Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi
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Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi | Quadro normativo / Rev. 3.0 Maggio 2024
ID 6826 | Rev. 3.0 del 22 Maggio 2024 / In allegato
Quadro normativo di Prevenzione Incendi per gli edifici tutelati di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (G.U. n. 303 del 29.12.2022, n.303) / Milleproroghe 2023 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 27.02.2023, n. 49) ha disposto (con l'art. 5, comma 5-quater) ha prorogato quanto previsto al comma 567 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62) / Bilancio 2019, cioè al 31 dicembre 2024, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.
La legge 25 febbraio 2022, n. 15 (GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (GU n.309 del 30-12-2021) / Milleproroghe 2022, con l'introduzione del comma 4-ter all'Art. 7, ha prorogato quanto previsto al comma 567 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62) / Bilancio 2019, cioè al 31 dicembre 2023, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.
1. Quadro Normativo
Il 25 Ottobre 2021 è stato pubblicato in GU n.255 del 25.10.2021 il Decreto 14 ottobre 2021 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Il 22 Luglio 2020 è stato pubblicato in GU n.183 del 22.07.2020 il Decreto 10 Luglio 2020 Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Il Documento illustra la normativa di Prevenzione Incendi applicabile.
Attività DPR 151/2011 / DM 16/02/82
N. |
ATTIVITÀ (DPR 151/2011) |
CATEGORIA |
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A |
B |
C |
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72 |
Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. (1) |
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Tutti |
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 |
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90 |
Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 |
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Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività fa riferimento agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del più recente D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e assoggetta, ai controlli di prevenzione incendi, anche gli stessi edifici sottoposti a tutela che contengano una qualunque delle attività dell’allegato al DPR 151/2011, oltre quelli adibiti a musei, archivi ecc. |
(1) Nota prot. n° 4756 del 09.04.2013 / Assoggettabilità degli edifici sottoposti a tutela in relazione alla loro destinazione d’uso
OGGETTO: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività nn. 66, 72, 73.
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- D.P.R. n. 151/2011, all I, punto n. 72):
Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
In presenza di attività aperte al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, quindi le condizioni di assoggettabilità dipendono dalla destinazione d'uso dell'edificio sottoposto a tutela. Pertanto, si applica ii punto n. 72 nei seguenti casi:
a) biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre aperte al pubblico, collocate all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
b) una o più attività elencate nell'allegato I al DPR 151/2011, e quindi soggette agli obblighi ivi previsti, se aperte al pubblico e svolte all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
Nel caso l'edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l'attività di cui al punto n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l'attività.
Analoga conclusione deve farsi nel caso b), relativo ad edificio sottoposto a tutela occupato parzialmente da una o più attività, aperte al pubblico, elencate nell'allegato I al DPR 151/2011 e soggette agli obblighi previsti dallo stesso decreto.
Potrà non configurarsi l'attività del punto n. 72 nel caso in cui all'interno dello stesso siano presenti una o più attività dell' allegato I al DPR 151/2011, aperte al pubblico e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell'edificio.
In tutti i casi sopra citati si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attività esercitate nell' edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Articolo 10 Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
...
segue
Il Decreto detta uno spartiacque per l'attività di Prevenzione Incendi per l'Attività 72, infatti limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, è d'obbligo l'applicazione del Codice.
Schematizzando:
Fig. 1 - Doppio binario PI edifici tutelati
(N)
Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564
Norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale;
D.M. n. 569 del 20 maggio 1992
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre (G.U. n. 52 del 4/3/1993)
D.P.R. n. 418 del 30/6/1995
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi (G.U. n. 235 del 7/10/1995)
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Edifici pregevoli per arte e storia. Abrogazione art 2, 3, 7-12, 16-25, 36 R.D. 1564 del 7/11/42
Si riscontra la nota indicata al margine per rappresentare il parere concorde di questo Ufficio con quanto rappresentato in merito da codesto Ispettorato Interregionale.(*)
Al riguardo, giova ricordare che non esiste una disposizione di sicurezza antincendio per tutti gli edifici pregevoli per arte e storia e che, quindi, al di fuori del campo di applicazione del DPR 569/95 e del DPR 418/95 devono essere impartite prescrizioni di sicurezza in relazione alla valutazione dei rischi specifici.
