperture per tubi, manichette e cavi elettrici;
e) Estensione dell'articolo 7 “Informazioni da fornire”;
f) Estensione della clausola 8 “Marcatura ed etichettatura”;
g) Revisione dei dati relativi ai sensori di temperatura nell'Allegato A;
h) Allegato B ampliato e chiarito includendo una piccola prova al fuoco;
i) Aggiunta del nuovo Allegato C “Prove meccaniche e aerotecniche”.

UNI EN 14470-2:2007
Armadi di stoccaggio di sicurezza antincendio - Parte 2: Armadi di sicurezza per bombole di gas pressurizzato 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14470-2 (edizione agosto 2006). La norma fornisce i requisiti di prestazione per gli armadi di sicurezza antincendio utilizzati per conservare bombole di gas pressurizzato.

Data entrata in vigore: 11 gennaio 2007
Recepisce: EN 14470-2:2006

Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili - EN 14470-1

UNI EN 14470-1:2023
Armadi antincendio - Parte 1: Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili

Estratto rielaborato - Traduzione IT non ufficiale

La norma rappresenta una specifica di prodotto indicante i requisiti prestazionali di un armadio di sicurezza antincendio per lo stoccaggio di liquidi infiammabili.

E' applicabile ad armadi con volume interno inferiore a 2 m3 a sé stanti, a parete, montati su plinto/zoccolo o a rotelle.

Questo documento descrive i criteri di progettazione e di prova per gli armadi di sicurezza antincendio da utilizzare in locali per lo stoccaggio di liquidi infiammabili in contenitori chiusi a temperatura ambiente normale.

Principalmente, questo documento copre i tre principali requisiti di sicurezza per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, che sono:

a)  minimizzare il rischio di incendio associato allo stoccaggio di sostanze infiammabili e proteggere il contenuto dell'armadio di sicurezza antincendio in caso di incendio per un periodo di tempo minimo noto (testato) (classificazione del fuoco);
b)  minimizzare la quantità di vapore immesso nell'ambiente di lavoro;
c) ritenzione di sversamenti accidentali all'interno dell'armadio di sicurezza antincendio.

[...]

Classificazione

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati   Immagine 1

Un armadio di sicurezza antincendio deve essere classificato come uno dei tipi indicati nella Tabella 1.

Tabella 1 - Classificazione del tipo di armadio di sicurezza antincendio

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati   Tabella 1

Costruzione

Protezione antincendio

In caso di incendio, l'armadio di sicurezza antincendio deve garantire che, per almeno 30 minuti, il suo contenuto non contribuisca a ulteriori rischi o alla propagazione dell'incendio.

Porte

Le ante dell’armadio devono chiudersi completamente, in qualsiasi posizione esse si trovino (tempo di chiusura max. 20 secondi).

[...]

Ventilazione

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati   Immagine2

Immagine 2 - Armadio di sicurezza - ventilazione

Gli armadi di sicurezza antincendio devono essere dotati di aperture per l'ingresso e l'uscita dell'aria, che consentano il collegamento dell'armadio a un sistema di estrazione dell'aria. Le aperture per l'ingresso e l'uscita dell'aria devono essere posizionate l'una rispetto all'altra in modo tale da mantenere una ventilazione uniforme dell'intero interno dell'armadio. Queste aperture dovrebbero chiudersi in caso di incendio

In un armadio di sicurezza antincendio collegato ad un sistema di ventilazione, con le porte chiuse, deve avvenire uno scambio d'aria ad una velocità pari ad almeno 10 volte la capacità volumetrica oraria dell'armadio vuoto. La pressione differenziale nel punto di connessione al sistema di ventilazione non deve superare 150 Pa rispetto alla pressione ambiente. La bassa pressione che il sistema di ventilazione provoca all'interno dell'armadio non deve compromettere in modo significativo l'apertura delle ante. La ventilazione deve essere efficace immediatamente sopra il ripiano inferiore dell'armadio.

Ripiani di stoccaggio

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati   Immagine 3

Immagine 3 - Ripiani

I ripiani di stoccaggio e i relativi fissaggi dovranno essere di materiale non assorbente e dovranno sostenere il carico specificato nelle informazioni per l'utilizzator. I ripiani di stoccaggio non devono ostacolare la chiusura automatica delle porte. Questo dovrà essere testato mediante un test funzionale. I ripiani estraibili non devono provocare il ribaltamento dell'armadio, nemmeno a pieno carico.

NOTA Per una migliore ventilazione possono essere utili ripiani di stoccaggio forati o griglie come ripiani di stoccaggio.

Il livello più alto di stoccaggio non deve essere più alto di 1,75 m dal pavimento.

Vasca di contenimento sversamenti

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati   Immagine 4

Immagine 4 - Bacino di contenimento

Il bacino di contenimento deve avere una capacità minima pari al 10% del volume di tutti i contenitori conservati nell'armadio, o almeno al 110% del volume del contenitore singolo più grande, a seconda di quale sia maggiore. Tutti i versamenti o la condensa fino a questo volume devono essere trattenuti.

Negli armadi multiripiano, il pozzetto di contenimento delle fuoriuscite più basso dovrà trovarsi al di sotto del ripiano di stoccaggio più basso.

Nel caso in cui il bacino di contenimento della fuoriuscita costituisca allo stesso tempo il livello di stoccaggio più basso, deve essere progettato in modo tale da soddisfare i requisiti relativi alla capacità minima di raccolta anche quando questo livello di stoccaggio è a pieno carico.

Il pozzetto deve svolgere la sua funzione a 220°C durante l'intero periodo della sua classificazione di tipo secondo la tabella 1. Ciò deve essere confermato dalla dichiarazione del produttore.

Si dovrebbe prestare attenzione alle normative nazionali, poiché queste potrebbero richiedere capacità di raccolta più elevate rispetto a quelle sopra menzionate, ad es. per ragioni di tutela ambientale.

[...]

Etichettatura 

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati   Immagine 5

Immagine 5 - Etichettatura

Sulla parte anteriore dell'armadio di sicurezza antincendio devono essere apposte le seguenti iscrizioni:

a) avviso che le porte devono rimanere chiuse quando non vengono utilizzate;
b) avviso che è consigliabile il collegamento ad un sistema di ventilazione;
c) i pittogramma W021 e P003 secondo la EN ISO 7010;

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati   Etichettatura   Pittogrammi

d) tipo 30, 60 o 90 secondo la Tabella 1;
e) nome e/o marchio del produttore;
f) numero del modello e anno di produzione;
g) volume massimo di un singolo contenitore da riporre nell'armadio e capacità massima totale di tutti i contenitori;
h) la capacità di carico massima in kg:
- di ciascun ripiano di stoccaggio;
- dell'intero armadio;
i) il produttore deve indicare la conformità dell'armadio al presente documento mediante la dicitura “EN 14470-1”.

[...]

Armadi stoccaggio gas pressurizzati - EN 14470-2

UNI EN 14470-2:2007
Armadi di stoccaggio di sicurezza antincendio - Parte 2: Armadi di sicurezza per bombole di gas pressurizzato 

La norma fornisce i requisiti di prestazione per gli armadi di sicurezza antincendio utilizzati per conservare bombole di gas pressurizzato.

La norma si applica solo ad armadi con un volume interno adatto ad immagazzinare contenitori di gas in pressione con un volume totale che non superi i 220 l. Ad esempio posso immagazzinare 4 bombole da 50 l oppure 3 bombole da 70 l.

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati   Immagine 6

Immagine 6 - Armadi stoccaggio gas pressurizzati

Classificazione

Tabella 2 - Classificazione

Armadi stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati   Tabella 2

[...]

Caratteristiche costruttive

a) Protezione contro l’incendio

In caso di incendio l'armadio deve garantire che, per almeno 15 minuti, il suo contenuto non contribuisca alla propagazione del fuoco.

b) Ventilazione

Gli armadi devono disporre di aperture per l’ingresso e l’uscita dell’aria, tali da rendere possibile il collegamento ad un sistema di estrazione dell’aria.

Negli armadi ventilati, il ricambio dell’aria, con le porte chiuse e bloccate, deve essere:

- almeno 10 volte il volume d’aria dell’armadio per ora, quando si usano sostanza infiammabili;
- almeno 120 volte il volume d’aria dell’armadio per ora, quando si usano gas tossici.

La ventilazione deve essere in funzione in modo permanente e sfociare all'aperto, in un punto non a rischio. La caduta di pressione dell’armadio non deve superare 150 Pa.

In caso di incendio le bocchette per l’ingresso e l’estrazione dell’aria si devono chiudere immediatamente.

c) Bloccaggio bombole

All’interno dell’armadio deve essere presente un sistema che impedisca la caduta delle bombole.

d) Inserimento ed estrazione delle bombole

L’armadio deve permettere l’inserimento e l’estrazione delle bombole con il minimo sforzo manuale.

...Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 17.03.2024 - Aggiornata norma UNI EN 14470-1:2023
- Riorganizzazione documento
- Miglioramenti grafici
Certifico Srl
0.0 Luglio 2017 --  Certifico Srl

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Linee di indirizzo protezione lavoratori effetti del calore e radiazione solare / RT 2024

ID 22182 | | Visite: 648 | Documenti Sicurezza ASL

Linee di indirizzo protezione lavoratori effetti del calore e radiazione solare   RT 2024

Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore e dalla radiazione solare / RT 2024

ID 22182 | 04.07.2024 / In allegato

Informazioni sui fattori che ne determinano l’insorgenza e come intervenire

Tenuto conto delle elevate temperature estive, la Regione Toscana invita tutte le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, ad adottare le linee di indirizzo qui pubblicate al fine di proteggere i lavoratori dai rischi causati dal calore e dalle radiazioni solari, con la raccomandazione di seguirle anche per tutti i lavoratori stagionali.

Le linee di indirizzo contengono disposizioni utili a prevenire malori dovuti al caldo, forniscono informazioni sui fattori che ne determinano l’insorgenza e su come intervenire per contrastare i malesseri psico-fisici che ne possono conseguire.

Si tratta di misure di tutela fondamentali da applicare in tutte le lavorazioni all’aperto e in quelle che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne.

Nelle documento sono indicate in particolare le azioni per mitigare i rischi causati dalle elevate temperature, quali:

- rendere disponibili e accessibili acqua e aree ombreggiate per le pause
- favorire l’acclimatazione dei lavoratori aumentando gradualmente i carichi di lavoro e l'esposizione al calore e favorendo l’effettuazione di frequenti pause per l'approvvigionamento di acqua e il riposo all'ombra
- la revisione dell’organizzazione dei turni di lavoro, riprogrammando ad esempio le attività che non sono prioritarie e che sono da condursi all'aperto nei giorni con condizioni meteoclimatiche più favorevoli o pianificando le attività più impegnative dal punto di vista fisico durante i momenti più freschi della giornata
- l’attenzione agli indumenti da lavoro forniti
- la necessità di fornire ai lavoratori adeguata formazione e informazione.
- gestione dei rischi per lavoratori in regime di auto restrizione idrica per motivi religiosi o altri motivi (Es. Ramadan)

L’aggiornamento del documento, per il 2024, è stato fatto in collaborazione con il CNR - Istituto per la Bioeconomia e l'INAIL - Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale, Laboratorio di Epidemiologia Occupazionale e Ambientale
_______

Premessa
Azioni per la prevenzione delle malattie da calore nei luoghi di lavoro
1. Designazione di una persona addestrata
2. Identificazione dei pericoli/valutazione del rischio
3. Come prevenire la disidratazione
4. Rendere disponibili e accessibili acqua e aree ombreggiate per le pause
5. Favorire l’acclimatazione dei lavoratori
6. Organizzazione dei turni di lavoro
7. Indumenti da lavoro
8. Formazione
9. Evitare di lavorare da soli al caldo
10. Pianificazione e risposta alle emergenze
11. Riconoscimento delle condizioni di suscettibilità individuale

Misure specifiche per i luoghi di lavoro in ambienti chiusi

Allegato 1 – Lista di autovalutazione per prevenire l’esposizione ad ambienti termici sfavorevoli di lavoratori in condizioni di suscettibilità individuale
Allegato 2 – Come gestire il rischio da calore per lavoratori in regime di auto restrizione idrica per motivi religiosi o altri motivi (es. Ramadan)

Regione Toscana 2024

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Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attività stagionali in agricoltura

ID 22185 | | Visite: 180 | Documenti Sicurezza

Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attivit  stagionali in agricoltura

Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attività stagionali in agricoltura / RV 2021

ID 22185 | 05.07.2024 / In allegato

Gli strumenti di supporto sono stati prodotti e validati, nel contesto della semplificazione di valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria, formazione e informazione dei lavoratori stagionali e a tempo determinato dell’agricoltura, di cui al comma 13 ter art. 3/81, a cura del gruppo di lavoro di nomina ministeriale, composto da rappresentanti dei Ministeri del lavoro, della salute, dell’agricoltura, da rappresentanti INAIL e da rappresentanti del Gruppo di Lavoro Agricoltura, designati dal Coordinatore del GTI.

