Decreto 17 luglio 2014
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Decreto 17 luglio 2014 / Consolidato 04.2023
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attivita' di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m².
(GU n.173 del 28-07-2014)
Art. 45 - bis Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni 1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all’impatto delle misure di contenimento correlate all’emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, limitatamente alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014, il termine temporale di cui alla lettera b) del citato articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2021 e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2023.
Art. 5 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
...
11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2017".
Art. 4
2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2016".
Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69
Art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)
1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro il 7 ottobre 2016.
Art. 1
...entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 e' differita al 19 marzo 2015
Att. 78 del DPR 1° agosto 2011, n. 151
Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.
N. |
ATTIVITÀ (DPR 151/2011) |
CATEGORIA |
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A |
B |
C |
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78 |
Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee. |
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Tutti |
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 |
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Non presente nell’allegato al DM 16/02/82 in quanto attività di nuova istituzione |
Tale attività viene equiparata, ai soli fini della determinazione degli oneri relativi alle prestazioni del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, all’attività 87 dell’allegato al DM 16/02/82.
Per tale attività sono stati pubblicati dei decreti, anche procedurali, che di seguito si riportano.
Le ferrovie godono, per le attività che, pur essendo comprese fra quelle soggette a controllo da parte dei VV.F., sono però attinenti all’esercizio ferroviario, di una particolarità rispetto alle altre aziende, che è quella di essere soggette a controllo di prevenzione incendi solo per quanto riguarda l’aspetto esame progetto ma non per quello legato al sopralluogo (art. 33 della legge 26 aprile 1974, ribadito dal chiarimento del 22 giugno 1999).
Tale peculiarità non dovrebbe però più esservi per le attività in argomento di nuova istituzione.
Oltre al decreto sulle metropolitane del Ministero dei Trasporti, DM 11/01/1988, sono stati emanati il DM 17/07/2014, relativo alle aerostazioni, il DM 18/07/2014, relativo agli interporti ed il DM 21/10/2015, del Ministero dell'Interno, relativo alle metropolitane.
Si riportano ancora alcune norme riferite, più che alle misure di prevenzione incendi delle superfici delle aerostazioni accessibili al pubblico, agli aspetti antincendi relativi alle aree di movimentazione dei velivoli, comunque obbligatorie.
Argomenti |
Normativa principale |
- Stazioni ferroviarie e metropolitane
- Aerostazioni - Interporti |
- DM 11/01/1988: Norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane - DM 21/10/2015: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane. - DM 26/10/2007, n. 238: Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici. - DM 17/07/2014: Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2. - DM 18/07/2014: Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m2, e alle relative attività affidatarie. |
AEROSTAZIONI
DATA |
NORMA |
ARGOMENTO |
01/02/2006 |
Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio |
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26/10/2007 |
DM 26/10/07, n° 238 |
Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici. |
04/11/2008 |
CHIARIMENTO 04/11/08, n° 2064 Class.3405/B-B |
Chiarimenti al DM 238/07. (Relativamente a: 1): comma 2, art. 6: “la quantità di liquido schiumogeno da prevedersi a bordo del veicolo …”; 2): “Tabella E” allegata al decreto: “fune di sicurezza di diametro 5 cm.”; 3): primo rigo comma 3, art. 8: dizione “...... .non possono essere.....,”. N.d.R.) |
30/06/2011 |
DM 30/06/11 |
Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili. |
23/09/2011 |
DM 23/09/11 |
Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all’attività di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici. |
17/07/2014 |
DM 17/07/14 |
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2. |
06/08/2014 |
DM 06/08/14 |
Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici. |
17/09/2014 |
DM 17/09/14 |
Differimento del termine di entrata in vigore del decreto 6 agosto 2014 recante: “Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici”. |
15/06/2015 |
DM 15/06/15 |
Decreto 15 giugno 2015 Disposizioni integrative al decreto 6 agosto 2014 in materia di «Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici». |
31/03/2020 |
CHIARIMENTO 31/03/20, n° 4882 |
Attività 78 dell’Allegato I al DPR 151- Documentazione da allegare alla SCIA - Risposta quesito |
Collegati
Decreto 17 settembre 2014
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
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