ID 4343 | | Visite: 52126 | Prevenzione Incendi | Permalink: https://www.certifico.com/id/4343 |
ID 4343 | Rev. 4.0 del 02.03.2021
Evoluzione e timeline proroghe della normativa di Prevenzione Incendi relativa alle scuole (D.M. 26 agosto 1992), documento completo in allegato.
L'Art. 2 c. 4-septies a) del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, riporta:
all'Art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;
Timeline proroghe 2017/2022:
- 31 dicembre 2022 Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21
- 31 dicembre 2021 Decreto-Legge 28 giugno 2019, n. 59 convertito dalla Legge 8 agosto 2019 n. 81
- 31 dicembre 2018 Decreto-Legge 25 luglio 2018 n. 91 convertito dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108
- 31 dicembre 2017 Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19
Nota asili nido con oltre 30 persone presenti (collegata)
La proroga disposta dall'Art. Art. 2 c. 4-septies b) del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014: 31 dicembre 2022
Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:
- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2024)
- Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2027)
Aggiunto:
- Testo Coordinato RTV scuole VVF 2020
- Testo Coordinato RTV scuole VVF 2020 (pagina)
Nota asili nido con oltre 30 persone presenti (collegata)
La proroga disposta dall'Art. 4-bis della Legge 8 agosto 2019 n. 81 al decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014: 31 dicembre 2019
Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:
- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2019 (31 dicembre 2021)
- Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2021 (31 dicembre 2024)
Errata corrige
Aggiornamento articolo e Documento allegato Rev. 2.0 per errata corrige termini di adeguamento differiti tra scuole e asili nido:
- 31.12.2019 (asili nido)
- 31.12.2021 (scuole)
La Legge 8 agosto 2019 n. 81, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (Decreto "cultura"), con l'articolo 4-bis differisce (dal 31 dicembre 2018) il termine di adeguamento delle strutture alla normativa antincendio adibite ad asili nido al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2021 per le scuole, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.
Art. 4-bis Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico
1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All’attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»; (il termine iniziale del 31 dicembre 2017 era stato prorogato al 31 dicembre 2018 dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 21 settembre 2018 n. 108).
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019». (il termine iniziale del 31 dicembre 2017 era stato prorogato al 31 dicembre 2018 dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 21 settembre 2018 n. 108).
La Legge 8 agosto 2019 n. 81, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (Decreto "cultura"), con l'articolo 4-bis differisce (dal 31 dicembre 2018) il termine di adeguamento delle strutture alla normativa antincendio adibite ad asili nido al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2021 per le scuole, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.
Aggiunto link alla pagina: Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole: 22 Novembre
Aggiunto testo consolidato: Legge 11 gennaio 1996 n. 23 Norme per l'edilizia scolastica GU n. 15 del 19 gennaio 1996 | Testo consolidato 09.2019
Aggiunti:
- Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18-04-2018 (link)
- Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno
- Decreto 12 aprile 2019 (link)
Proroga termini decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 21 settembre 2018 n. 108
...
Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
...
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2018.
RTV D.M. 26 agosto 1992: Testo Coordinato RTV scuole VVF 2018
Le scuole ed asili nido rientrano nell'Attività soggette a visite e controlli di PI n. 67 del D.P.R. 151/2011, con RTV D.M. 26 Agosto 1992, la scadenza all'adeguamento alla normativa antincendio è stata prorogata nel tempo numerose volte, da ultimo, il Milleproroghe 2017 (Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244), ha portato il termine al 31 dicembre 2017.
Attività soggetta a visite e controlli PI (All I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, comma 2):
Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio entro cinque anni dall'entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992.
Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le “scuole” sono ricompresi al punto 67 dell’allegato I al decreto con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982 (ex Art. 85).
Rientrano tra le “attività soggette” (in precedenza non soggetti) gli asili nido con oltre 30 persone presenti.
Questi in precedenza non erano ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16/2/1982, come era stato chiarito con nota prot. n. P1991/4122 sott. 32 del 14/10/1997, la RTV è:
Decreto 16 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.
I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio 1982), devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento.
Con il Decreto 7 Agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (GU n. 197 del 24 agosto 2017), è possibile applicare, in alternativa al decreto 26 agosto 1992, le norme tecniche di cui all’art. 1.
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:
livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.
