Direttiva (UE) 2019/983
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Direttiva (UE) 2019/983
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
GU L 164/23 del 20 giugno 2019
Entrata in vigore: 10.07.2019
Decreto 11 Febbraio 2021
Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché della direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
...
Articolo 1
La direttiva 2004/37/CE è così modificata:
1) all’articolo 18 bis, è aggiunto il comma seguente:
«Al più tardi l’11 luglio 2022, la Commissione valuta l’eventualità di modificare la presente direttiva per includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.
Al più tardi entro il 30 giugno 2020 la Commissione, tenuto conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione con le parti interessate, in particolare gli operatori e i professionisti in campo sanitario, valuta la possibilità di modificare la presente direttiva per includervi i farmaci pericolosi, tra cui i farmaci citotossici, o se proporre uno strumento più adeguato per garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori dall’esposizione a tali farmaci. Su tale base la Commissione presenta, se del caso e previa consultazione delle parti sociali, una proposta legislativa.»;
2) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’11 luglio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO
Al punto A dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE sono aggiunte le righe seguenti:
Nome agente |
N. CE (1) |
N. CAS (2) |
Valori limite |
Nota |
Misure transitorie |
|||||
8 ore (3) |
Breve durata (4) |
|||||||||
mg/m3(5) |
Ppm (6) |
f/ml (7) |
mg/m3(5) |
Ppm (6) |
f/ml (7) |
|||||
Cadmio e suoi composti inorganici |
— |
— |
0,001 (11) |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Valore limite 0,004 mg/m3 (12) fino all'11 luglio 2027. |
Berillio e composti inorganici del berillio |
— |
— |
0,0002 (11) |
— |
— |
— |
— |
— |
sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (13) |
Valore limite 0,0006 mg/m3 fino all'11 luglio 2026. |
Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell'arsenico |
— |
— |
0,01 (11) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall'11 luglio 2023. |
Formaldeide |
200-001-8 |
50-00-0 |
0,37 |
0,3 |
— |
0,74 |
0,6 |
— |
sensibilizzazione cutanea (14) |
Valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm (3) per i settori sanitario, funerario e dell'imbalsamazione fino all'11 luglio 2024. |
4,4′-metilene-bis(2 cloroanilina) |
202-918-9 |
101-14-4 |
0,01 |
— |
— |
— |
— |
— |
Cute (10) |
|
(11) Frazione inalabile.
(12) Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.
(13) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.
(14) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.
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Collegati:
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