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Prevenzione Incendi Centrali termiche

ID 5762 | | Visite: 124861 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/5762

Quadro normativo Prevenzione Incendi centrali termiche

Prevenzione Incendi Centrali termiche

ID 5762 | Update: 21.11.2019

Il Documento allegato illustra la normativa di Prevenzioni Incendi delle Centrali termiche, con Decreti e Circolari relativi alla progettazione, costruzione e l’esercizio degli impianti termici, sia per gli obblighi in relazione alle soglie di Potenza che al tipo di combustibile.

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “impianti termici” (e simili) sono ricompresi al punto 74 dell’allegato I al decreto, (già attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982), schematicamente:

Attivita  74 Prevenzione incendi DPR 151 2011

Centrale termica:

Prevenzione Incendi centrali termiche

1. Norme Impianti termici in funzione della soglia di Potenza

P < 35 KW
Norme UNI-CIG EN 7129-X

P > 35 KW 
Le regole tecniche di prevenzione incendi relative alla progettazione, costruzione e l’esercizio degli impianti termici sono:

-  alimentati da combustibili gassosi è il DM 8 novembre 2019;
-  alimentati da combustibili liquidi è il  D.M. 28 aprile 2005.
-  alimentati da combustibili solidi vedi Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 marzo 2014

Abrogazione DM 12/4/1996

Il DM 8 novembre 2019 (GU n.273 del 21-11-2019) in vigore dal 21 Dicembre 2019, fatto salvo quanto previsto nell'art. 5, abroga:

DM 12/4/1996, modificato da Decreto 23 Luglio 2001.

2. Tabella RTV Impianti termici P > 35 KW in funzione del tipo di combustibile

Tabella Prevenzione Incendi centrali termiche

3. Norme di riferimento centrali alimentate a combustibili gassosi

DM 8 novembre 2019
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.
(GU n.273 del 21.11.2019)

D.M. 12 aprile 1996 (abrogato dal 21 Dicembre 2019)
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
(GU n. 103 del 04.05.1996 - S.O. n. 74)

D.M. 23 luglio 2001 (1(abrogato dal 21 Dicembre 2019)
Modifiche ed integrazioni al DM 12 aprile 1996, relativamente ai nastri radianti ed ai moduli a tubi radianti alimentati da combustibili gassosi.
(GU n. 185 del 10.08.2001)

4. Norme di riferimento centrali alimentate a combustibili liquidi

D.M. 28 aprile 2005
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
(GU 116 del 20.05.2005)

5. Norme di riferimento centrali alimentate a combustibili solidi

Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 Marzo 2014
Quesito n. 853 - Impianti termici alimentati a combustibile solido. Riscontro

6. Centrali alimentate a combustibili gassosi

Le disposizioni DEL  DM 8 novembre 2019 SI applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi (2)(3) della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

2. Il presente decreto non si applica a:
a) impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
b) impianti di incenerimento;
c) impianti costituiti da stufe catalitiche;
d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A (4) ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.

3. Più apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto (5di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati (6); qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del presente decreto.
All’interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria (7).Gli impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati devono essere comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti.

4. Più apparecchi installati all’aperto non costituiscono un unico impianto.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Per gli impianti esistenti si applicano le specifiche disposizioni indicate nell’art. 5 e nell’allegato 1 di cui all’art. 3.

7. Disposizioni per gli impianti esistenti 

DM 8 novembre 2019

Art. 5. Disposizioni per gli impianti esistenti

1. Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati ai commi 2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti disposizioni.

2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.

3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.

4. Successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW richiedono l’adeguamento alle disposizioni del presente decreto (8).

Per le attività soggette alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono essere attivati i relativi procedimenti.

8. Centrali alimentate a combustibili liquidi

Il D.M. 28 aprile 2005 ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 30.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili liquidi (2)(3):

a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani; d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.

Sono esclusi dal campo di applicazione:

- gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e gli inceneritori.
- non sono oggetto del presente decreto le attrezzature a pressione e gli insiemi disciplinati dal decreto legislativo, 25 febbraio 2000, n. 93 (GU n. 91 del 18 aprile 2000), di attuazione della direttiva 97/23/CE.
- più apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi.(6)

All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno e le lavabiancheria.

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione.

9. Disposizioni per gli impianti esistenti

1. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 100.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), purché approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.

In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui sopra richiedono l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

Gli impianti esistenti in possesso del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984), sono adeguati alle presenti disposizioni entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto con l'esclusione dei requisiti di ubicazione, di accesso e di aerazione dei locali per i quali può essere applicata la previgente normativa.

Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purché realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica tale da non comportare il superamento di 116 kW.

