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D.Lgs. n. 29/2024: salute sul lavoro di persone anziane / Note

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D Lgs  n  29 2024  salute sul lavoro persone aqnziane

D.Lgs. n. 29/2024: salute sul lavoro di persone anziane / Note

ID 21678 | 12.04.2024 / Note complete in allegato

Pubblicato nella GU n.65 del 18.03.2024, il Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29 “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”.

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29 reca disposizioni volte a promuovere la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, anche attraverso l'accesso alla valutazione multidimensionale unificata, a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all'isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e la coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento, nonché volte a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, e ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29

Art. 2 Comma 1 lett. a) Definizioni e disposizioni di coordinamento

a) «persona anziana»: la persona che ha compiuto 65 anni;

L’art. 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29 contiene le misure per la promozione della salute e dell'invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro.

Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29

Art. 5 Misure per la promozione della salute e dell'invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro

1. Nei luoghi di lavoro, la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l'invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana sono garantiti dal datore di lavoro attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro - Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel PNP, che prevedono l'attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.

2. Il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti.

Spetta al datore di lavoro, che deve adempiere agli obblighi di valutazione dei rischi e controllo sanitario (D.Lgs. 81/2008), l’obbligo di assicurare la promozione della salute, l’educazione preventiva e il mantenimento di uno stile di vita sano e attivo per gli anziani, tenendo conto del modello di promozione della salute nei luoghi di lavoro, noto come Workplace Health Promotion (WHP) e raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità, coerentemente con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale di Prevenzione (PNP).

Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie per supportare gli anziani nel realizzare le loro attività lavorative, anche in parte, in modalità agile, rispettando i CCNL di settore in vigore.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 28 comma1 Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.

Pertanto, con riferimento all'età dei lavoratori, i datori di lavoro hanno il preciso obbligo di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi [...] quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro".

Il medico competente ha un ruolo importante, poiché collabora con il datore di lavoro e con l'RSPP alla valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi dovrà analizzare le specificità connesse con le differenti età dei lavoratori, indicando le misure di sicurezza (soprattutto di tipo organizzativo), che il datore di lavoro intende adottare per garantire e migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, al fine di garantire l’inclusione di tutti i lavoratori, con l’attivazione di processi e interventi volti a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane.

... Segue in allegato

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