Il Gruppo di Lavoro si è largamente avvalso in tale contesto delle esperienze condotte dai servizi nelle diverse regioni, chiedendo e ottenendo ampia collaborazione.

Il quadro produttivo desumibile dal censimento dell’agricoltura del 2010 mostra che le aziende agricole con oltre 50 gg di lavoro/anno (compreso il lavoro autonomo) sono circa 800.000 e che altrettante si collocano addirittura al di sotto di questo valore. La maggior parte di queste 800.000 si colloca nella fascia più bassa, tra 51 e 500 giornate annue. Dai dati di censimento si può desumere che circa 250.000 aziende occupano manodopera a tempo determinato o stagionale e 25.000 manodopera a tempo indeterminato.

Dal quadro presentato emerge chiaramente la difficoltà che i datori di lavoro hanno nel redigere un documento di valutazione dei rischi e nell’applicare la normativa vigente ad una popolazione di lavoratori assunti solo stagionalmente, per brevi periodi di tempo e in numero talvolta assai elevato.

La ripetitività delle lavorazioni agricole, tuttavia, e il fatto che esse presentano caratteristiche assai simili, tali da portare, per alcune di esse, all’individuazione dei medesimi pericoli, rischi e misure di prevenzione e protezione, consente un efficace processo di semplificazione del processo di valutazione.

Nella versione qui presentata gli strumenti di supporto sono stati trasmessi da INAIL al Ministero del Lavoro su richiesta del Ministero stesso.

Gli strumenti mantengono piena validità nel guidare la valutazione e fornire soluzioni e indicazioni praticabili e condivise, a prescindere dall’emanazione del decreto di semplificazione; se ne chiede quindi la validazione da parte del GTI per poter disporre di strumenti tecnici per la valutazione del rischio.

In caso di ulteriore ritardo nell’emanazione del D.I. attuativo del comma 13 ter è ipotizzabile la pubblicazione degli strumenti ai sensi dell’art 28 comma 3-ter D.Lgs. 81/08 “Ai fini della valutazione del rischio, Inail, anche in collaborazione con CTR, rende disponibili al DdL strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio”.

Gli strumenti di supporto alla valutazione dei rischi

Sono state sviluppate due diverse tipologie di strumenti di supporto, accompagnate da sintetiche indicazioni d’uso:

- strumenti (verticali), che descrivono un ciclo produttivo e/o le sue fasi, individuando le sorgenti di pericolo presenti, i rischi relativi e le misure di sicurezza da attuare, e che, ove necessario, rimandano a strumenti di supporto specifici per rischio;
- strumenti (trasversali), che in relazione a un “pericolo” specifico e ai rischi correlati, individuano le misure da attuare per gestirlo adeguatamente. Essi possono riferirsi o a una specifica attrezzatura di lavoro, oppure a una particolare tipologia di rischio.

Gli strumenti sono utilizzabili, anche ai sensi della normativa in vigore (D.I. Marzo 2013), per la formazione dei lavoratori stagionali.

E’ utile precisare che, se l’azienda svolge altre attività rispetto a quanto indicato nelle schede, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le misure di prevenzione e protezione indicate con altre che prendano in esame i rischi non considerati.

Sono stati predisposti e validati dal gruppo i seguenti strumenti:

Attività di raccolta: Olive, Uve da vino e da tavola, Agrumi, Basilico, Carciofi, Finocchi, Fragole in tunnel, Frutta a filari, Insalata da cespo, Ortaggi in campo, Ortaggi in serra, Piccoli frutti, Pomodori in serra.
Numerose altre schede sono pressoché pronte, ma non validate prima della chiusura dei lavori; non vengono quindi qui presentate.

Macchine e attrezzature: trattore, albero cardanico, carro raccogli frutta, scale portatili.

Fattori di rischio: rumore, vibrazioni, movimentazione carichi.

Allegato:

Analisi di alcuni rischi trattati negli strumenti di supporto

Si riportano di seguito alcuni esempi di rischi caratteristici per le attività analizzate:

- Campi, boschi e altri terreni dell’azienda agricola (scivolamento, inciampo/contatto con vegetazione/…)

Una peculiarità delle attività agricole è quella di svolgersi largamente al di fuori dei luoghi di lavoro così come sono definiti all’art. 62 del d.lgs. 81/08.

Il gruppo di lavoro ha esaminato con attenzione la necessità di impiegare e modulare misure di protezione nei confronti di pericoli specifici. In particolare, si è cercato di limitare il ricorso alla consegna dei dispositivi di protezione individuali, con i relativi obblighi derivanti dall’applicazione del capo II, del titolo III, del D.lgs. 81/08, ai soli casi ritenuti effettivamente indispensabili; contemporaneamente, ove possibile, si sono previste misure di tipo organizzativo/procedurale, consistenti, ad esempio, nella verifica dell’utilizzo di calzature appropriate da parte dei lavoratori. Ciò per tener conto sia della necessità di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratori, sia della reale efficacia delle misure individuate, di fatto inapplicabili se troppo onerose.

- Condizioni climatiche avverse (esposizione a calore, freddo, pioggia, vento, radiazione solare)

Le lavorazioni agricole all’aperto espongono a condizioni climatiche variabili e all’esposizione al sole e ai fenomeni atmosferici.

Le misure di prevenzione che il datore di lavoro deve adottare sono essenzialmente di tipo procedurale: ad esempio verificare che i lavoratori siano muniti di vestiario, copricapo e guanti idonei, prevedere pause di ristoro e aree al riparo.

Stesse considerazioni sono valide per il lavoro all’interno di tunnel e serre, ma qui è possibile intervenire sulle strutture, dotandole, per esempio, di aperture di ventilazione e coperture ombreggianti. Il datore di lavoro deve anche verificare che i lavoratori siano altresì dotati di idonei indumenti quando, uscendo da tali ambienti, si trovino esposti all’aperto a condizioni climatiche considerevolmente differenti.

- Agenti fisici (esposizione a rumore e vibrazioni nell’utilizzo delle macchine per la raccolta)

Il rischio da agenti fisici rumore e vibrazioni è presente nel caso in cui l’operatore utilizzi attrezzature di lavoro dotate di motore (rischio rumore o vibrazioni) ovvero si trovi in prossimità di aree in cui sono effettuate lavorazioni agricole meccanizzate (rischio rumore).

Stante l’estrema differenziazione delle tipologie di lavorazioni agricole meccanizzate, il processo tecnico di valutazione dei rischi è stato effettuato individuando prioritariamente le singole fasi di lavoro e determinando, per ognuna di esse, le necessarie azioni da intraprendere a seconda del livello di esposizione personale presumibile.

Sulla scorta di quanto sopra è stata considerata fondamentalmente la necessità di agire attraverso:

- adozione di misure tecniche (es. scelta di macchine che producono un basso livello di rumore e/o un basso livello di vibrazioni), organizzative e procedurali (es. allontanamento della fonte di rumore dalla zona di operazione, …);
- adeguata informazione e formazione degli addetti, per la quale è stato elaborato uno specifico strumento di supporto;
- fornitura di dispositivi di protezione individuale (es. otoprotettori, guanti antivibranti) garantendone l’addestramento all’uso;
- effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici.

Attrezzature di lavoro (rischi di natura meccanica, elettrica, ecc.)

Negli strumenti di supporto relativi alle attrezzature di lavoro sono stati indicati gli elementi tecnici fondamentali per la valutazione di conformità ai R.E.S. e l’identificazione dei difetti di natura “palese”, rilevabili con un semplice esame a vista. Per le macchine immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore delle direttive pertinenti e soggette alle prescrizioni di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08, sono state fornite informazioni per l’adeguamento attraverso l’installazione di apprestamenti tecnici ritenuti necessari.

Utilizzo di scale (caduta dall’alto)

In agricoltura l’utilizzo di scale è assai frequente soprattutto nelle operazioni di raccolta. Le scale impiegate possono essere sia in appoggio sia doppie: la scelta è legata alle condizioni del terreno e alle altezze da superare.

- Lavori in prossimità di linee elettriche (folgorazione)

Il rischio di folgorazione può manifestarsi durante le attività di raccolta che richiedono l’utilizzo di scale o di macchine agricole che possono portare i lavoratori o le stesse attrezzature di lavoro ad entrare contatto con le linee elettriche o ad avvicinarsi ad esse fino ad innescare un arco elettrico.

Negli strumenti di supporto destinati ai lavoratori addetti alle attività di raccolta sono state fornite indicazioni tese a verificare il rispetto delle distanze di sicurezza dalle linee elettriche.

- Transito di macchine agricole (interferenze macchina – uomo)

Nei terreni agricoli le attività sono svolte a volte in sequenza, a volte contemporaneamente. Un fattore di rischio che si è ritenuto opportuno richiamare è la presenza, durante le lavorazioni, di macchine agricole in movimento. Questa presenza comporta rischi per chi a terra esegue operazioni di raccolta. Le misure richieste sono di tipo procedurale, consistendo in istruzioni ai conducenti dei mezzi su tempi e modalità di movimentazione dei mezzi. Altra prescrizione importante, e spesso trascurata nella pratica, è quella di vietare il trasporto di persone su mezzi agricoli (ad esempio trattori, rimorchi) assolutamente inadeguati a ospitare in sicurezza i passeggeri.

Movimentazione manuale dei carichi (posture incongrue/movimenti ripetitivi, sollevamento e spostamento di carichi)

Per le lavorazioni relative alla raccolta il pericolo di movimentazione manuale dei carichi comporta un rischio specifico per i lavoratori legato all’assunzione di posture incongrue, a movimenti ripetitivi, al sollevamento e spostamento di carichi. Le misure di prevenzione e protezione individuate interessano sia l’organizzazione del lavoro sia le procedure operative specifiche.

Gli strumenti di supporto forniscono indicazioni per:

- utilizzo di attrezzature di lavoro appropriate;
- adeguata informazione e formazione degli addetti;
- effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici.

Sostanze pericolose: agenti chimici (esposizione a prodotti fitosanitari)

Per gli addetti alle operazioni di raccolta, per i quali il rischio è riconducibile prevalentemente alla esposizione dermica a livelli residuali fogliari di PF, si è scelto di indicare come misura di prevenzione il rispetto –obbligatorio nell’attività di raccolta- del tempo di carenza, che è sempre indicato nell’etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato ed è in ogni caso assai più cautelativo del tempo di rientro.