10. Centrali alimentate a combustibili solidi

Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 Marzo 2014
...
a) si segnala che l’unico riferimento normativa al riguardo è costituito dal punto 5.1 della Circolare n. 52 del 20/11/1982 (che prevede tra le altre cose che “per gli impianti termici alimentati con combustibili solidi, in attesa della emanazione dell’apposita normativa secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi a quelli previsti per gli impianti alimentati a combustibile liquido - Circolare n. 73 del 29 luglio 1971 - per quanto concerne l’ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione”), da intendersi ora riferito al D.M. 28/04/2005.
...
__________

(1D.M. 23 luglio 2001  "Modifiche ed integrazioni al D.M. 12 aprile 1996, relativamente ai nastri radianti ed ai moduli a tubi radianti alimentati da combustibili gassosi".

(2) Le centrali termiche a alimentazione promiscua di nuova realizzazione devono osservare le norme più restrittive tra quelle relative all'alimentazione a gas e a gasolio

Nota prot. n. P896/4134 sott. 58 del 14/8/2000 Centrali termiche ad alimentazione promiscua gas - gasolio.
Nel riscontrare il quesito formulato dal Comando VV.F. …, si condivide il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Interregionale VV.F. (*)
(*) Le centrali termiche ad alimentazione promiscua di nuova realizzazione devono osservare le norme più restrittive tra quelle relative all'alimentazione a gas e a gasolio).

(3) Può essere ammessa la coesistenza in un'unica centrale termica tra un bruciatore alimentato a gasolio e uno alimentato a G.P.L. purché:
- la centrale termica abbia accesso dall'esterno;
- sia realizzato all'esterno del locale un contenimento con soglia rialzata di altezza > 20 cm a almeno 60 cm dall'apertura di ventilazione;
- sia installato un rilevatore di G.P.L. a pavimento collegato a un allarme e a una elettrovalvola per l'intercettazione del gas all'esterno del locale.
(Nota prot. n. P914/4134 sott. 58 del 27/11/2000).

(4  Gli Impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di "tipo A" conformi alla UNI EN 419-1, installati in luoghi soggetti a affollamento, di potenzialità > 116 kW, non sono disciplinati da alcuna regola tecnica di p.i. (dal D.M. 12 aprile 1996 sono esclusi gli apparecchi di tipo A) né da norme di buona tecnica (le norme UNI 7129 e UNI 7131 riguardano gli impianti domestici o similari fino a 35 kW). La nota n. P499/4143 del 14/4/1998 aveva già dettato indicazioni sull'installazione di tali apparecchi ma, a seguito di alcuni incidenti, due successivi provvedimenti ne avevano vietato l'installazione in luoghi di culto.

Con L.C. n. P3185 del 9/3/2011 sono stati rimossi i divieti forniti in precedenza e evidenziati alcuni dei fattori di rischio da prendere in considerazione per la valutazione di rischio e l’elaborazione delle misure compensative.

(5) Gli impianti termici con potenzialità > 100.000 kcal/h, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi indipendentemente dal tipo di attività al cui servizio sono installati. Pertanto più apparecchi, installati all’interno di una chiesa, sono ricompresi nel punto 91 del DM 16/2/1982, se superano complessivamente 100.000 Kcal/h. In merito alla normativa tecnica da applicare, stante che gli apparecchi di tipo A sono esclusi dal campo di applicazione del DM 12/4/1996, si ritiene che il Comando Provinciale VV.F. dovrà esprimere caso per caso il parere sulla base di una valutazione dei rischi e fermo restando l’osservanza delle vigenti norme UNI-CIG

 Nota prot. n. P35-P54/4134 sott. 58 del 1/2/2000 Impianti termici installati in luoghi di culto. Emettitori ad incandescenza privi di condotto di scarico.
Con riferimento al quesito formulato con la nota che si riscontra, si chiarisce che gli impianti termici con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi indipendentemente dal tipo di attività al cui servizio sono installati. Pertanto si concorda con codesto Comando Provinciale VV.F. nel ritenere, sulla base della legislazione vigente, che più apparecchi, installati all’interno di una chiesa, sono ricompresi nel punto 91 dell’elenco allegato al DM 16 febbraio 1982, se superano complessivamente le 100.000 Kcal/h.
In merito alla normativa tecnica da applicare, stante che gli apparecchi di tipo A di che trattasi sono esclusi dal campo di applicazione del DM 12 aprile 1996, si ritiene che il Comando Provinciale VV.F. dovrà esprimere caso per caso, il proprio motivato parere in merito alla loro installazione sulla base di una valutazione dei rischi e fermo restando l’osservanza delle vigenti norme UNI-CIG.

