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Linee guida gestione degli accessi in sicurezza in ambienti confinati

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Linee guida gestione degli accessi in sicurezza in ambienti confinati

Linee guida gestione degli accessi in sicurezza in ambienti confinati

Delibera SNPA n. 90/2020

La gestione della sicurezza nelle attività che possono richiedere l’accesso in ambienti confinati o con sospetto di inquinamento è stata oggetto di numerose pubblicazioni presentate da diversi Enti e Istituzioni, che hanno ampiamente ed approfonditamente trattato molti, se non tutti, gli argomenti tecnici ed operativi sul tema. Il presente documento si avvale, per tali aspetti, di dette pubblicazioni (elencate in bibliografia).

La parte innovativa del presente documento è riferita alle attività che devono svolgere il personale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), Sistema istituito “Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica” (L. 132/2016), quindi con funzione di vigilanza, ispezione monitoraggio e controllo territoriale.

Il presente documento d’indirizzo, nato come lavoro del SNPA, ha lo scopo di definire secondo i criteri e prescrizioni del D.Lgs. 81/08 le linee comportamentali che i tecnici del SNPA devono tenere nel caso in cui ci si trovi di fronte ad attività che possono necessitare l’accesso ad ambienti confinati o con sospetto di inquinamento o a loro assimilabili. Il documento inoltre:

- individua i limiti d’intervento;
- esplicita i divieti;
- definisce le linee di indirizzo per le procedure operative/organizzative integrate e complete delle dotazioni strumentali e di DPI e DPC necessari;
- indica quando organizzare la gestione delle situazioni di emergenza;
- stabilisce le verifiche preliminari all’accesso eventuale a luoghi confinati o con sospetto di inquinamento o a loro assimilabili.

Propone i possibili contenuti della formazione sui rischi specifici dedicata ai Lavoratori / Preposti / Dirigenti del SNPA che per i componenti dei Servizi di Prevenzione e Protezione.

Il presente documento è stato realizzato nell'ambito delle attività programmate nel Piano operativo di dettaglio (POD) per le attività integrate di tipo strategico della RR TEM III/3 nel triennio 2018-2020.

Esso costituisce il prodotto atteso - lettera j), par. 3.4 del POD - sulla tematica della tutela della salute e sicurezza degli operatori del SNPA, che nell’esercizio delle attività istituzionali si trovino a dover accedere ad ambienti confinati o con sospetto di inquinamento o assimilabili (POD, paragrafo 1.1., punto n. 9).

Il lavoro è stato svolto dal tavolo di lavoro coordinato da ARPA Liguria e costituito da: ARPA Liguria, ARPA Emilia  Romagna, ARPA Piemonte, ARPA Toscana, AUSL Reggio Emilia; AUSL Toscana Sud-Est, INAIL oltre che da ISPRA.

Il documento finale dopo essere stato licenziato dal gruppo di lavoro è stato condiviso e approvato da tutti i referenti della RR TEM III/3.

I destinatari del documento sono i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, nonché i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti coinvolti a vario titolo nella gestione delle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo ambientale, nell’ambito delle rispettive posizioni di garanzia e funzioni per la tutela della salute e sicurezza del personale impiegato.

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SOMMARIO
1. INTRODUZIONE
2. APPLICABILITÀ DELLA LEGISLAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL SNPA
3. DEFINIZIONE DI AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
3.1. Tipologie degli ambienti confinati o con sospetto di inquinamento
3.1.1. Percorso decisionale ambienti confinati o con sospetto di inquinamento o a questi assimilabili
3.1.2. Ambienti confinati o con sospetto di inquinamento o a loro assimilabili - esempi
3.2. Siti presidiati e non presidiati
3.2.1. Attività svolte in “luoghi presidiati”
3.2.2. Attività svolte in luoghi non presidiati
4. RISCHI LEGATI AGLI AMBIENTI CONFINATI O CON SOSPETTO DI INQUINAMENTO O A LORO ASSIMILABILI NELLE ATTIVITA’ DEL SNPA
4.1. “Soluzioni alternative” – eliminazione del rischio alla fonte
4.2. Situazioni Pericolose
4.2.1. Rischio di asfissia
4.2.2. Rischio da atmosfere sovra-ossigenate
4.2.3. Rischio di avvelenamento per inalazione o per contatto epidermico
4.2.4. Rischio di incendio ed esplosione
4.2.5. Altri rischi
4.2.6. Criticità legate al monitoraggio dell’atmosfera interna
4.3. ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI SNPA
4.3.1. Attività ambientali in luoghi presidiati
4.3.2. Attività ambientali in luoghi non presidiati
4.3.3. Divieti
4.3.4. Verifiche ed ispezioni impiantistiche
4.3.5. Divieti
5. REQUISITI DEL PERSONALE
6. PROCEDURA DI ACCESSO IN AMBIENTE CONFINATO O CON SOSPETTO DI INQUINAMENTO O AD ESSI ASSIMILABILI
6.1. Premessa
6.2. I^ Fase conoscitiva
6.3. II^ Fase di preparazione
6.4. III^ Fase di lavoro
6.4.1. Compilazione lista di controllo
6.4.2. Svolgimento dell’attività all’interno dell’ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento
7. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI ALLARME
8. PROCEDURE DI EMERGENZA E SALVATAGGIO
8.1. Piano di emergenza
8.2. Gestione dell’emergenza
8.3. Mezzi e dispositivi di salvataggio
9. PROGRAMMI FORMATIVI
9.1. Programma per Dirigenti
9.2. Programma per i Preposti
9.3. Programma per lavoratori del SNPA
9.4. Programma per il personale del personale del Servizio Prevenzione e Protezione
10. GLOSSARIO
11. ACRONIMI
12. BIBLIOGRAFIA

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Fonte: SNPA

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Delibera SNPA n. 90 2020
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Documento CIIP sulla proposta di IV modifica Direttiva Cancerogeni

ID 12670 | | Visite: 1516 | News Sicurezza

Documento CIIP sulla proposta di IV modifica Direttiva Cancerogeni

Documento CIIP sulla proposta di IV modifica alla Direttiva Cancerogeni

CIIP, 21.01.2021

Il GdL CIIP sul Rischio Chimico e Cancerogeno (coord. dr. Carlo Sala) ha fatto alcune osservazioni sulla proposta della Commissione Europea (COM(2020) 571 final) di una quarta modifica della Direttiva 2004/37/CE, per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Per contribuire al miglioramento di tale proposta, nel documento allegato si articolano alcune osservazioni, che vengono di seguito sintetizzate:

1. La proposta, positivamente, inserisce in Allegato III i valori limite per due nuove sostanze o classi di tali sostanze (Acrilonitrile e composti del Nichel) e riduce il valore limite per il Benzene.
2. Tuttavia, essa non tiene sufficientemente in considerazione gli sviluppi delle conoscenze e della regolamentazione Europea sviluppata, ad esempio, nell’ambito dei Regolamenti REACH e CLP.
3. In particolare, il numero di sostanze o gruppi di sostanze considerate (meno di 30) è molto basso e non contempla nemmeno alcune di quelle già inserite nella Candidate List secondo il Regolamento REACH.
4. I limiti proposti talvolta non rappresentano i valori più bassi applicabili, già esistenti in taluni Paesi Membri o indicati da Agenzie internazionali. Inoltre talvolta la loro completa adozione è prevista in un intervallo di tempo estremamente lungo, con la possibilità che questo determini ulteriori inaccettabili casi di patologia neoplastica nei lavoratori esposti.
5. Nonostante le esplicite affermazioni nelle Direttive 2019/130 e 2019/983, le sostanze reprotossiche e taluni farmaci pericolosi riconosciuti come potenziali cancerogeni o mutageni, non sono state prese in considerazione, come sarebbe stato invece auspicabile, introducendole, rispettivamente, in Allegato III o in Allegato I della Direttiva 2004/37/CE.
6. La proposta non prende in esame l’esigenza di riesaminare la metodologia per stabilire valori limite, in modo che essi siano finalmente conformi a quanto previsto dall’art.168 dei Trattati. Si rileva, infatti, l’opportunità di definire due tipi di valore limite, Health Based (NOAEL, LOAEL, DNEL) o Risk Based, in funzione della esistenza o meno di chiare prove di valori di soglia per una determinata sostanza. In assenza di questa, il valore limite potrebbe essere determinato in modo da ridurre per quanto possibile il rischio definendo un intervallo, indipendente dalla sostanza, di predefinite probabilità di effetto.

Nel febbraio del 2017 CIIP ha rivolto ai parlamentari un'altra lettera sullo stesso tema (citata come All.1 a pag.3 del documento).

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Fonte: CIIP

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 1104 | 13 Gennaio 2021

ID 12639 | | Visite: 1813 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 13 gennaio 2021 n. 1104

Vendita e messa a disposizione di un macchinario non sicuro. Rischio interferenziale

Cassazione Penale Sez. 4 del 13 gennaio 2021 n. 1104
Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente 
Dott. NARDIN Maura - Consigliere 
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere 
Dott. RANALDI Alessandro - rel. Consigliere 
Dott. TANGA Antonio L. - Consigliere

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 4.6.2019 la Corte di appello di Torino, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna irrogata in primo grado nei confronti di A.G. in ordine al reato di lesioni colpose oggetto di imputazione.
L'addebito nei confronti dell' A., quale amministratore delegato della S.r.l. Bending Tooling (d'ora in poi, Bending), è quello di aver cagionato colposamente gravi lesioni al lavoratore R.M. (dipendente della S.p.a. E.M.A.R.C., d'ora in poi Emarc), per aver messo a disposizione del predetto un'attrezzatura inidonea ai fini della sicurezza sul lavoro, segnatamente una macchina costituita dall'insieme di una curvatrice universale e di un attrezzo di curvatura, priva di sistemi di sicurezza idonei ad individuare la presenza di una persona all'interno dell'area di lavoro al momento dell'avvio da parte di altro operatore. In particolare il lavoratore, mentre operava sulla detta macchina per eseguire la piegatura/curvatura di uno scatolato in alluminio, mantenendo con la mano destra il pezzo contro la morsa laterale di riferimento quando la macchina si metteva in movimento, comandata dal collega M., si procurava lo schiacciamento del pollice della mano.
La Corte territoriale ha affermato che a carico dell' A., quale responsabile della Bending, facesse onere di contribuire alla valutazione del rischio interferenziale, e che a tale obbligo costui era venuto meno: non solo la Bending aveva venduto alla Emarc un macchinario inidoneo, ma aveva consentito ai dipendenti di quest'ultima di utilizzare il detto macchinario all'interno dei propri spazi. A detta dei giudici di merito, la curvatrice universale ceduta in assenza di barriere fisse e/o mobili di delimitazione dello spazio circostante ne faceva un'attrezzatura inidonea ed incompleta, e tale violazione delle misure di sicurezza era addebitabile anche alla Bending in considerazione della commistione tra le due imprese.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A.G., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 40 c.p. e D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 26 e 71, nonchè rispetto a quanto risultante dalla testimonianza B. e dalla consulenza tecnica del prof. C..
Si osserva che il giudicante ha assolto il coimputato P. rilevando come gli obblighi delegabili in materia di sicurezza, tra cui rientra quello ex D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 1, fossero stati validamente trasferiti ad altro soggetto, giudicato separatamente, mediante l'istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 D.Lgs. cit.. Ciò sul corretto presupposto che tale disposizione istituisce a carico del "datore di lavoro delegato" un obbligo di fornitura ai lavoratori di attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tali premesse, logica conseguenza sarebbe stata, a fortiori, l'assoluzione dell' A., quale rappresentante della società produttrice della "quasi-macchina" poi divenuta parte integrante del macchinario considerato inidoneo e messo da Emarc a disposizione del lavoratore infortunato. Infatti, come ricostruito nella sentenza di primo grado, la Bending aveva venduto a Emarc un "attrezzo di curvatura" da considerarsi una "quasi-macchina" che necessita, per il funzionament, di incorporazione ad un'ulteriore macchina. La vittima dell'infortunio era pacificamente un dipendente della Emarc, sebbene la macchina piegatrice, già di proprietà di Emarc, fosse temporaneamente ubicata, in attesa di trasferimento, presso i locali della Bending Tooling S.r.l..
Si deduce che la mera circostanza di essere datore di lavoro della società presso la quale si è verificato l'incidente, unitamente alla omessa redazione di un efficace documento di valutazione dei rischi interferenziali, non può di per sè rappresentare addebito di colpa specifica in relazione ad un infortunio causalmente connesso in via esclusiva al mancato montaggio di barriere optometriche, non solo previste dal proprietario della macchina nel proprio DVR ma anche acquistate e presenti in stabilimento, semplicemente non montate e poste in funzione. Il disposto dell'art. 71 cit. è univoco nell'individuare il "datore di lavoro" (e non già il produttore) quale destinatario gravato dalla posizione di garanzia. Nè risulta mai contestata alcuna cooperazione colposa ex art. 113 c.p. tra il ricorrente e i datori di lavoro di Emarc. La vendita di una "quasi-macchina" priva del marchio CE è punita - sul piano amministrativo - solo con una sanzione di carattere interdittivo dal D.Lgs. n. 17 del 2010, art. 6, comma 5.
Si sostiene, infine, che la ritenuta violazione del T.U. n. 81 del 2008, art. 26 quale addebito di colpa specifica causalmente connesso con l'evento lesivo, peraltro in contraddizione con le proprie premesse, è liquidata dalla Corte territoriale con formule apodittiche, nonostante dall'escussione testimoniale e dall'esame del c.t. del PM sia emersa una derivazione esclusiva dell'evento lesivo dall'inottemperanza all'art. 71 cit. La consulenza tecnica del prof. C. ha evidenziato come "le barriere optoelettroniche per il rilevamento della presenza di persone all'interno dell'area di pericolo attorno alla macchina non vengono di norma vendute insieme alla macchina". In effetti, il consulente ha accertato in loco la presenza di tali barriere, non montate, ed il fatto che le stesse non erano state fornite dalla Bending. In definitiva, si chiede alla Corte Suprema di pronunciarsi in ordine alla configurabilità di responsabilità penale per lesioni colpose del produttore di una "semi-macchina" per "aver messo a disposizione del lavoratore dipendente della società acquirente un macchinario privo di requisiti di sicurezza", pur in dichiarata assenza di vendita delle barriere optometriche da prevedersi a cura dell'acquirente, che le abbia effettivamente previste, acquistate ma colpevolmente non montate a protezione dei propri lavoratori.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

