D.M. 13 luglio 2011
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D.M. 13.07.2011 / RTV Gruppi elettrogeni (Att. 49 del DPR 151/2011)
ID 4354 | Update news 19.02.2023 / In allegato
Decreto 13 luglio 2011
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi
GU n. 169 del 22.07.2011
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Attività n. 49 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.
N. |
ATTIVITÀ (DPR 151/2011) |
CATEGORIA |
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A |
B |
C |
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49 |
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori |
Fino a 350 kW |
Oltre 350 kW e fino a 700 kW |
Oltre 700 kW |
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 |
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64 |
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenzacomplessiva superiore a 25 kW |
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Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività introduce gli impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW. |
Stato normativo
Tale tipologie di impianti è stata regolata per lungo tempo dalla Circolare ministeriale 31/08/78 n° 31, modificata dalla Circolare ministeriale 08/07/03 n° 12.
Con la lettera circolare 28/07/90 n° 13148/4188 sono state poi previste delle misure alternative per le deroghe.
Tali norme sono state sostituite dal DM 22 ottobre 2007 che ha riesaminato le problematiche specifiche, anche alla luce delle direttive europee.
Infine, tale ultimo decreto, è stato sostituito dal DM 13/07/2011, oggi in vigore, che regolamenta anche i gruppi di cogenerazione che sono stati richiamati fra quelli assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi nella nuova attività.
Il decreto contempla pure le misure di prevenzione incendi per i gruppi con potenza inferiore a 25 kW, non soggetti a controllo da parte dei VV.F..
Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.
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segue in allegato
Collegati
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
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Testo coordinato del DM 13 luglio 2011 VVF 19.01.2019.pdf |
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