Slide background




Interpello n. 3/2019 - Autorizzazione installazione impianti audiovisivi

ID 8335 | | Visite: 7131 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/8335

Interpello n  3  08 05 2019

Interpello n. 3/2019 08.05.2019 - Autorizzazione all'installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi 

Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 300/1970.

Il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere di questa Amministrazione in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio- assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all'installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all'attuale articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300. E ciò in considerazione delle disposizioni della legge n. 241/1990 che dispongono che il silenzio dell'amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda.

Più in particolare, si chiede se il silenzio dell'organo amministrativo adito, in relazione all'istanza di autorizzazione, possa essere considerato un assenso tacito all'istanza medesima, in virtù del quale l'impresa possa procedere all'installazione degli impianti richiesti.

Al riguardo, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, si rappresenta quanto segue.

Per espressa previsione del secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 300 del 1970, sono esclusi dall'ambito applicativo del primo comma del medesimo articolo gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Il terzo comma stabilisce, invece, l'utilizzabilità delle informazioni raccolte per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Le disposizioni contenute nell'articolo 4 sono volte a contemperare le esigenze datoriali con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro. Più in particolare, si vuole evitare che l'attività lavorativa risulti impropriamente e ingiustificatamente caratterizzata da un controllo continuo e anelastico, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro.

La formulazione della norma affida, in primis, ad un accordo tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali la possibilità di impiego degli impianti e degli altri strumenti che consentano anche il controllo dell'attività dei lavoratori. In mancanza di accordo, l'installazione è subordinata all'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto più volte per regolare, con provvedimenti e linee guida, tale fattispecie, in considerazione della stretta interazione tra l'articolo 4 della legge n. 300 e la normativa in materia di protezione dei dati personali, spesso richiamata anche nei provvedimenti di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, con i quali sono stabilite le prescrizioni di utilizzo degli impianti e degli altri strumenti di controllo.

Giova evidenziare, in proposito, che con nota del 16 aprile 2012 (prot. n. 7162) l'allora Direzione Generale per l'attività ispettiva di questo Ministero aveva fornito istruzioni operative in relazione al rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 300 del 1970. In quella occasione era stata sottolineata la necessità di considerare i presupposti legittimanti la richiesta di installazione di impianti di controllo, ovvero l'effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive, sottolineando inoltre il necessario rispetto del Codice per la privacy, nonché dei successivi provvedimenti del Garante, in particolare delle prescrizioni del Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010, nel quale, tra l'altro, si afferma l'esclusione dell'applicazione del principio del silenzio-assenso in questo caso specifico.

Con nota del 18 giugno 2018 (prot. n. 302) in tema di rilascio delle autorizzazioni in esame per esigenze di sicurezza sul lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha altresì ribadito alle proprie strutture territoriali la necessità della stretta connessione teleologica che deve intercorrere tra la richiesta di installazione e l'esigenza manifestata.

Per quanto sin qui rilevato, la formulazione dell'articolo 4, primo comma, della legge n. 300 del 1970 non consente la possibilità di installazione ed utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l'accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento).

Tale interpretazione appare condivisa anche dalla giurisprudenza, la quale ha da ultimo affermato che “la diseguaglianza di fatto e quindi l'indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell'imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro" (cfr. Cass. pen. n. 22148/2017), in continuità con un orientamento interpretativo consolidato in materia (cfr. Cass. pen. n. 51897/2016; Cass. civ. n. 1490/1986).

Alla luce di quanto evidenziato, con riferimento ai procedimenti attivabili mediante la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni non è, quindi, configurabile l'istituto del silenzio-assenso, occorrendo l'emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.

_______

Fonte: MLPS

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Interpello 3 2019.pdf
Videosorveglianza
648 kB 42

Tags: Sicurezza lavoro Datore lavoro Abbonati Sicurezza

Ultimi archiviati Sicurezza

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile
Mag 27, 2025 70

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile / INAIL 2025 ID 24030 | 27.05.2025 / In allegato Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile sulla base dei registri di esposizione professionale Gli studi epidemiologici sulla valutazione dell'esposizione professionale ad… Leggi tutto
Utilizzo di fibre sostitutive dell amianto di nuova generazione
Mag 27, 2025 68

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione / INAIL 2025 ID 24029 | 27.05.2025 / In allegato Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione e tutela della salute nell’esposizione occupazionale: nuove evidenze da studi in vitro Le fibre sostitutive dell’amianto… Leggi tutto
Mag 26, 2025 155

Circolare n. 11 del 23 maggio 2025

Circolare n. 11 del 23 maggio 2025 / Applicativo “Verifiche periodiche” ID 24021 | 26.05.2025 Circolardel 23 maggio 2025 - dee n. 11 del 23 maggio 2025 - Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all'Allegato VII del D.lgs. n. 81/2008.… Leggi tutto
Mag 23, 2025 346

Decreto ministeriale 21 maggio 2025 n. 69

Decreto ministeriale 21 maggio 2025 n. 69 ID 24015 | 23.05.2025 / In allegato Decreto ministeriale 21 maggio 2025 n. 69 - Ricostituzione della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n.… Leggi tutto
Conference Proceedings
Mag 23, 2025 272

Conference Proceedings

Conference Proceedings / INAIL 2025 ID 24012 | 23.05.2025 / In allegato Il volume raccoglie le relazioni che sono state presentate in occasione della prima edizione dell'evento Inail - ISSA "lnternational Conference on Safety & lnnovation", dedicato a soluzioni e sistemi innovativi per la… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 16 maggio 2025 n  18437
Mag 23, 2025 314

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 maggio 2025 n. 18437

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 maggio 2025 n. 18437 ID 24011 | 23.05.2025 / In allegato Omessa manutenzione alle presse piegatrici. Mancanza di misure organizzative e mezzi adeguati a ridurre i rischi conseguenti alla movimentazione manuale di carichi Penale Sent. Sez. 4 Num. 18437 Anno 2025Dott.… Leggi tutto

Più letti Sicurezza