1. I motivi di ricorso sono ai limiti della inammissibilità, perchè in parte in fatto e, soprattutto, perchè non si confrontano con le corrette ed esaurienti motivazioni dei giudici di merito, con specifico riferimento a quelle del giudice di primo grado, richiamate dal giudice di appello, che hanno chiarito come Bending e Emarc costituissero, di fatto, un'unica realtà imprenditoriale operante all'interno del medesimo stabilimento (la Bending è controllata al 100% da Emarc).
2. A carico dell' A. sono stati, quindi, ragionevolmente rinvenuti i seguenti profili di colpa specifica.
In primo luogo, la violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 1, in relazione all'art. 23 della stessa legge (il capo di imputazione è chiaro in tal senso), per avere venduto e messo a disposizione della Emarc, e conseguentemente del suo dipendente, un macchinario inidoneo, non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nel ricorso si insiste sul fatto che si trattava di una "quasi-macchina", senza considerare - come correttamente osservato dai giudici di merito - che anche la restante parte della "macchina" era stata venduta da Bending a Emarc. Si trattava di un macchinario complesso, composto da due pezzi: un struttura denominata "curvatrice universale", sulla quale era collegato un c.d. "attrezzo di curvatura". Quest'ultimo, come accertato in sede di merito, era stato però venduto da Bending senza marcatura CE e senza sistemi antinfortunistici o di sicurezza autonomi. L'unico sistema di sicurezza della "curvatrice universale" era costituito dalle barre optoelettroniche verticali e dalle protezioni fisse perimetrali posteriori e laterali. I giudici hanno tuttavia accertato, tramite consulenza tecnica del prof. C., che tale sistema non garantiva dal rischio di avviamento del ciclo mentre l'operatore si trovava nell'area pericolosa, poichè la consolle di comando mobile non si trovava al di fuori della pedana metallica, esternamente rispetto all'area coperta dalle barriere optoelettroniche. Sicchè l'avviamento del ciclo poteva comunque avvenire da parte del secondo operatore (come avvenuto nel caso di specie). In sostanza, il macchinario complesso risultante dall'assemblaggio dei due pezzi non aveva marcatura CE, nè collaudo finale, nè libretto di uso e manutenzione; era privo delle protezioni adeguate nella zona di caricamento e la barriera ottica non era in grado di individuare la presenza di una persona sulla pedana metallica all'interno dell'area di lavoro. E' stato, quindi, plausibilmente affermato dai giudici di merito che si era in presenza di un macchinario inidoneo, la cui carenza dei sistemi di sicurezza aveva causato le lesioni alla persona offesa, con conseguente responsabilità colposa anche del titolare della ditta costruttrice Bending, vale a dire l'odierno ricorrente.
In secondo luogo, la violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art., per l'evidente rischio interferenziale, non adeguatamente valutato da Bending, che aveva consentito l'installazione di un macchinario inidoneo nei propri locali.
Come ben spiegato dal Tribunale, il contratto intercorrente fra le due società per la collocazione del macchinario nei locali della Bending costituiva una fictio, posto che a fronte dell'asserito addestramento del personale, è stato accertato che il macchinario era pienamente utilizzato dai dipendenti Emarc (e da quelli della Bending, sia pure a titolo di supporto informativo) per il proprio ciclo produttivo. Conseguentemente il DUVRI predisposto presentava forti criticità, in quanto nulla diceva in ordine alla prevenzione dei rischi connessi all'uso del macchinario, derivanti dalla presenza di lavoratori di imprese diverse che dovevano coesistere e cooperare sul medesimo luogo di lavoro. Sul punto è stato correttamente osservato che la Bending avrebbe dovuto, a monte, predisporre e, a valle, vigilare sull'esistenza e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza del macchinario utilizzato nel proprio capannone sia dai propri dipendenti, sia dai dipendenti di Emarc. Difatti il concetto di interferenza, ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione previsti dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 (ora D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26), è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale, e pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori, e non alla mera qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione - in quanto la "ratio" della norma è quella di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione nonchè soluzioni comuni di problematiche complesse (Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018, Verity, Rv. 27325701).
Dai suddetti elementi i giudici di merito hanno plausibilmente desunto il nesso di causalità fra le omissioni addebitate al prevenuto e l'infortunio, posto che la predisposizione di adeguati sistemi di sicurezza sul macchinario, anche a fini di salvaguardia del rischio interferenziale, avrebbe certamente impedito l'evento lesivo occorso al lavoratore.
3. E' appena il caso di rilevare che l'argomento/quesito finale formulato dal ricorrente - in cui si sostiene, in sintesi, che l'installazione sul macchinario di sistemi di sicurezza adeguati costituiva esclusivo onere dell'impresa acquirente e non di Bending - è male impostato e fuorviante in fatto, posto che la macchina venduta senza dispositivi di sicurezza è quella complessivamente assemblata e formata dai due pezzi venduti entrambi da Bending, per cui non ci si può limitare a considerare la sola "quasi-macchina" ai presenti fini. E' indubbio che la fornitura da parte di Bending di due pezzi costituenti un macchinario complesso imponeva alla ditta costruttrice/venditrice di assicurarne l'idoneità a fini prevenzionistici. In ogni caso, una adeguata valutazione del rischio interferenziale avrebbe imposto alla Bending di predisporre le misure di sicurezza omesse, come in effetti è avvenuto dopo l'infortunio, atteso che i giudici di merito hanno dato conto del fatto che la Bending, aderendo alle indicazioni del consulente tecnico del PM, dopo l'incidente aveva installato una ulteriore barriera optoelettrica orizzontale, in modo tale che l'avviamento del ciclo produttivo era possibile soltanto quando l'area pericolosa era libera da persone; inoltre, l'intero perimetro della macchina era stato delimitato con griglie metalliche per impedire il passaggio di persone.
4. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede regionali 31 Dicembre 2020

ID 12640 | | Visite: 3042 | News Sicurezza

Covid 19 Contagi sul lavoro denunciati all INAIL Schede regionali 31 Dicembre 2020

Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede regionali 31 Dicembre 2020

INAIL, 22.02.2021

Emergenza Coronavirus, i contagi sul lavoro denunciati all’Inail sono 131mila

Il nuovo report mensile elaborato dalla Consulenza statistico attuariale rileva alla data del 31 dicembre un aumento di quasi 27mila casi rispetto alla fine di novembre (+25,7%). A conferma dell’impatto più intenso della seconda ondata dell’epidemia, il 57,6% delle denunce è concentrato nel trimestre ottobre-dicembre

I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail alla data dello scorso 31 dicembre sono 131.090, pari al 23,7% delle denunce di infortunio pervenute all’Istituto nel 2020 e al 6,2% dei contagiati nazionali totali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. A rilevarlo è il 12esimo report nazionale sulle infezioni di origine professionale da nuovo Coronavirus elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, da cui emerge un incremento di 26.762 casi (+25,7%) rispetto al monitoraggio precedente al 30 novembre, di cui 16.991 riferiti a dicembre, 7.901 a novembre e altri 1.599 a ottobre, complice la seconda ondata dell’epidemia, che ha avuto un impatto più intenso della prima anche in ambito lavorativo.

In novembre il record negativo con quasi 36mila infezioni segnalate all’Istituto. Oltre 75mila denunce, pari al 57,6% del totale, sono concentrate nel trimestre ottobre-dicembre contro le circa 50mila (38,5%) del trimestre marzo-maggio. Novembre, in particolare, con quasi 36mila denunce è il mese del 2020 col maggior numero di casi segnalati all’Istituto. Nei mesi estivi tra la prima e la seconda ondata si era invece registrato un ridimensionamento del fenomeno, con giugno, luglio e agosto al di sotto dei mille casi mensili, anche in considerazione delle ferie per molte categorie di lavoratori, e una leggera risalita a settembre (poco più di 1.800 casi, pari all’1,4%), che lasciava prevedere la ripresa dei contagi dei mesi successivi.

I morti sono 423, in maggioranza uomini (79,0%) e con un’età tra i 50 e 64 anni (70,2%). I casi mortali denunciati al 31 dicembre sono 423, 57 in più rispetto alla rilevazione del mese precedente e pari a circa un terzo del totale dei decessi denunciati all’Inail dall’inizio dell’anno, con un’incidenza dello 0,6% rispetto ai morti da Covid-19 comunicati dall’Iss alla data del 31 dicembre. A differenza del complesso delle denunce, per i casi mortali è la prima ondata dei contagi ad avere avuto un impatto più significativo della seconda. Quasi otto decessi su 10 (79,0%), infatti, sono avvenuti nel trimestre marzo-maggio contro il 18,0% del trimestre ottobre-dicembre. I casi mortali riguardano soprattutto gli uomini (83,2% del totale) e le fasce di età 50-64 anni (70,2%) e over 64 anni (19,9%).

Sette lavoratori contagiati su 10 sono donne. Prendendo in considerazione il complesso delle denunce, il rapporto tra i generi si inverte. Il 69,6% dei contagiati, infatti, sono donne, la cui quota nel mese di dicembre sale al 71,6%. L’età media dall’inizio dell’epidemia è di 46 anni per entrambi i sessi. Il 42,2% delle infezioni di origine professionale denunciate riguarda la classe 50-64 anni. Seguono le fasce 35-49 anni (37,0%), under 34 anni (19,0%) e over 64 anni (1,8%). L’85,7% dei contagi riguarda lavoratori italiani. Il restante 14,3% sono stranieri (otto su 10 donne), concentrati soprattutto tra i lavoratori rumeni (pari al 20,9% dei contagiati stranieri), peruviani (14,0%), albanesi (7,9%), ecuadoregni (4,7%) e moldavi (4,2%).

Un quarto dei decessi nel settore della sanità e assistenza sociale. Rispetto alle attività produttive coinvolte dalla pandemia, il settore della sanità e assistenza sociale – che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili – con il 68,8% delle denunce e un quarto (25,2%) dei decessi codificati precede l’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e amministratori regionali, provinciali e comunali), in cui ricadono il 9,1% delle infezioni denunciate e il 10,7% dei decessi. Gli altri settori più colpiti sono i servizi di supporto alle imprese (vigilanza, pulizia e call center), il manifatturiero (tra cui gli addetti alla lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici, stampa, industria alimentare), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, il commercio, il trasporto e magazzinaggio, le attività professionali, scientifiche e tecniche (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di direzione aziendale) e altre attività di servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona, parrucchieri, centri benessere…).

Più colpiti infermieri, operatori socio-sanitari e medici. L’analisi per professione dell’infortunato evidenzia la categoria dei tecnici della salute come quella più coinvolta da contagi con il 38,7% delle denunce (in tre casi su quattro sono donne), l’82,2% delle quali relative a infermieri, e il 10,0% dei casi mortali codificati. Seguono gli operatori socio-sanitari con il 19,2% delle denunce (l’80,9% sono donne), i medici con il 9,2% (il 48,0% sono donne), gli operatori socio-assistenziali con il 7,4% (l’85,1% donne) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliario, portantino, barelliere) con il 4,7% (tre su quattro sono donne). Il restante personale coinvolto riguarda, tra le prime categorie professionali, impiegati amministrativi (4,1%, di cui il 68,9% donne), addetti ai servizi di pulizia (2,3%, il 78,3% donne), conduttori di veicoli (1,2%, con una preponderanza di contagi maschili pari al 91,9%) e direttori e dirigenti amministrativi e sanitari (0,9%, di cui il 45,8% donne).

L’incidenza del fenomeno nelle varie fasi della pandemia. Con riferimento all’analisi dei dati per mese di accadimento, si osserva una progressiva riduzione dell’incidenza dei casi di contagio per le professioni sanitarie tra le prime due fasi dell’epidemia e una risalita nella terza. La categoria dei tecnici della salute (prevalentemente infermieri), per esempio, dal 39,2% del primo periodo è passata al 23,5% del trimestre giugno-settembre, per poi ritornare al 39,2% nel trimestre ottobre-dicembre, così come i medici, scesi dal 10,1% nella fase di “lockdown” (fino a maggio compreso) al 5,4% in quella “post lockdown” (da giugno a settembre), per poi registrare l’8,8% nella seconda ondata dei contagi tra ottobre e dicembre. Altre professioni, come gli esercenti e addetti nelle attività di ristorazione, gli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia o gli artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, hanno invece visto aumentare l’incidenza dei casi di contagio tra le prime due fasi e registrato una riduzione nella terza.

I maggiori incrementi percentuali rilevati in alcune province del Sud. L’analisi territoriale conferma che le denunce ricadono soprattutto nel Nord del Paese: il 47,5% nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 28,4%), il 23,0% nel Nord-Est (Veneto 9,7%), il 13,8% al Centro (Lazio 5,6%), l’11,5% al Sud (Campania 5,4%) e il 4,2% nelle Isole (Sicilia 2,7%). Le province con il maggior numero di contagi da inizio pandemia sono Milano (11,1%), Torino (7,5%), Roma (4,5%), Napoli (3,8%), Brescia e Varese (2,8%), Genova e Verona (2,6%), Bergamo, Cuneo e Monza e Brianza (2,1%). La provincia di Milano è anche quella con il maggior numero di contagi professionali denunciati nel mese di dicembre, seguita da Torino, Roma, Verona e Varese.

Sono però le province meridionali di Vibo Valentia, Oristano e Sud Sardegna a registrare i maggiori incrementi percentuali rispetto alla rilevazione di novembre.

Nel Nord-Ovest più della metà dei casi mortali. Limitando l’analisi ai soli casi mortali, la percentuale del Nord-Ovest sale al 51,3% (prima la Lombardia con il 37,6%), mentre il Sud con il 18,9% dei decessi (Campania 9,5%) precede il Centro (13,9%), il Nord-Est (12,1%) e le Isole (3,8%). Le province che contano più decessi dall’inizio della pandemia sono quelle di Bergamo (10,4%), Milano (9,2%), Napoli (6,6%), Brescia (6,1%), Roma (5,4%), Cremona (4,3%), Torino e Genova (entrambe 3,5%).

...

Fonte: INAIL

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Decreto Direttoriale MLPS n.9 del 20/01/2021

ID 12632 | | Visite: 1655 | News Sicurezza

Decreto Direttoriale MLPS n 9 del 20 01 2021

Decreto Direttoriale MLPS n.9 del 20/01/2021

In applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 e del decreto del Segretario generale n. 4 del 18 gennaio 2021, l’efficacia delle disposizioni del proprio decreto n. 276 del 9 dicembre 2020 è prorogata fino al 5 marzo 2021

...

Articolo 1 (Misure in materia di lavoro agile in forma semplificata)

1. In applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 e del decreto del Segretario generale n. 4 del 18 gennaio 2021, l'efficacia delle disposizioni del proprio decreto n. 276 del 9 dicembre 2020 è prorogata fino al 5 marzo 2021.
2. Il presente decreto è portato a conoscenza di tutti i dipendenti della Direzione generale e pubblicato sulla intranet istituzionale.

Fonte: MLPS

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Circolare VVF n. 532 del 15 Gennaio 2021

ID 12624 | | Visite: 3106 | News Prevenzioni Incendi

Circolare VVF n  532 del 15 Gennaio 2021

Circolare VVF n. 532 del 15 Gennaio 2021

Norme di prevenzione incendi applicabili per la progettazione, realizzazione ed esercizio delle gallerie ferroviarie di cui al punto 80 dell’Allegato I al DPR 151/11.

In relazione all’oggetto sono pervenute alcune richieste di chiarimento sulle norme di sicurezza antincendio applicabili alla realizzazione delle gallerie ferroviarie che hanno diretto impatto anche sui procedimenti di prevenzione incendi previsti dal DPR 151/11.

