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Agenti chimici: i valori limite UE di esposizione professionale TWA, STEL, BLV/BGV

ID 6016 | | Visite: 42719 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/6016

SCOEL valori limite TWA STEL BVL

Agenti chimici: i valori limite di esposizione professionale (OELV) dell'UE: TWA, STEL, BLV/BGV / Rev. Luglio 2023

ID 6016 | Rev. 1.0 del 17.07.2023 / Documento completo allegato

La scheda ed i Documenti allegati forniscono un quadro generale dei metodi per l'elaborazione dei valori limite di esposizione professionale (OELV), quali TWA, STEL, BLV/BGV da parte dello Comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale (SCOEL) istituito dall'UE.

Allegati la metodologia SCOEL dell'UE ed Esempi di raccomandazioni per Anilina e Formaldeide:

- SCOEL Metodology 2017 
- SCOEL Metodology 2013
Decisione 2014/113/UE
- SCOEL REC 153 Aniline (Raccomandazione 2015)
- SCOEL REC 125 Formaldehyde (Raccomandazione 2016)
- SCOEL REC 386 Chromium VI compounds (Raccomandazione 2017)
- SCOEL REC 404 Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (Raccomandazione 2016)

Il Comitato Scientifico per i Limiti dell'Esposizione professionale (SCOEL - Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (to Chemical Agents)) è stato istituito nel 1995 dalla Commissione per valutare i potenziali effetti sulla salute dell'esposizione professionale alle sostanze chimiche attraverso l'individuazione di valori limite di esposizione professionale (Occupational Exposure Limit Values - OELVs).

Lo SCOEL è disciplinato dalla Decisione 2014/113/UE ed è composto da 21 membri esperti.

Il Comitato sostiene direttamente l'attività normativa dell'Unione in materia di sicurezza e salute sul lavoro; sviluppa una conoscenza analitica comparativa di alta qualità garantisce che le proposte, le decisioni e la politica della Commissione relative alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori siano basate su solide prove scientifiche.

Il Comitato assiste la Commissione, in particolare, nella valutazione degli ultimi dati scientifici disponibili e nel raccomandare limiti di esposizione professionale per la protezione dei lavoratori dai rischi chimici, da stabilire a livello dell'Unione ai sensi della direttiva 98/24/CE del Consiglio e al Parlamento europeo e della direttiva 2004/37/CE del Consiglio.

La preparazione di raccomandazioni scientifiche basate sulla salute per la Commissione sono utilizzate per sostenere iniziative normative sui valori limite di esposizione professionale (OELV) per i prodotti chimici sul posto di lavoro.

Durante questa procedura, i progetti di raccomandazioni di SCOEL vengono sottoposti a consultazione delle parti interessate per consentire alle stesse di inviare commenti e/o ulteriori dati.

I 21 membri dello SCOEL sono esperti altamente qualificati, specializzati, selezionati sulla base di criteri oggettivi. Sono nominati a titolo personale e forniscono alla Commissione le raccomandazioni e i pareri necessari per lo sviluppo della politica dell'UE in materia di protezione dei lavoratori.

Lo SCOEL è disciplinato dalla decisione 2014/113/UE della Commissione del 3 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 21 ottobre 2014, che allinea il suo funzionamento alle norme della Commissione relative ai gruppi di esperti.

La nomina dei membri per l'attuale mandato di SCOEL è basato su un invito aperto a manifestare interesse.

SCOEL OELV

Decisione 2014/113/UE

Decisione della Commissione del 3 marzo 2014 che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62/18 del 4.3.2014)

Articolo 1 Comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici

È istituito un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici («il comitato») al fine di valutare gli effetti degli agenti chimici sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Articolo 2 Missione

1) La missione del comitato è fornire alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, raccomandazioni o pareri in merito a qualsiasi questione riguardante la valutazione tossicologica delle sostanze chimiche per i loro effetti sulla salute dei lavoratori.