Agenti biologici (esposizione a tetano, punture imenotteri)

Nel settore agricolo esiste il rischio di contrarre il tetano e vige l’obbligo di vaccinazione

Per le punture da imenotteri che in caso di grave reazione allergica possono portare a shock anafilattico si è prevista l’applicazione di idonee misure di primo soccorso.

- Lavori in luoghi isolati diversi dalla sede dell’azienda agricola (ritardo nell’attuazione del soccorso)

Accade che i campi o i boschi, dove vengono eseguite le lavorazioni agricole, siano isolati, lontani dalla sede dell’azienda, dove generalmente è custodita la cassetta di pronto soccorso. In tali casi il decreto 388/2003, prevede che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori un pacchetto di medicazione e un mezzo idoneo per attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.

...

Fonte: Regione Veneto

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Tabella Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche

ID 7102 | | Visite: 84235 | Documenti Riservati Sicurezza

Tabella Prevenzione Incendi e Regole Tecniche

Tabella Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche / Rev. 32.0 del 23 Maggio 2024

ID 7102 | Rev. 32.0 del 23 Maggio 2024* / Documento completo allegato - Download Preview

Nel Documento allegato scaricabile Abbonati e al link seguente, sono riportate tutte le attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011 e la relativa Regola Tecnica/Quadro normativo** con link all'articolo. La colonna 7 riporta la RTV/Quadro normativo (se presente) e la colonna 8 tiene conto dell'obbligo per l'attività di applicazione del Codice DM 3 agosto 2015 (vedi note in calce).

Colonna 1 | n. Attività D.P.R. 151/2011
Colonna 2 | n. Attività D.M. 16/2/1982
Colonna 3 | Descrizione Attività
Colonna 4 | Categoria A
Colonna 5 | Categoria B
Colonna 6 | Categoria C
Colonna 7 | Regola Tecnica/Quadro normativo**
Colonna 8 | Obbligo Codice DM 3 agosto 2015 [da Ed. 5.0]

Il Documento Tabella Rev. 32.0 Maggio 2024 | Preview

* Attenzione - Quadro e articoli link Regole tecniche/Quadro normativo presenti aggiornati alla data del 23 Maggio 2024.
** Se presente riportata la RTV

Per la particolare importanza della materia, trasversale a tutti i temi del sito, è stata dedicata una pagina unica con i rimandi link ai pertinenti articoli delle Regole Tecniche/Quadro normativo.

Permalink: https://www.certifico.com/id/921

Elenco attivita  PI e RTV

Il file PDF della Tabella Allegato Rev. 32.0 del 23 Maggio 2024

Changelog:

Rev. Data Attività Oggetto
1.0 Ottobre 2018 --- --
2.0 Novembre 2018 13 - Aggiornata Attività
Decreto 23 ottobre 2018 (H2)
30

Febbraio 2019

43 Quadro normativo
4


D.M. 24 novembre 1984
D.M 13 ottobre 1994
Decreto 3 febbraio 2016
6 D.M. 24 novembre 1984
Decreto 16 aprile 2008
Decreto 17 aprile 2008
78 Decreto 17 Luglio 2014
79 Decreto 18 Luglio 2014
4.0 Marzo 2019 55 Decreto 1 luglio 2014
72 Quadro normativo
5.0 Aprile 2019 13 Quesiti
DM 24 maggio 2002
- Aggiunta colonna 8 [1]
6.0 Maggio 2019 Tutte - Aggiornamento generale da VVF
7.0 Luglio 2019 66 Decreto 2 Luglio 2019
8.0 Novembre 2019 3b/4b Depositi GPL
  Quesiti di Prevenzione Incendi
9.0  Giugno 2020 8 Quadro normativo
13 - Decreto 6 ottobre 2009
- Decreto 30 aprile 2012
-
Circolare 05 novembre 2018 n. 2, prot. n. 15000
75 Decreto 15 maggio 2020 (entra in vigore il 19.11.2020) [3]
78 Decreto 11 Gennaio 1988 (New)
79 Decreto 18 Luglio 2014 (Update)
10.0 Giugno 2020 74 - Decreto 8 novembre 2019 (G)
- Decreto 28 aprile 2005 (L)
- Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 marzo 2014 (S)
15 - Quesiti e chiarimenti
66 - Quesiti e chiarimenti
11.0 Luglio 2020 --- - Precisazioni su Modalità alternative colonna (8)
12.0 Dicembre 2020 75 Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020 [4]
1 Stabilimenti/impianti impiego gas infiammabili/comburenti | Quadro PI
13.0 Gennaio 2021 65 Attività pubblico spettacolo - Quadro normativo PI
14.0 Febbraio 2021 Attiività "una tantum"
67
Att. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96)
- Decreto 26 agosto 1992
- Quadro normativo scuole
15.0 Aprile 2021 68 - Decreto 29 marzo 2021 | RTV Strutture sanitarie
- Aggiornamento note
16.0 Luglio 2021 13b Decreto 30 giugno 2021 | RTV distributori L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL
17.0 Settembre 2021 72 D.M. n. 569 del 20 maggio 1992
D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995
18.0 Novembre 2021
72
72
67
- Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015
Decreto 14 Ottobre 2021
- Decreto 10 luglio 2020
Decreto 06 aprile 2020
19.0 Gennaio 2022 80
13
D.Lgs 05 ottobre 2006 n. 264
Quadro Normativa distributori
20.0 Marzo 2022 17
18
19
20
41
58
59
60
61
62
- Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635
- Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635
- Decreto 3 agosto 2015
- Decreto 3 agosto 2015
Quadro normativo
Quadro normativo
Quadro normativo
Quadro normativo
Quadro normativo
Quadro normativo
21.0 Maggio 2022 72
72

Quadro normativo
Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564
- Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015
22.0 Luglio 2022 80
80
58
---
---
Gallerie stradali e ferrioviarie - Quadro normativo
D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264
D.M. 18 settembre 2002
- Decreto 16 febbraio 2007
- Decreto 9 marzo 2007
23.0 Settembre 2022 69
67
67
- Circolare 03 luglio 1967 n. 75
- Decreto 25 agosto 2022
-
 Quadro normativo scuole
24.0 Novembre 3a
3a
3b
4a
4b
4b
Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019
Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 VVF 2020
Decreto 3 febbraio 2016 VVF (tolto)
Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019
Decreto 14 maggio 2004 VVF 2019
Nota VVF 11 agosto 2021 n. 12367
25.0 Dicembre 2022 65 D.M. 22 novembre 2022
26.0 Gennaio 2023 9
13
17
Quadro normativo
Quadro normativo
Circolare 11 gennaio 2001 n. 559
27.0 Marzo 2023 13
--
66
--
67
--
68
- Decreto 30 giugno 2021
- Testo coordinato DM 30 giugno 2021 | VVF Marzo 2023
- Decreto 9 aprile 1994 | VVF Marzo 2023
- Decreto 14 luglio 2015 | VVF Marzo 2023
- Decreto 26 agosto 1992 | VVF Marzo 2023
- Quadro normativo scuole
Decreto 18 settembre 2002
28.0 Maggio 2023 78
78
- Decreto 17 luglio 2014
- Decreto 21 ottobre 2015
29.0 Luglio 2023 1
1
Decreto 7 luglio 2023
-
 Att. 1 Quadro normativo
30.0 Settembre 2023 80
80
- Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 VVF 08.2023
- PI Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo 08.2023
31.0 Maggio 2024 65
80
Attività pubblico spettacolo: Quadro normativo PI 05.2024
Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo PI 05.2024
32.0 Maggio 2024 72 - Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi 05.2024

Decreto 3 agosto 2015 (Art. 1, 2, 2-bis)

[1] Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. (Comma abrogato dal comma 1 dell’art. 1 del Decreto 12 Aprile 2019 entrato in vigore il 20/10/2019 - ndr).

[2] Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (numero aggiunto da Decreto 22 novembre 2022 - ndr); 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67 a 71, 72,  limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (periodo soppresso dal Decreto 14 Ottobre 2021 - ndr); 73; 75; 76, 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (lettera aggiunta dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr).
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato

[3] Art. 2-bis Modalità applicative alternative
1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (lettera aggiunta da Decreto 22 novembre 2022 - ndr)
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad eslusione asili nido; (frase soppressa dal Decreto 06 aprile 2020 - ndr);
b-bis) 68; (lettera aggiunta dal Decreto 29 Marzo 2021 - ndr)
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi; (lettera aggiunta dal Decreto 10 luglio 2020 - ndr)
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili. (lettera soppressa dal Decreto 15 Maggio 2020 - ndr).
f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (lettera aggiunta dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr).
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili (lettera soppressa dal Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2020).
...

[4] Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate all’Art. 2.

[5] Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 (GU n.132 del 23.05.2020), che è entrato in vigore il 19 novembre 2020, ha abrogato il Decreto 22 novembre 2002 e il decreto 1° febbraio 1986. (attività 75).

[6] Nota VVF 18.12.2020 n. 17496 Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m².

[7] In accordo con l’Art. 5 c. 2 del DPR 1° agosto 2011 n. 151, per le attività di cui sopra (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 97 del DM 16 febbraio 1982 (una tantumè prevista, ora, una richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 10 anni (scadenza primo rinnovo entro 07.10.2021 per il CPI rilasciato tra lo 01.01.2000 e lo 07.10.2011 - Vedi doc

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"Indice di calore": Misura del rischio da calore

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Indice di calore   Misura del rischio da calore

"Indice di calore" (Heat Index): Matrice del Rischio da calore e Misure di protezione / Rev. Luglio 2024

ID 8988 | Rev. 1.0 del 02.07.2024 / Documento completo allegato

Il documento allegato può essere considerato una Valutazione del rischio da calore in ambienti outdoor da strutturare in funzione del tipo di attività.

Negli Stati Uniti il National Oceanographic and Atmospher Administration (NOAA) ha sviluppato un sistema detto "Heat Index" (Indice di calore). L'indice di calore combina sia la temperatura dell'aria che l'umidità relativa. 

L'OSHA ha ripreso il sistema per stabilire il Rischio da calore in ambito lavorativo e individuare le relative misure. Il documento allegato può essere considerato una Valutazione del rischio da calore in ambienti outdoor.

Il rischio da calore è un rischio prevedibile che si ripete durante la stagione estiva e coinvolge tutti i lavoratori che svolgono attività all’aperto.

I lavoratori all'aperto esposti a condizioni calde e umide sono a rischio di malattie legate al calore. Il rischio di malattie legate al calore aumenta quando il clima diventa più caldo e più umido. Questa situazione è particolarmente grave quando il caldo arriva improvvisamente all'inizio della stagione, prima che i lavoratori abbiano avuto la possibilità di adattarsi al caldo.

Per le persone che lavorano all'aperto quando fa caldo, sia la temperatura dell'aria che l'umidità influiscono sulla sensazione di calore. L'"indice di calore" è un singolo valore che tiene conto sia della temperatura che dell'umidità. Maggiore è l'indice di calore, più caldo è il clima, poiché il sudore non evapora e raffredda facilmente la pelle. L'indice di calore è una misura migliore della sola temperatura dell'aria per stimare il rischio per i lavoratori da fonti di calore ambientale.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08) obbliga il Datore di Lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

_________

Le malattie legate al calore possono essere prevenute

OSHA non ha uno standard specifico che copre il lavoro in ambienti caldi. Tuttavia, ai sensi della legge sulla SSL, i datori di lavoro hanno il dovere di proteggere i lavoratori da gravi rischi riconosciuti sul luogo di lavoro, compresi i rischi legati al calore. Questa guida aiuta i datori di lavoro e i supervisori del cantiere a preparare e attuare piani per i periodi caldi. Spiega come utilizzare l'indice di calore per determinare quando sono necessarie ulteriori precauzioni in un cantiere per proteggere i lavoratori dai contributi ambientali alle malattie legate al calore. I lavoratori che svolgono attività faticose, i lavoratori che indossano indumenti protettivi pesanti o non traspiranti e i lavoratori che sono nuovi a un lavoro all'aperto hanno bisogno di precauzioni aggiuntive oltre a quelle garantite dal solo indice di calore.