Su tali tematiche, questa Direzione centrale si è già espressa con nota prot. n. 14859 del 06.11.2017 indirizzata alla Commissione per le gallerie ferroviarie ex art 8 del DM 28.10.2005 che, ad ogni buon fine, si allega in copia.

Si sintetizzano, di seguito, i contenuti di tale nota che si ritengono di immediato interesse per le competenze dei Vigili del fuoco.

La normativa italiana, al momento cogente è rappresentata dal Decreto Ministeriale sulla Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie del 28/10/2005 (pubblicato in G.U.R.I. n. 83 del 08/04/2006).

La Commissione Europea (EC) ha elaborato la Specifica tecnica d’Interoperabilità sulla Sicurezza in Galleria (Safety in Railway Tunnels – d’ora in poi STI/SRT), approvata con il REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2014 ed entrata in vigore negli Stati Membri a partire dal 1° gennaio del 2015.

Nelle more dell’emanazione di una norma di aggiornamento che armonizzi la normativa italiana con le norme di interoperabilità si ritiene che sia il D.M. 28/10/2005 che le STI/SRT possano essere considerate validi riferimenti applicabili in maniera alternativa.

Resta inteso che il progettista dovrà dimostrare la conformità del progetto a tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa scelta come riferimento.

[...] Segue in allegato

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Allegato riservato Circolare VVF n. 532 del 15 Gennaio 2021.pdf
 
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Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011

ID 921 | | Visite: 124871 | Prevenzione Incendi

DPR 151 2011 small

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Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi

Scarica questo file (DPR_151_2011.pdf) DPR 151/2011 Testo consolidato

ID 921 | Update Rev. 31.0 del 18.05.2024 / Download Preview

Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982

Documento Tabella Attività e RTV (al link il Documento formato PDF) / disponibile anche in calce allegato al presente articolo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

N

N.* 

ATTIVITA'

CATEGORIA A

CATEGORIA B

CATEGORIA C

Regola_Tecnica______________

Obbligo Codice
[1] [2] [3] [4] 

1

1
9

10
11 

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.

 

 

Tutti

Decreto 3 febbraio 2016

Quadro normativo

Decreto 7 luglio 2023

No 

2

2

Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa

 

Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa

tutti gli altri casi

Decreto 16 aprile 2008

Decreto 17 aprile 2008
No 

3

3

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

 

 

 

---

No 

3a

a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:

 

rivendite, depositi fino a 10 m3

Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m3

Decreto 3 febbraio 2016

D.M 13 ottobre 1994

No 

3b

b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:

Depositi di GPL fino a 300 kg        

rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg

Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg

D.M 13 ottobre 1994

Circolare n. 74 del 20.09.1956

Quadro normativo Depositi GPL

No 

4

4

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:

 

 

 

--- No 

4a

a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:

 

fino a 2 m3

oltre i 2 m3

D.M. 24 novembre 1984

Decreto 3 febbraio 2016

No 

4b

b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3

Depositi di GPL fino a 5 m3

- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m3

- Depositi di GPL da 5 m3 fino a 13 m3

- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m3

- Depositi di GPL oltre i 13 m3

D.M. 14 maggio 2004

D.M 13 ottobre 1994

Nota 11 agosto 2021 n. 12367

Quadro normativo Depositi GPL

No 

5

5

Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3:

 

fino a 10 m3

oltre i 10 m3

Circolare 15 ottobre 1964 n. 99 No 

6
[7]

6

Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa

fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.

oltre 2,4 MPa

 

D.M. 24 novembre 1984

Decreto 16 aprile 2008


Decreto 17 aprile 2008
No 

7
[7]

96

Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624

 

 

Tutti

D.P.R. 24 maggio 1979 n. 886

Quadro normativo cave miniere

No 

8
[7]

97

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

 

tutti

 

Quadro normativo No 

9

8

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

 

fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

Quadro normativo Si

10

12
13
19

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3

 

fino a 50 m3

oltre 50 m3

DM 31 Luglio 1934 No 

11

14

Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3.

 

fino a 100 m3

oltre 100 m3

DM 31 Luglio 1934 No 

12

15
16
17
20

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3

liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3

Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)

liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3

DM 31 Luglio 1934

Quadro normativo

No 

13

7
18

 

 

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti

 

     

Quesiti

Quadro normativo

No 

13a

a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi

Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C

Solo liquidi combustibili

tutti gli altri

Decreto 22 novembre 2017 

No 

13b

b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)

 

 

tutti

Decreto 30 giugno 2021

Testo coordinato DM 30 giugno 2021 | VVF Marzo 2023

Decreto 23 ottobre 2018 (H2)

DM 24 Maggio 2002 
(gas naturale)

D.P.R 24 Ottobre 2003 n. 340
(GPL)

Decreto 6 ottobre 2009

Decreto 30 aprile 2012

GNL Quadro normativo

No 

14

21

Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.

 

fino a 25 addetti

oltre 25 addetti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

15

22

Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3

fino a 10 m3

oltre 10 m3 e fino a 50 m3

oltre 50 m3

D.M. 18 maggio 1995

No 

16

23

Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3

 

 

tutti

--- No 

17

24

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

tutti

RD 6 maggio 1940 n. 635

Quadro normativo prevenzione incendi

Circolare 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS (1) 
(Fuochi artificiali / ndr)

No 

18

25

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.

 

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"

Esercizi di minuta vendita di sostanzeesplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

RD 6 maggio 1940 n. 635

Quadro normativo prevenzione incendi
No 

19

26

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

20

27

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini ealcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

21

28

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

22

29

Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

23

31

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

24

32
33

Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 Kg

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

25

30

Fabbriche di fiammiferi;

depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

26

34

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

27

35

Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

 

Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg

Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg

Decreto 3 agosto 2015 Si

28

36

Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

29

37

Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè

 

 

tutti

Quadro normativo Si

30

38

Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

31

39
40

Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

32

41

Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

33

42

Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

34

43

Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.

 

fino a 50.000 kg

oltre 50.000 kg

Quadro normativo Si

35

44
45

Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

 

depositi fino a 20.000 kg

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

36

46

Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m

 

fino a 500.000 kg

oltre 500.000 kg

Quadro normativo Si

37

47

Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

 

fino a 50.000 kg

oltre 50.000 kg

Decreto 3 agosto 2015 Si

38

48

Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

 

fino a 10.000 kg

oltre 10.000 kg

Decreto 3 agosto 2015 Si

39

49

Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

40

50

Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

41

51

Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive

fino a 25 persone presenti

oltre 25 e fino a 100 persone presenti

oltre 100 persone presenti

Quadro normativo No 

42

53

Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2

 

fino a 2.000 m2

oltre 2.000 m2

Decreto 3 agosto 2015 Si 

43

54
55
56

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg

 

depositi fino a 50.000 kg

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg

Quadro normativo Si 

44

57
58

Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

 

depositi fino a 50.000 kg

Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg

Decreto 3 agosto 2015 Si 

45

59

Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili

 

fino a 25 addetti

oltre 25 addetti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

46

60

Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

 

fino a 100.000 kg

oltre 100.000 kg

Decreto 3 agosto 2015 Si 

47

61
62

Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.

 

fino a 100.000 kg

oltre 100.000 kg

Decreto 3 agosto 2015 Si 

48

63

Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3

 

Macchine elettriche

Centrali termoelettriche

 

Decreto 15 Luglio 2014

No 

49

64

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

fino a 350 kW

oltre 350 kW e fino a 700 kW

oltre 700 kW

D.M. 13 Luglio 2011 No 

50

65

Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti

 

fino a 25 addetti

oltre 25 addetti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

51

66
67

Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;

attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.

 

fino a 25 addetti.

Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti

oltre 25 addetti.

Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti

Decreto 3 agosto 2015 Si

52

68
69
70
71

Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti

 

fino a 25 addetti

oltre 25 addetti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

53

72

Officine per la riparazione di:

- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;
- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2;

 

a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m2

b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m2

a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m2

b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m2

Decreto 3 agosto 2015 Si 

54

72

Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti

 

fino a 50 addetti

oltre 50 addetti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

55

-

Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2

 

fino a 5.000 m2

oltre 5.000 m2

D.M. 1 luglio 2014 No 

56

73

Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti

 

fino a 50 addetti

oltre 50 addetti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

57

74

Cementifici con oltre 25 addetti

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

58

75
76

Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).

 

Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i

Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62

Quadro normativo No 

59

77

Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)

 

 

tutti

Quadro normativo No 

60

78

Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.

 

 

tutti

Quadro normativo No 

61

79

Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]

 

 

tutti

Quadro normativo No 

62

80

Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
- impianti nucleari;
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi;
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.

 

 

tutti

Quadro normativo No 

63

81

Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.

 

fino a 5.000 kg

oltre 5.000 kg

Decreto 3 agosto 2015 Si 

64
[7]

82

Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti

 

fino a 50 addetti

oltre 50 addetti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

65

83

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 .

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

 

fino a 200 persone

oltre 200 persone

D.M. 18 marzo 1996

D.M. 19 agosto 1996

D.M. 22 novembre 2022

Quadro normativo


No [3] Modalità alternative

66

84

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

fino a 50 posti letto

oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;

Strutture turisticoricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)

oltre 100 posti letto

D.M. 9 aprile 1994

D.M. 14 luglio 2015

D.M. 28 febbraio 2014

D.M. 2 Luglio 2019

D.M. 16 marzo 2012

 

No [3]
Modalità alternative sono escluse per:

strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini

67

85

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;

Asili nido con oltre 30 persone presenti.

fino a 150 persone

oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido

oltre 300 persone

D.M. 26 agosto 1992 (scuole)

Quadro normativo scuole

Decreto 16 luglio 2014 (asili)

Decreto 25 agosto 2022 (N)

(N) Adeguamento PI a scadenze differenziate Università

No [3] Modalità alternative sono escluse per:


asili nido

68

86

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;

Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2

fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2

Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2

oltre 100 posti letto

D.M. 18 settembre 2002

No [3] con Modalità alternative

69

87

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

fino a 600 m2

oltre 600 e fino a 1.500 m2

oltre 1.500 m2

D.M. 27 luglio 2010

Circolare 03 luglio 1967 n. 75
No [3] con Modalità alternative

70

88

Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg

 

fino a 3.000 m2

oltre 3.000 m2

Quadro normativo

Decreto 3 agosto 2015

Si 

71
[7]

89

Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

fino a 500 persone

oltre 500 e fino a 800 persone

oltre 800 persone

D.M. 22 febbraio 2006 No [3] con Modalità alternative

72
[7]

90

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

 

 

tutti

Quadro normativo

DM n. 569 del 20 maggio 1992

DPR n. 418 del 30 giugno 1995

RD 7 novembre 1942 n. 1564

No[3] con Modalità alternative per:

edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi

73

-

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.

 

fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2

oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m2

Decreto 3 agosto 2015 Si 

74

91

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW

fino a 350 kW

oltre 350 kW e fino a 700 kW

oltre 700 kW

Quadro normativo No 

75

92

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 .

Autorimesse fino a 1.000 m2

Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2

Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili

D.M. 1 febbraio 1986 [5]

Decreto 22 novembre 2002 [5]

Decreto 15 maggio 2020 [5]

Nota VVF 18.12.2020 n. 17496 [6]

Si

76

93

Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.

 

fino a 50 addetti

oltre 50 addetti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

77
[7]

94

Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

fino a 32 m

oltre 32 m e fino a 54 m

oltre 54 m

D.M. 16 maggio 1987 n. 246 No 

78

 -

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.

 

 

tutti

Decreto 11 Gennaio 1988

Decreto 21 Ottobre 2015

Decreto 17 Luglio 2014

No 

79

-

Interporti con superficie superiore a 20.000 m2

 

 

tutti

Decreto 18 Luglio 2014 No 

80

-

Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m

tutte

 

 

Quadro normativo

D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264

Decreto 28 ottobre 2005

No 

[*] Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al D.M. 16/2/1982, come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al D.P.R. n. 151/2011.
I vecchi codici n. 19 e 20 del DM 16/2/1982 sono stati equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati, in quanto non più "soggetti a controllo".

Decreto 3 agosto 2015 (Art. 1, 2, 2-bis)

[1] Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. (Comma abrogato dal comma 1 dell’art. 1 del Decreto 12 Aprile 2019 entrato in vigore il 20/10/2019 -ndr).

[2] Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (numero aggiunto da Decreto 22 novembre 2022 - ndr); 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67 a 71, 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi 73; 75; 76.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato

[3] Art. 2-bis Modalità applicative alternative
1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (lettera aggiunta da Decreto 22 novembre 2022 - ndr)
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad eslusione asili nido;
b-bis) 68; (lettera aggiunta dal Decreto 29 Marzo 2021 - ndr)
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili. (lettera soppressa dal Decreto 15 Maggio 2020 - ndr).
...

[4] Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate all’Art. 2.

[5] Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 (GU n.132 del 23.05.2020), che è entrato in vigore il 19 novembre 2020 ha abrogato il Decreto 22 novembre 2002 e il decreto 1° febbraio 1986. (attività 75).

[6] Nota VVF 18.12.2020 n. 17496 Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m².

[7] In accordo con l’Art. 5 c. 2 del DPR 1° agosto 2011 n. 151, per le attività di cui sopra (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 97 del DM 16 febbraio 1982 (una tantum) è prevista, ora, una richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 10 anni, (scadenza primo rinnovo entro 07.10.2021 per il CPI rilasciato tra lo 01.01.2000 e lo 07.10.2011 - Vedi doc).

Documento Tabella Attività e RTV

Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982

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Circolare DCPREV 42 del 04 gennaio 2021

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Circolare DCPREV 42 del 04 gennaio 2021

Sicurezza - Gallerie: Indicazioni della Commissione permanente in merito alle esercitazioni prove e verifiche

...

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Rischio cancerogeno da fumi di saldatura nichel

ID 11196 | | Visite: 6927 | Documenti Sicurezza Enti

Rischio cancerogeno da fumi di saldatura nichel

Rischio cancerogeno da fumi di saldatura nichel

ID 11196 | 11.01.2021

Il fumo di saldatura e la polvere di spruzzatura possono contenere nichel e composti di nichel insolubili. Il nichel metallico è considerato un «potenziale cancerogeno» (categoria C3), ma nel 2005 la Suva ha classificato i composti di nichel insolubili come «cancerogeni certi per l’uomo» (categoria C1).

In seguito i valori limite ammissibili sul posto di lavoro per i composti di nichel sono stati abbassati.

I valori massimi di esposizione professionale (valori MAC, relativi alla concentrazione delle sostanze nell’aria) e i valori limite di tolleranza biologica (valori BAT, relativi alla concentrazione delle sostanze nell’organismo) da allora in vigore sono indicati nella tabella 1.

Nichel nei fumi di saldatura   SUVA  1

Tabella 1: valori limite di esposizione professionale 2013 per il nichel e i composti di nichel.

Il rischio di esposizione professionale al nichel è presente soprattutto nell’industria metalmeccanica, in particolare nelle aziende in cui si eseguono lavori di saldatura con materiali di apporto e materiali di base ad alta lega.