2) Il comitato, sentito il segretariato di cui all’articolo 5, par­agrafo 3, adotta una metodologia per la determinazione dei limiti di esposizione professionale (LEP) e la rivede per tener conto di tutti i pertinenti fattori scientifici che attengono alla fissazione dei LEP. Provvede a che la metodologia rifletta le pratiche correnti di valutazione dei rischi.

3) Il comitato raccomanda, in particolare, limiti di esposi­zione professionale (LEP o OELs) basati su dati scientifici, secondo le definizioni di cui alla direttiva 98/24/CE e  della direttiva 2004/37/CE, comprendenti tra l’altro:

- la media ponderata in un tempo di riferimento di 8 ore (TWA),
- i limiti per esposizioni di breve durata/limiti di escursione (STEL),
- i valori limite biologici/valori guida biologici (BLV/BGV).

I LEP sono integrati, se del caso, da ulteriori precisazioni che comprendono:

- la probabilità di assorbimento cutaneo,
- il potenziale sensibilizzante,
- le proprietà cancerogene.
...

Il contributo dell’ECHA

L’ECHA e il relativo comitato per la valutazione dei rischi (RAC) forniscono consulenza nel quadro della valutazione delle sostanze chimiche prioritarie.

In questo modo viene dato sostegno al lavoro della Commissione nell’ambito della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni e della direttiva sugli agenti chimici per quanto concerne le azioni proposte tese ad adottare limiti nuovi o riveduti di esposizione professionale.

L’ECHA dispone di notevoli competenze interne e nel campo della SSL e ha rafforzato le competenze del RAC in questo settore.

A seguito dell’accordo stipulato con la Commissione, l’ECHA s’impegna a fornire pareri scientifici su non oltre cinque limiti di esposizione professionale l’anno, a partire dal 2019 e per un periodo di tre anni.

Informazioni aggiornate sulle sostanze delle quali è richiesta la valutazione e sui pareri del RAC sono disponibili alle pagine del sito web dell’ECHA sui limiti di esposizione professionale.

Prima dell’accordo in essere tra la Commissione e l’ECHA, nel periodo 2017-2018 è stato eseguito un progetto pilota nell’ambito del quale l’ECHA ha fornito pareri relativi ai limiti di esposizione professionale per cinque sostanze cancerogene.

Nel quadro della seconda revisione del regolamento REACH è stata proposta un’azione per migliorare l’interfaccia tra il regolamento REACH e la normativa in materia di SSL, ed è stata istituita una task force congiunta composta dal RAC dell’ECHA e dal Comitato Scientifico per i Limiti dell’Esposizione Professionale agli agenti chimici della DG EMPL (SCOEL) per migliorare la comprensione reciproca di metodi diversi e lavorare alla definizione di quelli scientifici comuni concordati.

Compiti dell’ECHA e del RAC

La Commissione decide a quali sostanze è necessario attribuire i limiti di esposizione professionale. Le decisioni sulle sostanze prioritarie sono oggetto di discussione in seno al gruppo di lavoro tripartito sulle sostanze chimiche che comprende esperti degli Stati membri nonché rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori. I limiti di esposizione professionale vengono stabiliti secondo un processo graduale.

Dopo l’incarico di valutazione di una sostanza assegnato dalla Commissione, l’ECHA redige per il RAC una relazione scientifica sulla base dei dati scientifici disponibili e di tutte le informazioni pertinenti raccolte mediante un invito a presentare prove. A quel punto la relazione è sottoposta a consultazione.

Il RAC formula il proprio parere sulla base di una revisione della relazione scientifica dell’ECHA e sulle informazioni acquisite nel corso della consultazione. Durante il processo di formulazione del parere, la relazione scientifica dell’ECHA costituisce un allegato a sostegno del parere del RAC che viene trasmesso alla Commissione.