(*) Le abrogazioni degli art. del R.D. 7/11/42 n. 1564 di cui al Decreto 20 maggio 92 n. 569 art. 16 ed al D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418 sono da riferirsi al campo di applicazione dei suddetti disposti. Relativamente agli impianti termici a servizio di edifici di interesse storico ed artistico destinati a biblioteche e archivi, in assenza di specifiche indicazioni di incompatibilità, si deve fare riferimento alla vigente legislazione in materia.
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2. Proroghe termini adeguamento / ultimo 31 Dicembre 2024
Timeline delle proroghe del termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli edifici tutelati di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Art. 72 DPR 151/2011).
La Nota VVF prot. 11180 del 19.07.2021 fornisce chiarimenti nel periodo di proroga, in particolare i responsabili delle attività, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo.
Si resta in attesa di apposito decreto/i MI secondo quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 al comma 567 su prescrizioni impartite con le modalita' e i tempi stabiliti (previa ricognizione MIBACT di cui al comma 566) per l’adeguamento.
(1) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 566
(2) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 567 - Decreto/i non emanato/i
Fig. 2 - Timeline procedura adeguamento edifici tutelati PI
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Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (G.U. n. 303 del 29.12.2022, n.303) / Milleproroghe 2023 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 27.02.2023, n. 49) ha disposto (con l'art. 5, comma 5-quater) ha prorogato quanto previsto al comma 567 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31.12.2018 - SO n. 62) / Bilancio 2019, cioè al 31 dicembre 2024, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.
Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 / Milleproroghe 2023
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
5 -quater. All’articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024».
Legge 25 febbraio 2022, n. 15 ((GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (GU n.309 del 30-12-2021) / Milleproroghe 2022
La legge 25 febbraio 2022, n. 15 ((GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (GU n.309 del 30-12-2021) / Milleproroghe 2022, con l'introduzione del comma 4-ter all'Art. 7, ha prorogato quanto previsto al comma 567, cioè al 31 dicembre 2023, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.
Art. 7 Proroga di termini in materia di cultura
4-ter. All'articolo 1, comma 567, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2023"..
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62) / Legge di Bilancio 2019
566. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (01 Marzo 2019 / ndr), il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonche' nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.
567. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 566 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticita' rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalita' e i tempi stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 566 (30 Aprile 2019 / ndr). Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attivita' culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
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Nota VVF in merito
Nota VVF prot. 11180 del 19.07.2021
Chiarimento su proroga adeguamento edifici sottoposti a tutela
Oggetto: Quesito di Prevenzione Incendi inerente la proroga per l’adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42.
In riscontro al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si rappresenta, innanzitutto, che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha fissato la proroga al 31 dicembre 2022 per l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi degli istituti, luoghi della cultura e sedi ecc…sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Ciò premesso, resta inteso che, nelle more del completo suddetto adeguamento, i responsabili delle attività in argomento, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo.
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
3.0 | 22.05.2024 | DL 29 dicembre 2022, n. 198 / Proroga 32.-12.2024 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 c. 566 / 567 DPR 30 giugno 1995, n. 418 Rev. 03.2022 DM 20 maggio 1992, n. 569 Rev. 03.2022 |
Certifico Srl |
2.0 | 31.05.2021 | Nuovo Cap. 2 Proroghe termine adeguamento PI Decreto 14 ottobre 2021 |
Certifico Srl |
1.0 | 25.09.2021 | Nota prot. n° 4756 del 09.04.2013 D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 D.P.R. n. 418 del 30/6/1995 |
Certifico Srl |
0.0 | 23.07.2020 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Codice beni culturali e paesaggio
Decreto 10 Luglio 2020
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564
D.M. n. 569 del 20 maggio 1992
D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995
Edifici tutelati: proroga adeguamento antincendio
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