Per valutare l’entità del rischio, la Suva ha misurato le concentrazioni di nichel nella zona di respirazione dei saldatori, prelevando campioni di aria per quattro tecniche di saldatura diverse (i risultati delle misurazioni sono riportati nella tabella 2).

I valori relativi alla spruzzatura termica e alla saldatura ad arco con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) indicano che queste due tecniche comportano un rischio critico per la salute dei lavoratori. Entrambe, infatti, generano composti di nichel insolubili, perlopiù ossido di nichel. Nelle relative postazioni di lavoro la probabilità che il valore MAC venga superato è molto alta.

Nichel nei fumi di saldatura   SUVA  2

Tabella 2: risultati delle misurazioni della concentrazione di composti di nichel insolubili in campioni d’aria relativi a quattro diverse tecniche di saldatura (periodo 2007-2010).

50° percentile (mg/m3):
Questo valore (50° percentile o mediano) significa che nel 50 per cento dei campioni le concentrazioni misurate erano inferiori ai valori indicati nella colonna corrispondente. Analogamente, il 90° percentile significa che nel 90 per cento dei campioni le concentrazioni misurate erano inferiori ai valori indicati.

≥ Valore limite (%):
percentuale di campionamenti relativi alla polvere r / all’urina che risultano superiori al valore MAC / BAT per il nichel e i suoi composti.

...
segue in allegato

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SUVA 2014
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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 29947 | 29 Ottobre 2020

ID 12564 | | Visite: 1447 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 29 ottobre 2020 n. 29947

Uso del camion con cassone ribaltabile e folgorazione da contatto con linee elettriche aeree. Mancata formazione

Penale Sent. Sez. 4 Num. 29947 Anno 2020
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 14/10/2020

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente F.P., con sentenza del 24/5/2019 confermava la sentenza emessa in data 10/5/2015 dal Tribunale di Ferrara che lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in sede civile, per il reato dì cui all'art. 589 cod. pen. perché, nella propria qualità di legale rappresentante della ditta "GRUPPO F.P. SRL" di Casapesenna (CE) e datore di lavoro del lavoratore deceduto R.A., per negligenza, imprudenza ed imperizia e per colpa specifica consistita nella violazione dell'art. 71 Co. 7 lett. a) del D. L.vo 81/08, per non aver preso le misure necessarie affinché l'uso del camion con cassone ribaltabile in dotazione, quale attrezzatura di lavoro per la quale era stato individuato, nel documento di valutazione dei rischi, il rischio specifico di folgorazione da contatto con linee elettriche aeree, venisse riservato a lavoratori che avessero ricevuto un'informazione, formazione ed addestramento adeguati; cagionava il decesso del lavoratore R.A., che rimaneva folgorato per essere il cassone ribaltabile del camion in dotazione venuto in contatto con una linea elettrica ad alta tensione dell'ENEL. In Cologna di Bena (FE) il 25/10/2011.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, F.P., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo deduce vizio motivazionale e violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 41 cod. pen.
Il ricorrente contesta la sussistenza delle condizioni legittimanti ex art. 192 cod. proc. pen., la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta ascritta all'imputato e l'evento e impugna le statuizioni relative alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Si assume che la Corte distrettuale, ripercorrendo le risultanze istruttorie ricostruite dal primo giudice, non si sarebbe confrontata con i proposti motivi di appello circa l'effettiva sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva ascritta all'imprenditore e l'evento e circa l'eventuale rilevanza della condotta del lavoratore ai sensi dell'art. 41 comma 2 cod. pen.
Vengono richiamati i principi giurisprudenziali in tema di responsabilità del datore di lavoro in caso di condotta abnorme del lavoratore, riportando la sentenza di questa sezione n.31679 del 11/8/2010, assumendo che, nel caso che ci occupa, tali principi sarebbero stati disattesi dai giudici di merito.
Evidente dall'esame degli atti risulterebbe che l'iniziativa di alzare il cassone, prima di caricare i cereali, sarebbe stata presa autonomamente dal lavoratore e non sarebbe stata assolutamente necessaria per la mansione affidatagli che riguardava unicamente il carico della merce.
Entrambe le sentenze di merito avrebbero trascurato tale punto, definito decisivo al fine di escludere la responsabilità del F.P..
Né, aggiunge il ricorrente, sarebbero emersi elementi dai quali desumere che l'autista avesse ricevuto l'ordine di effettuare la manovra che determinava l'incidente.
Il ricorso alla logica, operato dal giudicante, nel ritenere sensata la decisione di smaltire l'acqua piovana prima di effettuare il carico, non risolverebbe il vulnus dell'impianto accusatorio. Il ricorrente precisa che l'acqua ben poteva venire smaltita diversamente.
Pertanto, ribadisce il ricorrente che la condotta abnorme del lavoratore, incaricato esclusivamente del carico della merce, costituirebbe causa autonoma e rilevante a sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen.
Inoltre, il F.P. assume che l'impugnata sentenza non spiegherebbe per quale motivo, ove il lavoratore fosse stato edotto del rischio correlato all'utilizzo del cassone, l'evento mortale non si sarebbe verificato.
Sostanzialmente non sarebbe stata svolta la doverosa analisi del nesso di causalità applicando una sorta di automatismo tra la ritenuta condotta omissiva e l'incidente.
Si evidenzia, poi, che il rischio di folgorazione era espressamente previsto dal manuale di uso del veicolo, pertanto la responsabilità della mancata acquisizione delle informazioni graverebbe sul lavoratore essendo le stesse rilevabili dalla documentazione in suo possesso.
Inoltre, lo stesso lavoratore doveva essere a conoscenza di tutti rischi di manovra, in quanto titolare di specifica patente di guida.
Infine, si contesta la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile, avvenuta sia in primo che in secondo grado, in quanto la liquidazione delle stesse è avvenuta forfettariamente senza alcuna indicazione delle voci concorrenti a formare l'importo cospicuo delle stesse.
Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 133 e 175 cod. proc. pen., assumendo che la corte di appello, pur ritenendo il F.P. meritevole delle attenuanti generiche, in considerazione della persona­lità e corretto comportamento processuale, non avrebbe, poi, del tutto contraddittoriamente, rideterminato la pena nel minimo edittale, come richiesto nell'atto di appello.
Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Il ricorrente ripropone, sostanzialmente, gli stessi motivi di appello, sui quali la sentenza impugnata si è pronunciata con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto.
Come osservato la Corte territoriale la persona offesa, lavoratore straniero, era stato assunto da poco più di un mese e possedeva scarse competenze linguistiche, pertanto non è certamente condivisibile la tesi difensiva della mancata colpevole acquisizione da parte dello stesso delle informazioni riportate nel manuale d'uso del veicolo.
E' indubbio l'obbligo di informazione e formazione del lavoratore che andava certamente sensibilizzato sull'esistenza del rischio di folgorazione.
La sentenza impugnata si colloca nell'alveo del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità che individua nell'obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori, uno dei principali gravanti sul datore di lavoro, ed in generale sui soggetti preposti alla sicurezza del lavoro (Sez. 4, n. 41707 del 23 settembre 2004, Bonari, Rv. 230257; Sez. 4, n. 6486 del 3 marzo 1995, Grassi, Rv. 201706). La violazione degli obblighi inerenti la formazione e l'informazione dei lavoratori integra un reato permanente, in quanto il pericolo per l'incolumità dei lavoratori permane nel tempo e l'obbligo in capo al datore di lavoro continua nel corso dello svolgimento del rapporto lavorativo fino al momento della concreta formazione impartita o della cessazione del rapporto (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 26271 del 7/5/2019, Roscio, Rv. 276043)
Il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle (cfr. Sez. 4, n. 27787 del 8/5/2019, Rv. 276241 relativa alla confermata responsabilità del datore di lavoro, che aveva colposamente cagionato la morte di un lavoratore impiegato in attività di taglio di piante in assenza di adeguata formazione, nonostante l'inesperienza e la carenza di conoscenze tecniche del lavoratore nel settore di riferimento).
Si afferma pacificamente in giurisprudenza, infatti, che il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte (Sez. 4, n. 45808 del 27 giugno 2017, Catrambone ed altro, Rv. 271079). È infatti tramite l'adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti (Sez. 4, n. 11112 del 29 novembre 2011, P.C. in proc. Bortoli, Rv. 252729). Ove egli non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, laddove l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento.
Non può infatti venire in soccorso del datore di lavoro come pretenderebbe il ricorrente il comportamento imprudente posto in essere dai lavoratori non adeguatamente formati. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, infatti, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi (Sez. 4, n. 39765 del 19 maggio 2015, 11 Vallani, Rv. 265178).
Si è poi ulteriormente specificato che l'obbligo di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro, non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro (Sez. 4, n. 22147 del 11 febbraio 2016, Morini, Rv. 266860). Ciò in quanto l'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge e gravanti sul datore di lavoro (Sez. 4, n. 21242 del 12 febbraio 2014, Nogherot, Rv. 259219).
Ancora, di recente, è stato ribadito che il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, e l'adempimento di tali obblighi non è escluso nè è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. (Sez. 4, Sentenza n. 49593 del 14/06/2018 Ud. (dep. 30/10/2018 ) T., Rv. 274042, in un caso in cui la Corte ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per la morte di tre operai in un cantiere autostradale, precipitati nel vuoto da un'altezza di circa 40 metri a seguito dello sganciamento della pedana sulla quale si trovavano, causato dall'errato montaggio del sistema di ancoraggio, effettuato utilizzando, per il serraggio del cono, una vite di dimensioni inferiori, sia per lunghezza sia per diametro, a quelle prescritte, rilevando che, proprio perché tale errore era frutto delle riscontrate suddette omissioni, esso non era idoneo ad escludere il nesso causale tra esse e l'evento).
L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro va ribadito non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge (Sez. 4, n. 21242 del 12/02/2014, Nogherot, Rv. 259219).
Più in generale, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle (così Sez. 4, n. 27787 del 08/05/2019, Rossi, Rv. 276241 in un caso relativo a responsabilità del datore di lavoro, che aveva colposamente cagionato la morte di un lavoratore impiegato in attività di taglio di piante in assenza di adeguata formazione, nonostante l'inesperienza e la carenza di conoscenze tecniche del lavoratore nel settore di riferimento) .
In tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell'attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall'esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d'uso necessaria alla salvaguardia dell'incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente (Così Sez. 3, n. 16498 dell'8/11/2018 dep. il 2019, Di Cataldo, Rv. 275560, nella cui motivazione la Corte ha precisato che può essere ritenuta eccezionale o abnorme e come tale in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso solo la condotta del lavoratore che decida di agire impropriamente, pur disponendo delle informazioni necessarie e di adeguate competenze per la valutazione dei rischi cui si espone).


3. Tanto premesso, è evidentemente necessario che tale omessa formazione ed informazione risulti causalmente rilevante per la verificazione dell'evento lesivo, secondo il ben noto paradigma enucleabile dalla sentenza delle SSUU Franzese del 2002.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ormai univoca sul punto, ritiene infatti che, in tema di causalità omissiva, nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non possa ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma debba essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (ex multis, Sez. Un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, Rv. 222138).
Orbene, i giudici di merito hanno condivisibilmente affermato, con una motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, attraverso una attenta e logica valutazione del materiale probatorio acquisito, la inequivocabile sussistenza del nesso causale fra la mancata informazione e formazione del lavoratore e l'evento occorsogli. Come si legge in sentenza, i giudici del gravame del merito condividono integralmente l'assunto logico del tribunale secondo cui "ove l'attenzione del R.A. fosse stata specificamente richiamata al riguardo, vi è infatti una probabilità logica verosimilmente prossima all'assoluta certezza, che lo stesso avrebbe bene provveduto a verificare, prima di effettuare la manovra, di non trovarsi sotto una linea elettrica e, successivamente, di entrare in contatto con le parti metalliche del proprio mezzo".
Quanto ai lavoratori, come già si ricordava in precedenza e da qui la mani­ festa infondatezza del motivo di ricorso sul punto occorre ricordare come costituisca ius receptum che la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (cfr. ex multis: Sez. 4, n. 16397 del 5 marzo 2015, Guida, Rv. 263386 che ha escluso l'abnormità della condotta del lavoratore, il quale, impegnato nell'installazione di un ascensore, era caduto mettendo il piede in fallo, così battendo la testa e decedendo, dopo essersi sganciato dall'imbracatura di sicurezza per meglio eseguire i lavori di sua competenza, atteso che le modalità esecutive da lui adottate rientravano nel novero delle violazioni comportamentali che i lavoratori perpetrano quanto ritengono di aver acquisito competenza ed abilità nelle proprie mansioni; Sez. 4 n. 37986 del 27/6/2012, Battafarano, Rv. 254365, che, in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen. dell'imputato, legale rappresentante di una s.a.s., per non avere adeguatamente informato il lavoratore, il quale aveva ingerito del detersivo contenuto in una bottiglia non contrassegnata, ritenendo trattarsi di acqua minerale; Sez. 4, n. 3787 del 17/10/2014 dep. il 2015, Bonelli Rv. 261946 in un caso in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il comportamento del lavoratore che, per l'esecuzione di lavori di verniciatura, aveva impiegato una scala doppia invece di approntare un trabattello pur esistente in cantiere; Sez. 4, n. 23292 del 28/4/2011, Milio ed altri, Rv. 250710 che ha precisato essere abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli).
Infondato appare anche l'assunto difensivo secondo cui il lavoratore sarebbe& l'unico responsabile della propria morte avendo posto in essere una manovra qualificabile come abnorme.
In realtà, la decisione di smaltire l'acqua piovana prima di caricare il cereale come ricordano i giudici del gravame del merito appare una manovra in tutto sensata, verosimilmente richiesta proprio dall' azienda, essendo notorio che a contatto con l'acqua possano rapidamente verificarsi fenomeni di fermentazione e marcescenza del cereale.
L'impugnata sentenza ha adeguatamente motivato anche sull'impugnazione relativa alla liquidazione delle spese già proposta in sede di appello per quelle liquidate in primo grado.
Le spese processuali sono state liquidate in primo grado sulla base della nota depositata dalla difesa delle parti civili redatta sulla scorta dei parametri, mentre anche la liquidazione operata in secondo grado appare perfettamente in linea con i parametri, né il ricorrente ha dedotto diversamente al di là della generica impugnativa per liquidazione forfettaria senza indicazione delle singole voci.

4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Il fatto che siano state riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche in relazione alle quali la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di riforma del giudizio di bilanciamento operato dal primo giudice non imponeva alcun collegamento con la pena da irrogarsi. Pena (mesi sei di reclusione) che in ogni caso, come rileva la sentenza impugnata, appare mite e non suscettibile di riduzioni, dovendosi considerare anche la capacità a delinquere dell'imputato desunta dai numerosi precedenti penali dai quali risulta gravato.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle am­ mende.
Così deciso in Roma il 14 ottobre 2020

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Circolare Ministero della Salute del 07 Gennaio 2021 n. 0499

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Circolare Ministero della Salute del 07 Gennaio 2021 n  0499

Circolare Ministero della Salute del 07 Gennaio 2021 n. 0499

Oggetto: Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori – Integrazione.

