Slide background




Officine saldatura gas metalli con oltre 5 addetti: quadro normativo PI

ID 7204 | | Visite: 13130 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/7204

Attivit  9 D P R  151 2011

Officine saldatura: Attività 9 D.P.R. 151/2011 / Aggiornamento 2023

ID 7204 | Rev. 2.0 del 22.01.2023 / Documento completo allegato

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio

Dal 20 Ottobre 2019 entrata in vigore del Decreto 12 Aprile 2019 "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (GU n.95 del 23.04.2019), l'attività 9 di nuova realizzazione (Art. 1 c.1), rientra tra le attività di Prevenzione Incendi che sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi decreto 3 agosto 2015.

In sintesi (si veda Circolare VVF 15/10/2019 n.15406):

Fig  1  Schema procedura PI Attivit  senza RT

Fig. 1. Schema procedura PI ad Attività senza RT

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

9

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

---

Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

8

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività precisa che sono soggette, ai controlli di prevenzione incendi, quelle officine con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio, cancellando il dubbio creatosi dal solo termine “addetti”.

Per tale attività esiste un chiarimento sulla sua assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

Per esse si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.

Le norme tecniche da applicare possono essere quelle di cui alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, fra i quali i Decreti PI luoghi di lavoro 2021 (Decreto 1 settembre 2021Decreto 2 settembre 2021Decreto 3 settembre 2021), o, in alternativa, quelle riportate nel D.P.R. 03/08/2015.

Procedure

DATA NORMA ARGOMENTO
27/03/2001 CHIARIMENTO 27/03/01, n° P178/4108 sott. 22/24 Attività di “demolizioni auto”. ( Chiarisce alla lett. a) le condizioni per l’assoggettabilità in un autodemolitore dell’attività 8 che potrebbe essere presente nello stesso. N.d.R.)

Norme applicabili

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

- Nuove attività: Obbligo Codice

- Modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti se il Codice è incompatibile con l'esistente è possibile applicare:
-- RT tradizionali alle modifiche e/o ampliamenti
o
-- Codice all'intera attività

DM 03/08/2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 

 

 

 

 

 

 

 

DM 30/11/1983  
Termini,  definizioni  generali  e  simboli grafici di prevenzione incendi.

DM 10/03/1998 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

DM 31/03/2003
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

DM 03/11/2004
Disposizioni  relative  all’installazione ed alla  manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle  porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

DM 15/03/2005
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in  attività  disciplinate  da  specifiche  disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.

DM 15/09/2005
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

DM 16/02/2007
Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

DM 09/03/2007
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DM 20/12/2012
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

   
...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 2023 Ristrutturato intero documento
Circolare VVF 15/10/2019 n.15406
Certifico Srl
1.0 2019 Decreto 12 Aprile 2019 Certifico Srl
0.0 2018 --- Certifico Srl

Collegati

Tags: Prevenzione Incendi Abbonati Prevenzione Incendi

Ultimi archiviati Sicurezza

Nov 20, 2024 52

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 ID 22971 | 20.11.2024 Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativo alle «Modifiche alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo»… Leggi tutto
Nov 20, 2024 52

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 ID 22970 | 20.11.2024 Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 Modifiche ai decreti 1° aprile 2016, recanti l'istituzione dei corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi, chimici e gas… Leggi tutto
DM n  170 del 20 novembre 2024   Implementazione del Portale nazionale del sommerso
Nov 20, 2024 115

Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024

DM n. 170 del 20 novembre 2024 / Implementazione del Portale nazionale del sommerso ID 22968 | 20.11.2024 Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024 - Implementazione del Portale nazionale del sommerso ... Articolo 1 (Implementazione del Portale nazionale del sommerso) 1. Al fine di… Leggi tutto
Ruolo del RSL e UNI EN ISO 4001
Nov 19, 2024 178

Il ruolo degli RLS nei SGSSL UNI EN ISO 45001

Il ruolo degli RLS nei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro alla luce della UNI EN ISO 45001:2018 ID 22959 | 19.11.2024 / In allegato Una cultura di impresa che guardi alla salute e sicurezza non soltanto come adempimento normativo, ma anche come parte integrante dei processi… Leggi tutto
Infor MO   Integrazione dei sistemi Infor Mo e Pre Vi
Nov 18, 2024 107

Infor.MO - Integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S

Infor.MO - Integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S ID 22956 | 18.11.2024 / In allegato L’integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S per il monitoraggio dei fattori di rischio (Scheda n. 25/2024) La scheda illustra l’integrazione tra i sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S che permette di avere a… Leggi tutto
Infor MO   organizzazione degli spazi e viabilit
Nov 18, 2024 119

Infor.MO - organizzazione degli spazi e viabilità

Infor.MO - organizzazione degli spazi e viabilità / INAIL n. 24/2024 ID 22955 | 18.11.2024 / In allegato Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi: organizzazione degli spazi e viabilità (Scheda n. 24/2024) La scheda presenta un approfondimento sulle dinamiche infortunistiche… Leggi tutto

Più letti Sicurezza