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D.M. 13 luglio 2011

ID 4354 | | Visite: 17450 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/4354

D M  13 07 2011 RTV Gruppi elettrogeni

D.M. 13.07.2011 / RTV Gruppi elettrogeni (Att. 49 del DPR 151/2011)

ID 4354 | Update news 19.02.2023 / In allegato

Decreto 13 luglio 2011
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi

GU n. 169 del 22.07.2011
_______

Attività n. 49 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

 

N.

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

49

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori
endotermici ed impianti di  cogenerazione di potenza complessiva
superiore a 25 kW 1

Fino a 350 kW

Oltre 350 kW e fino a 700 kW

Oltre 700 kW

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

64

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenzacomplessiva superiore a 25 kW

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività introduce gli impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

Stato normativo

Tale tipologie di impianti è stata regolata per lungo tempo dalla Circolare ministeriale 31/08/78 n° 31, modificata dalla Circolare ministeriale 08/07/03 n° 12.

Con la lettera circolare 28/07/90 n° 13148/4188 sono state poi previste delle misure alternative per le deroghe.

Tali norme sono state sostituite dal DM 22 ottobre 2007 che ha riesaminato le problematiche specifiche, anche alla luce delle direttive europee.

Infine, tale ultimo decreto, è stato sostituito dal DM 13/07/2011, oggi in vigore, che regolamenta anche i gruppi di cogenerazione che sono stati richiamati fra quelli assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi nella nuova attività.

Il decreto contempla pure le misure di prevenzione incendi per i gruppi con potenza inferiore a 25 kW, non soggetti a controllo da parte dei VV.F..

Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.
...
segue in allegato

Vademecum Gruppi elettrogeni

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