Sono giunte alla scrivente direzione numerose richieste di chiarimenti in merito alla circolare del 23/06/2020 (prot. n. 21859) alla luce delle disposizioni normative dettate dagli ultimi DPCM del 3 novembre e del 3 dicembre 2020. Pertanto, il presente documento costituisce un’integrazione utile ad armonizzare le procedure in oggetto con la finalità di renderle uniformi su tutto il territorio nazionale: infatti, circa l’organizzazione e prosecuzione dei corsi di primo soccorso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), numerose realtà territoriali e regionali ne hanno disposto la sospensione alla luce dell’attuale situazione pandemica e nel rispetto delle restrizioni alla formazione descritte nei citati DPCM.

Fatti salvi i numerosi protocolli redatti per l’esecuzione in sicurezza dei corsi suddetti, si rammenta la necessità che gli stessi continuino ad essere svolti,soprattutto con la finalità di rispondere agli obblighi normativi previsti principalmente dal decreto legislativo 81/2008.

A tal riguardo, va innanzitutto considerato l’art 15, lettera u), laddove tra le misure generali di tutela si includono le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; l’art 18 alla lettera b), dispone che il datore di lavoro ha l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; e, come previsto alla lettera i), di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.

Al fine di rispondere ai suindicati obblighi normativi, il datore di lavoro, nel formare i propri dipendenti designati per le attività di primo soccorso deve strutturare i più idonei percorsi tra i quali si annovera il corso BLS-D. Pertanto i corsi in oggetto, con le cautele del caso, e con le specifiche di sicurezza anti-contagio fornite dalle summenzionate circolari, devono essere organizzati e svolti anche nella presente fase pandemica, affinché il datore di lavoro possa svolgere a norma di legge la propria sorveglianza in materia di tutela e sicurezza negli ambienti di lavoro.

I corsi di formazione per il primo soccorso - BLSD sono pertanto assimilabili a quelli consentiti dal DPCM 3 dicembre 2020, art. 1, comma 10, lettera s).

Va altresì specificato che la formazione continua del personale sanitario dei sistemi di emergenza territoriale non può essere sospesa o rimandata, per evidenti motivi di mantenimento della capacità operative; per di più, il possesso del titolo rilasciato a fine corso rappresenta per alcuni profili professionali requisito necessario per la presa di servizio.

..Segue in allegato

Fonte: Ministero della Salute

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D.L. n. 149/2020: Modifiche inerenti il D.Lgs. 81/2008 Agenti biologici

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D L  n  149 2020 Modifiche inerenti il D Lgs  81 2008 Agenti biologici

D.L. n. 149/2020: (Ristori bis) Modifiche inerenti il D.Lgs. 81/2008 Agenti biologici

ID 12014 | 07.01.2021 / In Allegato il testo del D.L. n. 149/2020 d'interesse / In aggiornamento
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Update 07.01.2021

Decreto-Legge 9 novembre 2020 n. 149 confermate le modifiche per effetto della legge legge 18 dicembre 2020 n. 176 (GU n.319 del 24.12.2020 - SO n. 43)

Decreto-Legge 9 novembre 2020 n. 149

Art. 17. Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

1. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

ALLEGATO XLVII INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione.
Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di  principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
...
ALLEGATO XLVIII CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1 Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
...

Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Art. 274. Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attivita' svolta.

2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunita', i materiali ed i rifiuti contaminati.

3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell' allegato XLVII in funzione delle modalita' di trasmissione dell'agente biologico.

Art. 275. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformita' all'allegato XLVII.

2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:

a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.

3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.

4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso puo' far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito l'Istituto superiore di sanita', puo' individuare misure di contenimento piu' elevate.

Art. 276. Misure specifiche per i processi industriali

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.

2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso puo' far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
...

...
segue in allegato la parte del Decreto-Legge 9 novembre 2020 n. 149 (Art. 17) che modificata il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

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Manuale delle vaccinazioni

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Manuale delle vaccinazioni

Manuale delle vaccinazioni

Definizione di percorsi e protocolli nell’ambito dell’attivita’ vaccinale

ASL Mantova - Regione Lombardia

Si intende per ambulatorio vaccinale il luogo la cui destinazione d’uso è deputata all’erogazione di vaccinazioni sia dell’età evolutiva che adulta.

L’organizzazione delle attività vaccinali deve essere ottimizzata rispetto alla realtà locale; uno dei requisiti più importanti per ottenere la più ampia adesione ai programmi vaccinali è l’accessibilità. La scelta sul numero e la dislocazione delle sedi vaccinali deve, infatti, tener conto, da un lato, delle esigenze dei cittadini, allo scopo di garantire la massima facilità di accesso, in particolare per gli utenti più svantaggiati, dall’altro, dei criteri di sicurezza, efficienza e sostenibilità economica proprie della prestazione sanitaria in questione.

Le attività vaccinali devono, infatti, essere svolte in sedi idonee e secondo modalità standard che garantiscano livelli di prestazioni quali - quantitativi adeguati.

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INDICE
1. L’AMBULATORIO VACCINALE: STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE
1.1. Le caratteristiche della struttura
1.2. Gli strumenti e le attrezzature
1.3. I presidi medici, i dispositivi, i farmaci per l’urgenza
1.4. Il materiale documentale
1.5. Gli ambulatori in cui si eseguono saltuariamente le vaccinazioni
1.6. La gestione dei rifiuti sanitari
2. LE FASI DELL’ATTIVITA’ VACCINALE
2.1. La preparazione della seduta vaccinale
2.1.1. La gestione dell’anagrafe vaccinale
2.1.2. La pianificazione degli inviti e delle sedute vaccinali
2.1.3. Le modalità di invito
2.1.4. La definizione del fabbisogno vaccinale
2.1.5. L’approvvigionamento, lo stoccaggio e la distribuzione del vaccino
2.1.6. Il mantenimento della catena del freddo e la gestione del frigorifero
2.2. Lo svolgimento della seduta vaccinale
2.2.1. Conduzione di una seduta vaccinale
2.2.2. L’acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
2.2.3. L’acquisizione del consenso
2.2.4. L’anamnesi
2.2.5. Le controindicazioni alle vaccinazioni
2.2.6. La somministrazione del vaccino
2.2.7. La registrazione degli atti vaccinali
3. IL CALENDARIO E LA DISTANZA FRA LE DOSI
3.1. Il calendario vaccinale dell’infanzia
3.2. Distanza fra le dosi di uno stesso antigene
3.3. Somministrazione simultanea di più vaccini
3.4. Somministrazione non simultanea dei vaccini
3.5. Vaccini e immunoglobuline
3.6. Interscambiabilità fra vaccini di diverso produttore
3.7. Ritardi nel calendario vaccinale
3.8. Stato vaccinale incerto o sconosciuto
4. IL DISSENSO ALLE VACCINAZIONI
4.1. Gestione dei casi di rifiuto della vaccinazione
4.2. Il recupero dei non vaccinati
5. LE VACCINAZIONI IN AMBIENTE PROTETTO
6. LA GESTIONE DELLE REAZIONI AVVERSE E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA VACCINALE
6.1. Introduzione
6.2. Prevenzione/precoce rilevazione reazioni avverse
6.3. Registrazione
6.4. Dotazione di primo soccorso
6.5. La gestione della reazione anafilattica
6.6. Gestione dell’emergenza
7. IL RISCHIO BIOLOGICO
8. IL MATERIALE INFORMATIVO
8.1. Libretto vaccinazioni
Schede informative vaccinazioni contro le seguenti malattie:
8.2. Colera
8.3. Difterite e Tetano
8.4. Encefalite giapponese
8.5. Epatite A
8.6. Epatite B
8.7. Febbre gialla
8.8. Febbre tifoide
8.9. Malattie da Haemophilus di tipo B
8.10. Malattie invasive da Meningococco
8.11. Morbillo-Parotite-Rosolia
8.12. Infezione da Papillomavirus
8.13. Pertosse
8.14. Malattie invasive da Pneumococco nell’infanzia e nell’adulto
8.15. Poliomielite
8.16. Rabbia
8.17. Varicella
DOCUMENTO 1: LA SOMMINISTRAZIONE SIMULTANEA DI PIÙ VACCINI
DOCUMENTO 2: VACCINI E IMMUNOGLOBULINE
DOCUMENTO 3: DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
BIBLIOGRAFIA
9. LA MODULISTICA
9.1. Certificato di vaccinazione
9.2. Modulo informativo da consegnare al genitore, dopo la vaccinazione del bambino
9.3. Modulo informativo da consegnare all’adulto, dopo la vaccinazione dell’adulto
9.4. Scheda personale di vaccinazione
9.5. Anamnesi prevaccinale
9.6. Invito per 1^ vaccinazione
9.7. Invito 1^ vaccinazione HPV
9.8. Invito vaccinazione generico
9.9. Modulo privacy
9.10. Scheda di sospetta reazione a vaccino
9.11. Consenso informato
9.12. Check list
9.13. Accertamento di presenza al domicilio

Fonte: ASL Mantova - Regione Lombardia

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Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020

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Nota VVF prot  n  17496 del 18 dicembre 2020

Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020 

Ministero dell'Interno, dip. VV.F., prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020, Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m²

OGGETTO: Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m².

Con l'emanazione del D.M. 15/5/2020 recante “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020, in vigore dal 19 novembre u.s., è stato abrogato il D.M. 1/2/1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili” in cui, oltre alle disposizioni tecniche riferite alle attività soggette al D.P.R. n. 151/2011, erano riportate anche indicazioni relative alle autorimesse c.d. “sotto soglia”.
A seguito di tale abrogazione, dal mondo delle professioni è stata avanzata la richiesta di individuare comunque, sotto forma di guida tecnica non cogente a supporto dei progettisti, alcune indicazioni ai fini della prevenzione incendi e sicurezza antincendio anche per le autorimesse con superficie non superiore a 300 m².
A tal proposito, in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche, è stata elaborata la linea guida allegata alla presente, recante “Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m²” ed approvata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.
In particolare, il suddetto documento fa ampio ricorso al Codice di prevenzione incendi, che può, quindi, costituire un utile riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle autorimesse sotto soglia. Inoltre, anche per ciò che concerne le definizioni adottate nella linea guida si dovrà far riferimento a quanto contenuto nei capitoli G.1 e V.6 del DM 03/08/2015 e s.m.i.
Infine, si coglie l'occasione per dar riscontro ad alcune segnalazioni pervenute da più parti in ordine alla corretta lettura ed interpretazione di alcune tabelle contenute nella regola tecnica allegata al D.M. 15/5/2020; nello specifico, quindi, si rappresenta che:
- Tabella V.6-2: Caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti: nella colonna 3 alla prima riga (tipologia autorimessa SA, AB, HB), oltre alla nota [3] deve essere prevista anche la nota [5].
- Tabella V.6-3: Livelli di prestazione per il controllo dell'incendio: anche per le autorimesse SB, AC, HB deve essere prevista la nota [1].
Di quanto sopra, verrà data formale evidenza in un prossimo aggiornamento della RTV in argomento.

REQUISITI TECNICI ANTINCENDIO PER AUTORIMESSE CON SUPERFICIE NON SUPERIORE A 300 m²

Si definiscono i requisiti tecnici antincendio per la progettazione, costruzione e gestione delle autorimesse coperte, aventi superficie complessiva non superiore a 300 m², di seguito denominate “autorimesse sotto soglia”.

Premessa

Le norme tecniche di prevenzione incendi contenute nell'allegato 1 al DM 03/08/2015 e s.m.i. (art. 2, comma 5) possono costituire utile riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle autorimesse sotto soglia. Per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del DM 15/5/2020, la presente linea guida non comporta ulteriori adempimenti.
Ai fini dell'applicazione della presente linea guida, si deve far riferimento alle definizioni contenute nei capitoli G.1 e V.6 del DM 03/08/2015 e s.m.i.

1. Classificazione delle “autorimesse sotto soglia”
- A1 - autorimesse di superficie fino a 100 m²
- A2 - autorimesse di superficie superiore a 100 m² e fino a 300 m²

2. Requisiti minimi “Autorimesse A1”
a. La classe di resistenza al fuoco per le strutture portanti e di compartimentazione delle autorimesse non isolate deve essere ≥ 30; per le autorimesse isolate la classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti e di compartimentazione deve essere ≥ 15; per quelle isolate fuori terra è sufficiente che l'autorimessa sia realizzata con strutture incombustibili.
b. Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza non aperti al pubblico, devono essere realizzate almeno con porta metallica piena; tale prescrizione non si applica ai locali classificati TM1² al paragrafo V.6.3 del D.M.3 agosto 2015 e s.m.i. (es. cantine).
c. Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza aperti al pubblico, devono essere realizzate con porte almeno E30.
d. Le aperture di smaltimento fumi e calore, realizzate con qualunque tipologia di impiego , devono avere una superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell' autorimessa e devono aprirsi su spazio cielo libero.
e. Il sistema delle vie d' esodo deve consentire agli occupanti dell' autorimessa di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, anche in relazione alle loro specifiche necessità. A tal fine si può far riferimento alle modalità indicate dal D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. al Capitolo S.4, paragrafo S.4.9.
f. Se l' accesso avviene tramite montauto, senza persone a bordo, l' apparecchio elevatore deve essere dotato di un dispositivo che consente al piano di carico di riallinearsi automaticamente al piano di riferimento in caso di mancanza di alimentazione elettrica.
g. Se l'accesso avviene tramite montauto con persone a bordo, devono essere adottate tutte le misure indicate nel DM 03/08/2015 e s.m.i. - V.6 paragrafo V.6.5.8.
h. Gli impianti tecnologici e di servizio, compreso l' eventuale montauto, devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell' arte e in conformità alla regolamentazione vigente.
i. Nelle autorimesse destinate al ricovero di un numero di veicoli > 3 deve essere installato almeno un estintore di incendio di capacità estinguente minima pari a 21A 89B.

3. Requisiti minimi “Autorimesse A2”
a. Devono essere rispettati i requisiti minimi previsti per le “Autorimesse A1 ”.
b. Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E 30; tale prescrizione non si applica ai locali classificati TM1 al punto V.6.3 del D.M. 3 agosto 2015.
c. Eventuali vie di esodo unidirezionali (corridoi ciechi) devono avere una lunghezza massima di 30 m.
d. La larghezza delle vie di esodo orizzontali non deve essere inferiore a 800 mm.
e. La larghezza delle vie di esodo verticali non deve essere inferiore a 900 mm; tale prescrizione non si applica alle vie di esodo verticali ridondanti, comprese eventuali scale interne alle unità abitative comunicanti direttamente con l'autorimessa.
f. Devono essere installati estintori di capacità estinguente minima pari a 21A 89B distribuiti in modo che, da ciascun punto dell'area protetta, il percorso massimo per raggiungere il più vicino non sia superiore a 30 m.
g. Le singole aperture di smaltimento fumi e calore, che concorrono alla superficie utile minima complessiva (non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell'autorimessa), devono essere ciascuna di superficie utile minima non inferiore a 0,1 m².