Vedi: Guidance for preparing a scientific report for health-based exposure limits at the workplace

Fig  1   Comitati ECHA  Valutazione sostanze chimiche  e Commissione UE  Sostanze chimiche lavoro

Fig. 1 - Comitato ECHA (Valutazione sostanze chimiche salute umana e ambiente) e Commissione UE (Sostanze chimiche lavoro)
RAC - Risk Assessments Committee
SCOEL - Scientific Committee on Occupational Exposure Limits

Metodologia per la Derivazione dei Limiti di Esposizione Professionale (SCOEL) 2017

Metodologia per la Derivazione dei Limiti di Esposizione Professionale  SCOEL  2017

Valutazione dell'esposizione professionale

L'uso corretto di un OEL per interpretare correttamente i risultati di una valutazione dell'esposizione professionale dipende dalla strategia e dalla tecnica di campionamento, nonché dalla metodologia analitica e dal suo programma di controllo della qualità.

La strategia di campionamento è un aspetto cruciale nella valutazione dell'esposizione dei lavoratori e fa parte delle competenze chiave dell'igiene professionale.

La tecnica di campionamento è solitamente associata alla metodologia analitica e i suoi criteri di prestazione fanno parte dei requisiti generali per l'esecuzione delle procedure per la misurazione degli agenti chimici sul luogo di lavoro, come definito dalla norma tecnica EN 482.

Ogni aspetto della valutazione dell'esposizione dovrebbe essere condotto all'interno di un programma efficace di assicurazione della qualità (QA).

La metodologia analitica utilizzata dal laboratorio deve avere accuratezza, sensibilità e specificità necessarie per produrre risultati coerenti con l'OEL. Nell'analisi devono essere inclusi appropriati campioni di controllo di qualità e il laboratorio deve attenersi alle regole di controllo qualità di routine.

Il laboratorio dovrebbe partecipare al programma di controllo di qualità esterno. Non sono previste difficoltà di misurazione quando il limite di quantificazione del metodo si adatta ai requisiti stabiliti dalla EN 482 con una tolleranza di un decimo del limite superiore dell'OEL proposto.

1. TWA 8-Hour time weighted average (TWA) exposure limits

Introduzione

Per motivi pratici, è normale stabilire gli OEL in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore (tipico giorno lavorativo). Inoltre sono normalmente impostati sulla base di una settimana lavorativa nominale di 40 ore e per la durata di vita lavorativa. Sono espressi in unità di ppm (ml/m3) o mg/m3.

L'applicazione di questi OEL a giorni lavorativi diversa dai modelli di lavoro non standard (di periodi di lavoro diversi dalle 8 ore/g e 40 ore/h) potrebbe non essere semplice e non dovrebbe essere intrapresa se non su un parere di esperti. 

Nella metodologia di cui al documento allegato, per la derivazione dei Limiti di Esposizione Professionale, non si trattano le strategie di misurazione per l'applicazione degli OEL sul posto di lavoro.

Tuttavia, SCOEL riferisce brevemente sui limiti di campionamento, analisi e rilevamento e, quando propone gli OEL, indica se le difficoltà di misurazione sono probabilmente ai livelli raccomandati.

Criteri per le raccomandazioni SCOEL sugli OEL

L'obiettivo di SCOEL è di formulare raccomandazioni, basate esclusivamente su prove scientifiche correnti, che portino all'istituzione di valori limite di esposizione per l'esposizione attraverso il percorso aereo, in modo tale che l'esposizione ripetuta per 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana per una durata di lavoro non risulti in effetti avversi sulla salute dei lavoratori.

Esempi di raccomandazioni (vedi allegato)

- SCOEL REC 153 Aniline (Raccomandazione 2015)
- SCOEL REC 125 Formaldehyde (Raccomandazione 2016)
- SCOEL REC 386 Chromium VI compounds (Raccomandazione 2017)
- SCOEL REC 404 Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (Raccomandazione 2016)

Ulteriori raccomandazioni potrebbero essere necessarie se è probabile un'esposizione significativa su percorsi diversi dall'inalazione. 

Inoltre, è intenzione di SCOEL proteggere la discendenza dei lavoratori, sebbene per molte sostanze vi sia una carenza di dati in relazione a questo aspetto.

Quando si stabiliscono dei limiti, è necessario tenere conto degli effetti collaterali che si manifestano a breve, lungo termine o oltre la fine della vita lavorativa.