I lavoratori non esperti in lavori all'aperto sono generalmente maggiormente a rischio di malattie legate al calore. Ad esempio, OSHA ha indagato su 25 episodi di malattie legate al calore nel 2005. In quasi la metà dei casi, il lavoratore coinvolto era al primo giorno di lavoro e nell'80% dei casi il lavoratore coinvolto era stato solo sul lavoro per quattro o meno giorni. Ecco perché è importante aumentare gradualmente il carico di lavoro o consentire pause più frequenti per aiutare i nuovi lavoratori e coloro che ritornano a un lavoro dopo il tempo a costruire una tolleranza per le condizioni calde. Assicurarsi che i lavoratori comprendano i rischi e siano "acclimatati ".

I lavoratori all'aperto comprendono tutti i lavoratori che trascorrono gran parte del turno all'aperto. Esempi includono operai edili, operai agricoli, addetti ai bagagli, addetti alla trasmissione e al controllo dell'energia elettrica e addetti alla manutenzione del paesaggio e della manutenzione del cantiere. Questi lavoratori sono a rischio di malattie legate al calore quando l'indice di calore è elevato. Ulteriori fattori di rischio sono elencati di seguito. Questi devono essere presi in considerazione anche quando l'indice di calore è inferiore.

Indice di calore elevato / alcuni casi:

- Lavorare alla luce diretta del sole - aggiunge fino a 15 gradi F (9 gradi Celsius) all'indice di calore
- Eseguire lavori prolungati o faticosi
- Indossare indumenti protettivi pesanti o tute impermeabili

Negli Stati Uniti il National Oceanographic and Atmospher Administration (NOAA) ha sviluppato un sistema detto "Heat Index" (indice di calore).

L'indice di calore combina sia la temperatura dell'aria che l'umidità relativa.

Più alto è l'indice di calore, maggiore è il rischio che i lavoratori esposti al calore (all'aperto) possono sperimentare malattie legate al calore.

NOAA national weather service: heat index

NOAA national weather service heat index

Pianificazione misure

plan element 1

plan element 2

_________

Liste di controllo della pianificazione

Utilizzare le seguenti liste di controllo per prepararsi al caldo e assicurarsi che siano state prese tutte le precauzioni appropriate.

Pianificare in anticipo per il caldo: Lista di controllo del datore di lavoro

lista di controllo 1

...

segue in allegato

Fonti 
OSHA Occupational Safety and Health Administration 
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration
Steadman, R.G., 1979: The assessment of sultriness. Part I: A temperature-humidity index based on human physiology and clothing science. J. Appl. Meteor., 18, 861-873.

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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 02.07.2024 Aggiornato intero documento
National Weather Service (NWS) 1990 (SR 90-23)
Certifico Srl
0.0 25.08.2019 --- Certifico Srl

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53° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 22168 | | Visite: 287 | Decreti Sicurezza lavoro

53° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 62 del 02 Luglio 2024

ID 22168 | 03.07.2024 / In allegato DD MLPS n. 62/2024

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto direttoriale n. 62 del 02 Luglio 2024

Con il Decreto Direttoriale n. 62 del 02 Luglio 2024, è stato adottato il cinquantatreesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da cinque articoli:

Articolo 1 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 2 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 4 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 5 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MLPS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro

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Worklimate | Esposizione occupazionale al caldo

ID 13674 | | Visite: 3588 | News Sicurezza

Worklimate

Worklimate | Esposizione occupazionale al caldo

ID 13674 | Update 02.07.2024

Worklimate: Prototipo di piattaforma previsionale di allerta per la prevenzione dei rischi legati allo stress da caldo per i lavoratori

Impatto dello stress termico ambientale sulla salute e produttività dei lavoratori: strategie di intervento e sviluppo di un sistema integrato di allerta meteo-climatica ed epidemiologica per vari ambiti occupazionali

La popolazione mondiale, a causa del cambiamento climatico in atto, è sempre più esposta a condizioni di caldo particolarmente critiche per la salute che tendono a protrarsi anche oltre il periodo estivo e purtroppo la situazione è destinata ad aggravarsi nei prossimi anni anche se le emissioni di gas serra tenderanno a ridursi. I lavoratori, in particolare quelli che svolgono la maggior parte delle loro attività all’aperto, settore agricolo e delle costruzioni in primis, sono tra i soggetti più esposti agli effetti del caldo e in generale a tutti i fenomeni atmosferici.

Il progetto WORKLIMATE, condotto da CNR ed INAIL nell’ambito dei bandi per le ricerche in collaborazione (BRIC 2019) e con un ventaglio ampio e qualificato di enti di ricerca coinvolti, si prefigge come obiettivo generale quello di approfondire, soprattutto attraverso la banca dati degli infortuni dell’INAIL, le conoscenze sull’effetto delle condizioni microclimatiche (in particolare dello stress da caldo) sui lavoratori, con un’attenzione specifica alla stima dei costi sociali degli infortuni sul lavoro.

Oltre alla organizzazione di alcuni casi-studio ad hoc in aziende selezionate in zone del centro Italia, per studiare l’effetto del caldo sui lavoratori sul campo, sono state organizzate due indagini nazionali  per indagare:

- la percezione e la conoscenza degli effetti del caldo negli ambienti di lavoro 

- l’impatto dello stress da caldo sui lavoratori impegnati in ambito sanitario associato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) durante la pandemia COVID-19

L’obiettivo è  quello di individuare strategie di intervento per ridurre il rischio da caldo per il settore occupazionale. Sarà quindi sviluppato e reso operativo un sistema di allerta da caldo, integrato meteo-climatico ed epidemiologico, specifico per il settore occupazionale, rappresentato da una piattaforma previsionale web in cui sarà disponibile una previsione di rischio caldo fino a 5 giorni ad elevata scala di dettaglio spaziale e temporale (risoluzione 7km e dettaglio orario) per un soggetto standard che svolge una specifica mansione oltre che una web app con previsioni personalizzate sulla base delle caratteristiche individuali del lavoratore, dell’ambiente di lavoro (lavoro esposto al sole o in zone d’ombra), del vestiario indossato (con particolare riferimento ai DPI) e della tipologia di lavoro svolto. 

_______

I rischi nella stagione calda per i lavoratori.

L’esposizione quotidiana alle elevate temperature durante la stagione calda rappresenta un grave problema anche in ambito occupazionale, soprattutto per i lavoratori che svolgono la propria mansione in ambienti non condizionati, esposti per lunghi periodi di tempo alla radiazione solare, magari anche a contatto con superfici o macchinari che emettono calore e spesso indossando dispositivi di protezione individuale (DPI) che rendono difficile la dispersione del calore corporeo. L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia ed il crescente aumento dell’età media dei lavoratori, hanno in molti casi accentuato il rischio. Oltre a questo, dobbiamo considerare che condizioni di caldo intenso sono sempre più frequenti durante la stagione estiva, ma anche nelle stagioni intermedie, in molti paesi europei con particolare riferimento a quelli che si affacciano sul bacino del mediterraneo. Secondo il National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti, il 2020 è stato il secondo anno più caldo degli ultimi 140 anni (dopo il 2016) mentre il 2019 è risultato il terzo anno più caldo mai registrato a livello globale. Per questo motivo sono sempre più numerosi gli studi che hanno analizzato l’impatto dello stress da caldo sulla salute e produttività dei lavoratori in termini di riduzione delle prestazioni cognitive e fisiche sul posto di lavoro e di aumento del rischio di infortunio. Assume quindi sempre maggiore rilevanza l’adozione di misure preventive volte a ridurre l’impatto del caldo sulla salute dei lavoratori.

I costi degli infortuni sul lavoro correlati allo stress termico.

I costi globali stimati per la perdita di tempo di lavoro ammontano in un recente studio per gli Stati Uniti a circa 280 miliardi nel 1995, arrivando a 311 miliardi nel 2010 pari quindi allo 0,5% del PIL, con una crescita stimata entro il 2030 ai 2,4-2,5 trilioni (pari quindi all’1% del PIL). Alcuni studi hanno stimato le spese sanitarie legate agli infortuni sul lavoro correlati allo stress termico con costi annuali medi pari a 1 milione di dollari in Spagna, 1 milione in Cina e 250.000 dollari in Australia. I Paesi in via di sviluppo e quelli con climi più caldi registrano perdite di produttività in proporzione al PIL ancora maggiori. I rischi legati allo stress termico occupazionale si osservano maggiormente nelle industrie con attività outdoor, nelle medie imprese e i lavoratori più colpiti sono di sesso maschile con una età compresa tra 25 e 44 anni.

Il prototipo della piattaforma previsionale realizzato da Inail e CNR

La piattaforma previsionale, disponibile al link sottoindicato, è stata realizzata all’interno del progetto in collaborazione Inail-CNR dal titolo “Impatto dello stress termico ambientale sulla salute e produttività dei lavoratori: Strategie di intervento e sviluppo di un sistema integrato di allerta meteo-climatica ed epidemiologica per vari ambiti occupazionali”. Il prototipo di sistema previsionale WORKLIMATE utilizza un indicatore ampiamente utilizzato in ambito occupazionale a livello internazionale per una prima valutazione (primo screening) dello stress da caldo, il Wet Bulb Globe Temperature (WBGT). Partendo da una analisi di letteratura sono state raccolte informazioni circa l’indicatore di stress termico e le relative soglie di rischio (climatologiche, biometeorologiche, epidemiologiche) utilizzate nei sistemi di allerta al momento sviluppati o che comunque sono stati utilizzati per applicazioni legate alla valutazione dello stress da caldo in ambito occupazionale, oltre che l’eventuale presenza di linee guida comportamentali o piani di gestione del rischio associati al servizio. La revisione ha messo in luce come la maggior parte delle nazioni europee non abbia ancora sviluppato un sistema di allerta termico specifico per il settore occupazionale e, nei casi in cui esso fosse presente, non è personalizzato, cioè calibrato in funzione delle caratteristiche del lavoratore, della sua attività e dell’ambiente di esposizione, ma fornisce informazioni generalizzate per l’ambito occupazionale.

Una previsione personalizzata per il lavoratore.

La previsione del rischio caldo è stata personalizzata su un profilo di lavoratore standard (alto 175 cm, peso 75 kg) non acclimatato al caldo, che svolge attività moderata o intensa direttamente esposto alla radiazione solare o all’ombra. Il lavoratore standard non indossa dispositivi di protezione individuale o comunque indossa un abbigliamento che non determina un ulteriore aumento del rischio. Le mappe mostrano la previsione del rischio caldo fino a tre giorni, in quattro momenti della giornata corrispondenti alle ore 8:00, 12:00, 16:00 e 20:00. La previsione del livello di rischio è definita dal rapporto percentuale tra il WBGT previsto e la soglia personalizzata di WBGT del lavoratore standard sopra descritto. Se il WBGT previsto si colloca al di sotto dell’80% della soglia personale di WBGT, il conseguente rischio sarà nullo (verde), se invece si colloca tra l’80 ed il 100% il rischio sarà basso (giallo). Nel caso in cui invece il WBGT previsto sia superiore alla soglia personale, il rischio potrà essere moderato (tra il 100 ed il 120%, arancione) oppure alto (oltre il 120%, rosso). Questa previsione sarà a breve integrata da una applicazione mobile che permetterà di ottenere previsioni personalizzate (web app) sulla base delle caratteristiche personali dei lavoratori (altezza, peso, attività fisica svolta, tipo di vestiario indossato) e dell’ambiente di lavoro (esposti al sole o in zone d’ombra), fornendo suggerimenti personalizzati anche sulla base della presenza di eventuali fattori di suscettibilità/vulnerabilità individuali.