4. Gestione della sicurezza
Nelle autorimesse è vietato:
- il deposito di fluidi infiammabili o carburante, in quantità significative, e il loro travaso;
- La presenza e l'impiego di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- il parcamento ai piani interrati di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01;
- il parcamento, ai piani a quota inferiore a - 6 m, di veicoli alimentati a GPL, anche se muniti del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.

5. Indicazioni aggiuntive di sicurezza antincendio
Qualora siano installati particolari attrezzature o impianti che possano comportare il deposito il rilascio di quantitativi non trascurabili di sostanze infiammabili o pericolose, deve essere effettuata una specifica valutazione del rischio conseguente per l'adozione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali. Un utile riferimento per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici è costituito dalla Circolare n. 2 del 5/11/2018, prot. n. 15000 della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

_______
¹ Superficie complessiva dell'autorimessa (D.M. 03/08/2015 e s.m.i - Capitolo V.6 - paragrafo V.6.2, c.2): superficie lorda dell'autorimessa al netto delle pertinenze compartimentate (La superficie complessiva dell'autorimessa è data dalla somma delle superfici delle aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli e dalle eventuali aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa e dalle aree TM1 non compartimentate). Per la definizione di “Superficie lorda” si faccia riferimento al paragrafo G.1.7, punto 9 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i.
² TM1 (D.M. 03/08/2015 e s.m.i - Capitolo V.6 - paragrafo V.6.3) - depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, con carico di incendio specifico qf ≤ 300 MJ/m² e superficie lorda ≤ 25 m² (es.: aree o locali destinati a depositi di civile abitazione)
³ SEa, SEb, SEc, SEd, SEe (Tabella S.8.4 - Capitolo S.8 - D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i)

Fonte: VVF

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Comunicato INAIL del 4 gennaio 2021

ID 12504 | | Visite: 1394 | News Sicurezza

Comunicato INAIL del 4 gennaio 2021

Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga dei termini

Sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale.

L’art. 19 del Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183 (cd. decreto Milleproroghe) ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020.

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 31 marzo 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online.

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020.

Fonte: INAIL

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Circolare Inail n. 49 del 30 dicembre 2020

ID 12490 | | Visite: 1784 | News Sicurezza

Circolare Inail n. 49 del 30 dicembre 2020

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2020.

Con la presente circolare vengono illustrati, come negli anni passati, i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.

Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente11 sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operari e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente.

Secondo quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n.4113.

Per l’anno 2019, la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale - nel settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti - è stata approvata dai decreti ministeriali del 2 agosto 2019, con decorrenza 1° luglio 2019.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 25 giugno 2020, n. 32, è stata adottata la proposta di rivalutazione, con decorrenza dal 1° luglio 2020, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura e navigazione, sulla base della variazione percentuale dello 0,5% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2018 e il 2019.

Tale determina è stata approvata con i decreti ministeriali n. 91 e 92 del 3 agosto 2020 citati nel quadro normativo, relativi, rispettivamente, al settore industria, compreso il settore marittimo e al settore agricoltura a decorrere dal 1° luglio 2020.

Con la presente circolare vengono illustrati, come negli anni passati, i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.

[...]

Fonte: INAIL

Legge 15 gennaio 2021 n. 4

ID 12675 | | Visite: 5382 | News Sicurezza

Legge 15 gennaio 2021 n  4

Legge 15 gennaio 2021 n. 4

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

(GU n.20 del 26.01.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2021

...

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 a sessione della Conferenza generale dell’OIL.

Art. 2. Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14 della Convenzione stessa.
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CONVENZIONE SULL’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA E DELLE MOLESTIE NEL MONDO DEL LAVORO

[...]

Articolo 2

1. La presente Convenzione protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi i lavoratori come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego e i candidati a un lavoro, e individui che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di un datore di lavoro.
2. La presente Convenzione si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell’economia formale e informale, in aree urbane o rurali.

Articolo 3

La presente Convenzione si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro:
a) nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro;
b) in luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;
c) durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro;
d) a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
e) all’interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro;
f) durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.

Nota INL prot. n. 97 del 21 gennaio 2021

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NOTA INL 97 2021

Nota INL prot. n. 97 del 21 gennaio 2021 | Istanze di certificazione dei contratti di appalto stipulati da consorzi

Oggetto: istanze di certificazione dei contratti di appalto stipulati da consorzi – richiesta parere.

Sono stati chiesti chiarimenti in ordine al processo di certificazione di contratti di appalto stipulati da consorzi, la cui esecuzione venga affidata ad alcune delle società consorziate. In particolare, si chiede se la certificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 276/2003 possano estendersi anche alle consorziate che, pur non avendo richiesto la certificazione, siano le effettive esecutrici del contratto di appalto.

Si rammenta che, in tali casi, la commissione di certificazione è chiamata a verificare se l’appaltatore possa eseguire il servizio assumendo il rischio della sua gestione ed organizzando i mezzi necessari, secondo quanto disposto dall’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003. La natura e le caratteristiche dell’appalto dovranno essere valutate in concreto tanto più in quei casi in cui si tratti di c.d. appalti labour intensive, nei quali potrebbe mancare l’apporto di mezzi e dotazioni materiali da parte dell’appaltatore.

Sul punto, la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5/2011 già ebbe modo di evidenziare che l’indagine dell’organo certificatore – sia quando la certificazione è richiesta in sede di stipula del contratto, sia successivamente in sede di attuazione del programma negoziale – sarà tanto più pregnante ed efficace se la disamina circa la sussistenza degli elementi e dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 sia effettuata non solo su base documentale ma anche attraverso l’acquisizione delle dichiarazioni delle parti.

Tanto premesso, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota n. 504 del 20 gennaio 2021, si ritiene che l’indagine di “genuinità” del contratto di appalto da effettuare in sede di certificazione nel caso in cui la parte stipulante sia un consorzio, debba riguardare non solo il consorzio ma anche le imprese consorziate già individuate nel medesimo contratto da certificare, trattandosi dei soggetti chiamati a dare esecuzione all’appalto e nei cui confronti la certificazione produrrà i suoi effetti. Ciò anche laddove l’istanza di certificazione provenga dal solo consorzio.

Ne consegue che la certificazione del contratto di appalto non potrà produrre effetti nei confronti di imprese che abbiano, in un momento successivo alla certificazione, aderito al consorzio e siano intervenute in corso d’opera nell’esecuzione del contratto di appalto, atteso che nei confronti delle società successivamente aggregatesi la commissione di certificazione non avrà potuto effettuare le valutazioni di idoneità utili a fondare il giudizio di genuinità del contratto.

Lo stesso dicasi nel caso in cui, in corso d’opera, intervengano altre imprese che, benché fossero già consorziate al momento della stipula dell’appalto e della sua certificazione, non siano state individuate nel contratto certificato quali esecutrici dello stesso e rispetto alle quali, quindi, la Commissione non abbia effettuato le necessarie verifiche.

È infine opportuno rammentare che le questioni affrontate nella presente nota presuppongono che il regolamento del consorzio preveda, quale effetto della sua costituzione e dell’adesione da parte delle consorziate, il vincolo del consorzio a contrattare in nome delle consorziate in ragione del quale è possibile prescindere da un successivo atto di assegnazione o subappalto ai fini dell’esecuzione dei contratti stipulati dal consorzio.

...

Fonte: INL

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9° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

ID 12642 | | Visite: 3059 | Decreti Sicurezza lavoro

9 Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

9° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

Decreto Direttoriale n.2 del 20/01/2021

Adozione degli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del d.m. 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

Soggetti autorizzati lavori sotto tensione: gli elenchi pubblicati

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Articolo 1

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, relativamente alle istanze di rinnovo dell'iscrizione triennale negli elenchi delle aziende autorizzate all'effettuazione dei lavori sotto tensione e dell'iscrizione triennale negli elenchi dei soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione, e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2 è iscritta nell'elenco delle aziende autorizzate all'effettuazione dei lavori sotto tensione e nell'elenco delle aziende autorizzate quali soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione. Analogamente, Terna Rete per l'Italia S.p.A., con sede legale in Roma, viale Egidio Galbani n. 70 è iscritta nell'elenco delle aziende autorizzate quali soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione.
2. L'iscrizione di cui al comma 1 ha validità triennale dalla data di iscrizione inizialmente concessa, ai sensi del punto 1.3 dell'allegato II e del punto 4.3 dell'allegato III al d.m. 4 febbraio 2011.
3. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, relativamente alle comunicazioni di variazione, l'iscrizione della società Terna rete Italia S.p.A., con sede legale in Roma, viale Egidio Galbani n. 70 nell'elenco delle aziende autorizzate è aggiornata come da allegato.
4. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, relativamente sia alle comunicazioni di variazione e sia all'istanza di estensione della propria abilitazione all'esecuzione dei lavori sotto tensione al metodo a contatto, la società e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrane n. 2 è autorizzata all'esecuzione dei lavori sotto tensione con il metodo a contatto e la relativa iscrizione è aggiornata come da allegato.

Articolo 2

1. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1. e), dell'allegato I del d.m. 4 febbraio 2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 4.2.2011.
2. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, si esprime in merito alla variazione comunicata. 
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, con decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione del Ministero della salute, è disposta l'immediata sospensione dell'iscrizione nell'elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dai medesimi elenchi.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, entro il periodo di validità triennale dell'iscrizione nell'elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e III del citato D.M. 4.2.2011, in capo alle medesime aziende.

Articolo 3

1. In attuazione di quanto disposto all'articolo 1, è adottato l'elenco aggiornato delle aziende autorizzate all'effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, allegato al presente decreto. Tale elenco sostituisce integralmente il precedente elenco, adottato con decreto direttoriale del 18 settembre 2019.
Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

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Fonte: MLPS

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EN 1540 2011 Esposizione nell ambiente di lavoro   Terminologia

UNI EN 1540:2012

ID 12635 - In allegato Preview, a breve Documento Tecnico 

Esposizione nell'ambiente di lavoro - Terminologia

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1540 (edizione dicembre 2011). La norma specifica termini e definizioni legati alla valutazione dell'esposizione occupazionale ad agenti chimici e biologici. Si tratta di termini sia generali che specifici ai processi fisici e chimici di campionamento dell'aria, al metodo analitico o alla prestazione del metodo.I termini inclusi sono quelli che sono stati identificati come fondamentali, in quanto la loro definizione è necessaria per evitare ambiguità ed assicurarne un impiego coerente.

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Malprof 2015-2016 - IX rapporto Inail - Regioni malattie professionali

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Malprof 2015 2016

Malprof 2015-2016 - IX rapporto Inail - Regioni malattie professionali

Il rapporto Malprof 2015-2016 rappresenta la nona edizione di una pubblicazione ormai standardizzata, risultato di un’attività di ricerca e di monitoraggio che coinvolge ad oggi 18 Regioni.

La rilevazione delle malattie professionali secondo il modello Malprof si basa su un flusso dati che dai servizi di Prevenzione delle Asl pervengono ad Inail Ricerca per poter costituire una base dati utile sia al monitoraggio delle patologie professionali nel territorio nazionale, sia nell’indicare le informazioni utili ai fini prevenzionali definendo le possibili correlazioni o “nessi di causa” tra l’attività lavorativa svolta (in termini di settori di attività economica e di professione lavorativa) e la patologia professionale.

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Vedi Tutti i rapporti MALPROF INAIL 

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INDICE
DATI NAZIONALI
BIENNIO 2015 – 2016
Le malattie segnalate in Malprof
Tavole statistiche: dati nazionali Malprof
1. La rilevazione condotta in Abruzzo
1.1 Introduzione
1.2 Analisi dei dati
1.3 Tavole statistiche
2. La rilevazione condotta in Basilicata
2.1 Introduzione
2.2 Analisi dei dati
2.3 Tavole statistiche
3. La rilevazione condotta in Calabria
3.1 Introduzione
3.2 Analisi dei dati
3.3 Tavole statistiche
4. La rilevazione condotta in Campania
4.1 Introduzione
4.2 Analisi dei dati
4.3 Tavole statistiche
5. La rilevazione condotta in Emilia Romagna
5.1 Introduzione
5.2 Analisi dei dati
5.3 Conclusioni
5.4 Tavole statistiche
6. La rilevazione condotta nel Friuli Venezia Giulia
6.1 Introduzione
6.2 Analisi dei dati
6.3 Tavole statistiche
7. La rilevazione condotta nel Lazio
7.1 Introduzione
7.2 Analisi dei dati
7.3 Tavole statistiche
8. La rilevazione condotta in Liguria
8.1 Introduzione
8.2 Analisi dei dati
8.3 Tavole statistiche
9. La rilevazione condotta in Lombardia
9.1 Introduzione
9.2 Malattie lavoro correlate registrate in Ma.P.I. dai servizi di prevenzione nel biennio 2015-2016
9.3 Tavole statistiche
10. La rilevazione condotta nelle Marche
10.1 Introduzione
10.2 Analisi dei dati
10.3 Tavole statistiche
11. La rilevazione condotta nella Provincia autonoma di Bolzano
11.1 Introduzione
11.2 Analisi dei dati
11.3 Conclusioni
11.4 Tavole statistiche
12. La rilevazione condotta nella Provincia autonoma di Trento
12.1 Introduzione
12.2 Analisi dei dati
12.3 Tavole statistiche
13. La rilevazione condotta in Puglia
13.1 Introduzione
13.2 Analisi dei dati
13.3 Tavole statistiche
14. La rilevazione condotta in Sardegna
14.1 Introduzione
14.2 Analisi dei dati
14.3 Conclusioni
14.4 Tavole statistiche
15. La rilevazione condotta in Sicilia
15.1 Introduzione
15.2 Analisi dei dati
15.3 Tavole statistiche
16. La rilevazione condotta in Toscana
16.1 Introduzione
16.2 Analisi dei dati
16.3 Tavole statistiche
17. La rilevazione condotta in Umbria
17.1 Introduzione
17.2 Analisi dei dati
17.3 Conclusioni
17.4 Tavole statistiche
18. La rilevazione condotta in Valle d’Aosta
18.1 Introduzione
18.2 Analisi dei dati
18.3 Tavole statistiche
LE SEGNALAZIONI DELLE MALATTIE PROFESSIONALI SECONDO CLASSIFICAZIONI REGIONALI SPECIFICHE BIENNIO 2015 – 2016
19. La rilevazione condotta in Veneto
19.1 Introduzione
19.2 Analisi dei dati
19.3 Distribuzione delle patologie per Aulss e per provincia
19.4 Distribuzione delle patologie per anno
19.5 Distribuzione delle patologie per comparto lavorativo
19.6 I lavoratori interessati dalle segnalazioni
19.7 Patologie dei lavoratori: analisi per genere
19.8 Considerazioni finali
BIBLIOGRAFIA
Riferimenti bibliografici

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Fonte INAIL

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Messaggio INPS n. 171 del 15 gennaio 2021

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Messaggio INPS n  171 del 15 gennaio 2021

Messaggio INPS n. 171 del 15 gennaio 2021

Con il Messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, l'INPS fornisce indicazioni relative alle tutele dei lavoratori dipendenti posti in quarantena e dei c.d. lavoratori fragili, alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020).

