Decreto 16 luglio 2014
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Decreto 16 luglio 2014: RTV Prevenzione Incendi Asili
ID 3090 | Rev. 00 del 02.03.2021 / Documento completo allegato
Decreto 16 luglio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido (≥30 persone o <30 persone)
Entrata in vigore: 28 Agosto 2014
(GU n.174 del 29.07.2014)
Vedi Stato proroghe PI scuole esistenti con oltre 30 persone
Vedi Tabelle adeguamento programmatico Prevenzione Incendi Asili
Adeguamento asili esistenti stabilito dal DM 16 luglio 2014 come prorogate da:
D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 | Art. 6, comma 1, lettera a) Art. 6, comma 1, lettera b) Art. 6, comma 1, lettera c) |
31 dicembre 2024 31 dicembre 2026 31 dicembre 2029 |
D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 | Art. 6, comma 1, lettera a) Art. 6, comma 1, lettera b) Art. 6, comma 1, lettera c) |
31 dicembre 2022 31 dicembre 2024 31 dicembre 2027 |
D.L. 28 giugno 2019, n. 59 | Art. 6, comma 1, lettera a) Art. 6, comma 1, lettera b) Art. 6, comma 1, lettera c) |
31 dicembre 2019 31 dicembre 2021 31 dicembre 2024 |
D.L. 25 luglio 2018, n. 91 | Art. 6, comma 1, lettera a) Art. 6, comma 1, lettera b) Art. 6, comma 1, lettera c) |
31 dicembre 2018 31 dicembre 2020 31 dicembre 2023 |
D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 | Art. 6, comma 1, lettera a) Art. 6, comma 1, lettera b) Art. 6, comma 1, lettera c) |
31 dicembre 2017 31 dicembre 2019 31 dicembre 2022 |
D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 | Art. 6, comma 1, lettera a) Art. 6, comma 1, lettera b) Art. 6, comma 1, lettera c) |
7 ottobre 2016 7 ottobre 2018 7 ottobre 2021 |
Decreto 16 luglio 2014 | Art. 6, comma 1, lettera a) Art. 6, comma 1, lettera b) Art. 6, comma 1, lettera c) |
7 ottobre 2014 7 ottobre 2018 7 ottobre 2019 |
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
5. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
...
b) al comma 2 -bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
_______
La proroga disposta dall'Art. 5 c.5 b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014: 31 dicembre 2024
Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:
- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2026)
- Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2029)
La proroga disposta dall'Art. Art. 2 c. 4-septies b) del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014: 31 dicembre 2022
Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:
- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2024)
- Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2027)
La proroga disposta dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014: 31 dicembre 2019
Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento per i requisiti ivi previsti è entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:
- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2019 (31 dicembre 2021)
- Termini art. 6, comma 1, lettere 5): 5 anni dal 31 dicembre 2021 (31 dicembre 2024)
Il Decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (Decreto "cultura"), con l'articolo 4-bis differisce (dal 31 dicembre 2018) il termine di adeguamento delle strutture alla normativa antincendio adibite ad asili nido al 31 dicembre 2019.
Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Milleproroghe 2017), convertito dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108 modifica il Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244:
Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)
...
2 -bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2018.
Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
Decreto 21 marzo 2018
Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido
GU n. n.74 del 29-03-2018
Art. 3. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:
livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b) , 6.4, 7.2, 9, limitatamente all’allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all’art. 6, lettera a) del citato decreto..
Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproproghe 2017) convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19 recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative, ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi.
2-bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017.
Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 Art. 2-bis. (“Milleproroghe 2015”) convertito dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 riporta Art. 4 c. 2-bis:
"all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» (D.P.R. 151/2011 - 7 ottobre 2011), sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».
Scadenze asili nuovi (nuove attività D.P.R. 151/2011)
Rientrando gli asili nido nuovi tra le nuove attività del DPR 151/2011, su di essi ha effetto anche la proroga riservata alle cosiddette «nuove attività» stabilita dallo stesso DPR (con decreti susseguenti la proroga è stata portata dal 7 Ottobre 2012 (1 anno dall'entrata in vigore del DPR 151/2011) al 7 Ottobre 2017.
____
Art. 1. Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli asili nido, così come definiti nella regola tecnica di cui all’art. 3.
Art. 2. Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all’art. 1 del presente decreto sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3. Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
Art. 4. Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni del Titolo I della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli asili nido di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le disposizioni riportate nel Titolo II della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano: agli asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone presenti; agli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con oltre 30 persone presenti, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
3. Gli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto con oltre 30 persone presenti sono adeguate alle disposizioni di cui al Titolo III della regola tecnica allegata al presente decreto, secondo le disposizioni di cui all’art. 6, salvo che nei seguenti casi:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto all’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell’attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui al Titolo IV della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli asili nido con meno di 30 persone presenti.
....
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli asili nido esistenti di cui all’art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per i seguenti punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12;
b) entro due anni dal termine previsto alla lettera a) per il punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;
c) entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del 13.5 del Titolo III.
2. Il progetto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 1.
3. Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
...
segue
Collegati
ebook Codice Prevenzione Incendi (RTO)
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151
Proroga antincendio "nuove attività" del D.PR. 151/2011
Tabelle adeguamento programmatico P.I. Scuole e Asili nido
Decreto 6 aprile 2020
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