Portale del progetto Worklimate

Piattaforma previsionale

Fonte: PAF/INAIL

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Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi

ID 6826 | | Visite: 30070 | Prevenzione Incendi

Edifici tutelati   Prevenzione Incendi   Quadro normativo

Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi | Quadro normativo / Rev. 3.0 Maggio 2024

ID 6826 | Rev. 3.0 del 22 Maggio 2024 / In allegato

Quadro normativo di Prevenzione Incendi per gli edifici tutelati di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (G.U. n. 303 del 29.12.2022, n.303) / Milleproroghe 2023 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 27.02.2023, n. 49) ha disposto (con l'art. 5, comma 5-quater) ha prorogato quanto previsto al comma 567 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62) / Bilancio 2019, cioè al 31 dicembre 2024, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.

Llegge 25 febbraio 2022, n. 15 (GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (GU n.309 del 30-12-2021) / Milleproroghe 2022, con l'introduzione del comma 4-ter all'Art. 7, ha prorogato quanto previsto al comma 567 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62) / Bilancio 2019, cioè al 31 dicembre 2023, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.

1. Quadro Normativo

Il 25 Ottobre 2021 è stato pubblicato in GU n.255 del 25.10.2021 il Decreto 14 ottobre 2021 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il 22 Luglio 2020 è stato pubblicato in GU n.183 del 22.07.2020 il Decreto 10 Luglio 2020 Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Il Documento illustra la normativa di Prevenzione Incendi applicabile.

Attività DPR 151/2011 / DM 16/02/82

 N.

 ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

72

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostrenonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. (1)

 

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

90

Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività fa riferimento agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del più recente D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e assoggetta, ai controlli di prevenzione incendi, anche gli stessi edifici sottoposti a tutela che contengano una qualunque delle attività dell’allegato al DPR 151/2011, oltre quelli adibiti a musei, archivi ecc.

(1) Nota prot. n° 4756 del 09.04.2013 / Assoggettabilità degli edifici sottoposti a tutela in relazione alla loro destinazione d’uso

Nota prot. n° 4756 del 09.04.2013

OGGETTO: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività nn. 66, 72, 73.
...

D.P.R. n. 151/2011, all I, punto n. 72):

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
In presenza di attività aperte al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, quindi le condizioni di assoggettabilità dipendono dalla destinazione d'uso dell'edificio sottoposto a tutela. Pertanto, si applica ii punto n. 72 nei seguenti casi:

a) biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre aperte al pubblico, collocate all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
b) una o più attività elencate nell'allegato I al DPR 151/2011, e quindi soggette agli obblighi ivi previsti, se aperte al pubblico e svolte all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Nel caso l'edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l'attività di cui al punto n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l'attività.
Analoga conclusione deve farsi nel caso b), relativo ad edificio sottoposto a tutela occupato parzialmente da una o più attività, aperte al pubblico, elencate nell'allegato I al DPR 151/2011 e soggette agli obblighi previsti dallo stesso decreto.
Potrà non configurarsi l'attività del punto n. 72 nel caso in cui all'interno dello stesso siano presenti una o più attività dell' allegato I al DPR 151/2011, aperte al pubblico e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell'edificio.
In tutti i casi sopra citati si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attività esercitate nell' edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
...

D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 10 Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
...
segue

Il Decreto detta uno spartiacque per l'attività di Prevenzione Incendi per l'Attività 72, infatti limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, è d'obbligo l'applicazione del Codice.

Schematizzando:

Edifici tutelati   Prevenzione Incendi   Quadro normativo   Fig  1

Fig. 1 - Doppio binario PI edifici tutelati

(N)
Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564
Norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale;

D.M. n. 569 del 20 maggio 1992
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre (G.U. n. 52 del 4/3/1993)
D.P.R. n. 418 del 30/6/1995
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi (G.U. n. 235 del 7/10/1995)

...

Edifici storici   Norme di Prevenzione incendi
...

Nota prot. n. P831/4109 Sott. 51/C del 4/8/2000

Edifici pregevoli per arte e storia. Abrogazione art 2, 3, 7-12, 16-25, 36 R.D. 1564 del 7/11/42

Si riscontra la nota indicata al margine per rappresentare il parere concorde di questo Ufficio con quanto rappresentato in merito da codesto Ispettorato Interregionale.(*)

Al riguardo, giova ricordare che non esiste una disposizione di sicurezza antincendio per tutti gli edifici pregevoli per arte e storia e che, quindi, al di fuori del campo di applicazione del DPR 569/95 e del DPR 418/95 devono essere impartite prescrizioni di sicurezza in relazione alla valutazione dei rischi specifici.

(*) Le abrogazioni degli art. del R.D. 7/11/42 n. 1564 di cui al Decreto 20 maggio 92 n. 569 art. 16 ed al D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418 sono da riferirsi al campo di applicazione dei suddetti disposti. Relativamente agli impianti termici a servizio di edifici di interesse storico ed artistico destinati a biblioteche e archivi, in assenza di specifiche indicazioni di incompatibilità, si deve fare riferimento alla vigente legislazione in materia. 

...

2. Proroghe termini adeguamento / ultimo 31 Dicembre 2024

Timeline delle proroghe del termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli edifici tutelati di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Art. 72 DPR 151/2011).

La Nota VVF prot. 11180 del 19.07.2021 fornisce chiarimenti nel periodo di proroga, in particolare i responsabili delle attività, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo.

Si resta in attesa di apposito decreto/i MI secondo quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 al comma 567 su prescrizioni impartite con le modalita' e i tempi stabiliti (previa ricognizione MIBACT di cui al comma 566) per l’adeguamento.

Fig  1   Timeline adeguamento edifici tutelati PI

(1) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 566
(2) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 567 - Decreto/i non emanato/i

Fig. 2 - Timeline procedura adeguamento edifici tutelati PI
...

Proroga al 31 dicembre 2024

Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (G.U. n. 303 del 29.12.2022, n.303)  / Milleproroghe 2023 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 27.02.2023, n. 49) ha disposto (con l'art. 5, comma 5-quater) ha prorogato quanto previsto al comma 567 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31.12.2018 - SO n. 62) / Bilancio 2019, cioè al 31 dicembre 2024, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.

Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 / Milleproroghe 2023

Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito

5 -quater. All’articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024».

Proroga al 31 dicembre 2023

Legge 25 febbraio 2022, n. 15 ((GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (GU n.309 del 30-12-2021) / Milleproroghe 2022

La legge 25 febbraio 2022, n. 15 ((GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (GU n.309 del 30-12-2021) / Milleproroghe 2022, con l'introduzione del comma 4-ter all'Art. 7, ha prorogato quanto previsto al comma 567, cioè al 31 dicembre 2023, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.

Art. 7 Proroga di termini in materia di cultura

4-ter. All'articolo 1, comma 567, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2023"..

Scadenza al 31 dicembre 2022

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62) / Legge di Bilancio 2019

566. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (01 Marzo 2019 / ndr), il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonche' nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.

567. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 566 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticita' rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalita' e i tempi stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 566 (30 Aprile 2019 / ndr). Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attivita' culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
________

Nota VVF in merito

Nota VVF prot. 11180 del 19.07.2021

Chiarimento su proroga adeguamento edifici sottoposti a tutela

Oggetto: Quesito di Prevenzione Incendi inerente la proroga per l’adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42.

In riscontro al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si rappresenta, innanzitutto, che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha fissato la proroga al 31 dicembre 2022 per l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi degli istituti, luoghi della cultura e sedi ecc…sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ciò premesso, resta inteso che, nelle more del completo suddetto adeguamento, i responsabili delle attività in argomento, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo.
...

Adeguamento edifici tutelati PI

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 22.05.2024 DL 29 dicembre 2022, n. 198 / Proroga 32.-12.2024
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 c. 566 / 567
DPR 30 giugno 1995, n. 418 Rev. 03.2022
DM 20 maggio 1992, n. 569 Rev. 03.2022
Certifico Srl
2.0 31.05.2021 Nuovo Cap. 2 Proroghe termine adeguamento PI
Decreto 14 ottobre 2021
Certifico Srl
1.0 25.09.2021 Nota prot. n° 4756 del 09.04.2013
D.M. n. 569 del 20 maggio 1992

D.P.R. n. 418 del 30/6/1995
Certifico Srl
0.0 23.07.2020 --- Certifico Srl

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Maniglioni antipanico: normativa

ID 6372 | | Visite: 99116 | Prevenzione Incendi

Maniglioni antipanico   Marcatura CE 

Maniglioni antipanico: normativa e marcatura CE - Note / Rev. Giugno 2024

ID 6372 | Update news 10.06.2024 / Documenti allegati

Le porte antincendio, salvo casi particolari, devono "aprirsi a semplice spinta dall'interno nel verso dell'esodo", i dispositivi di apertura del tipo maniglioni o piastre ai apertura pur non essendo obbligatori (salvo casi specifici Decreto 3 agosto 2015 / altro) sono altamente consigliati per soddisfare il requisito.

Il 18 febbraio 2013 è stato il termine ultimo del transitorio per la sostituzione, nei casi previsti (1) dei maniglioni antipanico o maniglie o piastre a spinta non marcati CE delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco in accordo con il D.M. 3 novembre 2004 e Decreto 6 dicembre 2011.

Dal 18 febbraio 2013 tutti dispositivi per l'apertura delle porte devono essere obbligatoriamente marcati CE ed se già istallati devono essere sostituiti con quelli marcati CE.

D.M. 3 novembre 2004

Art. 5. Termini attuativi e disposizioni transitorie

I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4.

Fig  1   Maniglioni antipanico   Normativa e Marcatura CE

Fig. 1 - Casi di obbligo sostituzione maniglioni antipanico non marcati CE (fino al 18 febbraio 2013)

Il D.M. 3 novembre 2004 stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, quando ne sia prevista l'installazione.

I dispositivi di cui sopra, devono essere conformi alle norme UNI EN 1125 (maniglioni antipanico) o UNI EN 179 (maniglie o piastre a spinta) o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel D.M. 3 novembre 2004.

I dispositivi devono essere muniti di marcatura CE, in quanto le 2 norme sono in regime di armonizzazione dal 2010 per Regolamento (UE) 305/2011 CPR.

UNI EN 179:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 179 (edizione gennaio 2008). La norma specifica i requisiti di costruzione, prestazione e verifica dei dispositivi di emergenza azionati meccanicamente mediante una maniglia a leva o una piastra di spinta allo scopo di raggiungere un'uscita di sicurezza in una situazione di emergenza sulle vie di fuga.

UNI EN 1125:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova
 
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1125 (edizione gennaio 2008). La norma specifica i requisiti di costruzione, prestazione e verifica dei dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati meccanicamente mediante una barra orizzontale a spinta o una barra orizzontale a contatto specificatamente progettati per l'utilizzo in una situazione di panico sulle vie di fuga.

Criteri di installazione

In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi è prevista nei seguenti casi:

a) locali non aperti al pubblico:
- con capienza minore di 9 persone, nessun dispositivo di apertura;
- con capienza fra 9 e 25 persone, maniglia o piastra a spinta;
- con capienza superiore a 25 persone, maniglione antipanico;

b) locali aperti al pubblico:
- con capienza fino a 9 persone, maniglia o piastra a spinta;
- con capienza superiore a 10 persone, maniglione antipanico;

c) locali pericolosi per esplosione:
- con numero di addetti inferiore a 5 unità, maniglia o piastra a spinta;
- con numero di addetti da 5 unità, maniglione antipanico.