(6) L'installazione di bruciatori all’esterno dell’edificio servito, non determina la costituzione di un unico impianto di portata termica complessiva pari alla somma delle singole portate termiche dei bruciatori medesimi. (Nota prot. n. P1082/4134 sott. 53 del 30/4/2002).

(7) L’art. 1, co. 2, del DM 12/4/1996 non è applicabile a "più apparecchi (singolarmente inferiori a 30.000 kcal/h) di portata termica complessiva > 100.000 kcal/h costituiti da 2 unità: una parte esterna all’ambiente (all’aperto) dove si produce il calore, con combustione di gas, e una parte interna all’ambiente che riceve il calore, mediante circolazione di acqua", in quanto i singoli apparecchi di produzione calore sono ubicati all’esterno dell’edificio servito (Nota prot. n. P377/4134 sott. 58 del 9/3/1999).

(8) Il rispetto integrale della regola tecnica vige per i nuovi impianti e per quelli esistenti, ancorché precedentemente autorizzati, per i quali ricorre una modifica che altera le preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (es. passaggio dell’alimentazione da gasolio a gas, aumento della portata termica superiore al 20% di quella precedentemente autorizzata, ecc.)

Nota prot. n. P736/4134 sott. 58 del 27/6/2001
Impianto termico a gas di portata termica superiore a 116 kw – Aumento portata termica. In relazione al quesito …, comunicasi che questo Ufficio concorda con le argomentazioni ed il parere espressi al riguardo da codesti Uffici.(*)
(*) Il rispetto integrale della regola tecnica vige per i nuovi impianti e per quelli esistenti, ancorché precedentemente autorizzati, per i quali ricorre una modifica che altera le preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ad es. passaggio dell’alimentazione da gasolio a gas, aumento della portata termica superiore al 20% di quella precedentemente autorizzata, ecc.).

11. Soglie Potenza termica e obblighi

- Caldaie inferiori ai 35 kW: 
non bisogna seguire alcuna norma antincendio (vedi EN 7129).
- Caldaie tra i 35 e i 115 kW: bisogna rispettare le prescrizioni antincendio presenti nella norma DM 8 novembre 2019 (combustibili gassosi) o D.M. 28 aprile 2005 (combustibili liquidi) ma l'attività non è soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco.
- Caldaie tra i 116 kW e i 350 kW: categoria A (attività a rischio basso) che prevede la presentazione della SCIA Antincendio al competente Comando dei Vigili del Fuoco.
- Caldaie tra i 351 kW e 700 kW: categoria B (attività a rischio medio) che prevede la presentazione della SCIA Antincendio e di un progetto al Comando dei Vigili del Fuoco.
- Caldaie oltre i 700 kW: categoria C (attività a rischio alto) che prevede la presentazione della SCIA Antincendio, un progetto al Comando dei Vigili del Fuoco e infine lo svolgimento di un sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco prima del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi (CPI).

Cosa si intende per potenza termica

Per conoscere la potenzialità della caldaia si deve far riferimento al libretto d'impianto o Manuale Istruzioni e si possono individuare la:

- potenza termica nominale
- potenza termica al focolare 

La potenza termica da considerare ai fini Prevenzione Incendi è la potenza termica al focolare del generatore; se superiore a 116 kW sarà ricompresa al punto 74 del DPR 151/2011 categoria A.

12. FAQ VVF

Attività 74: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.

D1
Con il nuovo DPR 151/2011 è necessario classificare una centrale termica ex attività 91 in fase di rinnovo del CPI: si ricade in attività 1 in quanto si superano i 25 nmc/h, oppure nella 74?

Risposta:
Occorre fare riferimento alla tabella dell'allegato II al DPR 151/2011, laddove l'attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982 è riportata in corrispondenza dell'attività 74. In linea generale, comunque, l'attività 1 è da intendersi riferita al settore industriale o produttivo.

D2
I locali come le stalle o i capannoni per l'allevamento di polli rientrano al punto 70 dell'allegato I al DPR 151/2011?

Risposta:
I locali per il ricovero o l'allevamento di animali non sono da considerare locali adibiti a deposito così come definiti al punto 70 dell'allegato I al DPR 151/2011. Ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, occorrerà, in ogni caso, valutare l'eventuale presenza di impianti per la produzione di calore a servizio di detti locali così come descritti al punto 74, nonché di altre eventuali attività elencate nello stesso allegato.

D3
In un abitazione civile nel caso in cui siano presenti un termocamino dalla potenza termica massima di 34.5 kW e una Caldaia a camera stagna di potenza massima di 30 kW, si sommano le due potenze per funzionamento combinato, superando così i 35 kW? Nel caso in cui il loro funzionamento è autonomo per piani diversi dell'abitazione vanno sommate ugualmente?