In particolare, l'Istituto ricorda che la Legge di Bilancio ha apportato modifiche all'art. 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27, in tema di tutele riconosciute ai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e a quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, c.d. lavoratori fragili (comma 2 e 2 bis).

Per quanto attiene i lavoratori dipendenti del settore privato posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell'Istituto, la Legge di Bilancio 2021 ha eliminato dal 1° gennaio 2021 l'obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione "gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva", precedentemente previsto per l'anno 2020.

Con riferimento, invece, alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, oltre che per i lavoratori con disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, è stato introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021. In proposito, si rammenta che tale tutela consiste nell'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero nonché nello svolgimento di norma della prestazione lavorativa in smartworking, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

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Fonte: MLPS

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Medico competente comunicazioni dati All 3B sospese per il 2021

ID 12606 | | Visite: 2635 | News Sicurezza

MC comunicazioni dati All 3B sospese per il 2021

Medico competente comunicazioni dati All  3B sospese per il 2021

Ministero della Salute nota n. 1330-14/01/2021-DGPRE-MDS-P

Oggetto: Sospensione dei termini relativi agli adempimenti previsti dell’art. 40 (1) del D.lgs. 81/2008.

Il decreto legislativo 81/2008, all'art. 40 comma 1 recita: "Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B".

Pertanto l'invio dell'allegato, con i dati della sorveglianza sanitaria a cui i lavoratori sono sottoposti da parte del medico competente, sarebbe da effettuarsi entro il 31 marzo 2021. L’invio dell’allegato 3B, quale adempimento amministrativo, riveste una notevole importanza per il monitoraggio della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti i lavoratori, tanto che in seno alla scrivente Direzione generale è stato istituito uno specifico gruppo tecnico, composto da istituzioni e società scientifiche, finalizzato al miglioramento dell’utilizzo dei dati e all’ottimizzazione della richiesta e della raccolta di informazioni da parte dei medici competenti. Intento del gruppo era quello di pubblicare questi dati entro la primavera del corrente anno.

Tuttavia l’attuale situazione emergenziale non consente il congruo invio dei dati né una loro elaborazione critica e conseguente pubblicazione.

Con precedente nota del 31.03.2020 (Prot. 0011056-31/03/2020) era stata disposta la proroga al 31 luglio 2020 dell’invio dei dati allegato 3B relativi all’anno 2019; tuttavia, alla luce del carico di lavoro dei medici competenti, della difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza COVID-19, della peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica, si ritiene opportuno sospendere l’invio dell’allegato 3B per tutto il 2021.

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Fonte: Ministero della Salute

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Nota INL n. 1148/2020 | Lavoro intermittente - Valutazione dei rischi

ID 12580 | | Visite: 3417 | Documenti Sicurezza Organi Istituzionali

Nota INL n  1148 2020

Nota INL n. 1148 del 21 dicembre 2020 | Lavoro intermittente - valutazione dei rischi

Oggetto: lavoro intermittente - valutazione dei rischi - profili sanzionatori

L’Ispettorato interregionale in indirizzo ha chiesto di acquisire dalla Scrivente un parere in ordine al quesito formulato dall’ITL di Torino, concernente la corretta interpretazione dell’art. 14, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 81/2015 recante il divieto del ricorso al lavoro intermittente per quei “datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.

In particolare, si chiede di conoscere se la conversione del rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, così come già indicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v. circ. n. 20/2012) e da questo Ispettorato (v. nota prot. 49 del 15 marzo 2018), sulla scorta di conforme indirizzo giurisprudenziale (cfr. Tribunale Vicenza, sent. n. 343/2017; Tribunale di Milano sent. nn. 1806/2017 e 1810/2017), possa ricorrere non solo nei casi di totale assenza del DVR ma anche qualora lo stesso, pur presente, risulti carente di una apposita sezione dedicata ai lavoratori a chiamata.

Al riguardo, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 13037 del 17 dicembre 2020, si rappresenta quanto segue. Al fine di stabilire l’esatta portata in capo al datore di lavoro dell’obbligo di adozione del DVR, correlato all’utilizzo di contratti di lavoro intermittenti, è necessario fornire un’analisi coordinata dell’art. 14, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 81/2015, alla luce della disciplina di cui agli artt. 28 e segg. del D.Lgs. n. 81/2008 che stabilisce contenuti e modalità di effettuazione della valutazione dei rischi.

In particolare, l’art. 28 chiarisce che la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, deve riguardare anche quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Tale valutazione, ai sensi del successivo art. 29, comma 3, deve essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, cosa che può essere correlata all’assunzione di lavoratori intermittenti per i quali, in ragione della discontinuità del rapporto, si pongono specifiche problematiche inerenti, in particolare, l’adempimento degli obblighi di formazione e informazione.

Sotto tale profilo la circolare del Ministero del lavoro n. 20/2012 ha già avuto modo di chiarire che la valutazione dei rischi deve intendersi come un processo “dinamico” ed essere quindi “attuale”, strettamente correlata alle caratteristiche strutturali ed organizzative del processo produttivo e, come tale, va adeguatamente rielaborata in occasione di modifiche direttamente incidenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al grado di evoluzione della prevenzione o protezione, in funzione di un esame sistematico dell’attività lavorativa.

Sul punto, del resto, la Suprema Corte (sentenza n. 5241 del 2 aprile 2012), soffermandosi su alcune norme di legge che subordinano la legittimità di una particolare tipologia contrattuale alla effettuazione, da parte del datore di lavoro, della valutazione dei rischi, come previsto dal citato art. 14 comma 1 lett. c) nel caso del lavoro intermittente, ha affermato che “la specificità del precetto, alla stregua del quale la valutazione dei rischi assurge a presupposto di legittimità del contratto, trova la ratio legis nella più intensa protezione dei rapporti dì lavoro sorti mediante l'utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l'ambiente di lavoro sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un'attenuata motivazione, come con dovizia emerge dal rapporto OIL, del 28 aprile 2010, Rischi emergenti e nuove forme dì prevenzione in un mondo del lavoro che cambia” (così anche Cass. sent. n. 21683/2019) Alla luce di quanto sopra, si ritiene che di norma il DVR dovrà contenere delle specifiche indicazioni in ordine alle tipologie contrattuali diverse da quella “comune” di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, quanto meno tese ad escludere i rischi alle stesse pertinenti nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità e a prevedere le correlate modalità per l’effettuazione dell’attività di formazione e informazione.

Ciò nondimeno, laddove i rischi connessi alle specifiche mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultano individuati, valutati e classificati, unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione e l’esposizione a fattori potenzialmente dannosi non risulta essere in alcun modo correlata alla peculiare tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro a chiamata, neanche sotto il profilo formativo, il DVR non potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale quale la specifica sezione dedicata ai lavoratori intermittenti.

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Fonte: INL

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Allegato riservato Nota INL n. 1148 del 21 dicembre 2020.pdf
 
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Agenti biologici: modifica Allegati XLVII e XLVIII D.Lgs. 81/2008

ID 12016 | | Visite: 10949 | Documenti Riservati Sicurezza

Modifica Allegato XLVII   Allegato XLV III D Lgs  81 2008   2020

Agenti biologici: modifica Allegato XLVII e Allegato XLVIII D.Lgs. 81/2008

ID 12016 - Rev. 1.0 del 11.01.2021 / Documento di lavoro completo allegato

Il Documento allegato, raffronta i nuovi Allegati XLVII e  XLVIII del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 inerente nuove misure di contenimento per gli agenti biologici in laboratori e processi modificati dall’Art. 17 del Decreto-Legge 9 novembre 2020 n. 149 rispetto ai sostituiti.

Il Decreto-Legge 9 novembre 2020 n. 149 è stato abrogato dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, le modifiche di cui all’Art. 17 sono confluite nell’Art. 13-sexiesdecies della stessa Legge 18 dicembre 2020 n. 176 
(GU n.319 del 24.12.2020 - SO n. 43).

Il Decreto-Legge 9 novembre 2020 n. 149

Art. 17. Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

1. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

ALLEGATO XLVII INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione.
Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di  principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
...
ALLEGATO XLVIII CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1 Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
...

Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
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Capo II
Obblighi del datore di lavoro

...

Art. 274. Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attivita' svolta.

2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunita', i materiali ed i rifiuti contaminati.

3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell' allegato XLVII in funzione delle modalita' di trasmissione dell'agente biologico.

Art. 275. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformita' all'allegato XLVII.

2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:

a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2; 
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.

3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.

4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso puo' far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito l'Istituto superiore di sanita', puo' individuare misure di contenimento piu' elevate.

Art. 276. Misure specifiche per i processi industriali

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.

2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso puo' far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
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Modifica Allegato XLVII D Lgs  81 2008   2020
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Modifica Allegato XLV III D Lgs  81 2008   2020
...
Allegato XLV II D Lgs  81 2008 Sostituito

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 11.01.2021 Legge 18 dicembre 2020 n. 176 Certifico Srl
0.0 10.11.2020 --- Certifico Srl

Emergenza COVID-19: aggiornamento scadenze antincendio

ID 12547 | | Visite: 11719 | News Prevenzioni Incendi

Aggiornamento scadenze antincendio

Circolare CNI n. 679 del 28.12.2020

Emergenza epidemiologica COVID-19: Aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio

____

OGGETTO: emergenza epidemiologica COVID-19: aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio.

Con l’approvazione della Legge 27/11/2020 n.159 (G.U. n. 300 del 3/12/2020) di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 è stato introdotto un nuovo aggiornamento delle proroghe degli atti amministrativi in scadenza.

L’art. 3-bis (allegato alla presente) di detta legge modifica l'art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27 stabilendo che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Inoltre, il nuovo comma 2-sexies dell’art. 103 stabilisce anche che tutti gli atti scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020 (che non sono stati rinnovati), si intendono validi e conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

In sintesi, tutte le proroghe in materia di sicurezza antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza, comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento, conserveranno la loro validità per i novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza.

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Bozza RTV Prevenzione Incendi Stazioni ferroviarie

ID 12557 | | Visite: 3610 | News Prevenzioni Incendi

Bozza RTV Prevenzione Incendi Stazioni ferroviarie

Bozza RTV Prevenzione Incendi Stazioni ferroviarie

Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 9 Dicembre 2020 è stata presentata la bozza di Regola tecnica verticale avente per oggetto: Stazioni ferroviarie.

La regola tecnica si applica alle stazioni ferroviarie soggette, punto 78 dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Per il computo della superficie coperta non si considerano le sedi ferroviarie all’aperto e le corrispondenti banchine di stazione.

Si tratta di una ulteriore RTV che andrà ad integrare la RTO del Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015 e s.m.i.)

...

Capitolo A.1 Stazioni ferroviarie
Campo di applicazione
Definizioni
Classificazioni
Valutazione del rischio di incendio
Strategia antincendio
Altre indicazioni
Riferimenti

Fonte: CNI

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Allegato riservato bozza_RTV_stazioni_ferroviarie_CCTS.pdf
CCTS 09.12.2020
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Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2021 | OT23

ID 10778 | | Visite: 13216 | News Sicurezza

Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2021 OT23

Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2021 | OT23 

ID 10778 | Update del 07.01.2021 / Documenti allegati

Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione: pubblicato il modello di domanda per il 2021

Update 07.01.2021

Pubblicata una versione aggiornata (23.12.2020) delle FAQ relative al modulo OT23 2021.

Update 21.09.2020

FAQ su interventi e documentazione probante del modello OT23 2021

In relazione alle richieste di chiarimenti più frequenti riguardanti gli interventi del modello OT23 2021 e la relativa documentazione probante, è stato predisposto un primo gruppo di Faq dalla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale, in collaborazione con la scrivente Direzione.

Update 16.07.2020

Pubblicata la guida alla compilazione e una versione aggiornata del modulo OT23 - anno 2021.

Istruzione operativa del 9 luglio 2020.

Oggetto: riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2021. Guida alla compilazione del modello OT23 2021 e modello aggiornato.

Si trasmette la Guida alla compilazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2021 OT23 (all.1), disponibile anche in www.inail.it sezione modulistica al Assicurazione/Premio assicurativo/Riduzione del tasso medio per prevenzione - anno 2021,

È stata inoltre pubblicata una versione aggiornata del modulo OT23 2021 (all.2), nel quale sono stati uniformati con l’indicatore “P” tutti gli interventi pluriennali già previsti nella precedente versione ed è stata esplicitata nell’intervento E-1 la previsione della norma BS OHSAS 18001:07.

La descrizione dell’intervento E 1 è la seguente:
L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001:18 o BS OHSAS 18001:07 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento che operano nel rispetto dei regolamenti IAF.

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E’ stato pubblicato, unitamente alle istruzioni operative del 13 maggio 2020, il modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2021, relativo agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2020.

Nel nuovo modello, gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione sono riorganizzati nelle seguenti categorie: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali); prevenzione del rischio stradale; prevenzione delle malattie professionali; formazione, addestramento e informazione; misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza; gestione delle emergenze e dpi.
 
Rispetto al modello dell’anno scorso, sono semplificate le modalità di attribuzione dei punteggi differenziati in funzione dell’ampiezza dell’ambito dell’intervento o del diverso riferimento tariffario, introdotti nuovi interventi volti a intercettare le situazioni di pericolo che possono determinare infortuni gravi anche con esito mortale ed eliminati altri di minore efficacia prevenzionale.
 
Il nuovo modello inoltre non prevede più le differenziazioni degli interventi sulla base dei parametri trasversale/settoriale e generale/non generale. Per il 2021 viene meno, quindi, salvo che per la categoria delle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza, la condizione per la quale determinati interventi (generali) devono essere attuati su tutte le Posizioni assicurative territoriali (Pat) dell’azienda.
 
Infine, viene riconosciuta a un maggior numero di casi l’estensione a più anni dell’arco di validità di interventi particolarmente significativi, purché risulti evidenza del mantenimento e della continuità di attuazione degli stessi nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
 
E' in prossima pubblicazione la Guida alla compilazione del modello di domanda.

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Dati INAIL 11/2020 - Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

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Dati inail 11 2020

Dati INAIL 11/2020 - Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

Argomenti:

Attività estrattive: scavando tra i numeri - Cave e miniere: gravi le conseguenze degli infortuni - Banca dati esposizione silice: un nuovo strumento Inail a supporto della gestione del rischio - Le rendite d’inabilità permanente dei tecnopatici affetti da silicosi e asbestosi: l’analisi statistica dell’ultimo decennio.

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Nell’ultimo numero del periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto anche un focus sulle gravi conseguenze degli infortuni avvenuti in cave e miniere nel quinquennio 2015-2019

Attività estrattive, Dati Inail scava tra i numeri di un settore ad alto rischio

L’ultimo numero di Dati Inail, mensile di approfondimento realizzato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, scava tra i numeri delle attività estrattive, settore a bassa intensità di lavoro e alta intensità di capitale che occupa lo 0,5% degli addetti dell’industria nel nostro Paese e produce l’1,3% del valore aggiunto, concentrando in particolare l’attenzione sulle gravi conseguenze degli infortuni che avvengono all’interno di cave e miniere.