Decreto 21 marzo 2018
La scadenza originaria dei termini di adeguamento ha subito nel tempo varie proroghe, con ampi intervalli temporali che sono risultati non coperti da tali differimenti.
Con l'art. 4, co. 2 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 coordinato con la legge di conversione 27/2/2017, n. 19 recante " Proroga e definizione di termini” (c.d. "Milleproroghe ") il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
Das ultimo con l'art. 4, co. 2 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 21 settembre 2018 n. 108 (c.d. Milleproroghe) Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2018.
Testo Coordinato RTV scuole VV D.M. 26 agosto 1992 (pagina)
Testo Coordinato RTV scuole VVF 2020
Testo Coordinato RTV scuole VVF 2018
Testo Coordinato RTV scuole VVF 2017
Testo coordinato con le disposizioni e i chiarimenti:
1. D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”.
2. D.M. 12 maggio 2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”.
3. lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122 (Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2)
4. Quesiti scuole 2017
5. D.L. 30/12/2016, n. 244 art. 4, co. 2 del coordinato con la legge di conversione 27/2/2017, n. 19 recante " Proroga e definizione di termini” (c.d. "Milleproroghe ") con cui il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici è stato differito al 31 dicembre 2017.
6. Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18-04-2018
DM 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
6. Nota prot. n. P1652/4122 Sott. 54 del 07-10-1995
I controsoffitti che posseggono i requisiti di resistenza al fuoco previsti possono essere considerati elementi strutturali separanti e pertanto possono essere autorizzati negli edifici scolastici anche non in aderenza agli elementi costruttivi, a condizione che l’intercapedine che si viene a formare sia priva di fonti di ignizione.
Vedi anche: Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno
Con la nota VVF 2018, il numero di prove evacuazione emergenza per le scuole sono almeno 4/anno.
Le norme:
1. Il decreto ministeriale del 26 agosto del 1992, “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” (Almeno 2 prove di evacuazione/anno).
2. La nota n. 5264 del 18 aprile 2018 dei VVF (Almeno 2 esercitazioni antincendio/anno oltre alle 2 del decreto ministeriale del 26 agosto del 1992).
Vedi anche: Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno
[...]
________________________________________________________________________________________________
Le possibili strade per la progettazione antincendio
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
(GU n.95 del 23-04-2019)
_______
Con il Decreto 12 Aprile 2019, in viogre dal 20 Ottobre 2019, l’attività n. 67 rientra nell’Art. 1 c. 1 del Codice (ad esclusione degli asili nido) ma sono applicabili l’Art. 2 -bis e Art. 5. c.1 bis.
Art. 2-bis (Modalità applicative alternative)
1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1-bis , per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
..
b) 67, ad esclusione degli asili nido;
______
Art. 5 (Disposizioni finali)
…
1-bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:
…
q) decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica e successive integrazioni»;
…
__________________________________________________________________________________________________
Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 1)
Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 2)
Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
4.0 | 02.03.2021 | Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183 Nota asili nido con oltre 30 persone presenti |
Certifico Srl |
3.0 | 21.02.2021 | Precisazione termini proroghe asili > 30 persone Decreto 16 luglio 2014 Testo Coordinato RTV scuole VVF 2020 |
Certifico Srl |
2.0 | 11.12.2019 | Errata corrige Proroga termini Legge 8 agosto 2019 n. 81 |
Certifico Srl |
1.0 | 18.09.2019 | Legge 8 agosto 2019 n. 81 Giornata nazionale sicurezza scuole Legge 11 gennaio 1996 n. 23 |
Certifico Srl |
0.0 | 26.04.2019 | --- | Certifico Srl |
Fonte: VVF
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Testo coordinato del DM 26 agosto 1992 VVF Marzo 2021.pdf VVF Marzo 2021 |
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Prevenzione Incendi scuole - Quadro normativo Rev. 4.0 2021.pdf Certifico S.r.l. Rev. 4.0 2021 |
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Prevenzione Incendi scuole - Quadro normativo Rev. 3.0 2021.pdf Certifico S.r.l. Rev. 3.0 2021 |
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Prevenzione Incendi scuole - Quadro normativo Rev. 2.0 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2019 |
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Prevenzione Incendi scuole - Quadro normativo Rev. 1.0 2019.pdf Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2019 |
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Prevenzione Incendi scuole - Quadro normativo Rev. 00 2019.pdf Certifico S.r.l. Rev. 00 2019 |
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