Nota INL n. 5486 del 16 luglio 2024
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Nota INL n. 5486 del 16 luglio 2024 / Vigilanza imprese agrituristiche - corretto inquadramento
ID 22281 | 18.07.2024 / In allegato
Nota INL n. 5486 del 16 luglio 2024 - Oggetto: vigilanza imprese agrituristiche - corretto inquadramento.
D’intesa con la Direzione centrale coordinamento giuridico, nonché con INPS e INAIL, si pone all’attenzione di codesti Uffici la necessità, nell’ambito degli accertamenti nei confronti delle imprese agrituristiche e del relativo inquadramento, di tenere conto delle diverse fonti normative che insistono in materia, al fine di una maggiore completezza istruttoria e, conseguentemente, al fine di evitare possibili contenziosi.
In materia di inquadramento delle imprese agrituristiche questo Ispettorato, con circ. n. 1 dell’11 marzo 2020, ha ricordato gli orientamenti della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. sent. n. 11076/2006, n. 10905/2011 e n. 16685/2015), secondo i quali le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame devono comunque rimanere principali rispetto a quelle ricettive e di ospitalità che si pongono in rapporto di “connessione e complementarietà” con esse. La medesima circolare ha altresì chiarito che “laddove si riscontra una notevole consistenza dei redditi ricavati dall’attività di ristorazione, grande sproporzione del tempo dedicato all’attività di ristorazione rispetto a quello dedicato all’attività agricola, con prevalenza del primo e utilizzo di prodotti acquistati sul mercato in misura maggiore rispetto a quelli provenienti dall’attività agricola principale, non può legittimamente permanere una classificazione nel settore agricoltura di tali aziende”.
Tuttavia, tale indicazione va riponderata tenendo in debita considerazione la disciplina regionale di riferimento che, a sua volta, va applicata in funzione delle modifiche apportate alla L. n. 96/2006 intervenute nel 2021 e quindi successive alla suddetta circolare.
Quanto alla disciplina regionale basti ricordare che la L. n. 96/2006 rimette alle Regioni le modalità per il rilascio della autorizzazione alla attività agrituristica (art. 7), le quali sono altresì tenute a dettare “criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica” nonché “criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti” (art. 4). La valutazione del rapporto di connessione non può prescindere dunque dai criteri definiti dalla legislazione regionale che, sul punto, integra quella nazionale, sulla base della delega contenuta nella citata L. n. 96/2006, nonché della circostanza che l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività è rilasciata dalle Regioni.
Proprio in relazione ai “criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole”, inoltre, occorre tenere conto di quanto stabilito dall’art. 68 del D.L. n. 73/2021 (conv. da L. n. 106/2021). Il comma 10 della citata disposizione, infatti, da un lato, ha stabilito che “al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96” – e cioè “l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale” – “sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica”; dall’altro, al comma 11, il D.L. n. 73/2021 ha modificato la stessa L. n. 96/2006 sopprimendo, fra i criteri da utilizzare da parte delle Regioni e Province autonome ai fini della valutazione della prevalenza delle attività agricole rispetto alle attività agrituristiche, quello del “tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività”.
In altre parole, alla luce di tale novità legislativa, non è più rilevante, ai fini della determinazione della connessione, la valutazione della maggiore consistenza delle risorse umane impegnate nell’agriturismo rispetto a quelle impegnate nell’attività agricola principale ed è rimessa alle Regioni la disciplina della connessione ai fini della valutazione della sussistenza della prevalenza dell’attività agricola principale.
Ciò premesso, nell’ambito dei relativi accertamenti, il personale ispettivo terrà conto di quanto sopra, nonché dei criteri stabiliti dalla legislazione regionale, verificando la rispondenza dell’organismo economico ai requisiti stabiliti dalle norme regionali e dalla disciplina amministrativa dettata dagli enti locali. Solo nelle ipotesi di significativo scostamento dai requisiti normativi, il personale ispettivo, prima di adottare ogni provvedimento, interesserà gli Uffici regionali competenti al rilascio dell’abilitazione al fine di acquisire ogni utile elemento istruttorio volto a comprovare il corretto inquadramento previdenziale delle imprese coinvolte.
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Fonte: INL