Slide background




Decreto 19 Ottobre 2020 | PA Smart working

ID 11851 | | Visite: 4401 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/11851

PA Smart working

Decreto 19 Ottobre 2020 | PA Smart working 

PA, smart working almeno al 50% per tutela salute e servizi

Articolo 1 (Lavoro agile)

1. Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa.
2. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale di cui all’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
3. Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto disposto all’articolo 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto.
4. I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Per “dirigente” si intende il dirigente di livello non generale, responsabile di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non presente, la figura dirigenziale generale sovraordinata. Negli enti in cui non siano presenti figure dirigenziali, il riferimento è da intendersi a una figura apicale individuata in coerenza con i relativi ordinamenti.

2. Il “lavoratore fragile” richiamato nel presente decreto viene definito tale con esclusivo riferimento alla situazione epidemiologica e va individuato nei soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Per “mappatura delle attività” si intende la ricognizione, svolta da parte delle amministrazioni in maniera strutturata e soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere svolti con modalità agile.
4. Per “accesso multicanale” alla pubblica amministrazione si intende l’accesso dell’utenza in presenza o attraverso l’utilizzo di ogni mezzo informatico, telefonico o tecnologico.

Articolo 3 (Modalità organizzative)

1. Ai fini di cui all’articolo 1, tenuto conto della mappatura di cui all’articolo 2, comma 3, e, comunque, anche qualora essa non sia stata ancora completata dalle amministrazioni e salva la vigenza di disposizioni già definite dalle amministrazioni, ciascun dirigente, con immediatezza:
a. organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, tenuto conto di quanto previsto al comma 3;
b. adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;
c. adotta, al proprio livello, le soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di formazione di cui alla lettera b) anche al personale che svolge attività di lavoro in presenza;
d. favorisce la rotazione del personale di cui alla lettera a), tesa ad assicurare, nell’arco temporale settimanale o plurisettimanale, un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell‘attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi;
e. tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera d), ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l’accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.
2. Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile, le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e promuovono l’accesso multicanale dell’utenza. È in ogni caso consentito, ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l’amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di propri.
3. Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.
4. Le pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono le riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

...

Fonte: Ministro per la Pubblica Amministrazione

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto PA Smart working 19 Ottobre 2020.pdf)Decreto PA Smart working 19 Ottobre 2020
 
IT298 kB737

Tags: Sicurezza lavoro Coronavirus

Ultimi archiviati Sicurezza

Il rischio psicosociale nell assistenza sociosanitaria
Set 19, 2023 185

Il rischio psicosociale nell’assistenza sociosanitaria

Il rischio psicosociale nell’assistenza sociosanitaria, l’analisi di Eu-Osha ID 20422 | 19.09.2023 La ricerca dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha), disponibile sul portale istituzionale, analizza le caratteristiche del settore assistenziale e i fattori che incidono… Leggi tutto
Conseguenze per la SSL derivanti dall uso di droni
Set 19, 2023 154

Conseguenze per la SSL derivanti dall’uso di droni

Conseguenze per la SSL derivanti dall’uso di droni | EU-OSHA 2023 ID 20420 | 19.09.2023 Nell’ambito del suo lavoro finalizzato a individuare i rischi emergenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL) l’EU-OSHA presenta un nuovo documento di discussione sugli aeromobili senza equipaggio (i… Leggi tutto
Set 18, 2023 250

Decreto direttoriale n. 110 del 18 settembre 2023

Decreto direttoriale n. 110 del 18 settembre 2023 ID 20418 | 18.09.2023 Decreto direttoriale n. 110 del 18 settembre 2023 - Ricostituzione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del decreto del Ministro del… Leggi tutto
Set 18, 2023 228

Decreto ministeriale n. 116 del 12 settembre 2023

Decreto ministeriale n. 116 del 12 settembre 2023 ID 20417 | 18.09.2023 Decreto ministeriale n. 116 del 12 settembre 2023 Aggiornamento componente segreteria della Commissione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati ... Articolo 1 (Funzioni di segreteria) 1. A decorrere dal 25 settembre… Leggi tutto
Set 17, 2023 299

Interpello n. 1 del 15 settembre 2023 / Diritti sindacali ex art. 36 Dlgs 81/2015

Interpello n. 1 del 15 settembre 2023 / Diritti sindacali ex articolo 36 del decreto legislativo n. 81/2015 ID 20415 | 17.09.2023 / In allegato Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Diritti sindacali ex articolo 36 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 -… Leggi tutto

Più letti Sicurezza