2. Limiti di esposizione a breve termine (STEL)

Necessità di STEL

Un OEL TWA di 8 ore è il limite usuale raccomandato da SCOEL ai fini della prevenzione degli effetti nocivi sulla salute derivanti dall'esposizione a una sostanza specifica.

Vi sono tuttavia sostanze per le quali un OEL TWA da 8 ore da solo fornisce una protezione insufficiente. In tali casi, SCOEL può decidere anche di raccomandare l'istituzione di un limite di esposizione a breve termine (STEL), che di solito comporta un periodo di riferimento di 15 minuti.

Gli STEL sono necessarie laddove gli effetti avversi sulla salute (immediati o differiti) non siano adeguatamente controllati dal rispetto di una TWA di 8 ore.

È probabile che ciò si verifichi per sostanze per le quali si osserva un effetto critico dopo una breve esposizione (ad esempio fastidio, irritazione, depressione del SNC, sensibilizzazione cardiaca) e dove l'OEL TWA per 8 ore è stabilito a un livello non molto inferiore alle esposizioni a che potrebbe esserci il rischio che si verifichino effetti a breve termine. Tale situazione sarà evidente da una prima revisione della base di dati.

Anche quando vi è conformità con un TWA di 8 ore, ci sarà una variabilità nell'esposizione intorno al valore medio quando le misurazioni sono effettuate su periodi più brevi.

SCOEL deriverà STEL in situazioni in cui è probabile che tali variazioni producano esposizioni a livelli sufficientemente elevati da innescare effetti avversi.

Gli obiettivi e la definizione di una STEL

Lo scopo di una STEL è prevenire effetti avversi sulla salute e altri effetti indesiderati (es. irritazione, prontezza compromessa, ridotta capacità di auto-salvataggio, fastidio) a causa di picchi di esposizione che non sono controllati dall'applicazione di un TWA di 8 ore limite.

Lo STEL è un valore limite al di sopra del quale l'esposizione non dovrebbe verificarsi e di solito si riferisce a un periodo di riferimento di 15 minuti. Va notato che lo STEL non è un valore di "massimale" (i valori di "massimale" sono limiti a breve termine senza uno specifico periodo di riferimento temporale, il che implica che il limite non dovrebbe essere superato in qualsiasi momento durante il periodo di lavoro o turno).

GLi STEL sono concepiti per l'uso in normali situazioni di lavoro e non devono essere utilizzati come base per la determinazione delle misure di protezione da situazioni di emergenza.

Gli STEL dovranno essere integrati da altre precauzioni per le sostanze che potrebbero essere letali a concentrazioni molto elevate e per le sostanze i cui effetti tossici o irritanti sono pronunciati all'esposizione ad alte concentrazioni per periodi molto brevi.

3. Valori limite biologici basati sulla salute (BLV) 

Introduzione

La protezione della salute dei lavoratori esposti a sostanze chimiche si basa su due metodologie complementari per valutare l'esposizione: monitoraggio dell'aria e monitoraggio biologico.

Il monitoraggio biologico comporta la misurazione di sostanze e/o metaboliti in mezzi biologici e la misurazione degli effetti biologici indotti dalla sostanza.

I valori limite biologici (BLV) sono valori di riferimento per la valutazione dei potenziali rischi per la salute nella pratica della salute sul lavoro. Sono stabiliti sulla base dei dati scientifici attualmente disponibili. Le concentrazioni di esposizione equivalenti a BLV generalmente non influiscono negativamente sulla salute dei lavoratori quando sono raggiunte regolarmente in condizioni di lavoro (8 ore/giorno, 5 giorni/settimana), eccetto nei casi di ipersensibilità.

In generale, gli OEL e i BLV sono basati su quantità simili di esposizione interna; in questo caso, il BLV è correlato a una media di gruppo.

L'interpretazione dei dati di monitoraggio biologico richiede esperienza nel campo della medicina del lavoro. Devono essere prese in considerazione considerazioni etiche. 

SCOEL valuterà la necessità di raccomandare un BLV per una particolare sostanza, caso per caso.

