Direttiva 2013/35/UE: EMC lavoro

Direttiva 2013/35/UE / Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti campi elettromagnetici
La Direttiva EMC lavoro prevede la Valutazione dei Rischi da esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti...

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 4 febbraio 2011 "Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni".
Chiarimenti operativi in materia di rinnovo triennale dell'autorizzazione.
In occasione del rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2011 e a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Amministrazione, acquisito il parere della Commissione di cui all'Allegato I del citato decreto ministeriale 4 febbraio 2011, si forniscono le indicazioni relative all'"esecuzione di lavori sotto tensione" e alla "formazione del personale che opera sotto tensione".
A) Rinnovo dell'autorizzazione all'esecuzione di lavori sotto tensione alla scadenza del triennio.
In attuazione di quanto indicato al punto 1.3.1 dell' Allegato II del decreto 4 febbraio 2011, secondo cui: "L'autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità di cui al punto 1.1.
L'istanza deve contenere esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente secondo la legislazione vigente, relativa alla permanenza di tutte le condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione", ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esecuzione di lavori sotto tensione alla scadenza del triennio, occorre presentare istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - divisione III, via Fornovo n. 8, 00192 Roma.
L'istanza di rinnovo, sottoscritta dal legale rappresentante dell' azienda richiedente, dovrà essere prodotta in originate completa della relativa documentazione (anch'essa datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante), in bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni, nonché riprodotta su supporto informatico (inserita in. 2 CD-Rom di uguale contenuto).
Tale istanza dovrà essere inviata anche a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: "
segue

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Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi per il triennio 2018-2020. Articolo 1, comma 186, della legge 27...
Tutela delle lavoratrici madri.
(GU n.14 del 18-01-1972)
Abrogata da: D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151
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