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Circolare Ministero della Salute del 07 Gennaio 2021 n. 0499

ID 12559 | | Visite: 3024 | Documenti Sicurezza Organi IstituzionaliPermalink: https://www.certifico.com/id/12559

Circolare Ministero della Salute del 07 Gennaio 2021 n  0499

Circolare Ministero della Salute del 07 Gennaio 2021 n. 0499

Oggetto: Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori – Integrazione.

Sono giunte alla scrivente direzione numerose richieste di chiarimenti in merito alla circolare del 23/06/2020 (prot. n. 21859) alla luce delle disposizioni normative dettate dagli ultimi DPCM del 3 novembre e del 3 dicembre 2020. Pertanto, il presente documento costituisce un’integrazione utile ad armonizzare le procedure in oggetto con la finalità di renderle uniformi su tutto il territorio nazionale: infatti, circa l’organizzazione e prosecuzione dei corsi di primo soccorso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), numerose realtà territoriali e regionali ne hanno disposto la sospensione alla luce dell’attuale situazione pandemica e nel rispetto delle restrizioni alla formazione descritte nei citati DPCM.

Fatti salvi i numerosi protocolli redatti per l’esecuzione in sicurezza dei corsi suddetti, si rammenta la necessità che gli stessi continuino ad essere svolti,soprattutto con la finalità di rispondere agli obblighi normativi previsti principalmente dal decreto legislativo 81/2008.

A tal riguardo, va innanzitutto considerato l’art 15, lettera u), laddove tra le misure generali di tutela si includono le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; l’art 18 alla lettera b), dispone che il datore di lavoro ha l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; e, come previsto alla lettera i), di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.

Al fine di rispondere ai suindicati obblighi normativi, il datore di lavoro, nel formare i propri dipendenti designati per le attività di primo soccorso deve strutturare i più idonei percorsi tra i quali si annovera il corso BLS-D. Pertanto i corsi in oggetto, con le cautele del caso, e con le specifiche di sicurezza anti-contagio fornite dalle summenzionate circolari, devono essere organizzati e svolti anche nella presente fase pandemica, affinché il datore di lavoro possa svolgere a norma di legge la propria sorveglianza in materia di tutela e sicurezza negli ambienti di lavoro.

I corsi di formazione per il primo soccorso - BLSD sono pertanto assimilabili a quelli consentiti dal DPCM 3 dicembre 2020, art. 1, comma 10, lettera s).

Va altresì specificato che la formazione continua del personale sanitario dei sistemi di emergenza territoriale non può essere sospesa o rimandata, per evidenti motivi di mantenimento della capacità operative; per di più, il possesso del titolo rilasciato a fine corso rappresenta per alcuni profili professionali requisito necessario per la presa di servizio.

..Segue in allegato

Fonte: Ministero della Salute

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