Approcci al monitoraggio biologico

I metodi biologici utilizzati per valutare l'esposizione e/o i rischi per la salute rientrano in due categorie principali:

1. Determinazione della sostanza o del suo metabolita in un mezzo biologico (monitoraggio dell'esposizione biologica). 

La maggior parte dei metodi rientra in questa categoria, con il mezzo di scelta solitamente sangue, urina, o occasionalmente aria espirata. Il metodo può essere specifico per una sostanza particolare o generale per un gruppo di sostanze correlate. Il livello determinato può riflettere un'esposizione su periodi di tempo molto diversi, a seconda della cinetica della sostanza, del mezzo coinvolto e del momento del campionamento.

Un metodo specifico di crescente applicabilità per misurare l'esposizione efficace è la determinazione di addotti macromolecolari di sostanze tossiche o dei loro metaboliti (ad esempio addotti all'emoglobina, all'albumina sierica o al DNA).

La determinazione degli addotti di emoglobina fornisce una misura integrata dell'esposizione interna efficace per un periodo di tempo più lungo, a causa della durata di vita degli eritrociti (~ 4 mesi).

2. Misura degli effetti biologici (monitoraggio degli effetti biologici)

Questa categoria comporta la misurazione dei parametri della risposta biologica (ad esempio l'attività della colinesterasi nel siero per gli organofosfati). 

I valori di TWA e STEL nella legislazione UE.

Uso dei valori nell'ALLEGATO XXXVIII del D.Lgs. 81/2008 Valori limite di esposizione professionale (estratto):

EINECS(1) CAS(2) NOME DELL'AGENTE CHIMICO VALORE LIMITE NOTAZIONE(3)
8 ore(4) Breve Termine(5)
mg/m3
(6)
ppm
(7)
mg/m3
(6)
ppm
(7)
200-467-2 60-29 

Dietiletere

308 100 616 200  
200-662-2 67-64-1

Acetone

1210 500 - - -
200-663-8  67-66-3

Cloroformio

10 2 - - Pelle
200-756-3  71-55-6 

Tricloroetano, 1,1,1-

555 100 1110 200 -
--- ---

---

--- --- --- --- ---

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.
(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).
(3) Notazione cutanea attribuita ai VLEP che identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la Pelle.
(4) Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata. (TWA)
(5) Livello di esposizione a breve termine. Valore limite al di là del quale l'esposizione non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria. (STEL)
(6) mg/m: milligrammi per metro cubo di aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20° C e 101,3 kPa.

(7) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3)

La norma UNI EN 482:2021

UNI EN 482:2021

UNI EN 482:2021 Esposizione nei luoghi di lavoro - Procedure per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici - Requisiti prestazionali di base

La norma specifica i requisiti prestazionali per le procedure prescritte per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici nei luoghi di lavoro, come richiesto da Chemical Agents Directive 98/24/EC. Questi requisiti si applicano a tutti i livelli delle procedure di misura indipendentemente dallo stato fisico dell'agente chimico (gas, vapore, particelle aeriforme), dalle procedure di misura con campionamento e metodo analitico separato, o da strumenti con lettura diretta.

La norma definisce i requisiti che devono essere soddisfatti dalle procedure di misura, quando vengono applicate in condizioni di laboratorio ben definite, necessari a causa della vastità delle condizioni ambientali che si possono incontrare nella pratica.

Legenda

OELs - Occupational Exposure Limits
SCOEL - Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (to Chemical Agents)
TWA - Time Weighted Average
STEL - Short-Term Limits/Excursion Limits 
BLV - Biological Limit Values
BGV - Biological Guidance Values
LEP - Limite di Esposizione Professionale

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 17.07.2023 Contributo ECHA
SCOEL Metodology 2017 
SCOEL REC 386 Chromium VI compounds (Raccomandazione 2017)

SCOEL REC 404 Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (Raccomandazione 2016)
Aggiornamento generale
EN 482:2021
Certifico Srl
0.0 22.04.2018 --- Certifico Srl

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Istituzione SCOEL
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Tags: Sicurezza lavoro Rischio chimico Abbonati Sicurezza

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