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Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 29105 | 18 Luglio 2024

ID 22316 | | Visite: 57 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/22316

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 3 del 18 Luglio 2024 n. 29105

Individuazione del datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29105 Anno 2024
Presidente: GALTERIO DONATELLA
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
Data Udienza: 17/05/2024

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 31 marzo 2023 il Tribunale di Oristano ha condannato A.A. alla pena di 15.000,00 Euro di ammenda in relazione a plurime violazioni alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 17, comma 1, lett. a) e b), 18, comma 1, lett. a) e c), 37, 3745 D.Lgs. n. 81 del 2008 (capi A, B, C, D, E, F, G), contestategli nella sua qualità di Sindaco del Comune di Z.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Gian Franco Siuni, che lo ha affidato a quattro motivi.

2.1. In primo luogo, ha denunciato l'errata applicazione di disposizioni di legge penale, con riferimento alla attribuzione al ricorrente, quale Sindaco del Comune di Z, della veste di datore di lavoro, nonostante l'adozione da parte di tale ente di un Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), nel quale si prevedeva la individuazione di un dirigente dotato di poteri gestionali in materia sanitaria e di valutazione dei rischi, in persona del responsabile dell'Ufficio Tecnico, che aveva anche poteri autonomi e di spesa, con la conseguente erronea attribuzione al ricorrente della veste di datore di lavoro, da individuarsi nel suddetto dirigente responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2.2. In secondo luogo, ha lamentato un vizio della motivazione in riferimento al medesimo aspetto, risultando contraddittoria la sottolineatura della regolarizzazione delle disposizioni a tutela dei lavoratori mediante tre delibere adottate nel 2017, in quanto le stesse non erano state adottate dal ricorrente, quale Sindaco, bensì dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, a conferma della sua veste di datore di lavoro dei dipendenti comunali, in capo al quale gravavano gli obblighi e gli adempimenti di cui era stata contestata l'inosservanza.

2.3. Con un terzo motivo ha eccepito la prescrizione di tutti reati ascrittigli, contestati come commessi il 26 settembre 2017.

2.4. Infine, con un quarto motivo, ha lamentato l'insufficienza della motivazione nella parte relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione, a causa dell'insufficiente considerazione degli atti mediante i quali erano stati attribuiti poteri di gestione e di spesa al responsabile dell'ufficio tecnico comunale, che avrebbero potuto determinarne la qualificazione come datore di lavoro dei dipendenti comunali, con conseguente esonero da responsabilità del ricorrente.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non è manifestamente infondato e, consentendo la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione, impone il rilievo della estinzione dei reati ascritti al ricorrente per prescrizione, non ravvisandosi cause evidenti di proscioglimento.

2. Il primo e il secondo motivo di ricorso, mediante i quali il ricorrente ha lamentato l'errata applicazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, per essere stato considerato, quale Sindaco del Comune di Z, datore di lavoro e soggetto responsabile delle violazioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, nonostante la presenza nella dotazione organica dell'ente locale di una figura dirigenziale, il responsabile dell'ufficio tecnico, dotata di autonomi poteri di decisione e di spesa, non sono manifestamente infondati.

Va ricordato che nelle amministrazioni pubbliche spetta agli organi di direzione politica procedere all'individuazione dei soggetti cui attribuire la qualità dì datore di lavoro, con la conseguenza che in mancanza di tale individuazione permane in capo ai suddetti organi l'indicata qualità, anche ai fini dell'eventuale responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica (Sez. 4, n. 43829 del 20/04/2018, Cesini, Rv. 274263; Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfì, Rv. 267688; Sez. 4, n. 35295 del 23/04/2013, Bendotti, Rv. 256398, relativa a fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità del Sindaco che non aveva provveduto ad attribuire ad alcuno la qualità datoriale né, tantomeno, aveva nominato il responsabile del servizio dì prevenzione e protezione).

Inoltre, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle amministrazioni pubbliche, l'attribuzione della qualità di datore di lavoro a un dirigente o a un funzionario da parte dell'organo di vertice deve essere espressa e accompagnata dal conferimento dei poteri decisionali e di spesa, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione espressa e del conferimento dei necessari poteri, la qualità di datore di lavoro permane in capo all'organo di direzione politica della singola amministrazione (Sez. 4, n. 43829 del 20/04/2018, Cesini, Rv. 274263, cit.).

3. Ora, nel caso in esame, il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte del Tribunale di Oristano della attribuzione al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale (l'Ingegner B.B.) della posizione di datore di lavoro, in quanto correlata alla possibilità di utilizzare le somme destinate all'adempimento degli obblighi in materia sanitaria e di valutazione dei rischi, come comprovato anche dal fatto che dopo il sopralluogo degli ispettori della A.S.L. di Oristano che avevano accertato i reati contestati era stato proprio l'Ingegner B.B. ad adottare le determine n. 286/17, n. 85/18 e n. 219/18, che avevano sanato le irregolarità e le inadempienze contestate dagli organi ispettivi.

Ciò, tra l'altro, era avvenuto a seguito del sollecito inviatogli dal segretario comunale, che aveva indotto l'Ingegner B.B. ad affidare a terzi i servizi di medico competente, di sorveglianza sanitaria e di prevenzione e protezione, a dimostrazione della pacifica individuazione, all'interno della amministrazione comunale, dello B.B. come responsabile della sicurezza (dunque come datore di lavoro al fine dell'assolvimento dei relativi obblighi), con l'attribuzione dei corrispondenti poteri di gestione e spesa, veste da lui stesso riconosciuta, come dimostrato dalla adozione delle suddette determine che avevano sanato le irregolarità riscontrate.

Tali circostanze, benché allegate nel corso del giudizio, non sono state adeguatamente considerate dal Tribunale di Oristano, benché nella motivazione della sentenza, a pag. 5, si dia atto del contenuto della testimonianza del Geometra C.C. dipendente del Comune di Z, il quale ha dichiarato che il Comune nel 2016 - 2017 si era dotato di un Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), che prevedeva la figura di un dirigente dotato di poteri gestionali in materia di visite sanitarie e valutazioni, che era stato individuato nell'Ingegner B.B. al quale la Giunta comunale, con delibera n. 22 del 2016 aveva attribuito l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai quali il suddetto Ingegner B.B. aveva poi provveduto con le suddette determine, successive ai sopralluoghi e agli accertamenti dei funzionari ispettivi della A.S.L.

I rilievi sollevati dal ricorrente con il primo e il secondo motivo di ricorso richiederebbero dunque un ulteriore esame dei documenti prodotti e delle altre risultanze istruttorie, allo scopo di verificare se l'adozione del P.E.G. e l'attribuzione dei poteri di gestione e di spesa all'Ingegner B.B. quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, consentissero di qualificarlo come datore di lavoro, in relazione all'assolvimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81 del 2008, tale essendo stato considerato dalla Giunta Comunale e dal Segretario Comunale ed essendo, pertanto, stato così individuato.

Una tale indagine è, però, preclusa dal sopravvenuto decorso del termine massimo quinquennale di prescrizione (decorso peraltro avvenuto anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, in data 20/2/2023, pur tenendo conto di 147 giorni di sospensione per rinvii per impedimento della difesa dell'imputato dal 17/6/2022 al 11/11/2022), cosicché, non ravvisandosi cause evidenti di proscioglimento, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 17 maggio 2024.

Depositato in cancelleria il 18 luglio 2024.

Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

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