Marcatura CE maniglioni antipanico

Sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE

Il Decreto 6 dicembre 2011 "Modifica al Decreto del 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio", ha prorogato di 24 mesi fino al 18 febbraio 2013, il termine precedentemente stabilito dal Decreto 3 novembre 2004 previsto per il 18 febbraio 2011 (8 anni dalla sua entrata in vigore).

Dal 18 febbraio 2013 tutti dispositivi per l'apertura delle porte devono essere obbligatoriamente marcati CE ed se già istallati devono essere sostituiti con quelli marcati CE.

D.Lgs. 81/2008
...
ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
...
1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

Decreto 3 settembre 2021
...

4.2 Esodo

1. La finalità del sistema d’esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza.

Nota
Ad esempio, si considera luogo sicuro la pubblica via. Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d’esodo, senza rientrare nel compartimento in esame.

4.2.1 Caratteristiche del sistema d’esodo

1. Tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2. In generale, il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati dall’attività non devono interferire con le vie d’esodo.

Nota
Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.

3. Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4. Se l’attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d’esodo impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d’esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell’esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
5. Il sistema d’esodo (es. vie d’esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
6. Lungo le vie d’esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l’illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.

Nota
Per la progettazione dell’impianto di illuminazione di sicurezza può essere impiegata la norma UNI EN 1838.
 

Decreto 3 agosto 2015
.
..

S.4.5.7 Porte lungo le vie d’esodo

1. Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.

2. L’apertura delle porte non deve ostacolare il deflusso degli occupanti lungo le vie d’esodo.

Nota
Ad esempio, le porte che si aprono su pianerottoli o corridoi non devono ridurre la larghezza calcolata del percorso d’esodo, né creare pericolo per gli occupanti durante l’esodo.

3. Le porte devono aprirsi su aree piane orizzontali, di profondità almeno pari alla larghezza complessiva del varco.

4. Qualora, per necessità connesse a particolari esigenze d’esercizio dell’attività o di sicurezza antintrusione, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle porte, è consentita l’adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte. In tali casi, la gestione della sicurezza antincendio dell’attività (capitolo S.5) deve prevedere le modalità di affidabile, immediata e semplice apertura di tali porte in caso di emergenza.

S.4.5.7.1 Porte ad apertura manuale

1. Al fine di consentire l’affidabile, immediata e semplice apertura delle porte ad apertura manuale in condizioni di elevata densità di affollamento, ciascuna porta deve possedere i requisiti della tabella S.4-6 in funzione delle caratteristiche dell’ambito servito e del numero di occupanti dell’ambito che impiegano tale porta nella condizione d’esodo più gravosa.

Nota
Si riportano esempi di calcolo nella tabella S.4-7.

2. In alternativa a porte munite dei dispositivi di apertura della tabella S.4-6, sono comunque ammesse porte apribili nel verso dell’esodo, a condizione che le stesse siano progettate e realizzate a regola d’arte e che l’apertura durante l’esercizio possa avvenire a semplice spinta sull’intera superficie della porta.

S.4.5.7.2 Porte ad azionamento automatico

1. Lungo le vie d’esodo è consentito installare porte ad azionamento automatico dello specifico tipo previsto dalla norma UNI EN 16005. Tali porte non devono costituire intralcio all’esodo degli occupanti, in particolare in caso di emergenza, in assenza di alimentazione elettrica, in caso di guasto.

Nota
Le porte ad azionamento automatico devono rispettare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all’allegato I della direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006.

2. Le porte ad azionamento automatico devono essere inserite nella progettazione della GSA dell’attività (capitolo S.5).

 

Ambito servito

Caratteristiche della porta

Occupanti serviti [1]

Verso di apertura

Dispositivo di apertura

Ambiti dell’attività non aperti al pubblico

n > 50 occupanti

 

Nel senso dell’esodo [2]

 

UNI EN 1125 [3]

Ambiti dell’attività aperti al pubblico

n > 25 occupanti

 

Aree a rischio specifico

n > 10 occupanti

n > 5 occupanti

UNI EN 179 [3] [4]

Altri casi

Secondo risultanze della valutazione del rischio [5]

[1] Numero degli occupanti che impiegano la singola porta nella condizione d’esodo più gravosa, considerando anche la verifica di ridondanza di cui al paragrafo S.4.8.6.

[2] Qualora l’esodo possa avvenire nelle due direzioni devono essere previste specifiche misure (es. porte distinte per ciascuna direzione, porte apribili nelle due direzioni, porte ad azionamento automatico, segnaletica variabile, …). Sono escluse dal verso di apertura le porte ad azionamento automatico del tipo a scorrimento.

[3] Oppure dispositivo per specifiche necessità, da selezionare secondo risultanze della valutazione del rischio (es. EN 13633, EN 13637, …).

[4] I dispositivi UNI EN 179 sono progettati per l’impiego da parte di personale specificamente formato.

[5] Ove possibile, è preferibile che il verso di apertura sia comunque nel senso dell’esodo, anche qualora si mantenga il dispositivo di apertura ordinario.

DM 10 Marzo 1998 (abrogato da Decreto 3 settembre 2021)
...

Sistemi di aperture delle porte

3.10 - SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE(1) 
Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione,(2) possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi. Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno. Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.(3) 

(1) Negli edifici a destinazione mista in cui siano presenti ai vari piani oltre ad appartamenti di civile abitazione, anche locali adibiti ad uffici, studi professionali ed altre attività lavorative compatibili con la destinazione d’uso dell’edificio, le vie di uscita comuni devono essere conformi alle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro. Ciò premesso ne consegue che il sistema di apertura dei portoni condominiali, di ingresso all’edificio, deve conformarsi ai criteri stabiliti al punto 3.10 dell’allegato III al DM 10/3/1998 (Nota prot. n. P1560/4122 sott. 54 del 07/12/1998). 
(2) In merito all’installazione di un sistema di controllo delle uscite di emergenza nelle attività commerciali con problemi di anti-intrusione che preveda l’adozione di dispositivi elettromagnetici comandati a distanza, da una unità logica di controllo, con apertura delle porte “ritardata” di alcuni secondi, si ritiene che il sistema sia in linea con i requisiti essenziali di sicurezza atti a garantire l’esodo delle persone, con le seguenti precisazioni:
a) la vetrofania indicante l’apertura controllata e ritardata delle uscite, deve essere di tipo visibile anche in condizioni di mancanza di energia elettrica di rete; 
b) l’unità logica di controllo deve essere permanentemente presidiata, durante il giorno di apertura al pubblico dei locali, da personale appositamente addestrato; 
c) il funzionamento del sistema di controllo delle uscite di emergenza e le relative procedure, devono formare oggetto del piano di emergenza di cui all’art. 5 del DM 10/3/1998, nonché di specifica informazione e formazione dei lavoratori; d) il sistema ed i suoi componenti devono essere oggetto di manutenzione e controlli periodici di conformità delle norme di buona tecnica emanate da organismi di normalizzazione nazionali od europei, o in assenza, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore (Nota prot. P1185/4147 sott. 4 del 25/10/1999).
(3) Le problematiche relative ai sistemi di apertura delle porte sono comuni a diverse attività (case di riposo, reparti psichiatrici, istituti bancari, etc.) e si ritiene debbano essere affrontate caso per caso individuando idonei e sicuri sistemi di apertura alternativi a quelli a spinta, come peraltro indicato all’ultimo capoverso del punto 3.10 del DM 10/3/1998. L’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione prevista è il locale Comando Provinciale VVF. La procedura deve prevedere la presentazione di un’istanza da parte dell’interessato, completa della necessaria documentazione, sulla quale il Comando VV.F. esprimerà il proprio parere ricorrendo, ove ritenuto opportuno, anche ad una verifica in loco. Si precisa infine che tale servizio non rientra tra quelli da rendere a pagamento (Nota prot. n. P113/4101 sott. 106/53 del 6/3/2001)

Legislazione

D.M. 3 novembre 2004
Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. 
(G.U. n. 271 del 18 novembre 2004)

Decreto 6 dicembre 2011 
Modifica al Decreto del 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio
(GU n.299 del 24 dicembre 2011)

Lettera Circolare prot. n. 4963 del 04-04-2012
Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di “dispositivi di apertura automatici ridondanti”.

Lettera Circolare prot. n. 4962 del 04-04-2012
Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante “tornelli”.

Lettera-Circolare prot. n. P720/4122 sott. 54/9 del 29-05-2008
Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante. Chiarimento.

Nota prot. n. P444/4122 sott. 54/9 del 12-05-2004 
Luoghi di lavoro - uscite di sicurezza delle celle frigorifere. - Quesito

Nota prot. n. 503/4122 Sott. 54/9 del 11-04-2001
Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, come modificato dall’art. 33 D.Lgs. n. 626/94. Richiesta chiarimenti.

Nota prot. n. P448/4122 sott. 54 del 30-05-2000 
Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955 – Utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza di uscite di emergenza - Quesito.

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 10.06.2024 Aggiornato intero documento
Decreto 3 settembre 2021
DM 3 novembre 2004 - V 2.5 - VVF Ing. Malizia
Certifico Srl
0.0 19.06.2018 --- Certifico Srl

Collegati

Decreto 18 giugno 2024

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Decreto 18 giugno 2024 

ID 22148 | 30.06.2024

Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo.

(GU n.151 del 29.06.2024)

...

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i requisiti generali ed il procedimento per il conseguimento dell’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo.

2. L’autorizzazione, quale riconoscimento d’idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, è rilasciata ai soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dai decreti istitutivi dei relativi corsi di addestramento richiamati in premessa, che ne facciano richiesta, ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

Art. 2. Presentazione della domanda per ottenere l’autorizzazione

1. L’istanza per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 1 è redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 al presente decreto, regolarizzata mediante apposizione del bollo, ovvero del contrassegno sostitutivo per la riscossione dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e corredata della documentazione tecnico amministrativa indicata negli allegati 2 e 3.

2. L’istanza di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente, è inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - Reparto VI – Ufficio 4° - Viale dell’Arte 16 - 00144 Roma, mediante comunicazione alla casella di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero anche a mezzo posta con raccomandata a/r, corredata in tal caso anche della copia del documento di identità della persona fisica firmataria e, in ogni caso, comprensiva di tutti gli allegati previsti.

Art. 3. Istruttoria e sopralluogo

1. Ricevuta la domanda e fermo restando gli adempimenti procedurali generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando generale, all’esito positivo della verifica della completezza della documentazione presentata e relativa conformità ai requisiti previsti dai decreti istitutivi dei rispettivi corsi di addestramento di cui in premessa, programma apposito sopralluogo presso la sede indicata quale luogo di svolgimento del corso, dandone conoscenza al soggetto richiedente.

2. Il sopralluogo di cui al comma precedente è condotto da un team ispettivo composto da rappresentanti del Comando generale, coadiuvati da personale individuato dalla Direzioni marittima territorialmente competente, che – alla presenza del direttore o del vice direttore del corso ed almeno due dei docenti o istruttori di cui il soggetto richiedente ha dichiarato di volersi avvalere quale corpo istruttori del corso, dei quali almeno uno è lo specialista medico nei casi in cui il decreto istitutivo ne preveda la presenza – verifica la conformità della struttura ai requisiti previsti dai decreti istitutivi dei relativi corsi.

3. Nel corso del sopralluogo – anche in base a quanto dichiarato nell’istanza e della documentazione tecnica ad essa allegata - sono ispezionati i locali destinati alle lezioni teoriche, le attrezzature, le apparecchiature e gli impianti destinati alle esercitazioni pratiche ed è visionato il materiale didattico destinato ai frequentatori. Con l’ausilio dei docenti o istruttori di riferimento, sono, inoltre, effettuate verifiche del buon funzionamento delle attrezzature, ivi comprese quelle dotazioni didattiche il cui utilizzo dia luogo a successivo ricondizionamento dell’efficienza e funzionalità della stessa.

