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Decreto 17 luglio 2014

ID 7855 | | Visite: 12073 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/7855

Regola tecnica di prevenzione incendi Aerostazione

Decreto 17 luglio 2014 / Consolidato 04.2023

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attivita' di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m².

(GU n.173 del 28-07-2014)

Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito Legge 11 settembre 2020 n. 120

Art. 45 - bis Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all’impatto delle misure di contenimento correlate all’emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, limitatamente alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014, il termine temporale di cui alla lettera b) del citato articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2021 e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2023.

Vedi Nota

Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244

Art. 5 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
...

11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2017".

D.L. 31 dicembre 2014 n. 192

Art. 4

2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2016".

Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69

Art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro il 7 ottobre 2016.

Decreto 17 settembre 2014 Proroga termini

Art. 1 
...entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 e' differita al 19 marzo 2015

Att. 78 del DPR 1° agosto 2011, n. 151

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee. 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

78

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

--

Non presente nell’allegato al DM 16/02/82 in quanto attività di nuova istituzione

Tale attività viene equiparata, ai soli fini della determinazione degli oneri relativi alle prestazioni del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, all’attività 87 dell’allegato al DM 16/02/82.

Per tale attività sono stati pubblicati dei decreti, anche procedurali, che di seguito si riportano.

Le ferrovie godono, per le attività che, pur essendo comprese fra quelle soggette a controllo da parte dei VV.F., sono però attinenti all’esercizio ferroviario, di una particolarità rispetto alle altre aziende, che è quella di essere soggette a controllo di prevenzione incendi solo per quanto riguarda l’aspetto esame progetto ma non per quello legato al sopralluogo (art. 33 della legge 26 aprile 1974, ribadito dal chiarimento del 22 giugno 1999).

Tale peculiarità non dovrebbe però più esservi per le attività in argomento di nuova istituzione.

Oltre al decreto sulle metropolitane del Ministero dei Trasporti, DM 11/01/1988, sono stati emanati il DM 17/07/2014, relativo alle aerostazioni, il DM 18/07/2014, relativo agli interporti ed il DM 21/10/2015, del Ministero dell'Interno, relativo alle metropolitane.

Si riportano ancora alcune norme riferite, più che alle misure di prevenzione incendi delle superfici delle aerostazioni accessibili al pubblico, agli aspetti antincendi relativi alle aree di movimentazione dei velivoli, comunque obbligatorie.

Argomenti

Normativa principale

 - Stazioni ferroviarie e metropolitane

 

 

 

 -  Aerostazioni

  - Interporti

 -  DM 11/01/1988: Norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane

 - DM 21/10/2015: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane.

  -  DM 26/10/2007, n. 238: Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici.

  - DM 17/07/2014: Regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la costruzione  e  l’esercizio  delle  attività  di  aerostazioni   con superficie coperta accessibile al  pubblico  superiore  a  5.000  m2.

  - DM 18/07/2014: Regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie  superiore a 20.000 m2, e alle relative attività affidatarie.

  

AEROSTAZIONI  

DATA

NORMA

ARGOMENTO

01/02/2006

DM 01/02/06

Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio

26/10/2007

DM 26/10/07, n° 238

Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici.

04/11/2008

CHIARIMENTO 04/11/08, n° 2064 Class.3405/B-B

Chiarimenti al DM 238/07. (Relativamente a: 1): comma 2, art. 6: “la quantità di liquido schiumogeno da prevedersi a bordo del veicolo …”; 2): “Tabella E” allegata al decreto: “fune di sicurezza di diametro 5 cm.”; 3): primo rigo comma 3, art. 8: dizione “...... .non possono essere.....,”. N.d.R.)

30/06/2011

DM 30/06/11

Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili.

23/09/2011

DM 23/09/11

Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare  all’attività di  soccorso  e  lotta  antincendio, negli  aeroporti  di  aviazione generale e nelle aviosuperfici.

17/07/2014

DM 17/07/14

Regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la costruzione  e  l’esercizio  delle  attività  di  aerostazioni   con superficie coperta accessibile al  pubblico  superiore  a  5.000  m2.

06/08/2014

DM 06/08/14

Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici.

17/09/2014

DM 17/09/14

Differimento del termine di entrata in vigore del  decreto  6  agosto 2014 recante: “Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti  ove  tale  servizio  non  è  assicurato  dal  Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti  e  sul  presidio  di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli  aeroporti  di aviazione  generale,  nelle  aviosuperfici  e  nelle   elisuperfici”.

15/06/2015

DM 15/06/15

Decreto 15 giugno 2015 Disposizioni integrative al decreto 6  agosto  2014  in  materia  di «Disposizioni  sul  servizio  di  salvataggio  e  antincendio   negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo  intervento di  soccorso  e  lotta  antincendio  negli  aeroporti  di   aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici».

31/03/2020

CHIARIMENTO 31/03/20, n° 4882

Attività 78 dell’Allegato I al DPR 151- Documentazione da allegare alla SCIA - Risposta quesito

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