Il fattore ambientale determinante per l’organizzazione delle misure di sicurezza. Le attività estrattive in cave hanno origini consolidate in Italia, costituendo da sempre la fonte primaria per importanti opere di pregio storico, artistico e architettonico. I materiali estratti sono principalmente la ghiaia, la sabbia, l’argilla e il caolino, oltre alle pietre ornamentali e da costruzione, il calcare, la pietra da gesso, la creta e l’ardesia. Le estrazioni si svolgono in luoghi caratterizzati da una forte variabilità ambientale: le modalità operative dipendono dal materiale estratto e, talvolta, anche dall’esperienza e dalle tradizioni minerarie locali. Il fattore ambientale risulta quindi essere determinante per l’organizzazione e la gestione delle misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La frattura causa principale dei decessi nell’estrazione di pietra, sabbia e argilla. Come sottolineato da Dati Inail, oltre l’88% (1.777 casi) dei 2.008 infortuni denunciati nel quinquennio 2015-2019 nell’estrazione di pietra, sabbia e argilla risultano accertati positivamente, una percentuale molto più alta rispetto al 66,3% dell’intera gestione Industria e servizi, e di questi la quasi totalità (1.674) si sono verificati durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Considerando i soli casi riconosciuti in occasione di lavoro, uno su quattro ha riguardato gli operai addetti alla cava (cavatore, escavatorista e manovale di cava) e circa il 10% gli autotrasportatori, sia delle autobetoniere che degli autocarri. Quasi nove casi su 10 sono riconducibili a infortuni che hanno determinato contusione (27,0%), frattura (22,6%), lussazione (oltre il 20%) e ferita (19,2%). Circa un terzo delle contusioni hanno riguardato gli arti superiori in particolare la mano, a seguire gli arti inferiori (23,2%) e la testa (oltre il 20%). Per gli eventi con esito mortale, la principale causa del decesso è la frattura, in particolare del cranio e della parete toracica.

Nella provincia di Massa Carrara il primato negativo dei casi mortali. Nel quinquennio 2015-2019 un infortunio su tre è avvenuto nel Centro del Paese (559), seguono poi il Nord-Ovest con il 23,0% (386) e il Nord-Est con il 22,0% (368), con il restante 21,6% (361) nel Mezzogiorno. Le regioni maggiormente colpite sono la Toscana (395 casi) e la Lombardia (254), proprio per la presenza di numerose cave attive, in particolare quelle di marmo nella provincia di Massa Carrara e di sabbia e ghiaia e di giacimenti minerari nelle province di Brescia e Bergamo. Numerosi sono anche i giacimenti di pietra calcarea in provincia di Brescia. Il primato negativo degli infortuni mortali riconosciuti in occasione di lavoro nelle attività di estrazione di pietra, sabbia e argilla spetta a Massa Carrara, con sette decessi nel quinquennio, la metà rispetto ai 14 verificatisi nell’intera gestione Industria e servizi nella stessa provincia, a conferma della gravità delle conseguenze degli infortuni che avvengono in questo comparto.

L’incidenza delle menomazioni permanenti è molto elevata. Se nell’intera gestione Industria e servizi le menomazioni permanenti hanno rappresentato circa l’8% degli indennizzi per infortuni avvenuti nel quinquennio, nelle attività estrattive lo stesso dato sale addirittura al 14,9%, più alto anche di quello delle Costruzioni (13,3%). Anche l’incidenza degli indennizzi ai superstiti dei lavoratori deceduti nelle attività estrattive tra il 2015 e il 2019 risulta essere molto più alta (0,9%) rispetto a quella delle Costruzioni (0,3%) e all’intera gestione Industria e servizi (0,1%).

Affezioni dorso-lombari e ipoacusie da rumore tra le malattie professionali più diffuse. Sul fronte delle patologie di origine professionale, i cavatori e gli escavatoristi hanno un rischio piuttosto elevato di sviluppare affezioni della colonna vertebrale, in particolare dorso-lombari, e sono esposti anche al rumore dei macchinari utilizzati, che con il tempo può essere motivo di malattie come l’ipoacusia da rumore. Alta è anche la diffusione nell’ambiente di polveri come la silice, a causa di attività come la perforazione, l’esplosione delle cariche sul fronte di scavo e il successivo prelievo della roccia con escavatori e pale meccaniche, che a lungo termine può essere causa di malattie dell’apparato respiratorio.

Nella Banca dati esposizione silice raccolti oltre ottomila campioni. Con il generale miglioramento delle condizioni di lavoro che ha caratterizzato gli ultimi decenni, l’esposizione a polveri nei luoghi di lavoro si è gradualmente ridotta. Allo stesso tempo, però, gli studi epidemiologici hanno dimostrato gli effetti cancerogeni della silice. La rinnovata preoccupazione verso questo agente chimico vede nell’applicativo di business intelligence Banca dati esposizione silice, pubblicato dall’Inail nel corso del 2020, un nuovo strumento di supporto alla gestione del rischio. La banca dati raccoglie i dati di oltre ottomila campioni prelevati e analizzati dal 2000 a oggi dall’Istituto in luoghi di lavoro localizzati in tutto il territorio nazionale. Ogni misurazione è descritta in modo da rendere facilmente inquadrabile la relazione tra lavoro e rischio, il comparto produttivo e la mansione del lavoratore.

Le rendite per silicosi-asbestosi nel decennio 2010-2019. Tra le diverse malattie professionali tutelate dall’assicurazione obbligatoria Inail occupano un posto di rilievo silicosi e asbestosi, che storicamente hanno avuto un ruolo importante nell’evoluzione della normativa a garanzia dei lavoratori esposti a rischi connessi all’attività professionale. Dati Inail, in particolare, mette a confronto l’evoluzione delle rendite d’inabilità per silicosi-asbestosi e quella registrata tra le rendite per altre malattie professionali nel decennio 2010-2019. Nonostante la tendenza osservata sul complesso delle rendite costituite per malattie professionali risulti crescente, le nuove rendite per silicosi-asbestosi decrescono ogni anno, in media, dell’8,9%. Se nel 2010, infatti, le nuove rendite ammontavano a 308, nel 2019 se ne sono registrate appena 133. Questo fenomeno deriva dalla riduzione di alcune attività, come quelle svolte nell’industria estrattiva, e dal divieto di utilizzo dell’amianto, che hanno contribuito ad abbassare l’esposizione al rischio dei lavoratori e, di conseguenza, la manifestazione di queste patologie.

Fonte: INAIL

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Rapporto ISS COVID-19 63/20 | Apertura scuole e andamento casi di SARS-CoV-2

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Rapporto ISS 63 2020 COVID 19

Rapporto ISS COVID-19 63/20 | Apertura scuole e andamento casi di SARS-CoV-2

Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020

Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia. Versione del 30 dicembre 2020

La riapertura delle scuole ha coinciso con l’inizio di una nuova fase acuta dell’epidemia da virus SARS-CoV-2, che a partire dalla fine del mese di settembre ha visto un incremento esponenziale dei casi di COVID-19 fino a raggiungere il picco intorno alla metà di novembre 2020. Per contenere la trasmissione del virus, anche se alcune regioni avevano già adottato la Didattica A Distanza (DAD), i DPCM del 25 ottobre e del 3 novembre 2020 dispongono l’adozione della DAD nelle scuole secondarie di secondo grado e, nelle regioni cosiddette “zone rosse”, anche nelle scuole secondarie di primo grado (eccetto il primo anno).

Questo breve rapporto analizza l’andamento epidemiologico nazionale e regionale dei casi di COVID-19 in età scolare (3-18 anni) nel periodo compreso tra il 24 agosto e il 27 dicembre 2020 e descrive le evidenze attualmente disponibili sull’impatto della chiusura / riapertura della scuola sulla trasmissione di COVID-19 a livello di comunità.

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Indice
Acronimi
Introduzione
1. Sorveglianza integrata COVID-19 dell’ISS
2. Andamento dei casi pediatrici in Italia prima della riapertura delle scuole
3. Riapertura delle scuole e introduzione della didattica a distanza
4. Andamento epidemiologico nazionale e regionale delle diagnosi di casi di COVID-19 in età scolare (3-18 anni)
5. Focolai di COVID-19 rilevati in ambito scolastico
6. Discussione
6.1. Revisione della letteratura
6.2. I dati italiani
Conclusioni
Bibliografia
Appendice
Tabella riassuntiva dei periodi di didattica a distanza (% di ore) nelle scuole,
per ordine e grado, per regione e relative ordinanze

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Fonte: ISS

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Legge di Bilancio 2021: Le previsioni in materia di lavoro

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Legge di Bilancio 2021

Legge di Bilancio 2021: Le previsioni in materia di lavoro

ID 12502 | 04.01.2021 / Documento pdf in allegato

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021, che prevede numerosi interventi in materia di lavoro finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell'emergenza da COVID- 19 e, contestualmente, funzionali a consentire la ripartenza del Paese:

Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne (commi 10-19)
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Per assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero è esteso ad un periodo massimo di 48 mesi.
Analogo incentivo è previsto per l'assunzione di donne che comporti un incremento occupazionale netto.

Fondo per l'esonero parziale dai contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti (commi 20-22)
Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, del Fondo per l'esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili (commi 23-26)
Incremento pari a 50 milioni di euro del Fondo finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e a finanziare le associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio. Per il padre lavoratore, introdotto anche l'obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.

Misure a favore del lavoro giornalistico (commi 29-32)
Sono estesi gli incentivi alla salvaguardia dell'occupazione dei dipendenti iscritti all'INPGI con riferimento alla contribuzione dovuta, per le assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Sospensione dei versamenti contributivi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (comma 36)
Sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche in relazione ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara relativamente alle scadenze di gennaio e febbraio 2021.

Fondo a sostegno dell'impresa femminile (commi 97-117)
È istituito il Fondo a sostegno dell'impresa femminile per il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria. Sono previsti interventi diversificati che vanno da contributi a fondo perduto, finanziamenti senza interessi, incentivi per rafforzare le imprese femminili costituite da almeno 36 mesi nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi, percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative.
Pertanto, al Fondo di sostegno al venture capital, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.

Fondo per le piccole e medie imprese creative (commi 109-115)
È prevista la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico con la dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse del Fondo sono destinate alle attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

Credito d'imposta per i cuochi professionisti (comma 117)
Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, spetta un credito d'imposta fino al 40% del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili (commi 124-126)
È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione del Fondo per l'anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale.

Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (comma 128)
Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il « Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura », con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

Esonero contributivo per le aree del Sud Italia (comma 160)
Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025; in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027; in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Ampliamento della misura c.d. "Resto al Sud" (comma 170)
Viene elevata da 45 a 55 anni l'età massima per l'accesso ai contributi a fondo perduto volti a promuovere la costituzione di nuove attività libero professionali o imprenditoriali da parte di giovani nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Proroga dei crediti di imposta per le imprese ubicate nel Mezzogiorno d'Italia (commi 171-172)
Prorogato al 31 dicembre 2022 i crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Proroga anche per il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle stesse regioni.

Credito d'imposta maggiorato per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (commi 185-187)
Proroga con maggiorazione, fino al 31 dicembre 2022, per il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Ammessi anche i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente legati a strutture produttive ubicate nelle stesse regioni. Il credito d'imposta viene maggiorato e spetta in misura pari al: 25 per cento per le imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone e hanno un fatturato annuo di almeno 50 milioni, oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; nella misura del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere (comma 276)
Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Proroga sostegno al reddito per le imprese del territorio del Comune di Genova (comma 278)
È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito per le imprese ubicate nel territorio del Comune di Genova.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato (comma 279)
È prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

Proroga sostegno al reddito per i lavoratori dei call center (comma 280)
Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center sono prorogate per l'anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

Misure a favore dei lavoratori della pesca (comma 282)
Introduzione di disposizioni finalizzate a sostenere i lavoratori della pesca che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (comma 290)
È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato garantire la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree individuate dalle Regioni per l'anno 2020, ma non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria;

Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa Regione Campania (comma 291)
È ampliata la platea dei beneficiari dell'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita dai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2021.

Misure in materia di lavoratori socialmente utili (comma 292-295)
È prevista la facoltà per il 2021 per le pubbliche amministrazioni di assumere, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità impiegati al 31 dicembre 2016.

Estensione dei trattamenti di integrazione salariale (commi 300-306)
I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Tali benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (commi 306-308)
Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Blocco dei licenziamenti (commi 309-311)
Esteso al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento per motivi economici e, in particolare, è precluso l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) (commi 324-325)
È istituito il programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.

Fondo per i caregiver familiari (comma 334)
È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.

Nona salvaguardia dei lavoratori esodati (comma 346)
Estensione a determinate categorie di lavoratori delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze antecedenti l'entrata in vigore della legge Fornero.

Contratto di espansione interprofessionale (comma 349)
Implementazione del finanziamento per consentire alle imprese di minori dimensioni (almeno 500 unità lavorative) di ricorrere anche nel 2021 allo strumento del contratto di espansione interprofessionale. Questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all'età pensionabile. Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

Misure in favore dei lavoratori esposti all'amianto (commi 356-358)
Riconoscimento di una prestazione aggiuntiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori esposti all'amianto attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata. Inoltre, a decorrere dal 2021, riconoscimento di una prestazione di 10.000 euro ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale.

Proroga APe Sociale (commi 360-361)
È estesa al 31 dicembre 2021 l'indennità a carico dell'INPS di anticipazione del trattamento pensionistico.

Congedo obbligatorio di paternità (comma 363)
Incrementata a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l'anno 2021 da fruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio.

Indennità di continuità reddituale e operativa (commi 386-401)
È istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) a favore dei lavoratori autonomi della Gestione Separata finalizzata a mitigare gli effetti negativi sul piano reddituale derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività dei lavoratori autonomi.

Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave (comma 481)
Sono estese sino al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020, c.d. Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell'esercizio dell'attività lavorativa in smartworking anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Misure a sostegno del settore aeroportuale (commi 714-721)
È prevista l'erogazione di prestazioni integrative del Fondo di solidarietà nel caso di trattamenti di cassa integrazione in deroga per il settore aeroportuale.

Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali (comma 797)
Sono stanziati 180 milioni di euro per finanziare l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali.

Anticipo utilizzo credito d'imposta per adeguamento ambiente di lavoro (commi 1099-1100)
Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dal decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 (c.d. Rilancio) è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l'anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021. Si tratta del credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Istituzione del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore (comma 1135)
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore finalizzate a promuovere libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, e a sostenere tali attività colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all'epidemia di COVID-19.

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Decreto 23 dicembre 2020 | PA Smart working

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Decreto 23 dicembre 2020

Decreto 23 dicembre 2020

Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020 recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale».

(GU n.323 del 31.12.2020)

Art. 1. Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020 sono prorogate fino al 31 gennaio 2021.

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