4. Delle attività svolte e verifiche eseguite è redatto apposito verbale da parte del team ispettivo conforme a quanto all’uopo previsto dal manuale del Sistema di gestione per la qualità richiamato in premessa. Il verbale è controfirmato e consegnato in copia al direttore del corso.

5. Le spese derivanti dalle attività espletate dal personale del team ispettivo sono a carico del richiedente ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e secondo le tariffe di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017.

6. L’eventuale esito negativo del sopralluogo è comunicato al richiedente, ai sensi dell’art. 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[...]

Videosorveglianza sul posto di lavoro: normativa e autorizzazioni

ID 6168 | | Visite: 272482 | News Sicurezza

Videosorveglianza posto lavoro

Videosorveglianza sul posto di lavoro: normativa, giurisprudenza e autorizzazioni | Rev. 14.0 / 2024

ID 6168 | Rev 14.0 del 27 Giugno 2024 / Documento completo allegato

Documento completo allegato con tutta la normativa, giurisprudenza, modulistica per gestire la videosorveglianza in azienda.
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Update 27.06.2024

Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 / Convertito Legge 3 luglio 2023, n. 87 con l’Art.8-ter riporta proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale di cui Art. 9 c. 9del Decreto-Legge 8 ottobre 2021 n. 139 fino al 31 dicembre 2025.

Decreto-Legge 8 ottobre 2021 n. 139

Art. 9 (Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale)

c. 9

l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorita' pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

________

Provvedimento GPDP del 6 giugno 2024
Il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti. Non esiste al momento alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento, per svolgere una tale attività.
________

Update 11.08.2023

Modello semplificato cartello videosorveglianza
(EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate GDPR il 29 gennaio 2020)
________

Update 19.04.2023

Nota INL prot. 14 aprile 2023 n. 2572 - Indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.

Con la Nota in oggetto, l'INL detta indicazioni in merito ai provvedimenti autorizzativi relativi alla videosorveglianza sul luogo di lavoro, in accordo con l'Art. 4 dello Statuto dei lavoratori di cui alla Legge 20 maggio 1970 n. 300.

Le indicazioni traggono spunto dall’esperienza applicativa e dalle problematiche operative emerse anche in relazione all’evoluzione tecnologica dei sistemi adottati.

Le indicazioni tengono conto, attesa l’interconnessione in materia, degli orientamenti del Garante per il trattamento dei dati personali.
________

Update 18.11.2022

Garante Privacy Comunicato e nota 14.11.2022

Videosorveglianza: stop del Garante privacy a tecnologie riconoscimento facciale e occhiali smart da PA a lavoratori.

L’Autorità ha messo in guardia dall’uso di dispositivi video che possano comportare – anche indirettamente – un controllo a distanza sulle attività del lavoratore. L’Autorità apre istruttorie nei confronti del Comune di Lecce e Comune di Arezzo. per utilizzo sistemi di videosorveglianza riconoscimento facciale / biometrica.

Fino all’entrata in vigore di una specifica legge in materia, e comunque fino al 31 dicembre 2023, in Italia non sono consentiti l’installazione e l’uso di sistemi di riconoscimento facciale tramite dati biometrici, a meno che il trattamento non sia effettuato per indagini della magistratura o prevenzione e repressione dei reati.
________

Update 23.01.2022

- Linee guida 3/2019 EBPD sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video Versione 2.0 Adottate il 29 gennaio 2020 (IT)
- Sentenza CEDU 17 Ottobre 2019: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 17 ottobre 2019, nel caso López Ribalda ed altri v. Spagna, ha affermato che un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste per la videosorveglianza senza avvertire i propri dipendenti qualora egli abbia il fondato sospetto che questi lo stiano derubando e se le perdite subite sono ingenti.
_______

Update 29.01.2021

GPDP Videosorveglianza Domande più frequenti - FAQ Rev. 0.0 2021
- Cassazione Penale sez. 3 del 27 gennaio 2021 n. 3255 - Videosorveglianza: non si configura il reato di cui all'art. 4, l. 300/70 se l'impianto mira ad accertare gravi condotte illecite dei dipendenti
_______

Update 07.09.2020

Aggiornati Modelli INL:
INL 1 - modulo istanza di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi
INL 1.1 - modulo istanza di autorizzazione all’installazione di altri strumenti di controllo
INL 1.2 - modulo istanza di autorizzazione all’installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare
INL 1.4 - dichiarazione sostitutiva per marca da bollo
_______

Update 24.01.2020

Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. 3 Sent. 17.01.2020 n. 1733) - Videosorveglianza in mancanza di accordo sindacale. Il consenso del lavoratore non costituisce esimente della responsabilità penale.
_______

Update: 20.12.2019

Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. n. 3 Sent. 17.12.2019 n. 50919) - Installazione di telecamere in violazione della normativa sulla privacy: il consenso prestato dai singoli lavoratori non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro.
_______

Update: 17.06.2019

La Legge 14 giugno 2019 n. 55 (GU n. 140 del 17-06-2019) di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (GU n.92 del 18-04-2019), ha aggiunto l'Art. 5 -septies al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 che tratta dell'incentivazione dei Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani. Si riporta il testo dell'articolo.

Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32
...
Art. 5 -septies
Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani 

1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. 

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. 

3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. 

4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
_______

Update 08.05.2019:

Interpello n. 3/2019 Consulenti del lavoro

Con l'Interpello n. 3/2019 il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio-assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all'installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all'attuale articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300. E ciò in considerazione delle disposizioni della legge n. 241/1990 che dispongono che il silenzio dell'amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda.

La Commissione risponde con parere che in con riferimento ai procedimenti attivabili mediante la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni non è configurabile l'istituto del silenzio-assenso, all'autorizzazione all'installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi.
_______

Update 09.03.2019:

Aggiunta Nota INL 1881 del 25 febbraio 2019

Indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi
_______

Update 11.07.2018:

- Aggiunte Buone Prassi validate MLPS del 17.04.2013

1. Utilizzo della videosorveglianza per incrementare il livello di sicurezza sul lavoro [UNI Ing. Brescia]"
2. Sistemi di rilevazione in tempo reale per la valutazione dei rischi nei cantieri edili [CONTARP]

- Inserita Sentenza Civile Ord. Sez. L Num. 17685 Anno 2018
_______

Update 22.06.2018

Lettera Circolare 18 giugno 2018 prot. n. 302 “Indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della Legge 300/1970

L'installazione di telecamere e la videosorveglianza da parte di un'azienda, qualora interessi i lavoratori presenti, deve essere attuata nel rispetto delle norme dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n.196/2003), non deve figurarsi come un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ma può essere predisposta solo (Art 4. Legge 300/1970):

- a fini organizzativi e produttivi,
- per la sicurezza del lavoro, 
- per la tutela del patrimonio aziendale.

e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali (ove presenti) o in mancanza di accordo (o non presenti) previa autorizzazione INL.
_______

Update 20.05.2018: (si è in attesa di eventuali novità a seguito dell'applicazione del Regolamento GDPR (UE) 2016/679 in particolar modo per quanto attiene la modulistica)

L'uso di telecamere di sorveglianza per controllare il personale è, infatti, contro le disposizioni della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e di quelle del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) "Codice Privacy".

Infatti all’art. 4 della Legge 300/1970 è espressamente vietato l’uso di impianti audiovisivi e altre apparecchiature atte al controllo a distanza del personale dipendente. La normativa sulla privacy (D.Lgs n.196/2003) richiama la disciplina dell'art. 4 della Legge 300/1970.

Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) 
...
Art. 4. (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
...
Art. 8. (Divieto di indagini sulle opinioni)

E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
...

Jobs Act

Il collegamento fra privacy e tutela del lavoratore è reso evidente anche dalla modifica introdotta dall'art. 23 del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 (decreto attuativo del Jobs Act), il quale ha inserito nell'art. 171 del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la tutela penale per il trattamento illecito dei dati dei lavoratori, prevedendo che la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, primo e secondo comma, dello Statuto dei Lavoratori sia punita ai sensi dell'art. 38 del medesimo.

D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196

Art. 4 (Definizioni)
...
Art. 8. (Divieto di indagini sulle opinioni)
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 171 Altre fattispecie.
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 113 e all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Garante Privacy

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un Provvedimento in materia di videosorveglianza (Provv. 8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 28 aprile 2010) nel quale ha chiarito che nel contesto dei rapporti di lavoro (punto 4.1) debbano essere comunque rispettate tutte le «garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro», fra cui (ai sensi del primo comma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori) previo accordo collettivo sindacale o, in alternativa, tramite provvedimento autorizzativo ministeriale.

Giurisprudenza

- La Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. III sent. 30.01.2014 n. 4331) ha stabilito che l’installazione di una telecamera sul posto di lavoro diretta verso il luogo in cui i propri dipendenti svolgono le proprie mansioni o su spazi dove essi hanno accesso anche sporadicamente deve essere preventivamente autorizzata dall’Ispettorato dal Lavoro o deve essere autorizzata da un particolare accordo con i sindacati.

- La Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. III sent. 17.04.2012 n. 22611) ha introdotto l'esimente del valido consenso espressamente prestato da tutti i lavoratori enfatizzando così l'esclusione dell'illiceità in forza del consenso prestato da parte del titolare del bene protetto. Sembra così introdotta in tale ambito una nuova condizione di liceità del trattamento, consistente nel consenso degli interessati.

- La Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. III sent. 08.05.2017 n. 22148), è giunta a conclusioni diametralmente opposte negando l'efficacia scriminante del consenso acquisito dalla totalità dei lavoratori, richiamando proprio il concetto del bene giuridico protetto dalla norma penale in esame ovverosia la tutela non solo di posizioni giuridiche individuali bensì anche di interessi di carattere collettivo, quale la tutela della dignità dei lavoratori sul luogo di lavoro durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, di cui sono titolari ex lege proprio le rappresentanze sindacali il cui intervento è espressamente previsto.

- La Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez III sent. 26.10.2016 n. 45198) ha stabilito che è reato la predisposizione, da parte del datore di lavoro, di apparecchiature idonee, nella specie telecamere, a controllare a distanza l’attività dei lavoratori e per la sua punibilità non è richiesta la messa in funzione o il concreto utilizzo delle attrezzature essendo sufficiente l’idoneità al controllo a distanza dei lavoratori e la sola installazione dell’impianto.

- La Corte di Cassazione (Cass. Civile Sez. lavoro sent. 05.10.2016 n. 19922) ha stabilito che i dati dell'impianto GPS di controllo a distanza non possono essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale del lavoratore e risulta illegittimo il provvedimento disciplinare di licenziamento. Il datore di lavoro non ha la possibilità di controllare (a distanza) i propri dipendenti mediante l’apparecchiatura GPS, in quanto trattasi di sistema di “controllo generalizzato” predisposto prima ancora dell’emergere di ogni e qualsiasi sospetto. Da ciò ne consegue che il datore non può utilizzarlo ai fini dei c.d. controlli difensivi al fine di verificare la violazione degli obblighi contrattuali.

- Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. n. 3 Sent. 17.12.2019 n. 50919) - Installazione di telecamere in violazione della normativa sulla privacy: il consenso prestato dai singoli lavoratori non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro.
Il consenso o l'acquiescenza che il lavoratore potrebbe, in ipotesi, prestare o avere prestato, non svolge alcuna funzione esimente, atteso che, in tal caso, l'interesse collettivo tutelato, quale bene di cui il lavoratore non può validamente disporne, rimane fuori della teoria del consenso dell'avente diritto, non essendo nel caso descritto la condotta del lavoratore riconducibile al paradigma generale dell'esercizio di un diritto, trattandosi della disposizione di una posizione soggettiva a lui non spettante in termini di esclusività.

- Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. 3 Sent. 17.01.2020 n. 1733) - Videosorveglianza in mancanza di accordo sindacale. Il consenso del lavoratore non costituisce esimente della responsabilità penale. Il consenso del lavoratore all'installazione di un'apparecchiatura di videosorveglianza, in qualsiasi forma prestato (anche scritta, come nel caso di specie), non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice; la doglianza del ricorrente sul punto, pertanto, risulta infondata.

- Sentenza CEDU 17 Ottobre 2019 - La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 17 ottobre 2019, nel caso López Ribalda ed altri v. Spagna, ha affermato che un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste per la videosorveglianza senza avvertire i propri dipendenti qualora egli abbia il fondato sospetto che questi lo stiano derubando e se le perdite subite sono ingenti.

Nel caso che ha originato la pronuncia in commento, un manager di un supermercato spagnolo, avendo rilevato ingenti mancanze di denaro derivanti da furti presumibilmente avvenuti presso le casse, aveva fatto installare delle telecamere all’interno del supermercato, alcune delle quali ben visibili, precedute da una puntuale informativa ai lavoratori, altre invece nascoste e direzionate verso le casse, in relazione alle quali il personale del negozio non era stato informato.

Proprio le immagini riprese da queste ultime telecamere avevano evidenziato la responsabilità di alcuni dipendenti nei furti della merce e quindi i lavoratori individuati all’esito di tali accertamenti erano stati licenziati. Alcuni di questi avevano impugnato il provvedimento disciplinare, eccependo, tra l’altro, l’inutilizzabilità delle immagini poiché raccolte in modo illecito e contrario alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che prevede l’obbligo di informare il personale sulla presenza di sistemi di videosorveglianza, ma i giudici spagnoli avevano rigettato il loro ricorso.

Il caso è stato quindi portato innanzi alla CEDU per violazione dell’articolo 8 della Carta europea che protegge la riservatezza della vita privata e costituisce la fonte primaria da cui derivano tutte le normative europee e nazionali sulla privacy.

Per i giudici della Corte europea, i colleghi spagnoli chiamati a decidere la legittimità dei licenziamenti hanno attentamente bilanciato il diritto alla privacy dei dipendenti sospettati di furto e quello del datore di lavoro alla tutela del proprio patrimonio aziendale ed hanno correttamente concluso che la mancata informazione dei lavoratori fosse da ritenersi giustificata dal “ragionevole sospetto” di una grave colpa dei cassieri e dall'entità della perdita economica subita dal supermercato a causa dei furti.

Pertanto, costatato che le ragioni dell’intrusione erano legittime, che l’ampiezza della misura di sorveglianza, sia quanto al tempo che al luogo (aperto al pubblico e dove i dipendenti avevano rapporti con i clienti), era appropriata, che l’utilizzazione dei dati era stata limitata a sanzionare i colpevoli e a disporre della prova del furto nel successivo giudizio ed infine che misure meno invasive di controllo risultavano praticamente impossibili, la Corte ha concluso che nel caso esaminato l’interesse del datore di lavoro a non subire furti dovesse essere considerato preponderante rispetto ai pur sussistenti diritti di privacy dei lavoratori.

La linea adottata dalla CEDU è stata parzialmente criticata dal Garante italiano della Privacy, il quale ha affermato che “la sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo se da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall’altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.

L’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l’area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.

La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di “gravi illeciti” e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria.

Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui “funzione sociale” si conferma, anche sotto questo profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica, garanzie e doveri.

Ispettorato del lavoro

Con la Circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 “indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 300/1970.”, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito una serie di indicazioni operative che mirano, sulla scia dei più o meno recenti aggiornamenti normativi in materia, ad adeguare le procedure previste dalla norma alle innovazioni tecnologiche degli strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa.

Con la Lettera Circolare 18 giugno 2018 prot. n. 302 “Indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della Legge 300/1970”, l’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che le richieste di autorizzazione all’Ispettorato nazionale del lavoro (e alle sue strutture territoriali), da parte delle imprese, di installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, devono essere corredate dagli estratti del documento di valutazione dei rischi - DVR.

Con la Nota INL 1881 del 25 febbraio 2019 "Indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi", l’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito circa la corretta applicazione dell’art. 4 della L. n. 300/1970 nelle ipotesi in cui, per intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda), si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa che ha installato “impianti audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.

Installazione telecamere di videosorveglianza nei luoghi di lavoro (da INL)

L'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l'obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo dell'impianto, rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.

Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, possono presentare apposita istanza o alle singole sedi territoriali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero alla sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

A seguire i nuovi modelli della istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza e di sistemi di controllo a distanza diversi dalla videosorveglianza con l'esatta indicazione della documentazione necessaria da allegare alla medesima.

L'istanza è soggetta all'imposta di bollo nella misura di euro 16,00, così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Si fa presente che in mancanza degli elementi minimi indicati nell'istanza, la medesima risulterà incompleta e laddove tali mancanze non venissero sanate, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.

Per richiedere l’autorizzazione all'installazione di telecamere, registrazioni audio e/o impianti di geolocalizzazione satellitare mediante gps sui luoghi di lavoro è necessario presentare la domanda utilizzando la modulistica reperibile nel sito web dell'INL, moduli INL 1-1.1-1.2-1.4:

INL 1 - modulo istanza di autorizzazione  all’installazione di impianti audiovisivi

INL 1.1 - modulo istanza di autorizzazione all’installazione  di altri strumenti di controllo

INL 1.2 - modulo istanza di autorizzazione all’installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare

INL 1.4 - dichiarazione sostitutiva per marca da bollo

Il modulo pertinente per la domanda deve essere corredato, ad esempio, di: (vedi documentazione richiesta presente nei moduli):

- Planimetria dei locali con informazioni circa il posizionamento dell’impianto e le postazioni di lavoro;

- Dettagliata relazione tecnico-descrittiva sulla gestione e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza, firmata dal Legale Rappresentante. Deve contenere la tipologia del dispositivo di registrazione, il numero e il relativo posizionamento, fascia oraria di attivazione e ogni altra informazione utile alla individuazione della tipologia, costituzione e modalità di funzionamento nel rispetto delle norme in vigore in materia impiantistica, di tutela della "Privacy" e dello “Statuto dei Lavoratori”.

La ditta installatrice deve essere abilitata all’esercizio di tale attività, iscritta alla Camera di Commercio e dovrà rilasciare, a seguito dell’installazione, idonea certificazione sulla conformità circa le norme tecniche vigenti.

Aziende che occupano fino a 15 dipendenti o oltre 15 dipendenti

Le aziende che occupano fino a 15 dipendenti (nelle quali non possono essere costituite Rappresentanze Sindacali Unitarie o Aziendali RSU/RSA secondo l'art. 35 della Legge 300/1970), e che intendano installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza hanno l'obbligo, sancito dall'art. 114 del D.Lgs n.196/2003 che richiama l'art. 4 della Legge 300/1970, di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all'utilizzo dell'impianto, rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza. Secondo tale norma, nella fattispecie devono ricorrere esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro (da estendere anche al concetto di tutela del patrimonio).  A conclusione delle relative valutazioni tecniche, effettuate sulla base della documentazione allegata all'istanza, l'Ufficio rilascia alla ditta il provvedimento di autorizzazione, individuando, nello stesso, opportune condizioni di utilizzo del sistema che hanno potere vincolante per l'azienda.

L'obbligo di cui sopra vige anche per le aziende che, occupando più di 15 dipendenti, siano sprovviste di rappresentanti sindacali aziendali (RSA o RSU) o che, pur avendoli, non hanno raggiunto un accordo sindacale con gli stessi per l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza.

L'obbligo non vige per le aziende che non occupano dipendenti.

In tutti i casi sopra esposti, il titolare dell'impianto, e quindi del trattamento dei dati, deve comunque ottemperare agli obblighi di informativa previsti dall'art. 13 del D.Lgs n.196/2003.

Il consenso espresso dai lavoratori in materia privacy riguarda l'applicazione degli artt. 23 e 24 del D.Lgs n.196/2003.

Disponibile in allegato Riservato Abbonati, la Documentazione in merito:

Videosorveglianza sul posto di lavoro 2019
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Videosorveglianza: stop del Garante privacy a tecnologie face recogniser

L’Autorità ha messo in guardia dall’uso di dispositivi video che possano comportare – anche indirettamente – un controllo a distanza sulle attività del lavoratore. L’Autorità apre istruttorie nei confronti del Comune di Lecce e Comune di Arezzo. per utilizzo sistemi di videosorveglianza riconoscimento facciale / biometrica.

Sospensione utilizzazione di impianti di video sorveglianza con riconoscimento facciale fino al 31.12.2025 o all'emanazione legge ad hoc.

Il DL 8 ottobre 2021 n. 139 (conversione / Legge 3 dicembre 2021 n. 205) con l'Art. 9 modifica l'Art. 2-ter del DL 30 giugno 2003, n. 196 sospende fino al 31/12/2025 (N) l'installazione e l'utilizzazione di impianti di video sorveglianza con riconoscimento facciale.

(N) Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 / Convertito Legge 3 luglio 2023, n. 87

Art. 8-ter (Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale).

1. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

Procedura di attuazione della videosorveglianza

Un’azienda che vuole installare telecamere di sorveglianza sul posto di lavoro, prima di mettere in funzione l’impianto, deve:

1. Informare i lavoratori interessati fornendo un’informativa privacy; (in allegato Portfolio esempio modello)
2. Nominare un responsabile alla gestione dei dati registrati;
3. Posizionare le telecamere nelle zone a rischio evitando di riprendere in maniera unidirezionale i lavoratori; 
4. Affiggere dei cartelli visibili che informino i dipendenti ed eventuali clienti, ospiti o visitatori della presenza dell’impianto di videosorveglianza (vedi Provv. 8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 28 aprile 2010);
5. Conservare le immagini per un tempo massimo di 24-48 ore;
6. Formare il personale addetto alla videosorveglianza;
7. Predisporre le misure minime di sicurezza;
8. Predisporre misure idonee di sicurezza atte a garantire l’accesso alle immagini solo al personale autorizzato;
9. Nel caso in cui le videocamere riprendano uno o più dipendenti mentre lavorano (è escluso il caso in cui sono ripresi mentre entrano o escono dal luogo di lavoro) si deve procedere ad un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con la DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) e ottenere l’autorizzazione all’installazione dei dispositivi elettronici di controllo a distanza (Vedi Modulistica INL).

Nel portfolio PDF Modelli di Informativa/altro

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Provvedimento GPDP del 6 giugno 2024
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13.0 11.08.2023 Modello semplificato cartello videosorveglianza Certifico Srl
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11.0 18.11.2022 Garante Privacy Comunicato e nota 14.11.2022 Certifico Srl
10.0 23.01.2022 Linee guida 3/2019 EBPD videosorveglianza (IT)
Sentenza CEDU 17 Ottobre 2019
Certifico Srl
9.0 29.01.2021 GPDP Videosorveglianza FAQ Rev. 0.0 2021
Cassazione Penale sez. 3 del 27 gennaio 2021 n. 3255
Certifico Srl
8.0 07.09.2020 Aggiornati Moduli INL Certifico Srl
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6.0 20.12.2019 Cass. Pen. Sez. n. 3 Sent. 17.12.2019 n. 50919 Certifico Srl
5.0 17.06.2019 Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 Certifico Srl
4.0 08.05.2019 Interpello n. 3/2019 Consulenti del lavoro Certifico Srl
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