Risposta:
La soglia di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi è 116 kW. Per impianti termici di portata superiore a 35 kW deve essere assicurato il rispetto della regola tecnica stabilita dal D.M. 12 aprile 1996. Il decreto precisa inoltre che "all'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria".

D4
Un generatore di calore con potenza termica nominale pari a 116 kW, e potenza termica al focolare di 128 kW, è soggetta al controllo dei VV.F. e quindi al CPI?

Risposta:
Occorre fare riferimento alla potenza termica al focolare del generatore; se superiore a 116 kW sarà ricompreso al punto 74 del DPR 151/2011.

D5
Una linea di alimentazione di una caldaia che alimenta una centrale termica per uso riscaldamento con potenza termica che impiega quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h" configura l'attività 1 del DPR 151/2011? Il limite precedente era di 50 Nm3/h, mentre con la nuova classificazione rientrano gran parte delle centrali termiche ad uso riscaldamento presenti nelle industrie.

Risposta:
L'attività, in ragione della potenzialità potrà ricadere al punto 74 dell'allegato al DPR 151/2011.

D6
Nel caso di due centrali termiche di potenzialità rispettivamente di 115 kW e 280 kW, ciascuna in locale indipendente e con accesso dall'esterno, ma ubicate nello stesso immobile, ai fini delle procedure antincendio le potenzialità devono essere sommate?

Risposta:
No, si deve procedere agli adempimenti di prevenzione incendi unicamente per l'impianto da 280 kW, classificabile nella categoria 74.A. dell'allegato I al DPR 151/2011.

D7
Nel caso specifico di più generatori di aria calda posti all'esterno sulla parete dello stabilimento, ciascuno della potenzialità superiore a 116 kW e inferiore a 350 kW, si considera la somma delle singole potenzialità, ovvero i generatori sono da considerarsi singolarmente e pertanto ciascuno di essi ricade nella voce 74 categoria A? In questo caso per il rinnovo del CPI è necessaria l'asseverazione di impianti fissi antincendio?

Risposta:
Poiché i generatori sono posti all'esterno, sarà possibile non effettuare la somma delle potenzialità qualora gli stessi risultino effettivamente indipendenti l'uno dall'altro.
Per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi per l'intero stabilimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 5 del DPR 151/2011.

D8
Un impianto di riscaldamento a gasolio di potenzialità inferiore a 116 kW, con serbatoio annesso con capacità di 5 mc, rientra nel campo di applicazione del DPR 151/2011?

Risposta:
No in quanto il serbatoio si considera parte integrante dell'impianto di produzione di calore.

D9
Nel caso di installazione di una caldaia combinata avente due focolari (uno a legna e uno a gasolio), occorre sempre sommare le potenze dei due focolari oppure, nel caso venga garantito il funzionamento mai simultaneo dei focolari, si considera solo la potenza più alta tra i due?

Risposta:
In via generale, l'installazione del secondo impianto di produzione di calore non deve aumentare il livello di rischio stabilito dalla norma tecnica di riferimento. I casi particolari vanno valutati di volta in volta con il competente Comando VV.F., facendo riferimento al predetto principio.

D10
In un'officina meccanica ci sono due nastri radianti con generatori di calore esterni da 100 Kw/cad, una caldaia esterna da 34 Kw ed una caldaia interna da 24 Kw con una somma totale da 259 Kw: bisogna presentare una SCIA per la potenza installata da 259 Kw o la potenzialità delle unità esterne non si sommano con quella interna?

Risposta:
Nel caso indicato nel quesito, se i generatori di calore sono esterni, la potenzialità delle unità esterne non si sommano con quella interna.

D11
L'impianto di riscaldamento a nastri radianti (uno da 120 kW ed uno da 168 kW, per complessivi 288 kW, in un unico compartimento) di un laboratorio dovrà essere integrato con un nastro radiante da 120 kW nello stesso compartimento, portando la potenzialità complessiva a 408 kW. L'attività attualmente dispone del CPI in corso di validità. È corretto presentare la richiesta di valutazione del progetto (categoria B) essendo la potenzialità complessiva futura del compartimento superiore a 350 kW, oppure trattandosi di un'integrazione di potenzialità è sufficiente una SCIA a lavori eseguiti?

Risposta:
Qualora la modifica ad una attività, seppure modesta, porti la stessa nella categoria superiore, devono essere avviati gli adempimenti di quest'ultima categoria. Ciò vale nel caso prospettato in quanto gli impianti sono all'interno di un unico compartimento.

Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2019
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 21.11.2019 Nuovo DM 8 novembre 2019 Certifico Srl - IT
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