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DM 24 maggio 2002 | Testo consolidato 2019

ID 8021 | | Visite: 10536 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/8021

DM24052002

DM 24 maggio 2002 | Testo consolidato 2019

Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.

Testo consolidato 2019 decreto 24 maggio 2002 con le modifiche successive introdotte dal D.M. 27 gennaio 2006, D.M. 11 settembre 2008, dal D.M. 31 marzo 2014 e dal DM 12 marzo 2019.

Riservato Abbonati: Sicurezza, 2X, 3X, 4X, Full, il Testo Consolidato 2019 del DM 24 maggio 2002 pdf in Allegato.

Il testo consolidato 2019 tiene conto inoltre, della modifica di cui della recente modifica di cui al:

Decreto 12 Marzo 2019 - Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante: «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione».

(GU Serie Generale n.67 del 20-03-2019)

Entrata in vigore: 19.04.2019

...

Il testo consolidato tiene conto delle Modifiche/integrazioni a Marzo 2019:

DM Interno 24 maggio 2002
Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione 
(Gazzetta Ufficiale n. 131 del 06/06/2002) 

Decreto del Ministero dell’Interno 28/06/2002
Rettifica dell’allegato al decreto 24/05/2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione 
(Gazzetta Ufficiale n. 161 del 11/07/2002) 

Decreto del Ministero dell’Interno 27/01/2006 – articolo 5 – comma 2 
Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio 
(Gazzetta Ufficiale n. 32 del 08/02/2006) 

Decreto del Ministero dell’Interno 11/09/2008
Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dell’Interno 24/05/2002, recante norme di prevenzione degli incendi e di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione 
(Gazzetta Ufficiale n. 232 del 03/10/2008) 

Decreto del Ministero dell’Interno 31/03/2014
Modifiche ed integrazioni al decreto 24/05/2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione
(Gazzetta Ufficiale n. 83 del 09/04/2014) 

Decreto 12 Marzo 2019 - Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002
Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione
(GU Serie Generale n.67 del 20-03-2019)

....

Attività n 13 del DPR 01/08/2011 n. 151 – Criteri di assoggettabilità

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi:

a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi;

b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)

 

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

13

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti

 

 

 

a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi

Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C

Solo liquidi combustibili,

Tutti gli altri

b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi) 

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

7

Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione

18

Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o

senza stazione di servizio

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività unifica sostanzialmente le precedenti, vengono però distinti due gruppi: distributori di soli carburanti liquidi - gruppo a) - e distributori di carburanti gassosi e di tipo misti - gruppo b) - .

La nuova attività fa esplicitamente riferimento anche ai distributori fissi per la nautica e l’aeronautica. La nuova attività richiama esplicitamente anche i contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi.

Stato normativo

I gas combustibili che per lo più vengono utilizzati attualmente per il rifornimento degli automezzi sono il gpl ed il gas naturale.

Per quanto attiene il rifornimento stradale di gas naturale il decreto di riferimento è, adesso, il DM 24/05/02 che ha sostituito i seguenti decreti che si sono nel tempo succeduti: il DM 08/06/93 e la parte terza del DM 24/11/84.

Il DL 31 maggio 2010 dà la possibilità di installare piccoli impianti di distribuzione di gas naturale (VRA), senza serbatoio di accumulo, senza necessità di  autorizzazione  in  materia  di prevenzione  incendi per gli impianti aventi una portata di ricarica inferiore a 3 Nm3/h; le misure antincendio sono riportate nel DM 30/04/2012.

La difficoltà di alcuni siti di essere raggiunti dalle condotte di gas naturale, ha portato all’emanazione della lettera circolare 21/03/2013 n. 3819 che riporta le misure antincendio per impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL), con serbatoio criogenico fuori terra, a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione

Un altro combustibile gassoso previsto per l’autotrazione è l’idrogeno; per gli impianti di distribuzione che lo utilizzano è stato prima emanato il DM 31/08/2006, successivamente sostituito dal DM 23 ottobre 2018.

Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici ed il previsto aumento delle infrastrutture di ricarica di tali veicoli, hanno reso necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di esplosione connesso all’uso di tali infrastrutture, in particolare se installate nell’ambito di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco; per tali motivi è stata emanata la Circolare 05/11/18, n. 2 - prot. n. 15000 con allegate le “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

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